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Decisione

80.2013.248

Deduzioni: spese professionali, doppia economia domestica, pasti, nessuna indicazione nel certificato di salario di vantaggi offerti dal datore di lavoro, diritto alla deduzione

17 novembre 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

divorziato, lavora alle dipendenze del __________ di __________, quale consulente

di vendita.

Nella

dichiarazione fiscale 2012, il contribuente chiedeva la deduzione dal reddito

imponibile delle seguenti spese professionali:

veicolo

privato fr. 4'928.–

bicicletta fr. 700.–

doppia

economia domestica fr. 3'200.–

altre

spese professionali (forfait) fr. 2'500.–

totale fr. 11'328.–

B. Notificandogli

la tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 17 luglio 2013, l’Ufficio di

tassazione di Locarno ammetteva in deduzione le seguenti spese professionali:

bicicletta fr. 700.–

altre

spese professionali (forfait) fr. 2'500.–

totale fr. 3'200.–

L’autorità

negava la deduzione delle spese di trasporto con il mezzo privato, non essendoci

autoveicoli targati a nome del contribuente, e delle spese per doppia economia

domestica, il contribuente beneficiando di un rimborso spese (forfait spese) del

datore di lavoro.

C. Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo dell’8 agosto 2013,

nel quale contestava la mancata deduzione delle spese per doppia economia

domestica, sostenendo di non avere sufficiente tempo a disposizione per rientrare

al proprio domicilio durante la pausa di mezzogiorno.

L’autorità

di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 28 agosto 2013 così

motivata:

(…) come

risulta dal certificato di salario il contribuente beneficia di un’indennità

globale a titolo di rimborso spese. Di conseguenza il costo dei pasti può

essere ritenuto compreso nel rimborso e si reputa che il reclamante non abbia

più alcun costo a suo carico.

La

deduzione per il pasto fuori casa non può quindi venire ammessa.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente

la deduzione delle spese di doppia economia domestica.

Allega al

gravame una copia del contratto di lavoro, sottolineando che il “rimborso spese

professionali” previsto contrattualmente si riferisce unicamente all’utilizzo

del cellulare e delle autovetture di servizio, non invece ai pasti consumati

fuori casa. Ribadisce infine di avere solo un’ora di pausa sul mezzogiorno.

Diritto

1. 1.1.

Secondo gli articoli 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD sono deducibili a

titolo di spese professionali le spese supplementari necessarie per pasti fuori

domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b).

L’art. 25

cpv. 2 LT delega al Consiglio di Stato il compito di stabilire delle deduzioni

complessive.

1.2.

Per

l’imposta cantonale, sono considerate spese supplementari per doppia economia

domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto

principale al proprio domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di

lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le

condizioni imposte dall’attività professionale, la pausa per i pasti è tale da

non permettere al contribuente di rientrare a domicilio (art. 5 cpv. 1 del

decreto esecutivo del 20 dicembre 2011 concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2012).

Se il

contribuente rientra ogni giorno a domicilio, per ogni pasto principale consumato

fuori casa ha diritto ad una deduzione di fr. 15.– il giorno o fr. 3'200.–

l’anno se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (cfr.

art. 5 cpv. 2 lett. a del decreto esecutivo). Se i pasti sono in parte o totalmente

consumati nella mensa del datore di lavoro oppure se quest’ultimo versa un

contributo per ridurne il prezzo, le deduzioni sono ammesse solo nella misura

della metà (fr. 7.50 il giorno o fr. 1’600.– l’anno). Se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente

più alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto (art. 5 cpv. 3 del decreto esecutivo).

1.3.

Per l’imposta

federale diretta le spese supplementari per pasti possono essere prese in

considerazione quando il contribuente non può prendere il pasto principale a

casa propria, poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a

notevole distanza o perché la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1

lett. a dell’ordinanza del 10 febbraio 1993).

Per il

periodo fiscale 2012 la deduzione massima è di fr. 3'200.– all’anno (cfr. appendice

dell’ordinanza del 10 febbraio 1993). Se per ridurre il prezzo il datore di lavoro

fornisce facilitazioni che non sono contributi in contanti (distribuzione di buoni) o se il pasto è preso in una mensa, in un ristorante del personale o in un

ristorante del datore di lavoro è concessa soltanto la metà della deduzione (fr. 7.50 il giorno o fr. 1'600.– l’anno). Nessuna

deduzione è ammessa, data la mancanza di spese supplementari, quando la valutazione delle prestazioni in natura operata dal datore di lavoro è inferiore alle aliquote fissate

dall’autorità fiscale o quando il contribuente può ristorarsi ad un prezzo

inferiore a dette aliquote (art. 6 cpv. 3 dell’ordinanza

federale).

Considerandi

2.

2.1.

La ragione per cui l’Ufficio di tassazione ha negato al ricorrente la deduzione delle spese per il

pasto fuori casa è che egli beneficia di una rifusione globale da parte del

datore di lavoro, circostanza che induce l’autorità a concludere che il costo

dei pasti “può essere ritenuto compreso nel rimborso” e che il contribuente non

abbia conseguentemente “più alcun costo a suo carico”.

2.2

Va

preliminarmente ricordato che dal periodo fiscale 2007 è in vigore in tutta la Svizzera il nuovo certificato di salario. Le indicazioni che si riferiscono alla messa a

disposizione, da parte del datore di lavoro, di buoni pasto o di una mensa

figurano in una parte specifica del certificato di salario, e precisamente alla

casella G. A tale riguardo, così si esprimono le Istruzioni per la compilazione del certificato di salario risp. dell’attestazione delle rendite (Modulo 11) della

Conferenza fiscale svizzera e dell’Amministrazione federale delle contribuzioni:

Pasti nella

mensa I Buoni pasto / Pagamento dei pasti

La casella è

da crociare se il dipendente riceve dei buoni pasto (cfr. n.m. 18) oppure se a

un dipendente del servizio esterno, rispettivamente ad un collaboratore con

compiti simili a quelli del servizio esterno è versata un’indennità per i costi

(o i costi supplementari) di un pasto principale fuori casa per un periodo equivalente almeno alla metà dei giorni lavorativi. Occorre fornire un’indicazione anche

quando il datore di lavoro offre al dipendente la possibilità di consumare il

pranzo o la cena a prezzo ridotto in un ristorante del personale. Questa regola

vale anche quando non è noto in quale misura il dipendente sfrutta questa

possibilità. Eventuali chiarimenti possono essere ottenuti presso l’Amministrazione

fiscale del cantone sede del datore di lavoro

(cfr.

Istruzioni citate, n. 10).

2.3

Il

riferimento alla nota 18 delle stesse istruzioni, in relazione ai buoni pasto, si spiega con il fatto che al di sopra di un certo limite i contributi per

i pasti devono addirittura essere aggiunti al salario dichiarato.

Nella

fattispecie, per contro, il certificato di salario del contribuente non

contiene alcuna indicazione che induca a ritenere che egli abbia beneficiato di

simili agevolazioni per i pasti. In particolare, la casella G non è stata

crociata, mentre il rimborso forfettario di fr. 5'000.–, indicato erroneamente

alla cifra 13.2.3 (“Altre spese forfettarie”), si riferisce espressamente alle

spese di telefono e all’utilizzo delle autovetture aziendali. Tale circostanza

emerge chiaramente dal contratto di lavoro sottoscritto dal ricorrente, che nel

capitolo “Rimborso spese professionali” specifica ulteriormente che “per le

altre spese di qualunque genere comprovate da pezze giustificative è necessario

il consenso del datore di lavoro”.

Nulla

permette dunque di concludere che l’importo forfettario di fr. 5'000.– sia

stato versato per coprire o per ridurre le spese dei pasti del contribuente.

3.

Il

ricorso è conseguentemente accolto e la decisione impugnata riformata nel senso

che al ricorrente, che nel periodo fiscale qui in discussione era ancora

domiciliato a __________ (la distanza dal luogo di lavoro era tale da non

consentirgli di rincasare ogni mezzogiorno), è concessa la deduzione di fr. 3'200.– per spese di doppia economia domestica.

Visto

l’esito del gravame, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 28 agosto 2013 è riformata nel senso

che è ammessa la deduzione dell’importo di fr. 3'200.– per doppia economia

domestica.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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