80.2013.259
Deduzioni: spese professionali, perfezionamento, consulente professionale che frequenta corso postdiploma di responsabile il risorse umane, formazione
17 novembre 2014Italiano13 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
80.2013.259
Data decisione, Autorità:
17.11.2014, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese professionali, perfezionamento, consulente professionale che frequenta corso postdiploma di responsabile il risorse umane, formazione
ATTIVITÀ LUCRATIVA DIPENDENTE
art. 26 cpv. 1 let. d LIFD
art. 34 let. b LIFD
art. 25 cpv. 1 let. d LT
art. 33 let. b LT
Incarti n.
80.2013.259
80.2013.260
Lugano
17 novembre
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 10 ottobre 2013 contro la decisione del’11
settembre 2013 in materia di IC e IFD 2012.
Fatti
A. RI 1,
coniugato con RI 2, lavora per l’Ufficio regionale di collocamento (URC) di Lugano
quale consulente del personale. Ricopre inoltre la carica di municipale nel comune
di __________.
Di
formazione impiegato di commercio, il contribuente conseguiva nel 2008
l’attestato professionale federale di specialista del personale. Nel periodo
fiscale qui in esame si iscriveva inoltre al corso postdiploma di “Responsabile
HR dipl. SPD SSS”, organizzato dalla Scuola superiore di economia aziendale
(SSEA) di Bellinzona con la collaborazione dell’associazione HR Ticino. L’intero
percorso formativo, della durata di 15 mesi, si concludeva con il rilascio di
un titolo di “Responsabile HR SPD SSS”.
B. Nella
dichiarazione fiscale 2012, il contribuente chiedeva la deduzione dal reddito
imponibile delle seguenti spese professionali:
veicolo
privato fr. 2'464.–
doppia
economia domestica fr. 3'200.–
altre
spese professionali (forfait) fr. 2'500.–
perfezionamento
professionale fr. 6'000.–
totale fr.
14'964.–
Per
quanto concerne le spese di perfezionamento professionale, l’importo di fr.
6'000.– rivendicato in deduzione corrispondeva alla tassa d’iscrizione al corso
postdiploma di “Responsabile HR dipl. SPD SSS”.
C. Notificando
ai coniugi __________ la tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 26 giugno 2013,
l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna commisurava il reddito imponibile in
fr. 101'500.– per l’IC e in fr. 99'900.– per l’IFD.
L’autorità
aveva in particolare negato la deduzione delle spese di perfezionamento del
marito, difettandone “i requisiti di legge”.
D. I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo dell’8 luglio 2013,
contestando la mancata deduzione delle spese di perfezionamento del marito.
Su
richiesta dell’autorità di tassazione, con scritto dell’8 agosto 2013, i
contribuenti producevano una copia del curriculum vitae del marito, una copia dell’attestato
federale di specialista del personale e una scheda dettagliata delle sue
mansioni all’interno dell’Ufficio regionale di collocamento. Essi ribadivano
quindi che la posizione professionale del marito era strettamente legata alla
formazione intrapresa.
L’autorità
di tassazione, con decisione dell’11 settembre 2013, respingeva il reclamo,
rilevando in particolar modo che il titolo di “Responsabile HR SPD SSS” rilasciato
al termine del nuovo ciclo formativo era “atto all’avanzamento in funzioni professionali
superiori alle attuali”.
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2
ripropongono le argomentazioni già sollevate in sede di reclamo, concludendo
che la formazione in discussione aveva permesso al marito “di mantenere con un
buon margine di sicurezza la propria occupazione attuale, perfezionandola
ulteriormente”.
F. Nelle
proprie osservazioni del 18 ottobre 2013, l’autorità di tassazione propone di
respingere il gravame, ponendo l’accento sulle nuove competenze specialistiche
acquisite dal ricorrente, che si distanziano da quelle richieste a un
consulente del personale di un ufficio regionale di collocamento.
Diritto
1. 1.1.
Sia
secondo l’art. 25 cpv. 1 lett. d LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD,
dal reddito da un’attività dipendente sono deducibili, a titolo di spese
professionali, le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione
connessi con l’esercizio dell’attività professionale.
Gli altri
costi e spese non possono essere dedotti; tra questi le altre spese di formazione
professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
1.2.
Dal
chiaro tenore letterale della legge emerge che le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio
dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e
documentate (art. 9 cpv. 1 decreto esecutivo del 20 dicembre 2011 concernente l’imposizione
delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2012). Non è invece
ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria e quella delle
spese già considerate nella deduzione prevista dall’art. 8 (art. 9 cpv. 2 del
decreto esecutivo; art. 33 lett. b LT).
Anche per
l’IFD le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 dell’ordinanza federale del
10 febbraio 1993). La deduzione non è ammessa, una volta ancora, se le spese
riguardano la formazione vera e propria (art. 8 dell’ordinanza federale; art.
34 lett. b LIFD).
1.3.
Non sono
quindi deducibili le spese per la formazione di base, vale a dire le spese
necessarie per acquisire capacità e conoscenze per l’esercizio di una professione, per esempio il tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, gli studi superiori ecc.
(decisione TF n.2A.623/2004 del 6 luglio 2005; Agner/Jung/
Steinmann, Kommentar zum DBG, n. 3 ad art. 34 LIFD; Circolare dell’Amministrazione federale
delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995, n. 3.1).
Sono
invece spese di perfezionamento quelle che permettono al contribuente di mantenersi
aggiornato nella professione appresa, rispettivamente di soddisfare le nuove e
crescenti esigenze. In questa categoria rientrano le spese per ripassare e
rielaborare nozioni già acquisite (per esempio corsi di ripetizione o di perfezionamento propri del settore, seminari, congressi ecc.), come anche le spese per
corsi di lingue e per esami che possono rientrare in questa categoria. Sono
inoltre deducibili le spese inerenti al perfezionamento di una professione già appresa ed esercitata, come nel caso dell’impiegato di commercio che diventa perito
contabile o del pittore che dà gli esami di maestria (Circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995, n. 3.2; decisione TF n.2A.623/2004 del 6 luglio 2005).
Considerandi
2.
2.1.
Secondo
la costante giurisprudenza del Tribunale federale, sono deducibili tutte le
spese di perfezionamento che sono oggettivamente in rapporto con la professione
e che permettono al contribuente di mantenere le sue opportunità di lavoro,
soddisfacendo alle nuove esigenze della professione svolta, anche se ciò non
appaia assolutamente indispensabile per mantenere la posizione professionale
acquisita (decisioni TF n.2C_750/2009 del 26 maggio 2010 e n.2A.623/2004 del
6.
luglio 2005, in: StE 2006 B 22.3 n. 86 entrambe con rinvii).
La qualifica
di spese di perfezionamento deducibili dipende pertanto da un esame concreto
della situazione. Occorre paragonare la formazione di base seguita dal
contribuente e le nuove conoscenze acquisite con la formazione in discussione;
è inoltre necessario considerare la professione esercitata e gli effetti di
detta formazione sull’attività lavorativa (decisioni TF n.2C_750/2009 del 26
maggio 2010; n.2A.424/2005 del 28 aprile 2006 e n.2A.182/2005 del 17 ottobre
2005, in: StR 61/2006 p. 41).
2.2
Il tema
della delimitazione tra spese di perfezionamento e riqualificazione connesse
con l’esercizio di un’attività professionale, da un lato, e spese di formazione
vera e propria, dall’altro, è stato più volte affrontato dal Tribunale
federale. In una sentenza risalente al 14 marzo 1991, l’Alta Corte ha negato,
per esempio, la deduzione dei costi sostenuti da un giurista per elaborare una
tesi di dottorato, argomentando che si trattava di un approfondimento della sua
formazione di base (decisione TF n.2A.263/1990 del 14 marzo 1991, in: ASA 60
p. 356). Nello stesso senso si è pronunciata nel caso di un responsabile di un
centro di “incontri e seminari”, che postulava la deduzione dei costi da lui
affrontati per frequentare un corso in astrologia e psicologia, in difetto di
un nesso causale diretto con la professione esercitata (decisione TF n.
2A.130/2002 dell’8 agosto 2002, in: ASA 72 p. 473), oppure ancora nel caso di
un contribuente che, dopo aver interrotto gli studi universitari di economia,
conseguiva un Bachelor of Business Administration (BBA) e successivamente un
Master (MBA). L’Alta Corte ha in particolare evidenziato che il contribuente
aveva appreso il mestiere sul campo (“learning by doing on the job”) e
con la formazione parallela al lavoro mirava a colmare le lacune nella sua
preparazione manageriale emerse a seguito del suo avanzamento.
2.3
Recentemente
il Tribunale federale si è occupato del caso di un giurista fiscalista che,
dopo un decennio di attività alle dipendenze di due società che si occupavano
di consulenza e assistenza in materia economica, finanziaria, commerciale,
giuridica e fiscale, aveva continuato i propri studi per ottenere un Master of Advanced
Studies (MAS) in International Taxation (cfr. sentenza n.2C_1073/2013 del 25
giugno 2014).
La
sentenza in questione rileva che, per valutare se i corsi intrapresi sono da
considerarsi perfezionamento deducibile o meno, bisogna procedere ad un esame
concreto della situazione personale del contribuente: la sua formazione
iniziale, lo stato delle sue conoscenze prima di intraprendere i nuovi studi,
la sua carriera professionale, la sua attività professionale prima e dopo la
formazione ed il contenuto della formazione in questione (sentenza cit., consid.
2.2
).
Il
Tribunale federale ha quindi sottolineato che la situazione del ricorrente era
particolare, poiché beneficiava di un’esperienza professionale pluriennale
riconosciuta dai suoi datori di lavoro e dai clienti nell’ambito fiscale, in
particolar modo nel diritto tributario internazionale dell’impresa e nella
fiscalità internazionale del patrimonio, prima di intraprendere il corso per il
conseguimento del MAS, proprio nelle materie da lui stesso utilizzate e
praticate quotidianamente. Pur non mettendo in discussione la propria
giurisprudenza, secondo cui le spese per una formazione specialistica che
conduce al conseguimento di un master che costituisce la logica continuazione
della prima formazione universitaria non sono deducibili quali spese di perfezionamento,
la Corte ha ritenuto dunque che nel caso concreto le spese fossero deducibili,
tenuto conto della situazione personale del contribuente, dello stato attuale
delle sue conoscenze, della sua carriera professionale e della sua posizione professionale
dopo lo svolgimento del corso (sentenza cit., consid. 2.3).
3.
3.1.
Venendo
al caso in esame, RI 1, di formazione impiegato di commercio, ha conseguito nel
2008.
un attestato professionale federale di specialista del personale, con
opzione gestione del personale nell’azienda. Da quanto emerge dal curriculum
vitae prodotto agli atti dell’incarto fiscale, il 1° settembre 2008, dopo
diverse esperienze lavorative, è stato assunto dalla società __________, quale
capo delle risorse umane. Dal 1° settembre 2009 lavora invece per l’Ufficio regionale
di collocamento di Lugano, quale consulente del personale. Scopo della sua
funzione è quello di “promuovere il reinserimento rapido e duraturo dei
cercatori d’impiego nel mondo del lavoro” (cfr. scheda dettagliata delle sue
mansioni, pure prodotta agli atti dell’incarto fiscale).
Nel
periodo fiscale in discussione, come visto, il contribuente si è iscritto al
corso postdiploma di “Responsabile HR dipl. SPD SSS”, organizzato dalla Scuola
superiore di economia aziendale (SSEA) di Bellinzona con la collaborazione
dell’associazione HR Ticino. Dalla documentazione consultabile in
internet si evince che l’intero percorso formativo, della
durata di 15 mesi, è rivolto a coloro che hanno maturato un’esperienza professionale
nell’ambito delle risorse umane e intendono approfondire e ampliare le loro
competenze sia in ambito HR che in ambito della gestione aziendale. Scopo principale
del corso è quello di formare professionisti capaci di assumere funzioni
dirigenziali in medie e grandi imprese e di rappresentare un valido
interlocutore sia per la direzione aziendale che per i collaboratori. Secondo
le schede di presentazione del corso, il responsabile “HR SPD SSS” sarà in
grado di applicare i moderni metodi e strumenti della gestione delle risorse
umane e della gestione aziendale, di sviluppare le competenze in ambito
manageriale, con particolare riferimento alla leadership, e soprattutto di assumere
ruoli direttivi ed operativi nell’ambito della conduzione e la gestione di progetti.
3.2
Come già
ricordato, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, gli studi sono
qualificati formazione – e quindi i relativi costi non sono deducibili – se,
una volta conclusi, il contribuente migliora in maniera importante le proprie
possibilità di carriera e se la posizione professionale più elevata si
distingue chiaramente dalla professione esercitata prima. Tale sembra essere il
caso del ricorrente, in quanto la nuova formazione, come visto, gli permette di
assumere ruoli operativi e direttivi che si discostano chiaramente
dall’attività di consulente del personale esercitata presso l’URC di __________.
Poco
importa se la durata del corso in discussione e il suo costo sono relativamente
contenuti, soprattutto se paragonati a quelli di uno studio postdiploma di
livello EMBA o MAS. Diversamente dal caso giudicato recentemente dal Tribunale
federale (punto 2.3), il ricorrente non può avvalersi di un’esperienza
professionale pluriennale nel particolare campo delle risorse umane, avendo
lavorato per meno di un anno alle dipendenze della società __________ (dal 1°
settembre 2008 al 31 luglio 2009). Come ben sottolinea l’autorità di
tassazione, da un consulente del personale di un ufficio regionale di
collocamento ci si aspetta piuttosto che promuova la riqualifica, il
perfezionamento e la reintegrazione dei disoccupati, organizzando corsi di
formazione e di riqualifica professionale, programmi occupazionali temporanei e
manifestazioni finalizzate al collocamento. È quindi facilmente immaginabile
che, in possesso del nuovo titolo di “Responsabile HR SPD SSS”, possa ambire ad
una carriera in un settore diverso da quello del collocamento professionale o,
comunque, a una posizione più elevata.
Si
tratta, in questo senso, di un investimento sul lungo termine e non
semplicemente di un ripasso delle conoscenze a sua disposizione acquisite con le formazioni precedenti (decisione TF n.2A.623/2004 del 6 luglio 2005). Del resto, sia detto per inciso, è lo stesso ricorrente ad ammettere che il corso in
discussione costituisce la logica continuazione della sua formazione primaria
nelle risorse umane.
3.3
Da tutto
quanto procede, si può quindi concludere che i costi affrontati dai ricorrenti
per permettere a RI 1 di frequentare il corso postdiploma di “Responsabile HR
dipl. SPD SSS” costituiscono nel caso concreto spese di formazione e non di
mero perfezionamento, in quanto tali non deducibili dal reddito imponibile
(art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
4.
Il
ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di
giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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