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Decisione

80.2013.263

Procedura: ricorso, rappresentanza contrattuale, procura, attribuzione al rappresentante di un termine per legittimarsi, irricevibilità

18 dicembre 2013Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

- con

scritto del 16 ottobre 2013, redatto in lingua tedesca, RA 1 ha dichiarato di interporre ricorso contro la decisione del 25 settembre 2013, con la quale lRS 1

aveva respinto un reclamo interposto da RI 1 contro la decisione di tassazione

IC/IFD 2012;

- il 17

ottobre 2013 questa Camera si è rivolta a RA 1, attribuendogli un termine di 15

giorni per tradurre il ricorso in italiano e per produrre la procura del figlio

RI 1, avvertendolo che altrimenti il gravame sarebbe stato dichiarato

irricevibile;

- alla

richiesta in questione non è stato dato seguito.

Diritto

- conformemente

all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio

2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice

unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di

rilevante importanza;

- come

ricordato, il ricorrente ha presentato il suo gravame in lingua tedesca e non

ha dato seguito all’invito a tradurlo in italiano, lingua ufficiale del Canton

Ticino;

- a tale

Considerandi

proposito, nei rapporti con le autorità la libertà linguistica (art. 18 Cost.)

è limitata dal principio della lingua ufficiale: in effetti, con riserva di

disposizioni particolari (p. es. gli art. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 3 lett. a

CEDU), non esiste in linea di principio alcun diritto a comunicare con le

autorità in una lingua diversa da quella ufficiale (Praxis 2000 n. 40 p. 217 consid. 3);

- in

particolare l'art. 70 cpv. 1 Cost. garantisce il principio di territorialità,

per il quale i Cantoni designano le loro lingue ufficiali;

- pertanto, l'osservanza della lingua italiana nei

rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile:

per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che

un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali

(cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);

- alla

ricevibilità del ricorso si oppone anche la circostanza che l’insorgente non

abbia prodotto la procura per rappresentare il figlio RI 1, che a sua volta gli

è stata richiesta da questa Camera;

- secondo

gli articoli 117 cpv. 2 seconda frase LIFD e 190 cpv. 2 seconda frase LT, nel

caso in cui il contribuente si faccia rappresentare contrattualmente,

l’autorità può chiedere al rappresentate di legittimarsi mediante procura

scritta;

- se la

procura non viene prodotta nel termine attribuito dall’autorità, il reclamo o

il ricorso viene dichiarato irricevibile (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale

federale del 30 agosto 1988, in ASA 59 p. 415 = StE 1989 B 93.6 n. 9 = RF 1990

p. 552, consid. 3a e giurisprudenza citata);

- il

ricorso può pertanto essere stralciato dai ruoli.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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