80.2013.265
Imposta di navigazione: tributo annuo, nessuna riduzione proporzionale per il caso di immatricolazione durante l’anno
16 dicembre 2013Italiano7 min
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Numero d'incarto:
80.2013.265
Data decisione, Autorità:
16.12.2013, CDT
Titolo:
Imposta di navigazione: tributo annuo, nessuna riduzione proporzionale per il caso di immatricolazione durante l’anno
IMPOSTA CANTONALE DI NAVIGAZIONE
art. 2 cpv. 1 LCNAV
art. 3 LCNAV
art. 5a cpv. 2 LCNAV
art. 61 LNI
Incarto n.
80.2013.265
Lugano
16 dicembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 21 ottobre 2013 contro la decisione dell’8
ottobre 2013 in materia di imposta di navigazione.
Fatti
A. L’8
agosto 2013 la Sezione della circolazione ha immatricolato il natante __________
appartenente a RI 1. Con decisione dello stesso giorno, ha notificato a
quest’ultimo la tassazione dell’imposta di navigazione per il 2013, commisurata
in fr. 763.–.
B. Con
reclamo del 3 ottobre 2013, il detentore del natante ha interposto reclamo contro
la decisione relativa all’imposta di navigazione, sostenendo che si
giustificava solo un’imposizione pro rata temporis, cioè limitatamente
al periodo dell’anno a partire dal giorno dell’immatricolazione.
C. La Sezione della circolazione ha respinto il reclamo, con decisione
dell’8 ottobre 2013, nella quale ha rilevato che, contrariamente alla Legge
sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motori, la Legge cantonale
di applicazione alla Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione
interna (LCNavi) non prevede il frazionamento dell’imposta
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente
il calcolo dell’imposta stabilito dall’autorità di tassazione. Secondo il
ricorrente, la legge cantonale di applicazione non terrebbe conto di quanto
previsto dalla Legge federale sulla navigazione interna, che stabilisce
l’assoggettamento pro rata temporis in caso di trasferimento da un
cantone all’altro. Invoca inoltre la parità di trattamento nei confronti dei
detentori di veicoli a motore, per i quali il calcolo dell’imposta tiene conto
della durata di utilizzo nell’arco dell’anno.
E. Nelle
sue osservazioni del 21 novembre 2013, la Sezione della circolazione propone di
respingere il ricorso, sottolineando che la volontà del legislatore cantonale,
di riscuotere l’imposta di navigazione per l’intero anno, è chiara. L’autorità
di tassazione definisce inoltre impraticabile l’imposizione pro rata
temporis e ritiene inapplicabile l’art. 61 della legge federale, che si
limita a vietare la doppia imposizione intercantonale.
Il
ricorrente ha replicato con scritto del 9 dicembre 2013.
Diritto
1. Secondo
l’art. 5a cpv. 2 della Legge cantonale del 22 novembre 1982 di applicazione
alla legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LCNav), contro
la decisione su reclamo in materia di imposte di navigazione e tasse è dato
ricorso alla Camera di diritto tributario entro il termine di trenta giorni.
Il
ricorso, interposto dal debitore dell’imposta, è ricevibile in ordine.
Considerandi
2.
L’art.
61.
cpv. 1 della Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna
(LNI; RS 747.201) consente ai Cantoni di istituire un'imposta sui battelli che,
hanno lo stazionamento sul loro territorio (lett. a) o che hanno lo
stazionamento in un altro Cantone e sono utilizzati durante più di un mese sul
loro territorio (lett. b).
Dall'inizio del mese in cui lo stazionamento di un battello è trasferito
in un altro Cantone, quest'ultimo ha il diritto di procedere alla riscossione
delle imposte. Il Cantone dello stazionamento precedente deve restituire le
imposte che ha riscosso per il periodo successivo (art. 61 cpv. 2 LNI).
Il
Cantone dello stazionamento deve restituire le imposte che ha riscosso per un periodo
durante il quale il battello era imposto in un altro Cantone, secondo il capoverso
1.
lettera b (art. 61 cpv. 3 LNI).
Queste
disposizioni della legge federale sono state introdotte al solo fine di evitare
la doppia imposizione intercantonale (cfr. Messaggio del Consiglio federale del
1° maggio 1974 concernente un disegno di legge sulla navigazione interna, in: FF
1974.
I 1484, p. 1499).
3.
3.1.
L’art. 2
cpv. 1 LCNav dispone che il rilascio della licenza di navigazione per natanti a
motore con potenza propulsiva sia soggetto all’imposta annua di navigazione di
fr. 25.– + (4,50 x kW).
Per
l’art. 2 cpv. 3 LCNav, più natanti dello stesso genere appartenenti ad un solo
proprietario possono essere usati alternativamente con la medesima targa di controllo
se il detentore paga l’importo dovuto per il natante oggetto all’imposta più elevata.
3.2
Secondo l’art. 3 lett. c LCNav, le imposte annuali sono
ridotte del 50% quando riguardano natanti non immatricolati altrove e usati dai
turisti esteri per un periodo massimo di un mese.
L’art. 4
LCNav esenta invece da imposte, fra gli altri, i natanti immatricolati in Svizzera
e usati da turisti confederati per un periodo massimo di un mese (lett. b),
i natanti immatricolati all’estero e usati dai turisti esteri per un periodo
massimo di un mese (lett. c) e i natanti per i quali si rinuncia
all’immatricolazione entro il 30 aprile di ogni anno (lett. e).
3.3
Come si
vede dalle disposizioni menzionate, non è prevista una riduzione dell’imposta
per il caso in cui l’immatricolazione del natante è intervenuta nel corso
dell’anno. La regola è evidentemente che venga riscossa sempre un’imposta
annua. Fanno eccezione solo i casi dei natanti usati per non più di un mese,
per i quali è prevista la riscossione di un’imposta ridotta, se si tratta di
natanti non immatricolati altrove ed appartenenti a turisti stranieri, e
l’esenzione, se si tratta di natanti immatricolati in un altro cantone o
all’estero. Inoltre, nel 1987 è stata introdotta l’esenzione per il caso della
rinuncia all’immatricolazione entro il 30 aprile, fornendo in tal modo una base
legale ad una prassi già precedentemente in vigore (cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato del 26 novembre 1985, n. 2995, concernente la modificazione
di alcune norme della legge cantonale di applicazione alla legge federale del 3
ottobre 1975 sulla navigazione interna, in Raccolta dei verbali del Gran
Consiglio, sessione autunnale 1986, p. 844). Proprio i casi appena evocati
dimostrano che la volontà del legislatore era di prevedere un’imposta annuale, senza
riduzione proporzionale nell’eventualità di un assoggettamento per una sola
parte dell’anno.
3.4
Si può
del resto ricordare, a tale proposito, che un simile modo di calcolare
l’imposta, per quanto estremamente semplificato, non è insolito. Basti pensare alle
imposte immobiliari cantonali. P. es. nel Canton Ticino le persone giuridiche
devono pagare un’imposta immobiliare sugli immobili di loro proprietà alla fine
dell’anno civile e la legge tributaria precisa espressamente che tale imposta
“non è commisurata alla durata dell’assoggettamento” (art. 95 LT). La stessa
regola vale anche per l’imposta immobiliare comunale (art. 291 ss. LT) e per
l’imposta personale comunale (art. 290 LT).
La
giurisprudenza del Tribunale federale ha già avuto modo di sottolineare che il
principio della praticabilità dell'imposta consente al legislatore, entro certi
limiti, di semplificare le situazioni imponibili e di rinunciare a discipline
dettagliate, nell’intento di adottare disposizioni fiscali di applicazione
efficace e agevole (cfr. la sentenza del 26 giugno 2006 n.2A.4/2006, consid. 7.1, con riferimento a: Locher, Praktikabilität im Steuerrecht - unter besonderer
Berücksichtigung des materiellen Rechts der direkten Steuern -, in Steuerrecht:
Festschrift zum 65. Geburtstag von Ernst Höhn, Berna 1995,
p. 189 ss., p. 190).
3.5
Pur
comprendendo il disappunto del ricorrente, che si vede addebitare la stessa imposta
che avrebbe pagato se, anziché l’8 agosto 2013, avesse immatricolato il suo
natante già il 1° gennaio 2013, si deve tuttavia riconoscere che tale soluzione
è conforme alla legge.
4.
Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese
processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 380.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 82 ss. LTF).
4. __________
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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