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Decisione

80.2013.261

Imposta sull’utile delle persone giuridiche: capitale proprio occulto, provenienza del capitale, finanziamento bancario ottenuto dalla società madre e messo a disposizione della società figlia

27 giugno 2016Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. La RI 1 è una società

anonima, con sede a __________, il cui scopo consiste nella fornitura, nella

lavorazione e nella posa di acciaio per cemento armato.

Nelle dichiarazioni

d’imposta per i periodi fiscali 2007 e 2008, la contribuente dichiarava,

rispettivamente, una perdita di 124'266.– nel 2007 e un utile di fr. 97'564.–

nel 2008.

B. Con decisioni del 15

luglio 2010, l’RS 1 notificava alla RI 1 le tassazioni per i periodi fiscali

2007 e 2008, nelle quali l’utile imponibile era commisurato, rispettivamente,

in fr. 414'900.– per il 2007 e in fr. 445'500.– per il 2008. Oltre a diverse

riprese per ammortamenti e altre spese non riconosciuti e per vantaggi economici

ai soci o persone vicine, l’autorità fiscale aveva aggiunto all’utile gli

interessi su un “investimento fruttifero”, per un ammontare di fr. 385'827.–

nel 2007 e di fr. 183’147.– nel 2008.

La contribuente impugnava

le suddette decisioni con reclamo del 21 luglio 2010, riservandosi di motivarlo

in seguito.

Con ulteriore scritto del

2 agosto 2010, la reclamante contestava le riprese ed in particolare quella

relativa agli interessi passivi, “in quanto non pagati al portatore bensì

all’azionista in Italia, __________ Srl, che emette regolarmente una nota di

debito in tal senso”.

Il 25 agosto 2010, il 15

marzo 2011 e il 14 luglio 2011, la contribuente trasmetteva all’UTPG altra

documentazione, fra cui copia del bilancio 2010 della casa madre __________

Srl, per dimostrare come quest’ultima avesse dovuto “far ricorso a capitali di

terzi per finanziare l’attività della RI 1 in Svizzera”.

C. Con decisioni del 12

settembre 2013, l’UTPG accoglieva parzialmente il reclamo, azzerando l’utile

imponibile per il 2007 e riducendolo a fr. 203'600.– per il 2008. Rispetto alla

decisione impugnata, l’autorità fiscale aveva peraltro elevato il capitale imponibile

a fr. 2'364'000.– per il 2007 ed a fr. 3'061'000.– per il 2008. Da un lato,

l’UTPG aveva rinunciato alla ripresa di tutti i costi non ammessi, alla luce

della documentazione ricevuta dopo il reclamo. Per quanto concerne invece il

conto “investimento fruttifero”, era risultato essere un prestito fatto dalla

casa madre italiana __________ Srl, la quale a sua volta aveva ottenuto un finanziamento

da una banca italiana, con garanzie offerte dall’azionista e da persone a lui vicine.

Di conseguenza, l’UTPG aveva ritenuto applicabili le disposizioni relative al

capitale proprio occulto. Quest’ultimo era così stato determinato in fr.

1'887'806.– per il 2007 ed in fr. 2'587’777.– per il 2008. I relativi

interessi, non ammessi in deduzione, ammontavano invece a fr. 66'363.– nel 2007

e a fr. 164'036.– nel 2008.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 contesta che parte del

finanziamento della __________ Srl possa essere qualificata capitale proprio

occulto. Ripercorse le circostanze che hanno condotto la famiglia __________ a

decidere di iniziare un’attività anche nel Canton Ticino, l’insorgente sottolinea

le difficoltà incontrate nel reperire finanziamenti bancari sul mercato locale.

L’unica possibilità per finanziare l’attività in Svizzera sarebbe dunque

consistita nel chiedere un credito ad una banca italiana, con garanzie fornite

dalla stessa mutuataria e dai suoi azionisti. Gli immobili che fungono da

garanzia sarebbero usati per scopi commerciali dalle società del gruppo. Sarebbe

stata inoltre la banca finanziatrice a porre quale condizione che i fondi

venissero destinati alla società figlia in Svizzera nella forma di un

finanziamento socio e non quale capitale, per garantire il regolare rimborso

mensile.

Secondo la ricorrente, la

circolare n. 6 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) non

sarebbe applicabile nel suo caso, perché comporterebbe una grave

penalizzazione. La contribuente nega che il finanziamento in discussione abbia

finalità elusive.

E. Nelle sue

osservazioni del 23 ottobre 2013, l’UTPG propone di respingere il ricorso.

Ritiene che, con il finanziamento della ricorrente da parte della casa madre,

sia realizzata la condizione essenziale del finanziamento da parte di persona vicina

e sottolinea che vi sarebbe stato capitale occulto anche nel caso in cui il

credito fosse stato concesso direttamente dalla banca alla ricorrente, se la

garanzia era costituita dei beni della società madre e degli azionisti.

L’autorità fiscale ritiene poi che non sia necessario provare l’adempimento dei

presupposti dell’elusione fiscale, poiché le disposizioni legali applicabili

determinano la presenza di capitale proprio occulto in modo obiettivo, cioè

indipendentemente dalla volontà dei contribuenti di conseguire un risparmio

d’imposta.

F. All’udienza del 3

luglio 2014, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive

posizioni.

Diritto

1. 1.1.

Secondo l’art. 65 della

Legge federale sull’imposta federale (LIFD) gli interessi passivi concernenti

la parte del capitale di terzi economicamente equiparabile al capitale proprio

rientrano nell’utile imponibile delle società di capitali e delle società cooperative.

Sia per l’azionista – o

per le persone a lui vicine – sia per la società di capitali può esserci un

forte interesse a disporre dei fondi necessari nella forma di prestito

dell’azionista anziché come fondi propri: gli interessi passivi dovuti dalla

società debitrice sono considerati un costo e pertanto deducibili dall’utile

imponibile. Fiscalmente, tale modo di procedere non è tuttavia ammesso, se il

prestito alla società assume economicamente la funzione di fondi propri e

pertanto gli interessi passivi deducibili sono pagati all’azionista al posto di

dividendi. Tali fondi di terzi sono in tal caso trattati come capitale proprio

occulto e gli interessi relativi sono aggiunti all’utile imponibile.

Il finanziamento di terzi

è considerato inadeguato quando:

·

la società ottiene l’apporto dei fondi in questione da un azionista

o da una persona vicina a quest’ultimo;

·

non avrebbe potuto, mediante i suoi mezzi, ottenere i fondi

necessari da parte di terzi;

·

espone i fondi al rischio caratteristico dell’andamento degli

affari in una misura insolita per il capitale di terzi.

È pertanto riservata la

prova che un terzo indipendente avrebbe concesso un prestito a condizioni

identiche. Così, sul piano fiscale, una società può indebitarsi verso i suoi

azionisti se avrebbe potuto ugualmente ottenere con i suoi mezzi i fondi

necessari, in particolar modo da parte delle banche (sentenza del Tribunale

federale n.2P.338/2004 e 2A.757/2004 del 26 aprile 2006, in RDAF 2007 II 239 = ASA 78 p. 216 consid. 4.2 e dottrina citata).

1.2.

Per

determinare il capitale proprio occulto delle società di capitali e delle società

cooperative occorre partire, come regola generale, dal valore venale degli

attivi. Sono determinanti i valori venali alla fine del periodo fiscale.

L'autorità di tassazione si baserà sui valori determinanti per l'imposta

sull'utile delle società, a meno che valori venali più elevati possano essere

dimostrati. Per ogni tipo di attivo l’Amministrazione federale ha stabilito in

un’apposita circolare la percentuale massima di fondi di terzi che una società

potrebbe ottenere con i propri mezzi.

Nella misura

in cui i debiti figuranti a bilancio risultino superiori al capitale di terzi

ammissibile, occorrerà assumere la presenza di capitale proprio occulto. Condizione

essenziale è che tale capitale provenga, direttamente o indirettamente, dai

soci o da persone loro vicine. Se il capitale è fornito da terzi indipendenti e

né i soci né le persone loro vicine hanno prestato garanzie, non si è in

presenza di capitale proprio occulto (Circolare n. 6 dell’Amministrazione

federale delle contribuzioni del 6 giugno 1997, Capitale

proprio occulto delle società di capitali e delle società cooperative [art. 65

e 75 LIFD], p. 2).

Considerandi

2.

2.1.

Nei periodi fiscali 2007 e

2008.

l’autorità fiscale ha ravvisato una sottocapitalizzazione della società

ricorrente. Infatti, nel periodo fiscale 2007 il capitale proprio ammontava a

fr. 375'734.25, mentre il capitale di terzi a fr. 12'235'582.13. Nel periodo

fiscale seguente, il capitale proprio era di fr. 473'297.89 e quello di terzi

di fr. 12'650'509.58.

Nel capitale di terzi

figurava in particolar modo un “investimento fruttifero”, che ammontava a fr.

3'228'540.95 alla fine del 2007 e a fr. 2'970'000.– alla fine del 2008. Il

suddetto “investimento fruttifero” non è altro che un prestito concesso alla

ricorrente dalla casa madre __________ S.R.L., che a sua volta si era finanziata

tramite un mutuo, concessole da __________ SpA e garantito da immobili di sua

proprietà.

Nella misura in cui il

suddetto finanziamento eccede il capitale di terzi massimo ammesso secondo la

circolare n. 6 del 6 giugno 1997 dell’AFC, l’UTPG lo ha qualificato capitale

proprio occulto ed ha ripreso gli interessi passivi relativi.

La ricorrente contesta che

lo scopo del finanziamento in discussione fosse di carattere fiscale ed in

particolar modo che nella fattispecie sia ravvisabile un tentativo di elusione

d’imposta.

2.2

Fino all’entrata in vigore

della legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD), il 1° gennaio 1995,

l’autorità fiscale poteva riqualificare come capitale proprio occulto una parte

del capitale di terzi solo a condizione di dimostrare l’esistenza di un

tentativo di elusione fiscale. Dopo che il legislatore federale, introducendo

l’art. 65 LIFD, ha codificato le condizioni per l’assimilazione del capitale

occulto al capitale proprio, non occorre più provare l’esistenza di manovre

elusive (cfr. p. es. Locher, Kommentar zum DBG, vol. II, Therwil/Basilea 2004, n. 7 ad art. 65

LIFD, p. 587).

Infatti,

come ha ricordato il Tribunale federale in una recente sentenza, dal punto di

vista economico, su cui si fonda la dottrina del capitale proprio occulto,

capitale formalmente di terzi deve essere riqualificato ai fini fiscali in

capitale proprio, nella misura in cui la società di capitali o la cooperativa è

sottocapitalizzata (elemento oggettivo della fattispecie). Ciò presuppone che

il capitale di terzi provenga da un socio o da una persona vicina (elemento

soggettivo). La fattispecie del capitale proprio occulto è stata in tal modo

resa oggettiva (sentenza del 30 settembre 2015, in RF 70/2015 p. 992 consid.

2.1.2

e giurisprudenza e dottrina citate). Prima che fosse introdotta la base

legale per l’imposizione del capitale proprio occulto, l’autorità fiscale doveva

invece dimostrare l’adempimento dei presupposti dell’elu-sione d’imposta. In tal

modo, era determinante stabilire se l’ope-rato della società fosse spiegabile

solo con il fatto che il socio, per conseguire un risparmio fiscale, voleva

ottenere interessi passivi anziché una quota di reddito netto (RF 70/2015 p.

992.

consid. 2.1.3 e giurisprudenza citata).

Ne consegue che,

contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non occorre verificare

l’adempimento dei presupposti dell’elusione fiscale. Al contrario, è sufficiente

constatare che la società sia sottocapitalizzata e che il finanziamento

provenga almeno in parte da soci o persone vicine.

2.3

In relazione a

quest’ultimo aspetto, è innegabile che il finanziamento litigioso provenga dai

soci. Come già ricordato, il capitale proprio occulto è caratterizzato dal

fatto di provenire “direttamente o indirettamente”, dai soci o da persone loro

vicine. Se il capitale è fornito da terzi indipendenti e né i soci né le

persone loro vicine hanno prestato garanzie, non si è in presenza di capitale

proprio occulto (Circolare AFC n. 6 del 6 giugno 1997, p. 2).

In una sentenza del 1985,

il Tribunale federale aveva già riconosciuto che, se una società di capitali

ottiene da un terzo un credito garantito dagli azionisti, che non avrebbe

potuto ottenere con i soli mezzi propri, si è in presenza di capitale proprio

occulto e di elusione d’imposta (ASA 55 p. 423 = RF 41/1986 p. 403 = RDAF 1988

p. 263 consid. 2b).

Gli stessi principi sono

stati sostanzialmente ripresi dall’AFC nella sua circolare adottata dopo

l’entrata in vigore della nuova normativa federale, che assimila al capitale

proprio dissimulato i prestiti concessi da terzi indipendenti ma garantiti

dagli azionisti o da persone loro vicine (Danon,

in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,

Basilea 2008, n. 13 ad art. 65 LIFD).

Nella fattispecie, è la

società madre italiana __________ S.R.L. ad aver acceso un mutuo con una banca

italiana, costituendo in garanzia degli immobili di sua proprietà. Il

finanziamento così ottenuto dalla __________ S.R.L. è stato da quest’ultima

messo a disposizione della ricorrente. In queste circostanze, non si può negare

l’adempimento delle condizioni previste dalla legge e dalla prassi per la

riqualifica del capitale di terzi come capitale proprio occulto.

2.4

La Circolare n. 6 dell’AFC

riserva la prova che nel caso concreto il rapporto d'indebitamento sia conforme

alle condizioni di mercato. Il contribuente può cioè dimostrare che, nonostante

il superamento dei limiti previsti dalla stessa Circolare, nella fattispecie la

società non sia sottocapitalizzata (cfr. Brülisauer/Ziegler,

in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,

vol. I/2a, 2a ediz., Basilea 2008, n. 43 ad art. 65 LIFD, p. 1079).

La società insorgente non

porta alcuna prova della conformità del controverso finanziamento alle

condizioni di mercato. Piuttosto, affermando che, non disponendo il Gruppo di

garanzie liquide bensì solo di proprietà immobiliari in Italia, le era precluso

l’ottenimento di crediti presso banche svizzere, la ricorrente riconosce che il

finanziamento tramite la società madre non è conforme alle condizioni di

mercato.

3.

Alla luce delle

considerazioni che precedono, il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese

processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 3’000.–

b. nelle spese di cancelleria

di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 3’100.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: