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Decisione

80.2013.278

Assoggettamento illimitato: domicilio, direttore generale di un albergo a Lugano, divorziato, ap-partamento in locazione a Parigi, rapporti d’amicizia in un altro cantone

30 marzo 2015Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, nato nel 1940, divorziato,

di formazione economista, ha dapprima lavorato per diversi anni per la __________

SA e successivamente intrapreso la carriera di consulente aziendale indipendente.

Sin dal 1994, egli si occupa della gestione del __________ di __________, su

incarico del titolare e suo cugino __________. Dal 2000 ha formalmente assunto la funzione di direttore generale, continuando a fatturare come

“consulente indipendente” un onorario annuo.

Il contribuente afferma di

Considerandi

trascorrere mediamente 2 o 3 giorni la settimana a __________, alloggiando in

una camera al primo piano, di suo esclusivo uso. A suo dire, il resto della

settimana lo trascorrerebbe a __________, dove ha preso in affitto un appartamento

e risulta domiciliato sin dal 17 dicembre 2009.

B. In occasione della verifica

dei conti annuali della ditta individuale di __________ per gli esercizi

2007-2010, l’Ispettorato fiscale si è pure occupato della posizione di RI 1. Nel

rapporto si legge che passa la maggior parte del proprio tempo a __________, che

la gestione dell’albergo è di sua esclusiva responsabilità e che nell’attività

alberghiera ha investito ingenti capitali privati.

Dispositivo

Per questi motivi,

l’Ispettorato raccomandava all’autorità di tassazione di iscriverlo nel

registro dei contribuenti del Comune di __________.

C. Con scritto del 13

dicembre 2012, l’Ufficio di tassazione di Lugano Città si rivolgeva

direttamente al contribuente comunicandogli che, in base alle informazioni in

suo possesso, risultava risiedere stabilmente a __________. Lo invitava pertanto

ad inoltrare le dichiarazioni d’imposta per i periodi dal 2007 al 2011, corredate

dai relativi giustificativi.

Con successiva decisione

del 21 maggio 2013, l’autorità comunicava di averlo iscritto nel registro dei

contribuenti del Canton Ticino e del Comune di __________ a contare dal 1°

gennaio 2008.

D. Il contribuente

impugnava la suddetta decisione di assoggettamento, con reclamo del 28 maggio

2013, lamentando una carente motivazione e chiedendo all’autorità di tassazione

di comprovare le sue affermazioni.

L’autorità di tassazione

respingeva il reclamo, con decisione del 1° ottobre 2013, ponendo l’accento sull’attività

dirigenziale – e non di semplice consulente – esercitata dal contribuente, tale

da “far apparire eccezionalmente predominanti gli interessi materiali,

economici rispetto a quelli ideali, familiari”.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente di essere

assoggettato illimitatamente nel Canton Ticino.

Il ricorrente,

rappresentato dallo studio RA 1, lamenta in primo luogo una violazione del

divieto di doppia imposizione intercantonale, sottolineando di essere già stato

tassato definitivamente nel Canton Basilea Campagna per il periodo fiscale 2008

(sino al 30 novembre 2008, data nella quale ha annunciato la sua partenza per __________).

Il ricorrente censura poi

una violazione della Convenzione contro le doppie imposizioni conclusa tra la

Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, argomentando in particolare

che determinante, in caso di un conflitto di competenza tra i due paesi, non sarebbe

la posizione dirigenziale assunta quanto piuttosto l’esistenza di un’abitazione

propria (art. 4 cpv. 2 lett. a della Convenzione). Conclude infine che anche se

si volesse considerare l’esistenza di un assoggettamento fiscale in Svizzera,

il cantone competente non sarebbe in ogni caso il Canton Ticino, ma piuttosto

il Canton __________.

F. Nelle proprie

osservazioni dell’8 novembre 2013, l’autorità di tassazione propone di

respingere il gravame. Ribadisce, in primo luogo, le argomentazioni contenute

nella decisione impugnata, aggiungendo poi che il ricorrente non avrebbe finora

comprovato “il luogo e le modalità di dichiarazione e assoggettamento alle imposte

dei redditi da lui conseguiti quale direttore dell’__________ di __________ e

del credito verso lo stesso Hotel”.

G. All’udienza del 19

novembre 2014, le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni. Il

ricorrente ha, fra l’altro, prodotto un Certificat de nationalité et d’immatriculation

rilasciato dall’ambasciata svizzera a __________ e uno scritto dell’avvocato __________

di __________, che attesta di un incontro avvenuto il 13 novembre 2014 e della

sua intenzione di regolarizzare la situazione fiscale in __________. La richiesta

di un nuovo termine per inoltrare ulteriore documentazione è stata respinta dal

giudice delegato.

Diritto

1. 1.1.

Il diritto fiscale

svizzero e quello del Cantone Ticino ammettono, in linea di principio, che il

contribuente è assoggettato all’imposta in modo illimitato in un solo luogo,

segnatamente quello in cui, secondo l’art. 3 cpv. 1 LIFD e l’art. 2 cpv. 1 LT,

la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale in Svizzera.

1.2.

Una persona ha il domicilio

fiscale in Svizzera, secondo l’art. 3 cpv. 2 LIFD e l’art. 2 cpv. 2 LT,

quando vi risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il

diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale. Secondo la

giurisprudenza, una persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto

con l’intenzione di rimanervi stabilmente. Occorrono dunque cumulativamente i

due seguenti elementi:

l’effettiva residenza in un determinato luogo;

– l’intenzione di

rimanervi in modo duraturo.

A

tal fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì

la sua condotta esteriore.

1.3.

Secondo l’art. 3 cpv. 2

LIFD e l’art. 2 cpv. 3 LT, la dimora fiscale in Svizzera è data invece

quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:

almeno 30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa;

– almeno 90 giorni senza

esercitare un’attività lucrativa.

Se

non sussiste neppure una dimora fiscale, il contribuente può essere assoggettato

all’imposta federale e cantonale in modo limitato, se esiste un sufficiente

punto di collegamento tra il nostro territorio e il suo reddito o la sua

sostanza (art. 5 cpv. 1 LIFD; art. 4 cpv. 1 LT), segnatamente se egli è

proprietario di fondi o ha su di essi diritti di godimento reali o diritti di

godimento personali a questi economicamente assimilabili (art. 4 cpv. 1 lett. c

LIFD; art. 3 cpv. 1 lett. c LT).

1.4.

Occorre inoltre precisare

che, per effetto delle disposizioni della LIFD e della LT sull’assoggettamento

illimitato, possono verificarsi i presupposti della residenza in due o più

luoghi diversi. Se in una simile ipotesi, tra la Svizzera e l’altro Stato che

rivendica l’assoggettamento illimitato, non è stata stipulata alcuna convenzione

per evitare le doppie imposizioni, tale situazione conduce ad un classico caso

di doppia imposizione. La Svizzera non prevede alcuna disposizione che attenui

o elimini la doppia imposizione in simili casi.

Se invece è applicabile

una convenzione per evitare le doppie imposizioni, essa dovrebbe contenere

disposizioni che escludono doppie residenze, definendo in modo preciso e

tassativo lo Stato di residenza (Athanas,

Aussensteuerliche Bestimmungen im DBG und StHG, in: Höhn/Athanas [a cura di],

Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern, p. 412).

2. 2.1.

Nella fattispecie in esame

occorre in primo luogo stabilire se il contribuente è illimitatamente

imponibile in Svizzera e solo successivamente determinare il cantone di

domicilio.

Come esposto in narrativa,

il ricorrente sostiene di essersi trasferito all’estero il 30 novembre 2008,

data nella quale ha annunciato alle autorità del comune di __________, nel

Canton __________, la propria partenza dalla Svizzera. L’Ufficio di tassazione

di Lugano Città, per contro, lo considera domiciliato in Svizzera, tanto è vero

che lo ha iscritto nel registro dei contribuenti del Canton Ticino e del Comune

di __________ a contare dal 1° gennaio 2008.

2.2.

L’art. 3 cpv. 2 LIFD,

secondo cui una persona ha il suo domicilio fiscale in Svizzera quando vi

risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente, o quando vi ha un

domicilio legale speciale in virtù del diritto federale costituisce una nozione

autonoma di domicilio fiscale. A differenza dell’abrogato art. 4 del decreto

del Consiglio federale del 9 dicembre 1940 sulla riscossione di un’imposta

federale diretta, l’art. 3 cpv. 2 LIFD non rimanda esplicitamente al Codice

civile svizzero (art. 23 – 26 CC) per la definizione di domicilio fiscale. La

giurisprudenza costante del Tribunale federale ha tuttavia stabilito che

continua a valere il principio secondo cui nessuno può avere contemporaneamente

il suo domicilio in più luoghi e che lo stesso, stabilito che sia, continua a

sussistere fino a che non ne sia stato acquistato un altro (cosiddetta “rémanence

du domicile”).

Non è quindi determinante

quando il contribuente ha annunciato la sua partenza dal domicilio o quando lo

ha lasciato. Se si trasferisce all’estero deve continuare a pagare l’imposta

federale diretta fintantoché non provi di avere costituito un nuovo domicilio

all’estero. Questo significa che l’esistenza di un nuovo domicilio o di una

dimora all’estero (ciò che è equivalente sul piano dell’assoggettamento) sarà

ammessa solo nel caso in cui l’interessato paghi delle imposte in quel luogo o

ne sia esentato (decisione TF n.2A.475/2003 del 26 luglio 2004, in: RDAF 2005

II 103). Come ancora recentemente ricordato dall’Alta Corte, un diverso

approccio comporterebbe dei grossi rischi di abuso. Basandosi sulla norma

civilistica dell’art. 24 cpv. 1 CC, per contro, si ottiene una disciplina

semplice e prevedibile (DTF 138 II 300 = ASA 81 p. 571 = RF 67/2012 p. 828 =

RDAF 2013 II p. 92; v. anche Pedroli,

Novità e tendenze legislative e nel campo del diritto tributario, in: RtiD

II-2013 p. 668).

2.3.

In quest’ultima decisione,

i giudici federali hanno inoltre posto l’accento sull’onere della prova. In applicazione analogica della regola generale prevista

dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel

senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che

fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la

prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso

l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Di

principio, la prova del domicilio fiscale spetta quindi all’autorità di

tassazione, trattandosi di un elemento costitutivo dell’imposta (art. 123 cpv.

1 LIFD). Come sottolineato nella citata sentenza del 4 maggio 2012, il

contribuente ha tuttavia un dovere di collaborazione (art. 124 e segg. LIFD),

che gli impone in particolare di dimostrare il trasferimento di domicilio. A

tal fine non deve solo comprovare il definitivo scioglimento dei legami con il

precedente domicilio, ma deve anche esporre le circostanze che hanno portato

alla fondazione di un nuovo domicilio altrove (DTF 138 II 300 consid. 3.4 = ASA

81 p. 571 = RF 67/2012 p. 828 = RDAF 2013 II p. 92; v. anche decisione TF n.

2C_472/2010 del 18 gennaio 2011 consid. 2.2, in: StR 66 p. 425).

2.4.

Tornando alla fattispecie

sotto esame, in sede di udienza, il ricorrente ha prodotto tre nuovi documenti,

a conferma del proprio preteso trasferimento all’estero: un Certificat de

nationalité et d’immatriculation rilasciatogli dall’ambasciata svizzera a __________,

che attesta il suo statuto di svizzero all’estero a contare dal 12 gennaio 2010,

una mail inviatagli dal suo consulente di __________, che conferma di avere

aperto la relazione bancaria ritenendolo domiciliato in __________, e uno

scritto dell’avvocato __________ di __________, che testimonia di averlo

incontrato il 13 novembre 2014, allo scopo di regolarizzare la sua situazione

fiscale in __________. A tale documentazione va aggiunto quanto già allegato al

ricorso, ed in particolare le autocertificazioni di domicilio, il contratto di

locazione avente per oggetto un appartamento di due locali in __________, le bollette

per i servizi di elettricità e gas pagate alla compagnia pubblica __________ EDF

e le tasse locali (taxe d’habitation).

Troppo poco, specie se si

considera che da quando il ricorrente ha annunciato la propria partenza per __________,

il 30 novembre 2008, all’incontro con l’avvocato __________ di __________, il

13 novembre 2014, sono trascorsi quasi sei anni. Pur ammettendo le difficoltà che

i cittadini svizzeri all’estero possono talvolta incontrare, soprattutto in

ambito fiscale e finanziario, risulta assai difficile credere che in questo

lasso di tempo non sia ancora riuscito a ottenere una partita fiscale __________

né tanto meno a dimostrare l’esistenza di contatti con le autorità fiscali

locali. Se la sua intenzione fosse stata realmente quella di trasferire il

proprio domicilio fiscale in __________, come più volte ribadito nel corso della

procedura, nell’ambito di un più ampio “progetto” di pensionamento, non avrebbe

di certo aspettato il 13 novembre 2014, ovvero cinque giorni prima di essere

convocato in udienza davanti a questa Camera, per contattare un esperto fiscale

__________. Tanto basta per escludere il trasferimento di domicilio fiscale

all’estero.

2.5.

Come già

anticipato, la sola circostanza che abbia annunciato alle autorità del

comune di __________ la sua partenza dalla Svizzera non ha alcun

effetto immediato sull’assoggettamento fiscale. Secondo la giurisprudenza, infatti,

il domicilio fiscale svizzero sussiste fintanto che il contribuente non

comprova l’esistenza di legami preponderanti – nel senso di una residenza – con

un nuovo luogo all’estero. Ciò che viene in particolare ammesso quando dimostra

di pagare le imposte in quel posto o di esserne stato esentato (DTF 138

II 300 consid. 3.6.3 = ASA 81 p. 571 = RF 67/2012 p. 828 = RDAF 2013 II p. 92,

con riferimento alla decisione n.2C_484/2009 del 30 settembre 2010). Per contro, il fatto di avare preso in locazione un piccolo appartamento

a __________, di pagare regolarmente i servizi di elettricità e di gas, le

tasse locali (taxe d’habitation) e di essersi fatti rilasciare due

autocertificati di domicilio – di nessuna rilevanza in materia fiscale – non è ancora

sufficiente a dimostrare l’esistenza di un nuovo domicilio

fiscale all’estero, specie se si considera che dall’annunciato

trasferimento sono trascorsi, coem visto, quasi sei anni, senza che il

ricorrente sia stato in grado di comprovare un benché minimo contatto con le

autorità fiscali locali.

A nulla valgono anche le

ulteriori argomentazioni, ed in particolare la lamentata violazione della

Convenzione contro le doppie imposizioni conclusa tra la Confederazione

Svizzera e la Repubblica Francese (CDI-FR; RS 0.672.934.91). A questo proposito,

è appena il caso di ricordare che le Convenzioni di doppia

imposizione, per definizione, si limitano a prevenire una doppia imposizione

dovuta alla collisione di norme di diritto interno, senza sancire positivamente

il diritto di imporre, che deve rimanere fondato sul diritto interno. In

particolare, la residenza secondo la convenzione si definisce mediante espresso

rinvio al diritto interno; non si tratta cioè di una nozione convenzionale (De Vries Reilingh, Manuel de droit fiscal

international, Berna 2012, n. 246, p. 84; Oberson,

Précis de droit fiscal International, 3a ediz., Berna 2009, n. 291,

p. 92). La presente fattispecie, seppur a carattere

internazionale, va pertanto giudicata, dapprima, alla luce del diritto fiscale

interno. Solo se il ricorrente dovesse, in futuro, essere assoggettato alle

imposte anche in __________ tornerebbero applicabili le regole contenute all’art.

4 § 2 CDI-FR, che danno la preponderanza ai legami di un contribuente con l’uno

piuttosto che con l’altro Stato (le cosiddette “tie breaker rules”). Per

il momento, una simile censura non è quindi di nessuna attualità.

3. 3.1.

Assodato l’assoggettamento

illimitato in Svizzera, occorre ancora determinare il domicilio cantonale.

Come precedentemente

ricordato, una persona fisica ha domicilio fiscale in un cantone

segnatamente quando vi risiede con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente (art.

3 cpv. 2 LAID; art. 2 cpv. 2 LT). Il domicilio fiscale è di conseguenza caratterizzato

da un elemento oggettivo, costituito dall’effettiva residenza in un luogo, e da

un elemento soggettivo, costituito dall’intenzione di rimanervi in modo

duraturo. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa all’art.

127 cpv. 3 Cost., medesimo principio vale in ambito intercantonale. Anche in

questo contesto, il domicilio fiscale principale di una persona fisica si trova

nel luogo in cui, di fatto, si situa il centro dei suoi interessi (decisione TF

n.2C_107/2013 del 7 giugno 2013 e giurisprudenza citata).

3.2.

Come esposto in narrativa,

in occasione di una verifica dei conti della ditta individuale di __________,

che gestisce il __________ di __________, l’Ispettorato fiscale si è pure occupato

della posizione del ricorrente, raccomandando la sua iscrizione nel registro

dei contribuenti del Canton Ticino. Nel rapporto si legge in particolare che il

ricorrente ha assunto la funzione di direttore generale dell’albergo nel 2000.

Da allora si occupa “della sua gestione, del management, del marketing, della

contabilità, sostituendosi di fatto al signor __________, il quale non svolge

più alcuna funzione e si limita a prelevare unicamente la liquidità

strettamente necessaria per vivere” (cfr. rapporto del 22 giugno 2012, p. 4). Di

fatto, la gestione operativa e strategica dell’albergo dipende esclusivamente

dal ricorrente, che nel corso degli anni ha provveduto a un continuo processo

di ammodernamento, investendo anche ingenti capitali privati sotto forma di

prestiti. Sempre secondo il rapporto, il ricorrente trascorrerebbe inoltre la

maggior parte del proprio tempo a __________. Con decisione del 21 maggio 2013,

l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna lo ha così iscritto nel registro dei

contribuenti del Canton Ticino e in quello del comune di __________ a contare

dal 1° gennaio 2008, ponendo l’accento – soprattutto in sede di reclamo – sull’attività

dirigenziale del contribuente, tale da “far apparire eccezionalmente

predominanti gli interessi materiali, economici rispetto a quelli ideali, familiari”.

Di parere avverso il

ricorrente, che lamenta in primo luogo una violazione del divieto di doppia

imposizione intercantonale, sottolineando di essere già stato tassato

definitivamente nel Canton __________ per il periodo fiscale 2008. Perlomeno

fino al 30 novembre 2008, data nella quale ha annunciato la sua partenza per

l’estero. Sostiene, in secondo luogo, di avere tutt’ora relazioni personali e sociali

molto più strette con quest’ultimo cantone “rispetto a quelle di cui dispone in

Ticino, che di fatto sono inesistenti” (cfr. ricorso del 4 novembre 2013, p.

9). Ricorda, in particolare, di avere in locazione un appartamento da oltre

trent’anni (doc. E) e di avere coltivato “dei legami di amicizia con gli altri

abitanti del luogo” (cfr. ricorso del 4 novembre 2013, p. 3).

3.3.

L’autorità di tassazione,

come visto, giustifica l’assoggettamento illimitato del ricorrente con la sua

attività dirigenziale presso il __________, tale da “far apparire eccezionalmente

predominanti gli interessi materiali, economici rispetto a quelli ideali,

familiari”.

Se, di principio, gli

interessi ideali assumono maggiore rilevanza rispetto a quelli materiali, può

effettivamente accadere che il domicilio fiscale principale si trovi in un

luogo diverso rispetto al domicilio civile. Nel caso dei cosiddetti singles,

per esempio, la giurisprudenza del Tribunale federale accentua il legame d’ordine

economico con il luogo di lavoro, soprattutto quando la dimora in questo luogo

dura da più anni (Locher, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 2a ediz.,

Lugano 2010, p. 27; StE 1994 A 24.21 n. 7; RF 49/1994 pag. 580; ASA 63

p. 836 consid. 2a con riferimenti). Nel caso di contribuenti (sposati o

conviventi) che detengono una posizione dirigenziale, l’attaccamento al luogo

di lavoro assume rilevanza ancor più accresciuta (RDAT II-1993 p. 346 segg., n.

2t): in simili casi, l’esercizio della professione coinvolge la personalità del

contribuente in modo tanto intenso da far apparire eccezionalmente predominanti

gli interessi materiali, economici rispetto a quelli ideali, familiari (Locher, op. cit., p. 29). Il contribuente,

per il quale il Tribunale federale ammette un domicilio fiscale separato da

quello del luogo di residenza della sua famiglia in ragione di una funzione dirigenziale,

deve disporre di un’abitazione privata al luogo di lavoro o almeno di un

alloggio in una pensione o ancora di un appartamento di servizio a libera disposizione

(DTF 132 I 29). Deve inoltre occupare una funzione dirigenziale all’interno di

un’azienda economicamente importante, ciò che presuppone un posto di

particolare responsabilità e un numeroso personale subordinato (DTF 125 I 468;

v. anche Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach [a cura di], Interkantonales

Steuerrecht, Basilea 2011, § 6, n. 53, p. 69; De

Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, 2ª ediz., Berna 2013, n. 236, p. 79).

3.4.

Le

argomentazioni dell’autorità di tassazione sollevano più di un dubbio. In primo

luogo perché la giurisprudenza citata si è sviluppata nei confronti di contribuenti

sposati o conviventi, che lavorano al di fuori del luogo di domicilio

della famiglia; in secondo luogo poiché il __________ non sembra poter essere

definita un’impresa economicamente importante, ove si pensi appena che al suo interno

lavorano all’incirca 25-30 impiegati (cfr. rapporto del 22 giugno 2012, p. 3),

un numero di gran lunga inferiore a quanto preteso dalla stessa giurisprudenza

(Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 54, p. 70; De

Vries Reilingh, op. cit., n. 241 ss., p. 80).

Il ricorrente, nato nel

1940, divorziato, va piuttosto considerato una persona single, senza

particolari rapporti famigliari nel Canton __________. Per sua stessa

ammissione, il figlio __________, con il quale intrattiene anche rapporti professionali,

vive a __________, nel Canton __________, mentre i suoi due fratelli risiedono con

le rispettive famiglie a __________, nel Canton __________, e a __________, nel

Canton __________. Certo, il ricorrente ha vissuto per diversi anni nel comune

di __________ e possiede tutt’oggi un appartamento preso in locazione molti

anni prima, il 1° giugno 1979. Non vi è inoltre motivo di dubitare che negli

anni abbia saputo coltivare e mantenere importanti legami di amicizia con gli

altri abitanti del luogo e che vi faccia regolarmente ritorno, ma ciò non basta

ancora per fare del Canton __________ il centro dei suoi interessi vitali (Lebensverhältnisse). Come precisato dalla giurisprudenza del

Tribunale federale, per i single senza particolari legami

famigliari, prevalgono di principio gli interessi materiali del luogo di lavoro,

soprattutto con il passare del tempo (Locher,

op. cit., p. 26). È infatti nel luogo di lavoro che essi usufruiscono

maggiormente delle infrastrutture pubbliche e dei servizi offerti dalla

comunità, anche se trascorrono il loro tempo libero in un altro luogo (Zweifel/Hunziker,

op. cit., n. 39, p. 64 e giurisprudenza citata).

3.5.

Tornando al

caso in esame, nessuno contesta che gli interessi materiali del ricorrente si

trovano a __________, e questo ormai da diversi anni. Come visto, RI 1 ha

assunto la funzione di direttore generale dell’albergo nel 2000,

occupandosi della sua gestione operativa e strategica al posto del titolare e

suo cugino __________. Dal rapporto dell’Ispettorato fiscale emerge addirittura

che la struttura alberghiera dipende esclusivamente dalla sua persona, tanto è

vero che non potrebbe “funzionare senza la sua presenza rispettivamente

supervisione” (cfr. rapporto del 22 giugno 2012, p. 5). Non può infine passare

inosservato che negli anni il ricorrente ha provveduto a un continuo processo

di ammodernamento dell’albergo, investendo ingenti capitali privati sotto forma

di prestiti. Già per questi motivi, unitamente al suo statuto di single

e alla sua non più giovane età, il centro degli interessi vitali del ricorrente

va considerato il Canton Ticino, ed in particolare __________, anche se lo

stesso trascorre il suo tempo libero tra il Canton __________ e la __________.

3.6.

Ma non solo.

Nel Canton Ticino il ricorrente ha pure interessi ideali, sicuramente superiori

a quelli rivendicati nel Canton __________. In primo luogo perché il titolare

del __________ è suo cugino __________, in secondo luogo poiché nella struttura

alberghiera lavora anche suo figlio __________, che per contratto deve regolarmente

recarsi a __________ (cfr. punto 3 del contratto di lavoro del 6 marzo 2003,

doc. F).

La determinazione

del domicilio fiscale principale non si fonda di regola su una prova certa, ma

è il risultato dell’apprezzamento di una serie di indizi oggettivi ed

esteriori, relativi alla professione svolta dal contribuente, alla sua situazione

familiare ecc. (decisione TF n.2C_107/2013 del 7 giugno 2013 consid.

4.2). Ritenuto inoltre che il centro degli interessi vitali non

può essere scelto liberamente (DTF 138 II 300 = ASA 81 p. 671 = RF 67/2012 p.

828 = RDAF 2013 II 92, consid. 3.2 e giurisprudenza citata) e che, da un punto

di vista prettamente procedurale, quando chiari indizi rendono

verosimile la fattispecie stabilita dall’autorità, spetta tuttavia al

contribuente confutare, prove alla mano, quanto dalla stessa viene sostenuto

(decisione TF n.2C_107/2013 del 7 giugno 2013 consid. 4.3), non possono

esserci dubbi circa l’esistenza di un domicilio fiscale primario nel Canton

Ticino.

Come visto, il ricorrente non

è stato in grado di provare l’esistenza di legami famigliari con il Canton __________.

D’altra parte, non può certo pretendere di confutare le conclusioni

dell’autorità di tassazione limitandosi a produrre l’autorizzazione di soggiorno

rilasciatagli dal Comune di __________ (doc. J) e un verbale dell’Ufficio

controllo abitanti (doc. I). Tali documenti, allestiti sulla base delle

dichiarazioni fornite dallo stesso contribuente, non sono evidentemente

vincolanti in ambito fiscale.

3.7.

Alla luce di tutte le

argomentazioni sopra esposte, la decisione dell’autorità di tassazione, di

iscrivere il ricorrente nel registro dei contribuenti del Canton Ticino e in

quello del Comune di __________ a contare dal 1° gennaio 2008 va senz’altro

tutelata. La decisione si palesa addirittura generosa nei suoi

confronti, dal momento che ha assunto la funzione di direttore generale

dell’albergo e si è conseguentemente spostato in Ticino molti anni prima.

Non deve invece stupire

che le autorità del Canton __________ lo abbiano assoggettato alle imposte sino

al 30 novembre 2008, data nella quale ha annunciato la sua partenza per __________.

Da un sommario esame della notifica di tassazione delle autorità locali (doc.

L) risulta in particolare un reddito imponibile complessivo di fr. 75'527.–

(fr. 17'713.– da attività indipendente, fr. 26'520.– da rendite AVS/AI e fr.

31'294.– da proventi mobiliari), che verosimilmente non tiene in

considerazione, o comunque solo parzialmente, i redditi conseguiti nel Canton

Ticino quale direttore d’albergo e creditore di una somma di svariati milioni.

D’altra parte, le autorità ticinesi sono venute a conoscenza della situazione

fiscale del ricorrente solo in occasione della verifica dei conti annuali della

ditta individuale di __________ per gli esercizi 2007-2010, che ha avuto luogo

nel mese di gennaio 2012. In simili circostanze, la realizzazione di una doppia

imposizione contraria all’art. 127 cpv. 3 Cost. diventa quasi inevitabile.

3.8.

In questa sede ci si limita

a ricordare al ricorrente che per risolvere queste spiacevoli situazioni è

possibile presentare un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale per violazione del divieto di doppia imposizione entro 30 giorni dalla

data in cui il secondo cantone ha adottato la decisione (DTF 133 I 300 consid.

2.2.2). L’atto di ricorso va diretto esplicitamente contro tutti i cantoni coinvolti,

con allegata la decisione impugnata (art. 42 cpv. 3 LTF). Si aggiunga infine

che la restituzione delle imposte deve essere richiesta con sufficiente

chiarezza, pure allegando una ricevuta degli importi pagati (Locher, op. cit., p. 151).

4. Il ricorso è conseguentemente respinto.

Tassa

di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrenti, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 4'900.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr.

5'000.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: