80.2013.251
Condono: presupposti, grave rigore, rinuncia di altri creditori, auto di grossa cilindrata e debiti per multe
13 gennaio 2014Italiano8 min
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Numero d'incarto:
80.2013.251
Data decisione, Autorità:
13.01.2014, CDT
Titolo:
Condono: presupposti, grave rigore, rinuncia di altri creditori, auto di grossa cilindrata e debiti per multe
CONDONO DELL'IMPOSTA
art. 167 LIFD
art. 246 LT
Incarti n.
80.2013.251
80.2013.252
Lugano
13 gennaio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 30 settembre 2013 contro la decisione
del 30 agosto 2013 in materia di condono IFD, IC e ICom 2011.
Fatti
- RI 1,
nato nel 1973, divorziato, lavora per __________ di __________ quale parcheggiatore;
- domiciliato
a __________, convive con la compagna __________;
- il 24
aprile 2013, tramite formulario ufficiale, si rivolgeva all’Ufficio esazione e
condoni, postulando il condono delle imposte federali, cantonali e comunali
2011;
- a
sostegno della sua domanda, lamentava difficoltà finanziarie, indicando in
particolare di essere pagato a ore e di guadagnare mediamente all’incirca 1'800
franchi al mese;
- l’autorità
fiscale, con separate decisioni del 10 giugno 2013, respingeva la domanda;
- nelle
motivazioni, l’autorità spiegava anzitutto che l’immatricolazione di
un’autovettura __________ contrastava con l’affermato stato di bisogno,
sottolineando inoltre che al condono delle imposte si opponeva pure il
principio della parità di trattamento tra creditori di diritto privato (almeno
in parte regolarmente tacitati) e di diritto pubblico;
- il
contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 9 luglio 2013,
nel quale poneva l’accento sulla costante diminuzione delle ore di lavoro,
aggiungendo poi di avere nel frattempo riconsegnato l’autovettura, per mancato
pagamento delle rate di leasing;
- l’Ufficio
esazione e condoni respingeva il reclamo, con separate decisioni del 30 agosto
2013;
- nelle
motivazioni ribadiva sostanzialmente che le ragioni alla base della mancata
concessione del condono non andavano ricercate tanto nelle sue attuali entrate,
quanto piuttosto nella gravità dell’indebitamento presentato;
- con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta all’Ufficio
esazione e condoni di non avere debitamente ponderato la sua situazione economica
e sanitaria;
- con
successivo scritto del 17 ottobre 2013, il ricorrente pone nuovamente l’accento
sulle sue difficoltà finanziarie, allegando una lettera dell’Ufficio
dell’incasso e delle pene alternative (UIPA), che il 20 settembre 2013 gli
assegnava un ultimo termine di dieci giorni per saldare multe scoperte e
interessi per un totale di fr. 2'432.50, e una copia delle procedure d’incasso
promosse dalla Sezione della circolazione di __________ per il mancato
pagamento delle imposte di circolazione.
Diritto
- secondo
l’art. 246 LT, di uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel
bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa
per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono
essere interamente o parzialmente condonati;
- il
condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il
diritto vigente (Beusch, Der
Untergang der Steuerforderung, Zurigo 2012, p. 188);
- le
ragioni di una simile rinuncia – che provoca l’estinzione di un credito fiscale
spettante alla collettività pubblica – vanno essenzialmente ricercate nella
“persona” del debitore, segnatamente nelle sue difficili condizioni personali
e/o economiche, di cui non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di
tassazione;
- per
motivi che possono essere considerati di natura umanitaria, socio-politica o finanziaria,
si ritiene infatti che l’esistenza economica di un contribuente debba essere
per quanto possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo
2009 e dottrina citata);
- il
condono non va tuttavia confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra
della legge;
- nel
rispetto della parità di trattamento di tutti i contribuenti, esso deve
rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di presupposti
Considerandi
precisi (Beusch, op. cit., n. 6 ad
art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/ Mondada,
Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce
dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468);
- conformemente
a quanto disposto dagli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulativi:
l’esistenza di una situazione di bisogno e conseguenze oltremodo gravose dovute
al pagamento del debito fiscale;
- la prima
condizione è adempiuta quando l’intero importo dovuto è sproporzionato alla capacità
finanziaria del contribuente (art. 9 dell’Ordinanza federale concernente
l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta; RS 642.121);
- se,
nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito
fiscale non può essere completamente estinto, adempiuta è pure la condizione
del grave rigore (Beusch, op.
cit., n. 18 ad art. 167 LIFD, p. 608; Richner/Frei/
Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167 LIFD, p. 1347);
- a
differenza della situazione di bisogno, la seconda condizione del grave rigore
non si sofferma tuttavia sulla sola situazione economica del debitore,
ma prende in considerazione anche altre circostanze, segnatamente ragioni di
equità (decisione TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010);
- conseguenze
oltremodo gravose possono risultare, per esempio, dal continuo e costante
deterioramento della situazione economica del contribuente oppure dalle stesse
cause che conducono ad una situazione di bisogno: un lungo periodo di disoccupazione, elevati oneri familiari,
una prolungata malattia oppure ancora un grave incidente (decisioni TAF n. A-32324/2011 del 23 aprile 2012; TAF n. A-6866/2008
del 2 marzo 2011; TAF n. A-6466/2008 del 1° giugno 2010);
- tornando
al caso in esame, l’Ufficio esazione e condoni ha respinto la domanda di
condono inoltrata dal ricorrente in difetto della seconda condizione del grave
rigore;
- pur
ammettendo che le sue attuali entrate non gli permettono verosimilmente di far
fronte a tutte le spese mensili ricorrenti, l’autorità di condono ha posto l’accento
sul grave indebitamento, concludendo che la sua situazione economica risulterebbe
in ogni caso compromessa;
- a
preoccupare questa Camera non è soltanto l’entità complessiva di tali debiti
(fr. 61'777.70), ma soprattutto il fatto che il contribuente abbia indiscutibilmente privilegiato i suoi creditori privati a discapito
di quelli pubblici;
- mentre le
imposte scoperte risalgono ormai al periodo fiscale 2005, al momento della presentazione della domanda di condono risultava
ancora immatricolata a suo nome un’automobile di grossa cilindrata, una __________,
per la quale il contribuente pagava regolarmente rate mensili di fr. 655.30
(pari ad un importo annuale di fr. 7'863.60) e le targhe di fr. 1'024.–;
- così come
deciso dall’Ufficio esazione e condoni, è quindi lecito concludere che un
eventuale condono delle imposte 2011 ancora scoperte, per un totale di fr.
949.05
oltre interessi e spese, non favorirebbe tanto il ricorrente quanto piuttosto i suoi creditori privati;
- ciò che
di tutta evidenza contraddice il principio stabilito dall’art. 1 cpv. 1
dell’Ordinanza federale, secondo cui una procedura di condono deve contribuire
al risanamento stabile e duraturo della situazione economica del contribuente e
deve pertanto giovare a quest’ultimo e non ai suoi creditori;
- ragioni di
equità impongono infine di non considerare gli ulteriori oneri finanziari descritti
nell’ultima lettera del 17 ottobre 2013;
- il solo
rischio di vedersi commutare in pena detentiva sostitutiva le numerose multe ancora
scoperte, così come le procedure d’incasso promosse dalla Sezione della
circolazione dimostrano semmai che l’attuale situazione di bisogno del
ricorrente è da ricondurre ad uno stile di vita eccessivo, che non può in
nessun caso giustificare un grave rigore;
- la
decisione dell’Ufficio esazione e condoni merita pertanto piena tutela;
- decidere
diversamente significherebbe infatti premiare i contribuenti che non dimostrano
la necessaria volontà di privarsi di fonti di reddito o elementi della loro
sostanza, a discapito di tutti quei cittadini che riducono
invece effettivamente il proprio tenore di vita al minimo d’esistenza allo
scopo di estinguere i loro debiti fiscali;
- vista la
sua precaria situazione finanziaria, si rinuncia tuttavia a prelevare tassa di
giustizia e spese processuali;
- contro le
decisioni di condono e di dilazione del pagamento di tributi è inammissibile il
ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. m
LTF);
- teoricamente
rimane aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art.
113.
LTF; Curchod, in: Yersin/Noël
[a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, Basilea
2008, n. 31 ad art. 167 LIFD, p. 1441), anche se il Tribunale federale si è
rifiutato ancora recentemente di entrare nel merito di ricorsi di questa
natura, negando l’esistenza di un interesse giuridicamente protetto (decisione
TF n.2D_21/2009 del 19 giugno 2009).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-;
-,.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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