80.2013.248
Deduzioni: spese professionali, doppia economia domestica, pasti, nessuna indicazione nel certificato di salario di vantaggi offerti dal datore di lavoro, diritto alla deduzione
17 novembre 2014Italiano8 min
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Numero d'incarto:
80.2013.248
Data decisione, Autorità:
17.11.2014, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese professionali, doppia economia domestica, pasti, nessuna indicazione nel certificato di salario di vantaggi offerti dal datore di lavoro, diritto alla deduzione
ATTIVITÀ LUCRATIVA DIPENDENTE
art. 26 cpv. 1 let. b LIFD
art. 25 cpv. 1 let. b LT
Incarti n.
80.2013.248
80.2013.249
Lugano
17 novembre
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 27 settembre 2013 contro la decisione
del 28 agosto 2013 in materia di IC e IFD 2012.
Fatti
A. RI 1,
divorziato, lavora alle dipendenze del __________ di __________, quale consulente
di vendita.
Nella
dichiarazione fiscale 2012, il contribuente chiedeva la deduzione dal reddito
imponibile delle seguenti spese professionali:
veicolo
privato fr. 4'928.–
bicicletta fr. 700.–
doppia
economia domestica fr. 3'200.–
altre
spese professionali (forfait) fr. 2'500.–
totale fr. 11'328.–
B. Notificandogli
la tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 17 luglio 2013, l’Ufficio di
tassazione di Locarno ammetteva in deduzione le seguenti spese professionali:
bicicletta fr. 700.–
altre
spese professionali (forfait) fr. 2'500.–
totale fr. 3'200.–
L’autorità
negava la deduzione delle spese di trasporto con il mezzo privato, non essendoci
autoveicoli targati a nome del contribuente, e delle spese per doppia economia
domestica, il contribuente beneficiando di un rimborso spese (forfait spese) del
datore di lavoro.
C. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo dell’8 agosto 2013,
nel quale contestava la mancata deduzione delle spese per doppia economia
domestica, sostenendo di non avere sufficiente tempo a disposizione per rientrare
al proprio domicilio durante la pausa di mezzogiorno.
L’autorità
di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 28 agosto 2013 così
motivata:
(…) come
risulta dal certificato di salario il contribuente beneficia di un’indennità
globale a titolo di rimborso spese. Di conseguenza il costo dei pasti può
essere ritenuto compreso nel rimborso e si reputa che il reclamante non abbia
più alcun costo a suo carico.
La
deduzione per il pasto fuori casa non può quindi venire ammessa.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente
la deduzione delle spese di doppia economia domestica.
Allega al
gravame una copia del contratto di lavoro, sottolineando che il “rimborso spese
professionali” previsto contrattualmente si riferisce unicamente all’utilizzo
del cellulare e delle autovetture di servizio, non invece ai pasti consumati
fuori casa. Ribadisce infine di avere solo un’ora di pausa sul mezzogiorno.
Diritto
1. 1.1.
Secondo gli articoli 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD sono deducibili a
titolo di spese professionali le spese supplementari necessarie per pasti fuori
domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b).
L’art. 25
cpv. 2 LT delega al Consiglio di Stato il compito di stabilire delle deduzioni
complessive.
1.2.
Per
l’imposta cantonale, sono considerate spese supplementari per doppia economia
domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto
principale al proprio domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di
lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le
condizioni imposte dall’attività professionale, la pausa per i pasti è tale da
non permettere al contribuente di rientrare a domicilio (art. 5 cpv. 1 del
decreto esecutivo del 20 dicembre 2011 concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2012).
Se il
contribuente rientra ogni giorno a domicilio, per ogni pasto principale consumato
fuori casa ha diritto ad una deduzione di fr. 15.– il giorno o fr. 3'200.–
l’anno se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (cfr.
art. 5 cpv. 2 lett. a del decreto esecutivo). Se i pasti sono in parte o totalmente
consumati nella mensa del datore di lavoro oppure se quest’ultimo versa un
contributo per ridurne il prezzo, le deduzioni sono ammesse solo nella misura
della metà (fr. 7.50 il giorno o fr. 1’600.– l’anno). Se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente
più alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto (art. 5 cpv. 3 del decreto esecutivo).
1.3.
Per l’imposta
federale diretta le spese supplementari per pasti possono essere prese in
considerazione quando il contribuente non può prendere il pasto principale a
casa propria, poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a
notevole distanza o perché la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1
lett. a dell’ordinanza del 10 febbraio 1993).
Per il
periodo fiscale 2012 la deduzione massima è di fr. 3'200.– all’anno (cfr. appendice
dell’ordinanza del 10 febbraio 1993). Se per ridurre il prezzo il datore di lavoro
fornisce facilitazioni che non sono contributi in contanti (distribuzione di buoni) o se il pasto è preso in una mensa, in un ristorante del personale o in un
ristorante del datore di lavoro è concessa soltanto la metà della deduzione (fr. 7.50 il giorno o fr. 1'600.– l’anno). Nessuna
deduzione è ammessa, data la mancanza di spese supplementari, quando la valutazione delle prestazioni in natura operata dal datore di lavoro è inferiore alle aliquote fissate
dall’autorità fiscale o quando il contribuente può ristorarsi ad un prezzo
inferiore a dette aliquote (art. 6 cpv. 3 dell’ordinanza
federale).
Considerandi
2.
2.1.
La ragione per cui l’Ufficio di tassazione ha negato al ricorrente la deduzione delle spese per il
pasto fuori casa è che egli beneficia di una rifusione globale da parte del
datore di lavoro, circostanza che induce l’autorità a concludere che il costo
dei pasti “può essere ritenuto compreso nel rimborso” e che il contribuente non
abbia conseguentemente “più alcun costo a suo carico”.
2.2
Va
preliminarmente ricordato che dal periodo fiscale 2007 è in vigore in tutta la Svizzera il nuovo certificato di salario. Le indicazioni che si riferiscono alla messa a
disposizione, da parte del datore di lavoro, di buoni pasto o di una mensa
figurano in una parte specifica del certificato di salario, e precisamente alla
casella G. A tale riguardo, così si esprimono le Istruzioni per la compilazione del certificato di salario risp. dell’attestazione delle rendite (Modulo 11) della
Conferenza fiscale svizzera e dell’Amministrazione federale delle contribuzioni:
Pasti nella
mensa I Buoni pasto / Pagamento dei pasti
La casella è
da crociare se il dipendente riceve dei buoni pasto (cfr. n.m. 18) oppure se a
un dipendente del servizio esterno, rispettivamente ad un collaboratore con
compiti simili a quelli del servizio esterno è versata un’indennità per i costi
(o i costi supplementari) di un pasto principale fuori casa per un periodo equivalente almeno alla metà dei giorni lavorativi. Occorre fornire un’indicazione anche
quando il datore di lavoro offre al dipendente la possibilità di consumare il
pranzo o la cena a prezzo ridotto in un ristorante del personale. Questa regola
vale anche quando non è noto in quale misura il dipendente sfrutta questa
possibilità. Eventuali chiarimenti possono essere ottenuti presso l’Amministrazione
fiscale del cantone sede del datore di lavoro
(cfr.
Istruzioni citate, n. 10).
2.3
Il
riferimento alla nota 18 delle stesse istruzioni, in relazione ai buoni pasto, si spiega con il fatto che al di sopra di un certo limite i contributi per
i pasti devono addirittura essere aggiunti al salario dichiarato.
Nella
fattispecie, per contro, il certificato di salario del contribuente non
contiene alcuna indicazione che induca a ritenere che egli abbia beneficiato di
simili agevolazioni per i pasti. In particolare, la casella G non è stata
crociata, mentre il rimborso forfettario di fr. 5'000.–, indicato erroneamente
alla cifra 13.2.3 (“Altre spese forfettarie”), si riferisce espressamente alle
spese di telefono e all’utilizzo delle autovetture aziendali. Tale circostanza
emerge chiaramente dal contratto di lavoro sottoscritto dal ricorrente, che nel
capitolo “Rimborso spese professionali” specifica ulteriormente che “per le
altre spese di qualunque genere comprovate da pezze giustificative è necessario
il consenso del datore di lavoro”.
Nulla
permette dunque di concludere che l’importo forfettario di fr. 5'000.– sia
stato versato per coprire o per ridurre le spese dei pasti del contribuente.
3.
Il
ricorso è conseguentemente accolto e la decisione impugnata riformata nel senso
che al ricorrente, che nel periodo fiscale qui in discussione era ancora
domiciliato a __________ (la distanza dal luogo di lavoro era tale da non
consentirgli di rincasare ogni mezzogiorno), è concessa la deduzione di fr. 3'200.– per spese di doppia economia domestica.
Visto
l’esito del gravame, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 28 agosto 2013 è riformata nel senso
che è ammessa la deduzione dell’importo di fr. 3'200.– per doppia economia
domestica.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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