Lexipedia

Decisione

80.2013.265

Imposta di navigazione: tributo annuo, nessuna riduzione proporzionale per il caso di immatricolazione durante l’anno

16 dicembre 2013Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. L’8

agosto 2013 la Sezione della circolazione ha immatricolato il natante __________

appartenente a RI 1. Con decisione dello stesso giorno, ha notificato a

quest’ultimo la tassazione dell’imposta di navigazione per il 2013, commisurata

in fr. 763.–.

B. Con

reclamo del 3 ottobre 2013, il detentore del natante ha interposto reclamo contro

la decisione relativa all’imposta di navigazione, sostenendo che si

giustificava solo un’imposizione pro rata temporis, cioè limitatamente

al periodo dell’anno a partire dal giorno dell’immatricolazione.

C. La Sezione della circolazione ha respinto il reclamo, con decisione

dell’8 ottobre 2013, nella quale ha rilevato che, contrariamente alla Legge

sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motori, la Legge cantonale

di applicazione alla Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione

interna (LCNavi) non prevede il frazionamento dell’imposta

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente

il calcolo dell’imposta stabilito dall’autorità di tassazione. Secondo il

ricorrente, la legge cantonale di applicazione non terrebbe conto di quanto

previsto dalla Legge federale sulla navigazione interna, che stabilisce

l’assoggettamento pro rata temporis in caso di trasferimento da un

cantone all’altro. Invoca inoltre la parità di trattamento nei confronti dei

detentori di veicoli a motore, per i quali il calcolo dell’imposta tiene conto

della durata di utilizzo nell’arco dell’anno.

E. Nelle

sue osservazioni del 21 novembre 2013, la Sezione della circolazione propone di

respingere il ricorso, sottolineando che la volontà del legislatore cantonale,

di riscuotere l’imposta di navigazione per l’intero anno, è chiara. L’autorità

di tassazione definisce inoltre impraticabile l’imposizione pro rata

temporis e ritiene inapplicabile l’art. 61 della legge federale, che si

limita a vietare la doppia imposizione intercantonale.

Il

ricorrente ha replicato con scritto del 9 dicembre 2013.

Diritto

1. Secondo

l’art. 5a cpv. 2 della Legge cantonale del 22 novembre 1982 di applicazione

alla legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LCNav), contro

la decisione su reclamo in materia di imposte di navigazione e tasse è dato

ricorso alla Camera di diritto tributario entro il termine di trenta giorni.

Il

ricorso, interposto dal debitore dell’imposta, è ricevibile in ordine.

Considerandi

2.

L’art.

61.

cpv. 1 della Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna

(LNI; RS 747.201) consente ai Cantoni di istituire un'imposta sui battelli che,

hanno lo stazionamento sul loro territorio (lett. a) o che hanno lo

stazionamento in un altro Cantone e sono utilizzati durante più di un mese sul

loro territorio (lett. b).

Dall'inizio del mese in cui lo stazionamento di un battello è trasferito

in un altro Cantone, quest'ultimo ha il diritto di procedere alla riscossione

delle imposte. Il Cantone dello stazionamento precedente deve restituire le

imposte che ha riscosso per il periodo successivo (art. 61 cpv. 2 LNI).

Il

Cantone dello stazionamento deve restituire le imposte che ha riscosso per un periodo

durante il quale il battello era imposto in un altro Cantone, secondo il capoverso

1.

lettera b (art. 61 cpv. 3 LNI).

Queste

disposizioni della legge federale sono state introdotte al solo fine di evitare

la doppia imposizione intercantonale (cfr. Messaggio del Consiglio federale del

1° maggio 1974 concernente un disegno di legge sulla navigazione interna, in: FF

1974.

I 1484, p. 1499).

3.

3.1.

L’art. 2

cpv. 1 LCNav dispone che il rilascio della licenza di navigazione per natanti a

motore con potenza propulsiva sia soggetto all’imposta annua di navigazione di

fr. 25.– + (4,50 x kW).

Per

l’art. 2 cpv. 3 LCNav, più natanti dello stesso genere appartenenti ad un solo

proprietario possono essere usati alternativamente con la medesima targa di controllo

se il detentore paga l’importo dovuto per il natante oggetto all’imposta più elevata.

3.2

Secondo l’art. 3 lett. c LCNav, le imposte annuali sono

ridotte del 50% quando riguardano natanti non immatricolati altrove e usati dai

turisti esteri per un periodo massimo di un mese.

L’art. 4

LCNav esenta invece da imposte, fra gli altri, i natanti immatricolati in Svizzera

e usati da turisti confederati per un periodo massimo di un mese (lett. b),

i natanti immatricolati all’estero e usati dai turisti esteri per un periodo

massimo di un mese (lett. c) e i natanti per i quali si rinuncia

all’immatricolazione entro il 30 aprile di ogni anno (lett. e).

3.3

Come si

vede dalle disposizioni menzionate, non è prevista una riduzione dell’imposta

per il caso in cui l’immatricolazione del natante è intervenuta nel corso

dell’anno. La regola è evidentemente che venga riscossa sempre un’imposta

annua. Fanno eccezione solo i casi dei natanti usati per non più di un mese,

per i quali è prevista la riscossione di un’imposta ridotta, se si tratta di

natanti non immatricolati altrove ed appartenenti a turisti stranieri, e

l’esenzione, se si tratta di natanti immatricolati in un altro cantone o

all’estero. Inoltre, nel 1987 è stata introdotta l’esenzione per il caso della

rinuncia all’immatricolazione entro il 30 aprile, fornendo in tal modo una base

legale ad una prassi già precedentemente in vigore (cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato del 26 novembre 1985, n. 2995, concernente la modificazione

di alcune norme della legge cantonale di applicazione alla legge federale del 3

ottobre 1975 sulla navigazione interna, in Raccolta dei verbali del Gran

Consiglio, sessione autunnale 1986, p. 844). Proprio i casi appena evocati

dimostrano che la volontà del legislatore era di prevedere un’imposta annuale, senza

riduzione proporzionale nell’eventualità di un assoggettamento per una sola

parte dell’anno.

3.4

Si può

del resto ricordare, a tale proposito, che un simile modo di calcolare

l’imposta, per quanto estremamente semplificato, non è insolito. Basti pensare alle

imposte immobiliari cantonali. P. es. nel Canton Ticino le persone giuridiche

devono pagare un’imposta immobiliare sugli immobili di loro proprietà alla fine

dell’anno civile e la legge tributaria precisa espressamente che tale imposta

“non è commisurata alla durata dell’assoggettamento” (art. 95 LT). La stessa

regola vale anche per l’imposta immobiliare comunale (art. 291 ss. LT) e per

l’imposta personale comunale (art. 290 LT).

La

giurisprudenza del Tribunale federale ha già avuto modo di sottolineare che il

principio della praticabilità dell'imposta consente al legislatore, entro certi

limiti, di semplificare le situazioni imponibili e di rinunciare a discipline

dettagliate, nell’intento di adottare disposizioni fiscali di applicazione

efficace e agevole (cfr. la sentenza del 26 giugno 2006 n.2A.4/2006, consid. 7.1, con riferimento a: Locher, Praktikabilität im Steuerrecht - unter besonderer

Berücksichtigung des materiellen Rechts der direkten Steuern -, in Steuerrecht:

Festschrift zum 65. Geburtstag von Ernst Höhn, Berna 1995,

p. 189 ss., p. 190).

3.5

Pur

comprendendo il disappunto del ricorrente, che si vede addebitare la stessa imposta

che avrebbe pagato se, anziché l’8 agosto 2013, avesse immatricolato il suo

natante già il 1° gennaio 2013, si deve tuttavia riconoscere che tale soluzione

è conforme alla legge.

4.

Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese

processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 300.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 380.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 82 ss. LTF).

4. __________

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster