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Decisione

80.2013.272

Deduzioni: spese professionali, trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, trasferimento di domicilio durante il periodo fiscale, deduzione solo a partire da tale data

6 ottobre 2014Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nel corso

del 2012 RI 1, divorziato, di professione consulente-formatore, lavorava a

tempo parziale alle dipendenze della __________ SA di __________. Il 1° dicembre

dello stesso anno trasferiva il proprio domicilio civile da __________ a __________,

per stare vicino alla madre anziana.

B. Nella

dichiarazione fiscale 2012, il contribuente faceva valere in deduzione le seguente

spese professionali:

- trasporto

(veicolo privato) fr. 17'910.–

- altre

spese professionali (forfait) fr. 2'500.–

- totale fr. 20'410.–

C. Notificandogli

la tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 24 luglio 2013, l’Ufficio di tassazione di Locarno ammetteva in deduzione unicamente l’importo di fr. 4'438.– a titolo

di spese di trasporto, spiegando nella motivazione allegata di avere rettificato

i chilometri percorsi, in funzione del cambiamento di domicilio intervenuto il

1° dicembre 2012.

Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 22 agosto 2013, contestando,

fra l’altro, l’ammissione solo parziale delle spese di trasferta rivendicate in

deduzione. Egli sosteneva in particolare di essersi trasferito nel comune di __________

già alla fine del 2011, ma di avere notificato il suo arrivo solo un anno più

tardi, poiché le sue intenzioni iniziali erano quelle di accudire per un tempo

limitato la madre e fare successivamente ritorno a __________.

D. L’ufficio

di tassazione respingeva la richiesta del contribuente, con decisione del 2

ottobre 2013 così motivata:

Dalle

informazioni in possesso dell’Autorità Fiscale, in particolare dagli avvisi di

mutazione allestiti dalle cancellerie comunali, risulta che il trasferimento

del domicilio è avvenuto in data 30 novembre 2012.

Tenuto

conto di quanto procede la deduzione per spese di viaggio viene confermata in

Fr. 4'438.–.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede nuovamente di

poter dedurre le spese di trasferta fatte valere con la dichiarazione fiscale.

Il

ricorrente ribadisce di essersi trasferito nel comune di __________ già alla

fine del 2011 e di avere formalizzato il cambiamento di residenza solo il 1°

dicembre 2012, convinto com’era che il suo fosse uno spostamento temporaneo

“motivato dalla necessità di occuparmi di mia madre, 88 enne bisognosa di

assistenza”. Allega al gravame una dichiarazione scritta del proprietario dello

stabile di __________, che conferma la sua partenza alla fine del mese di ottobre

2011.

Diritto

1. 1.1.

Fra le

spese professionali deducibili, gli art. 25 cpv. 1 lett. a LT e 26 cpv. 1 lett.

a LIFD menzionano le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro. L’art. 25 cpv. 2 LT delega al Consiglio di Stato il compito di stabilire

delle deduzioni complessive.

Le stesse

sono stabilite dal decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2012, del 20 dicembre 2011, segnatamente

dall’art. 4, secondo cui sono considerate spese di trasporto quelle causate al

contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Analoghe deduzioni sono previste dall’ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente del 10

febbraio 1993 (art. 5) e dalla relativa Appendice, aggiornata di periodo in periodo. Come precisano ulteriormente l’art. 1 dell’ordinanza federale e l’art. 3 del

decreto esecutivo cantonale, le spese professionali deducibili sono quelle

necessarie al conseguimento del proprio reddito e in causalità diretta con lo

stesso. E contrario, non sono quindi deducibili a titolo di spese

professionali le spese che eccedono il necessario e che non sono in un nesso di

causalità diretta con il conseguimento del relativo reddito.

1.2.

Secondo la giurisprudenza,

il concetto di necessità professionale di una spesa deve essere interpretato in

senso relativamente ampio. Non occorre cioè dimostrare che il contribuente non

potrebbe assolutamente realizzare il proprio reddito senza la spesa in

questione né tanto meno è richiesto che quest’ultima sia effettuata in virtù di

un obbligo legale. La sua necessità va piuttosto ammessa se, in base ad una valutazione

economica, si può ritenere che la spesa favorisce l’acquisizione del reddito e

se non è ragionevolmente esigibile che il contribuente vi rinunci (DTF 124 II

29 consid. 3a; sentenza 2A.60/1998 del 27 maggio 1999, in: ASA

69 pag. 872, consid. 2b).

In ogni

caso, per loro stessa natura, le spese professionali dei salariati possono essere

ammesse in deduzioni dal totale dei redditi imponibili solo se direttamente e

strumentalmente connesse con il conseguimento del reddito derivante da un’attività lucrativa dipendente.

Considerandi

2.

2.1.

Venendo

al caso in esame, la necessità dell’uso del veicolo privato non è contestata.

Oggetto di discussione è unicamente il luogo di partenza.

Il

ricorrente chiede che il comune di __________ sia considerato quale suo domicilio

di partenza per tutto il periodo fiscale 2012, sostenendo di essersi trasferito

già alla fine dell’anno precedente. L’autorità di tassazione, per contro, fondandosi

sugli avvisi di mutazione delle rispettive cancellerie comunali, considera

quale luogo di partenza __________ per i primi undici mesi e il comune di __________

per l’ultimo mese:

Dal

al

Domicilio

Lavoro

Km

Giorni

Tot. km

1.1

30.11

__________

__________

16.

190.

3040.

1.12

31.12

__________

__________

110.

30.

3300.

2.2

La legge,

secondo la sua chiara lettera, riconosce unicamente la deduzione delle spese

strettamente necessarie per raggiungere il luogo di lavoro partendo dal proprio

domicilio. Sono in particolare escluse le spese per raggiungere il luogo di lavoro

da un altro luogo discosto, per esempio da una dimora secondaria. In questi

casi, l’eccedenza di spesa che ne deriva costituisce infatti una spesa

voluttuaria di carattere privato (decisione CDT n. 80.2006.6 del 22 marzo 2006).

Si noti che in passato si era affermata una giurisprudenza che non considerava

necessaria la spesa per raggiungere il luogo di lavoro dal domicilio, quando

questo era sito in un’altra località, per esempio in zona rurale, per ragioni

di tranquillità, di miglior conforto o di minor costo (Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem

Einkommenssteuerrecht, 2ª ediz.,

Coira/Zurigo 1989, p. 82).

2.3

Nel caso

di specie, assodato che il cambiamento di domicilio civile è intervenuto solo a

contare dal 1° dicembre 2012, rimane da verificare se il ricorrente ha effettivamente

trasferito anticipatamente il proprio domicilio fiscale, che non corrisponde

necessariamente a quello civile. In caso affermativo, le spese di trasporto

necessarie dal domicilio al luogo di lavoro sono quelle

da __________ a __________ e viceversa per tutto il periodo fiscale 2012, così

come sostenuto nel gravame. In caso contrario, la decisione impugnata va

confermata e le spese eccedenti sopportate dal contribuente per accudire la madre nella propria abitazione di __________ vanno annoverate tra le

spese private non deducibili.

3.

3.1.

Le persone fisiche

assoggettate nel Cantone a motivo della loro appartenenza personale devono

l’imposta nel Comune in cui hanno il domicilio o la dimora fiscali alla fine

del periodo fiscale e nei comuni dove sono dati i presupposti per

un’appartenenza economica (art. 277 cpv. 1 LT). Ai fini dell’assoggettamento

all’imposta comunale, si fa riferimento quindi alle norme applicabili per

definire l’assoggettamento cantonale alle imposte dirette (cfr. anche Messaggio

del Consiglio di Stato n. 4169 del 13 ottobre 1993 concernente il progetto di

nuova legge tributaria, in Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, 1994, p.

794).

3.2

Per l’art. 2 cpv. 1 LT, le

persone fisiche sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza

personale quando hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone. Secondo la giurisprudenza,

una persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto con l’intenzione

di rimanervi stabilmente. Occorrono dunque i due seguenti elementi:

Ø

l’effettiva residenza in un determinato luogo;

Ø

l’intenzione di rimanervi in modo duraturo.

Come

ancora recentemente confermato dal Tribunale federale, il domicilio fiscale è

caratterizzato da un elemento obiettivo, costituito dall’effettiva residenza in

un luogo, e da un elemento soggettivo, costituito dall’intenzione di rimanervi

in modo duraturo (decisione TF n.2C_107/2013 del 17 giugno 2013 consid. 4.1 e

rinvii citati).

3.3

Tornando al caso in esame,

il ricorrente si è verosimilmente trasferito nel comune di __________ già alla

fine del 2011. Agli atti dell’incarto fiscale non vi sono elementi per mettere

in discussione tale affermazione, che sembra anzi confermata dalla dichiarazione

scritta del suo precedente proprietario di casa, allegata al gravame.

Tuttavia, è lo stesso

ricorrente che ammette di essersi trasferito nel comune di __________ solo per

accudire la madre ammalata, senza avere in particolare l’intenzione di

rimanervi in modo duraturo. Giustifica così il ritardato annuncio del suo

arrivo alle autorità comunali. Tanto basta per concludere che il trasferimento

del domicilio fiscale da __________ a __________ è intervenuto solo il 1°

dicembre 2012, in coincidenza con quello civile. Pur ammettendo l’esistenza

dell’elemento oggettivo del domicilio fiscale nel comune di __________, il

ricorrente non potrebbe ora, senza venire contra factum

proprium, pretendere di adempiere anche l’elemento soggettivo.

3.4

La

decisione impugnata va conseguentemente confermata e le spese di trasporto

necessarie dal domicilio al luogo di lavoro ammesse in fr. 4'438.–, dal momento

che il computo dei chilometri percorsi giornalmente da __________ a __________

(per i primi undici mesi) e da __________ a __________ (per l’ultimo mese) non

è stato contestato.

4.

Il

ricorso è respinto.

Tassa di

giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 580.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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