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Decisione

80.2013.24

Procedura: sproporzione fra entrate e uscite, onere della prova, reddito presunto, provenienza "numerario"

8 maggio 2013Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

di professione esercente, ha sposato in terze nozze RI 2, dipendente dell’Associazione

cantonale ticinese di ginnastica. Quest’ultima, tramite contratto del 2 aprile

2010, acquistava le quote sociali della __________ Sagl, proprietaria

dell’inventario e dell’avviamento di un esercizio pubblico a __________, per il

prezzo complessivo di fr. 125'000.–.

Nella

dichiarazione fiscale 2010, i coniugi indicavano un reddito da attività dipendente

di, rispettivamente, fr. 31'771.– (il marito) e fr. 37'500.– (la moglie).

B. Notificando

loro la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 2 agosto 2012, l’Ufficio di

tassazione di Bellinzona commisurava il reddito imponibile in fr. 145'100.– per

l’IC ed in fr. 143'500.– per l’IFD.

L’autorità

aveva in particolar modo aggiunto ai proventi dichiarati “altri redditi” per

fr. 100'000.–, spiegando nella motivazione allegata che si trattava di

“prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per

insufficienza di disponibilità finanziaria”.

C. I

contribuenti, rappresentati dalla RA 1, impugnavano la suddetta decisione con reclamo

del 22 agosto 2012, nel quale contestavano di avere avuto altre entrate oltre a

quelle dichiarate.

L’autorità

di tassazione, con lettera del 3 settembre 2012, si rivolgeva direttamente alla

rappresentante, invitandola in particolare a:

·

presentare puntuali osservazioni in merito all’allegato

calcolo delle entrate e delle uscite, dal quale emergeva un ammanco di liquidità

di quasi 100'000 franchi;

·

documentare la provenienza dei capitali

dichiarati dalla moglie alla fine del precedente periodo fiscale (fr. 80'000.–);

·

produrre gli estratti dei conti bancari e/o

postali utilizzati per versare il prezzo d’acquisto delle quote sociali della __________

Sagl.

D. I

contribuenti non davano alcun seguito a tali richieste, nemmeno dopo la

concessione di due proroghe per l’inoltro della documentazione richiesta. Con

successiva decisione del 12 dicembre 2012, l’Ufficio di tassazione confermava pertanto

l’imposizione di altri redditi per fr. 100'000.–.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2

postulano nuovamente lo stralcio degli altri redditi. A loro avviso, il

numerario dichiarato dalla moglie alla fine del precedente periodo fiscale basterebbe

a giustificare la provenienze del capitale servito all’acquisto delle quote

sociali della __________ Sagl.

F. All’udienza

del 24 aprile 2012, le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni.

Diritto

1. 1.1.

Nella

procedura fiscale vige la massima ufficiale e il principio inquisitorio.

L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti

fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte

le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere

in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai

contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito,

Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75

p. 185, p. 190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di

collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1

LIFD, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni

di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al

contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una

tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in

particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione

TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).

1.2.

Di

principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8

CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che

l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o

aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei

fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133

Considerandi

II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

La

descritta regola sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non

lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità

probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie

und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima

eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed

in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile,

nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda

eccezione si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei,

non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta

oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in:

Zweifel/Athanas [a cura di],

Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2ª ediz. Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).

In definitiva la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro

limiti nel dovere di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla

ripartizione oggettiva dell’onere probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3

ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a

cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4

ad art. 123 LIFD, p. 1196).

2.

2.1.

Secondo

l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46

cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa

i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono

essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener

conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore

di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata

soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve

essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132

cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere

della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria

valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.

2.2

Giurisprudenza

e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi

obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili

sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, op. cit., n. 29 e 31 ad art.

130.

LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/Kaufmann,

Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 972; contra Berger,

op. cit., p. 197).

L’autorità fiscale deve

agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti

presenti in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare eccessi

di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente deve essere

imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più vicino

possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD).

3.

3.1.

Nel caso

in esame, come visto, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona ha intrapreso un

calcolo della disponibilità finanziaria del contribuente e, su questa base, ha

aggiunto ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr. 100'000.–.

Certo, l’autorità

fiscale ha rinunciato ad intraprendere una tassazione d’ufficio, perlomeno nel ristretto senso contemplato dall’art. 204 cpv. 2 LT

(art. 130 cpv. 2 LIFD), omettendo di indicare nei rimedi giuridici l’esistenza

dei requisiti posti dall’art. 206 cpv. 3 LT (art. 132 cpv. 3 LIFD) e le

conseguenze in caso di inottemperanza, senza peraltro successivamente porvi

rimedio. Tale circostanza non esclude però la possibilità di stabilire gli

elementi imponibili per apprezzamento, purché nel rispetto delle norme concernenti

l’onere probatorio (decisione TF 2A.561/2005 del 22 febbraio 2006). Anzi, come vedremo meglio di seguito, in mancanza della benché minima

documentazione, l’Ufficio di tassazione non poteva fare altro che procedere ad

una valutazione dei redditi, basandosi sugli stessi metodi di stima previsti

dagli art. 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD, quali sono i

coefficienti sperimentali, l’evoluzione patrimoniale e del

tenore di vita del contribuente (Althaus-Houriet,

op. cit., n. 14 ad art. 130 LIFD).

3.2

Come si è

detto, la decisione dell’autorità fiscale si è fondata sulla constatazione che, nel per iodo fiscale in esame, i ricorrenti avevano sostenuto delle spese che non

erano proporzionate alle entrate dichiarate. Nel pieno rispetto del loro diritto

di essere sentiti, con lettera del 3 settembre 2012, l’Ufficio di tassazione ha così richiesto ai contribuenti di prendere posizione sul calcolo delle entrate e delle

uscite, dal quale emergeva un ammanco di liquidità di quasi 100'000 franchi:

Entrate

Uscite

Attivi:

Acquisto quote __________ Sagl

125'000

Passivi:

Proventi:

Salari e altri emolumenti

79'183

Oneri:

Spese professionali

2'464

Contributi e oneri assicurativi

8'082

Alimenti, rendite e oneri permanenti

8'400

Affitto e spese accessorie (valutato)

12'000

Fabbisogno per vivere

20'400

Totale entrate/uscite

79'183

176'346

Ammanco annuo

97'163

3.3

Da parte

loro, i ricorrenti non hanno ritenuto necessario presentare osservazioni in

merito al calcolo in questione, limitandosi invece a contestare la legittimità

dell’operato dell’autorità fiscale. A loro avviso, in mancanza di

documentazione contabile comprovante un prelevamento, un trasferimento o un

qualsiasi altro consumo di capitale proprio, l’autorità non dovrebbe poter presumere

l’esistenza di redditi imponibili (cfr. ricorso del 9 gennaio 2013, p. 2),

aggiungendo poi che il numerario dichiarato dalla moglie alla fine del

precedente periodo fiscale 2009 basterebbe a giustificare la provenienza del

capitale servito all’acquisto delle quote sociali della __________ Sagl (cfr.

verbale di audizione del 24 aprile 2013).

3.4

A

quest’ultimo riguardo, si è già ricordato che, secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, una tassazione per apprezzamento si giustifica,

contrariamente a quanto sembrano sostenere i ricorrenti, non solo in caso di

mancata dichiarazione, ma anche in presenza di un inadempimento degli obblighi

procedurali e persino quando la mancanza di documenti attendibili sulla situazione finanziaria del contribuente non possa essergli imputata (v. supra, in particolare

consid. 2.2.).

Non è

assolutamente comprensibile come i ricorrenti possano sostenere che l’autorità

fiscale dovrebbe conformarsi alla dichiarazione del precedente periodo fiscale

– peraltro contestata – e conseguentemente accettare le loro giustificazioni,

anche in assenza della benché minima prova. Gli insorgenti sembrano in

particolare dimenticare che i loro obblighi di collaborazione vanno ben oltre

quello di presentare una dichiarazione con i relativi allegati, ma si estendono

al dovere di “fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta” (articoli 200 cpv. 1 LT e 126 cpv. 1 LIFD). Come già sottolineato, di

fronte ad una manifesta incongruenza fra le entrate e le uscite, ed in

particolar modo alla luce dell’acquisto delle quote sociali della __________

Sagl, avevano l’obbligo di offrire all’Ufficio di tassazione tutte le spiegazioni necessarie, comprovando segnatamente la provenienza dei capitali utilizzati per saldare il

prezzo d’acquisto, stabilito contrattualmente in fr. 125'000.–. Non avendo

adempiuto a tale obbligo, essi hanno messo l’autorità nella condizione di non poter fare altro che procedere ad una tassazione per apprezzamento.

3.5

Per

quanto attiene infine alla commisurazione del reddito aggiunto in via di apprezzamento,

l’importo di fr. 100'000.– appare difficilmente censurabile.

Basti

pensare, a tale proposito, ai criteri di calcolo offerti dalla Tabella

per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (art.

93.

LEF), emanata dalla Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale

d’appello il 1° settembre 2009. Per una coppia come quella dei ricorrenti, l’importo base destinato a coprire le spese per i bisogni vitali

(sostentamento, igiene e salute) e quelle necessarie a condurre una vita

dignitosa ed adattata ai tempi moderni (Ochsner,

Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 70 ad art. 93

LEF), ammonta mensilmente a fr. 1'700.– (fr. 20'400.– annui). Lo stesso

importo è stato considerato dall’autorità di tassazione, che lo ha aggiunto

agli altri oneri dichiarati dagli stessi contribuenti. In assenza di elementi

contrari e alla luce dell’importante contratto sottoscritto dalla moglie, anche l’ammontare del reddito definito per apprezzamento sfugge pertanto

ad ogni critica.

4.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Visto

l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico

dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 700.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un

totale di fr. 800.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

- ;

- ;

- ;

- .

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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