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Decisione

80.2013.280

Procedura: tassazione per apprezzamento, calcolo delle entrate e delle uscite, prova dell’esistenza di un debito nella procedura di ricorso

21 gennaio 2015Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 e la moglie RI 2

sono titolari di un esercizio pubblico ad __________, che gestiscono per il

tramite della __________ SA.

Il marito svolge inoltre

un’attività indipendente accessoria quale artista pittore. È infine

proprietario di diversi appartamenti edificati sul mapp. __________ di __________,

che riunisce pure il vecchio mapp. __________, acquistato il 21 ottobre 2009 (data

di iscrizione a registro fondiario) per il prezzo di fr. 450'000.–.

B. Nella dichiarazione

fiscale 2009, i contribuenti indicavano di aver conseguito un reddito da

attività lucrativa dipendente di, rispettivamente, fr. 50'733.– (il marito) e

fr. 45'096.– (la moglie), nonché un reddito da attività indipendente accessoria

di fr. 5'539.– il marito.

Per quanto ancora qui di

interesse, esponevano nell’elenco debiti un importo totale di fr. 1'485'298.–,

di cui fr. 1'180'000.– nei confronti di __________, domiciliato a __________

(nel Canton __________).

C. Con lettera del 16

maggio 2012, l’Ufficio di tassazione di Locarno sottoponeva ai contribuenti un

calcolo delle entrate e delle uscite dell’anno, dal quale emergeva un ammanco

di fr. 364'110.–, invitandoli a presentare puntuali osservazioni.

Non avendo ricevuto

nessuna risposta, nemmeno dopo la concessione di una proroga, con decisione del

24 ottobre 2012, l’autorità fiscale notificava ai coniugi la tassazione IC/IFD

2009, aggiungendo alle entrate dichiarate un importo di fr. 500'000.– a titolo

di “altri redditi”. Commisurava inoltre il reddito da attività indipendente

accessoria del marito in fr. 7'539.–, “sulla base degli elementi noti

all’autorità fiscale, delle indicazioni fornite dal contribuente o dei

coefficienti d’utile medio validi per aziende del ramo facenti parte della

realtà locale”.

D. I contribuenti,

rappresentati dalla RA 1, impugnavano la suddetta decisione con reclamo del 22

novembre 2012, chiedendo lo stralcio dell’importo di fr. 500'000.– aggiunto a

titolo di “altri redditi” e la riduzione del reddito da attività indipendente

accessoria del marito a quanto dichiarato.

I reclamanti sostenevano

in particolare di aver potuto acquistare il vecchio mappale __________ grazie a

un prestito dell’amico __________. A riprova delle loro argomentazioni,

allegavano al gravame due estratti bancari della __________, attestanti

l’avvenuto versamento di due rate di fr. 225'000.– ciascuna direttamente al

notaio rogante __________. Chiedevano infine di rettificare l’elenco debiti

presentato con la dichiarazione, aggiungendo un ulteriore importo di fr. 450'000.–

nei confronti dell’amico __________.

E. Con lettera del 2

maggio 2013, rinnovata il 12 giugno 2013, l’autorità di tassazione si rivolgeva

direttamente alla rappresentante dei contribuenti, invitandola a fornire:

Ø dichiarazione di __________ attestante l’ammontare del

debito alla fine del periodo fiscale e degli interessi maturati nel corso

dell’anno;

Ø

documentazione attestante

l’ammontare dei contributi AVS dedotto dalle entrate “Vendita dipinti”;

Ø

documentazione attestante

l’ammontare dei contributo AVS chiesto in deduzione alla cifra 11.1 della

dichiarazione d’imposta.

F. L’invito rimaneva

inevaso, anche dopo la concessione di una proroga. Con decisione del 9 ottobre

2013, l’autorità di tassazione respingeva quindi il reclamo, con la seguente motivazione:

Tenuto conto di quanto precede

l’Autorità Fiscale, decide, senza procedere alla convocazione del contribuente,

di emettere la decisione confermando la decisione di prima istanza.

G. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano

nuovamente l’aggiunta di altri redditi oltre a quelli dichiarati.

I ricorrenti allegano al

gravame una dichiarazione scritta di __________, datata 30 ottobre 2013, nella

quale afferma di vantare un credito complessivo di fr. 1'630'000.– (fr.

1'730'000.– nel 2010) nei confronti di RI 1. Con riferimento alla seconda

censura concernente il reddito da attività lucrativa indipendente, i ricorrenti

allegano un’attestazione della Cassa cantonale di compensazione AVS in merito

ai contributi versati negli anni 2009 e 2010 di, rispettivamente, fr. 3'161.90

e fr. 3'331.95.

H. Nell’ambito dell’istruzione

della causa, allo scopo di verificare l’attendibilità delle argomentazioni sostenute

dai ricorrenti, questa Camera ha chiesto assistenza all’autorità fiscale del

luogo di domicilio di __________, che ha risposto con lettera del 3 dicembre

2014.

Diritto

1. 1.1.

Nella procedura fiscale

vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio.

L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente

rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini

necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in

particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai

contribuenti (decisione TF n.2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito,

Berger,

Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p.

190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione.

Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di

tassazione accertano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto

determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto

l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed

esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la

situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF n.2A.502/2005 del

Considerandi

2.

febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).

1.2

Di

principio, in applicazione analogica della regola generale prevista

dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel

senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che

fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la

prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso

l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

La descritta regola

sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia spazio a

considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti

ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung,

in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data quando il contribuente

tralascia, in maniera colpevole e in violazione dei propri obblighi, la

collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano

l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente,

per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce

il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che

non può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht,

Vol. I/2b, 2ª ediz., Basilea 2008, n.

29.

ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).

In definitiva, la massima

ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di

collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva

dell’onere probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet,

in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art.

123.

LIFD, p. 1196).

2.

2.1.

Nella fattispecie, come

visto, ricevuta la dichiarazione d’imposta, l’Ufficio di tassazione ha allestito

un calcolo della disponibilità finanziaria dei ricorrenti, dal quale emergeva

un ammanco annuo di fr. 364'110.–. Tale ammanco finanziario era sostanzialmente

dovuto all’acquisto, nel corso del periodo fiscale, del vecchio mapp. __________

di __________, nel frattempo riunito nel mapp. __________, per il prezzo di fr.

450'000.–.

Non avendo ottenuto

risposta alle richieste di informazioni, con decisione del 24 ottobre 2012,

l’autorità ha aggiunto ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr. 500'000.–.

In sede di reclamo, la rappresentante dei ricorrenti spiegava che il fondo di __________

era stato acquistato grazie al finanziamento dell’amico __________, domiciliato

nel Canton __________. Sosteneva quindi che per una semplice svista, il debito

totale contratto nei suoi confronti era stato dichiarato in “soli” fr.

1'180'000.–, mentre in realtà andava aumentato di ulteriori fr. 450'000.–. A

comprova delle sue argomentazioni ha allegato al gravame due estratti bancari

della __________, dai quali risulta che lo stesso __________ ha effettivamente

versato due rate di fr. 225'000.– ciascuna (la prima il 25 marzo 2009 e la

seconda il 16 ottobre 2009) direttamente al notaio rogante.

La rappresentante non ha

invece dato seguito alla successiva richiesta di fornire una dichiarazione

scritta del creditore, a riprova della natura debitoria del citato

finanziamento. Mancando la prova dell’esistenza del preteso mutuo dell’amico, con

decisione su reclamo del 9 ottobre 2013, l’autorità di tassazione ha così confermato l’aggiunta del reddito d’altra fonte di fr. 500'000.– ai proventi

dichiarati.

2.2

Solo in sede di ricorso la

rappresentante dei ricorrenti ha finalmente prodotto quanto richiesto, a più

riprese, dall’autorità di tassazione, allegando al gravame una dichiarazione

scritta dell’amico __________, datata 30 ottobre 2013, nella quale attesta di

vantare un credito nei confronti di RI 1 per un importo complessivo di,

rispettivamente, fr. 1'630'000.– (nel 2009) e fr. 1'730'000.– (nel 2010).

Nell’ambito

dell’istruzione della causa, allo scopo di verificare l’attendibilità delle

nuove argomentazioni dei ricorrenti, questa Camera ha chiesto assistenza

all’autorità fiscale del Canton __________, che ha risposto con lettera del 3 dicembre

2014, confermando l’esistenza di un importante credito nei confronti del

ricorrente, addirittura superiore a quanto da lui stesso indicato.

2.3

Comprovata l’esistenza

dell’asserito debito contratto nei confronti di __________, a questa Camera non

resta quindi che rettificare il calcolo della disponibilità finanziaria

allestito dall’autorità di tassazione, aggiungendo alle entrate il citato finanziamento

di fr. 450'000.–.

Tale rettifica comporta un

saldo positivo di oltre 40'000.– franchi, con il quale i ricorrenti hanno certamente

potuto far fronte al loro tenore di vita. Di conseguenza può essere stralciato

il presunto reddito di fr. 500'000.–, non più giustificato dal nuovo calcolo delle

entrate e delle uscite.

Nel determinare le spese e

la tassa di giustizia, questa Camera non può fare astrazione dall’art. 231 cpv.

3.

LT, per il quale esse sono poste totalmente o parzialmente a carico del

ricorrente vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli incombevano,

avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di

reclamo oppure ha ostacolato con raggiri l’inchiesta della Camera di diritto

tributario. È infatti indubbio che i ricorrenti, se avessero inviato prima la

dichiarazione scritta dell’amico __________, come gli era peraltro stato

esplicitamente richiesto più volte, avrebbero potuto evitare di sollevare questa

censura dinanzi alla Camera di diritto tributario. Non possono essere una giustificazione,

a tale proposito, le asserite difficoltà a rintracciare il facoltoso amico, ove

si pensi appena che lo stesso è domiciliato in Svizzera, senza dimenticare

inoltre che il rapporto di debito si è costantemente sviluppato nel corso degli

anni (cfr. dichiarazione scritta del 30 ottobre 2013).

3.

3.1.

Una seconda censura

concerne il reddito da attività lucrativa indipendente del marito. Come esposto

in narrativa, RI 1 svolge accessoriamente l’attività di artista pittore. Nel

periodo fiscale qui in discussione ha dichiarato entrate per fr. 32'350.– e

costi generali di fr. 26'811.10, per un utile aziendale dichiarato di fr. 5'539.–.

L’autorità di tassazione,

da parte sua, ha rivalutato il reddito aziendale in fr. 7'539.–, riprendendo

l’importo di fr. 2'000.– rivendicato a titolo di contributi AVS. Richiesti di

documentare sia i contributi sociali dedotti dalla “vendita dipinti” sia l’importo

di fr. 1'676.– indicato alla cifra 11.1 (contributi di legge) della dichiarazione

fiscale, i contribuenti non vi hanno mai dato seguito. Con decisione su reclamo

del 9 ottobre 2013, l’autorità di tassazione ha così confermato la sua prima

decisione.

3.2

Solo in sede di ricorso,

la rappresentante dei ricorrenti ha finalmente prodotto quanto richiesto

dall’autorità, allegando al gravame una dichiarazione scritta della Cassa

cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, che attesta di avere incassato da RI 1,

affiliato quale indipendente, la somma complessiva di fr. 3'161.90.

Ora, ritenuto che

l’importo di fr. 1'676.– indicato nella dichiarazione fiscale è già stato

riconosciuto in deduzione dall’autorità di tassazione, può essere ammesso a

titolo di costi generali dell’atelier del ricorrente solo il rimanente importo

di fr. 1'485.90. Di conseguenza, il reddito aziendale rivalutato in sede di

tassazione va diminuito in fr. 6'053.– (fr. 7'539.– ./. fr. 1'485.90). Anche in

relazione a quest’ultima censura, benché il ricorso sia parzialmente da

accogliere, si giustifica di accollare tassa di giustizia e spese processuali ai

ricorrenti, dal momento che la presente procedura avrebbe potuto essere evitata,

se i contribuenti avessero inviato prima la dichiarazione della Cassa cantonale

di compensazione, come peraltro più volte richiesto dall’autorità di

tassazione.

4.

Il ricorso è

parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che viene

stralciato il reddito d’altra fonte di fr. 500'000.–, mentre viene diminuito

a fr. 6'053.– il reddito da attività indipendente accessoria del marito.

Per le ragioni esposte

sopra, la tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 9 ottobre 2013 è riformata nel senso

che viene stralciato il reddito d’altra fonte di fr. 500'000.–, mentre viene

diminuito a fr. 6'053.– il reddito da attività indipendente accessoria del

marito.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 1’580.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-,.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: