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Decisione

80.2013.290

Deduzioni: spese professionali, perfezionamento, psicologo dipendente dello Stato che si sottopone a sedute di psicoterapia per poter esercitare la psicoterapia in proprio, formazione professionale

4 giugno 2014Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1

nel periodo fiscale 2012 svolgeva la professione di psicologa alle dipendenze

dello Stato del Canton __________.

Nella

dichiarazione d’imposta 2012, la contribuente chiedeva la deduzione dal reddito

imponibile delle seguenti spese professionali:

trasporto

dal domicilio al luogo di lavoro fr. 2'300.–

pasto

principale fuori casa fr. 3'200.–

alloggio fr. 12'000.–

altre

spese professionali (forfait) fr. 2'500.–

perfezionamento

professionale fr. 4'998.–

totale fr. 24'998.–

Le spese

di perfezionamento erano rappresentate per la maggior parte (fr. 4'950.–)

dall’onorario pagato alla dottoressa __________ per 33 sedute di psicoterapia.

B. Notificando

alla contribuente la tassazione IC/IFD 2012, con decisione dell’11 settembre

2013, l’Ufficio di tassazione di __________ commisurava il reddito imponibile

in fr. 61'200.– per l’IC ed in fr. 64'700.– per l’IFD. Rispetto alla

dichiarazione inoltrata, l’autorità fiscale aveva in particolar modo negato le

spese per i pasti fuori casa e per il perfezionamento professionale. A

quest’ultimo riguardo, argomentava che si trattava di una “nuova formazione”.

C. La

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 30 settembre

2013, contestando il mancato riconoscimento delle deduzioni negate. Con

particolare riferimento alle spese per la psicoterapia, la reclamante sosteneva

che quest’ultima faceva parte “della formazione necessaria al fine di ottenere

il [suo] titolo di psicoterapeuta riconosciuta a livello federale”; infatti,

per poter esercitare la professione ed essere riconosciuta dall’assicurazione

malattia, doveva sottoporsi a 200 ore di psicoterapia.

L’Ufficio

di tassazione negava la deduzione delle spese per la psicoterapia anche con la

decisione su reclamo del 23 ottobre 2013, con la seguente motivazione:

A

norma di legge e giurisprudenza sono deducibili le spese di perfezionamento per

essere in grado di svolgere la professione. I costi chiesti in deduzione si

riferiscono alla conclusione della formazione e al conseguimento del titolo di

studio.

Non

trattandosi di semplici approfondimenti nell’ambito della professione già

appresa, rispettivamente esercitata, ma di spese di formazione la deduzione

richiesta non può essere accordata.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la mancata

deduzione delle spese sostenute per la psicoterapia personale e ribadisce che

vi si deve sottoporre “nell’ambito di un corso che [sta] sostenendo per poter

essere poi riconosciuta come psicoterapeuta a livello federale”. Il suo attuale

datore di lavoro, inoltre, le avrebbe richiesto il conseguimento del titolo di

psicoterapeuta per poter mantenere l’impiego presso l’__________ cantonale. La

ricorrente ritiene pertanto che il corso che sta frequentando non comporterebbe

alcun avanzamento professionale se non quello di poter mantenere l’attuale

posto di lavoro.

Diritto

1. 1.1.

Sia

secondo l’art. 25 cpv. 1 lett. d LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 lett. d

LIFD, dal reddito da un’attività dipendente sono deducibili, a titolo di spese

professionali, le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.

Gli altri

costi e spese non possono essere dedotti; tra questi le altre le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).

1.2.

Dal

chiaro tenore letterale della legge emerge che le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio

dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e

documentate (art. 8 cpv. 1 DE concernente l’imposizione delle persone fisiche,

valido per il periodo fiscale 2005). Non è invece ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria e quella delle spese già considerate nella deduzione prevista dall’art. 7 (art. 8 cpv. 2 DE; art. 33 lett. b LT).

Anche per

l’IFD, le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 dell’Ordinanza sulla

deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività

lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta del 10 febbraio 1993, RS 642.118.1). La deduzione non è ammessa, una volta ancora, se le spese riguardano la

formazione vera e propria (art. 8 Ordinanza federale; art. 34 lett. b

LIFD).

Considerandi

2.

2.1.

Secondo

la costante giurisprudenza del Tribunale federale, sono deducibili tutte le

spese di perfezionamento che sono oggettivamente in rapporto con la professione

e che permettono al contribuente di mantenere le sue opportunità di lavoro,

soddisfacendo alle nuove esigenze della professione svolta, anche se ciò non

appaia assolutamente indispensabile per mantenere la posizione professionale

acquisita (decisioni TF n.2C_750/2009 del 26 maggio 2010 e n.2A.623/2004 del

6.

luglio 2005, in: StE 2006 B 22.3 n. 86 entrambe con rinvii).

Per spese

“oggettivamente in rapporto con la professione”, occorre comprendere tutte le

spese in relazione con la professione imparata ed esercitata. Esse si contrappongono

a quelle sostenute per l’apprendimento di una prima formazione professionale,

di una nuova formazione o di una formazione supplementare; si distinguono nel

contempo dalle spese per una formazione continua seguita per progredire in una

posizione professionale più elevata da quella occupata e che da essa si discosta

chiaramente (decisione TF n.2C_750/2009 del 26 maggio 2010; StE 2006 B 22.3 n.

86; RtiD 2006 II 524 tutte con rinvii).

2.2

Dai

principi esposti discende che gli oneri finanziari per acquisire le conoscenze

e le capacità necessarie all’esercizio di una determinata professione

rispettivamente per progredire in una posizione professionale più elevata da

quella occupata (ad esempio quelli per il tirocinio, la scuola di commercio, la

maturità, ma anche per studi superiori di post-diploma, ecc.) non sono di per

sé deducibili nemmeno quando la formazione viene svolta contemporaneamente al

lavoro. Decisivo non è infatti questo aspetto, ma il fatto che la formazione

seguita serva ad apprendere una professione rispettivamente ad un avanzamento

in una funzione superiore (decisioni TF n.2C_70/2010 del 26 agosto 2010; n.2C_750/2009

del 26 maggio 2010).

La qualifica

di spese di perfezionamento deducibili dipende pertanto da un esame concreto

della situazione. Occorre paragonare la formazione di base seguita dal

contribuente e le nuove conoscenze acquisite con la formazione in discussione;

è inoltre necessario considerare la professione esercitata e gli effetti di

detta formazione sull’attività lavorativa (decisioni TF n.2C_750/2009 del 26

maggio 2010; n.2A.424/2005 del 28 aprile 2006 e n.2A.182/2005 del 17 ottobre

2005, in: StR 61/2006 p. 41).

2.3

Il tema

della delimitazione tra spese di perfezionamento e riqualificazione connesse

con l’esercizio di un’attività professionale, da un lato, e spese di formazione

vera e propria, dall’altro, è stato più volte affrontato dal Tribunale

federale. In una sentenza risalente al 14 marzo 1991, l’Alta Corte ha negato,

per esempio, la deduzione dei costi sostenuti da un giurista per elaborare una

tesi di dottorato, argomentando che si trattava di un approfondimento della sua

formazione di base (decisione TF n.2A.263/1990 del 14 marzo 1991, in: ASA 60

p. 356). Nello stesso senso si è pronunciata nel caso di un responsabile di un

centro di “incontri e seminari”, che postulava la deduzione dei costi da lui

affrontati per frequentare un corso in astrologia e psicologia, in difetto di

un nesso causale diretto con la professione esercitata (decisione TF n.

2A.130/2002 dell’8 agosto 2002, in: ASA 72 p. 473), oppure ancora nel caso di

un contribuente che, dopo aver interrotto gli studi universitari di economia,

conseguiva un Bachelor of Business Administration (BBA) e successivamente un

Master (MBA). L’Alta Corte ha in particolare evidenziato che il contribuente

aveva appreso il mestiere sul campo (“learning by doing on the job”) e

con la formazione parallela al lavoro mirava a colmare le lacune nella sua

preparazione manageriale emerse a seguito del suo avanzamento. La deduzione dei

costi per ottenere un master MBA è pure stata rifiutata a due economisti

aziendali, diplomati alla Scuola Superiore per i Quadri dell’Economia e

dell’Amministrazione (SSQEA), dal momento che una simile formazione

supplementare migliorava in modo marcato le loro prospettive di carriera,

benché disponessero già di una formazione nel campo economico (StE 2006 B 22.3

n. 86; RtiD II-2006 n. 18t). Ha infine negato il carattere di costo di perfezionamento

alle spese sostenute da un collaboratore di uno studio fiduciario per assolvere

una formazione in economia aziendale, parallela alla sua attività

professionale, che portava al conseguimento di un master MBA (StE 2008 B 22.3

n. 96).

2.4

Questa

Camera, sulla falsariga della recente giurisprudenza del Tribunale federale, ha

per esempio negato la deduzione per spese di perfezionamento professionale ai costi affrontati per frequentare un master MBA organizzato dalla SUPSI da un contribuente

che, conseguito il diploma di commercio, il certificato cantonale di capacità

d’esercente ed il diploma della scuola di informatica di gestione, aveva assunto la direzione di un ostello (CDT n. 80.2005.81 del 2 maggio 2006). Nello stesso senso si è poi pronunciata nel caso di un ingegnere forestale diplomato

al Politecnico federale di Zurigo, da ormai nove anni direttore di un’azienda

forestale, che frequentava a sua volta un master MBA organizzato dalla SUPSI

(CDT n. 80.2007.162 del 26 febbraio 2008) oppure ancora nel caso di un contribuente,

diplomato alla HES (Haute Ecole Spécialisée) di Friborgo, che lavorava

come responsabile della parte tecnica e innovativa di una compagnia telefonica

e frequentava parallelamente un Executive Master of Business Administration

(EMBA) organizzato dalla PHW Hochschule Wirtschaft di Zurigo.

3.

3.1.

Sulla

prima pagina della dichiarazione d’imposta 2012, la ricorrente indica la propria

professione come “psicologa in formazione”. Nel reclamo prima e nel ricorso poi,

spiega di essere impiegata dal Canton __________ presso l’__________, ma di

avere intrapreso una non meglio precisata formazione finalizzata al conseguimento

del titolo di psicoterapeuta riconosciuta a livello federale. Nell’ambito di

tale formazione, è tenuta a sottoporsi a 200 ore di psicoterapia.

3.2

Il 1°

maggio 2012 è entrata in vigore la Legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni

psicologiche (LPPsi; RS 935.81), che disciplina fra l’altro le esigenze che lo

psicoterapeuta deve adempiere per esercitare la psicoterapia nel settore

privato sotto la propria responsabilità professionale (art. 1 cpv. 2 lett. f). Secondo l’art. 24 cpv. 1 LPPsi, l'autorizzazione di esercitare la professione

di psicoterapeuta è rilasciata se il richiedente possiede un titolo federale di

perfezionamento o un titolo estero di perfezionamento riconosciuto in

psicoterapia (lett. a), è degno di fiducia e offre la garanzia, dal

profilo fisico e psichico, di un esercizio ineccepibile della professione

(lett. b) e padroneggia una lingua nazionale (lett. c).

Per

l’art. 5 cpv. 1 prima frase LPPsi, il perfezionamento estende e approfondisce

le conoscenze, le capacità e la competenza sociale acquisite durante la

formazione dispensata in una scuola universitaria, affinché i diplomati possano

esercitare la loro attività nel corrispondente settore specialistico della

psicologia sotto la propria responsabilità. I cicli di perfezionamento

finalizzati all'ottenimento di un titolo di perfezionamento federale devono essere

accreditati conformemente alla LPPsi (art. 12 LPPsi).

L'entità

del perfezionamento nonché gli standard di qualità per l'accreditamento sono

disciplinati, per il settore specialistico della psicoterapia, nell'allegato 1

dell’Ordinanza del DFI del 25 novembre 2013 sull’entità e l’accreditamento dei cicli

di perfezionamento delle professioni psicologiche (OEAc-LPPsi; cfr. art. 2 cpv.

1.

lett. a dell’Ordinanza stessa). L’allegato 1 include fra gli standard

di qualità l’esperienza terapeutica sulla propria persona e sottolinea a tale

riguardo che l'organizzazione responsabile provvede affinché l'esperienza

terapeutica sulla propria persona consenta ai perfezionandi di analizzare il

loro vissuto e comportamento in vista della futura professione di

psicoterapeuta, di sviluppare la loro personalità e di riflettere criticamente

sul loro comportamento relazionale.

Le direttive della Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi (FSP) in

merito al perfezionamento per il settore della psicoterapia richiedono almeno

200.

sedute di esperienza terapeutica sulla propria persona (cfr. Auflagen an

die individuelle psychotherapeutische Weiterbildung, versione del 1.1.2012;

cfr. http://www.psychologie.ch/fileadmin/user_upload/dokumente/fachtitel/auflagen-fachtitel.pdf).

3.3

Anche se

l’insorgente non ha fornito alcuna indicazione in merito alla formazione che ha

intrapreso ai fini del conseguimento del titolo di psicoterapeuta, è chiaro che

si tratta di una formazione ulteriore rispetto alla laurea in psicologia. Le

sedute di psicoterapia rientrano fra i requisiti necessari per il “perfezionamento”

in questione.

Ora,

sebbene la legge federale parli di “perfezionamento” (Weiterbildung), a

proposito delle condizioni per essere autorizzati ad esercitare la professione

di psicoterapeuta, è innegabile che si tratti, dal punto di vista fiscale, di

una vera e propria formazione, alla luce del fatto che mira ad estendere e

approfondire le conoscenze, le capacità e la competenza sociale acquisite

durante la formazione dispensata in una scuola universitaria, affinché i diplomati

possano esercitare la loro attività nel corrispondente settore specialistico

della psicologia sotto la propria responsabilità (art. 5 cpv. 1 prima frase

LPPsi).

Il

“perfezionamento”, che consente ad un laureato in psicologia di esercitare la

professione di psicoterapeuta, appare a tutti gli effetti una specializzazione,

analoga a quella che intraprende un dottore in medicina.

3.4

Anche la

Commissione cantonale di ricorso in materia di imposte del Canton Ginevra ha

avuto modo di escludere che possano essere dedotti dal reddito imponibile quali

spese professionali gli onorari per la psicanalisi pagati da un contribuente,

che occupa un posto di psicologo nell’amministrazione pubblica cantonale e che

mira al conseguimento del titolo di specialista in psicoterapia FSP (sentenza

del 12 dicembre 2002, in RDAF 2003 II 514). La corte cantonale ha escluso che

tale formazione, che richiedeva un investimento importante in tempo e in

denaro, fosse necessaria per il conseguimento del reddito del ricorrente. Ha

per contro ritenuto che rientrasse in un processo di specializzazione e di

acquisizione di una nuova formazione, precisamente in psicoterapia (nello

stesso senso si è pronunciata la Commissione di ricorso del Canton Basilea

Città, in una sentenza del 26 marzo 1998, in BStPra 5/1999 p. 352).

3.5

La

ricorrente afferma che il conseguimento del titolo di psicoterapeuta le è

indispensabile per mantenere il suo impiego presso l’__________ del Canton __________.

Tale

affermazione, non documentata, appare piuttosto strumentale: la contribuente

afferma nel ricorso di aver appreso “presso i competenti uffici cantonali e da

alcuni testi in merito” che sarebbero “deducibili tutte le spese di

perfezionamento che risultano oggettivamente connesse con l’attività esercitata

dal lavoratore al momento in cui questi le effettua e che possono ragionevolmente

essere ritenute indicate per il mantenimento delle sue opportunità di lavoro”.

Conclude quindi che la formazione che lei ha intrapreso non porta “alcun

avanzamento professionale o vantaggio d’altro genere, se non quello di poter

mantenere il posto di lavoro attuale”.

Non

risulta tuttavia che la funzione per la quale è stata assunta richieda il

titolo di specialista in psicoterapia, anche perché altrimenti le sarebbe

verosimilmente stato preferito un altro candidato. Se anche tale requisito

fosse stato effettivamente previsto, tuttavia, l’esito del ricorso non

muterebbe: significherebbe unicamente che il suo datore di lavoro le avrebbe

concesso di potersi specializzare dopo l’inizio della sua attività.

3.6

Concludendo,

le spese sostenute dalla ricorrente per la psicoterapia personale, nel quadro

della sua formazione finalizzata al conseguimento del titolo di psicoterapeuta,

costituiscono spese di formazione e non di mero perfezionamento e, in quanto tali,

non sono deducibili dal reddito imponibile (art. 33 lett. b LT; art. 34

lett. b LIFD).

4.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Tassa di

giustizia e spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 580.–

sono a

carico della ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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