80.2013.254
Deduzioni: interessi passivi, perdite, commerciante di immobili fallito, interessi ipotecari per i quali sono stati rilasciati attestati di carenza beni ai creditori
20 maggio 2015Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2013.254
Lugano
20 maggio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio
Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
entrambi
rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 2 ottobre 2013 contro la decisione del 18 settembre 2013 in materia di IC 2004.
Fatti
A. __________,
domiciliata insieme al marito a __________ (__________), è limitatamente
assoggettata alle imposte nel Canton Ticino quale proprietaria di sostanza
immobiliare ad __________.
Notificando ai coniugi __________
la tassazione IC 2004, con decisione del 21 settembre 2011, __________
commisurava il reddito imponibile in fr. 11'700.– e quello determinante per
l’aliquota in fr. 243'100.–. La sostanza imponibile era invece stabilita in fr.
442'000.– e quella determinante per l’aliquota in fr. 2'383'000.–.
B. I contribuenti
impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 6 ottobre 2011, chiedendo
che il calcolo del reddito e della sostanza si conformasse a quello intrapreso
dall’autorità fiscale del cantone di domicilio ed in particolare che fossero
riconosciute le perdite aziendali che ne risultavano.
In seguito ad una
richiesta dell’Ufficio di tassazione, i reclamanti trasmettevano all’Ufficio di
tassazione copia della decisione su reclamo relativa alla tassazione 2004
dell’Ufficio di tassazione del Canton __________, precisando tuttavia che la stessa
non era definitiva, essendo pendente un ricorso al Tribunale fiscale cantonale.
All’udienza del 30 agosto
2013, il rappresentante dei contribuenti definiva “difficilmente comprensibile”
che le autorità fiscali ticinesi non volessero “accettare una perdita aziendale
scaturita nel Canton Ticino ed ammessa nel canton Nidvaldo per le imposte
cantonali e federali”.
C. L’Ufficio di
tassazione respingeva il reclamo del contribuente, con decisione del 18
settembre 2013, così motivata:
I coniugi __________ __________
-____________________ erano domiciliati a __________) e proprietari di immobili
nel Comune di __________ e pertanto limitatamente imponibili in Ticino sulla base dell'art. 3 LT.
Il 21.09.2011
lo scrivente ufficio di tassazione ha emesso la decisione di tassazione imposta
cantonale 2004 con un reddito imponibile di fr. 11'700, un reddito determinante
per l'aliquota di fr. 243'100 ed una imposta cantonale sul reddito di fr.
1294.80.
Per lo stesso
annuo l'autorità tributaria del Canton Nidwaldo ha esentato i coniugi __________
da qualsiasi imposta cantonale e federale sul reddito. La decisione di
esenzione era dovuta al riconoscimento di perdite aziendali registrate dal
signor __________ nell'ambito della sua attività di commerciante di immobili
precedentemente svolta in Ticino.
A differenza
della valutazione fatta dal fisco nidvaldese, l'ufficio di tassazione di Locarno
ha ritenuto che le perdite registrate, sulle modalità di calcolo l'UT nutre
comunque delle riserve, non potessero essere più riportate poiché l'attività
professionale del signor __________, premessa essenziale per poter riportare
delle perdite, era da tempo cessata.
Nel reclamo
tempestivo del 06.10.2011 ed in seguito durante l'audizione del 30.08.2013 il
rappresentante dei contribuenti ha chiesto che così come fatto dal Cantone di
domicilio dei coniugi __________ le perdite siano riconosciute. Per i motivi
seguenti l'UT decide di respingere il reclamo e pertanto nega la possibilità
del riporto di perdite dal 2003 al 2004 di fr. 6'584'389.00.
Innanzitutto
si rileva che l'art. 46 cpv. 3 della Costituzione federale non limita la
sovranità di un cantone in favore di un altro, in particolare quella del cantone
ove il contribuente è limitatamente imponibile in favore del Cantone ove egli
lo è illimitatamente. Discende da questi principi che sul carattere da attribuire
alle perdite registrate nel 2003 con la vendita di immobili del signor __________
il Canton Ticino non sia vincolato dalla decisione presa dal Canton __________
e non lo sia nemmeno sulle modalità di calcolo.
Le vicende
economiche del signor __________ possono essere succintamente così riassunte:
13.03.1985
iscrizione a Registro di commercio della ditta individuale __________ 24.12.1996
radiazione a Registro di commercio della ditta individuale __________ 27.05.1998
Decreto di fallimento della Pretura di __________ nei confronti del signor __________;
15.07.1998
partenza per la __________ (destinazione ignota) del signor __________
11.11.1999
vendita al __________ della part____________________ di __________ con una perdita
TUI di fr. 1'120'000 (immobile acquistato il 19.01.1990);
vendita
a cura dell'ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ degli immobili seguenti:
16.07.2003
__________, part. __________ acquirente __________ - perdita TUI di 3'995'000
(acquistato il 10.08.1988)
16.07.2003
____________________, part. __________ acquirente __________ - perdita TUI
488'000 (acquistato il 04.07.1994).
10.02.2004
Decreto di chiusura del fallimento.
Dagli atti
risulta inoltre che l'ammontare di 6'584'389 ammessa dall'autorità fiscale del
Canton __________ era stata indicato nell'elenco debiti 2004 quale interesse
passivo e che nella motivazione della decisione su reclamo viene indicata come
"perdita riportata".
Esso è la
somma dei seguenti importi, elencati quali interessi passivi nello "stato
di riparto del fallimento 44/1998":
vendita part.
____________________, interessi al giorno dell'incanto 480'017
vendita
part. __________, interessi al giorno dell'incanto 75'329
vendita
part. __________, interessi al giorno dell'incanto 6'029'389
Totale 6'584'389
Pertanto
considerati:
1) la
radiazione della ditta individuale del signor __________ avvenuta il 24.12.1996
2) il
decreto di fallimento del 27.05.1998
3) la
partenza per la __________ del 15.07.1998
l'ufficio di
tassazione ritiene che l'attività indipendente del signor __________ era da
tempo cessata e pertanto il riporto delle perdite, per altro definite con un
calcolo non condiviso dall'ufficio di tassazione di __________ sulla base degli
interessi maturati nel corso degli anni per i finanziamenti dei tre immobili succitati,
non sia giustificato.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ e __________
postulano l’azzeramento del reddito imponibile nel Canton Ticino, conformemente
a quanto risulta dal riparto intercantonale intrapreso dall’autorità fiscale
del cantone di domicilio. A loro avviso, quest’ultima avrebbe infatti “tenuto
in considerazione l’ultimo bilancio prima del tracollo immobiliare”, dal quale
risulterebbe che __________ aveva un capitale netto allibrato di fr.
24'442'285.– e che dopo le vendite da parte dell’Ufficio esecuzioni avrebbe
avuto “una sostanza negativa di circa CHF 20'000'000.–“. Secondo i ricorrenti,
l’autorità fiscale ticinese violerebbe in tal modo il divieto della doppia
imposizione intercantonale.
E. All’udienza del 4
luglio 2014 le parti si sono riconfermate nelle loro antitetiche posizioni. Ai
ricorrenti è stato fissato un termine di trenta giorni per trasmettere a questa
Camera un dettaglio del calcolo della perdita di cui chiedono la deduzione. I
ricorrenti sono stati avvertiti che in caso di omissione, questo Tribunale
avrebbe deciso sulla base degli atti a sua disposizione.
F. Il 22/25 luglio 2014
il rappresentante dei ricorrenti ha inviato a questa Camera l’ultimo bilancio
della ditta del signor __________ alla fine del 1995, il “calcolo della
perdita”, il reclamo del 7 maggio 2010 concernente l’imposta cantonale 2004 di __________
e le seguenti decisioni di tassazione del Canton __________: la decisione di
tassazione 2004 del 5 ottobre 2010, la decisione di tassazione 2005 del 22
agosto 2013, la decisione di tassazione 2006 del 31 ottobre 2013 e la decisione
di tassazione 2007 del 31 ottobre 2013. Il rappresentante dei contribuenti fa
inoltre notare come dalle decisioni di tassazione allegate si potesse
chiaramente evincere che il Canton __________ li ha sempre considerati quali
“commercianti immobiliari”. Altresì sostiene che “da quanto risulta dal reclamo
presentato da notare che la Signora __________ ha sempre partecipato alle
attività commerciali del marito ed è provato che ha investito CHF 10'000'000.00 in queste attività non come prestito ma come apporto in capitale”. Conferma infine che
la dichiarazione d’imposta per il Canton Ticino è sempre stata fatta allegando
la copia di quella inoltrata all’autorità fiscale del Canton __________.
Diritto
1. Nella fattispecie è
controversa la deduzione dal reddito conseguito nel Canton Ticino delle perdite
aziendali relative al commercio di immobili riconosciute dall’autorità fiscale
del Canton __________, con conseguente azzeramento del reddito imponibile
complessivo (per quanto qui di interesse, contro questa decisione il
contribuente ha interposto ricorso al Tribunale fiscale del Canton __________).
Secondo l’autorità fiscale il riporto delle perdite in questione, di cui non
condivide il calcolo con cui sono state definite, non è possibile. Questo poiché
l’attività quale commerciante d’immobili di RI 1 è da tempo terminata:
l’autorità ha difatti constatato come l’omonima ditta individuale “ing. RI 1
management e costruzioni edili” è stata radiata dal registro di commercio il 24
dicembre 1996; il 27 maggio 1998 la Pretura di __________ ha decretato il
fallimento (personale) nei confronti del signor RI 1 e a far tempo dal 15
luglio 1998 i coniugi __________ si sono trasferiti in __________.
I contribuenti ritengono
invece che l’operato del fisco ticinese, che non ha seguito il modus
operandi dell’Ufficio di tassazione del Canton Nidvaldo, leda il principio
del divieto della doppia imposizione intercantonale. Chiedono pertanto che le
perdite in questione vengano ammesse in deduzione.
Considerandi
2.
2.1.
Per consolidata prassi, in
materia di doppia imposizione intercantonale, la proprietà fondiaria ed il
reddito che se ne ricava sottostanno alla sovranità fiscale del cantone di
situazione dell’immobile (DTF 119 Ia 46 consid. 3; 116 Ia 127 consid. 2b; 111
Ia 120 consid. 2a).
Per quanto concerne
l’imposta federale diretta, invece, per l’art. 216 cpv. 1 LIFD (in vigore nel
periodo fiscale litigioso), le autorità cantonali riscuotono l'imposta federale
diretta presso le persone fisiche che, alla fine del periodo fiscale o
dell'assoggettamento fiscale, hanno domicilio fiscale in Svizzera o, in
mancanza del medesimo, hanno dimora fiscale nel Cantone. Sono fatti salvi gli
articoli 3 capoverso 5 e 107. Nel diritto dell’imposta federale diretta
vige infatti il principio dell’unità del luogo di tassazione. Per evitare un
frazionamento della tassazione dell’imposta federale diretta, il contribuente
viene sottoposto a tassazione per l’intero reddito imponibile in Svizzera in un
unico cantone (cfr. le sentenze del Tribunale federale del 26 ottobre 2006
n.2A.241/2006,
in RF 62/2007 p. 127, consid. 2.1; StE 2004 B 91.3 n. 4, consid.
2.
;2A.209/1988 del 17 aprile 1989, in ASA 59 p. 636, consid. 2a).
2.2
Nel caso in esame,
l’applicabilità di queste regole è pacifica. In materia di imposta cantonale il
Canton Ticino ha il diritto di imporre la sostanza immobiliare che vi è situata
e il relativo reddito. La competenza per riscuotere l’imposta federale diretta
spetta invece esclusivamente al Canton __________.
3.
3.1.
Nelle relazioni
intercantonali e internazionali, sono applicabili i principi del diritto
federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale (art. 5
cpv. 3 LT).
Una doppia imposizione
contraria all’art. 127 cpv. 3 Cost. fed. si realizza quando un contribuente è
tassato da due o più cantoni sullo stesso oggetto per il medesimo periodo di
tempo (doppia imposizione attuale) oppure quando un cantone eccede i limiti
della propria sovranità fiscale e, violando norme che regolano i casi di
conflitto, preleva un’imposta che compete ad un altro cantone (doppia imposizione
virtuale). Inoltre, un cantone non può tassare in maggior misura un contribuente
per il solo fatto che non soggiace esclusivamente alla sua sovranità fiscale,
ma è imponibile anche in un altro cantone (divieto di discriminazione; cfr. DTF
134.
I 303 consid. 2.1.; 133 I 19 consid. 2.1; 132 I 29 consid. 2.1).
3.2
Nella presente
fattispecie, i contribuenti richiedono che vengano ammesse in deduzione dal
reddito conseguito nel Canton Ticino le perdite aziendali relative al commercio
di immobili riconosciute dall’autorità fiscale del Canton __________, con
conseguente azzeramento del reddito imponibile complessivo. Ritengono che
l’operato del fisco ticinese, che non ha seguito il modus operandi
dell’Ufficio di tassazione del Canton __________, leda il principio del divieto
della doppia imposizione intercantonale.
3.3
Per quanto qui di
interesse, come visto, l’autorità fiscale del Canton __________ aveva accolto
il reclamo dei contribuenti contro la decisione di tassazione per il periodo fiscale
litigioso e ammesso in deduzione dal reddito fr. 6'443'055.- (per l’IC/NW) e
fr. 6'584'389.- (per l’IFD/NW) quale perdita riportata (art. 33 cpv. 1 e 2
LT-NW e art. 31 cifra 1 rispettivamente art. 211 LIFD), derivante dal commercio
professionale di immobili del signor RI 1, sorta - secondo il fisco di __________
- in seguito al fallimento avvenuto nel 1997. Di conseguenza, aveva esentato i
coniugi dall’imposta cantonale e federale sul reddito.
L’autorità fiscale
ticinese nella sua decisione di tassazione dopo reclamo del 18 settembre 2013 ha invece rilevato che per il fatto che l’attività indipendente quale commerciante professionale
d’immobili del signor RI 1 “fosse da tempo cessata”, non era possibile
ammettere il riporto delle perdite. Inoltre, non condivideva il calcolo
effettuato per le perdite in questione dall’Ufficio di tassazione del Canton __________,
constatato come si trattasse “degli interessi maturati nel corso degli anni per
i finanziamenti” di tre immobili siti nel Canton __________.
3.4
Per quanto attiene alla pretesa
del ricorrente, secondo cui l’autorità ticinese avrebbe dovuto procedere come quella
del cantone di domicilio, ovvero semplicemente prendere atto del “riparto
intercantonale del Canton ____________________ per l’anno 2004”, si fa notare che l’art. 127 cpv. 3 Cost. fed., volto ad impedire la doppia imposizione, non ha
però come conseguenza di limitare la sovranità fiscale di un Cantone in favore
di un altro, sicché, se un contribuente è imponibile in più cantoni, ognuno di
essi applica, per quanto lo concerne, la propria legge fiscale sia per quanto
attiene al merito sia per quanto attiene alla procedura (cfr. p. es. Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 3a
ediz., Berna 1993, p. 529 ss.). Di conseguenza, l’autonomia dei cantoni
nell’ambito della determinazione dell’imposta cantonale implica fra l’altro che
non vi sia un’unica ripartizione intercantonale, ma che ve ne siano tante
quanti sono i cantoni che possono imporre il contribuente durante il periodo
fiscale in questione (cfr. de Vries
Reilingh, La double imposition intercantonale, 2a ediz.,
Berna 2013, n. 624, p. 200). Mentre per la determinazione della sostanza
globale e del reddito complessivo ogni cantone resta sovrano e applica la sua
legislazione, la ripartizione degli elementi imponibili e delle deduzioni segue
invece il diritto federale, cioè le regole stabilite dalla giurisprudenza del
Tribunale federale in applicazione dell’art. 127 cpv. 3 Cost. (Mäusli-Allenspach, in: Zweifel/Beusch [a
cura di], Interkantonales Steuerrecht, Basilea 2011, § 22, n. 1, p. 195)
Su
questo aspetto la censura del ricorrente si rivela pertanto infondata.
4.
4.1.
L’insorgente chiede che
vengano ammesse in deduzione le perdite aziendali subite negli anni precedenti,
segnatamente con le vendite avvenute nel 2003 in seguito alla procedura fallimentare e riconducibili al commercio professionale di immobili.
Va anzitutto stabilito se
le deduzioni che il ricorrente vuole che vengano ammesse possano essere
fiscalmente considerate delle perdite.
4.2
Giusta l’art. 17 cpv. 1
LT, di uguale tenore all’art. 18 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti i proventi
dall’esercizio di un’impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o
forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.
L’art. 17 cpv. 2 terza frase LT e l’art. 18 cpv. 2 terza frase LIFD precisano
che la sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono
integralmente o in modo preponderante all’attività lucrativa indipendente; lo
stesso dicasi delle partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale
azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una società
cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale al
momento del loro acquisto.
L’art. 26 cpv. 1 LT
(rispettivamente l’art. 27 cpv. 1 LIFD) sancisce che in caso di attività
lucrativa indipendente sono deducibili le spese aziendali e professionali
giustificate. L’art. 26 cpv. 2 LT (rispettivamente l’art. 27 cpv. 2 LIFD) precisa
che sono tali le perdite effettive sul patrimonio aziendale, se sono state
allibrate.
Infine, per quanto attiene
al riporto delle perdite conseguite nei sette esercizi commerciali che
precedono il periodo fiscale (art. 50 LT), secondo l’art. 30 cpv. 1 LT
(rispettivamente l’art. 211 LIFD, nella versione in vigore nel periodo fiscale
litigioso) le perdite sono dedotte, a condizione che non se ne sia potuto
tenere conto al momento del calcolo del reddito imponibile di tali anni.
4.3
La disposizione che ammette la compensazione delle perdite costituisce
un’eccezione al principio di periodicità e deve pertanto essere interpretata in
modo restrittivo. Secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale, può essere invocata dal contribuente sono fintantoché esercita
un’attività lucrativa indipendente o se, dopo averla cessata, ne intraprende o
ne continua un’altra (cfr. la sentenza n.2C_33/2009 del 27 novembre 2009
consid. 3.3 et 3.4, in RF 65/2010 p. 318 = StE 2010 B 23.9 n. 13 = RDAF
2010.
II 205).
Dunque, a partire dal
periodo fiscale successivo a quello durante il quale l’attività indipendente è
cessata, il contribuente non può più beneficiare del riporto delle perdite,
tenendo conto del fatto che l’attività si considera conclusa al termine
dell’ultima operazione di liquidazione. Già in una decisione precedente l’Alta
Corte aveva ammesso che il riporto resta possibile tuttavia se il contribuente
esercita un’altra attività indipendente (sentenza 2C_101/2008 del 18 giugno 2008, in RDAF 2008 II 505 consid. 3.3). Siccome da ciò discende la conclusione che il riporto delle
perdite dipende dallo statuto di indipendente e non dall’impresa esercitata,
anche un contribuente che, cessata un’attività indipendente, ne intraprende
un’altra, può beneficiarne (RF 65/2010 p. 318 = StE 2010 B 23.9 n. 13 = RDAF
2010.
II 205 consid. 3.4).
4.4
L’Ufficio di tassazione ha
rilevato come la somma di fr. 6'584'389.-, ammessa in deduzione dal fisco __________,
sia costituita sostanzialmente dalla somma degli interessi passivi maturati
negli anni fino al giorno dell’incanto per i finanziamenti di tre immobili,
segnatamente:
·
fr. 480'017.80.- , interessi passivi maturati sull’ipoteca di V
grado di __________, gravante il mappale n. __________ __________ __________;
·
fr. 75'329.10.- , interessi passivi maturati sull’ipoteca di I
grado di __________, gravante il mapp. n. __________ RFD __________;
·
fr. 6'029'043.60.-, interessi passivi maturati sull’ipoteca di __________,
gravante il mapp. n. __________ RFD __________;
per un totale complessivo
di fr. 6'584'390.- .
Non vi sono motivi per
discostarsi dall’accertamento dell’ufficio di tassazione, che ha preso atto
dello “stato di riparto (art. 261 LEF)” allestito il 23 gennaio 2004
dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ nell’ambito del fallimento
del signor RI 1.
5.
5.1.
Si tratta ora di stabilire
se gli importi sopraccitati, che, come visto, sono gli interessi passivi
maturati negli anni per i finanziamenti concessi per tre immobili di proprietà
del ricorrente, costituiscono dei costi deducibili o delle perdite da ammettere
in deduzione fiscalmente.
5.2
Il fallimento della ditta
individuale del ricorrente si è chiuso con decreto del 10 febbraio 2004, dopo
che una decina di immobili del fallito erano stati realizzati. Dagli atti della
procedura fallimentare, reperibili nel fascicolo dell’Ufficio di tassazione, si
evince che tuttavia il fallimento si è chiuso con il rilascio ai creditori di attestati
di carenza di beni per ben fr. 27'234'111.63. Gli interessi ipotecari, di cui i
ricorrenti chiedono la deduzione dal reddito imponibile del periodo fiscale
2004, non sono pertanto stati pagati da loro, ma sono stati aggiunti al
capitale nel calcolo della perdita complessiva scaturita dalla liquidazione
fallimentare.
5.3
Giusta l’art. 261 LEF,
incassata la somma ricavata da tutta la massa e divenuta definitiva la
graduatoria, l’amministrazione compila lo stato di ripartizione ed il conto
finale. Ora, è evidente che gli interessi maturati sui crediti ipotecari per gli
immobili realizzati nella procedura fallimentare non sarebbero stati elencati
nello stato di ripartizione, se il contribuente li avesse effettivamente
pagati. In tal caso, d’altronde, non sarebbe verosimilmente nemmeno stato
necessario avviare la procedura di fallimento.
Essendo stato il
fallimento in gran parte infruttuoso, gli interessi in questione - come si
evince dallo stato di riparto del 23 gennaio 2004 dell’Ufficio esecuzioni e
fallimenti di __________ - non hanno potuto essere pagati alle banche
creditrici. Non essendo state integralmente tacitate, queste ultime hanno di
conseguenza ricevuto per le somme rimaste scoperte degli attestati di carenza
beni (art. 265 LEF). Ne consegue quindi che sono stati i creditori ad aver
subito delle “perdite” in misura dei crediti rimasti scoperti, ma non il
ricorrente.
5.4
Nell’elenco debiti (Schuldenverzeichnis),
allegato alla dichiarazione d’imposta presentata nel Cantone di domicilio, i
ricorrenti hanno indicato come debito in capitale l’importo di fr.
27'234'111.–, che come già ricordato corrisponde all’ammontare degli attestati
di carenza beni rilasciati ai creditori, e come interessi l’importo di fr.
6'584'398.–.
Ora,
contrariamente a quanto ha deciso l’autorità di tassazione del cantone di domicilio,
gli attestati di carenza di beni non costituiscono debiti deducibili. In seguito
al rilascio degli attestati di carenza di beni e di insufficienza di pegno,
infatti, la responsabilità del debitore è praticamente azzerata fino al momento
in cui la sua situazione finanziaria non subisca una modifica essenziale (cfr.
la sentenza CDT n. 80.2006.7 del 22 marzo 2006, in RtiD II-2006 n. 7t). Di conseguenza – a prescindere dal discutibile criterio di calcolo, che
considera gli interessi maturati in più anni su una parte dei debiti ipotecari
– non si giustifica neppure la deduzione degli interessi passivi, aggiunti al
capitale nell’ambito della liquidazione del fallimento.
6.
6.1.
Ci si potrebbe chiedere
ancora se l’ammontare degli attestati di carenza di beni rilasciati ai
creditori non possa essere dedotto dai redditi come perdita derivante
dall’attività lucrativa indipendente.
6.2
La prassi delle autorità
fiscali di diversi cantoni esige, per ammettere la compensazione o il riporto
delle perdite, che il contribuente abbia effettivamente sopportato egli stesso
le perdite e che la sua capacità contributiva ne sia stata diminuita. Ciò non
si verifica in particolar modo in caso di fallimento, se i creditori sono stati
pregiudicati. In tal caso, la perdita compensabile si riduce in misura corrispondente
(cfr. p. es. Luzerner Steuerbuch, vol. 2, § 38/80 n. 1, par.
1.3
; St. Galler Steuerbuch, 42 n. 1, par. 2; ZG-Steuerbuch, par. 18.3).
Nella misura in cui ai creditori sono stati rilasciati degli attestati
di carenza di beni, è pertanto esclusa una compensazione delle perdite, anche
volendo ammettere la possibilità di compensare queste ultime con i rimanenti
redditi dei contribuenti, in particolar modo della moglie.
6.3
Quanto
precede consente di concludere che non trova alcun fondamento la pretesa di
compensare con i redditi dichiarati l’importo di fr. 6'584'389.-, ammesso
in deduzione dal fisco __________ e costituito sostanzialmente dalla somma
degli interessi passivi maturati negli anni fino al giorno dell’incanto sui
crediti ipotecari relativi a tre immobili.
Dagli atti non risulta, ed
in particolar modo i ricorrenti non provano, che dalla procedura fallimentare
protrattasi fra il 1998 ed il 2004 siano scaturite perdite da loro effettivamente
sopportate.
6.4
Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, le perdite derivanti da
un’attività lucrativa indipendente sono deducibili a condizione che queste – a
prescindere dall'obbligo legale di tenere una contabilità – risultino da un'appropriata
distinta che garantisca una registrazione completa ed affidabile dei redditi e
della sostanza commerciale e consenta all'autorità fiscale un controllo ragionevole.
Una presentazione lacunosa e che non fornisce informazioni sullo stato della
sostanza commerciale all'inizio ed alla fine dell'anno, non soddisfa queste
esigenze (sentenza 2A.272/2003 del 13 dicembre 2003, in ASA 73 p. 656 = RF 59/2004 p. 102 = StE 2004 B 23.9 n. 7).
Si ricordi pure che,
secondo un consolidato principio, è il contribuente ad avere l’onere della
prova per tutti quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito
verso l’erario (sentenza del Tribunale federale n.2A.438/2006 del 14 dicembre
2006, in: RtiD I-2007 n.13t, consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; sentenza
del Tribunale federale n.2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in: RtiD I-2006 n.
11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher,
System des schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p.
416, con rinvii).
6.5
Nel caso in
esame, sebbene nel corso dell’udienza del 4 luglio 2014 gli insorgenti si siano
impegnati a produrre un “dettaglio del calcolo della perdita di cui chiedono la
deduzione”, si sono limitati a trasmettere alla Camera di diritto tributario il
bilancio dell’attività indipendente di RI 1 al 31 dicembre 1995, definendolo
“l’ultimo bilancio”. Hanno poi nuovamente inviato le decisioni delle autorità
fiscali del cantone di domicilio, che hanno ammesso in deduzione il noto
importo di fr. 6'584'389.-.
In queste condizioni, non
è possibile stabilire l’esistenza e l’ammontare di perdite, derivanti
dall’attività lucrativa indipendente del contribuente, che siano effettivamente
state da lui sopportate. Mancano infatti registrazioni relative agli anni a
partire dal 1996.
7.
Alla luce di quanto
precede, ne consegue che le “perdite” di cui il ricorrente chiede il
riconoscimento, non possono essere ammesse in deduzione né a titolo di
interessi passivi né quali perdite derivanti dall’esercizio di un’attività
lucrativa indipendente.
Il ricorso deve
conseguentemente essere respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a
carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’100.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: