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Decisione

80.2013.238

Imposta sulla sostanza: azioni non quotate, attribuzione alla sostanza commerciale, valutazione, carente motivazione della decisione, annullamento e rinvio degli atti

11 dicembre 2013Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

fiduciario iscritto all’albo, coniugato con __________, è domiciliato a __________.

Con decisione del 7 maggio

2013, l’Ufficio di tassazione di Bel__________inzona notificava ai contribuenti

la tassazione IC/IFD 2011, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr.

116'300.– per l’IC e fr. 115'500.– per l’IFD. La sostanza imponibile era

stabilita in fr. 546'000.–.

Rispetto alla

dichiarazione dei contribuenti, l’autorità fiscale aveva aggiunto all’attivo

della ditta individuale il valore nominale delle azioni della __________ SA, di

__________, e della ____________________ AG, di __________, dichiarate come

sostanza privata. Il valore dei titoli e dei capitali privati scendeva pertanto

da fr. 584'813.– a fr. 348'321.–, mentre quello (netto)degli attivi della ditta

individuale passava da fr. 15'575.– meno 49'931.–) a fr. 202'137.–.

B. I contribuenti

impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 22 maggio 2013, contestando

la qualifica delle partecipazioni nella __________ SA e nella __________ come

sostanza commerciale. I reclamanti sostenevano che le azioni in questione non

appartenevano a RI 1 bensì alla moglie, la quale non aveva alcuna relazione con

l’attività professionale del marito.

C. L’ufficio di

tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 14 agosto 2013, così

motivata:

Il contribuente

ha presentato reclamo in tempo utile contro la decisione di tassazione del 7

maggio 2013 contestando l’aziendalità delle azioni della __________ SA e

chiedendone l’inserimento nella sostanza privata, come da lui dichiarato

(elenco titoli). La questione non è nuova in quanto già nelle precedenti

tassazioni le azioni in esame erano state considerate aziendali da parte

dell’autorità fiscale. Se negli anni precedenti il 2011 la problematica non

aveva alcuna conseguenza diretta nella definizione della sostanza imponibile in

quanto le azioni, indipendentemente dalla natura privata o aziendale, venivano

imposte al loro valore venale, a partire dal’1.1.2011, per effetto della riforma

delle imprese II, l’imposizione dei pacchetti azionari aziendali avviene in

base al valore nominale (in caso di sottoscrizione) o al prezzo di costo (in caso

di acquisto). Nel caso in esame l’autorità fiscale si è più volte chinata perlopiù

per esaminare la problematica legata alla coesistenza fra attività indipendente

del contribuente (marito) e quella della __________ SA, società da lui costituita

nel 1997, in riferimento alla giurisprudenza in vigore sulla concorrenza

sleale. Dagli atti risulta pure che il contribuente è già stato a più riprese

coinvolto nel dibattito ragione per la quale la scrivente autorità ritiene di

esimersi dall’insistere sui preamboli. Riesaminata attentamente la fattispecie

e sentiti autorevoli giudizi l’autorità fiscale ritiene di dover confermare il

carattere aziendale delle azioni della __________ SA così come, in assenza di

altre contestazioni, la decisione di tassazione nel suo insieme.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 contestano nuovamente

la qualifica della partecipazione nella ____________________ come sostanza

commerciale. Ripercorsa la cronologia degli eventi, dalla costituzione della

società, nel 1997, fino all’adozione, nel 2005, del regime della separazione

dei beni ed alla donazione di tutti i suoi beni alla moglie, gli insorgenti

sottolineano che dal giugno 2005 il marito non è più azionista della società in

questione. Chiedono pertanto che “le azioni della __________ SA siano prese in

considerazione in base al principio di proprietà”.

Diritto

1. La

decisione impugnata concerne unicamente l’imposta sulla sostanza. Ne consegue

che, nella misura in cui il ricorso concerne anche l’imposta federale diretta,

lo stesso è privo d’oggetto.

Considerandi

2.

2.1.

Nella

fattispecie, è controversa la qualifica della partecipazione di RI 1 nella __________

SA di __________. Secondo l’autorità fiscale, si tratta di sostanza commerciale

del marito; i ricorrenti ritengono invece che costituisca sostanza privata

della moglie.

In

realtà, dal calcolo dell’imponibile risulta che anche le 51 azioni della __________

AG sono state aggiunte alla sostanza commerciale. Il valore

complessivo delle partecipazioni interessate ammonta infatti a fr. 210'000.– e

risulta dalla somma del valore nominale delle quote della società di __________

(fr. 159'000.–) e di quelle della società di __________ (fr. 51'000.–).

2.2

Secondo

gli articoli 18 cpv. 2 terza frase LIFD e 17 cpv. 2 terza frase LT, la sostanza

commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o

in modo preponderante all'attività lucrativa indipendente; lo stesso dicasi

delle partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale azionario o al

capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa,

purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale al momento del

loro acquisto.

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, una stretta relazione economica tra

l'impresa del contribuente titolare di una ditta individuale e la società

anonima di cui egli è azionista non è ancora sufficiente per ammettere che le

azioni rientrino nella sua sostanza commerciale, ma l'elemento determinante è

la volontà del contribuente di mettere concretamente a profitto le proprie

azioni per migliorare il risultato economico della ditta individuale. Ciò si

verifica in particolare se egli si serve della partecipazione in una società

anonima attiva in un settore economico diverso da quello della sua impresa, per

avvicinarglisi e favorire in tal modo una diversificazione, commercialmente

vantaggiosa, delle sue attività (sentenza del Tribunale federale del 9 aprile 2001, in ASA 71 p. 288 = RF 2001 p. 500, consid. 4c; inoltre RDAF 2013 II 238 consid. 3.2).

2.3

Secondo

la decisione impugnata, la questione della qualifica della partecipazione è

diventata attuale, nel periodo fiscale litigioso, per effetto della riforma dell’imposizione

delle imprese II, che ha introdotto la distinzione fra i pacchetti azionari

aziendali, imposti in base al valore nominale (in caso di sottoscrizione) o al

prezzo di costo (in caso di acquisto), e azioni private, imposte in base al

valore venale.

In

effetti, secondo l’art. 14 cpv. 3 della Legge federale sull’armonizzazione

delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID), nella versione in vigore

dal 1° gennaio 2009, i beni immateriali e la sostanza mobiliare facenti parte

della sostanza commerciale del contribuente sono stimati al loro valore determinante

ai fini dell'imposta sul reddito. Il legislatore cantonale si è conformato alla

disposizione federale, modificando in modo corrispondente l’art. 44 cpv. 1 LT a

partire dal 1° gennaio 2011.

Ora, i

ricorrenti avevano dichiarato le due partecipazioni come sostanza privata, attribuendo

loro quale valore imponibile il valore nominale, pari, rispettivamente, a fr.

159'000.– e fr. 51'000.–. Dalla motivazione della decisione dell’Ufficio di

tassazione, si apprende che quest’ultimo ha considerato le due partecipazioni

come sostanza commerciale, ma ha tuttavia ripreso il valore attribuito loro dai

contribuenti.

Non è

chiaro pertanto se l’eventuale accoglimento del ricorso, con il riconoscimento

della natura privata delle partecipazioni, avrebbe ripercussioni sul calcolo

dell’imposta sulla sostanza. In altri termini, dalla decisione non risultano

indicazioni in merito al valore venale delle quote in discussione, che sarebbe

applicato al calcolo dell’imposta, in caso di accoglimento del gravame. Se il

valore fosse uguale a quello nominale considerato nella decisione impugnata,

non si vede infatti quale interesse possa avere la qualifica della

partecipazione.

2.4

La

questione appena evocata può tuttavia rimanere aperta, per il fatto che la decisione

impugnata deve già essere annullata per un altro motivo.

3.

3.1.

Nella

motivazione della decisione contestata, l’Ufficio di tassazione, dopo aver

spiegato perché nel periodo fiscale 2011 sia divenuta attuale la questione

della qualifica della partecipazione azionaria, afferma che dagli atti risulta “che

il contribuente è già stato a più riprese coinvolto nel dibattito ragione per

la quale la scrivente autorità ritiene di esimersi dall’insistere sui preamboli”.

Aggiunge poi che, “riesaminata attentamente la fattispecie e sentiti autorevoli

giudizi l’autorità fiscale ritiene di dover confermare il carattere aziendale

delle azioni della __________ SA così come, in assenza di altre contestazioni,

la decisione di tassazione nel suo insieme”.

3.2

Si deve

ricordare che, adita dal contribuente con reclamo, l’autorità di tassazione

prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv.

1.

prima frase LT; art. 135 cpv. 1 prima frase LIFD) e la decisione deve essere

motivata (art. 208 cpv. 2 LT e art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD; Agner/ Jung/Steinmann, Kommentar zum

Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422). Per giurisprudenza

costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola,

la sua violazione comporta l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada

vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (STF del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109

con relativi riferimenti).

L’art. 29

Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi

sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi

agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta

sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno

spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi

l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e

delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114

Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1; inoltre STF del 5

dicembre 1990 in re A.W).

Per far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su

tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere

posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione

di merito (cfr. DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, cons. 3a; DTF 105 Ib

248/9, cons. 2a; DTF 101 Ia 3; STF dell’8 gennaio 1987 in re S. McL, cons. 3; sent. CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/Rhinow, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,

2ª ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 249).

La motivazione

deve dunque consistere nell’esposizione della fattispecie ed in una motivazione

giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione:

solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo

ricorso e l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249;

inoltre sentenza CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).

3.3

Già si è

rilevato che la decisione impugnata è del tutto silente in merito alla valutazione

delle azioni, non pronunciandosi minimamente su un eventuale valore venale

diverso da quello nominale. Trascura inoltre completamente le azioni della __________,

che pure sembrerebbero tuttavia essere state oggetto della decisione.

Per quanto attiene alla

qualifica come tale della partecipazione (o delle partecipazioni), considerata

sostanza commerciale, manca ogni motivazione dalla quale sia possibile evincere

per quali ragioni le azioni siano state considerate dei beni che servono

all’attività indipendente esercitata da RI 1. Né viene spesa una sola parola

per contestare l’argomento, sollevato nel reclamo, secondo cui le partecipazioni

in questione non potrebbero essere considerate sostanza commerciale di RI 1, essendo

state donate alla moglie.

La motivazione

della decisione impugnata è pertanto manifestamente inadeguata ai requisiti

legali indicati in precedenza.

4.

La decisione

impugnata deve pertanto essere annullata e gli atti rinviati all’Ufficio di

tassazione, perché adotti una nuova decisione motivata.

Visto

l’esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. 1.1. Il

ricorso in materia di imposta federale diretta è privo d’oggetto.

1. 1.2. Per

quanto concerne l’imposta cantonale, la decisione su reclamo del 14 agosto 2013

è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova

decisione motivata.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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