Lexipedia

Decisione

80.2013.250

Tassa di esenzione dall’obbligo militare: esonero, membri di servizi di polizia, decisione di proscioglimento, efficacia

20 dicembre 2013Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

nato nel 1984, è stato assunto dalla polizia comunale di __________ il 1° gennaio

2011.

Due

settimane più tardi, il 14 gennaio 2011, tramite formulario ufficiale, presentava

una richiesta di proscioglimento anticipato dall’obbligo di prestare servizio

militare.

B. Lo

Stato maggiore di condotta dell’esercito, con decisione del 31 gennaio 2011,

accoglieva la richiesta e pronunciava il suo proscioglimento anticipato dal

servizio militare a contare dallo stesso giorno, in applicazione dell’art. 18

cpv. 1 lett. f della legge federale sull’esercizio e sull’amministrazione

militare (LM; RS 510.10).

Con

successiva decisione del 22 marzo 2013, l’Ufficio della tassa militare

notificava a RI 1 la tassa d’esenzione dal servizio militare per l’anno di

assoggettamento 2011, commisurando il tributo dovuto in fr. 615.60.

C. Il

contribuente, rappresentato dal Comando della polizia comunale di __________,

impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 9 aprile 2013. Sottolineava in

particolare di avere iniziato la sua attività di agente il 1° gennaio 2011 e

che per prassi “le domande di esenzione dal servizio militare vengono inoltrate

nei primi mesi dell’anno in cui si svolge la scuola di polizia”.

Il

Servizio della tassa militare respingeva il reclamo, con decisione del 13

agosto 2013 così motivata:

La

decisione di esonero dal servizio militare ai sensi dell’art. 18 cpv. 1 lett. f

della Legge militare è datata 31.1.2011;

il

suo corso di ripetizione era previsto dal 17.1 al 28.1.2011 e quindi antecedentemente

all’esonero, ragione per la quale tenuto conto della disposizione della Legge

d’esenzione dall’obbligo militare (LTEO) e della relativa ordinanza per l’anno

2011 la tassa è dovuta.

L’autorità

di tassazione, con successivo scritto del 9 settembre 2013, indirizzato direttamente

alla Polizia comunale di __________, ribadiva che la tassa militare rimaneva

dovuta poiché il corso di ripetizione era previsto prima della decisione di

proscioglimento anticipato dal servizio militare.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente

di essere tenuto al pagamento della tassa militare relativa all’anno di

assoggettamento 2011. Il ricorrente pone l’accento sulla data determinante del

proscioglimento anticipato dal servizio militare, che a suo dire non può essere

quella della decisione dello Stato maggiore di condotta dell’esercito, ma

piuttosto quella di inizio della scuola di polizia.

Diritto

1. 1.1.

Giusta

l’art. 59 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost. fed.; RS 101), gli uomini

di nazionalità svizzera devono prestare un servizio obbligatorio, militare o

civile.

Chi

invece non presta servizio – perché dichiarato inabile o semplicemente perché

ne ha richiesto il differimento – è di principio assoggettato al pagamento di

una tassa, la cui riscossione è disciplinata dalla legge federale sulla tassa

d’esenzione dall’obbligo militare del 12 giugno 1959 (LTEO; RS 661). Secondo

costante giurisprudenza, si tratta di un tributo sostitutivo dovuto in luogo di

una prestazione in natura, quale è l’obbligo di prestare personalmente servizio

militare o civile (sentenza TF n.2C_221/2009 del 21 gennaio 2010, in: StR

65/2010 pag. 332). Suo scopo è quello di ristabilire una certa uguaglianza di

sacrifici tra le persone che prestano servizio (militare o civile) e quelle

che, per qualsivoglia ragione, ne sono esonerate (Aubert, in: Aubert/Mahon [a cura di], Petit commentaire de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurigo 2003, n. 13 ad art.

59 Cost. fed.; v. anche Walti, Der

schweizerische Militärpflichtersatz, tesi, Zurigo 1979, pag. 46). La tassa in

esame assume così, a tutti gli effetti, veste di surrogazione del servizio

militare e civile, tant’è che l’art. 2 cpv. 1 LM la annovera tra le modalità

d’adempimento dell’obbligo costituzionale.

1.2.

Secondo

l’art. 2 cpv. 1 LTEO, sono sottoposti alla tassa gli uomini assoggettati agli

obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all’estero, i quali nel corso di

un anno di assoggettamento, corrispondente ad un anno civile, non sono

incorporati per più di sei mesi in una formazione dell’esercito e non sono

soggetti all’obbligo di prestare servizio civile (lett. a), oppure non

prestano il servizio militare o il servizio civile cui sono tenuti come

obbligati al servizio (lett. c).

1.3.

I casi

per i quali, nonostante l’assoggettamento, la tassa non è dovuta sono invece

previsti dall’art. 4 LTEO. Per quanto qui di interesse, è in particolare

esentato dalla tassa chiunque, nell’anno di assoggettamento, quale membro

dell’Assemblea federale, dovendo essere presente alle sessioni della stessa non

ha potuto prestare il servizio militare o il servizio civile cui era tenuto, appartiene

al personale militare oppure è esentato dal servizio personale giusta la

legislazione sul servizio militare o quella sul servizio civile (art. 4 cpv. 1

lett. c LTEO).

In

quest’ultima categoria rientrano tutte quelle attività considerate

“indispensabili” dal legislatore. Secondo l’art. 18 cpv. 1 lett. f LM

sono, fra gli altri, esentati dall’obbligo di prestare servizio militare,

finché durano le loro funzioni o il loro impiego, i membri di servizi di

polizia organizzati che non sono assolutamente indispensabili all’esercito per

lo svolgimento di compiti di polizia. L’art. 77 dell’ordinanza federale

concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM; RS 512.21) precisa

che si tratta dei membri dei servizi di polizia della Confederazione, dei

Cantoni, delle Città o dei Comuni necessari per adempiere i compiti di polizia

giudiziaria, di sicurezza e della circolazione.

1.4.

L’art. 18

cpv. 3 LM stabilisce infine che i membri dei servizi di polizia sono esentati

unicamente su richiesta. Quest’ultima deve essere presentata congiuntamente

dall’interessato e dal suo datore di lavoro o dall’ufficio al quale è

subordinato. L’autorità competente a decidere le domande d’esenzione dal

servizio militare è lo Stato maggiore di condotta dell’esercito, al quale

spetta pure stabilire la data a partire dalla quale ha effetto l’esenzione

(art. 72 cpv. 1 OOPSM).

Considerandi

2.

2.1.

Venendo

al caso in esame, con decisione del 22 marzo 2013, l’Ufficio cantonale della

tassa militare ha notificato al ricorrente la tassa d’esenzione dall’obbligo

militare per l’anno di assoggettamento 2011, commisurando il tributo dovuto in

fr. 615.60. A suo dire, la tassa militare è dovuta poiché il corso di

ripetizione era previsto dal 17 al 28 gennaio 2011, ovvero prima che lo Stato

maggiore di condotta dell’esercito emettesse la sua decisione di

proscioglimento anticipato dal servizio militare (con effetto al 31 gennaio

2011).

RI 1 si è

invece opposto alla tassazione, argomentando di avere iniziato la sua attività

di agente della polizia comunale di __________ il 1° gennaio 2011.

2.2

Come il

Tribunale federale ha già avuto modo di affermare in una vecchia sentenza del 2

luglio 1982 (ASA 51 pag. 655), l’esenzione formale dal servizio militare pronunciata

in virtù dell’art. 18 LM (vecchio art. 13 OM) è una condizione per l’esenzione

dal pagamento della tassa militare ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. c

LTEO. La decisione dello Stato maggiore di condotta dell’esercito rappresenta

quindi una cosiddetta decisione d’accertamento (Feststellungsverfügungen)

ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 lett. b della legge federale sulla procedura

amministrativa (PA, RS 172.021), che determina se un assoggettato ha diritto

all’esenzione o alla riduzione della tassa per una durata superiore all’anno di

assoggettamento (art. 29 LTEO). Essa va chiaramente distinta dalle decisioni di

tassazione, che disciplinano il rapporto giuridico-fiscale come una sentenza

per ogni singolo periodo fiscale (art. 28 LTEO; v. anche Informazioni fiscali, La taxe

d’exemption de l’obligation de servir, edizione 2013, cifra 3.2).

2.3

In una

sentenza del 3 dicembre 2003, chiamato a giudicare un caso di applicazione

della Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della

Repubblica francese relativa al servizio militare delle persone con doppia

cittadinanza, il Tribunale federale ha concluso che le decisioni del Gruppo del

personale dell’esercito, fondate sull’art. 4 cpv. 1 lett. c LTEO, hanno

un carattere costitutivo e di conseguenza producono i loro effetti ex nunc:

un’esenzione non può pertanto essere pronunciata con effetto retroattivo

(sentenza TF n.2A.135/2003, in: ASA 73 pag. 579). In una successiva decisione

del 10 gennaio 2006, l’Alta Corte ha poi precisato le sue conclusioni,

affermando che le decisioni dello Stato maggiore dell’esercito non possono

riaprire le tassazioni già passate in giudicato (fatta eccezione per

l’esistenza di un motivo di revisione), ma hanno effetto su tutte le tassazioni

non ancora passate in giudicato, conformemente a quanto disposto dall’art. 33

cpv. 1 OTEO (sentenza TF n.2A.184/2005, consid. 3.2).

2.4

Tornando

al caso in esame, poco importa quindi se la decisione dello Stato maggiore di

condotta dell’esercito è datata 31 gennaio 2011 e conclude espressamente per

l’esenzione dal servizio militare a partire unicamente da tale data. Ciò che

più conta è che a quel momento l’Ufficio della tassa militare non aveva ancora

emesso la propria decisione di tassazione relativa all’anno di assoggettamento

2011, che sarebbe seguita solo due anni più tardi, il 22 marzo 2013.

Del

resto, il periodo di calcolo della tassa militare corrisponde al periodo di

calcolo dell’imposta federale (art. 8 OTEO), ovvero all’anno civile (art. 209

LIFD). Sarebbe quindi manifestamente iniquo tassare il ricorrente sull’intero

anno di assoggettamento 2011 solo perché il corso di ripetizione era previsto

dal 17 al 28 gennaio 2011, ovvero due settimane prima che lo Stato maggiore di

condotta dell’esercito lo prosciogliesse anticipatamente dal servizio militare.

Come affermato dal Tribunale federale, l’effetto ex nunc di una simile decisione

d’esenzione va inteso nel senso che i suoi effetti si ripercuotono su tutte le

tassazioni ancora pendenti, fatta eccezione unicamente per eventuali mancati servizi degli anni precedenti la decisione d’esenzione.

3.

Alla

luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è conseguentemente accolto

e il contribuente esonerato dal pagamento della tassa d’esenzione dall’obbligo

militare per l’anno di assoggettamento 2011.

Visto

l’esito de gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 31 cpv. 2 LTEO e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 13 agosto 2013 è riformata nel senso

che il contribuente è esonerato dal pagamento della tassa d’esenzione

dall’obbligo militare per l’anno di assoggettamento 2011.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 31 cpv. 3 LTEO; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster