80.2013.234
Imposta sulla sostanza: stima, azioni non quotate, istruzioni della Conferenza fiscale svizzera, società difficilmente alienabile, ponderazione del valore di reddito una sola volta
17 dicembre 2013Italiano12 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
80.2013.234
Data decisione, Autorità:
17.12.2013, CDT
Titolo:
Imposta sulla sostanza: stima, azioni non quotate, istruzioni della Conferenza fiscale svizzera, società difficilmente alienabile, ponderazione del valore di reddito una sola volta
TITOLO
art. 40 LT
art. 41 LT
art. 45 cpv. 2 LT
Incarto n.
80.2013.234
Lugano
17 dicembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
entrambi rappresentati da RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 5 settembre 2013 contro la decisione del
21 agosto 2013 in materia di IC 2010.
Fatti
A. RI 2
dal 2009 è socia e gerente della società a garanzia limitata __________, il cui
scopo è l’acquisto, la vendita, la produzione e la coltura di fiori, piante di
ogni genere e tipo, prodotti agricoli, attrezzi agricoli e per il giardinaggio,
il vivaismo, la progettazione, la costruzione e la manutenzione di giardini. Il
marito RI 1, di professione giardiniere, è unico dipendente della società.
B. Nella
dichiarazione fiscale 2010, i coniugi __________ attribuivano alle 20 quote
sociali della __________ Sagl detenute dalla moglie, un valore complessivo di
fr. 20'000.–.
Gli
stessi indicavano pertanto un totale della sostanza pari a fr. 77’931.–.
C. In
base alle “Istruzioni per la valutazione dei titoli non quotati ai fini
dell’imposta sulla sostanza”, contenute nella Circolare n. 28 del 28 agosto 2008
emessa dalla Conferenza svizzera delle imposte, l’Ufficio di tassazione delle
persone giuridiche (UTPG) accertava invece in fr. 410'839.59 il valore
complessivo delle quote sociali (valore fiscale di fr. 20'500.– per quota sociale).
Il 28
novembre 2012, l’autorità di tassazione notificava quindi la decisione
d’imposta per l’IC 2010, imponendo come sostanza totale fr. 457'931.–.
D. I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del
19 dicembre 2012. Gli stessi rilevavano nelle osservazioni di complemento del
28 giugno 2013 che la valutazione effettuata dall’Ufficio di tassazione era
errata, poiché al momento della costituzione della società lo stipendio del
contribuente era stato stimato in modo troppo basso. Trattandosi di una ditta il
cui il contribuente è l’unico dipendente, i reclamanti domandavano che la
valutazione fosse effettuata esclusivamente considerando il valore della
sostanza della società.
E. L’Ufficio di tassazione con decisione del 21 agosto 2013, ammetteva
parzialmente il reclamo, allegando una motivazione allestita appositamente
dall’UTPG. Quest’ultimo accertava in fr. 333'787.19 il valore totale delle
quote sociali (valore fiscale di fr. 16'700.– per quota sociale). Indicava
peraltro che trattandosi di una società operativa e con una continuità anche
nel futuro la stima dei titoli non quotati non poteva essere effettuata considerando
esclusivamente il valore della sostanza della società. Ciò nonostante, visto
che nel caso concreto il reddito aziendale dipendeva unicamente da RI 1,
l’Ufficio rilevava che si possono applicare le indicazioni contenute nel
Commentario della Circolare n. 28, relative alla cifra marginale 5, secondo cui
in un caso simile si pondera una sola volta, anziché due, il valore di reddito.
Il totale
della sostanza imposta veniva quindi ridotto in fr. 391'931.–.
F. Contro la suddetta decisione dopo reclamo, i coniugi RI 1 e RI 2
hanno interposto tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario,
chiedendone l’annullamento. I ricorrenti ritengono che nel caso concreto la
società andrebbe valutata unicamente al valore nominale. Pertanto gli stessi
reputano che la Circolare n. 28 e il relativo Commentario non debbano essere
applicati nel caso concreto, per i seguenti motivi:
Il signor RI 1, per aprire (costituire) la
società ha investito CHF 20'000. L’investimento fatto nel 2009 viene rivalutato
dall’ufficio di tassazione a fine 2010 in fr. 334'000. Nemmeno i fondatori delle più performanti società di alta tecnologia sono riusciti a fare altrettanto.
Qui parliamo di un semplice giardiniere, che fattura a CHF 50.00 / ora. […] Nel
caso specifico, la sagl non ha valore intrinseco, se non i pochi mezzi
acquistati nel tempo. Il valore del reddito è pure inesistente, in quanto il
reddito è prodotto da un’unica persona, che ha avuto l’unico difetto nel
fissare il suo reddito ex-ante ad un livello troppo basso (CHF 5'000 al mese;
lo ha dovuto semplicemente fare per potere concludere i contratti assicurativi
e previdenziali). Se proprio si volesse applicare alla lettera la formula
indicata nelle Istruzioni dell’amministrazione federale, allora occorrerebbe
oggettivare i valori contabili (come in genere si fa per ogni valutazione
aziendale) e d’ufficio correggere lo stipendio del titolare. A quel punto l’utile
verosimilmente sparirebbe e il valore della sagl corrisponderebbe a quello
intrinseco (ossia degli attivi effettivi). In effetti, col 2012 lo stipendio è
stato adeguato a CHF 7'500.-- e la ditta chiude in perdita.
G. All’udienza del 13 novembre 2013, le parti si sono riconfermate
nelle rispettive posizioni.
Diritto
1. 1.1.
L’imposta sulla sostanza
ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT). Sono imponibili
tutti gli attivi mobiliari e immobiliari (art. 41 cpv. 1 LT). La sostanza è
valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni che seguono (art. 41
cpv. 2 LT).
I titoli, che sono
regolarmente oggetto di transazione, sono valutati alla quotazione media del
mese antecedente il giorno determinante per l’imposta sulla sostanza (art. 45
cpv. 1 LT). Le azioni, partecipazioni a società cooperative ed altri diritti di
partecipazione non regolarmente oggetto di transazione, sono valutati tenendo
conto del loro valore di reddito e del loro valore intrinseco (art. 45 cpv. 2
LT).
1.2.
Per ciò che concerne i
titoli non quotati per i quali non esiste un corso ufficiale o che non sono,
salvo rare eccezioni, trattati, si determinerà il loro valore commerciale sulla
base di dati di valutazione in modo che il risultato di questi calcoli si
avvicini il più possibile alla realtà economica. Le istruzioni
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni “relative alla valutazione
dei titoli senza corso ai fini dell’imposta sulla sostanza” (edizione 1982,
sostituita dall’edizione 1995, pubblicate anche in ASA 65 p. 872) contengono
delle direttive in tal senso per la determinazione del valore venale. Le
considerazioni, che sono in generale determinanti per la formazione del prezzo
delle azioni non quotate in borsa, sono enunciate in queste istruzioni (StE
1997 B 22.2 n. 13 = ASA 66 p. 484 = RDAF 54/1998 p. 351; inoltre RF 49/1994 p.
548).
1.3.
Scopo delle Istruzioni
emanate dalla Confederazione è quello di ottenere una stima uniforme in tutta
la Svizzera per l’imposta sulla sostanza dei titoli non quotati, vale a dire
dei titoli non ufficialmente negoziati in borsa. L’obiettivo è quindi
l’armonizzazione delle valutazioni dei titoli non quotati sull’insieme del
territorio svizzero. Un metodo di valutazione uniforme, pur nei limiti di uno
schematismo più o meno affinato, è invero essenziale, non fosse che per una
ragione di parità di trattamento tra contribuenti domiciliati in cantoni
diversi, nell’ambito delle decisioni in materia di riparto intercantonale.
È appena il caso di rilevare
al riguardo che anche in materia di valutazioni immobiliari i valori di stima
cantonali vengono armonizzati mediante l’applicazione di coefficienti elaborati
dalla Confederazione.
1.4.
Le Istruzioni emanate
dalla Confederazione sono quindi state fatte proprie anche dalla Divisione
cantonale delle contribuzioni, proprio nell’intento di armonizzare le valutazioni
sull’intero territorio della Confederazione.
Una diversa soluzione non
avrebbe altro effetto che quello di disarmonizzare le valutazioni cantonali da
quelle federali e degli altri cantoni, rendendo meno sicuro e certamente
opinabile dal profilo della parità di trattamento il diritto cantonale (CDT N.
80.2003.128 del 1° marzo 2004, in RtiD II-2004 N.11t).
Considerandi
2.
2.1.
I ricorrenti non sostengono che la valutazione effettuata
dall’autorità fiscale abbia disatteso le Istruzioni federali in materia di
valutazione di titoli non quotati. Essi affermano piuttosto che l’autorità di
tassazione debba discostarsi dalle Istruzioni citate, perché a loro avviso esse
comportano una valutazione della società inesatta e non aderente alla realtà.
2.2
Come si è
visto le Istruzioni federali in materia di valutazione di titoli non quotati,
fatte proprie dall’autorità fiscale cantonale, tendono ad armonizzare sul
territorio di tutto il paese le valutazioni (cfr. Istruzioni, Circolare n. 28,
n. 1 p. 1). Questo intento, dettato da preoccupazioni di praticabilità del
diritto ma soprattutto di uguaglianza di trattamento, si traduce in un metodo
valutativo che, per quanto affinato possa essere, comporta inevitabilmente
delle semplificazioni o delle schematizzazioni, che devono essere messe in
conto, a maggior ragione se si considera il carattere complementare che il
Legislatore cantonale ha voluto attribuire all’imposta sulla sostanza rispetto
a quella ordinaria sul reddito. Avere una valutazione uniforme in tutto il
paese è quindi un obiettivo di grande importanza, soprattutto se si vogliono
evitare trattamenti discriminatori tra i contribuenti di diversi cantoni (cfr.
Commentario 2012, Circolare n. 28, n. 1 p. 2).
I
principi di valutazione scelti per stimare il valore venale di un’azienda
devono permettere di pervenire a un risultato il più possibile affine alla
realtà economica: le Istruzioni, a questo proposito, contengono appunto delle
linee direttrici. Per motivi di uguaglianza, si può discostarsi da queste
Istruzioni quando la loro applicazione si rileva contraria al diritto oppure
quando il valore venale di un titolo può essere valutato meglio in un altro
modo (cfr. Commentario 2012, Circolare n. 28, n. 1 p. 2 con riferimenti).
2.3
Nel caso in esame,
l’UTPG, in applicazione delle sopracitate Istruzioni, ha deciso di applicare
una valutazione della società dei ricorrenti che tenesse maggiormente conto
delle sue caratteristiche.
In particolare, dato che questa azienda –
come peraltro i ricorrenti hanno sottolineato in sede di reclamo e di ricorso –
è difficilmente alienabile visto che dipende dal lavoro di un unico impiegato,
l’autorità competente ha applicato un metodo di calcolo per il quale si pondera
una volta sola il valore di reddito anziché due, come invece solitamente si
effettua in base al modello di metodo di valutazione adottato dal Canton Ticino
(cfr. Istruzioni, Circolare n. 28, n. 7-8 p. 2; Commentario 2012, Circolare n.
28, n. 7-8 p. 10-11). Difatti, se la creazione del valore della società è
ottenuta unicamente dal lavoro di una persona (azionista di maggioranza),
poiché l’azienda non ha altri dipendenti – a parte qualcuno che si occupi di
questioni amministrative e logistiche – essa sarà inalienabile o difficilmente
alienabile a terzi. Pertanto in questi casi si giustifica di valutare il caso,
ponderando un’unica volta – e non due – il valore di reddito della società
(cfr. Commentario 2012, Circolare n. 28, n. 5 p. 8).
La valutazione delle azioni secondo questo
metodo di calcolo ha così permesso di tener conto della situazione specifica
della società dei contribuenti, che è composta unicamente da RI 1i, dal quale –
in veste di unico dipendente giardiniere – dipende il reddito aziendale.
2.4
Alla luce di quanto esposto, per quanto di
pertinenza, gli argomenti sviluppati dai ricorrenti non possono essere tenuti
in considerazione. Come appurato, non vi è alcun elemento che induca a ritenere
inadeguata l’applicazione delle Istruzioni federali così come effettuata
dall’UTPG.
In primo luogo, va sottolineato che
l’applicazione di dette direttive non si rileva contraria al diritto. L’art. 45
cpv. 2 LT prevede una valutazione per le azioni non regolarmente oggetto di transazione,
in base al valore di reddito e al valore intrinseco. La valutazione delle
azioni è stata infatti giustamente effettuata ponderando il valore del reddito
conseguito negli ultimi due anni precedenti, così come previsto nelle Istruzioni.
Pertanto il metodo di calcolo eseguito secondo le Istruzioni federali soddisfa
le esigenze legislative.
Secondariamente, il metodo di calcolo
precedentemente esaminato risulta essere il più appropriato alla fattispecie
qui in esame: l’UTPG ha difatti considerato che l’azienda dei contribuenti potesse
rientrare in quei casi eccezionalmente previsti nelle indicazioni contenute nel
Commentario 2012 relative alla cifra marginale 5, che prevedono la possibilità
di ponderare una volta sola il valore di reddito anziché due, quando appunto il
reddito aziendale dipende esclusivamente – o quasi – da un’unica persona. La
valutazione qui compiuta risulta essere quindi la più adeguata, vista anche la natura
della società detenuta dai contribuenti.
Da ultimo, i ricorrenti lamentano che lo
stipendio così come fissato all’epoca della costituzione della società sia
troppo basso e che ciò comporti la realizzazione di un utile ritenuto
inverosimile; essi pretendono quindi che detto dato venga corretto d’ufficio.
Tuttavia, non si ravvisa alcuna base legale per procedere a una correzione
d’ufficio del reddito del contribuente. Per di più, come affermato
nell’allegato ricorsuale, l’importo del reddito è già stato mutato per i
prossimi periodi fiscali dal contribuente stesso, così che nelle future
dichiarazioni d’imposta dovrebbero realizzarsi gli effetti preconizzati.
In conclusione, nemmeno per questo motivo
si giustifica di discostarsi dal calcolo intrapreso dall’UTPG in base alle
Istruzioni federali.
2.5
Per queste ragioni, non si ritiene di
poter accogliere la richiesta dei ricorrenti di procedere nel loro caso, diversamente
da tutti gli altri, ad una diversa valutazione per la loro società. Una certa
schematizzazione valutativa deve forzatamente essere messa in conto, proprio
per le ragioni esposte in precedenza.
3.
Il ricorso è
conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia e spese processuali
sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
__________
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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