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Decisione

80.2013.257

Deduzioni: attività lucrativa dei coniugi, presupposti, marito pensionato che si occupa dell’amministrazione della professione della moglie, onere della prova

29 luglio 2014Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 2,

domiciliata a __________ (frazione di __________), svolge la professione di

insegnante di pedagogia. Essa lavora prevalentemente a titolo indipendente e, accessoriamente,

alle dipendenze della __________ di __________. Il marito RI 1, pensionato, beneficia

di una rendita AVS.

Nella

dichiarazione fiscale 2012, i contribuenti indicavano che il marito collaborava

alla professione della moglie, percependo un compenso annuo di fr. 16'000.–.

Chiedevano, quindi, la deduzione di fr. 7'700.– per coniugi con doppio reddito.

B. Notificando

loro la tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 28 agosto 2013, l’Ufficio di

tassazione di Locarno commisurava il reddito imponibile in fr. 77'100.– per

l’IC ed in fr. 78'800.– per l’IFD. Per quanto qui di interesse, l’autorità

negava la deduzione per coniugi con doppio reddito, argomentando che la stessa va

concessa “solo se ambedue i coniugi hanno un reddito d’attività lucrativa”.

C. I

contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 2 settembre

2013, nel quale lamentavano la mancata concessione della deduzione, sostenendo

che il marito collaborava alla professione della moglie, aiutandola nella

gestione amministrativa della sua attività di insegnante di pedagogia.

L’Ufficio

di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 2 ottobre 2013 così

motivata:

Nel caso in

esame viene presentato un rendiconto relativo all’attività della moglie, quale

insegnante di pedagogia in proprio, dal quale risulta un utile di fr. 59'938.–

che viene, poi, così suddiviso:

Fr.

16'000.– per il marito,

Fr.

43'938.– per la moglie.

Dall’esame

dei costi non risultano altri emolumenti versati al marito.

Tenuto

conto di quanto precede l’utile risultante dal conto economico viene totalmente

esposto quale reddito d’attività della moglie e, di conseguenza, la deduzione

per attività dei coniugi non può essere concessa.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2,

rappresentati dalla RA 1, postulano nuovamente la concessione della deduzione

per coniugi con doppio reddito.

I

ricorrenti ribadiscono che il marito, per alleggerire il carico di lavoro della

moglie, si occupa della gestione amministrativa della professione,

“coadiuvandola anche nella battitura di testi con PC ecc.”.

Diritto

1. 1.1.

Secondo

l’art. 32 cpv. 2 LT, se i coniugi vivono in comunione domestica, è concessa una

deduzione di fr. 7'700.– dal reddito lavorativo che uno dei coniugi consegue indipendentemente

dalla professione, dal commercio o dall’impresa dell’altro; una deduzione analoga è concessa quando uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all’impresa dell’altro.

Diversa

la formulazione scelta dal legislatore federale. L’art. 212 cpv. 2 LIFD (nella

versione in vigore dal 1° gennaio 2008, applicabile al presente caso) dispone, infatti,

che se i coniugi vivono in comunione domestica e ambedue esercitano un’attività

lucrativa, dal reddito lavorativo più basso è dedotto il 50 per cento, ma

almeno 8'100 e al massimo 13'400 franchi. Sono considerati reddito lavorativo i

proventi imponibili da attività lucrativa dipendente o indipendente, dopo le

deduzioni di cui agli articoli 26–31 e le deduzioni generali di cui

all’articolo 33 capoverso 1 lettere d–f. Se uno dei coniugi collabora in modo

determinante alla professione, al commercio o all’impresa dell’altro o in caso

di attività lucrativa indipendente comune, a ogni coniuge viene attribuita la

metà del reddito lavorativo comune. Una diversa ripartizione deve essere

dimostrata dai coniugi.

1.2.

In materia

di imposta federale diretta, l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha

emanato delle direttive per la concessione della deduzione in esame. Esse permettono

di concludere, per quanto qui di interesse, che la collaborazione nella professione

o nell’azienda del coniuge deve essere considerata determinante se è prestata

regolarmente e in misura considerevole e se per questa collaborazione un terzo

riceverebbe un salario pari almeno all’importo della deduzione legale (Circolare n. 30 del 21 dicembre 2010

sull’imposizione dei coniugi e della famiglia, par. 9.1).

1.3.

La nuova formulazione dell’art. 212 cpv. 2 LIFD è frutto di una recente modifica della legge

federale sull’imposta federale diretta. Con la modifica del 6 ottobre 2006 (Misure

immediate nell’ambito dell’imposizione dei coniugi), infatti, il legislatore federale

ha voluto tener conto di una discriminazione fiscale incostituzionale dei coniugi con doppio reddito rispetto ai concubini che conseguono lo stesso reddito

complessivo. Questa discriminazione tocca in particolare le coppie sposate del

ceto medio e alto, in cui entrambi i coniugi partecipano in modo determinante

al conseguimento di un reddito familiare lordo compreso tra 80'000 e 500'000

franchi. Per agire in modo mirato e rapido, il governo federale ha prospettato

l’adozione di una misura immediata di facile attuazione: accanto a un aumento

moderato della deduzione per attività lucrativa di entrambi i coniugi è

prospettata una deduzione applicabile a tutte le coppie sposate sotto forma di

deduzione sociale. Questo approccio permette di migliorare la situazione fiscale delle coppie sposate a doppio reddito senza causare disparità urtanti tra l’imposizione di queste coppie e quella delle coppie sposate a reddito unico (cfr. Messaggio n. 06.037 del 17 maggio 2006 sulle misure immediate

nell’ambito dell’imposizione dei coniugi, in: FF 2006 p. 4087-4129, p. 4088).

La LIFD è

stata dunque modificata non solo introducendo una deduzione

sociale di 2'500 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica (art.

213 cpv. 1 lett. c LIFD), ma anche aumentando la deduzione dal

reddito dell’attività lavorativa di entrambi i coniugi.

2. 2.1.

Venendo

al caso in esame, i ricorrenti postulano la concessione della deduzione per

coniugi con doppio reddito, sostenendo che il marito – pensionato – collaborerebbe

alla professione di insegnante della moglie, occupandosi della gestione

amministrativa dell’attività, dietro un compenso annuo di fr. 16'000.–.

2.2.

Come ha recentemente

ricordato questa Camera (CDT n. 80.2007.87 del 10 aprile 2008), la deduzione in questione è stata introdotta dal legislatore per compensare, almeno in parte, il maggiore costo di mantenimento della famiglia causato dalla circostanza che entrambi i coniugi

esercitano un’attività lucrativa (Richner/Frei/

Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 186 ad art. 33 LIFD, p. 578; Locher, op. cit., n. 89 ad art. 33 LIFD) e la conseguente diminuzione

del valore del lavoro casalingo (cfr., al proposito, DTF 132 II 128 = RDAF 2007

Considerandi

II 22).

Spetta

però all’interessato l’onere della sua prova. Secondo un consolidato principio, infatti, nella procedura fiscale è il contribuente ad avere l’onere della prova per tutti

quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (decisione TF 2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in: RtiD I-2007 n.13t, consid. 3.2; DTF 121

II 257 consid. 4c/aa; decisione TF 2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in: RtiD

I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts,

6a ediz., Zurigo 2002, p. 416, con rinvii). Con

particolare riguardo alla deduzione per collaborazione nella professione o nell’azienda del coniuge, la giurisprudenza del Canton San Gallo, ripresa da questa

Camera, ha già avuto modo di precisare che i contribuenti devono in questo caso

dimostrare accuratamente che la collaborazione è prestata regolarmente e in

misura essenziale e che per la stessa attività una terza persona riceverebbe

uno stipendio pari almeno all’importo della deduzione (decisione della Commissione di ricorso in materia amministrativa del Canton San Gallo del 22 marzo

2001, in: StE 2002 B 27.7 n. 16).

2.3

A questo

proposito, i ricorrenti non possono certo pretendere di avere adempiuto l’onere

di provare la collaborazione regolare ed essenziale del marito all’attività di

insegnante di pedagogia della moglie, né tanto meno che per questa

collaborazione un terzo avrebbe ricevuto un salario pari almeno all’importo

della deduzione legale.

Essi si limitano

infatti a sostenere che il marito, per alleggerire il carico di lavoro della

moglie, si occuperebbe della gestione amministrativa della sua professione, “coadiuvandola

anche nella battitura di testi con PC ecc.”, senza tuttavia intraprendere

alcuno sforzo per dimostrare che lo stesso abbia prestato una collaborazione “essenziale”, tale da meritare un compenso pari almeno all’importo della deduzione richiesta (cfr., per esempio, la sentenza del Tribunale federale del 30 settembre 1992, in:

RF 53/1993 p. 552). Nemmeno dal rendiconto aziendale, prodotto

con la dichiarazione fiscale, emergono indicazioni utili al riguardo. Come

osservato dall’autorità di tassazione, i ricorrenti non fanno altro che

suddividere l’utile contabile di fr. 59'938.– in, rispettivamente, fr. 43'938.–

(per la moglie) e fr. 16'000.– (per il marito), senza apportare la benché

minima spiegazione in merito all’entità della collaborazione prestata da quest’ultimo.

In simili circostanze, nel pieno rispetto del principio dell’onere della prova,

a questa Camera non resta quindi che confermare la decisione impugnata.

3.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Tassa di

giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 400.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 480.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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