80.2013.261
Imposta sull’utile delle persone giuridiche: capitale proprio occulto, provenienza del capitale, finanziamento bancario ottenuto dalla società madre e messo a disposizione della società figlia
27 giugno 2016Italiano12 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2013.261
80.2013.262
Lugano
27 giugno 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
dell’11 ottobre 2013 contro la decisione del 12 settembre 2013 in materia di IC e IFD 2007/2008.
Fatti
A. La RI 1 è una società
anonima, con sede a __________, il cui scopo consiste nella fornitura, nella
lavorazione e nella posa di acciaio per cemento armato.
Nelle dichiarazioni
d’imposta per i periodi fiscali 2007 e 2008, la contribuente dichiarava,
rispettivamente, una perdita di 124'266.– nel 2007 e un utile di fr. 97'564.–
nel 2008.
B. Con decisioni del 15
luglio 2010, l’RS 1 notificava alla RI 1 le tassazioni per i periodi fiscali
2007 e 2008, nelle quali l’utile imponibile era commisurato, rispettivamente,
in fr. 414'900.– per il 2007 e in fr. 445'500.– per il 2008. Oltre a diverse
riprese per ammortamenti e altre spese non riconosciuti e per vantaggi economici
ai soci o persone vicine, l’autorità fiscale aveva aggiunto all’utile gli
interessi su un “investimento fruttifero”, per un ammontare di fr. 385'827.–
nel 2007 e di fr. 183’147.– nel 2008.
La contribuente impugnava
le suddette decisioni con reclamo del 21 luglio 2010, riservandosi di motivarlo
in seguito.
Con ulteriore scritto del
2 agosto 2010, la reclamante contestava le riprese ed in particolare quella
relativa agli interessi passivi, “in quanto non pagati al portatore bensì
all’azionista in Italia, __________ Srl, che emette regolarmente una nota di
debito in tal senso”.
Il 25 agosto 2010, il 15
marzo 2011 e il 14 luglio 2011, la contribuente trasmetteva all’UTPG altra
documentazione, fra cui copia del bilancio 2010 della casa madre __________
Srl, per dimostrare come quest’ultima avesse dovuto “far ricorso a capitali di
terzi per finanziare l’attività della RI 1 in Svizzera”.
C. Con decisioni del 12
settembre 2013, l’UTPG accoglieva parzialmente il reclamo, azzerando l’utile
imponibile per il 2007 e riducendolo a fr. 203'600.– per il 2008. Rispetto alla
decisione impugnata, l’autorità fiscale aveva peraltro elevato il capitale imponibile
a fr. 2'364'000.– per il 2007 ed a fr. 3'061'000.– per il 2008. Da un lato,
l’UTPG aveva rinunciato alla ripresa di tutti i costi non ammessi, alla luce
della documentazione ricevuta dopo il reclamo. Per quanto concerne invece il
conto “investimento fruttifero”, era risultato essere un prestito fatto dalla
casa madre italiana __________ Srl, la quale a sua volta aveva ottenuto un finanziamento
da una banca italiana, con garanzie offerte dall’azionista e da persone a lui vicine.
Di conseguenza, l’UTPG aveva ritenuto applicabili le disposizioni relative al
capitale proprio occulto. Quest’ultimo era così stato determinato in fr.
1'887'806.– per il 2007 ed in fr. 2'587’777.– per il 2008. I relativi
interessi, non ammessi in deduzione, ammontavano invece a fr. 66'363.– nel 2007
e a fr. 164'036.– nel 2008.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 contesta che parte del
finanziamento della __________ Srl possa essere qualificata capitale proprio
occulto. Ripercorse le circostanze che hanno condotto la famiglia __________ a
decidere di iniziare un’attività anche nel Canton Ticino, l’insorgente sottolinea
le difficoltà incontrate nel reperire finanziamenti bancari sul mercato locale.
L’unica possibilità per finanziare l’attività in Svizzera sarebbe dunque
consistita nel chiedere un credito ad una banca italiana, con garanzie fornite
dalla stessa mutuataria e dai suoi azionisti. Gli immobili che fungono da
garanzia sarebbero usati per scopi commerciali dalle società del gruppo. Sarebbe
stata inoltre la banca finanziatrice a porre quale condizione che i fondi
venissero destinati alla società figlia in Svizzera nella forma di un
finanziamento socio e non quale capitale, per garantire il regolare rimborso
mensile.
Secondo la ricorrente, la
circolare n. 6 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) non
sarebbe applicabile nel suo caso, perché comporterebbe una grave
penalizzazione. La contribuente nega che il finanziamento in discussione abbia
finalità elusive.
E. Nelle sue
osservazioni del 23 ottobre 2013, l’UTPG propone di respingere il ricorso.
Ritiene che, con il finanziamento della ricorrente da parte della casa madre,
sia realizzata la condizione essenziale del finanziamento da parte di persona vicina
e sottolinea che vi sarebbe stato capitale occulto anche nel caso in cui il
credito fosse stato concesso direttamente dalla banca alla ricorrente, se la
garanzia era costituita dei beni della società madre e degli azionisti.
L’autorità fiscale ritiene poi che non sia necessario provare l’adempimento dei
presupposti dell’elusione fiscale, poiché le disposizioni legali applicabili
determinano la presenza di capitale proprio occulto in modo obiettivo, cioè
indipendentemente dalla volontà dei contribuenti di conseguire un risparmio
d’imposta.
F. All’udienza del 3
luglio 2014, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive
posizioni.
Diritto
1. 1.1.
Secondo l’art. 65 della
Legge federale sull’imposta federale (LIFD) gli interessi passivi concernenti
la parte del capitale di terzi economicamente equiparabile al capitale proprio
rientrano nell’utile imponibile delle società di capitali e delle società cooperative.
Sia per l’azionista – o
per le persone a lui vicine – sia per la società di capitali può esserci un
forte interesse a disporre dei fondi necessari nella forma di prestito
dell’azionista anziché come fondi propri: gli interessi passivi dovuti dalla
società debitrice sono considerati un costo e pertanto deducibili dall’utile
imponibile. Fiscalmente, tale modo di procedere non è tuttavia ammesso, se il
prestito alla società assume economicamente la funzione di fondi propri e
pertanto gli interessi passivi deducibili sono pagati all’azionista al posto di
dividendi. Tali fondi di terzi sono in tal caso trattati come capitale proprio
occulto e gli interessi relativi sono aggiunti all’utile imponibile.
Il finanziamento di terzi
è considerato inadeguato quando:
·
la società ottiene l’apporto dei fondi in questione da un azionista
o da una persona vicina a quest’ultimo;
·
non avrebbe potuto, mediante i suoi mezzi, ottenere i fondi
necessari da parte di terzi;
·
espone i fondi al rischio caratteristico dell’andamento degli
affari in una misura insolita per il capitale di terzi.
È pertanto riservata la
prova che un terzo indipendente avrebbe concesso un prestito a condizioni
identiche. Così, sul piano fiscale, una società può indebitarsi verso i suoi
azionisti se avrebbe potuto ugualmente ottenere con i suoi mezzi i fondi
necessari, in particolar modo da parte delle banche (sentenza del Tribunale
federale n.2P.338/2004 e 2A.757/2004 del 26 aprile 2006, in RDAF 2007 II 239 = ASA 78 p. 216 consid. 4.2 e dottrina citata).
1.2.
Per
determinare il capitale proprio occulto delle società di capitali e delle società
cooperative occorre partire, come regola generale, dal valore venale degli
attivi. Sono determinanti i valori venali alla fine del periodo fiscale.
L'autorità di tassazione si baserà sui valori determinanti per l'imposta
sull'utile delle società, a meno che valori venali più elevati possano essere
dimostrati. Per ogni tipo di attivo l’Amministrazione federale ha stabilito in
un’apposita circolare la percentuale massima di fondi di terzi che una società
potrebbe ottenere con i propri mezzi.
Nella misura
in cui i debiti figuranti a bilancio risultino superiori al capitale di terzi
ammissibile, occorrerà assumere la presenza di capitale proprio occulto. Condizione
essenziale è che tale capitale provenga, direttamente o indirettamente, dai
soci o da persone loro vicine. Se il capitale è fornito da terzi indipendenti e
né i soci né le persone loro vicine hanno prestato garanzie, non si è in
presenza di capitale proprio occulto (Circolare n. 6 dell’Amministrazione
federale delle contribuzioni del 6 giugno 1997, Capitale
proprio occulto delle società di capitali e delle società cooperative [art. 65
e 75 LIFD], p. 2).
Considerandi
2.
2.1.
Nei periodi fiscali 2007 e
2008.
l’autorità fiscale ha ravvisato una sottocapitalizzazione della società
ricorrente. Infatti, nel periodo fiscale 2007 il capitale proprio ammontava a
fr. 375'734.25, mentre il capitale di terzi a fr. 12'235'582.13. Nel periodo
fiscale seguente, il capitale proprio era di fr. 473'297.89 e quello di terzi
di fr. 12'650'509.58.
Nel capitale di terzi
figurava in particolar modo un “investimento fruttifero”, che ammontava a fr.
3'228'540.95 alla fine del 2007 e a fr. 2'970'000.– alla fine del 2008. Il
suddetto “investimento fruttifero” non è altro che un prestito concesso alla
ricorrente dalla casa madre __________ S.R.L., che a sua volta si era finanziata
tramite un mutuo, concessole da __________ SpA e garantito da immobili di sua
proprietà.
Nella misura in cui il
suddetto finanziamento eccede il capitale di terzi massimo ammesso secondo la
circolare n. 6 del 6 giugno 1997 dell’AFC, l’UTPG lo ha qualificato capitale
proprio occulto ed ha ripreso gli interessi passivi relativi.
La ricorrente contesta che
lo scopo del finanziamento in discussione fosse di carattere fiscale ed in
particolar modo che nella fattispecie sia ravvisabile un tentativo di elusione
d’imposta.
2.2
Fino all’entrata in vigore
della legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD), il 1° gennaio 1995,
l’autorità fiscale poteva riqualificare come capitale proprio occulto una parte
del capitale di terzi solo a condizione di dimostrare l’esistenza di un
tentativo di elusione fiscale. Dopo che il legislatore federale, introducendo
l’art. 65 LIFD, ha codificato le condizioni per l’assimilazione del capitale
occulto al capitale proprio, non occorre più provare l’esistenza di manovre
elusive (cfr. p. es. Locher, Kommentar zum DBG, vol. II, Therwil/Basilea 2004, n. 7 ad art. 65
LIFD, p. 587).
Infatti,
come ha ricordato il Tribunale federale in una recente sentenza, dal punto di
vista economico, su cui si fonda la dottrina del capitale proprio occulto,
capitale formalmente di terzi deve essere riqualificato ai fini fiscali in
capitale proprio, nella misura in cui la società di capitali o la cooperativa è
sottocapitalizzata (elemento oggettivo della fattispecie). Ciò presuppone che
il capitale di terzi provenga da un socio o da una persona vicina (elemento
soggettivo). La fattispecie del capitale proprio occulto è stata in tal modo
resa oggettiva (sentenza del 30 settembre 2015, in RF 70/2015 p. 992 consid.
2.1.2
e giurisprudenza e dottrina citate). Prima che fosse introdotta la base
legale per l’imposizione del capitale proprio occulto, l’autorità fiscale doveva
invece dimostrare l’adempimento dei presupposti dell’elu-sione d’imposta. In tal
modo, era determinante stabilire se l’ope-rato della società fosse spiegabile
solo con il fatto che il socio, per conseguire un risparmio fiscale, voleva
ottenere interessi passivi anziché una quota di reddito netto (RF 70/2015 p.
992.
consid. 2.1.3 e giurisprudenza citata).
Ne consegue che,
contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non occorre verificare
l’adempimento dei presupposti dell’elusione fiscale. Al contrario, è sufficiente
constatare che la società sia sottocapitalizzata e che il finanziamento
provenga almeno in parte da soci o persone vicine.
2.3
In relazione a
quest’ultimo aspetto, è innegabile che il finanziamento litigioso provenga dai
soci. Come già ricordato, il capitale proprio occulto è caratterizzato dal
fatto di provenire “direttamente o indirettamente”, dai soci o da persone loro
vicine. Se il capitale è fornito da terzi indipendenti e né i soci né le
persone loro vicine hanno prestato garanzie, non si è in presenza di capitale
proprio occulto (Circolare AFC n. 6 del 6 giugno 1997, p. 2).
In una sentenza del 1985,
il Tribunale federale aveva già riconosciuto che, se una società di capitali
ottiene da un terzo un credito garantito dagli azionisti, che non avrebbe
potuto ottenere con i soli mezzi propri, si è in presenza di capitale proprio
occulto e di elusione d’imposta (ASA 55 p. 423 = RF 41/1986 p. 403 = RDAF 1988
p. 263 consid. 2b).
Gli stessi principi sono
stati sostanzialmente ripresi dall’AFC nella sua circolare adottata dopo
l’entrata in vigore della nuova normativa federale, che assimila al capitale
proprio dissimulato i prestiti concessi da terzi indipendenti ma garantiti
dagli azionisti o da persone loro vicine (Danon,
in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,
Basilea 2008, n. 13 ad art. 65 LIFD).
Nella fattispecie, è la
società madre italiana __________ S.R.L. ad aver acceso un mutuo con una banca
italiana, costituendo in garanzia degli immobili di sua proprietà. Il
finanziamento così ottenuto dalla __________ S.R.L. è stato da quest’ultima
messo a disposizione della ricorrente. In queste circostanze, non si può negare
l’adempimento delle condizioni previste dalla legge e dalla prassi per la
riqualifica del capitale di terzi come capitale proprio occulto.
2.4
La Circolare n. 6 dell’AFC
riserva la prova che nel caso concreto il rapporto d'indebitamento sia conforme
alle condizioni di mercato. Il contribuente può cioè dimostrare che, nonostante
il superamento dei limiti previsti dalla stessa Circolare, nella fattispecie la
società non sia sottocapitalizzata (cfr. Brülisauer/Ziegler,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,
vol. I/2a, 2a ediz., Basilea 2008, n. 43 ad art. 65 LIFD, p. 1079).
La società insorgente non
porta alcuna prova della conformità del controverso finanziamento alle
condizioni di mercato. Piuttosto, affermando che, non disponendo il Gruppo di
garanzie liquide bensì solo di proprietà immobiliari in Italia, le era precluso
l’ottenimento di crediti presso banche svizzere, la ricorrente riconosce che il
finanziamento tramite la società madre non è conforme alle condizioni di
mercato.
3.
Alla luce delle
considerazioni che precedono, il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese
processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 3’000.–
b. nelle spese di cancelleria
di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 3’100.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: