80.2013.250
Tassa di esenzione dall’obbligo militare: esonero, membri di servizi di polizia, decisione di proscioglimento, efficacia
20 dicembre 2013Italiano10 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
80.2013.250
Data decisione, Autorità:
20.12.2013, CDT
Titolo:
Tassa di esenzione dall’obbligo militare: esonero, membri di servizi di polizia, decisione di proscioglimento, efficacia
ESENZIONE DALLA TASSA
art. 18 cpv. 1 let. f LM
art. 2 cpv. 1 LTEO
art. 4 cpv. 1 let. c LTEO
art. 77 OOPSM
Incarto n.
80.2013.250
Lugano
20 dicembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 12 settembre 2013 contro la decisione
del 13 agosto 2013 in materia di tassa militare 2011.
Fatti
A. RI 1,
nato nel 1984, è stato assunto dalla polizia comunale di __________ il 1° gennaio
2011.
Due
settimane più tardi, il 14 gennaio 2011, tramite formulario ufficiale, presentava
una richiesta di proscioglimento anticipato dall’obbligo di prestare servizio
militare.
B. Lo
Stato maggiore di condotta dell’esercito, con decisione del 31 gennaio 2011,
accoglieva la richiesta e pronunciava il suo proscioglimento anticipato dal
servizio militare a contare dallo stesso giorno, in applicazione dell’art. 18
cpv. 1 lett. f della legge federale sull’esercizio e sull’amministrazione
militare (LM; RS 510.10).
Con
successiva decisione del 22 marzo 2013, l’Ufficio della tassa militare
notificava a RI 1 la tassa d’esenzione dal servizio militare per l’anno di
assoggettamento 2011, commisurando il tributo dovuto in fr. 615.60.
C. Il
contribuente, rappresentato dal Comando della polizia comunale di __________,
impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 9 aprile 2013. Sottolineava in
particolare di avere iniziato la sua attività di agente il 1° gennaio 2011 e
che per prassi “le domande di esenzione dal servizio militare vengono inoltrate
nei primi mesi dell’anno in cui si svolge la scuola di polizia”.
Il
Servizio della tassa militare respingeva il reclamo, con decisione del 13
agosto 2013 così motivata:
La
decisione di esonero dal servizio militare ai sensi dell’art. 18 cpv. 1 lett. f
della Legge militare è datata 31.1.2011;
il
suo corso di ripetizione era previsto dal 17.1 al 28.1.2011 e quindi antecedentemente
all’esonero, ragione per la quale tenuto conto della disposizione della Legge
d’esenzione dall’obbligo militare (LTEO) e della relativa ordinanza per l’anno
2011 la tassa è dovuta.
L’autorità
di tassazione, con successivo scritto del 9 settembre 2013, indirizzato direttamente
alla Polizia comunale di __________, ribadiva che la tassa militare rimaneva
dovuta poiché il corso di ripetizione era previsto prima della decisione di
proscioglimento anticipato dal servizio militare.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente
di essere tenuto al pagamento della tassa militare relativa all’anno di
assoggettamento 2011. Il ricorrente pone l’accento sulla data determinante del
proscioglimento anticipato dal servizio militare, che a suo dire non può essere
quella della decisione dello Stato maggiore di condotta dell’esercito, ma
piuttosto quella di inizio della scuola di polizia.
Diritto
1. 1.1.
Giusta
l’art. 59 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost. fed.; RS 101), gli uomini
di nazionalità svizzera devono prestare un servizio obbligatorio, militare o
civile.
Chi
invece non presta servizio – perché dichiarato inabile o semplicemente perché
ne ha richiesto il differimento – è di principio assoggettato al pagamento di
una tassa, la cui riscossione è disciplinata dalla legge federale sulla tassa
d’esenzione dall’obbligo militare del 12 giugno 1959 (LTEO; RS 661). Secondo
costante giurisprudenza, si tratta di un tributo sostitutivo dovuto in luogo di
una prestazione in natura, quale è l’obbligo di prestare personalmente servizio
militare o civile (sentenza TF n.2C_221/2009 del 21 gennaio 2010, in: StR
65/2010 pag. 332). Suo scopo è quello di ristabilire una certa uguaglianza di
sacrifici tra le persone che prestano servizio (militare o civile) e quelle
che, per qualsivoglia ragione, ne sono esonerate (Aubert, in: Aubert/Mahon [a cura di], Petit commentaire de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurigo 2003, n. 13 ad art.
59 Cost. fed.; v. anche Walti, Der
schweizerische Militärpflichtersatz, tesi, Zurigo 1979, pag. 46). La tassa in
esame assume così, a tutti gli effetti, veste di surrogazione del servizio
militare e civile, tant’è che l’art. 2 cpv. 1 LM la annovera tra le modalità
d’adempimento dell’obbligo costituzionale.
1.2.
Secondo
l’art. 2 cpv. 1 LTEO, sono sottoposti alla tassa gli uomini assoggettati agli
obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all’estero, i quali nel corso di
un anno di assoggettamento, corrispondente ad un anno civile, non sono
incorporati per più di sei mesi in una formazione dell’esercito e non sono
soggetti all’obbligo di prestare servizio civile (lett. a), oppure non
prestano il servizio militare o il servizio civile cui sono tenuti come
obbligati al servizio (lett. c).
1.3.
I casi
per i quali, nonostante l’assoggettamento, la tassa non è dovuta sono invece
previsti dall’art. 4 LTEO. Per quanto qui di interesse, è in particolare
esentato dalla tassa chiunque, nell’anno di assoggettamento, quale membro
dell’Assemblea federale, dovendo essere presente alle sessioni della stessa non
ha potuto prestare il servizio militare o il servizio civile cui era tenuto, appartiene
al personale militare oppure è esentato dal servizio personale giusta la
legislazione sul servizio militare o quella sul servizio civile (art. 4 cpv. 1
lett. c LTEO).
In
quest’ultima categoria rientrano tutte quelle attività considerate
“indispensabili” dal legislatore. Secondo l’art. 18 cpv. 1 lett. f LM
sono, fra gli altri, esentati dall’obbligo di prestare servizio militare,
finché durano le loro funzioni o il loro impiego, i membri di servizi di
polizia organizzati che non sono assolutamente indispensabili all’esercito per
lo svolgimento di compiti di polizia. L’art. 77 dell’ordinanza federale
concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM; RS 512.21) precisa
che si tratta dei membri dei servizi di polizia della Confederazione, dei
Cantoni, delle Città o dei Comuni necessari per adempiere i compiti di polizia
giudiziaria, di sicurezza e della circolazione.
1.4.
L’art. 18
cpv. 3 LM stabilisce infine che i membri dei servizi di polizia sono esentati
unicamente su richiesta. Quest’ultima deve essere presentata congiuntamente
dall’interessato e dal suo datore di lavoro o dall’ufficio al quale è
subordinato. L’autorità competente a decidere le domande d’esenzione dal
servizio militare è lo Stato maggiore di condotta dell’esercito, al quale
spetta pure stabilire la data a partire dalla quale ha effetto l’esenzione
(art. 72 cpv. 1 OOPSM).
Considerandi
2.
2.1.
Venendo
al caso in esame, con decisione del 22 marzo 2013, l’Ufficio cantonale della
tassa militare ha notificato al ricorrente la tassa d’esenzione dall’obbligo
militare per l’anno di assoggettamento 2011, commisurando il tributo dovuto in
fr. 615.60. A suo dire, la tassa militare è dovuta poiché il corso di
ripetizione era previsto dal 17 al 28 gennaio 2011, ovvero prima che lo Stato
maggiore di condotta dell’esercito emettesse la sua decisione di
proscioglimento anticipato dal servizio militare (con effetto al 31 gennaio
2011).
RI 1 si è
invece opposto alla tassazione, argomentando di avere iniziato la sua attività
di agente della polizia comunale di __________ il 1° gennaio 2011.
2.2
Come il
Tribunale federale ha già avuto modo di affermare in una vecchia sentenza del 2
luglio 1982 (ASA 51 pag. 655), l’esenzione formale dal servizio militare pronunciata
in virtù dell’art. 18 LM (vecchio art. 13 OM) è una condizione per l’esenzione
dal pagamento della tassa militare ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. c
LTEO. La decisione dello Stato maggiore di condotta dell’esercito rappresenta
quindi una cosiddetta decisione d’accertamento (Feststellungsverfügungen)
ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 lett. b della legge federale sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021), che determina se un assoggettato ha diritto
all’esenzione o alla riduzione della tassa per una durata superiore all’anno di
assoggettamento (art. 29 LTEO). Essa va chiaramente distinta dalle decisioni di
tassazione, che disciplinano il rapporto giuridico-fiscale come una sentenza
per ogni singolo periodo fiscale (art. 28 LTEO; v. anche Informazioni fiscali, La taxe
d’exemption de l’obligation de servir, edizione 2013, cifra 3.2).
2.3
In una
sentenza del 3 dicembre 2003, chiamato a giudicare un caso di applicazione
della Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della
Repubblica francese relativa al servizio militare delle persone con doppia
cittadinanza, il Tribunale federale ha concluso che le decisioni del Gruppo del
personale dell’esercito, fondate sull’art. 4 cpv. 1 lett. c LTEO, hanno
un carattere costitutivo e di conseguenza producono i loro effetti ex nunc:
un’esenzione non può pertanto essere pronunciata con effetto retroattivo
(sentenza TF n.2A.135/2003, in: ASA 73 pag. 579). In una successiva decisione
del 10 gennaio 2006, l’Alta Corte ha poi precisato le sue conclusioni,
affermando che le decisioni dello Stato maggiore dell’esercito non possono
riaprire le tassazioni già passate in giudicato (fatta eccezione per
l’esistenza di un motivo di revisione), ma hanno effetto su tutte le tassazioni
non ancora passate in giudicato, conformemente a quanto disposto dall’art. 33
cpv. 1 OTEO (sentenza TF n.2A.184/2005, consid. 3.2).
2.4
Tornando
al caso in esame, poco importa quindi se la decisione dello Stato maggiore di
condotta dell’esercito è datata 31 gennaio 2011 e conclude espressamente per
l’esenzione dal servizio militare a partire unicamente da tale data. Ciò che
più conta è che a quel momento l’Ufficio della tassa militare non aveva ancora
emesso la propria decisione di tassazione relativa all’anno di assoggettamento
2011, che sarebbe seguita solo due anni più tardi, il 22 marzo 2013.
Del
resto, il periodo di calcolo della tassa militare corrisponde al periodo di
calcolo dell’imposta federale (art. 8 OTEO), ovvero all’anno civile (art. 209
LIFD). Sarebbe quindi manifestamente iniquo tassare il ricorrente sull’intero
anno di assoggettamento 2011 solo perché il corso di ripetizione era previsto
dal 17 al 28 gennaio 2011, ovvero due settimane prima che lo Stato maggiore di
condotta dell’esercito lo prosciogliesse anticipatamente dal servizio militare.
Come affermato dal Tribunale federale, l’effetto ex nunc di una simile decisione
d’esenzione va inteso nel senso che i suoi effetti si ripercuotono su tutte le
tassazioni ancora pendenti, fatta eccezione unicamente per eventuali mancati servizi degli anni precedenti la decisione d’esenzione.
3.
Alla
luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è conseguentemente accolto
e il contribuente esonerato dal pagamento della tassa d’esenzione dall’obbligo
militare per l’anno di assoggettamento 2011.
Visto
l’esito de gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 31 cpv. 2 LTEO e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 13 agosto 2013 è riformata nel senso
che il contribuente è esonerato dal pagamento della tassa d’esenzione
dall’obbligo militare per l’anno di assoggettamento 2011.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 31 cpv. 3 LTEO; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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