80.2013.230
Procedura: tassazione d’ufficio, reclamo, esigenze di motivazione, inosservanza, irricevibile, non diritto ad un termine di grazia
30 ottobre 2013Italiano13 min
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Numero d'incarto:
80.2013.230
Data decisione, Autorità:
30.10.2013, CDT
Titolo:
Procedura: tassazione d’ufficio, reclamo, esigenze di motivazione, inosservanza, irricevibile, non diritto ad un termine di grazia
RECLAMO
art. 130 cpv. 2 LIFD
art. 132 cpv. 3 LIFD
art. 204 cpv. 2 LT
art. 206 cpv. 3 LT
Incarti n.
80.2013.230
80.2013.231
80.2013.232
80.2013.233
Lugano
30 ottobre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
entrambi rappresentati da RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 6 settembre 2013 contro le decisioni su
reclamo dell’8 agosto 2013 in materia di IC e IFD 2010 e 2011.
Fatti
A. Nel
corso della procedura di tassazione relativa ai periodi fiscali 2009 e 2010,
con scritto del 29 agosto 2011, l’RS 1 si è rivolto a RI 1 ed alla moglie RI 2,
chiedendo loro una serie di documenti, fra i quali attestazioni relative ai
debiti privati ed agli interessi passivi, un’attestazione della Banca __________
in merito ad un conto, prova del pagamento di alimenti chiesti in deduzione e
delle spese professionali fatte valere in relazione all’attività principale del
marito (assicuratore) e a quelle accessorie. Inoltre, l’autorità fiscale ha
indicato di aver appreso che il contribuente collaborava anche con lo __________) e gli ha chiesto le attestazioni dei
compensi percepiti dall’inizio di tale attività fino al periodo fiscale 2010.
Nei giorni successivi, RI 1 ha trasmesso all’Ufficio di tassazione
l’attestazione della Banca __________, la prova del versamento degli alimenti,
parte dei giustificativi delle spese professionali, il certificato di salario
dello __________ ed ha affermato di non disporre di attestazioni bancarie
relative agli interessi passivi. L’ulteriore documentazione, che sarebbe stata
inviata nei giorni successivi, non è più pervenuta all’autorità fiscale.
Con
decisione del 24 ottobre 2012, l’Ufficio di tassazione ha notificato ai
contribuenti le tassazioni IC/IFD 2009 e 2010. In quest’ultima, in particolare, ha aggiunto al reddito dell’attività principale e di quella
accessoria le rifusioni spese ricevute, sicché i relativi importi sono passati,
rispettivamente, da fr. 161'393.– a fr. 190'918.–, il primo, e da fr. 44'306.–
a fr. 76'546.–, il secondo. Ha inoltre imposto lo stipendio ed i rimborsi
spese, versati dallo __________ e non dichiarati.
B. Per
quanto concerne il periodo fiscale 2011, ai contribuenti è stata inflitta una
multa disciplinare di fr. 540.–, il 17 agosto 2012, per non avere inoltrato la
dichiarazione d’imposta. Non avendo essi adempiuto ai loro obblighi neppure
dopo la sanzione, l’Ufficio di tassazione, con decisione del 24 ottobre 2012, ha notificato loro la tassazione d’ufficio, nella quale ha commisurato il reddito imponibile in
fr. 182'700.– per l’IC e fr. 200'300.– per l’IFD. Nella motivazione della
decisione, l’autorità fiscale ha indicato che, secondo gli articoli 204 cpv. 2
LT e 130 cpv. 2 LIFD, la tassazione d’ufficio avrebbe potuto essere impugnata
solo con il motivo che era manifestamente inesatta e che l’eventuale reclamo
avrebbe dovuto essere motivato ed indicare i mezzi di prova. I contribuenti
venivano altresì avvertiti che un eventuale reclamo non conforme a tali
requisiti sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Il 10
dicembre 2012, l’Ufficio di tassazione ha ricevuto dai contribuenti la dichiarazione
d’imposta 2011 con gli allegati.
C. Il
25 gennaio 2013, RI 1 si è rivolto con una lettera all’Ufficio di tassazione, chiedendo
di essere convocato per “discutere” delle tassazioni dei periodi fiscali 2009,
2010 e 2011.
Con un
ulteriore scritto del 28 maggio 2013, il contribuente ha comunicato
all’autorità fiscale di avere appreso dal suo fiduciario che non risultava
esservi alcuna pratica pendente presso l’Ufficio di tassazione. Premesso di
essersi presentato all’Ufficio il 6 marzo 2013, di avere consegnato “tutta la
documentazione richiesta” e di avere confermato di “accettare la tassazione
2009 ma non quella del 2010 e del 2011”, ha invitato l’autorità a “prendere
contatto con il [suo] fiduciario, autorizzato mediante procura generale, per
sbloccare finalmente le tassazioni 2010 e 2011”. Alla lettera era allegato uno scritto datato 22 novembre 2012, indirizzato all’autorità di tassazione, nel quale
il mittente indicava di inoltrare “regolare reclamo” contro le tassazioni 2010
e 2011, aggiungendo che avrebbe inviato separatamente la dichiarazione 2011
“con tutti i documenti comprovanti il presente reclamo”.
Il 17
giugno 2013, l’Ufficio di tassazione si è rivolto al contribuente, avvertendolo
di non aver ricevuto il reclamo datato 22 novembre 2012 ed invitandolo pertanto
a documentare i motivi del ritardo oppure “l’avvenuto invio, entro i termini di
legge, del reclamo datato 22 novembre 2012”.
L’11
luglio 2013, il reclamante rispondeva, ammettendo di aver adempiuto i suoi
obblighi in ritardo, per motivi di salute, ed affermando che “le tassazioni
2010 e 2011 sono state inoltrate, in particolar modo quella del 2011 è stata
inoltrata nei termini del reclamo ai sensi della legge (come del resto
confermato in occasione dell’appuntamento del 6.3.2013), tutta la
documentazione a comprova è in vostro possesso”.
D. Con
due decisioni dell’8 agosto 2013, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato
irricevibile il reclamo del contribuente, con la seguente motivazione:
Il
contribuente alla lettera raccomandata datata 28 maggio 2013 allega una copia
di un reclamo, datato 22 novembre 2012, contro la decisione di tassazione
intimata il 24 ottobre 2012.
Reclamo
che non risultava agli atti dell’autorità fiscale.
Con
lettera datata 17 giugno 2013, inviata tramite Posta APlus, l’autorità fiscale
ha richiesto la giustificazione del ritardo e/o l’avvenuto invio del reclamo
entro il termine di 30 giorni.
Con
lettera di risposta (raccomandata dell’11 luglio 2013) il contribuente, dopo
alcune osservazioni, chiede di essere convocato ma non presenta la documentazione
attestante l’avvenuto invio, entro i termini di legge, del reclamo datato 22
novembre 2012.
Tenuto
conto di quanto precede e, in particolare, non essendo stato provato l’invio
del reclamo entro il termine perentorio di 30 giorni previsto dagli articoli
206 cpv. 1 LT e 132 cpv. 1 LIFD l’autorità di tassazione conferma la tassazione
di prima istanza.
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e RI 2 postulano
l’annullamento delle decisioni su reclamo ed il rinvio degli atti all’Ufficio
di tassazione, perché entri nel merito del reclamo del 22 novembre 2012. A loro avviso, la circostanza che l’Ufficio di tassazione abbia convocato il reclamante il 6
marzo 2013 non può che significare che aveva ricevuto il suo reclamo. Se
l’autorità fiscale avesse ritenuto che le decisioni di tassazione erano passate
in giudicato, non avrebbe infatti avuto ragione di tenere un’audizione del
contribuente. Gli insorgenti ritengono pertanto che l’Ufficio di tassazione
abbia violato il principio della buona fede, negando di aver ricevuto il gravame.
F. Nelle
sue osservazioni del 13 settembre 2013, l’Ufficio di tassazione propone di respingere
il ricorso. Ammette che l’audizione, richiesta da RI 1, si è tenuta il 6 marzo
2013, quando il ricorrente ha consegnato il reclamo datato 22 novembre 2012.
I
ricorrenti hanno replicato il 10 ottobre 2013.
Diritto
1. 1.1.
La Camera
di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni
degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi
a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto,
gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di
merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nel caso
in esame, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo dei
contribuenti. A questa Camera è precluso di conseguenza l’esame del merito
della decisione di tassazione; essa deve limitarsi per contro a verificare se
sia legittima la decisione dell’autorità fiscale, che si è rifiutata di entrare
nel merito del reclamo interposto dal contribuente.
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso
della tassazione relativa al periodo fiscale 2011, l’autorità fiscale ha intrapreso
una tassazione d’ufficio, non avendo i ricorrenti inoltrato la dichiarazione
d’imposta.
Gli
articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono, in effetti, all’autorità di
tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali
oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza
di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti
sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del
contribuente.
2.2
Contro la
decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità
di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT;
art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo
dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT;
art. 132 cpv. 3 LIFD).
Le norme
appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta
inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo
sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo
rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassaz ione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in
mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del
Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).
Secondo
il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto
nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di
validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98
consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).
2.3
Nella
fattispecie, è controversa la tempestività del reclamo contro la decisione di
tassazione. L’Ufficio di tassazione nega infatti di aver ricevuto lo scritto
del 22 novembre 2012, con cui i ricorrenti avrebbero contestato le decisioni.
Per
quanto concerne la decisione relativa al periodo fiscale 2011, la questione evocata
può anche essere lasciata aperta. Infatti, anche se si volesse ammettere che lo
scritto del 22 novembre 2012 sia effettivamente stato inviato all’Ufficio di
tassazione quel giorno, la decisione impugnata, che ha dichiarato irricevibile
il reclamo, dovrebbe comunque essere confermata.
È infatti
innegabile che il reclamo non adempisse i requisiti di forma stabiliti dalla
legge, per contestare una tassazione d’ufficio. Sebbene con la decisione di
tassazione fossero stati chiaramente avvertiti delle conseguenze cui sarebbero
andati incontro se non si fossero conformati alle esigenze previste per la
contestazione di una tassazione d’ufficio, i ricorrenti si sono limitati ad una
generica contestazione, annunciando che avrebbero poi inviato la dichiarazione
e la documentazione “separatamente”. In effetti, la dichiarazione d’imposta
2011.
è pervenuta all’Ufficio solo il 10 dicembre 2012, quando ormai il termine
di reclamo era abbondantemente scaduto.
2.4
Proprio
perché la decisione di tassazione del 24 ottobre 2012 conteneva già tutte le
indicazioni e le avvertenze necessarie, ed in particolar modo prospettava
l’irricevibilità del reclamo che non fosse stato motivato e non avesse
dimostrato la “manifesta inesattezza” della decisione impugnata, l’Ufficio di
tassazione avrebbe potuto subito dichiarare irricevibile il reclamo,
nell’eventualità in cui fosse stato inviato il 22 novembre 2012, constatando
semplicemente che la decisione di tassazione d’ufficio era passata in
giudicato. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se il contribuente
interpone un reclamo che non adempie i requisiti in questione, l’autorità
fiscale lo dichiara irricevibile senza attribuire al reclamante un termine di
grazia per rimediarvi (Fenners/Looser,
Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, in AJP 2013 p. 33, in particolare p. 42 e giurisprudenza citata).
3.
3.1.
Per
quanto concerne il periodo fiscale 2010, la tassazione è invece stata preceduta
dall’inoltro della dichiarazione d’imposta. In tal caso, si tratta di
verificare se sia legittima la decisione dell’Ufficio di tassazione, che si è
rifiutato di entrare nel merito del reclamo per inosservanza del termine di
trenta giorni previsto dalla legge.
3.2
Il
termine decorre dal giorno successivo alla notificazione. È reputato osservato
se l'opposizione perviene all'autorità di tassazione o è consegnata a un
ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare
svizzera all'estero il giorno della scadenza. Se questo giorno è un sabato, una
domenica o un giorno riconosciuto festivo dallo Stato, il termine scade il
primo giorno feriale seguente (art. 133 cpv. 1 LIFD; art. 192 cpv. 2 e 3 LT).
L’onere
di provare il momento in cui è stato interposto il reclamo è a carico del reclamante,
mentre l’autorità di tassazione ha l’onere di provare che sia avvenuta
l’intimazione della decisione di tassazione (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 17 ad art. 133
LIFD, p. 1170 e giurisprudenza cit.).
3.3
I
ricorrenti riconoscono di non essere in grado di comprovare di aver inviato il
reclamo, mediante una ricevuta postale. Sostengono tuttavia che il principio
della buona fede imporrebbe di considerare avvenuta la prova, per il fatto che
l’Ufficio di tassazione, il 6 marzo 2013, ha ricevuto in audizione RI 1, dopo che quest’ultimo aveva chiesto di essere convocato.
L’argomento
è di scarsa consistenza. L’autorità di tassazione ha effettivamente preso
contatto con il ricorrente, per fissare un incontro, dopo che egli si era rivolto
all’Ufficio, con una lettera del 25 gennaio 2013, chiedendo appunto di essere
convocato “per discutere” delle tassazioni 2009/2010/2011. In questo breve
scritto non si faceva alcun cenno ad un reclamo. Dalle osservazioni al ricorso,
si apprende che solo durante il colloquio in questione, il contribuente avrebbe
consegnato una copia della lettera datata 22 novembre 2012, sostenendo di
averla inviata alla data indicata.
Contrariamente
a quanto argomentano gli insorgenti, non è necessario ritenere che la mera
circostanza che l’Ufficio di tassazione abbia ricevuto il contribuente per un
colloquio imponga di concludere che i funzionari ritenevano pendente un
reclamo. Del resto, tutto lascia supporre che si sia trattato di un incontro
del tutto informale, tanto è vero che non è stato neppure redatto un verbale.
Appare
persino curioso l’atteggiamento dei ricorrenti nei confronti dell’autorità fiscale:
le rimproverano malafede, accusandola addirittura di aver occultato il loro
reclamo, e per far questo si fondano sul fatto che i funzionari hanno
acconsentito a concedergli un incontro personale in ufficio. È difficile
immaginare che, se l’Ufficio di tassazione non avesse dato seguito alla loro
richiesta, avrebbero interpretato il diniego come un segno di buona fede dei
funzionari in questione.
3.4
Ne
consegue che la decisione dell’autorità di tassazione, che ha dichiarato
irricevibile il reclamo per tardività, si rivela legittima.
4.
Il
ricorso è pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a
carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
__________
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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