80.2013.272
Deduzioni: spese professionali, trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, trasferimento di domicilio durante il periodo fiscale, deduzione solo a partire da tale data
6 ottobre 2014Italiano9 min
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Numero d'incarto:
80.2013.272
Data decisione, Autorità:
06.10.2014, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese professionali, trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, trasferimento di domicilio durante il periodo fiscale, deduzione solo a partire da tale data
ATTIVITÀ LUCRATIVA DIPENDENTE
art. 26 cpv. 1 let. a LIFD
art. 25 cpv. 1 let. a LT
art. 277 cpv. 1 LT
Incarti n.
80.2013.272
80.2013.273
Lugano
6 ottobre
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 2 novembre 2013 contro la decisione del 2
ottobre 2013 in materia di IC e IFD 2012.
Fatti
A. Nel corso
del 2012 RI 1, divorziato, di professione consulente-formatore, lavorava a
tempo parziale alle dipendenze della __________ SA di __________. Il 1° dicembre
dello stesso anno trasferiva il proprio domicilio civile da __________ a __________,
per stare vicino alla madre anziana.
B. Nella
dichiarazione fiscale 2012, il contribuente faceva valere in deduzione le seguente
spese professionali:
- trasporto
(veicolo privato) fr. 17'910.–
- altre
spese professionali (forfait) fr. 2'500.–
- totale fr. 20'410.–
C. Notificandogli
la tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 24 luglio 2013, l’Ufficio di tassazione di Locarno ammetteva in deduzione unicamente l’importo di fr. 4'438.– a titolo
di spese di trasporto, spiegando nella motivazione allegata di avere rettificato
i chilometri percorsi, in funzione del cambiamento di domicilio intervenuto il
1° dicembre 2012.
Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 22 agosto 2013, contestando,
fra l’altro, l’ammissione solo parziale delle spese di trasferta rivendicate in
deduzione. Egli sosteneva in particolare di essersi trasferito nel comune di __________
già alla fine del 2011, ma di avere notificato il suo arrivo solo un anno più
tardi, poiché le sue intenzioni iniziali erano quelle di accudire per un tempo
limitato la madre e fare successivamente ritorno a __________.
D. L’ufficio
di tassazione respingeva la richiesta del contribuente, con decisione del 2
ottobre 2013 così motivata:
Dalle
informazioni in possesso dell’Autorità Fiscale, in particolare dagli avvisi di
mutazione allestiti dalle cancellerie comunali, risulta che il trasferimento
del domicilio è avvenuto in data 30 novembre 2012.
Tenuto
conto di quanto procede la deduzione per spese di viaggio viene confermata in
Fr. 4'438.–.
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede nuovamente di
poter dedurre le spese di trasferta fatte valere con la dichiarazione fiscale.
Il
ricorrente ribadisce di essersi trasferito nel comune di __________ già alla
fine del 2011 e di avere formalizzato il cambiamento di residenza solo il 1°
dicembre 2012, convinto com’era che il suo fosse uno spostamento temporaneo
“motivato dalla necessità di occuparmi di mia madre, 88 enne bisognosa di
assistenza”. Allega al gravame una dichiarazione scritta del proprietario dello
stabile di __________, che conferma la sua partenza alla fine del mese di ottobre
2011.
Diritto
1. 1.1.
Fra le
spese professionali deducibili, gli art. 25 cpv. 1 lett. a LT e 26 cpv. 1 lett.
a LIFD menzionano le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro. L’art. 25 cpv. 2 LT delega al Consiglio di Stato il compito di stabilire
delle deduzioni complessive.
Le stesse
sono stabilite dal decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2012, del 20 dicembre 2011, segnatamente
dall’art. 4, secondo cui sono considerate spese di trasporto quelle causate al
contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Analoghe deduzioni sono previste dall’ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente del 10
febbraio 1993 (art. 5) e dalla relativa Appendice, aggiornata di periodo in periodo. Come precisano ulteriormente l’art. 1 dell’ordinanza federale e l’art. 3 del
decreto esecutivo cantonale, le spese professionali deducibili sono quelle
necessarie al conseguimento del proprio reddito e in causalità diretta con lo
stesso. E contrario, non sono quindi deducibili a titolo di spese
professionali le spese che eccedono il necessario e che non sono in un nesso di
causalità diretta con il conseguimento del relativo reddito.
1.2.
Secondo la giurisprudenza,
il concetto di necessità professionale di una spesa deve essere interpretato in
senso relativamente ampio. Non occorre cioè dimostrare che il contribuente non
potrebbe assolutamente realizzare il proprio reddito senza la spesa in
questione né tanto meno è richiesto che quest’ultima sia effettuata in virtù di
un obbligo legale. La sua necessità va piuttosto ammessa se, in base ad una valutazione
economica, si può ritenere che la spesa favorisce l’acquisizione del reddito e
se non è ragionevolmente esigibile che il contribuente vi rinunci (DTF 124 II
29 consid. 3a; sentenza 2A.60/1998 del 27 maggio 1999, in: ASA
69 pag. 872, consid. 2b).
In ogni
caso, per loro stessa natura, le spese professionali dei salariati possono essere
ammesse in deduzioni dal totale dei redditi imponibili solo se direttamente e
strumentalmente connesse con il conseguimento del reddito derivante da un’attività lucrativa dipendente.
Considerandi
2.
2.1.
Venendo
al caso in esame, la necessità dell’uso del veicolo privato non è contestata.
Oggetto di discussione è unicamente il luogo di partenza.
Il
ricorrente chiede che il comune di __________ sia considerato quale suo domicilio
di partenza per tutto il periodo fiscale 2012, sostenendo di essersi trasferito
già alla fine dell’anno precedente. L’autorità di tassazione, per contro, fondandosi
sugli avvisi di mutazione delle rispettive cancellerie comunali, considera
quale luogo di partenza __________ per i primi undici mesi e il comune di __________
per l’ultimo mese:
Dal
al
Domicilio
Lavoro
Km
Giorni
Tot. km
1.1
30.11
__________
__________
16.
190.
3040.
1.12
31.12
__________
__________
110.
30.
3300.
2.2
La legge,
secondo la sua chiara lettera, riconosce unicamente la deduzione delle spese
strettamente necessarie per raggiungere il luogo di lavoro partendo dal proprio
domicilio. Sono in particolare escluse le spese per raggiungere il luogo di lavoro
da un altro luogo discosto, per esempio da una dimora secondaria. In questi
casi, l’eccedenza di spesa che ne deriva costituisce infatti una spesa
voluttuaria di carattere privato (decisione CDT n. 80.2006.6 del 22 marzo 2006).
Si noti che in passato si era affermata una giurisprudenza che non considerava
necessaria la spesa per raggiungere il luogo di lavoro dal domicilio, quando
questo era sito in un’altra località, per esempio in zona rurale, per ragioni
di tranquillità, di miglior conforto o di minor costo (Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem
Einkommenssteuerrecht, 2ª ediz.,
Coira/Zurigo 1989, p. 82).
2.3
Nel caso
di specie, assodato che il cambiamento di domicilio civile è intervenuto solo a
contare dal 1° dicembre 2012, rimane da verificare se il ricorrente ha effettivamente
trasferito anticipatamente il proprio domicilio fiscale, che non corrisponde
necessariamente a quello civile. In caso affermativo, le spese di trasporto
necessarie dal domicilio al luogo di lavoro sono quelle
da __________ a __________ e viceversa per tutto il periodo fiscale 2012, così
come sostenuto nel gravame. In caso contrario, la decisione impugnata va
confermata e le spese eccedenti sopportate dal contribuente per accudire la madre nella propria abitazione di __________ vanno annoverate tra le
spese private non deducibili.
3.
3.1.
Le persone fisiche
assoggettate nel Cantone a motivo della loro appartenenza personale devono
l’imposta nel Comune in cui hanno il domicilio o la dimora fiscali alla fine
del periodo fiscale e nei comuni dove sono dati i presupposti per
un’appartenenza economica (art. 277 cpv. 1 LT). Ai fini dell’assoggettamento
all’imposta comunale, si fa riferimento quindi alle norme applicabili per
definire l’assoggettamento cantonale alle imposte dirette (cfr. anche Messaggio
del Consiglio di Stato n. 4169 del 13 ottobre 1993 concernente il progetto di
nuova legge tributaria, in Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, 1994, p.
794).
3.2
Per l’art. 2 cpv. 1 LT, le
persone fisiche sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza
personale quando hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone. Secondo la giurisprudenza,
una persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto con l’intenzione
di rimanervi stabilmente. Occorrono dunque i due seguenti elementi:
Ø
l’effettiva residenza in un determinato luogo;
Ø
l’intenzione di rimanervi in modo duraturo.
Come
ancora recentemente confermato dal Tribunale federale, il domicilio fiscale è
caratterizzato da un elemento obiettivo, costituito dall’effettiva residenza in
un luogo, e da un elemento soggettivo, costituito dall’intenzione di rimanervi
in modo duraturo (decisione TF n.2C_107/2013 del 17 giugno 2013 consid. 4.1 e
rinvii citati).
3.3
Tornando al caso in esame,
il ricorrente si è verosimilmente trasferito nel comune di __________ già alla
fine del 2011. Agli atti dell’incarto fiscale non vi sono elementi per mettere
in discussione tale affermazione, che sembra anzi confermata dalla dichiarazione
scritta del suo precedente proprietario di casa, allegata al gravame.
Tuttavia, è lo stesso
ricorrente che ammette di essersi trasferito nel comune di __________ solo per
accudire la madre ammalata, senza avere in particolare l’intenzione di
rimanervi in modo duraturo. Giustifica così il ritardato annuncio del suo
arrivo alle autorità comunali. Tanto basta per concludere che il trasferimento
del domicilio fiscale da __________ a __________ è intervenuto solo il 1°
dicembre 2012, in coincidenza con quello civile. Pur ammettendo l’esistenza
dell’elemento oggettivo del domicilio fiscale nel comune di __________, il
ricorrente non potrebbe ora, senza venire contra factum
proprium, pretendere di adempiere anche l’elemento soggettivo.
3.4
La
decisione impugnata va conseguentemente confermata e le spese di trasporto
necessarie dal domicilio al luogo di lavoro ammesse in fr. 4'438.–, dal momento
che il computo dei chilometri percorsi giornalmente da __________ a __________
(per i primi undici mesi) e da __________ a __________ (per l’ultimo mese) non
è stato contestato.
4.
Il
ricorso è respinto.
Tassa di
giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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