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Decisione

80.2013.294

Tassa di esenzione dall’obbligo militare: esonero, danno alla salute cagionato dal servizio militare, onere della prova, diritto di essere sentito, annullamento della decisione

20 dicembre 2013Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

classe 1988, è stato incorporato nelle truppe di salvataggio di __________.

Nel 2010,

durante la scuola reclute, dichiarava di essere stato colpito da una lombalgia

acuta. La Commissione per la visita sanitaria (CVS), con decisione del 6 dicembre

2010, lo dichiarava quindi inabile al servizio militare per motivi di salute.

B. L’assicurazione

militare, con lettera del 17 dicembre 2010, confermava al contribuente la

copertura di tutte le spese di cura, riservandosi tuttavia “un eventuale riesame

della responsabilità a dipendenza dell’evoluzione dell’affezione”.

Ricevuta

una prima richiesta di pagamento, relativo all’anno di assoggettamento 2010, RI

1 si rivolgeva all’Ufficio della tassa militare, invitando l’autorità a

informarsi presso l’assicurazione militare. La tassa veniva in seguito

annullata.

C. Il

22 marzo 2013, l’autorità di tassazione gli notificava la tassa d’esenzione per

l’anno di assoggettamento 2011, commisurando il tributo dovuto in fr. 774.–.

Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 19 aprile 2013, sostenendo

di non essere tenuto al pagamento di alcuna tassa militare.

D. Il

Servizio della tassa militare respingeva il reclamo, con decisione del 4

novembre 2013 così motivata:

La

documentazione SUVA – Assicurazione Militare ha evidenziato che lei presentava

un’infermità già prima di entrare in servizio (infermità estranea al servizio).

Con il servizio militare la stessa ha subito un aggravamento che però è stato

eliminato il 30.6.2011.

Per

questa ragione il gravame deve quindi essere respinto e la tassa 2011 è

confermata.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente

di essere tenuto al pagamento della tassa militare, affermando in particolare

che al momento dell’entrata in servizio non presentava alcun disturbo.

Diritto

1. 1.1.

Giusta

l’art. 59 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost. fed.; RS 101), gli uomini

di nazionalità svizzera devono prestare un servizio obbligatorio, militare o

civile.

Chi

invece non presta servizio – perché dichiarato inabile o semplicemente perché

ne ha richiesto il differimento – è di principio assoggettato al pagamento di

una tassa, la cui riscossione è disciplinata dalla legge federale sulla tassa

d’esenzione dall’obbligo militare del 12 giugno 1959 (LTEO; RS 661). Secondo

costante giurisprudenza, si tratta di un tributo sostitutivo dovuto in luogo di

una prestazione in natura, quale è l’obbligo di prestare personalmente servizio

militare o civile (sentenza TF n.2C_221/2009 del 21 gennaio 2010, in: StR

65/2010 pag. 332). Suo scopo è quello di ristabilire una certa uguaglianza di

sacrifici tra le persone che prestano servizio (militare o civile) e quelle

che, per qualsivoglia ragione, ne sono esonerate (Aubert, in: Aubert/Mahon [a cura di], Petit commentaire de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurigo 2003, n. 13 ad art.

59 Cost. fed.; v. anche Walti, Der

schweizerische Militärpflichtersatz, tesi, Zurigo 1979, pag. 46). La tassa in

esame assume così, a tutti gli effetti, veste di surrogazione del servizio

militare e civile, tant’è che l’art. 2 cpv. 1 della legge federale

sull’esercizio e sull’amministrazione militare (LM; RS 510.10) la annovera tra

le modalità d’adempimento dell’obbligo costituzionale.

1.2.

Secondo

l’art. 2 cpv. 1 LTEO, sono sottoposti alla tassa gli uomini assoggettati agli

obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all’estero, i quali nel corso di

un anno di assoggettamento, corrispondente ad un anno civile, non sono

incorporati per più di sei mesi in una formazione dell’esercito e non sono soggetti

all’obbligo di prestare servizio civile (lett. a), oppure non prestano

il servizio militare o il servizio civile cui sono tenuti come obbligati al

servizio (lett. c).

1.3.

I casi

per i quali, nonostante l’assoggettamento, la tassa non è dovuta sono invece

previsti dall’art. 4 LTEO. Per quanto qui di interesse, è in particolare

esentato dalla tassa chiunque, nell’anno di assoggettamento, è, per un danno

cagionato alla sua salute dal servizio militare o dal servizio civile,

dichiarato inabile al servizio o è dispensato dallo stesso (art. 4 cpv. 1 lett.

b LTEO).

A

differenza di quanto vale per i casi previsti dall’art. 4 cpv. 1 lett. a-ater

LTEO, l’esonero di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. b LTEO non è subordinato

all’esistenza di una menomazione notevole, bensì di un danno alla salute. Grave

o lieve che sia, per portare all’esonero il danno in questione deve però avere

le sue cause nel servizio militare o civile e comportare un’inabilità

temporanea o definitiva al servizio stesso. Diversamente ai motivi d’esonero

regolati dall’art. 4 cpv. 1 lett. a-ater LTEO, che hanno

altri fini (DTF 124 II 241 consid. 4), quello in discussione si basa in effetti

sull’idea che il danno subito costituisca un sacrificio che già compensa il non

dovere più prestare servizio (decisione TF n.2A.64/1999 del 2 maggio 2000

consid. 1b; Koebel,

Die Befreiung vom Militärpflichtersatz wegen Gesundheitsschädigung durch Militärdienst,

in: ASA 44 pag. 224 segg.; Walti, op.

cit., pag. 88 segg.).

1.4.

Secondo

la costante giurisprudenza del Tribunale federale, la legge esige quindi un

nesso di causalità naturale ed adeguata tra l’affezione alla salute ed il servizio

prestato.

Un simile

nesso è adempiuto sia che il servizio abbia causato al milite un’infermità, sia

che abbia aggravato in maniera sensibile e durevole un’infermità preesistente

sia ancora che abbia causato o aggravato un pericolo di ricaduta di

un’infermità preesistente. L’esonero dal pagamento non è invece più

giustificato dal momento in cui lo stato di salute antecedente al servizio è

ristabilito, ovvero dal momento in cui l’attuale affezione alla salute sarebbe

stata la medesima anche senza il servizio prestato (art. 2 cpv. 2 OTEO; cfr.

anche decisione TF n.2A.464/2001 del 18 febbraio 2002).

Considerandi

2.

2.1.

Venendo al

caso in esame, il Servizio della tassa militare ha di fatto negato l’esistenza

di un nesso di causalità naturale ed adeguata tra il servizio militare e

l’attuale stato di salute del contribuente, argomentando che la scuola reclute

del 2010 aveva sì aggravato un’infermità già preesistente, ma che il suo stato

di salute antecedente al servizio era stato ristabilito il 30 giugno 2011.

Da parte

sua, RI 1 si è invece nuovamente opposto alla tassazione, precisando che al

momento dell’entrata in servizio non presentava alcun disturbo.

2.2

Secondo

un consolidato principio, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito

nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi

che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la

prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso

l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

Nello

specifico ambito della legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare,

spetta alle autorità cantonali di tassazione stabilire d’ufficio, se necessario

rivolgendosi a periti, l’esistenza di un rapporto di causalità naturale tra il

servizio militare e l’affezione di cui soffre l’interessato. Ancora recentemente,

la giurisprudenza federale ha infatti precisato che il principio della

ripartizione oggettiva dell’onere della prova si pone unicamente laddove

l’autorità fiscale ha esperito tutte le indagini necessarie e malgrado ciò la

fattispecie o alcuni elementi di essa non possano essere ricostruiti, di modo

che sussista un’incertezza anche dopo la chiusura dell’istruttoria. Solo in tal

caso, il nesso di causalità tra servizio militare e danno alla salute deve

essere provato – o perlomeno reso verosimile – da colui che se ne prevale

(decisione TF n.2C_190/2007 del 23 ottobre 2007; cfr. anche DTF 122 II 397).

2.3

Ora, dall’esame

della documentazione dell’incarto fiscale risulta che l’autorità di tassazione

ha correttamente interpellato l’assicurazione militare il 30 agosto 2013, tramite

questionario prestampato, chiedendole informazioni in merito all’infortunio subito

dal ricorrente durante la scuola reclute del 2010. In risposta, la __________ di __________ ha crociato la variante 3, così formulata:

La persona summenzionata presentava

un’infermità già prima di entrare in servizio (infermità estranea al servizio).

Con il servizio militare o civile l’infermità ha subito un aggravamento.

Questo aggravamento è considerevole e sarà verosimilmente eliminato il 30.6.2011.

Il questionario

contiene una palese contraddizione. Allestito il 30 agosto 2013, conclude

infatti che lo stato di salute del ricorrente, antecedente al servizio militare,

“sarà verosimilmente eliminato il 30.6.2011”. Di tale contraddizione non

fa alcun cenno l’autorità di tassazione, che nella motivazione allegata alla

decisione impugnata si limita a sostenere che già presentava un’infermità prima

di entrare in servizio e che “la stessa ha subito un aggravamento che però è

stato eliminato il 30.6.2011”. Non risulta tuttavia che il questionario sia

stato inviato in copia o perlomeno comunicato al contribuente, per una sua

presa di posizione e per la richiesta di eventuali ulteriori chiarimenti, in

relazione non soltanto al suo attuale stato di salute ma anche a quello

preesistente il servizio militare.

2.4

Ai sensi

dell’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante

giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere

dedotto il diritto per l’interessato di esprimersi prima della resa di una

decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti

suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell’incarto, quello di partecipare all’assunzione delle prove, di prendere conoscenza e di

determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II

132.

consid. 2b e rinvii). Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di regola l’annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid.

5.

, 127 V 431 consid. 3d/aa). Ai sensi della giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito – nella misura in cui essa non sia di particolare

momento – è da ritenersi sanata qualora l’interessato abbia la facoltà di esprimersi

innanzi ad un’autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa).

L’art. 29

cpv. 2 Cost. offre, a titolo sussidiario, una garanzia minima, mentre la portata

di tale diritto è determinata in primo luogo dalle norme cantonali di procedura

(DTF 126 I 15 consid. 2a, 125 I 257 consid. 3a).

2.5

Alla luce

delle disposizioni che precedono, è evidente che il diritto di essere sentito

del contribuente è stato violato nella procedura svoltasi dinanzi all’autorità

di tassazione. La decisione impugnata si fonda infatti essenzialmente sulle risposte

– peraltro contraddittorie – rilasciate dall’assicurazione militare nel citato

questionario del 30 agosto 2013, senza apparentemente preoccuparsi della tesi

avanzata dal ricorrente, che per contro sostiene che al momento dell’entrata in

servizio non presentava alcun disturbo. In simili circostanze, tenuto conto

dell’importanza degli accertamenti svolti dal Servizio della tassa militare direttamente

presso l’assicurazione militare, era evidentemente necessario che tale questionario fosse preventivamente sottoposto al contribuente, per una sua presa di

posizione e per la richiesta di eventuali ulteriori chiarimenti.

La

decisione su reclamo del 4 novembre 2013 deve dunque essere annullata e gli

atti rinviati al Servizio della tassa militare, perché, dopo avere sottoposto

al contribuente il questionario dell’assicurazione militare e dopo avergli

consentito di prendere posizione in merito, adotti una nuova decisione

motivata.

3.

Visto

l’esito del gravame, si rinuncia a porre a carico del ricorrente tassa di giustizia

e spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. La

decisione su reclamo del 4 novembre 2013 è annullata e gli atti sono rinviati

al Servizio della tassa militare per una nuova decisione.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 31 cpv. 3 LTEO; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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