80.2013.240
Tassa di esenzione dall’obbligo militare: esonero, membri di servizi di polizia, solo agenti dichiarati abili al servizio
20 dicembre 2013Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2013.240
Data decisione, Autorità:
20.12.2013, CDT
Titolo:
Tassa di esenzione dall’obbligo militare: esonero, membri di servizi di polizia, solo agenti dichiarati abili al servizio
ESENZIONE DALLA TASSA
art. 18 cpv. 1 let. f LM
art. 2 cpv. 1 LTEO
art. 4 cpv. 1 let. c LTEO
art. 77 OOPSM
Incarto n.
80.2013.240
Lugano
20 dicembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 12 settembre 2013 contro la decisione
del 13 agosto 2013 in materia di tassa militare 2011.
Fatti
A. RI 1,
nato nel 1984, è stato assunto dalla polizia comunale di __________ il 1° gennaio
2011.
Il 27
gennaio 2011, tramite formulario ufficiale, presentava una richiesta di proscioglimento
anticipato dall’obbligo di prestare servizio nella protezione civile, dove era
stato reclutato quale pioniere dopo essere stato dichiarato inabile al servizio
militare.
B. Il competente
Servizio del militare e della protezione della popolazione, con decisione del 7
febbraio 2011, accoglieva la richiesta e pronunciava il suo proscioglimento
anticipato dal servizio di protezione civile, in applicazione dell’art. 20
della legge federale sulla protezione della popolazione
e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1).
Con
successiva decisione del 22 marzo 2013, l’Ufficio della tassa militare
notificava a RI 1 la tassa d’esenzione dal servizio militare per l’anno di
assoggettamento 2011, commisurando il tributo dovuto in fr. 1'323.–.
C. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 29 marzo 2013, lamentando
di essere stato nel frattempo prosciolto dall’obbligo di prestare servizio nella
protezione civile, in quanto agente della polizia comunale.
Il
Servizio della tassa militare respingeva il reclamo, con decisione del 13
agosto 2013 così motivata:
La
giurisprudenza in vigore, decisione del Tribunale federale del 23.8.1999,
prevede che solamente le persone abili al servizio militare o civile possono
essere esonerate ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. c della LTEO. La
distinzione tra abilità e inabilità a effettuare il servizio personale, che
costituisce un criterio rilevante per determinare l’assoggettamento alla tassa,
giustifica di considerare in modo distinto coloro che esercitano la medesima
professione.
L’autorità
di tassazione, con successivo scritto del 9 settembre 2013, indirizzato direttamente
alla polizia comunale di __________, sottolineava nuovamente che il criterio
decisivo per determinare l’assoggettamento alla tassa militare era la sua inabilità
a prestare servizio personale.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente
di essere tenuto al pagamento della tassa militare. Nella sua funzione di
agente della polizia comunale, sottolinea, non potrebbe in ogni caso assolvere
l’obbligo di servizio militare, anche se non fosse stato dichiarato inabile.
Diritto
1. 1.1.
Giusta
l’art. 59 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost. fed.; RS 101), gli uomini
di nazionalità svizzera devono prestare un servizio obbligatorio, militare o
civile.
Chi
invece non presta servizio – perché dichiarato inabile o semplicemente perché
ne ha richiesto il differimento – è di principio assoggettato al pagamento di
una tassa, la cui riscossione è disciplinata dalla legge federale sulla tassa
d’esenzione dall’obbligo militare del 12 giugno 1959 (LTEO; RS 661). Secondo
costante giurisprudenza, si tratta di un tributo sostitutivo dovuto in luogo di
una prestazione in natura, quale è l’obbligo di prestare personalmente servizio
militare o civile (sentenza TF n.2C_221/2009 del 21 gennaio 2010, in: StR
65/2010 pag. 332). Suo scopo è quello di ristabilire una certa uguaglianza di
sacrifici tra le persone che prestano servizio (militare o civile) e quelle
che, per qualsivoglia ragione, ne sono esonerate (Aubert, in: Aubert/Mahon [a cura di], Petit commentaire de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurigo 2003, n. 13 ad art.
59 Cost. fed.; v. anche Walti, Der
schweizerische Militärpflichtersatz, tesi, Zurigo 1979, pag. 46). La tassa in
esame assume così, a tutti gli effetti, veste di surrogazione del servizio
militare e civile, tant’è che l’art. 2 cpv. 1 della legge federale
sull’esercizio e sull’amministrazione militare (LM; RS 510.10) la annovera tra
le modalità d’adempimento dell’obbligo costituzionale.
1.2.
Secondo
l’art. 2 cpv. 1 LTEO, sono sottoposti alla tassa gli uomini assoggettati agli
obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all’estero, i quali nel corso di
un anno di assoggettamento, corrispondente ad un anno civile, non sono
incorporati per più di sei mesi in una formazione dell’esercito e non sono
soggetti all’obbligo di prestare servizio civile (lett. a), oppure non
prestano il servizio militare o il servizio civile cui sono tenuti come
obbligati al servizio (lett. c).
1.3.
I casi
per i quali, nonostante l’assoggettamento, la tassa non è dovuta sono invece
previsti dall’art. 4 LTEO. Per quanto qui di interesse, è in particolare
esentato dalla tassa chiunque, nell’anno di assoggettamento, quale membro
dell’Assemblea federale, dovendo essere presente alle sessioni della stessa non
ha potuto prestare il servizio militare o il servizio civile cui era tenuto, appartiene
al personale militare oppure è esentato dal servizio personale giusta la
legislazione sul servizio militare o quella sul servizio civile (art. 4 cpv. 1
lett. c LTEO).
In
quest’ultima categoria rientrano tutte quelle attività considerate
“indispensabili” dal legislatore. Secondo l’art. 18 cpv. 1 lett. f LM
sono, fra gli altri, esentati dall’obbligo di prestare servizio militare,
finché durano le loro funzioni o il loro impiego, i membri di servizi di
polizia organizzati che non sono assolutamente indispensabili all’esercito per
lo svolgimento di compiti di polizia. L’art. 77 dell’ordinanza federale
concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM; RS 512.21) precisa
che si tratta dei membri dei servizi di polizia della Confederazione, dei
Cantoni, delle Città o dei Comuni necessari per adempiere i compiti di polizia
giudiziaria, di sicurezza e della circolazione.
1.4.
Un
discorso a parte vale infine per l’obbligo di prestare servizio nella
protezione civile, previsto dall’art. 61 della Costituzione federale. A
differenza del servizio civile sostitutivo, unicamente destinato alle persone
che non possono conciliare il servizio militare con la propria coscienza (art.
1 della legge federale sul servizio civile sostitutivo [LSC]; RS 824),
l’obbligo di prestare servizio nella protezione civile non rappresenta una
modalità alternativa d’adempimento dell’obbligo militare: vi è tenuto ogni cittadino
svizzero di sesso maschile dichiarato inabile al servizio militare ma abile a
questo specifico servizio (art. 11 e 12 LPPC).
Per le
persone inabili al servizio militare ma tenute a prestare servizio di
protezione civile, la tassa militare dovuta è ridotta del quattro per cento per
ogni giorno di servizio prestato nell’anno di assoggettamento (art. 5a
OTEO), computato secondo l’art. 24 LPPC.
Considerandi
2.
2.1.
Venendo
al caso in esame, con decisione del 22 marzo 2013, l’Ufficio cantonale della
tassa militare ha notificato al qui ricorrente – già prosciolto dall’obbligo di
prestare servizio nella protezione civile in quanto agente di polizia – la tassa
militare per l’anno di assoggettamento 2011, commisurando il tributo dovuto in complessivi
fr. 1'323.–. In sede di reclamo, il competente Servizio della tassa militare ha
confermato la decisione di tassazione, richiamandosi ad una sentenza del
Tribunale federale del 23 agosto 1999.
RI 1 si è
invece opposto alla tassazione, ponendo l’accento sulla sua funzione di agente
della polizia comunale, che gli impedirebbe in ogni caso di assolvere l’obbligo
di servizio militare, anche se non fosse stato a suo tempo dichiarato inabile
al servizio.
2.2
Come correttamente
rilevato dal Servizio della tassa militare, in una sentenza del 23 agosto 1999
(ASA 68 pag. 754), il Tribunale federale ha avuto modo di confrontarsi direttamente
con la portata dell’art. 4 cpv. 1 lett. c LTEO, concludendo che solamente
le persone abili al servizio militare o civile possono essere esonerate dal pagamento
della tassa militare.
Il caso
sottoposto al suo giudizio era quello di un pastore vallesano, dichiarato inabile
al servizio militare per ipertensione cardiaca, che qualche anno più tardi
chiedeva di essere esonerato dal pagamento della tassa d’esenzione dall’obbligo
militare in ragione del suo nuovo statuto di ecclesiastico (attività considerata
“indispensabile” dal legislatore federale). Riferendosi a due sue precedenti
decisioni del 9 luglio 1982 (DTF 108 Ib 115 consid. 4c e ASA 51 pag. 655
consid. 2b), l’Alta Corte ha dapprima ricordato che scopo dell’art. 4 cpv. 1
lett. c LTEO è quello di non penalizzare – attraverso la richiesta di un
tributo sostitutivo – quei cittadini che sarebbero pronti ad assolvere il loro
servizio militare o civile ma che non possono farlo poiché già impegnati
altrove con compiti importanti per la comunità, confermando quindi che la norma
in discussione andava intesa nel senso che prosciolto dal tributo è unicamente
chi, abile e pronto a compiere l’obbligo militare, non può entrare in servizio
per “motivi non inerenti alla sua persona”.
2.3
In una
successiva sentenza del 24 febbraio 2004 (inc. TF n.2A.300/2003), il Tribunale
federale ha nuovamente confermato la sua giurisprudenza. Il caso era proprio
quello di un agente di polizia (Polizia cantonale __________), che lamentava di
essere vittima di una disparità di trattamento nei confronti dei suoi colleghi,
per il fatto che era chiamato a pagare la tassa d’esenzione dall’obbligo
militare – malgrado l’esercizio di una professione considerata “indispensabile”
dal legislatore federale – solo perché a suo tempo dichiarato inabile al
servizio.
L’Alta
Corte ha dapprima ricordato che il principio della parità di trattamento non vieta
che vengano effettuate distinzioni, ma richiede che le stesse siano giustificate
da ragioni serie e oggettive. In altre parole, esso impone unicamente che
fattispecie giuridicamente uguali siano trattate in modo uguale e fattispecie
giuridicamente diverse in modo diverso. In relazione al pagamento della tassa
d’esenzione dall’obbligo militare, continuano i giudici federali, il diverso
trattamento riservato agli agenti di polizia dichiarati abili o inabili al
servizio militare è giustificato da ragioni inerenti alla loro persona. Certo,
così facendo si trattano differentemente persone appartenenti allo stesso corpo
di polizia, ma rovesciando il problema e garantendo il medesimo trattamento
fiscale a coloro che sono impegnati in professioni di interesse generale (per
esempio ecclesiastici, poliziotti, pompieri professionisti, guardie di confine
ecc), si finirebbe per creare una disparità di trattamento ancora maggiore nei
confronti di tutte quelle persone dichiarate inabili al servizio militare, che
devono invece pagare la tassa d’esenzione solo perché non esercitano una simile
professione.
Il
Tribunale federale ha poi aggiunto che il diverso trattamento riservato agli
agenti di polizia dichiarati abili o inabili al servizio militare deriva
direttamente dagli art. 4 cpv. 1 lett. c LTEO e 18 cpv. 1 lett. f
LM, ovvero da due disposizioni di diritto federale, alle quali i giudici
federali sarebbero in ogni caso vincolati (art. 191 Cost. fed.), sottolineando
infine che le disposizioni in discussione non potrebbero nemmeno prestarsi ad
un’interpretazione conforme al diritto costituzionale. I dibattiti parlamentari
dimostrano infatti che la maggioranza del Consiglio nazionale riteneva insoddisfacente
l’esistente distinzione tra persone abili e inabili al servizio militare, ma
che alla fine è prevalsa l’opinione contraria del Consiglio federale e del
Consiglio degli Stati, secondo cui potevano essere esonerate dal pagamento
della tassa militare unicamente le persone dichiarate abili al servizio
militare o civile. La volontà del legislatore federale è quindi chiara. Anche
volendo ammettere l’esistenza di una disparità di trattamento nei confronti delle
persone dichiarate inabili al servizio militare ma pronte a esercitare
un’attività considerata “indispensabile” per la comunità, non vi sarebbe
comunque spazio per una diversa interpretazione degli art. 4 cpv. 1 lett. c
LTEO e 18 cpv. 1 lett. f LM.
2.4
Alla luce
della costante giurisprudenza federale, bene ha quindi fatto il Servizio della
tassa militare a negare al ricorrente l’esenzione dalla tassa per l’anno di
assoggettamento 2011.
La
decisione può apparire per certi versi insoddisfacente, soprattutto se si
considera che il ricorrente si trova oggi nell’impossibilità di poter computare,
nel calcolo della tassa, i giorni di servizio prestati nella protezione civile
(art. 5a OTEO), e questo non per motivi inerenti alla sua persona, ma
solo perché una volta iniziata la sua nuova professione di agente di polizia ha
chiesto e ottenuto il proscioglimento anticipato dal Consorzio protezione civile
del __________ (art. 20 LPPC), nel quale era stato incorporato dopo essere
stato dichiarato inabile al servizio militare.
Come
precedentemente esposto, l’obbligo di prestare servizio nella protezione civile
non rappresenta tuttavia una modalità alternativa di adempimento dell’obbligo militare.
La tassa militare è quindi sempre dovuta, a prescindere dalle ragioni che spingono
un milite della protezione civile a richiedere il proscioglimento anticipato dall’obbligo
di servizio.
3.
Il ricorso
è conseguentemente respinto.
Tassa di
giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 31 cpv. 2 LTEO e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 380.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 31 cpv. 3 LTEO; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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