Lexipedia

Decisione

80.2013.259

Deduzioni: spese professionali, perfezionamento, consulente professionale che frequenta corso postdiploma di responsabile il risorse umane, formazione

17 novembre 2014Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

coniugato con RI 2, lavora per l’Ufficio regionale di collocamento (URC) di Lugano

quale consulente del personale. Ricopre inoltre la carica di municipale nel comune

di __________.

Di

formazione impiegato di commercio, il contribuente conseguiva nel 2008

l’attestato professionale federale di specialista del personale. Nel periodo

fiscale qui in esame si iscriveva inoltre al corso postdiploma di “Responsabile

HR dipl. SPD SSS”, organizzato dalla Scuola superiore di economia aziendale

(SSEA) di Bellinzona con la collaborazione dell’associazione HR Ticino. L’intero

percorso formativo, della durata di 15 mesi, si concludeva con il rilascio di

un titolo di “Responsabile HR SPD SSS”.

B. Nella

dichiarazione fiscale 2012, il contribuente chiedeva la deduzione dal reddito

imponibile delle seguenti spese professionali:

veicolo

privato fr. 2'464.–

doppia

economia domestica fr. 3'200.–

altre

spese professionali (forfait) fr. 2'500.–

perfezionamento

professionale fr. 6'000.–

totale fr.

14'964.–

Per

quanto concerne le spese di perfezionamento professionale, l’importo di fr.

6'000.– rivendicato in deduzione corrispondeva alla tassa d’iscrizione al corso

postdiploma di “Responsabile HR dipl. SPD SSS”.

C. Notificando

ai coniugi __________ la tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 26 giugno 2013,

l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna commisurava il reddito imponibile in

fr. 101'500.– per l’IC e in fr. 99'900.– per l’IFD.

L’autorità

aveva in particolare negato la deduzione delle spese di perfezionamento del

marito, difettandone “i requisiti di legge”.

D. I

contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo dell’8 luglio 2013,

contestando la mancata deduzione delle spese di perfezionamento del marito.

Su

richiesta dell’autorità di tassazione, con scritto dell’8 agosto 2013, i

contribuenti producevano una copia del curriculum vitae del marito, una copia dell’attestato

federale di specialista del personale e una scheda dettagliata delle sue

mansioni all’interno dell’Ufficio regionale di collocamento. Essi ribadivano

quindi che la posizione professionale del marito era strettamente legata alla

formazione intrapresa.

L’autorità

di tassazione, con decisione dell’11 settembre 2013, respingeva il reclamo,

rilevando in particolar modo che il titolo di “Responsabile HR SPD SSS” rilasciato

al termine del nuovo ciclo formativo era “atto all’avanzamento in funzioni professionali

superiori alle attuali”.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2

ripropongono le argomentazioni già sollevate in sede di reclamo, concludendo

che la formazione in discussione aveva permesso al marito “di mantenere con un

buon margine di sicurezza la propria occupazione attuale, perfezionandola

ulteriormente”.

F. Nelle

proprie osservazioni del 18 ottobre 2013, l’autorità di tassazione propone di

respingere il gravame, ponendo l’accento sulle nuove competenze specialistiche

acquisite dal ricorrente, che si distanziano da quelle richieste a un

consulente del personale di un ufficio regionale di collocamento.

Diritto

1. 1.1.

Sia

secondo l’art. 25 cpv. 1 lett. d LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD,

dal reddito da un’attività dipendente sono deducibili, a titolo di spese

professionali, le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione

connessi con l’esercizio dell’attività professionale.

Gli altri

costi e spese non possono essere dedotti; tra questi le altre spese di formazione

professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).

1.2.

Dal

chiaro tenore letterale della legge emerge che le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio

dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e

documentate (art. 9 cpv. 1 decreto esecutivo del 20 dicembre 2011 concernente l’imposizione

delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2012). Non è invece

ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria e quella delle

spese già considerate nella deduzione prevista dall’art. 8 (art. 9 cpv. 2 del

decreto esecutivo; art. 33 lett. b LT).

Anche per

l’IFD le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 dell’ordinanza federale del

10 febbraio 1993). La deduzione non è ammessa, una volta ancora, se le spese

riguardano la formazione vera e propria (art. 8 dell’ordinanza federale; art.

34 lett. b LIFD).

1.3.

Non sono

quindi deducibili le spese per la formazione di base, vale a dire le spese

necessarie per acquisire capacità e conoscenze per l’esercizio di una professione, per esempio il tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, gli studi superiori ecc.

(decisione TF n.2A.623/2004 del 6 luglio 2005; Agner/Jung/

Steinmann, Kommentar zum DBG, n. 3 ad art. 34 LIFD; Circolare dell’Amministrazione federale

delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995, n. 3.1).

Sono

invece spese di perfezionamento quelle che permettono al contribuente di mantenersi

aggiornato nella professione appresa, rispettivamente di soddisfare le nuove e

crescenti esigenze. In questa categoria rientrano le spese per ripassare e

rielaborare nozioni già acquisite (per esempio corsi di ripetizione o di perfezionamento propri del settore, seminari, congressi ecc.), come anche le spese per

corsi di lingue e per esami che possono rientrare in questa categoria. Sono

inoltre deducibili le spese inerenti al perfezionamento di una professione già appresa ed esercitata, come nel caso dell’impiegato di commercio che diventa perito

contabile o del pittore che dà gli esami di maestria (Circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995, n. 3.2; decisione TF n.2A.623/2004 del 6 luglio 2005).

Considerandi

2.

2.1.

Secondo

la costante giurisprudenza del Tribunale federale, sono deducibili tutte le

spese di perfezionamento che sono oggettivamente in rapporto con la professione

e che permettono al contribuente di mantenere le sue opportunità di lavoro,

soddisfacendo alle nuove esigenze della professione svolta, anche se ciò non

appaia assolutamente indispensabile per mantenere la posizione professionale

acquisita (decisioni TF n.2C_750/2009 del 26 maggio 2010 e n.2A.623/2004 del

6.

luglio 2005, in: StE 2006 B 22.3 n. 86 entrambe con rinvii).

La qualifica

di spese di perfezionamento deducibili dipende pertanto da un esame concreto

della situazione. Occorre paragonare la formazione di base seguita dal

contribuente e le nuove conoscenze acquisite con la formazione in discussione;

è inoltre necessario considerare la professione esercitata e gli effetti di

detta formazione sull’attività lavorativa (decisioni TF n.2C_750/2009 del 26

maggio 2010; n.2A.424/2005 del 28 aprile 2006 e n.2A.182/2005 del 17 ottobre

2005, in: StR 61/2006 p. 41).

2.2

Il tema

della delimitazione tra spese di perfezionamento e riqualificazione connesse

con l’esercizio di un’attività professionale, da un lato, e spese di formazione

vera e propria, dall’altro, è stato più volte affrontato dal Tribunale

federale. In una sentenza risalente al 14 marzo 1991, l’Alta Corte ha negato,

per esempio, la deduzione dei costi sostenuti da un giurista per elaborare una

tesi di dottorato, argomentando che si trattava di un approfondimento della sua

formazione di base (decisione TF n.2A.263/1990 del 14 marzo 1991, in: ASA 60

p. 356). Nello stesso senso si è pronunciata nel caso di un responsabile di un

centro di “incontri e seminari”, che postulava la deduzione dei costi da lui

affrontati per frequentare un corso in astrologia e psicologia, in difetto di

un nesso causale diretto con la professione esercitata (decisione TF n.

2A.130/2002 dell’8 agosto 2002, in: ASA 72 p. 473), oppure ancora nel caso di

un contribuente che, dopo aver interrotto gli studi universitari di economia,

conseguiva un Bachelor of Business Administration (BBA) e successivamente un

Master (MBA). L’Alta Corte ha in particolare evidenziato che il contribuente

aveva appreso il mestiere sul campo (“learning by doing on the job”) e

con la formazione parallela al lavoro mirava a colmare le lacune nella sua

preparazione manageriale emerse a seguito del suo avanzamento.

2.3

Recentemente

il Tribunale federale si è occupato del caso di un giurista fiscalista che,

dopo un decennio di attività alle dipendenze di due società che si occupavano

di consulenza e assistenza in materia economica, finanziaria, commerciale,

giuridica e fiscale, aveva continuato i propri studi per ottenere un Master of Advanced

Studies (MAS) in International Taxation (cfr. sentenza n.2C_1073/2013 del 25

giugno 2014).

La

sentenza in questione rileva che, per valutare se i corsi intrapresi sono da

considerarsi perfezionamento deducibile o meno, bisogna procedere ad un esame

concreto della situazione personale del contribuente: la sua formazione

iniziale, lo stato delle sue conoscenze prima di intraprendere i nuovi studi,

la sua carriera professionale, la sua attività professionale prima e dopo la

formazione ed il contenuto della formazione in questione (sentenza cit., consid.

2.2

).

Il

Tribunale federale ha quindi sottolineato che la situazione del ricorrente era

particolare, poiché beneficiava di un’esperienza professionale pluriennale

riconosciuta dai suoi datori di lavoro e dai clienti nell’ambito fiscale, in

particolar modo nel diritto tributario internazionale dell’impresa e nella

fiscalità internazionale del patrimonio, prima di intraprendere il corso per il

conseguimento del MAS, proprio nelle materie da lui stesso utilizzate e

praticate quotidianamente. Pur non mettendo in discussione la propria

giurisprudenza, secondo cui le spese per una formazione specialistica che

conduce al conseguimento di un master che costituisce la logica continuazione

della prima formazione universitaria non sono deducibili quali spese di perfezionamento,

la Corte ha ritenuto dunque che nel caso concreto le spese fossero deducibili,

tenuto conto della situazione personale del contribuente, dello stato attuale

delle sue conoscenze, della sua carriera professionale e della sua posizione professionale

dopo lo svolgimento del corso (sentenza cit., consid. 2.3).

3.

3.1.

Venendo

al caso in esame, RI 1, di formazione impiegato di commercio, ha conseguito nel

2008.

un attestato professionale federale di specialista del personale, con

opzione gestione del personale nell’azienda. Da quanto emerge dal curriculum

vitae prodotto agli atti dell’incarto fiscale, il 1° settembre 2008, dopo

diverse esperienze lavorative, è stato assunto dalla società __________, quale

capo delle risorse umane. Dal 1° settembre 2009 lavora invece per l’Ufficio regionale

di collocamento di Lugano, quale consulente del personale. Scopo della sua

funzione è quello di “promuovere il reinserimento rapido e duraturo dei

cercatori d’impiego nel mondo del lavoro” (cfr. scheda dettagliata delle sue

mansioni, pure prodotta agli atti dell’incarto fiscale).

Nel

periodo fiscale in discussione, come visto, il contribuente si è iscritto al

corso postdiploma di “Responsabile HR dipl. SPD SSS”, organizzato dalla Scuola

superiore di economia aziendale (SSEA) di Bellinzona con la collaborazione

dell’associazione HR Ticino. Dalla documentazione consultabile in

internet si evince che l’intero percorso formativo, della

durata di 15 mesi, è rivolto a coloro che hanno maturato un’esperienza professionale

nell’ambito delle risorse umane e intendono approfondire e ampliare le loro

competenze sia in ambito HR che in ambito della gestione aziendale. Scopo principale

del corso è quello di formare professionisti capaci di assumere funzioni

dirigenziali in medie e grandi imprese e di rappresentare un valido

interlocutore sia per la direzione aziendale che per i collaboratori. Secondo

le schede di presentazione del corso, il responsabile “HR SPD SSS” sarà in

grado di applicare i moderni metodi e strumenti della gestione delle risorse

umane e della gestione aziendale, di sviluppare le competenze in ambito

manageriale, con particolare riferimento alla leadership, e soprattutto di assumere

ruoli direttivi ed operativi nell’ambito della conduzione e la gestione di progetti.

3.2

Come già

ricordato, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, gli studi sono

qualificati formazione – e quindi i relativi costi non sono deducibili – se,

una volta conclusi, il contribuente migliora in maniera importante le proprie

possibilità di carriera e se la posizione professionale più elevata si

distingue chiaramente dalla professione esercitata prima. Tale sembra essere il

caso del ricorrente, in quanto la nuova formazione, come visto, gli permette di

assumere ruoli operativi e direttivi che si discostano chiaramente

dall’attività di consulente del personale esercitata presso l’URC di __________.

Poco

importa se la durata del corso in discussione e il suo costo sono relativamente

contenuti, soprattutto se paragonati a quelli di uno studio postdiploma di

livello EMBA o MAS. Diversamente dal caso giudicato recentemente dal Tribunale

federale (punto 2.3), il ricorrente non può avvalersi di un’esperienza

professionale pluriennale nel particolare campo delle risorse umane, avendo

lavorato per meno di un anno alle dipendenze della società __________ (dal 1°

settembre 2008 al 31 luglio 2009). Come ben sottolinea l’autorità di

tassazione, da un consulente del personale di un ufficio regionale di

collocamento ci si aspetta piuttosto che promuova la riqualifica, il

perfezionamento e la reintegrazione dei disoccupati, organizzando corsi di

formazione e di riqualifica professionale, programmi occupazionali temporanei e

manifestazioni finalizzate al collocamento. È quindi facilmente immaginabile

che, in possesso del nuovo titolo di “Responsabile HR SPD SSS”, possa ambire ad

una carriera in un settore diverso da quello del collocamento professionale o,

comunque, a una posizione più elevata.

Si

tratta, in questo senso, di un investimento sul lungo termine e non

semplicemente di un ripasso delle conoscenze a sua disposizione acquisite con le formazioni precedenti (decisione TF n.2A.623/2004 del 6 luglio 2005). Del resto, sia detto per inciso, è lo stesso ricorrente ad ammettere che il corso in

discussione costituisce la logica continuazione della sua formazione primaria

nelle risorse umane.

3.3

Da tutto

quanto procede, si può quindi concludere che i costi affrontati dai ricorrenti

per permettere a RI 1 di frequentare il corso postdiploma di “Responsabile HR

dipl. SPD SSS” costituiscono nel caso concreto spese di formazione e non di

mero perfezionamento, in quanto tali non deducibili dal reddito imponibile

(art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).

4.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Tassa di

giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 580.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster