80.2013.257
Deduzioni: attività lucrativa dei coniugi, presupposti, marito pensionato che si occupa dell’amministrazione della professione della moglie, onere della prova
29 luglio 2014Italiano9 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
80.2013.257
Data decisione, Autorità:
29.07.2014, CDT
Titolo:
Deduzioni: attività lucrativa dei coniugi, presupposti, marito pensionato che si occupa dell’amministrazione della professione della moglie, onere della prova
DETERMINAZIONE REDDITO NETTO
art. 212 cpv. 2 LIFD
art. 32 cpv. 2 LT
Incarti n.
80.2013.257
80.2013.258
Lugano
29 luglio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
RI 2
entrambi rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 8 ottobre 2013 contro la decisione del 2
ottobre 2013 in materia di IC e IFD 2012.
Fatti
A. RI 2,
domiciliata a __________ (frazione di __________), svolge la professione di
insegnante di pedagogia. Essa lavora prevalentemente a titolo indipendente e, accessoriamente,
alle dipendenze della __________ di __________. Il marito RI 1, pensionato, beneficia
di una rendita AVS.
Nella
dichiarazione fiscale 2012, i contribuenti indicavano che il marito collaborava
alla professione della moglie, percependo un compenso annuo di fr. 16'000.–.
Chiedevano, quindi, la deduzione di fr. 7'700.– per coniugi con doppio reddito.
B. Notificando
loro la tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 28 agosto 2013, l’Ufficio di
tassazione di Locarno commisurava il reddito imponibile in fr. 77'100.– per
l’IC ed in fr. 78'800.– per l’IFD. Per quanto qui di interesse, l’autorità
negava la deduzione per coniugi con doppio reddito, argomentando che la stessa va
concessa “solo se ambedue i coniugi hanno un reddito d’attività lucrativa”.
C. I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 2 settembre
2013, nel quale lamentavano la mancata concessione della deduzione, sostenendo
che il marito collaborava alla professione della moglie, aiutandola nella
gestione amministrativa della sua attività di insegnante di pedagogia.
L’Ufficio
di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 2 ottobre 2013 così
motivata:
Nel caso in
esame viene presentato un rendiconto relativo all’attività della moglie, quale
insegnante di pedagogia in proprio, dal quale risulta un utile di fr. 59'938.–
che viene, poi, così suddiviso:
Fr.
16'000.– per il marito,
Fr.
43'938.– per la moglie.
Dall’esame
dei costi non risultano altri emolumenti versati al marito.
Tenuto
conto di quanto precede l’utile risultante dal conto economico viene totalmente
esposto quale reddito d’attività della moglie e, di conseguenza, la deduzione
per attività dei coniugi non può essere concessa.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2,
rappresentati dalla RA 1, postulano nuovamente la concessione della deduzione
per coniugi con doppio reddito.
I
ricorrenti ribadiscono che il marito, per alleggerire il carico di lavoro della
moglie, si occupa della gestione amministrativa della professione,
“coadiuvandola anche nella battitura di testi con PC ecc.”.
Diritto
1. 1.1.
Secondo
l’art. 32 cpv. 2 LT, se i coniugi vivono in comunione domestica, è concessa una
deduzione di fr. 7'700.– dal reddito lavorativo che uno dei coniugi consegue indipendentemente
dalla professione, dal commercio o dall’impresa dell’altro; una deduzione analoga è concessa quando uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all’impresa dell’altro.
Diversa
la formulazione scelta dal legislatore federale. L’art. 212 cpv. 2 LIFD (nella
versione in vigore dal 1° gennaio 2008, applicabile al presente caso) dispone, infatti,
che se i coniugi vivono in comunione domestica e ambedue esercitano un’attività
lucrativa, dal reddito lavorativo più basso è dedotto il 50 per cento, ma
almeno 8'100 e al massimo 13'400 franchi. Sono considerati reddito lavorativo i
proventi imponibili da attività lucrativa dipendente o indipendente, dopo le
deduzioni di cui agli articoli 26–31 e le deduzioni generali di cui
all’articolo 33 capoverso 1 lettere d–f. Se uno dei coniugi collabora in modo
determinante alla professione, al commercio o all’impresa dell’altro o in caso
di attività lucrativa indipendente comune, a ogni coniuge viene attribuita la
metà del reddito lavorativo comune. Una diversa ripartizione deve essere
dimostrata dai coniugi.
1.2.
In materia
di imposta federale diretta, l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha
emanato delle direttive per la concessione della deduzione in esame. Esse permettono
di concludere, per quanto qui di interesse, che la collaborazione nella professione
o nell’azienda del coniuge deve essere considerata determinante se è prestata
regolarmente e in misura considerevole e se per questa collaborazione un terzo
riceverebbe un salario pari almeno all’importo della deduzione legale (Circolare n. 30 del 21 dicembre 2010
sull’imposizione dei coniugi e della famiglia, par. 9.1).
1.3.
La nuova formulazione dell’art. 212 cpv. 2 LIFD è frutto di una recente modifica della legge
federale sull’imposta federale diretta. Con la modifica del 6 ottobre 2006 (Misure
immediate nell’ambito dell’imposizione dei coniugi), infatti, il legislatore federale
ha voluto tener conto di una discriminazione fiscale incostituzionale dei coniugi con doppio reddito rispetto ai concubini che conseguono lo stesso reddito
complessivo. Questa discriminazione tocca in particolare le coppie sposate del
ceto medio e alto, in cui entrambi i coniugi partecipano in modo determinante
al conseguimento di un reddito familiare lordo compreso tra 80'000 e 500'000
franchi. Per agire in modo mirato e rapido, il governo federale ha prospettato
l’adozione di una misura immediata di facile attuazione: accanto a un aumento
moderato della deduzione per attività lucrativa di entrambi i coniugi è
prospettata una deduzione applicabile a tutte le coppie sposate sotto forma di
deduzione sociale. Questo approccio permette di migliorare la situazione fiscale delle coppie sposate a doppio reddito senza causare disparità urtanti tra l’imposizione di queste coppie e quella delle coppie sposate a reddito unico (cfr. Messaggio n. 06.037 del 17 maggio 2006 sulle misure immediate
nell’ambito dell’imposizione dei coniugi, in: FF 2006 p. 4087-4129, p. 4088).
La LIFD è
stata dunque modificata non solo introducendo una deduzione
sociale di 2'500 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica (art.
213 cpv. 1 lett. c LIFD), ma anche aumentando la deduzione dal
reddito dell’attività lavorativa di entrambi i coniugi.
2. 2.1.
Venendo
al caso in esame, i ricorrenti postulano la concessione della deduzione per
coniugi con doppio reddito, sostenendo che il marito – pensionato – collaborerebbe
alla professione di insegnante della moglie, occupandosi della gestione
amministrativa dell’attività, dietro un compenso annuo di fr. 16'000.–.
2.2.
Come ha recentemente
ricordato questa Camera (CDT n. 80.2007.87 del 10 aprile 2008), la deduzione in questione è stata introdotta dal legislatore per compensare, almeno in parte, il maggiore costo di mantenimento della famiglia causato dalla circostanza che entrambi i coniugi
esercitano un’attività lucrativa (Richner/Frei/
Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 186 ad art. 33 LIFD, p. 578; Locher, op. cit., n. 89 ad art. 33 LIFD) e la conseguente diminuzione
del valore del lavoro casalingo (cfr., al proposito, DTF 132 II 128 = RDAF 2007
Considerandi
II 22).
Spetta
però all’interessato l’onere della sua prova. Secondo un consolidato principio, infatti, nella procedura fiscale è il contribuente ad avere l’onere della prova per tutti
quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (decisione TF 2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in: RtiD I-2007 n.13t, consid. 3.2; DTF 121
II 257 consid. 4c/aa; decisione TF 2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in: RtiD
I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts,
6a ediz., Zurigo 2002, p. 416, con rinvii). Con
particolare riguardo alla deduzione per collaborazione nella professione o nell’azienda del coniuge, la giurisprudenza del Canton San Gallo, ripresa da questa
Camera, ha già avuto modo di precisare che i contribuenti devono in questo caso
dimostrare accuratamente che la collaborazione è prestata regolarmente e in
misura essenziale e che per la stessa attività una terza persona riceverebbe
uno stipendio pari almeno all’importo della deduzione (decisione della Commissione di ricorso in materia amministrativa del Canton San Gallo del 22 marzo
2001, in: StE 2002 B 27.7 n. 16).
2.3
A questo
proposito, i ricorrenti non possono certo pretendere di avere adempiuto l’onere
di provare la collaborazione regolare ed essenziale del marito all’attività di
insegnante di pedagogia della moglie, né tanto meno che per questa
collaborazione un terzo avrebbe ricevuto un salario pari almeno all’importo
della deduzione legale.
Essi si limitano
infatti a sostenere che il marito, per alleggerire il carico di lavoro della
moglie, si occuperebbe della gestione amministrativa della sua professione, “coadiuvandola
anche nella battitura di testi con PC ecc.”, senza tuttavia intraprendere
alcuno sforzo per dimostrare che lo stesso abbia prestato una collaborazione “essenziale”, tale da meritare un compenso pari almeno all’importo della deduzione richiesta (cfr., per esempio, la sentenza del Tribunale federale del 30 settembre 1992, in:
RF 53/1993 p. 552). Nemmeno dal rendiconto aziendale, prodotto
con la dichiarazione fiscale, emergono indicazioni utili al riguardo. Come
osservato dall’autorità di tassazione, i ricorrenti non fanno altro che
suddividere l’utile contabile di fr. 59'938.– in, rispettivamente, fr. 43'938.–
(per la moglie) e fr. 16'000.– (per il marito), senza apportare la benché
minima spiegazione in merito all’entità della collaborazione prestata da quest’ultimo.
In simili circostanze, nel pieno rispetto del principio dell’onere della prova,
a questa Camera non resta quindi che confermare la decisione impugnata.
3.
Il
ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di
giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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