Lexipedia

Decisione

80.2013.242

Procedura: ricorso, contribuente moroso, garanzia della tassa di giustizia, irricevibilità per mancato pagamento

14 settembre 2015Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 31 dicembre 2012 RI

1 inoltrava all’RS 1 la dichiarazione 2011. Il contribuente esponeva un reddito

da attività lucrativa dipendente di fr. 17'136.- .

B. Con decisione del 6

febbraio 2013, l’Ufficio di tassazione notificava al contribuente la tassazione

IC/IFD 2011. Rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, l’autorità fiscale

aveva aggiunto fr. 80'000.- quale reddito da locazione, determinando così il

reddito imponibile complessivo in fr. 97'136.- . L’autorità fiscale argomentava

che il valore era stato rettificato “in mancanza di indicazioni precise”.

Rilevava inoltre come nel periodo in questione, più precisamente dal 01.01 al

07.10.2011, il conduttore era il fratello del contribuente (__________) mentre,

a partire dal 20.12.2011 fino al 31.12.2011, gli spazi erano stati locati alla

ditta __________ SA.

C. Il contribuente, per

il tramite del suo rappresentante, impugnava la suddetta decisione con reclamo

del 6 marzo 2013. Contestava in particolare l’esposizione di fr. 80'000.- quali

pigioni per il periodo dal 01.01.2011 al 07.10.2011, sostenendo di non avere incassato

tale somma. Rilevava come, anche se l’autorità di tassazione avesse voluto

considerare un reddito derivante da pigioni per fr. 80'000.-, dal reddito

imponibile totale si sarebbero dovuti dedurre gli interessi passivi che

complessivamente avrebbero superato la somma di fr. 80'000.-. Di conseguenza,

sosteneva che si sarebbe ottenuto un reddito imponibile globale “persino inferiore

rispetto a quanto indicato nella dichiarazione d’imposta”.

Chiedeva pertanto che le

decisioni impugnate venissero rettificate con lo stralcio di fr. 80'000.- dal

reddito imponibile.

D. Con

scritto dell’11 aprile 2013 l’Ufficio circondariale di tassazione di Bellinzona

si rivolgeva al rappresentante del contribuente, informandolo fra l’altro che

le motivazioni addotte con il reclamo in merito alla mancata dichiarazione

delle pigioni incassate dalla locazione a terzi dell’immobile di __________ non

erano sufficienti per giustificare una modifica della decisione di tassazione

del 6 febbraio 2013. Rilevava come il Comune di __________ avesse informati

l’autorità fiscale del fatto che l’immobile di proprietà del contribuente

ospitava al pianterreno un ristorante-bar, mentre ai piani superiori vi erano

delle camere/appartamenti presso i quali risultava essere stata esercitata

attività di prostituzione, anche durante il periodo in cui l’immobile era stato

di proprietà del contribuente.

A completazione del

reclamo del 6 marzo 2013, l’autorità fiscale assegnava al contribuente un

termine fino al 30 maggio 2013 per produrre la documentazione seguente:

·

Sue osservazioni rispetto a quanto

da parte nostra adesso indicato;

·

Dichiarazione rilasciata dal

Comune di __________ indicante:

1.

le persone fisiche e/o giuridiche

titolari della gestione del ristorante-bar al piano terra;

Considerandi

2.

le persone fisiche e/o giuridiche

titolari della gestione delle camere-appartamenti monolocali ai piani

superiori;

3.

nominativi di tutti i conduttori

che hanno ottenuto in locazione locali e spazi presso l’immobile nel corso del

2011.

·

Copia integrale dei contratti di

locazione degli immobili di __________, validi per il 2011;

·

Estratto conto dettagliato

1.

-31.12.2011 del conto bancario/postale su cui sono stati accreditati gli

affitti;

·

Copia integrale del contratto di

acquisto dell’immobile;

·

Copia integrale del contratto di

debito;

·

Documentazione bancaria a comprova

della provenienza dei capitali propri utilizzati per il finanziamento

dell’acquisto nel 2010 (versamenti effettuati a favore del venditore, Fr.

47'000.-) e nel 2011 (Fr. 6'000.- sino al mese di marzo);

·

Estratto conto dettagliato

1.

/31.12.2010 e 1.01-31.12.2011 del conto bancario/postale da cui sono state

prelevate le somme di cui sopra;

·

Attestazione rilasciata dal

creditore, indicante, per il 2011:

1.

Gli interessi passivi corrisposti

nel corso dell’anno;

2.

Gli ammortamenti pagati;

3.

Il saldo del debito alla fine

dell’anno;

·

Estratto conto dettagliato

1.

-31.12-2011 del conto bancario/postale da cui sono state prelevate le somme

per il pagamento degli interessi passivi e degli ammortamenti;

·

Estratto conto dettagliato

1.01

-31.12.2011 del conto bancario/postale su cui sono stati accreditati gli

stipendi;

·

La lista delle spese effettive

dell’immobile pagate nel 2011 con:

1.

la copia integrale delle fatture;

2.

la comprova della data di pagamento.

·

Estratto conto dettagliato

1.

-31.12.2011 del conto bancario/postale da cui sono state prelevate le somme

per il pagamento delle spese”.

L’Ufficio di tassazione

avvertiva il contribuente che, in caso di inosservanza del suddetto scritto, il

reclamo sarebbe stato respinto senza ulteriori consultazioni. In seguito,

l’autorità di tassazione accordava al contribuente una proroga per l’inoltro

della documentazione richiesta fino al 15 luglio 2013.

E. Con decisione del 14

agosto 2013 l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo. In particolare

rilevava come il contribuente fosse tenuto a “dichiarare puntualmente i ricavi

netti ottenuti dalla locazione a terzi dei propri immobili”. Sottolineava fra

l’altro come la deduzione delle spese per gli immobili affittati a terzi per

uso commerciale dovesse essere accordata nella misura dei costi effettivi

pagati nel periodo fiscale litigioso. Riteneva poi che non poteva essere

accettata la giustificazione fornita con il reclamo in merito alla “mancata

dichiarazione degli affitti incassati dalla locazione a terzi dell’immobile di __________

poiché gli interessi passivi pagati sarebbero superiori a questi”. Osservava

come la questione dell’imposizione degli affitti incassati dalla locazione a

terzi dell’immobile di __________ e della deduzione degli interessi passivi dei

debiti ipotecari fossero già state oggetto di reclamo per il periodo fiscale

2009.

Alle diverse richieste di documentazione in merito alle pigioni incassate

e in merito alle modalità di finanziamento dell’acquisto dell’immobile, il

contribuente non aveva mai dato seguito, né “durante l’accertamento base, né

durante l’accertamento su reclamo”. L’Ufficio di tassazione rendeva noto che il

Comune di __________ l’aveva informato che presso l’immobile di proprietà del

contribuente vi fosse, al pian terreno, un ristorante-bar, e, ai piani

superiori, delle camere-appartamenti monolocali, presso i quali risultava

essere stata esercitata attività di prostituzione, anche nel periodo in cui

l’immobile era di proprietà del contribuente.

L’autorità fiscale

segnalava come secondo un consolidato principio è il contribuente ad avere

l’onere della prova per i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il

debito verso l’erario; pertanto incombe al contribuente apportare la prova

dell’esistenza di un fatto che esclude o diminuisce il suo debito fiscale, o di

subire le conseguenze dell’insuccesso di tale prova.

Sottolineava come

affermazioni autoreferenziali, sprovviste di prove effettive non fossero

affatto sufficienti a chiedere una modifica della tassazione. Rilevava come per

ottenere in deduzione le spese effettive di manutenzione fosse necessario

produrre, oltre alla copia delle fatture, anche la documentazione a comprova

dei relativi pagamenti. L’Ufficio di tassazione indicava che per ammettere in deduzione

gli interessi passivi era indispensabile produrre la relativa documentazione

bancaria.

Non avendo il contribuente

dato seguito alla richiesta di documentazione dell’11 aprile 2013 a completazione del reclamo, l’Ufficio di tassazione respingeva di conseguenza il reclamo.

F. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario RI 1 contesta nuovamente

l’esposizione di un reddito da affitti per complessivi fr. 80'000.- , ritenendo

che questo dato sia “manifestamente errato”. Egli ha infatti stipulato, per

l’intero immobile da lui a suo tempo acquistato, un contratto di locazione con

una pigione annua di fr. 60'000.-, che è stato annotato a registro fondiario.

Ritiene pertanto che l’importo del valore locativo e degli affitti debba “forzatamente

essere ridotto da fr. 80'000.- a fr. 60'000.-”.

Indica che, “in virtù del contratto stipulato con il precedente proprietario,

nel 2011 ha versato a quest’ultimo un importo complessivo di fr. 54'000.-”, a

conferma del quale produce le ricevute di versamento. Nella suddetta

compravendita era stato pattuito a favore del venditore dell’immobile di __________

un diritto di recupera cedibile, che ha poi esercitato e in seguito al quale

tutti gli importi versati dal contribuente sono stati trattenuti. A suo avviso,

ne consegue pertanto che i fr. 54'000.- debbano “evidentemente essere

considerati quali oneri da dedurre dal reddito conseguito”.

Per tutti questi motivi il

contribuente chiede che il reddito imponibile complessivo vada ridotto da fr.

93'000.- a fr. 19'000.-, per l’IC, rispettivamente a fr. 19'400.-, per l’IFD.

A sostegno delle sue

argomentazioni produce una copia del contratto di locazione stipulato il 1

gennaio 2010 con il signor __________, la copia di 10 ricevute di versamento a

favore dell’avv. __________ e la copia del contratto di compravendita

immobiliare con diritto di recupera del 25 marzo 2009.

G. Il 5 novembre 2013,

la Camera di diritto tributario ha attribuito al ricorrente un termine fino al

27.

novembre 2013 per versare l’importo di fr. 2'000.– a titolo di garanzia per

le tasse di giustizia e le spese di procedura.

Con lettera del 26

novembre 2013 il legale del contribuente ha comunicato che il suo cliente non è

in grado di versare l’anticipo, in quanto non svolgendo alcuna attività

lucrativa non disponeva di mezzi finanziari sufficienti per far fronte alle

spese derivanti dalla suddetta procedura e non possedeva neppure alcuna sostanza.

Riteneva pertanto che il suo cliente dovesse essere considerato indigente e

come tale posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio.

Indicava che la situazione economica del contribuente sarebbe stata comprovata

con il certificato municipale che sarebbe stato prodotto in un secondo momento.

Nell’ipotesi in cui la

domanda di assistenza giudiziaria non fosse stata accolta, il legale chiedeva

che venisse concessa un’adeguata proroga del termine impartito per il

versamento dell’anticipo.

H. Con decisione del 27

aprile 2015, il presidente della Camera di diritto tributario ha respinto

l’istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio, attribuendo al

ricorrente un termine supplementare di dieci giorni dalla crescita in giudicato

della decisione stessa per versare l’anticipo richiesto.

Nessun versamento è

seguito.

Diritto

1.

Come poc’anzi

ricordato, questa Camera si è rivolta al ricorrente, dapprima con lo scritto

del 5 novembre 2013 e poi con la decisione del 27 aprile 2015, con cui ha

respinto l’istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio, invitandolo

a versare l’importo di fr. 2'000.– a titolo di garanzia per le spese di procedura.

2.

Per l’art. 231 cpv.

1.

LT la Camera di diritto tributario può esigere dal ricorrente non dimorante

in Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il

versamento di un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di

giustizia e le spese di procedura e gli assegna un congruo termine, non sospeso

dalle ferie, per il pagamento con la comminatoria dell’irricevibilità del ricorso.

Tale disposizione è stata introdotta nella legge tributaria ed in altre leggi cantonali nel 1999, per tener

conto del fatto che le autorità di ricorso si trovano confrontate con il

problema crescente della difficoltà nell’incasso delle tasse di giustizia: non

solo sono spesso costrette ad inviare richiami o solleciti, ma sovente devono

essere avviate procedure d’incasso che comportano costi non indifferenti e non

sempre hanno esito positivo (Messaggio del Consiglio di Stato n. 4798 del 7 ottobre 1998 concernente l’introduzione nella Legge di procedura per le cause amministrative, nella Legge tributaria e nella Legge

di procedura per le contravvenzioni della facoltà di chiedere l’anticipo delle

tasse di giustizia, par. I).

3.

Nella fattispecie il

ricorrente è in mora con il pagamento delle imposte cantonali e federali, ragione per cui è facile supporre che l’incasso della tassa di giustizia in caso di soccombenza

possa essere problematico.

Pertanto, di fronte al

mancato versamento dell’importo richiesto, il ricorso viene dichiarato

irricevibile.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

-

-

-

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

Per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: