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Decisione

80.2013.240

Tassa di esenzione dall’obbligo militare: esonero, membri di servizi di polizia, solo agenti dichiarati abili al servizio

20 dicembre 2013Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

nato nel 1984, è stato assunto dalla polizia comunale di __________ il 1° gennaio

2011.

Il 27

gennaio 2011, tramite formulario ufficiale, presentava una richiesta di proscioglimento

anticipato dall’obbligo di prestare servizio nella protezione civile, dove era

stato reclutato quale pioniere dopo essere stato dichiarato inabile al servizio

militare.

B. Il competente

Servizio del militare e della protezione della popolazione, con decisione del 7

febbraio 2011, accoglieva la richiesta e pronunciava il suo proscioglimento

anticipato dal servizio di protezione civile, in applicazione dell’art. 20

della legge federale sulla protezione della popolazione

e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1).

Con

successiva decisione del 22 marzo 2013, l’Ufficio della tassa militare

notificava a RI 1 la tassa d’esenzione dal servizio militare per l’anno di

assoggettamento 2011, commisurando il tributo dovuto in fr. 1'323.–.

C. Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 29 marzo 2013, lamentando

di essere stato nel frattempo prosciolto dall’obbligo di prestare servizio nella

protezione civile, in quanto agente della polizia comunale.

Il

Servizio della tassa militare respingeva il reclamo, con decisione del 13

agosto 2013 così motivata:

La

giurisprudenza in vigore, decisione del Tribunale federale del 23.8.1999,

prevede che solamente le persone abili al servizio militare o civile possono

essere esonerate ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. c della LTEO. La

distinzione tra abilità e inabilità a effettuare il servizio personale, che

costituisce un criterio rilevante per determinare l’assoggettamento alla tassa,

giustifica di considerare in modo distinto coloro che esercitano la medesima

professione.

L’autorità

di tassazione, con successivo scritto del 9 settembre 2013, indirizzato direttamente

alla polizia comunale di __________, sottolineava nuovamente che il criterio

decisivo per determinare l’assoggettamento alla tassa militare era la sua inabilità

a prestare servizio personale.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente

di essere tenuto al pagamento della tassa militare. Nella sua funzione di

agente della polizia comunale, sottolinea, non potrebbe in ogni caso assolvere

l’obbligo di servizio militare, anche se non fosse stato dichiarato inabile.

Diritto

1. 1.1.

Giusta

l’art. 59 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost. fed.; RS 101), gli uomini

di nazionalità svizzera devono prestare un servizio obbligatorio, militare o

civile.

Chi

invece non presta servizio – perché dichiarato inabile o semplicemente perché

ne ha richiesto il differimento – è di principio assoggettato al pagamento di

una tassa, la cui riscossione è disciplinata dalla legge federale sulla tassa

d’esenzione dall’obbligo militare del 12 giugno 1959 (LTEO; RS 661). Secondo

costante giurisprudenza, si tratta di un tributo sostitutivo dovuto in luogo di

una prestazione in natura, quale è l’obbligo di prestare personalmente servizio

militare o civile (sentenza TF n.2C_221/2009 del 21 gennaio 2010, in: StR

65/2010 pag. 332). Suo scopo è quello di ristabilire una certa uguaglianza di

sacrifici tra le persone che prestano servizio (militare o civile) e quelle

che, per qualsivoglia ragione, ne sono esonerate (Aubert, in: Aubert/Mahon [a cura di], Petit commentaire de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurigo 2003, n. 13 ad art.

59 Cost. fed.; v. anche Walti, Der

schweizerische Militärpflichtersatz, tesi, Zurigo 1979, pag. 46). La tassa in

esame assume così, a tutti gli effetti, veste di surrogazione del servizio

militare e civile, tant’è che l’art. 2 cpv. 1 della legge federale

sull’esercizio e sull’amministrazione militare (LM; RS 510.10) la annovera tra

le modalità d’adempimento dell’obbligo costituzionale.

1.2.

Secondo

l’art. 2 cpv. 1 LTEO, sono sottoposti alla tassa gli uomini assoggettati agli

obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all’estero, i quali nel corso di

un anno di assoggettamento, corrispondente ad un anno civile, non sono

incorporati per più di sei mesi in una formazione dell’esercito e non sono

soggetti all’obbligo di prestare servizio civile (lett. a), oppure non

prestano il servizio militare o il servizio civile cui sono tenuti come

obbligati al servizio (lett. c).

1.3.

I casi

per i quali, nonostante l’assoggettamento, la tassa non è dovuta sono invece

previsti dall’art. 4 LTEO. Per quanto qui di interesse, è in particolare

esentato dalla tassa chiunque, nell’anno di assoggettamento, quale membro

dell’Assemblea federale, dovendo essere presente alle sessioni della stessa non

ha potuto prestare il servizio militare o il servizio civile cui era tenuto, appartiene

al personale militare oppure è esentato dal servizio personale giusta la

legislazione sul servizio militare o quella sul servizio civile (art. 4 cpv. 1

lett. c LTEO).

In

quest’ultima categoria rientrano tutte quelle attività considerate

“indispensabili” dal legislatore. Secondo l’art. 18 cpv. 1 lett. f LM

sono, fra gli altri, esentati dall’obbligo di prestare servizio militare,

finché durano le loro funzioni o il loro impiego, i membri di servizi di

polizia organizzati che non sono assolutamente indispensabili all’esercito per

lo svolgimento di compiti di polizia. L’art. 77 dell’ordinanza federale

concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM; RS 512.21) precisa

che si tratta dei membri dei servizi di polizia della Confederazione, dei

Cantoni, delle Città o dei Comuni necessari per adempiere i compiti di polizia

giudiziaria, di sicurezza e della circolazione.

1.4.

Un

discorso a parte vale infine per l’obbligo di prestare servizio nella

protezione civile, previsto dall’art. 61 della Costituzione federale. A

differenza del servizio civile sostitutivo, unicamente destinato alle persone

che non possono conciliare il servizio militare con la propria coscienza (art.

1 della legge federale sul servizio civile sostitutivo [LSC]; RS 824),

l’obbligo di prestare servizio nella protezione civile non rappresenta una

modalità alternativa d’adempimento dell’obbligo militare: vi è tenuto ogni cittadino

svizzero di sesso maschile dichiarato inabile al servizio militare ma abile a

questo specifico servizio (art. 11 e 12 LPPC).

Per le

persone inabili al servizio militare ma tenute a prestare servizio di

protezione civile, la tassa militare dovuta è ridotta del quattro per cento per

ogni giorno di servizio prestato nell’anno di assoggettamento (art. 5a

OTEO), computato secondo l’art. 24 LPPC.

Considerandi

2.

2.1.

Venendo

al caso in esame, con decisione del 22 marzo 2013, l’Ufficio cantonale della

tassa militare ha notificato al qui ricorrente – già prosciolto dall’obbligo di

prestare servizio nella protezione civile in quanto agente di polizia – la tassa

militare per l’anno di assoggettamento 2011, commisurando il tributo dovuto in complessivi

fr. 1'323.–. In sede di reclamo, il competente Servizio della tassa militare ha

confermato la decisione di tassazione, richiamandosi ad una sentenza del

Tribunale federale del 23 agosto 1999.

RI 1 si è

invece opposto alla tassazione, ponendo l’accento sulla sua funzione di agente

della polizia comunale, che gli impedirebbe in ogni caso di assolvere l’obbligo

di servizio militare, anche se non fosse stato a suo tempo dichiarato inabile

al servizio.

2.2

Come correttamente

rilevato dal Servizio della tassa militare, in una sentenza del 23 agosto 1999

(ASA 68 pag. 754), il Tribunale federale ha avuto modo di confrontarsi direttamente

con la portata dell’art. 4 cpv. 1 lett. c LTEO, concludendo che solamente

le persone abili al servizio militare o civile possono essere esonerate dal pagamento

della tassa militare.

Il caso

sottoposto al suo giudizio era quello di un pastore vallesano, dichiarato inabile

al servizio militare per ipertensione cardiaca, che qualche anno più tardi

chiedeva di essere esonerato dal pagamento della tassa d’esenzione dall’obbligo

militare in ragione del suo nuovo statuto di ecclesiastico (attività considerata

“indispensabile” dal legislatore federale). Riferendosi a due sue precedenti

decisioni del 9 luglio 1982 (DTF 108 Ib 115 consid. 4c e ASA 51 pag. 655

consid. 2b), l’Alta Corte ha dapprima ricordato che scopo dell’art. 4 cpv. 1

lett. c LTEO è quello di non penalizzare – attraverso la richiesta di un

tributo sostitutivo – quei cittadini che sarebbero pronti ad assolvere il loro

servizio militare o civile ma che non possono farlo poiché già impegnati

altrove con compiti importanti per la comunità, confermando quindi che la norma

in discussione andava intesa nel senso che prosciolto dal tributo è unicamente

chi, abile e pronto a compiere l’obbligo militare, non può entrare in servizio

per “motivi non inerenti alla sua persona”.

2.3

In una

successiva sentenza del 24 febbraio 2004 (inc. TF n.2A.300/2003), il Tribunale

federale ha nuovamente confermato la sua giurisprudenza. Il caso era proprio

quello di un agente di polizia (Polizia cantonale __________), che lamentava di

essere vittima di una disparità di trattamento nei confronti dei suoi colleghi,

per il fatto che era chiamato a pagare la tassa d’esenzione dall’obbligo

militare – malgrado l’esercizio di una professione considerata “indispensabile”

dal legislatore federale – solo perché a suo tempo dichiarato inabile al

servizio.

L’Alta

Corte ha dapprima ricordato che il principio della parità di trattamento non vieta

che vengano effettuate distinzioni, ma richiede che le stesse siano giustificate

da ragioni serie e oggettive. In altre parole, esso impone unicamente che

fattispecie giuridicamente uguali siano trattate in modo uguale e fattispecie

giuridicamente diverse in modo diverso. In relazione al pagamento della tassa

d’esenzione dall’obbligo militare, continuano i giudici federali, il diverso

trattamento riservato agli agenti di polizia dichiarati abili o inabili al

servizio militare è giustificato da ragioni inerenti alla loro persona. Certo,

così facendo si trattano differentemente persone appartenenti allo stesso corpo

di polizia, ma rovesciando il problema e garantendo il medesimo trattamento

fiscale a coloro che sono impegnati in professioni di interesse generale (per

esempio ecclesiastici, poliziotti, pompieri professionisti, guardie di confine

ecc), si finirebbe per creare una disparità di trattamento ancora maggiore nei

confronti di tutte quelle persone dichiarate inabili al servizio militare, che

devono invece pagare la tassa d’esenzione solo perché non esercitano una simile

professione.

Il

Tribunale federale ha poi aggiunto che il diverso trattamento riservato agli

agenti di polizia dichiarati abili o inabili al servizio militare deriva

direttamente dagli art. 4 cpv. 1 lett. c LTEO e 18 cpv. 1 lett. f

LM, ovvero da due disposizioni di diritto federale, alle quali i giudici

federali sarebbero in ogni caso vincolati (art. 191 Cost. fed.), sottolineando

infine che le disposizioni in discussione non potrebbero nemmeno prestarsi ad

un’interpretazione conforme al diritto costituzionale. I dibattiti parlamentari

dimostrano infatti che la maggioranza del Consiglio nazionale riteneva insoddisfacente

l’esistente distinzione tra persone abili e inabili al servizio militare, ma

che alla fine è prevalsa l’opinione contraria del Consiglio federale e del

Consiglio degli Stati, secondo cui potevano essere esonerate dal pagamento

della tassa militare unicamente le persone dichiarate abili al servizio

militare o civile. La volontà del legislatore federale è quindi chiara. Anche

volendo ammettere l’esistenza di una disparità di trattamento nei confronti delle

persone dichiarate inabili al servizio militare ma pronte a esercitare

un’attività considerata “indispensabile” per la comunità, non vi sarebbe

comunque spazio per una diversa interpretazione degli art. 4 cpv. 1 lett. c

LTEO e 18 cpv. 1 lett. f LM.

2.4

Alla luce

della costante giurisprudenza federale, bene ha quindi fatto il Servizio della

tassa militare a negare al ricorrente l’esenzione dalla tassa per l’anno di

assoggettamento 2011.

La

decisione può apparire per certi versi insoddisfacente, soprattutto se si

considera che il ricorrente si trova oggi nell’impossibilità di poter computare,

nel calcolo della tassa, i giorni di servizio prestati nella protezione civile

(art. 5a OTEO), e questo non per motivi inerenti alla sua persona, ma

solo perché una volta iniziata la sua nuova professione di agente di polizia ha

chiesto e ottenuto il proscioglimento anticipato dal Consorzio protezione civile

del __________ (art. 20 LPPC), nel quale era stato incorporato dopo essere

stato dichiarato inabile al servizio militare.

Come

precedentemente esposto, l’obbligo di prestare servizio nella protezione civile

non rappresenta tuttavia una modalità alternativa di adempimento dell’obbligo militare.

La tassa militare è quindi sempre dovuta, a prescindere dalle ragioni che spingono

un milite della protezione civile a richiedere il proscioglimento anticipato dall’obbligo

di servizio.

3.

Il ricorso

è conseguentemente respinto.

Tassa di

giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 31 cpv. 2 LTEO e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 300.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 380.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 31 cpv. 3 LTEO; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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