80.2013.276
Deduzioni: spese professionali, pendolare settimanale, pasto di mezzogiorno, breve distanza fra luogo di lavoro e appartamento
3 ottobre 2014Italiano12 min
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Numero d'incarto:
80.2013.276
Data decisione, Autorità:
03.10.2014, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese professionali, pendolare settimanale, pasto di mezzogiorno, breve distanza fra luogo di lavoro e appartamento
ATTIVITÀ LUCRATIVA DIPENDENTE
art. 26 cpv. 1 let. b LIFD
art. 25 cpv. 1 let. b LT
Incarti n.
80.2013.276
80.2013.277
Lugano
3 ottobre
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
RI 2
entrambi rappr.
da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 5 novembre 2013 contro la decisione del 9
ottobre 2013 in materia di IC e IFD 2012.
Fatti
A. Il
1° dicembre 2012 i coniugi RI 1 (nato nel 1964) e RI 2 (nata nel 1971) hanno
trasferito il proprio domicilio a __________, dove già possedevano un rustico utilizzato
a scopo di vacanza.
Il marito, di professione docente
di scuola professionale, ha continuato a lavorare per la __________ di __________
(__________). Il 15 dicembre 2012 prendeva in locazione un appartamento di 2
locali e mezzo a __________, per una pigione mensile netta di fr. 1'225.–.
B. Nella dichiarazione fiscale 2012, il contribuente esponeva un
reddito da attività lucrativa dipendente di fr. 115'259.–. A titolo di spese
professionali, faceva valere in deduzione l’importo complessivo di fr. 25'900.–,
così composto:
trasporto
(mezzo privato) fr. 8'000.–
bicicletta fr. 700.–
doppia
economia domestica fr. 1'600.–
alloggio
(con cucina) fr. 12'000.–
vitto fr. 3'200.–
totale fr. 25'900.–
C. Notificando
ai coniugi la tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 14 agosto 2013,
l’Ufficio di tassazione di Bellinzona ripartiva le postulate spese
professionali nel seguente modo:
trasporto
(mezzo pubblico) fr. 330.–
bicicletta fr. 700.–
alloggio
(con cucina) fr. 1'000.–
altre
spese professionali (forfait) fr. 2'500.–
totale fr. 4'530.–
Per
quanto qui di interesse, nella motivazione allegata, l’autorità spiegava di
avere ammesso in deduzione, a titolo di spese di trasporto, unicamente il costo
annuale dell’abbonamento generale del mezzo pubblico, riducendolo proporzionalmente
al solo mese di dicembre. Lo stesso aveva fatto con le spese di alloggio, rettificandole
proporzionalmente al solo mese di dicembre a fr. 1'000.–. Aveva infine negato
le spese di doppia economia domestica, dal momento che il contribuente aveva la
“possibilità di consumare il pasto al luogo di domicilio settimanale”.
D. I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 10
settembre 2013, nel quale contestavano in particolar modo la mancata deduzione
delle spese di trasporto settimanale con il veicolo privato, ponendo l’accento sugli
inconvenienti legati all’utilizzo dei mezzi pubblici, che avrebbero costretto RI
1 a lasciare il domicilio di __________ il lunedì mattina (anziché la domenica
sera) e gli avrebbero imposto tre o quattro cambi per tragitto.
L’autorità
di tassazione, con decisione del 9 ottobre 2013, accoglieva parzialmente il
gravame, elevando a fr. 500.– le spese per l’impiego dei mezzi pubblici di
trasporto. Negava, per contro, il riconoscimento di spese per il vitto in primo
luogo perché l’appartamento di __________ dispone di una cucina e secondariamente
poiché “gli orari di lavoro e la vicinanza del domicilio dalla scuola
consentivano al marito di rientrare al domicilio per pranzare”.
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2,
rappresentati dalla RA 1, postulano nuovamente la deduzione delle spese di
trasferta settimanale con il veicolo privato (senza tuttavia quantificarle) e
per i pasti di mezzogiorno fuori domicilio, sostenendo che il marito non
avrebbe il tempo di cucinare e risistemare la cucina, non potendo più contare
sull’aiuto della moglie.
Diritto
1. 1.1.
Secondo
gli articoli 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD sono deducibili a titolo di spese
professionali le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (lett. a), come pure le spese supplementari necessarie per pasti
fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b). Sia per le spese
di trasporto, sia per quelle di doppia economia domestica, l’art. 25 cpv. 2 LT
delega al Consiglio di Stato il compito di stabilire delle deduzioni complessive.
1.2.
Le stesse
sono stabilite dal decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (quello valido per il periodo fiscale 2012 è del 20 dicembre 2011), segnatamente
dagli articoli 4 e seguenti, che concernono le spese di trasporto, le spese
supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio. Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta, dall’ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente del 10
febbraio 1993 (articoli 5, 6 e 9) e dalla relativa appendice, aggiornata di periodo in periodo.
Come
precisano ulteriormente l’art. 1 dell’ordinanza del 10 febbraio 1993 e l’art. 3 del decreto esecutivo, le spese professionali deducibili sono quelle
necessarie al conseguimento del proprio reddito e in causalità diretta con lo
stesso. E contrario, non sono quindi deducibili a titolo di spese
professionali le spese che eccedono il necessario e che non sono in un nesso di
causalità diretta con il conseguimento del relativo reddito.
Considerandi
2.
2.1.
Come
esposto in narrativa, RI 1 insegna alla scuola professionale artigianale
e industriale di __________. A contare dal 1° dicembre 2012, tuttavia, ha
spostato il proprio domicilio nel Canton Ticino, a __________, prendendo in
locazione un appartamento di 2 locali e mezzo a __________.
In questa
sede sono controverse le deduzioni delle spese professionali, a cominciare da
quelle per il trasporto settimanale dal nuovo luogo di domicilio al luogo di
lavoro.
2.2
Sono
considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi
dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono così
stabilite:
a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici:
la spesa effettiva;
b) per l’uso della bicicletta, di un
ciclomotore o di una motocicletta con targa di controllo su fondo giallo: fino
a fr. 700.– l’anno, ma al massimo il costo del mezzo di trasporto pubblico;
c) per l’uso di una motocicletta con targa di
controllo su fondo bianco o di un’automobile privata: le spese del mezzo
pubblico disponibile (art. 4 cpv. 1 del decreto esecutivo citato).
Eccezionalmente,
se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può
servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario
sfavorevole ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le
motociclette con targa di controllo su fondo bianco e 70 cts. per le automobili
(limitatamente a percorrenze fino a 15'000 km) rispettivamente 65 cts. (per la parte di percorrenza che eccede i 15'000 km; art. 4 cpv. 2 del decreto esecutivo citato).
Anche per
l’imposta federale diretta è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico
per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 dell’ordinanza
del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato
(art. 5 cpv. 2), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico
o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso
possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza,
che viene periodicamente aggiornata (nel 2012 fr. 700.– all’anno per la
bicicletta e il motorino, 40 cts. al km per la motocicletta e 70 cts. al km per
l’automobile).
2.3
La
questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o
quella per l’uso dei mezzi pubblici va in definitiva risolta secondo il
criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una
decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella
basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva
dei mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA
41.
p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di
trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig,
Direkte Bundessteuer, Vol. I, 2ª ediz., p. 682/83).
2.4
Il
riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo
di trasporto deve dunque costituire l’eccezione e venire ammessa, di regola,
unicamente in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al
lavoro. Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente
sopporti qualche “disagio” supplementare e, meglio, anche una sensibile dilatazione
del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio, senza
considerare che l’uso del mezzo pubblico comporta di regola, sulle lunghe
tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di quegli
imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale, quali ad
es. gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali,
ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle prolungate condizioni invernali
del fondo stradale.
In altre
parole, il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato
del mezzo di trasporto, nel caso del pendolare settimanale (Wochenaufenthalter),
rappresenta l’eccezione (CDT n. 80.96.193 del 12 novembre 1996 in re A. P.; CDT n. 80.95.217 del 21 marzo 1996 in re I. L.R.; CDT n. 80.2004.41 del 19 maggio 2004 in re R. e L. L.-T.).
2.5
Nel caso
in esame, non vi sono elementi che impediscano di applicare la citata giurisprudenza
anche al presente caso. Contrariamente a quanto sembra
sostenere il ricorrente, i comuni di __________ e __________
sono collegati fra loro da mezzi di trasporto comodi e frequenti,
che impiegano meno di tre ore per la trasferta in questione, con mediamente due
o tre cambi per tragitto.
Certo, la
durata di percorrenza media in automobile è di un’ora e mezza (almeno quando le
condizioni stradali sono ottimali, perché il ricorrente non tiene conto degli
orari di punta settimanale, degli ormai inevitabili cantieri stradali, delle
condizioni meteorologiche avverse nel periodo invernale ecc.), ma ciò non può bastare
a giustificare l’uso del mezzo privato, proprio in considerazione delle
particolarità attinenti alla situazione di un pendolare settimanale (Wochenaufenthalter),
che deve affrontare una sola trasferta alla settimana in avanti e indietro. Sebbene il ricorso ai mezzi pubblici non sia la situazione più
comoda, ciò non basta a far apparire più idonea la trasferta con il mezzo privato.
È quindi
immediatamente evidente che le argomentazioni del
ricorrente in merito agli inconvenienti legati all’utilizzo
dei mezzi pubblici, che lo costringerebbero a lasciare il domicilio di __________
la domenica sera e a rincasare il sabato mattino sono
del tutto infondate. Simili censure sarebbero tutt’al più condivisibili se il
criterio per ammettere la deduzione delle spese con il mezzo privato fosse
quello della “comodità”, ma non sono di nessun aiuto per dimostrarne la
maggiore “idoneità”.
3.
3.1.
Litigiosa
è in secondo luogo la deduzione delle spese per i pasti di mezzogiorno fuori
domicilio, che il ricorrente giustifica con la mancanza di tempo, non potendo
più contare sull’aiuto della moglie, trasferitasi in Ticino a contare dal 1°
dicembre 2012.
3.2
Per
l’imposta cantonale, sono considerate spese supplementari per doppia economia
domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto
principale al proprio domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di
lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le
condizioni imposte dall’attività professionale, la pausa per i pasti è tale da
non permettere al contribuente di rientrare a domicilio (art. 5 cpv. 1 del decreto esecutivo citato). Se al luogo di lavoro
il contribuente dispone di un monolocale o di un appartamento munito di cucina,
la deduzione per i pasti o il pasto ivi consumati non viene riconosciuta in
quanto il contribuente non ha alcuna spesa supplementare (art. 5 cpv. 4 del
decreto esecutivo citato).
Anche per
l’imposta federale diretta sono deducibili le spese supplementari per pasti
quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria
poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole
distanza o perché la pausa per il pasto è troppo breve, oppure in caso di
lavoro a turni o notturno a orario continuo (art. 6 cpv. 1 dell’ordinanza del
10.
febbraio 1993). Le spese forfettarie non possono essere rivendicate
contemporaneamente con quelle supplementari del soggiorno fuori domicilio (art.
6.
cpv. 6 dell’ordinanza del 10 febbraio 1993).
3.3
Correttamente,
il ricorrente ha rinunciato a far valere le spese per il secondo pasto fuori
casa. La prassi è infatti quella di escludere la detrazione per due pasti,
quando un contribuente dispone sul luogo di lavoro di una camera con cucina (Locher, Kommentar zum DGB, Vol. I, Therwil/Basilea
2001, n. 22 ad art. 26 LIFD, p. 652 e giurisprudenza citata; cfr. inoltre la
sentenza del Tribunale federale del 22 aprile 2009 n.2C_14/2009 consid. 2.1).
Per
quanto riguarda il pasto di mezzogiorno, lo stesso ricorrente ammette di risiedere
ad una “medio-piccola distanza dal luogo di lavoro”, giustificando la postulata
deduzione con la nuova situazione famigliare venutasi a creare in seguito al
trasferimento in Ticino, non potendo più contare sull’aiuto della moglie per
cucinare e risistemare la cucina. Simili giustificazione non bastano ad
ammettere la deduzione rivendicata, specie se si considera che il ricorrente
non invoca ragioni legate all’orario di lavoro, senza dimenticare inoltre che
la dottrina considera una pausa di un’ora ancora ragionevole per permettere al
contribuente di rincasare e cucinare il pranzo (Locher, op. cit., n.
18.
ad art. 26, p. 651).
4.
Il
ricorso è conseguentemente respinto.
Visto
l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico
dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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