80.2013.294
Tassa di esenzione dall’obbligo militare: esonero, danno alla salute cagionato dal servizio militare, onere della prova, diritto di essere sentito, annullamento della decisione
20 dicembre 2013Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2013.294
Data decisione, Autorità:
20.12.2013, CDT
Titolo:
Tassa di esenzione dall’obbligo militare: esonero, danno alla salute cagionato dal servizio militare, onere della prova, diritto di essere sentito, annullamento della decisione
ESENZIONE DALLA TASSA
art. 2 cpv. 1 LTEO
art. 4 cpv. 1 let. b LTEO
Incarto n.
80.2013.294
Lugano
20 dicembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 22 novembre 2013 contro la decisione del
4 novembre 2013 in materia di tassa militare 2011.
Fatti
A. RI 1,
classe 1988, è stato incorporato nelle truppe di salvataggio di __________.
Nel 2010,
durante la scuola reclute, dichiarava di essere stato colpito da una lombalgia
acuta. La Commissione per la visita sanitaria (CVS), con decisione del 6 dicembre
2010, lo dichiarava quindi inabile al servizio militare per motivi di salute.
B. L’assicurazione
militare, con lettera del 17 dicembre 2010, confermava al contribuente la
copertura di tutte le spese di cura, riservandosi tuttavia “un eventuale riesame
della responsabilità a dipendenza dell’evoluzione dell’affezione”.
Ricevuta
una prima richiesta di pagamento, relativo all’anno di assoggettamento 2010, RI
1 si rivolgeva all’Ufficio della tassa militare, invitando l’autorità a
informarsi presso l’assicurazione militare. La tassa veniva in seguito
annullata.
C. Il
22 marzo 2013, l’autorità di tassazione gli notificava la tassa d’esenzione per
l’anno di assoggettamento 2011, commisurando il tributo dovuto in fr. 774.–.
Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 19 aprile 2013, sostenendo
di non essere tenuto al pagamento di alcuna tassa militare.
D. Il
Servizio della tassa militare respingeva il reclamo, con decisione del 4
novembre 2013 così motivata:
La
documentazione SUVA – Assicurazione Militare ha evidenziato che lei presentava
un’infermità già prima di entrare in servizio (infermità estranea al servizio).
Con il servizio militare la stessa ha subito un aggravamento che però è stato
eliminato il 30.6.2011.
Per
questa ragione il gravame deve quindi essere respinto e la tassa 2011 è
confermata.
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente
di essere tenuto al pagamento della tassa militare, affermando in particolare
che al momento dell’entrata in servizio non presentava alcun disturbo.
Diritto
1. 1.1.
Giusta
l’art. 59 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost. fed.; RS 101), gli uomini
di nazionalità svizzera devono prestare un servizio obbligatorio, militare o
civile.
Chi
invece non presta servizio – perché dichiarato inabile o semplicemente perché
ne ha richiesto il differimento – è di principio assoggettato al pagamento di
una tassa, la cui riscossione è disciplinata dalla legge federale sulla tassa
d’esenzione dall’obbligo militare del 12 giugno 1959 (LTEO; RS 661). Secondo
costante giurisprudenza, si tratta di un tributo sostitutivo dovuto in luogo di
una prestazione in natura, quale è l’obbligo di prestare personalmente servizio
militare o civile (sentenza TF n.2C_221/2009 del 21 gennaio 2010, in: StR
65/2010 pag. 332). Suo scopo è quello di ristabilire una certa uguaglianza di
sacrifici tra le persone che prestano servizio (militare o civile) e quelle
che, per qualsivoglia ragione, ne sono esonerate (Aubert, in: Aubert/Mahon [a cura di], Petit commentaire de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurigo 2003, n. 13 ad art.
59 Cost. fed.; v. anche Walti, Der
schweizerische Militärpflichtersatz, tesi, Zurigo 1979, pag. 46). La tassa in
esame assume così, a tutti gli effetti, veste di surrogazione del servizio
militare e civile, tant’è che l’art. 2 cpv. 1 della legge federale
sull’esercizio e sull’amministrazione militare (LM; RS 510.10) la annovera tra
le modalità d’adempimento dell’obbligo costituzionale.
1.2.
Secondo
l’art. 2 cpv. 1 LTEO, sono sottoposti alla tassa gli uomini assoggettati agli
obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all’estero, i quali nel corso di
un anno di assoggettamento, corrispondente ad un anno civile, non sono
incorporati per più di sei mesi in una formazione dell’esercito e non sono soggetti
all’obbligo di prestare servizio civile (lett. a), oppure non prestano
il servizio militare o il servizio civile cui sono tenuti come obbligati al
servizio (lett. c).
1.3.
I casi
per i quali, nonostante l’assoggettamento, la tassa non è dovuta sono invece
previsti dall’art. 4 LTEO. Per quanto qui di interesse, è in particolare
esentato dalla tassa chiunque, nell’anno di assoggettamento, è, per un danno
cagionato alla sua salute dal servizio militare o dal servizio civile,
dichiarato inabile al servizio o è dispensato dallo stesso (art. 4 cpv. 1 lett.
b LTEO).
A
differenza di quanto vale per i casi previsti dall’art. 4 cpv. 1 lett. a-ater
LTEO, l’esonero di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. b LTEO non è subordinato
all’esistenza di una menomazione notevole, bensì di un danno alla salute. Grave
o lieve che sia, per portare all’esonero il danno in questione deve però avere
le sue cause nel servizio militare o civile e comportare un’inabilità
temporanea o definitiva al servizio stesso. Diversamente ai motivi d’esonero
regolati dall’art. 4 cpv. 1 lett. a-ater LTEO, che hanno
altri fini (DTF 124 II 241 consid. 4), quello in discussione si basa in effetti
sull’idea che il danno subito costituisca un sacrificio che già compensa il non
dovere più prestare servizio (decisione TF n.2A.64/1999 del 2 maggio 2000
consid. 1b; Koebel,
Die Befreiung vom Militärpflichtersatz wegen Gesundheitsschädigung durch Militärdienst,
in: ASA 44 pag. 224 segg.; Walti, op.
cit., pag. 88 segg.).
1.4.
Secondo
la costante giurisprudenza del Tribunale federale, la legge esige quindi un
nesso di causalità naturale ed adeguata tra l’affezione alla salute ed il servizio
prestato.
Un simile
nesso è adempiuto sia che il servizio abbia causato al milite un’infermità, sia
che abbia aggravato in maniera sensibile e durevole un’infermità preesistente
sia ancora che abbia causato o aggravato un pericolo di ricaduta di
un’infermità preesistente. L’esonero dal pagamento non è invece più
giustificato dal momento in cui lo stato di salute antecedente al servizio è
ristabilito, ovvero dal momento in cui l’attuale affezione alla salute sarebbe
stata la medesima anche senza il servizio prestato (art. 2 cpv. 2 OTEO; cfr.
anche decisione TF n.2A.464/2001 del 18 febbraio 2002).
Considerandi
2.
2.1.
Venendo al
caso in esame, il Servizio della tassa militare ha di fatto negato l’esistenza
di un nesso di causalità naturale ed adeguata tra il servizio militare e
l’attuale stato di salute del contribuente, argomentando che la scuola reclute
del 2010 aveva sì aggravato un’infermità già preesistente, ma che il suo stato
di salute antecedente al servizio era stato ristabilito il 30 giugno 2011.
Da parte
sua, RI 1 si è invece nuovamente opposto alla tassazione, precisando che al
momento dell’entrata in servizio non presentava alcun disturbo.
2.2
Secondo
un consolidato principio, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito
nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi
che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la
prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso
l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
Nello
specifico ambito della legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare,
spetta alle autorità cantonali di tassazione stabilire d’ufficio, se necessario
rivolgendosi a periti, l’esistenza di un rapporto di causalità naturale tra il
servizio militare e l’affezione di cui soffre l’interessato. Ancora recentemente,
la giurisprudenza federale ha infatti precisato che il principio della
ripartizione oggettiva dell’onere della prova si pone unicamente laddove
l’autorità fiscale ha esperito tutte le indagini necessarie e malgrado ciò la
fattispecie o alcuni elementi di essa non possano essere ricostruiti, di modo
che sussista un’incertezza anche dopo la chiusura dell’istruttoria. Solo in tal
caso, il nesso di causalità tra servizio militare e danno alla salute deve
essere provato – o perlomeno reso verosimile – da colui che se ne prevale
(decisione TF n.2C_190/2007 del 23 ottobre 2007; cfr. anche DTF 122 II 397).
2.3
Ora, dall’esame
della documentazione dell’incarto fiscale risulta che l’autorità di tassazione
ha correttamente interpellato l’assicurazione militare il 30 agosto 2013, tramite
questionario prestampato, chiedendole informazioni in merito all’infortunio subito
dal ricorrente durante la scuola reclute del 2010. In risposta, la __________ di __________ ha crociato la variante 3, così formulata:
La persona summenzionata presentava
un’infermità già prima di entrare in servizio (infermità estranea al servizio).
Con il servizio militare o civile l’infermità ha subito un aggravamento.
Questo aggravamento è considerevole e sarà verosimilmente eliminato il 30.6.2011.
Il questionario
contiene una palese contraddizione. Allestito il 30 agosto 2013, conclude
infatti che lo stato di salute del ricorrente, antecedente al servizio militare,
“sarà verosimilmente eliminato il 30.6.2011”. Di tale contraddizione non
fa alcun cenno l’autorità di tassazione, che nella motivazione allegata alla
decisione impugnata si limita a sostenere che già presentava un’infermità prima
di entrare in servizio e che “la stessa ha subito un aggravamento che però è
stato eliminato il 30.6.2011”. Non risulta tuttavia che il questionario sia
stato inviato in copia o perlomeno comunicato al contribuente, per una sua
presa di posizione e per la richiesta di eventuali ulteriori chiarimenti, in
relazione non soltanto al suo attuale stato di salute ma anche a quello
preesistente il servizio militare.
2.4
Ai sensi
dell’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante
giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere
dedotto il diritto per l’interessato di esprimersi prima della resa di una
decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti
suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell’incarto, quello di partecipare all’assunzione delle prove, di prendere conoscenza e di
determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II
132.
consid. 2b e rinvii). Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di regola l’annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid.
5.
, 127 V 431 consid. 3d/aa). Ai sensi della giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito – nella misura in cui essa non sia di particolare
momento – è da ritenersi sanata qualora l’interessato abbia la facoltà di esprimersi
innanzi ad un’autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).
L’art. 29
cpv. 2 Cost. offre, a titolo sussidiario, una garanzia minima, mentre la portata
di tale diritto è determinata in primo luogo dalle norme cantonali di procedura
(DTF 126 I 15 consid. 2a, 125 I 257 consid. 3a).
2.5
Alla luce
delle disposizioni che precedono, è evidente che il diritto di essere sentito
del contribuente è stato violato nella procedura svoltasi dinanzi all’autorità
di tassazione. La decisione impugnata si fonda infatti essenzialmente sulle risposte
– peraltro contraddittorie – rilasciate dall’assicurazione militare nel citato
questionario del 30 agosto 2013, senza apparentemente preoccuparsi della tesi
avanzata dal ricorrente, che per contro sostiene che al momento dell’entrata in
servizio non presentava alcun disturbo. In simili circostanze, tenuto conto
dell’importanza degli accertamenti svolti dal Servizio della tassa militare direttamente
presso l’assicurazione militare, era evidentemente necessario che tale questionario fosse preventivamente sottoposto al contribuente, per una sua presa di
posizione e per la richiesta di eventuali ulteriori chiarimenti.
La
decisione su reclamo del 4 novembre 2013 deve dunque essere annullata e gli
atti rinviati al Servizio della tassa militare, perché, dopo avere sottoposto
al contribuente il questionario dell’assicurazione militare e dopo avergli
consentito di prendere posizione in merito, adotti una nuova decisione
motivata.
3.
Visto
l’esito del gravame, si rinuncia a porre a carico del ricorrente tassa di giustizia
e spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. La
decisione su reclamo del 4 novembre 2013 è annullata e gli atti sono rinviati
al Servizio della tassa militare per una nuova decisione.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 31 cpv. 3 LTEO; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster