80.2013.242
Procedura: ricorso, contribuente moroso, garanzia della tassa di giustizia, irricevibilità per mancato pagamento
14 settembre 2015Italiano10 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2013.242
80.2013.243
Lugano
14 settembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
rappr.
dall’ RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 16 settembre 2013 contro la decisione del 14 agosto 2013 in materia di IC
e IFD 2011.
Fatti
A. Il 31 dicembre 2012 RI
1 inoltrava all’RS 1 la dichiarazione 2011. Il contribuente esponeva un reddito
da attività lucrativa dipendente di fr. 17'136.- .
B. Con decisione del 6
febbraio 2013, l’Ufficio di tassazione notificava al contribuente la tassazione
IC/IFD 2011. Rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, l’autorità fiscale
aveva aggiunto fr. 80'000.- quale reddito da locazione, determinando così il
reddito imponibile complessivo in fr. 97'136.- . L’autorità fiscale argomentava
che il valore era stato rettificato “in mancanza di indicazioni precise”.
Rilevava inoltre come nel periodo in questione, più precisamente dal 01.01 al
07.10.2011, il conduttore era il fratello del contribuente (__________) mentre,
a partire dal 20.12.2011 fino al 31.12.2011, gli spazi erano stati locati alla
ditta __________ SA.
C. Il contribuente, per
il tramite del suo rappresentante, impugnava la suddetta decisione con reclamo
del 6 marzo 2013. Contestava in particolare l’esposizione di fr. 80'000.- quali
pigioni per il periodo dal 01.01.2011 al 07.10.2011, sostenendo di non avere incassato
tale somma. Rilevava come, anche se l’autorità di tassazione avesse voluto
considerare un reddito derivante da pigioni per fr. 80'000.-, dal reddito
imponibile totale si sarebbero dovuti dedurre gli interessi passivi che
complessivamente avrebbero superato la somma di fr. 80'000.-. Di conseguenza,
sosteneva che si sarebbe ottenuto un reddito imponibile globale “persino inferiore
rispetto a quanto indicato nella dichiarazione d’imposta”.
Chiedeva pertanto che le
decisioni impugnate venissero rettificate con lo stralcio di fr. 80'000.- dal
reddito imponibile.
D. Con
scritto dell’11 aprile 2013 l’Ufficio circondariale di tassazione di Bellinzona
si rivolgeva al rappresentante del contribuente, informandolo fra l’altro che
le motivazioni addotte con il reclamo in merito alla mancata dichiarazione
delle pigioni incassate dalla locazione a terzi dell’immobile di __________ non
erano sufficienti per giustificare una modifica della decisione di tassazione
del 6 febbraio 2013. Rilevava come il Comune di __________ avesse informati
l’autorità fiscale del fatto che l’immobile di proprietà del contribuente
ospitava al pianterreno un ristorante-bar, mentre ai piani superiori vi erano
delle camere/appartamenti presso i quali risultava essere stata esercitata
attività di prostituzione, anche durante il periodo in cui l’immobile era stato
di proprietà del contribuente.
A completazione del
reclamo del 6 marzo 2013, l’autorità fiscale assegnava al contribuente un
termine fino al 30 maggio 2013 per produrre la documentazione seguente:
·
Sue osservazioni rispetto a quanto
da parte nostra adesso indicato;
·
Dichiarazione rilasciata dal
Comune di __________ indicante:
1.
le persone fisiche e/o giuridiche
titolari della gestione del ristorante-bar al piano terra;
Considerandi
2.
le persone fisiche e/o giuridiche
titolari della gestione delle camere-appartamenti monolocali ai piani
superiori;
3.
nominativi di tutti i conduttori
che hanno ottenuto in locazione locali e spazi presso l’immobile nel corso del
2011.
·
Copia integrale dei contratti di
locazione degli immobili di __________, validi per il 2011;
·
Estratto conto dettagliato
1.
-31.12.2011 del conto bancario/postale su cui sono stati accreditati gli
affitti;
·
Copia integrale del contratto di
acquisto dell’immobile;
·
Copia integrale del contratto di
debito;
·
Documentazione bancaria a comprova
della provenienza dei capitali propri utilizzati per il finanziamento
dell’acquisto nel 2010 (versamenti effettuati a favore del venditore, Fr.
47'000.-) e nel 2011 (Fr. 6'000.- sino al mese di marzo);
·
Estratto conto dettagliato
1.
/31.12.2010 e 1.01-31.12.2011 del conto bancario/postale da cui sono state
prelevate le somme di cui sopra;
·
Attestazione rilasciata dal
creditore, indicante, per il 2011:
1.
Gli interessi passivi corrisposti
nel corso dell’anno;
2.
Gli ammortamenti pagati;
3.
Il saldo del debito alla fine
dell’anno;
·
Estratto conto dettagliato
1.
-31.12-2011 del conto bancario/postale da cui sono state prelevate le somme
per il pagamento degli interessi passivi e degli ammortamenti;
·
Estratto conto dettagliato
1.01
-31.12.2011 del conto bancario/postale su cui sono stati accreditati gli
stipendi;
·
La lista delle spese effettive
dell’immobile pagate nel 2011 con:
1.
la copia integrale delle fatture;
2.
la comprova della data di pagamento.
·
Estratto conto dettagliato
1.
-31.12.2011 del conto bancario/postale da cui sono state prelevate le somme
per il pagamento delle spese”.
L’Ufficio di tassazione
avvertiva il contribuente che, in caso di inosservanza del suddetto scritto, il
reclamo sarebbe stato respinto senza ulteriori consultazioni. In seguito,
l’autorità di tassazione accordava al contribuente una proroga per l’inoltro
della documentazione richiesta fino al 15 luglio 2013.
E. Con decisione del 14
agosto 2013 l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo. In particolare
rilevava come il contribuente fosse tenuto a “dichiarare puntualmente i ricavi
netti ottenuti dalla locazione a terzi dei propri immobili”. Sottolineava fra
l’altro come la deduzione delle spese per gli immobili affittati a terzi per
uso commerciale dovesse essere accordata nella misura dei costi effettivi
pagati nel periodo fiscale litigioso. Riteneva poi che non poteva essere
accettata la giustificazione fornita con il reclamo in merito alla “mancata
dichiarazione degli affitti incassati dalla locazione a terzi dell’immobile di __________
poiché gli interessi passivi pagati sarebbero superiori a questi”. Osservava
come la questione dell’imposizione degli affitti incassati dalla locazione a
terzi dell’immobile di __________ e della deduzione degli interessi passivi dei
debiti ipotecari fossero già state oggetto di reclamo per il periodo fiscale
2009.
Alle diverse richieste di documentazione in merito alle pigioni incassate
e in merito alle modalità di finanziamento dell’acquisto dell’immobile, il
contribuente non aveva mai dato seguito, né “durante l’accertamento base, né
durante l’accertamento su reclamo”. L’Ufficio di tassazione rendeva noto che il
Comune di __________ l’aveva informato che presso l’immobile di proprietà del
contribuente vi fosse, al pian terreno, un ristorante-bar, e, ai piani
superiori, delle camere-appartamenti monolocali, presso i quali risultava
essere stata esercitata attività di prostituzione, anche nel periodo in cui
l’immobile era di proprietà del contribuente.
L’autorità fiscale
segnalava come secondo un consolidato principio è il contribuente ad avere
l’onere della prova per i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il
debito verso l’erario; pertanto incombe al contribuente apportare la prova
dell’esistenza di un fatto che esclude o diminuisce il suo debito fiscale, o di
subire le conseguenze dell’insuccesso di tale prova.
Sottolineava come
affermazioni autoreferenziali, sprovviste di prove effettive non fossero
affatto sufficienti a chiedere una modifica della tassazione. Rilevava come per
ottenere in deduzione le spese effettive di manutenzione fosse necessario
produrre, oltre alla copia delle fatture, anche la documentazione a comprova
dei relativi pagamenti. L’Ufficio di tassazione indicava che per ammettere in deduzione
gli interessi passivi era indispensabile produrre la relativa documentazione
bancaria.
Non avendo il contribuente
dato seguito alla richiesta di documentazione dell’11 aprile 2013 a completazione del reclamo, l’Ufficio di tassazione respingeva di conseguenza il reclamo.
F. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario RI 1 contesta nuovamente
l’esposizione di un reddito da affitti per complessivi fr. 80'000.- , ritenendo
che questo dato sia “manifestamente errato”. Egli ha infatti stipulato, per
l’intero immobile da lui a suo tempo acquistato, un contratto di locazione con
una pigione annua di fr. 60'000.-, che è stato annotato a registro fondiario.
Ritiene pertanto che l’importo del valore locativo e degli affitti debba “forzatamente
essere ridotto da fr. 80'000.- a fr. 60'000.-”.
Indica che, “in virtù del contratto stipulato con il precedente proprietario,
nel 2011 ha versato a quest’ultimo un importo complessivo di fr. 54'000.-”, a
conferma del quale produce le ricevute di versamento. Nella suddetta
compravendita era stato pattuito a favore del venditore dell’immobile di __________
un diritto di recupera cedibile, che ha poi esercitato e in seguito al quale
tutti gli importi versati dal contribuente sono stati trattenuti. A suo avviso,
ne consegue pertanto che i fr. 54'000.- debbano “evidentemente essere
considerati quali oneri da dedurre dal reddito conseguito”.
Per tutti questi motivi il
contribuente chiede che il reddito imponibile complessivo vada ridotto da fr.
93'000.- a fr. 19'000.-, per l’IC, rispettivamente a fr. 19'400.-, per l’IFD.
A sostegno delle sue
argomentazioni produce una copia del contratto di locazione stipulato il 1
gennaio 2010 con il signor __________, la copia di 10 ricevute di versamento a
favore dell’avv. __________ e la copia del contratto di compravendita
immobiliare con diritto di recupera del 25 marzo 2009.
G. Il 5 novembre 2013,
la Camera di diritto tributario ha attribuito al ricorrente un termine fino al
27.
novembre 2013 per versare l’importo di fr. 2'000.– a titolo di garanzia per
le tasse di giustizia e le spese di procedura.
Con lettera del 26
novembre 2013 il legale del contribuente ha comunicato che il suo cliente non è
in grado di versare l’anticipo, in quanto non svolgendo alcuna attività
lucrativa non disponeva di mezzi finanziari sufficienti per far fronte alle
spese derivanti dalla suddetta procedura e non possedeva neppure alcuna sostanza.
Riteneva pertanto che il suo cliente dovesse essere considerato indigente e
come tale posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio.
Indicava che la situazione economica del contribuente sarebbe stata comprovata
con il certificato municipale che sarebbe stato prodotto in un secondo momento.
Nell’ipotesi in cui la
domanda di assistenza giudiziaria non fosse stata accolta, il legale chiedeva
che venisse concessa un’adeguata proroga del termine impartito per il
versamento dell’anticipo.
H. Con decisione del 27
aprile 2015, il presidente della Camera di diritto tributario ha respinto
l’istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio, attribuendo al
ricorrente un termine supplementare di dieci giorni dalla crescita in giudicato
della decisione stessa per versare l’anticipo richiesto.
Nessun versamento è
seguito.
Diritto
1.
Come poc’anzi
ricordato, questa Camera si è rivolta al ricorrente, dapprima con lo scritto
del 5 novembre 2013 e poi con la decisione del 27 aprile 2015, con cui ha
respinto l’istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio, invitandolo
a versare l’importo di fr. 2'000.– a titolo di garanzia per le spese di procedura.
2.
Per l’art. 231 cpv.
1.
LT la Camera di diritto tributario può esigere dal ricorrente non dimorante
in Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il
versamento di un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di
giustizia e le spese di procedura e gli assegna un congruo termine, non sospeso
dalle ferie, per il pagamento con la comminatoria dell’irricevibilità del ricorso.
Tale disposizione è stata introdotta nella legge tributaria ed in altre leggi cantonali nel 1999, per tener
conto del fatto che le autorità di ricorso si trovano confrontate con il
problema crescente della difficoltà nell’incasso delle tasse di giustizia: non
solo sono spesso costrette ad inviare richiami o solleciti, ma sovente devono
essere avviate procedure d’incasso che comportano costi non indifferenti e non
sempre hanno esito positivo (Messaggio del Consiglio di Stato n. 4798 del 7 ottobre 1998 concernente l’introduzione nella Legge di procedura per le cause amministrative, nella Legge tributaria e nella Legge
di procedura per le contravvenzioni della facoltà di chiedere l’anticipo delle
tasse di giustizia, par. I).
3.
Nella fattispecie il
ricorrente è in mora con il pagamento delle imposte cantonali e federali, ragione per cui è facile supporre che l’incasso della tassa di giustizia in caso di soccombenza
possa essere problematico.
Pertanto, di fronte al
mancato versamento dell’importo richiesto, il ricorso viene dichiarato
irricevibile.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
-
-
-
Copia per conoscenza:
-
municipio di.
Per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: