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Decisione

80.2013.276

Deduzioni: spese professionali, pendolare settimanale, pasto di mezzogiorno, breve distanza fra luogo di lavoro e appartamento

3 ottobre 2014Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

1° dicembre 2012 i coniugi RI 1 (nato nel 1964) e RI 2 (nata nel 1971) hanno

trasferito il proprio domicilio a __________, dove già possedevano un rustico utilizzato

a scopo di vacanza.

Il marito, di professione docente

di scuola professionale, ha continuato a lavorare per la __________ di __________

(__________). Il 15 dicembre 2012 prendeva in locazione un appartamento di 2

locali e mezzo a __________, per una pigione mensile netta di fr. 1'225.–.

B. Nella dichiarazione fiscale 2012, il contribuente esponeva un

reddito da attività lucrativa dipendente di fr. 115'259.–. A titolo di spese

professionali, faceva valere in deduzione l’importo complessivo di fr. 25'900.–,

così composto:

trasporto

(mezzo privato) fr. 8'000.–

bicicletta fr. 700.–

doppia

economia domestica fr. 1'600.–

alloggio

(con cucina) fr. 12'000.–

vitto fr. 3'200.–

totale fr. 25'900.–

C. Notificando

ai coniugi la tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 14 agosto 2013,

l’Ufficio di tassazione di Bellinzona ripartiva le postulate spese

professionali nel seguente modo:

trasporto

(mezzo pubblico) fr. 330.–

bicicletta fr. 700.–

alloggio

(con cucina) fr. 1'000.–

altre

spese professionali (forfait) fr. 2'500.–

totale fr. 4'530.–

Per

quanto qui di interesse, nella motivazione allegata, l’autorità spiegava di

avere ammesso in deduzione, a titolo di spese di trasporto, unicamente il costo

annuale dell’abbonamento generale del mezzo pubblico, riducendolo proporzionalmente

al solo mese di dicembre. Lo stesso aveva fatto con le spese di alloggio, rettificandole

proporzionalmente al solo mese di dicembre a fr. 1'000.–. Aveva infine negato

le spese di doppia economia domestica, dal momento che il contribuente aveva la

“possibilità di consumare il pasto al luogo di domicilio settimanale”.

D. I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 10

settembre 2013, nel quale contestavano in particolar modo la mancata deduzione

delle spese di trasporto settimanale con il veicolo privato, ponendo l’accento sugli

inconvenienti legati all’utilizzo dei mezzi pubblici, che avrebbero costretto RI

1 a lasciare il domicilio di __________ il lunedì mattina (anziché la domenica

sera) e gli avrebbero imposto tre o quattro cambi per tragitto.

L’autorità

di tassazione, con decisione del 9 ottobre 2013, accoglieva parzialmente il

gravame, elevando a fr. 500.– le spese per l’impiego dei mezzi pubblici di

trasporto. Negava, per contro, il riconoscimento di spese per il vitto in primo

luogo perché l’appartamento di __________ dispone di una cucina e secondariamente

poiché “gli orari di lavoro e la vicinanza del domicilio dalla scuola

consentivano al marito di rientrare al domicilio per pranzare”.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2,

rappresentati dalla RA 1, postulano nuovamente la deduzione delle spese di

trasferta settimanale con il veicolo privato (senza tuttavia quantificarle) e

per i pasti di mezzogiorno fuori domicilio, sostenendo che il marito non

avrebbe il tempo di cucinare e risistemare la cucina, non potendo più contare

sull’aiuto della moglie.

Diritto

1. 1.1.

Secondo

gli articoli 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD sono deducibili a titolo di spese

professionali le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (lett. a), come pure le spese supplementari necessarie per pasti

fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b). Sia per le spese

di trasporto, sia per quelle di doppia economia domestica, l’art. 25 cpv. 2 LT

delega al Consiglio di Stato il compito di stabilire delle deduzioni complessive.

1.2.

Le stesse

sono stabilite dal decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (quello valido per il periodo fiscale 2012 è del 20 dicembre 2011), segnatamente

dagli articoli 4 e seguenti, che concernono le spese di trasporto, le spese

supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio. Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta, dall’ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente del 10

febbraio 1993 (articoli 5, 6 e 9) e dalla relativa appendice, aggiornata di periodo in periodo.

Come

precisano ulteriormente l’art. 1 dell’ordinanza del 10 febbraio 1993 e l’art. 3 del decreto esecutivo, le spese professionali deducibili sono quelle

necessarie al conseguimento del proprio reddito e in causalità diretta con lo

stesso. E contrario, non sono quindi deducibili a titolo di spese

professionali le spese che eccedono il necessario e che non sono in un nesso di

causalità diretta con il conseguimento del relativo reddito.

Considerandi

2.

2.1.

Come

esposto in narrativa, RI 1 insegna alla scuola professionale artigianale

e industriale di __________. A contare dal 1° dicembre 2012, tuttavia, ha

spostato il proprio domicilio nel Canton Ticino, a __________, prendendo in

locazione un appartamento di 2 locali e mezzo a __________.

In questa

sede sono controverse le deduzioni delle spese professionali, a cominciare da

quelle per il trasporto settimanale dal nuovo luogo di domicilio al luogo di

lavoro.

2.2

Sono

considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi

dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono così

stabilite:

a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici:

la spesa effettiva;

b) per l’uso della bicicletta, di un

ciclomotore o di una motocicletta con targa di controllo su fondo giallo: fino

a fr. 700.– l’anno, ma al massimo il costo del mezzo di trasporto pubblico;

c) per l’uso di una motocicletta con targa di

controllo su fondo bianco o di un’automobile privata: le spese del mezzo

pubblico disponibile (art. 4 cpv. 1 del decreto esecutivo citato).

Eccezionalmente,

se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può

servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario

sfavorevole ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le

motociclette con targa di controllo su fondo bianco e 70 cts. per le automobili

(limitatamente a percorrenze fino a 15'000 km) rispettivamente 65 cts. (per la parte di percorrenza che eccede i 15'000 km; art. 4 cpv. 2 del decreto esecutivo citato).

Anche per

l’imposta federale diretta è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico

per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 dell’ordinanza

del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato

(art. 5 cpv. 2), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico

o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso

possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza,

che viene periodicamente aggiornata (nel 2012 fr. 700.– all’anno per la

bicicletta e il motorino, 40 cts. al km per la motocicletta e 70 cts. al km per

l’automobile).

2.3

La

questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o

quella per l’uso dei mezzi pubblici va in definitiva risolta secondo il

criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una

decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella

basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva

dei mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA

41.

p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di

trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig,

Direkte Bundessteuer, Vol. I, 2ª ediz., p. 682/83).

2.4

Il

riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo

di trasporto deve dunque costituire l’eccezione e venire ammessa, di regola,

unicamente in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al

lavoro. Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente

sopporti qualche “disagio” supplementare e, meglio, anche una sensibile dilatazione

del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio, senza

considerare che l’uso del mezzo pubblico comporta di regola, sulle lunghe

tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di quegli

imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale, quali ad

es. gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali,

ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle prolungate condizioni invernali

del fondo stradale.

In altre

parole, il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato

del mezzo di trasporto, nel caso del pendolare settimanale (Wochenaufenthalter),

rappresenta l’eccezione (CDT n. 80.96.193 del 12 novembre 1996 in re A. P.; CDT n. 80.95.217 del 21 marzo 1996 in re I. L.R.; CDT n. 80.2004.41 del 19 maggio 2004 in re R. e L. L.-T.).

2.5

Nel caso

in esame, non vi sono elementi che impediscano di applicare la citata giurisprudenza

anche al presente caso. Contrariamente a quanto sembra

sostenere il ricorrente, i comuni di __________ e __________

sono collegati fra loro da mezzi di trasporto comodi e frequenti,

che impiegano meno di tre ore per la trasferta in questione, con mediamente due

o tre cambi per tragitto.

Certo, la

durata di percorrenza media in automobile è di un’ora e mezza (almeno quando le

condizioni stradali sono ottimali, perché il ricorrente non tiene conto degli

orari di punta settimanale, degli ormai inevitabili cantieri stradali, delle

condizioni meteorologiche avverse nel periodo invernale ecc.), ma ciò non può bastare

a giustificare l’uso del mezzo privato, proprio in considerazione delle

particolarità attinenti alla situazione di un pendolare settimanale (Wochenaufenthalter),

che deve affrontare una sola trasferta alla settimana in avanti e indietro. Sebbene il ricorso ai mezzi pubblici non sia la situazione più

comoda, ciò non basta a far apparire più idonea la trasferta con il mezzo privato.

È quindi

immediatamente evidente che le argomentazioni del

ricorrente in merito agli inconvenienti legati all’utilizzo

dei mezzi pubblici, che lo costringerebbero a lasciare il domicilio di __________

la domenica sera e a rincasare il sabato mattino sono

del tutto infondate. Simili censure sarebbero tutt’al più condivisibili se il

criterio per ammettere la deduzione delle spese con il mezzo privato fosse

quello della “comodità”, ma non sono di nessun aiuto per dimostrarne la

maggiore “idoneità”.

3.

3.1.

Litigiosa

è in secondo luogo la deduzione delle spese per i pasti di mezzogiorno fuori

domicilio, che il ricorrente giustifica con la mancanza di tempo, non potendo

più contare sull’aiuto della moglie, trasferitasi in Ticino a contare dal 1°

dicembre 2012.

3.2

Per

l’imposta cantonale, sono considerate spese supplementari per doppia economia

domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto

principale al proprio domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di

lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le

condizioni imposte dall’attività professionale, la pausa per i pasti è tale da

non permettere al contribuente di rientrare a domicilio (art. 5 cpv. 1 del decreto esecutivo citato). Se al luogo di lavoro

il contribuente dispone di un monolocale o di un appartamento munito di cucina,

la deduzione per i pasti o il pasto ivi consumati non viene riconosciuta in

quanto il contribuente non ha alcuna spesa supplementare (art. 5 cpv. 4 del

decreto esecutivo citato).

Anche per

l’imposta federale diretta sono deducibili le spese supplementari per pasti

quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria

poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole

distanza o perché la pausa per il pasto è troppo breve, oppure in caso di

lavoro a turni o notturno a orario continuo (art. 6 cpv. 1 dell’ordinanza del

10.

febbraio 1993). Le spese forfettarie non possono essere rivendicate

contemporaneamente con quelle supplementari del soggiorno fuori domicilio (art.

6.

cpv. 6 dell’ordinanza del 10 febbraio 1993).

3.3

Correttamente,

il ricorrente ha rinunciato a far valere le spese per il secondo pasto fuori

casa. La prassi è infatti quella di escludere la detrazione per due pasti,

quando un contribuente dispone sul luogo di lavoro di una camera con cucina (Locher, Kommentar zum DGB, Vol. I, Therwil/Basilea

2001, n. 22 ad art. 26 LIFD, p. 652 e giurisprudenza citata; cfr. inoltre la

sentenza del Tribunale federale del 22 aprile 2009 n.2C_14/2009 consid. 2.1).

Per

quanto riguarda il pasto di mezzogiorno, lo stesso ricorrente ammette di risiedere

ad una “medio-piccola distanza dal luogo di lavoro”, giustificando la postulata

deduzione con la nuova situazione famigliare venutasi a creare in seguito al

trasferimento in Ticino, non potendo più contare sull’aiuto della moglie per

cucinare e risistemare la cucina. Simili giustificazione non bastano ad

ammettere la deduzione rivendicata, specie se si considera che il ricorrente

non invoca ragioni legate all’orario di lavoro, senza dimenticare inoltre che

la dottrina considera una pausa di un’ora ancora ragionevole per permettere al

contribuente di rincasare e cucinare il pranzo (Locher, op. cit., n.

18.

ad art. 26, p. 651).

4.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Visto

l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico

dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 580.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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