80.2013.238
Imposta sulla sostanza: azioni non quotate, attribuzione alla sostanza commerciale, valutazione, carente motivazione della decisione, annullamento e rinvio degli atti
11 dicembre 2013Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
80.2013.238
Data decisione, Autorità:
11.12.2013, CDT
Titolo:
Imposta sulla sostanza: azioni non quotate, attribuzione alla sostanza commerciale, valutazione, carente motivazione della decisione, annullamento e rinvio degli atti
BENE MOBILE
art. 14 cpv. 3 LAID
art. 17 cpv. 2 LT
art. 44 cpv. 1 LT
Incarti n.
80.2013.238
80.2013.239
Lugano
11 dicembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 9 settembre 2013 contro la decisione del
14 agosto 2013 in materia di IC e IFD 2011.
Fatti
A. RI 1,
fiduciario iscritto all’albo, coniugato con __________, è domiciliato a __________.
Con decisione del 7 maggio
2013, l’Ufficio di tassazione di Bel__________inzona notificava ai contribuenti
la tassazione IC/IFD 2011, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr.
116'300.– per l’IC e fr. 115'500.– per l’IFD. La sostanza imponibile era
stabilita in fr. 546'000.–.
Rispetto alla
dichiarazione dei contribuenti, l’autorità fiscale aveva aggiunto all’attivo
della ditta individuale il valore nominale delle azioni della __________ SA, di
__________, e della ____________________ AG, di __________, dichiarate come
sostanza privata. Il valore dei titoli e dei capitali privati scendeva pertanto
da fr. 584'813.– a fr. 348'321.–, mentre quello (netto)degli attivi della ditta
individuale passava da fr. 15'575.– meno 49'931.–) a fr. 202'137.–.
B. I contribuenti
impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 22 maggio 2013, contestando
la qualifica delle partecipazioni nella __________ SA e nella __________ come
sostanza commerciale. I reclamanti sostenevano che le azioni in questione non
appartenevano a RI 1 bensì alla moglie, la quale non aveva alcuna relazione con
l’attività professionale del marito.
C. L’ufficio di
tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 14 agosto 2013, così
motivata:
Il contribuente
ha presentato reclamo in tempo utile contro la decisione di tassazione del 7
maggio 2013 contestando l’aziendalità delle azioni della __________ SA e
chiedendone l’inserimento nella sostanza privata, come da lui dichiarato
(elenco titoli). La questione non è nuova in quanto già nelle precedenti
tassazioni le azioni in esame erano state considerate aziendali da parte
dell’autorità fiscale. Se negli anni precedenti il 2011 la problematica non
aveva alcuna conseguenza diretta nella definizione della sostanza imponibile in
quanto le azioni, indipendentemente dalla natura privata o aziendale, venivano
imposte al loro valore venale, a partire dal’1.1.2011, per effetto della riforma
delle imprese II, l’imposizione dei pacchetti azionari aziendali avviene in
base al valore nominale (in caso di sottoscrizione) o al prezzo di costo (in caso
di acquisto). Nel caso in esame l’autorità fiscale si è più volte chinata perlopiù
per esaminare la problematica legata alla coesistenza fra attività indipendente
del contribuente (marito) e quella della __________ SA, società da lui costituita
nel 1997, in riferimento alla giurisprudenza in vigore sulla concorrenza
sleale. Dagli atti risulta pure che il contribuente è già stato a più riprese
coinvolto nel dibattito ragione per la quale la scrivente autorità ritiene di
esimersi dall’insistere sui preamboli. Riesaminata attentamente la fattispecie
e sentiti autorevoli giudizi l’autorità fiscale ritiene di dover confermare il
carattere aziendale delle azioni della __________ SA così come, in assenza di
altre contestazioni, la decisione di tassazione nel suo insieme.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 contestano nuovamente
la qualifica della partecipazione nella ____________________ come sostanza
commerciale. Ripercorsa la cronologia degli eventi, dalla costituzione della
società, nel 1997, fino all’adozione, nel 2005, del regime della separazione
dei beni ed alla donazione di tutti i suoi beni alla moglie, gli insorgenti
sottolineano che dal giugno 2005 il marito non è più azionista della società in
questione. Chiedono pertanto che “le azioni della __________ SA siano prese in
considerazione in base al principio di proprietà”.
Diritto
1. La
decisione impugnata concerne unicamente l’imposta sulla sostanza. Ne consegue
che, nella misura in cui il ricorso concerne anche l’imposta federale diretta,
lo stesso è privo d’oggetto.
Considerandi
2.
2.1.
Nella
fattispecie, è controversa la qualifica della partecipazione di RI 1 nella __________
SA di __________. Secondo l’autorità fiscale, si tratta di sostanza commerciale
del marito; i ricorrenti ritengono invece che costituisca sostanza privata
della moglie.
In
realtà, dal calcolo dell’imponibile risulta che anche le 51 azioni della __________
AG sono state aggiunte alla sostanza commerciale. Il valore
complessivo delle partecipazioni interessate ammonta infatti a fr. 210'000.– e
risulta dalla somma del valore nominale delle quote della società di __________
(fr. 159'000.–) e di quelle della società di __________ (fr. 51'000.–).
2.2
Secondo
gli articoli 18 cpv. 2 terza frase LIFD e 17 cpv. 2 terza frase LT, la sostanza
commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o
in modo preponderante all'attività lucrativa indipendente; lo stesso dicasi
delle partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale azionario o al
capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa,
purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale al momento del
loro acquisto.
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, una stretta relazione economica tra
l'impresa del contribuente titolare di una ditta individuale e la società
anonima di cui egli è azionista non è ancora sufficiente per ammettere che le
azioni rientrino nella sua sostanza commerciale, ma l'elemento determinante è
la volontà del contribuente di mettere concretamente a profitto le proprie
azioni per migliorare il risultato economico della ditta individuale. Ciò si
verifica in particolare se egli si serve della partecipazione in una società
anonima attiva in un settore economico diverso da quello della sua impresa, per
avvicinarglisi e favorire in tal modo una diversificazione, commercialmente
vantaggiosa, delle sue attività (sentenza del Tribunale federale del 9 aprile 2001, in ASA 71 p. 288 = RF 2001 p. 500, consid. 4c; inoltre RDAF 2013 II 238 consid. 3.2).
2.3
Secondo
la decisione impugnata, la questione della qualifica della partecipazione è
diventata attuale, nel periodo fiscale litigioso, per effetto della riforma dell’imposizione
delle imprese II, che ha introdotto la distinzione fra i pacchetti azionari
aziendali, imposti in base al valore nominale (in caso di sottoscrizione) o al
prezzo di costo (in caso di acquisto), e azioni private, imposte in base al
valore venale.
In
effetti, secondo l’art. 14 cpv. 3 della Legge federale sull’armonizzazione
delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID), nella versione in vigore
dal 1° gennaio 2009, i beni immateriali e la sostanza mobiliare facenti parte
della sostanza commerciale del contribuente sono stimati al loro valore determinante
ai fini dell'imposta sul reddito. Il legislatore cantonale si è conformato alla
disposizione federale, modificando in modo corrispondente l’art. 44 cpv. 1 LT a
partire dal 1° gennaio 2011.
Ora, i
ricorrenti avevano dichiarato le due partecipazioni come sostanza privata, attribuendo
loro quale valore imponibile il valore nominale, pari, rispettivamente, a fr.
159'000.– e fr. 51'000.–. Dalla motivazione della decisione dell’Ufficio di
tassazione, si apprende che quest’ultimo ha considerato le due partecipazioni
come sostanza commerciale, ma ha tuttavia ripreso il valore attribuito loro dai
contribuenti.
Non è
chiaro pertanto se l’eventuale accoglimento del ricorso, con il riconoscimento
della natura privata delle partecipazioni, avrebbe ripercussioni sul calcolo
dell’imposta sulla sostanza. In altri termini, dalla decisione non risultano
indicazioni in merito al valore venale delle quote in discussione, che sarebbe
applicato al calcolo dell’imposta, in caso di accoglimento del gravame. Se il
valore fosse uguale a quello nominale considerato nella decisione impugnata,
non si vede infatti quale interesse possa avere la qualifica della
partecipazione.
2.4
La
questione appena evocata può tuttavia rimanere aperta, per il fatto che la decisione
impugnata deve già essere annullata per un altro motivo.
3.
3.1.
Nella
motivazione della decisione contestata, l’Ufficio di tassazione, dopo aver
spiegato perché nel periodo fiscale 2011 sia divenuta attuale la questione
della qualifica della partecipazione azionaria, afferma che dagli atti risulta “che
il contribuente è già stato a più riprese coinvolto nel dibattito ragione per
la quale la scrivente autorità ritiene di esimersi dall’insistere sui preamboli”.
Aggiunge poi che, “riesaminata attentamente la fattispecie e sentiti autorevoli
giudizi l’autorità fiscale ritiene di dover confermare il carattere aziendale
delle azioni della __________ SA così come, in assenza di altre contestazioni,
la decisione di tassazione nel suo insieme”.
3.2
Si deve
ricordare che, adita dal contribuente con reclamo, l’autorità di tassazione
prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv.
1.
prima frase LT; art. 135 cpv. 1 prima frase LIFD) e la decisione deve essere
motivata (art. 208 cpv. 2 LT e art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD; Agner/ Jung/Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422). Per giurisprudenza
costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola,
la sua violazione comporta l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada
vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (STF del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109
con relativi riferimenti).
L’art. 29
Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi
sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi
agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta
sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno
spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi
l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e
delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114
Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1; inoltre STF del 5
dicembre 1990 in re A.W).
Per far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su
tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere
posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione
di merito (cfr. DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, cons. 3a; DTF 105 Ib
248/9, cons. 2a; DTF 101 Ia 3; STF dell’8 gennaio 1987 in re S. McL, cons. 3; sent. CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,
2ª ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 249).
La motivazione
deve dunque consistere nell’esposizione della fattispecie ed in una motivazione
giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione:
solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo
ricorso e l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249;
inoltre sentenza CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).
3.3
Già si è
rilevato che la decisione impugnata è del tutto silente in merito alla valutazione
delle azioni, non pronunciandosi minimamente su un eventuale valore venale
diverso da quello nominale. Trascura inoltre completamente le azioni della __________,
che pure sembrerebbero tuttavia essere state oggetto della decisione.
Per quanto attiene alla
qualifica come tale della partecipazione (o delle partecipazioni), considerata
sostanza commerciale, manca ogni motivazione dalla quale sia possibile evincere
per quali ragioni le azioni siano state considerate dei beni che servono
all’attività indipendente esercitata da RI 1. Né viene spesa una sola parola
per contestare l’argomento, sollevato nel reclamo, secondo cui le partecipazioni
in questione non potrebbero essere considerate sostanza commerciale di RI 1, essendo
state donate alla moglie.
La motivazione
della decisione impugnata è pertanto manifestamente inadeguata ai requisiti
legali indicati in precedenza.
4.
La decisione
impugnata deve pertanto essere annullata e gli atti rinviati all’Ufficio di
tassazione, perché adotti una nuova decisione motivata.
Visto
l’esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. 1.1. Il
ricorso in materia di imposta federale diretta è privo d’oggetto.
1. 1.2. Per
quanto concerne l’imposta cantonale, la decisione su reclamo del 14 agosto 2013
è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova
decisione motivata.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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