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Decisione

80.2013.254

Deduzioni: interessi passivi, perdite, commerciante di immobili fallito, interessi ipotecari per i quali sono stati rilasciati attestati di carenza beni ai creditori

20 maggio 2015Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A. __________,

domiciliata insieme al marito a __________ (__________), è limitatamente

assoggettata alle imposte nel Canton Ticino quale proprietaria di sostanza

immobiliare ad __________.

Notificando ai coniugi __________

la tassazione IC 2004, con decisione del 21 settembre 2011, __________

commisurava il reddito imponibile in fr. 11'700.– e quello determinante per

l’aliquota in fr. 243'100.–. La sostanza imponibile era invece stabilita in fr.

442'000.– e quella determinante per l’aliquota in fr. 2'383'000.–.

B. I contribuenti

impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 6 ottobre 2011, chiedendo

che il calcolo del reddito e della sostanza si conformasse a quello intrapreso

dall’autorità fiscale del cantone di domicilio ed in particolare che fossero

riconosciute le perdite aziendali che ne risultavano.

In seguito ad una

richiesta dell’Ufficio di tassazione, i reclamanti trasmettevano all’Ufficio di

tassazione copia della decisione su reclamo relativa alla tassazione 2004

dell’Ufficio di tassazione del Canton __________, precisando tuttavia che la stessa

non era definitiva, essendo pendente un ricorso al Tribunale fiscale cantonale.

All’udienza del 30 agosto

2013, il rappresentante dei contribuenti definiva “difficilmente comprensibile”

che le autorità fiscali ticinesi non volessero “accettare una perdita aziendale

scaturita nel Canton Ticino ed ammessa nel canton Nidvaldo per le imposte

cantonali e federali”.

C. L’Ufficio di

tassazione respingeva il reclamo del contribuente, con decisione del 18

settembre 2013, così motivata:

I coniugi __________ __________

-____________________ erano domiciliati a __________) e proprietari di immobili

nel Comune di __________ e pertanto limitatamente imponibili in Ticino sulla base dell'art. 3 LT.

Il 21.09.2011

lo scrivente ufficio di tassazione ha emesso la decisione di tassazione imposta

cantonale 2004 con un reddito imponibile di fr. 11'700, un reddito determinante

per l'aliquota di fr. 243'100 ed una imposta cantonale sul reddito di fr.

1294.80.

Per lo stesso

annuo l'autorità tributaria del Canton Nidwaldo ha esentato i coniugi __________

da qualsiasi imposta cantonale e federale sul reddito. La decisione di

esenzione era dovuta al riconoscimento di perdite aziendali registrate dal

signor __________ nell'ambito della sua attività di commerciante di immobili

precedentemente svolta in Ticino.

A differenza

della valutazione fatta dal fisco nidvaldese, l'ufficio di tassazione di Locarno

ha ritenuto che le perdite registrate, sulle modalità di calcolo l'UT nutre

comunque delle riserve, non potessero essere più riportate poiché l'attività

professionale del signor __________, premessa essenziale per poter riportare

delle perdite, era da tempo cessata.

Nel reclamo

tempestivo del 06.10.2011 ed in seguito durante l'audizione del 30.08.2013 il

rappresentante dei contribuenti ha chiesto che così come fatto dal Cantone di

domicilio dei coniugi __________ le perdite siano riconosciute. Per i motivi

seguenti l'UT decide di respingere il reclamo e pertanto nega la possibilità

del riporto di perdite dal 2003 al 2004 di fr. 6'584'389.00.

Innanzitutto

si rileva che l'art. 46 cpv. 3 della Costituzione federale non limita la

sovranità di un cantone in favore di un altro, in particolare quella del cantone

ove il contribuente è limitatamente imponibile in favore del Cantone ove egli

lo è illimitatamente. Discende da questi principi che sul carattere da attribuire

alle perdite registrate nel 2003 con la vendita di immobili del signor __________

il Canton Ticino non sia vincolato dalla decisione presa dal Canton __________

e non lo sia nemmeno sulle modalità di calcolo.

Le vicende

economiche del signor __________ possono essere succintamente così riassunte:

13.03.1985

iscrizione a Registro di commercio della ditta individuale __________ 24.12.1996

radiazione a Registro di commercio della ditta individuale __________ 27.05.1998

Decreto di fallimento della Pretura di __________ nei confronti del signor __________;

15.07.1998

partenza per la __________ (destinazione ignota) del signor __________

11.11.1999

vendita al __________ della part____________________ di __________ con una perdita

TUI di fr. 1'120'000 (immobile acquistato il 19.01.1990);

vendita

a cura dell'ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ degli immobili seguenti:

16.07.2003

__________, part. __________ acquirente __________ - perdita TUI di 3'995'000

(acquistato il 10.08.1988)

16.07.2003

____________________, part. __________ acquirente __________ - perdita TUI

488'000 (acquistato il 04.07.1994).

10.02.2004

Decreto di chiusura del fallimento.

Dagli atti

risulta inoltre che l'ammontare di 6'584'389 ammessa dall'autorità fiscale del

Canton __________ era stata indicato nell'elenco debiti 2004 quale interesse

passivo e che nella motivazione della decisione su reclamo viene indicata come

"perdita riportata".

Esso è la

somma dei seguenti importi, elencati quali interessi passivi nello "stato

di riparto del fallimento 44/1998":

vendita part.

____________________, interessi al giorno dell'incanto 480'017

vendita

part. __________, interessi al giorno dell'incanto 75'329

vendita

part. __________, interessi al giorno dell'incanto 6'029'389

Totale 6'584'389

Pertanto

considerati:

1) la

radiazione della ditta individuale del signor __________ avvenuta il 24.12.1996

2) il

decreto di fallimento del 27.05.1998

3) la

partenza per la __________ del 15.07.1998

l'ufficio di

tassazione ritiene che l'attività indipendente del signor __________ era da

tempo cessata e pertanto il riporto delle perdite, per altro definite con un

calcolo non condiviso dall'ufficio di tassazione di __________ sulla base degli

interessi maturati nel corso degli anni per i finanziamenti dei tre immobili succitati,

non sia giustificato.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ e __________

postulano l’azzeramento del reddito imponibile nel Canton Ticino, conformemente

a quanto risulta dal riparto intercantonale intrapreso dall’autorità fiscale

del cantone di domicilio. A loro avviso, quest’ultima avrebbe infatti “tenuto

in considerazione l’ultimo bilancio prima del tracollo immobiliare”, dal quale

risulterebbe che __________ aveva un capitale netto allibrato di fr.

24'442'285.– e che dopo le vendite da parte dell’Ufficio esecuzioni avrebbe

avuto “una sostanza negativa di circa CHF 20'000'000.–“. Secondo i ricorrenti,

l’autorità fiscale ticinese violerebbe in tal modo il divieto della doppia

imposizione intercantonale.

E. All’udienza del 4

luglio 2014 le parti si sono riconfermate nelle loro antitetiche posizioni. Ai

ricorrenti è stato fissato un termine di trenta giorni per trasmettere a questa

Camera un dettaglio del calcolo della perdita di cui chiedono la deduzione. I

ricorrenti sono stati avvertiti che in caso di omissione, questo Tribunale

avrebbe deciso sulla base degli atti a sua disposizione.

F. Il 22/25 luglio 2014

il rappresentante dei ricorrenti ha inviato a questa Camera l’ultimo bilancio

della ditta del signor __________ alla fine del 1995, il “calcolo della

perdita”, il reclamo del 7 maggio 2010 concernente l’imposta cantonale 2004 di __________

e le seguenti decisioni di tassazione del Canton __________: la decisione di

tassazione 2004 del 5 ottobre 2010, la decisione di tassazione 2005 del 22

agosto 2013, la decisione di tassazione 2006 del 31 ottobre 2013 e la decisione

di tassazione 2007 del 31 ottobre 2013. Il rappresentante dei contribuenti fa

inoltre notare come dalle decisioni di tassazione allegate si potesse

chiaramente evincere che il Canton __________ li ha sempre considerati quali

“commercianti immobiliari”. Altresì sostiene che “da quanto risulta dal reclamo

presentato da notare che la Signora __________ ha sempre partecipato alle

attività commerciali del marito ed è provato che ha investito CHF 10'000'000.00 in queste attività non come prestito ma come apporto in capitale”. Conferma infine che

la dichiarazione d’imposta per il Canton Ticino è sempre stata fatta allegando

la copia di quella inoltrata all’autorità fiscale del Canton __________.

Diritto

1. Nella fattispecie è

controversa la deduzione dal reddito conseguito nel Canton Ticino delle perdite

aziendali relative al commercio di immobili riconosciute dall’autorità fiscale

del Canton __________, con conseguente azzeramento del reddito imponibile

complessivo (per quanto qui di interesse, contro questa decisione il

contribuente ha interposto ricorso al Tribunale fiscale del Canton __________).

Secondo l’autorità fiscale il riporto delle perdite in questione, di cui non

condivide il calcolo con cui sono state definite, non è possibile. Questo poiché

l’attività quale commerciante d’immobili di RI 1 è da tempo terminata:

l’autorità ha difatti constatato come l’omonima ditta individuale “ing. RI 1

management e costruzioni edili” è stata radiata dal registro di commercio il 24

dicembre 1996; il 27 maggio 1998 la Pretura di __________ ha decretato il

fallimento (personale) nei confronti del signor RI 1 e a far tempo dal 15

luglio 1998 i coniugi __________ si sono trasferiti in __________.

I contribuenti ritengono

invece che l’operato del fisco ticinese, che non ha seguito il modus

operandi dell’Ufficio di tassazione del Canton Nidvaldo, leda il principio

del divieto della doppia imposizione intercantonale. Chiedono pertanto che le

perdite in questione vengano ammesse in deduzione.

Considerandi

2.

2.1.

Per consolidata prassi, in

materia di doppia imposizione intercantonale, la proprietà fondiaria ed il

reddito che se ne ricava sottostanno alla sovranità fiscale del cantone di

situazione dell’immobile (DTF 119 Ia 46 consid. 3; 116 Ia 127 consid. 2b; 111

Ia 120 consid. 2a).

Per quanto concerne

l’imposta federale diretta, invece, per l’art. 216 cpv. 1 LIFD (in vigore nel

periodo fiscale litigioso), le autorità cantonali riscuotono l'imposta federale

diretta presso le persone fisiche che, alla fine del periodo fiscale o

dell'assoggettamento fiscale, hanno domicilio fiscale in Svizzera o, in

mancanza del medesimo, hanno dimora fiscale nel Cantone. Sono fatti salvi gli

articoli 3 capoverso 5 e 107. Nel diritto dell’imposta federale diretta

vige infatti il principio dell’unità del luogo di tassazione. Per evitare un

frazionamento della tassazione dell’imposta federale diretta, il contribuente

viene sottoposto a tassazione per l’intero reddito imponibile in Svizzera in un

unico cantone (cfr. le sentenze del Tribunale federale del 26 ottobre 2006

n.2A.241/2006,

in RF 62/2007 p. 127, consid. 2.1; StE 2004 B 91.3 n. 4, consid.

2.

;2A.209/1988 del 17 aprile 1989, in ASA 59 p. 636, consid. 2a).

2.2

Nel caso in esame,

l’applicabilità di queste regole è pacifica. In materia di imposta cantonale il

Canton Ticino ha il diritto di imporre la sostanza immobiliare che vi è situata

e il relativo reddito. La competenza per riscuotere l’imposta federale diretta

spetta invece esclusivamente al Canton __________.

3.

3.1.

Nelle relazioni

intercantonali e internazionali, sono applicabili i principi del diritto

federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale (art. 5

cpv. 3 LT).

Una doppia imposizione

contraria all’art. 127 cpv. 3 Cost. fed. si realizza quando un contribuente è

tassato da due o più cantoni sullo stesso oggetto per il medesimo periodo di

tempo (doppia imposizione attuale) oppure quando un cantone eccede i limiti

della propria sovranità fiscale e, violando norme che regolano i casi di

conflitto, preleva un’imposta che compete ad un altro cantone (doppia imposizione

virtuale). Inoltre, un cantone non può tassare in maggior misura un contribuente

per il solo fatto che non soggiace esclusivamente alla sua sovranità fiscale,

ma è imponibile anche in un altro cantone (divieto di discriminazione; cfr. DTF

134.

I 303 consid. 2.1.; 133 I 19 consid. 2.1; 132 I 29 consid. 2.1).

3.2

Nella presente

fattispecie, i contribuenti richiedono che vengano ammesse in deduzione dal

reddito conseguito nel Canton Ticino le perdite aziendali relative al commercio

di immobili riconosciute dall’autorità fiscale del Canton __________, con

conseguente azzeramento del reddito imponibile complessivo. Ritengono che

l’operato del fisco ticinese, che non ha seguito il modus operandi

dell’Ufficio di tassazione del Canton __________, leda il principio del divieto

della doppia imposizione intercantonale.

3.3

Per quanto qui di

interesse, come visto, l’autorità fiscale del Canton __________ aveva accolto

il reclamo dei contribuenti contro la decisione di tassazione per il periodo fiscale

litigioso e ammesso in deduzione dal reddito fr. 6'443'055.- (per l’IC/NW) e

fr. 6'584'389.- (per l’IFD/NW) quale perdita riportata (art. 33 cpv. 1 e 2

LT-NW e art. 31 cifra 1 rispettivamente art. 211 LIFD), derivante dal commercio

professionale di immobili del signor RI 1, sorta - secondo il fisco di __________

- in seguito al fallimento avvenuto nel 1997. Di conseguenza, aveva esentato i

coniugi dall’imposta cantonale e federale sul reddito.

L’autorità fiscale

ticinese nella sua decisione di tassazione dopo reclamo del 18 settembre 2013 ha invece rilevato che per il fatto che l’attività indipendente quale commerciante professionale

d’immobili del signor RI 1 “fosse da tempo cessata”, non era possibile

ammettere il riporto delle perdite. Inoltre, non condivideva il calcolo

effettuato per le perdite in questione dall’Ufficio di tassazione del Canton __________,

constatato come si trattasse “degli interessi maturati nel corso degli anni per

i finanziamenti” di tre immobili siti nel Canton __________.

3.4

Per quanto attiene alla pretesa

del ricorrente, secondo cui l’autorità ticinese avrebbe dovuto procedere come quella

del cantone di domicilio, ovvero semplicemente prendere atto del “riparto

intercantonale del Canton ____________________ per l’anno 2004”, si fa notare che l’art. 127 cpv. 3 Cost. fed., volto ad impedire la doppia imposizione, non ha

però come conseguenza di limitare la sovranità fiscale di un Cantone in favore

di un altro, sicché, se un contribuente è imponibile in più cantoni, ognuno di

essi applica, per quanto lo concerne, la propria legge fiscale sia per quanto

attiene al merito sia per quanto attiene alla procedura (cfr. p. es. Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 3a

ediz., Berna 1993, p. 529 ss.). Di conseguenza, l’autonomia dei cantoni

nell’ambito della determinazione dell’imposta cantonale implica fra l’altro che

non vi sia un’unica ripartizione intercantonale, ma che ve ne siano tante

quanti sono i cantoni che possono imporre il contribuente durante il periodo

fiscale in questione (cfr. de Vries

Reilingh, La double imposition intercantonale, 2a ediz.,

Berna 2013, n. 624, p. 200). Mentre per la determinazione della sostanza

globale e del reddito complessivo ogni cantone resta sovrano e applica la sua

legislazione, la ripartizione degli elementi imponibili e delle deduzioni segue

invece il diritto federale, cioè le regole stabilite dalla giurisprudenza del

Tribunale federale in applicazione dell’art. 127 cpv. 3 Cost. (Mäusli-Allenspach, in: Zweifel/Beusch [a

cura di], Interkantonales Steuerrecht, Basilea 2011, § 22, n. 1, p. 195)

Su

questo aspetto la censura del ricorrente si rivela pertanto infondata.

4.

4.1.

L’insorgente chiede che

vengano ammesse in deduzione le perdite aziendali subite negli anni precedenti,

segnatamente con le vendite avvenute nel 2003 in seguito alla procedura fallimentare e riconducibili al commercio professionale di immobili.

Va anzitutto stabilito se

le deduzioni che il ricorrente vuole che vengano ammesse possano essere

fiscalmente considerate delle perdite.

4.2

Giusta l’art. 17 cpv. 1

LT, di uguale tenore all’art. 18 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti i proventi

dall’esercizio di un’impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o

forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.

L’art. 17 cpv. 2 terza frase LT e l’art. 18 cpv. 2 terza frase LIFD precisano

che la sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono

integralmente o in modo preponderante all’attività lucrativa indipendente; lo

stesso dicasi delle partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale

azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una società

cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale al

momento del loro acquisto.

L’art. 26 cpv. 1 LT

(rispettivamente l’art. 27 cpv. 1 LIFD) sancisce che in caso di attività

lucrativa indipendente sono deducibili le spese aziendali e professionali

giustificate. L’art. 26 cpv. 2 LT (rispettivamente l’art. 27 cpv. 2 LIFD) precisa

che sono tali le perdite effettive sul patrimonio aziendale, se sono state

allibrate.

Infine, per quanto attiene

al riporto delle perdite conseguite nei sette esercizi commerciali che

precedono il periodo fiscale (art. 50 LT), secondo l’art. 30 cpv. 1 LT

(rispettivamente l’art. 211 LIFD, nella versione in vigore nel periodo fiscale

litigioso) le perdite sono dedotte, a condizione che non se ne sia potuto

tenere conto al momento del calcolo del reddito imponibile di tali anni.

4.3

La disposizione che ammette la compensazione delle perdite costituisce

un’eccezione al principio di periodicità e deve pertanto essere interpretata in

modo restrittivo. Secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale, può essere invocata dal contribuente sono fintantoché esercita

un’attività lucrativa indipendente o se, dopo averla cessata, ne intraprende o

ne continua un’altra (cfr. la sentenza n.2C_33/2009 del 27 novembre 2009

consid. 3.3 et 3.4, in RF 65/2010 p. 318 = StE 2010 B 23.9 n. 13 = RDAF

2010.

II 205).

Dunque, a partire dal

periodo fiscale successivo a quello durante il quale l’attività indipendente è

cessata, il contribuente non può più beneficiare del riporto delle perdite,

tenendo conto del fatto che l’attività si considera conclusa al termine

dell’ultima operazione di liquidazione. Già in una decisione precedente l’Alta

Corte aveva ammesso che il riporto resta possibile tuttavia se il contribuente

esercita un’altra attività indipendente (sentenza 2C_101/2008 del 18 giugno 2008, in RDAF 2008 II 505 consid. 3.3). Siccome da ciò discende la conclusione che il riporto delle

perdite dipende dallo statuto di indipendente e non dall’impresa esercitata,

anche un contribuente che, cessata un’attività indipendente, ne intraprende

un’altra, può beneficiarne (RF 65/2010 p. 318 = StE 2010 B 23.9 n. 13 = RDAF

2010.

II 205 consid. 3.4).

4.4

L’Ufficio di tassazione ha

rilevato come la somma di fr. 6'584'389.-, ammessa in deduzione dal fisco __________,

sia costituita sostanzialmente dalla somma degli interessi passivi maturati

negli anni fino al giorno dell’incanto per i finanziamenti di tre immobili,

segnatamente:

·

fr. 480'017.80.- , interessi passivi maturati sull’ipoteca di V

grado di __________, gravante il mappale n. __________ __________ __________;

·

fr. 75'329.10.- , interessi passivi maturati sull’ipoteca di I

grado di __________, gravante il mapp. n. __________ RFD __________;

·

fr. 6'029'043.60.-, interessi passivi maturati sull’ipoteca di __________,

gravante il mapp. n. __________ RFD __________;

per un totale complessivo

di fr. 6'584'390.- .

Non vi sono motivi per

discostarsi dall’accertamento dell’ufficio di tassazione, che ha preso atto

dello “stato di riparto (art. 261 LEF)” allestito il 23 gennaio 2004

dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ nell’ambito del fallimento

del signor RI 1.

5.

5.1.

Si tratta ora di stabilire

se gli importi sopraccitati, che, come visto, sono gli interessi passivi

maturati negli anni per i finanziamenti concessi per tre immobili di proprietà

del ricorrente, costituiscono dei costi deducibili o delle perdite da ammettere

in deduzione fiscalmente.

5.2

Il fallimento della ditta

individuale del ricorrente si è chiuso con decreto del 10 febbraio 2004, dopo

che una decina di immobili del fallito erano stati realizzati. Dagli atti della

procedura fallimentare, reperibili nel fascicolo dell’Ufficio di tassazione, si

evince che tuttavia il fallimento si è chiuso con il rilascio ai creditori di attestati

di carenza di beni per ben fr. 27'234'111.63. Gli interessi ipotecari, di cui i

ricorrenti chiedono la deduzione dal reddito imponibile del periodo fiscale

2004, non sono pertanto stati pagati da loro, ma sono stati aggiunti al

capitale nel calcolo della perdita complessiva scaturita dalla liquidazione

fallimentare.

5.3

Giusta l’art. 261 LEF,

incassata la somma ricavata da tutta la massa e divenuta definitiva la

graduatoria, l’amministrazione compila lo stato di ripartizione ed il conto

finale. Ora, è evidente che gli interessi maturati sui crediti ipotecari per gli

immobili realizzati nella procedura fallimentare non sarebbero stati elencati

nello stato di ripartizione, se il contribuente li avesse effettivamente

pagati. In tal caso, d’altronde, non sarebbe verosimilmente nemmeno stato

necessario avviare la procedura di fallimento.

Essendo stato il

fallimento in gran parte infruttuoso, gli interessi in questione - come si

evince dallo stato di riparto del 23 gennaio 2004 dell’Ufficio esecuzioni e

fallimenti di __________ - non hanno potuto essere pagati alle banche

creditrici. Non essendo state integralmente tacitate, queste ultime hanno di

conseguenza ricevuto per le somme rimaste scoperte degli attestati di carenza

beni (art. 265 LEF). Ne consegue quindi che sono stati i creditori ad aver

subito delle “perdite” in misura dei crediti rimasti scoperti, ma non il

ricorrente.

5.4

Nell’elenco debiti (Schuldenverzeichnis),

allegato alla dichiarazione d’imposta presentata nel Cantone di domicilio, i

ricorrenti hanno indicato come debito in capitale l’importo di fr.

27'234'111.–, che come già ricordato corrisponde all’ammontare degli attestati

di carenza beni rilasciati ai creditori, e come interessi l’importo di fr.

6'584'398.–.

Ora,

contrariamente a quanto ha deciso l’autorità di tassazione del cantone di domicilio,

gli attestati di carenza di beni non costituiscono debiti deducibili. In seguito

al rilascio degli attestati di carenza di beni e di insufficienza di pegno,

infatti, la responsabilità del debitore è praticamente azzerata fino al momento

in cui la sua situazione finanziaria non subisca una modifica essenziale (cfr.

la sentenza CDT n. 80.2006.7 del 22 marzo 2006, in RtiD II-2006 n. 7t). Di conseguenza – a prescindere dal discutibile criterio di calcolo, che

considera gli interessi maturati in più anni su una parte dei debiti ipotecari

– non si giustifica neppure la deduzione degli interessi passivi, aggiunti al

capitale nell’ambito della liquidazione del fallimento.

6.

6.1.

Ci si potrebbe chiedere

ancora se l’ammontare degli attestati di carenza di beni rilasciati ai

creditori non possa essere dedotto dai redditi come perdita derivante

dall’attività lucrativa indipendente.

6.2

La prassi delle autorità

fiscali di diversi cantoni esige, per ammettere la compensazione o il riporto

delle perdite, che il contribuente abbia effettivamente sopportato egli stesso

le perdite e che la sua capacità contributiva ne sia stata diminuita. Ciò non

si verifica in particolar modo in caso di fallimento, se i creditori sono stati

pregiudicati. In tal caso, la perdita compensabile si riduce in misura corrispondente

(cfr. p. es. Luzerner Steuerbuch, vol. 2, § 38/80 n. 1, par.

1.3

; St. Galler Steuerbuch, 42 n. 1, par. 2; ZG-Steuerbuch, par. 18.3).

Nella misura in cui ai creditori sono stati rilasciati degli attestati

di carenza di beni, è pertanto esclusa una compensazione delle perdite, anche

volendo ammettere la possibilità di compensare queste ultime con i rimanenti

redditi dei contribuenti, in particolar modo della moglie.

6.3

Quanto

precede consente di concludere che non trova alcun fondamento la pretesa di

compensare con i redditi dichiarati l’importo di fr. 6'584'389.-, ammesso

in deduzione dal fisco __________ e costituito sostanzialmente dalla somma

degli interessi passivi maturati negli anni fino al giorno dell’incanto sui

crediti ipotecari relativi a tre immobili.

Dagli atti non risulta, ed

in particolar modo i ricorrenti non provano, che dalla procedura fallimentare

protrattasi fra il 1998 ed il 2004 siano scaturite perdite da loro effettivamente

sopportate.

6.4

Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, le perdite derivanti da

un’attività lucrativa indipendente sono deducibili a condizione che queste – a

prescindere dall'obbligo legale di tenere una contabilità – risultino da un'appropriata

distinta che garantisca una registrazione completa ed affidabile dei redditi e

della sostanza commerciale e consenta all'autorità fiscale un controllo ragionevole.

Una presentazione lacunosa e che non fornisce informazioni sullo stato della

sostanza commerciale all'inizio ed alla fine dell'anno, non soddisfa queste

esigenze (sentenza 2A.272/2003 del 13 dicembre 2003, in ASA 73 p. 656 = RF 59/2004 p. 102 = StE 2004 B 23.9 n. 7).

Si ricordi pure che,

secondo un consolidato principio, è il contribuente ad avere l’onere della

prova per tutti quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito

verso l’erario (sentenza del Tribunale federale n.2A.438/2006 del 14 dicembre

2006, in: RtiD I-2007 n.13t, consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; sentenza

del Tribunale federale n.2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in: RtiD I-2006 n.

11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher,

System des schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p.

416, con rinvii).

6.5

Nel caso in

esame, sebbene nel corso dell’udienza del 4 luglio 2014 gli insorgenti si siano

impegnati a produrre un “dettaglio del calcolo della perdita di cui chiedono la

deduzione”, si sono limitati a trasmettere alla Camera di diritto tributario il

bilancio dell’attività indipendente di RI 1 al 31 dicembre 1995, definendolo

“l’ultimo bilancio”. Hanno poi nuovamente inviato le decisioni delle autorità

fiscali del cantone di domicilio, che hanno ammesso in deduzione il noto

importo di fr. 6'584'389.-.

In queste condizioni, non

è possibile stabilire l’esistenza e l’ammontare di perdite, derivanti

dall’attività lucrativa indipendente del contribuente, che siano effettivamente

state da lui sopportate. Mancano infatti registrazioni relative agli anni a

partire dal 1996.

7.

Alla luce di quanto

precede, ne consegue che le “perdite” di cui il ricorrente chiede il

riconoscimento, non possono essere ammesse in deduzione né a titolo di

interessi passivi né quali perdite derivanti dall’esercizio di un’attività

lucrativa indipendente.

Il ricorso deve

conseguentemente essere respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a

carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’100.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: