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Decisione

80.2013.251

Condono: presupposti, grave rigore, rinuncia di altri creditori, auto di grossa cilindrata e debiti per multe

13 gennaio 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

- RI 1,

nato nel 1973, divorziato, lavora per __________ di __________ quale parcheggiatore;

- domiciliato

a __________, convive con la compagna __________;

- il 24

aprile 2013, tramite formulario ufficiale, si rivolgeva all’Ufficio esazione e

condoni, postulando il condono delle imposte federali, cantonali e comunali

2011;

- a

sostegno della sua domanda, lamentava difficoltà finanziarie, indicando in

particolare di essere pagato a ore e di guadagnare mediamente all’incirca 1'800

franchi al mese;

- l’autorità

fiscale, con separate decisioni del 10 giugno 2013, respingeva la domanda;

- nelle

motivazioni, l’autorità spiegava anzitutto che l’immatricolazione di

un’autovettura __________ contrastava con l’affermato stato di bisogno,

sottolineando inoltre che al condono delle imposte si opponeva pure il

principio della parità di trattamento tra creditori di diritto privato (almeno

in parte regolarmente tacitati) e di diritto pubblico;

- il

contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 9 luglio 2013,

nel quale poneva l’accento sulla costante diminuzione delle ore di lavoro,

aggiungendo poi di avere nel frattempo riconsegnato l’autovettura, per mancato

pagamento delle rate di leasing;

- l’Ufficio

esazione e condoni respingeva il reclamo, con separate decisioni del 30 agosto

2013;

- nelle

motivazioni ribadiva sostanzialmente che le ragioni alla base della mancata

concessione del condono non andavano ricercate tanto nelle sue attuali entrate,

quanto piuttosto nella gravità dell’indebitamento presentato;

- con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta all’Ufficio

esazione e condoni di non avere debitamente ponderato la sua situazione economica

e sanitaria;

- con

successivo scritto del 17 ottobre 2013, il ricorrente pone nuovamente l’accento

sulle sue difficoltà finanziarie, allegando una lettera dell’Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative (UIPA), che il 20 settembre 2013 gli

assegnava un ultimo termine di dieci giorni per saldare multe scoperte e

interessi per un totale di fr. 2'432.50, e una copia delle procedure d’incasso

promosse dalla Sezione della circolazione di __________ per il mancato

pagamento delle imposte di circolazione.

Diritto

- secondo

l’art. 246 LT, di uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel

bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa

per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono

essere interamente o parzialmente condonati;

- il

condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il

diritto vigente (Beusch, Der

Untergang der Steuerforderung, Zurigo 2012, p. 188);

- le

ragioni di una simile rinuncia – che provoca l’estinzione di un credito fiscale

spettante alla collettività pubblica – vanno essenzialmente ricercate nella

“persona” del debitore, segnatamente nelle sue difficili condizioni personali

e/o economiche, di cui non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di

tassazione;

- per

motivi che possono essere considerati di natura umanitaria, socio-politica o finanziaria,

si ritiene infatti che l’esistenza economica di un contribuente debba essere

per quanto possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo

2009 e dottrina citata);

- il

condono non va tuttavia confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra

della legge;

- nel

rispetto della parità di trattamento di tutti i contribuenti, esso deve

rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di presupposti

Considerandi

precisi (Beusch, op. cit., n. 6 ad

art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/ Mondada,

Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce

dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468);

- conformemente

a quanto disposto dagli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulativi:

l’esistenza di una situazione di bisogno e conseguenze oltremodo gravose dovute

al pagamento del debito fiscale;

- la prima

condizione è adempiuta quando l’intero importo dovuto è sproporzionato alla capacità

finanziaria del contribuente (art. 9 dell’Ordinanza federale concernente

l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta; RS 642.121);

- se,

nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito

fiscale non può essere completamente estinto, adempiuta è pure la condizione

del grave rigore (Beusch, op.

cit., n. 18 ad art. 167 LIFD, p. 608; Richner/Frei/

Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167 LIFD, p. 1347);

- a

differenza della situazione di bisogno, la seconda condizione del grave rigore

non si sofferma tuttavia sulla sola situazione economica del debitore,

ma prende in considerazione anche altre circostanze, segnatamente ragioni di

equità (decisione TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010);

- conseguenze

oltremodo gravose possono risultare, per esempio, dal continuo e costante

deterioramento della situazione economica del contribuente oppure dalle stesse

cause che conducono ad una situazione di bisogno: un lungo periodo di disoccupazione, elevati oneri familiari,

una prolungata malattia oppure ancora un grave incidente (decisioni TAF n. A-32324/2011 del 23 aprile 2012; TAF n. A-6866/2008

del 2 marzo 2011; TAF n. A-6466/2008 del 1° giugno 2010);

- tornando

al caso in esame, l’Ufficio esazione e condoni ha respinto la domanda di

condono inoltrata dal ricorrente in difetto della seconda condizione del grave

rigore;

- pur

ammettendo che le sue attuali entrate non gli permettono verosimilmente di far

fronte a tutte le spese mensili ricorrenti, l’autorità di condono ha posto l’accento

sul grave indebitamento, concludendo che la sua situazione economica risulterebbe

in ogni caso compromessa;

- a

preoccupare questa Camera non è soltanto l’entità complessiva di tali debiti

(fr. 61'777.70), ma soprattutto il fatto che il contribuente abbia indiscutibilmente privilegiato i suoi creditori privati a discapito

di quelli pubblici;

- mentre le

imposte scoperte risalgono ormai al periodo fiscale 2005, al momento della presentazione della domanda di condono risultava

ancora immatricolata a suo nome un’automobile di grossa cilindrata, una __________,

per la quale il contribuente pagava regolarmente rate mensili di fr. 655.30

(pari ad un importo annuale di fr. 7'863.60) e le targhe di fr. 1'024.–;

- così come

deciso dall’Ufficio esazione e condoni, è quindi lecito concludere che un

eventuale condono delle imposte 2011 ancora scoperte, per un totale di fr.

949.05

oltre interessi e spese, non favorirebbe tanto il ricorrente quanto piuttosto i suoi creditori privati;

- ciò che

di tutta evidenza contraddice il principio stabilito dall’art. 1 cpv. 1

dell’Ordinanza federale, secondo cui una procedura di condono deve contribuire

al risanamento stabile e duraturo della situazione economica del contribuente e

deve pertanto giovare a quest’ultimo e non ai suoi creditori;

- ragioni di

equità impongono infine di non considerare gli ulteriori oneri finanziari descritti

nell’ultima lettera del 17 ottobre 2013;

- il solo

rischio di vedersi commutare in pena detentiva sostitutiva le numerose multe ancora

scoperte, così come le procedure d’incasso promosse dalla Sezione della

circolazione dimostrano semmai che l’attuale situazione di bisogno del

ricorrente è da ricondurre ad uno stile di vita eccessivo, che non può in

nessun caso giustificare un grave rigore;

- la

decisione dell’Ufficio esazione e condoni merita pertanto piena tutela;

- decidere

diversamente significherebbe infatti premiare i contribuenti che non dimostrano

la necessaria volontà di privarsi di fonti di reddito o elementi della loro

sostanza, a discapito di tutti quei cittadini che riducono

invece effettivamente il proprio tenore di vita al minimo d’esistenza allo

scopo di estinguere i loro debiti fiscali;

- vista la

sua precaria situazione finanziaria, si rinuncia tuttavia a prelevare tassa di

giustizia e spese processuali;

- contro le

decisioni di condono e di dilazione del pagamento di tributi è inammissibile il

ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. m

LTF);

- teoricamente

rimane aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art.

113.

LTF; Curchod, in: Yersin/Noël

[a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, Basilea

2008, n. 31 ad art. 167 LIFD, p. 1441), anche se il Tribunale federale si è

rifiutato ancora recentemente di entrare nel merito di ricorsi di questa

natura, negando l’esistenza di un interesse giuridicamente protetto (decisione

TF n.2D_21/2009 del 19 giugno 2009).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-;

-,.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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