80.2013.280
Procedura: tassazione per apprezzamento, calcolo delle entrate e delle uscite, prova dell’esistenza di un debito nella procedura di ricorso
21 gennaio 2015Italiano12 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2013.280
80.2013.281
Lugano
21 gennaio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Ivano Ranzanici (in sostituzione di Stefano Bernasconi,
assente)
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
RI
2
entrambi rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 7 novembre 2013 contro la decisione del 9 ottobre 2013 in materia di IC e IFD 2009.
Fatti
A. RI 1 e la moglie RI 2
sono titolari di un esercizio pubblico ad __________, che gestiscono per il
tramite della __________ SA.
Il marito svolge inoltre
un’attività indipendente accessoria quale artista pittore. È infine
proprietario di diversi appartamenti edificati sul mapp. __________ di __________,
che riunisce pure il vecchio mapp. __________, acquistato il 21 ottobre 2009 (data
di iscrizione a registro fondiario) per il prezzo di fr. 450'000.–.
B. Nella dichiarazione
fiscale 2009, i contribuenti indicavano di aver conseguito un reddito da
attività lucrativa dipendente di, rispettivamente, fr. 50'733.– (il marito) e
fr. 45'096.– (la moglie), nonché un reddito da attività indipendente accessoria
di fr. 5'539.– il marito.
Per quanto ancora qui di
interesse, esponevano nell’elenco debiti un importo totale di fr. 1'485'298.–,
di cui fr. 1'180'000.– nei confronti di __________, domiciliato a __________
(nel Canton __________).
C. Con lettera del 16
maggio 2012, l’Ufficio di tassazione di Locarno sottoponeva ai contribuenti un
calcolo delle entrate e delle uscite dell’anno, dal quale emergeva un ammanco
di fr. 364'110.–, invitandoli a presentare puntuali osservazioni.
Non avendo ricevuto
nessuna risposta, nemmeno dopo la concessione di una proroga, con decisione del
24 ottobre 2012, l’autorità fiscale notificava ai coniugi la tassazione IC/IFD
2009, aggiungendo alle entrate dichiarate un importo di fr. 500'000.– a titolo
di “altri redditi”. Commisurava inoltre il reddito da attività indipendente
accessoria del marito in fr. 7'539.–, “sulla base degli elementi noti
all’autorità fiscale, delle indicazioni fornite dal contribuente o dei
coefficienti d’utile medio validi per aziende del ramo facenti parte della
realtà locale”.
D. I contribuenti,
rappresentati dalla RA 1, impugnavano la suddetta decisione con reclamo del 22
novembre 2012, chiedendo lo stralcio dell’importo di fr. 500'000.– aggiunto a
titolo di “altri redditi” e la riduzione del reddito da attività indipendente
accessoria del marito a quanto dichiarato.
I reclamanti sostenevano
in particolare di aver potuto acquistare il vecchio mappale __________ grazie a
un prestito dell’amico __________. A riprova delle loro argomentazioni,
allegavano al gravame due estratti bancari della __________, attestanti
l’avvenuto versamento di due rate di fr. 225'000.– ciascuna direttamente al
notaio rogante __________. Chiedevano infine di rettificare l’elenco debiti
presentato con la dichiarazione, aggiungendo un ulteriore importo di fr. 450'000.–
nei confronti dell’amico __________.
E. Con lettera del 2
maggio 2013, rinnovata il 12 giugno 2013, l’autorità di tassazione si rivolgeva
direttamente alla rappresentante dei contribuenti, invitandola a fornire:
Ø dichiarazione di __________ attestante l’ammontare del
debito alla fine del periodo fiscale e degli interessi maturati nel corso
dell’anno;
Ø
documentazione attestante
l’ammontare dei contributi AVS dedotto dalle entrate “Vendita dipinti”;
Ø
documentazione attestante
l’ammontare dei contributo AVS chiesto in deduzione alla cifra 11.1 della
dichiarazione d’imposta.
F. L’invito rimaneva
inevaso, anche dopo la concessione di una proroga. Con decisione del 9 ottobre
2013, l’autorità di tassazione respingeva quindi il reclamo, con la seguente motivazione:
Tenuto conto di quanto precede
l’Autorità Fiscale, decide, senza procedere alla convocazione del contribuente,
di emettere la decisione confermando la decisione di prima istanza.
G. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano
nuovamente l’aggiunta di altri redditi oltre a quelli dichiarati.
I ricorrenti allegano al
gravame una dichiarazione scritta di __________, datata 30 ottobre 2013, nella
quale afferma di vantare un credito complessivo di fr. 1'630'000.– (fr.
1'730'000.– nel 2010) nei confronti di RI 1. Con riferimento alla seconda
censura concernente il reddito da attività lucrativa indipendente, i ricorrenti
allegano un’attestazione della Cassa cantonale di compensazione AVS in merito
ai contributi versati negli anni 2009 e 2010 di, rispettivamente, fr. 3'161.90
e fr. 3'331.95.
H. Nell’ambito dell’istruzione
della causa, allo scopo di verificare l’attendibilità delle argomentazioni sostenute
dai ricorrenti, questa Camera ha chiesto assistenza all’autorità fiscale del
luogo di domicilio di __________, che ha risposto con lettera del 3 dicembre
2014.
Diritto
1. 1.1.
Nella procedura fiscale
vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio.
L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente
rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini
necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in
particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai
contribuenti (decisione TF n.2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito,
Berger,
Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p.
190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione.
Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di
tassazione accertano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto
determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto
l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed
esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la
situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF n.2A.502/2005 del
Considerandi
2.
febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).
1.2
Di
principio, in applicazione analogica della regola generale prevista
dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel
senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che
fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la
prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso
l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
La descritta regola
sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia spazio a
considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti
ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung,
in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data quando il contribuente
tralascia, in maniera colpevole e in violazione dei propri obblighi, la
collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano
l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente,
per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce
il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che
non può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht,
Vol. I/2b, 2ª ediz., Basilea 2008, n.
29.
ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).
In definitiva, la massima
ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di
collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva
dell’onere probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet,
in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art.
123.
LIFD, p. 1196).
2.
2.1.
Nella fattispecie, come
visto, ricevuta la dichiarazione d’imposta, l’Ufficio di tassazione ha allestito
un calcolo della disponibilità finanziaria dei ricorrenti, dal quale emergeva
un ammanco annuo di fr. 364'110.–. Tale ammanco finanziario era sostanzialmente
dovuto all’acquisto, nel corso del periodo fiscale, del vecchio mapp. __________
di __________, nel frattempo riunito nel mapp. __________, per il prezzo di fr.
450'000.–.
Non avendo ottenuto
risposta alle richieste di informazioni, con decisione del 24 ottobre 2012,
l’autorità ha aggiunto ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr. 500'000.–.
In sede di reclamo, la rappresentante dei ricorrenti spiegava che il fondo di __________
era stato acquistato grazie al finanziamento dell’amico __________, domiciliato
nel Canton __________. Sosteneva quindi che per una semplice svista, il debito
totale contratto nei suoi confronti era stato dichiarato in “soli” fr.
1'180'000.–, mentre in realtà andava aumentato di ulteriori fr. 450'000.–. A
comprova delle sue argomentazioni ha allegato al gravame due estratti bancari
della __________, dai quali risulta che lo stesso __________ ha effettivamente
versato due rate di fr. 225'000.– ciascuna (la prima il 25 marzo 2009 e la
seconda il 16 ottobre 2009) direttamente al notaio rogante.
La rappresentante non ha
invece dato seguito alla successiva richiesta di fornire una dichiarazione
scritta del creditore, a riprova della natura debitoria del citato
finanziamento. Mancando la prova dell’esistenza del preteso mutuo dell’amico, con
decisione su reclamo del 9 ottobre 2013, l’autorità di tassazione ha così confermato l’aggiunta del reddito d’altra fonte di fr. 500'000.– ai proventi
dichiarati.
2.2
Solo in sede di ricorso la
rappresentante dei ricorrenti ha finalmente prodotto quanto richiesto, a più
riprese, dall’autorità di tassazione, allegando al gravame una dichiarazione
scritta dell’amico __________, datata 30 ottobre 2013, nella quale attesta di
vantare un credito nei confronti di RI 1 per un importo complessivo di,
rispettivamente, fr. 1'630'000.– (nel 2009) e fr. 1'730'000.– (nel 2010).
Nell’ambito
dell’istruzione della causa, allo scopo di verificare l’attendibilità delle
nuove argomentazioni dei ricorrenti, questa Camera ha chiesto assistenza
all’autorità fiscale del Canton __________, che ha risposto con lettera del 3 dicembre
2014, confermando l’esistenza di un importante credito nei confronti del
ricorrente, addirittura superiore a quanto da lui stesso indicato.
2.3
Comprovata l’esistenza
dell’asserito debito contratto nei confronti di __________, a questa Camera non
resta quindi che rettificare il calcolo della disponibilità finanziaria
allestito dall’autorità di tassazione, aggiungendo alle entrate il citato finanziamento
di fr. 450'000.–.
Tale rettifica comporta un
saldo positivo di oltre 40'000.– franchi, con il quale i ricorrenti hanno certamente
potuto far fronte al loro tenore di vita. Di conseguenza può essere stralciato
il presunto reddito di fr. 500'000.–, non più giustificato dal nuovo calcolo delle
entrate e delle uscite.
Nel determinare le spese e
la tassa di giustizia, questa Camera non può fare astrazione dall’art. 231 cpv.
3.
LT, per il quale esse sono poste totalmente o parzialmente a carico del
ricorrente vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli incombevano,
avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di
reclamo oppure ha ostacolato con raggiri l’inchiesta della Camera di diritto
tributario. È infatti indubbio che i ricorrenti, se avessero inviato prima la
dichiarazione scritta dell’amico __________, come gli era peraltro stato
esplicitamente richiesto più volte, avrebbero potuto evitare di sollevare questa
censura dinanzi alla Camera di diritto tributario. Non possono essere una giustificazione,
a tale proposito, le asserite difficoltà a rintracciare il facoltoso amico, ove
si pensi appena che lo stesso è domiciliato in Svizzera, senza dimenticare
inoltre che il rapporto di debito si è costantemente sviluppato nel corso degli
anni (cfr. dichiarazione scritta del 30 ottobre 2013).
3.
3.1.
Una seconda censura
concerne il reddito da attività lucrativa indipendente del marito. Come esposto
in narrativa, RI 1 svolge accessoriamente l’attività di artista pittore. Nel
periodo fiscale qui in discussione ha dichiarato entrate per fr. 32'350.– e
costi generali di fr. 26'811.10, per un utile aziendale dichiarato di fr. 5'539.–.
L’autorità di tassazione,
da parte sua, ha rivalutato il reddito aziendale in fr. 7'539.–, riprendendo
l’importo di fr. 2'000.– rivendicato a titolo di contributi AVS. Richiesti di
documentare sia i contributi sociali dedotti dalla “vendita dipinti” sia l’importo
di fr. 1'676.– indicato alla cifra 11.1 (contributi di legge) della dichiarazione
fiscale, i contribuenti non vi hanno mai dato seguito. Con decisione su reclamo
del 9 ottobre 2013, l’autorità di tassazione ha così confermato la sua prima
decisione.
3.2
Solo in sede di ricorso,
la rappresentante dei ricorrenti ha finalmente prodotto quanto richiesto
dall’autorità, allegando al gravame una dichiarazione scritta della Cassa
cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, che attesta di avere incassato da RI 1,
affiliato quale indipendente, la somma complessiva di fr. 3'161.90.
Ora, ritenuto che
l’importo di fr. 1'676.– indicato nella dichiarazione fiscale è già stato
riconosciuto in deduzione dall’autorità di tassazione, può essere ammesso a
titolo di costi generali dell’atelier del ricorrente solo il rimanente importo
di fr. 1'485.90. Di conseguenza, il reddito aziendale rivalutato in sede di
tassazione va diminuito in fr. 6'053.– (fr. 7'539.– ./. fr. 1'485.90). Anche in
relazione a quest’ultima censura, benché il ricorso sia parzialmente da
accogliere, si giustifica di accollare tassa di giustizia e spese processuali ai
ricorrenti, dal momento che la presente procedura avrebbe potuto essere evitata,
se i contribuenti avessero inviato prima la dichiarazione della Cassa cantonale
di compensazione, come peraltro più volte richiesto dall’autorità di
tassazione.
4.
Il ricorso è
parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che viene
stralciato il reddito d’altra fonte di fr. 500'000.–, mentre viene diminuito
a fr. 6'053.– il reddito da attività indipendente accessoria del marito.
Per le ragioni esposte
sopra, la tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 9 ottobre 2013 è riformata nel senso
che viene stralciato il reddito d’altra fonte di fr. 500'000.–, mentre viene
diminuito a fr. 6'053.– il reddito da attività indipendente accessoria del
marito.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 1’580.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-,.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: