80.2013.263
Procedura: ricorso, rappresentanza contrattuale, procura, attribuzione al rappresentante di un termine per legittimarsi, irricevibilità
18 dicembre 2013Italiano4 min
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Numero d'incarto:
80.2013.263
Data decisione, Autorità:
18.12.2013, CDT
Titolo:
Procedura: ricorso, rappresentanza contrattuale, procura, attribuzione al rappresentante di un termine per legittimarsi, irricevibilità
RAPPRESENTANZA CONTRATTUALE
art. 117 cpv. 2 LIFD
art. 190 cpv. 2 LT
Incarti n.
80.2013.263
80.2013.264
Lugano
18 dicembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Andrea Pedroli
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 16 ottobre 2013 contro la decisione del 25
settembre 2013 in materia di IC e IFD 2012.
Fatti
- con
scritto del 16 ottobre 2013, redatto in lingua tedesca, RA 1 ha dichiarato di interporre ricorso contro la decisione del 25 settembre 2013, con la quale lRS 1
aveva respinto un reclamo interposto da RI 1 contro la decisione di tassazione
IC/IFD 2012;
- il 17
ottobre 2013 questa Camera si è rivolta a RA 1, attribuendogli un termine di 15
giorni per tradurre il ricorso in italiano e per produrre la procura del figlio
RI 1, avvertendolo che altrimenti il gravame sarebbe stato dichiarato
irricevibile;
- alla
richiesta in questione non è stato dato seguito.
Diritto
- conformemente
all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio
2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice
unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di
rilevante importanza;
- come
ricordato, il ricorrente ha presentato il suo gravame in lingua tedesca e non
ha dato seguito all’invito a tradurlo in italiano, lingua ufficiale del Canton
Ticino;
- a tale
Considerandi
proposito, nei rapporti con le autorità la libertà linguistica (art. 18 Cost.)
è limitata dal principio della lingua ufficiale: in effetti, con riserva di
disposizioni particolari (p. es. gli art. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 3 lett. a
CEDU), non esiste in linea di principio alcun diritto a comunicare con le
autorità in una lingua diversa da quella ufficiale (Praxis 2000 n. 40 p. 217 consid. 3);
- in
particolare l'art. 70 cpv. 1 Cost. garantisce il principio di territorialità,
per il quale i Cantoni designano le loro lingue ufficiali;
- pertanto, l'osservanza della lingua italiana nei
rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile:
per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che
un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali
(cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);
- alla
ricevibilità del ricorso si oppone anche la circostanza che l’insorgente non
abbia prodotto la procura per rappresentare il figlio RI 1, che a sua volta gli
è stata richiesta da questa Camera;
- secondo
gli articoli 117 cpv. 2 seconda frase LIFD e 190 cpv. 2 seconda frase LT, nel
caso in cui il contribuente si faccia rappresentare contrattualmente,
l’autorità può chiedere al rappresentate di legittimarsi mediante procura
scritta;
- se la
procura non viene prodotta nel termine attribuito dall’autorità, il reclamo o
il ricorso viene dichiarato irricevibile (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale
federale del 30 agosto 1988, in ASA 59 p. 415 = StE 1989 B 93.6 n. 9 = RF 1990
p. 552, consid. 3a e giurisprudenza citata);
- il
ricorso può pertanto essere stralciato dai ruoli.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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