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Decisione

80.2013.230

Procedura: tassazione d’ufficio, reclamo, esigenze di motivazione, inosservanza, irricevibile, non diritto ad un termine di grazia

30 ottobre 2013Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nel

corso della procedura di tassazione relativa ai periodi fiscali 2009 e 2010,

con scritto del 29 agosto 2011, l’RS 1 si è rivolto a RI 1 ed alla moglie RI 2,

chiedendo loro una serie di documenti, fra i quali attestazioni relative ai

debiti privati ed agli interessi passivi, un’attestazione della Banca __________

in merito ad un conto, prova del pagamento di alimenti chiesti in deduzione e

delle spese professionali fatte valere in relazione all’attività principale del

marito (assicuratore) e a quelle accessorie. Inoltre, l’autorità fiscale ha

indicato di aver appreso che il contribuente collaborava anche con lo __________) e gli ha chiesto le attestazioni dei

compensi percepiti dall’inizio di tale attività fino al periodo fiscale 2010.

Nei giorni successivi, RI 1 ha trasmesso all’Ufficio di tassazione

l’attestazione della Banca __________, la prova del versamento degli alimenti,

parte dei giustificativi delle spese professionali, il certificato di salario

dello __________ ed ha affermato di non disporre di attestazioni bancarie

relative agli interessi passivi. L’ulteriore documentazione, che sarebbe stata

inviata nei giorni successivi, non è più pervenuta all’autorità fiscale.

Con

decisione del 24 ottobre 2012, l’Ufficio di tassazione ha notificato ai

contribuenti le tassazioni IC/IFD 2009 e 2010. In quest’ultima, in particolare, ha aggiunto al reddito dell’attività principale e di quella

accessoria le rifusioni spese ricevute, sicché i relativi importi sono passati,

rispettivamente, da fr. 161'393.– a fr. 190'918.–, il primo, e da fr. 44'306.–

a fr. 76'546.–, il secondo. Ha inoltre imposto lo stipendio ed i rimborsi

spese, versati dallo __________ e non dichiarati.

B. Per

quanto concerne il periodo fiscale 2011, ai contribuenti è stata inflitta una

multa disciplinare di fr. 540.–, il 17 agosto 2012, per non avere inoltrato la

dichiarazione d’imposta. Non avendo essi adempiuto ai loro obblighi neppure

dopo la sanzione, l’Ufficio di tassazione, con decisione del 24 ottobre 2012, ha notificato loro la tassazione d’ufficio, nella quale ha commisurato il reddito imponibile in

fr. 182'700.– per l’IC e fr. 200'300.– per l’IFD. Nella motivazione della

decisione, l’autorità fiscale ha indicato che, secondo gli articoli 204 cpv. 2

LT e 130 cpv. 2 LIFD, la tassazione d’ufficio avrebbe potuto essere impugnata

solo con il motivo che era manifestamente inesatta e che l’eventuale reclamo

avrebbe dovuto essere motivato ed indicare i mezzi di prova. I contribuenti

venivano altresì avvertiti che un eventuale reclamo non conforme a tali

requisiti sarebbe stato dichiarato irricevibile.

Il 10

dicembre 2012, l’Ufficio di tassazione ha ricevuto dai contribuenti la dichiarazione

d’imposta 2011 con gli allegati.

C. Il

25 gennaio 2013, RI 1 si è rivolto con una lettera all’Ufficio di tassazione, chiedendo

di essere convocato per “discutere” delle tassazioni dei periodi fiscali 2009,

2010 e 2011.

Con un

ulteriore scritto del 28 maggio 2013, il contribuente ha comunicato

all’autorità fiscale di avere appreso dal suo fiduciario che non risultava

esservi alcuna pratica pendente presso l’Ufficio di tassazione. Premesso di

essersi presentato all’Ufficio il 6 marzo 2013, di avere consegnato “tutta la

documentazione richiesta” e di avere confermato di “accettare la tassazione

2009 ma non quella del 2010 e del 2011”, ha invitato l’autorità a “prendere

contatto con il [suo] fiduciario, autorizzato mediante procura generale, per

sbloccare finalmente le tassazioni 2010 e 2011”. Alla lettera era allegato uno scritto datato 22 novembre 2012, indirizzato all’autorità di tassazione, nel quale

il mittente indicava di inoltrare “regolare reclamo” contro le tassazioni 2010

e 2011, aggiungendo che avrebbe inviato separatamente la dichiarazione 2011

“con tutti i documenti comprovanti il presente reclamo”.

Il 17

giugno 2013, l’Ufficio di tassazione si è rivolto al contribuente, avvertendolo

di non aver ricevuto il reclamo datato 22 novembre 2012 ed invitandolo pertanto

a documentare i motivi del ritardo oppure “l’avvenuto invio, entro i termini di

legge, del reclamo datato 22 novembre 2012”.

L’11

luglio 2013, il reclamante rispondeva, ammettendo di aver adempiuto i suoi

obblighi in ritardo, per motivi di salute, ed affermando che “le tassazioni

2010 e 2011 sono state inoltrate, in particolar modo quella del 2011 è stata

inoltrata nei termini del reclamo ai sensi della legge (come del resto

confermato in occasione dell’appuntamento del 6.3.2013), tutta la

documentazione a comprova è in vostro possesso”.

D. Con

due decisioni dell’8 agosto 2013, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato

irricevibile il reclamo del contribuente, con la seguente motivazione:

Il

contribuente alla lettera raccomandata datata 28 maggio 2013 allega una copia

di un reclamo, datato 22 novembre 2012, contro la decisione di tassazione

intimata il 24 ottobre 2012.

Reclamo

che non risultava agli atti dell’autorità fiscale.

Con

lettera datata 17 giugno 2013, inviata tramite Posta APlus, l’autorità fiscale

ha richiesto la giustificazione del ritardo e/o l’avvenuto invio del reclamo

entro il termine di 30 giorni.

Con

lettera di risposta (raccomandata dell’11 luglio 2013) il contribuente, dopo

alcune osservazioni, chiede di essere convocato ma non presenta la documentazione

attestante l’avvenuto invio, entro i termini di legge, del reclamo datato 22

novembre 2012.

Tenuto

conto di quanto precede e, in particolare, non essendo stato provato l’invio

del reclamo entro il termine perentorio di 30 giorni previsto dagli articoli

206 cpv. 1 LT e 132 cpv. 1 LIFD l’autorità di tassazione conferma la tassazione

di prima istanza.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e RI 2 postulano

l’annullamento delle decisioni su reclamo ed il rinvio degli atti all’Ufficio

di tassazione, perché entri nel merito del reclamo del 22 novembre 2012. A loro avviso, la circostanza che l’Ufficio di tassazione abbia convocato il reclamante il 6

marzo 2013 non può che significare che aveva ricevuto il suo reclamo. Se

l’autorità fiscale avesse ritenuto che le decisioni di tassazione erano passate

in giudicato, non avrebbe infatti avuto ragione di tenere un’audizione del

contribuente. Gli insorgenti ritengono pertanto che l’Ufficio di tassazione

abbia violato il principio della buona fede, negando di aver ricevuto il gravame.

F. Nelle

sue osservazioni del 13 settembre 2013, l’Ufficio di tassazione propone di respingere

il ricorso. Ammette che l’audizione, richiesta da RI 1, si è tenuta il 6 marzo

2013, quando il ricorrente ha consegnato il reclamo datato 22 novembre 2012.

I

ricorrenti hanno replicato il 10 ottobre 2013.

Diritto

1. 1.1.

La Camera

di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni

degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi

a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto,

gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di

merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nel caso

in esame, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo dei

contribuenti. A questa Camera è precluso di conseguenza l’esame del merito

della decisione di tassazione; essa deve limitarsi per contro a verificare se

sia legittima la decisione dell’autorità fiscale, che si è rifiutata di entrare

nel merito del reclamo interposto dal contribuente.

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso

della tassazione relativa al periodo fiscale 2011, l’autorità fiscale ha intrapreso

una tassazione d’ufficio, non avendo i ricorrenti inoltrato la dichiarazione

d’imposta.

Gli

articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono, in effetti, all’autorità di

tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali

oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza

di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti

sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del

contribuente.

2.2

Contro la

decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità

di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT;

art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo

dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT;

art. 132 cpv. 3 LIFD).

Le norme

appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta

inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo

sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo

rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassaz ione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in

mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del

Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).

Secondo

il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto

nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di

validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98

consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).

2.3

Nella

fattispecie, è controversa la tempestività del reclamo contro la decisione di

tassazione. L’Ufficio di tassazione nega infatti di aver ricevuto lo scritto

del 22 novembre 2012, con cui i ricorrenti avrebbero contestato le decisioni.

Per

quanto concerne la decisione relativa al periodo fiscale 2011, la questione evocata

può anche essere lasciata aperta. Infatti, anche se si volesse ammettere che lo

scritto del 22 novembre 2012 sia effettivamente stato inviato all’Ufficio di

tassazione quel giorno, la decisione impugnata, che ha dichiarato irricevibile

il reclamo, dovrebbe comunque essere confermata.

È infatti

innegabile che il reclamo non adempisse i requisiti di forma stabiliti dalla

legge, per contestare una tassazione d’ufficio. Sebbene con la decisione di

tassazione fossero stati chiaramente avvertiti delle conseguenze cui sarebbero

andati incontro se non si fossero conformati alle esigenze previste per la

contestazione di una tassazione d’ufficio, i ricorrenti si sono limitati ad una

generica contestazione, annunciando che avrebbero poi inviato la dichiarazione

e la documentazione “separatamente”. In effetti, la dichiarazione d’imposta

2011.

è pervenuta all’Ufficio solo il 10 dicembre 2012, quando ormai il termine

di reclamo era abbondantemente scaduto.

2.4

Proprio

perché la decisione di tassazione del 24 ottobre 2012 conteneva già tutte le

indicazioni e le avvertenze necessarie, ed in particolar modo prospettava

l’irricevibilità del reclamo che non fosse stato motivato e non avesse

dimostrato la “manifesta inesattezza” della decisione impugnata, l’Ufficio di

tassazione avrebbe potuto subito dichiarare irricevibile il reclamo,

nell’eventualità in cui fosse stato inviato il 22 novembre 2012, constatando

semplicemente che la decisione di tassazione d’ufficio era passata in

giudicato. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se il contribuente

interpone un reclamo che non adempie i requisiti in questione, l’autorità

fiscale lo dichiara irricevibile senza attribuire al reclamante un termine di

grazia per rimediarvi (Fenners/Looser,

Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, in AJP 2013 p. 33, in particolare p. 42 e giurisprudenza citata).

3.

3.1.

Per

quanto concerne il periodo fiscale 2010, la tassazione è invece stata preceduta

dall’inoltro della dichiarazione d’imposta. In tal caso, si tratta di

verificare se sia legittima la decisione dell’Ufficio di tassazione, che si è

rifiutato di entrare nel merito del reclamo per inosservanza del termine di

trenta giorni previsto dalla legge.

3.2

Il

termine decorre dal giorno successivo alla notificazione. È reputato osservato

se l'opposizione perviene all'autorità di tassazione o è consegnata a un

ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare

svizzera all'estero il giorno della scadenza. Se questo giorno è un sabato, una

domenica o un giorno riconosciuto festivo dallo Stato, il termine scade il

primo giorno feriale seguente (art. 133 cpv. 1 LIFD; art. 192 cpv. 2 e 3 LT).

L’onere

di provare il momento in cui è stato interposto il reclamo è a carico del reclamante,

mentre l’autorità di tassazione ha l’onere di provare che sia avvenuta

l’intimazione della decisione di tassazione (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 17 ad art. 133

LIFD, p. 1170 e giurisprudenza cit.).

3.3

I

ricorrenti riconoscono di non essere in grado di comprovare di aver inviato il

reclamo, mediante una ricevuta postale. Sostengono tuttavia che il principio

della buona fede imporrebbe di considerare avvenuta la prova, per il fatto che

l’Ufficio di tassazione, il 6 marzo 2013, ha ricevuto in audizione RI 1, dopo che quest’ultimo aveva chiesto di essere convocato.

L’argomento

è di scarsa consistenza. L’autorità di tassazione ha effettivamente preso

contatto con il ricorrente, per fissare un incontro, dopo che egli si era rivolto

all’Ufficio, con una lettera del 25 gennaio 2013, chiedendo appunto di essere

convocato “per discutere” delle tassazioni 2009/2010/2011. In questo breve

scritto non si faceva alcun cenno ad un reclamo. Dalle osservazioni al ricorso,

si apprende che solo durante il colloquio in questione, il contribuente avrebbe

consegnato una copia della lettera datata 22 novembre 2012, sostenendo di

averla inviata alla data indicata.

Contrariamente

a quanto argomentano gli insorgenti, non è necessario ritenere che la mera

circostanza che l’Ufficio di tassazione abbia ricevuto il contribuente per un

colloquio imponga di concludere che i funzionari ritenevano pendente un

reclamo. Del resto, tutto lascia supporre che si sia trattato di un incontro

del tutto informale, tanto è vero che non è stato neppure redatto un verbale.

Appare

persino curioso l’atteggiamento dei ricorrenti nei confronti dell’autorità fiscale:

le rimproverano malafede, accusandola addirittura di aver occultato il loro

reclamo, e per far questo si fondano sul fatto che i funzionari hanno

acconsentito a concedergli un incontro personale in ufficio. È difficile

immaginare che, se l’Ufficio di tassazione non avesse dato seguito alla loro

richiesta, avrebbero interpretato il diniego come un segno di buona fede dei

funzionari in questione.

3.4

Ne

consegue che la decisione dell’autorità di tassazione, che ha dichiarato

irricevibile il reclamo per tardività, si rivela legittima.

4.

Il

ricorso è pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a

carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 580.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

__________

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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