80.2013.295
Deduzioni sociali: persona bisognosa a carico, momento determinante, figlia neolaureata che alla fine dell’anno chiede l’indennità di disoccupazione
14 aprile 2014Italiano9 min
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Numero d'incarto:
80.2013.295
Data decisione, Autorità:
14.04.2014, CDT
Titolo:
Deduzioni sociali: persona bisognosa a carico, momento determinante, figlia neolaureata che alla fine dell’anno chiede l’indennità di disoccupazione
DEDUZIONE SOCIALE
art. 213 cpv. 2 LIFD
art. 34 cpv. 3 LT
Incarti n.
80.2013.295
80.2013.296
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 25 novembre 2013 contro la decisione del
20 novembre 2013 in materia di IC e IFD 2012.
Fatti
A. I
coniugi RI 1 e RI 2 sono genitori di due figlie: __________, nata nel 1987, che
nel periodo fiscale 2012 frequentava l’Università __________; e __________,
nata nel 1984, che, dopo aver conseguito il master all’Università di __________
nel settembre 2012, si è annunciata alla cassa di disoccupazione alla fine
dell’anno.
B. Nella
dichiarazione d’imposta 2012, i contribuenti chiedevano le seguenti deduzioni
per il mantenimento delle figlie: deduzione per figli a carico (fr. 10'900.–),
deduzione per figlio agli studi (fr. 13'400.–) e deduzione per persona
bisognosa a carico (fr. 11'000.–).
Notificando
loro la tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 9 ottobre 2013, l’RS 1
commisurava il reddito imponibile in fr. 85'800.– per l’IC ed in fr. 95'000.–
per l’IFD. Per quanto concerne le deduzioni sociali, ammetteva unicamente la deduzione
per figli a carico di fr. 11'100.– per l’IC e di fr. 6'500.– per l’IFD. Spiegava
di non aver riconosciuto la deduzione per figli agli studi, “in quanto la
figlia __________ beneficia di assegni di studio”.
C. Il 4
novembre 2013, al termine di un’audizione dinanzi all’Ufficio di tassazione, RI
1 sottoscriveva un verbale del seguente tenore:
Il presente
verbale vale quale reclamo contro la decisione di tassazione del 9 ottobre
2013.
È contestato
il mancato riconoscimento della deduzione sociale per figlio agli studi per la
figlia __________ ed è contestato il mancato riconoscimento della deduzione
sociale per persona bisognosa a carico per la figlia __________.
La figlia __________,
nata nel 1987, nell'anno accademico 2012/2013 ha frequentato i corsi per il
conseguimento del titolo Bachelor in Comunicazione presso l'Università __________.
Ha ricevuto un assegno di studio di Fr. 5'552.-.
La figlia __________
è nata nel 1984. Dopo l'ottenimento della maturità liceale a __________, ha
effettuato un anno di stage presso l'Archivio federale di __________ per poter
iniziare la formazione superiore di Restauro e conservazione presso l'Alta
scuola del Canton __________. Ha in seguito abbandonato gli studi per
effettuare un soggiorno per l'apprendimento intensivo dell'Inglese in Inghilterra
della durata di 4 mesi. Dopodiché ha iniziata la frequenza dell'Università di __________
fino al conseguimento della laurea. Ottenuta la laurea ha iniziato e concluso
nella primavera del 2012 il Master in Scienze Museali. Ha effettuato uno stage
pratico senza retribuzione a __________ fino ad ottobre. Nel mese di dicembre
si è iscritta alla disoccupazione. Attualmente è impiegata presso la Fondazione
__________ con un guadagno di circa Fr. 2'000.- al mese.
Dopo discussione
e dopo le necessarie spiegazioni si deve concludere che la deduzione per figlio
agli studi non può per Isa essere ammessa visto l'assegno di studio ricevuto.
Il giudizio è
che la deduzione per persona bisognosa in riferimento alla figlia __________
non possa essere ammessa. Non si ravvisa l'adempimento dei presupposti di legge
e di giurisprudenza.
Il comparente
si riserva in ogni caso la facoltà di poter ricorrere contro la decisione di
tassazione dopo reclamo che verrà emessa.
Letto e approvato
dalle parti.
Con
decisione del 20 novembre 2013, l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo,
rinviando al verbale citato.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2
postulano nuovamente le deduzioni sociali negate dall’Ufficio di tassazione.
Per
quanto attiene alla figlia __________, argomentano che il suo mantenimento agli
studi costa circa 20'000 franchi all’anno e definiscono illogico che la
deduzione sia negata solo perché lo Stato eroga una borsa di studio. In
relazione a __________, sottolineano che è stata agli studi per la maggior
parte dell’anno, senza beneficiare di alcun sussidio; inoltre, ha mantenuto
l’appartamento a __________, avendo l’intenzione di trovare un impiego in
quella città, dove le possibilità sono maggiori rispetto al Canton Ticino.
E. All’udienza
del 26 marzo 2014, il ricorrente ha dichiarato di ritirare la contestazione che
concerne la figlia __________. Ha per contro ribadito che a suo avviso la situazione
di __________ alla fine del periodo fiscale giustifica la deduzione per persona
bisognosa a carico. L’Ufficio di tassazione ha chiesto invece la conferma della
decisione impugnata.
Diritto
1. 1.1.
Per
l’imposta cantonale, l’art. 34 cpv. 1 lett. b LT prevede una deduzione
per sostentamento di un importo da 5'700.− a 11'100.−
franchi al massimo, dal reddito netto, per ogni persona residente in Svizzera,
totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa, al cui
sostentamento il contribuente provvede, comprovatamente, per un importo di
almeno 5'700.− franchi;
questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già
accordata la deduzione giusta la lettera a.
Analogamente,
per l’imposta federale diretta, l’art. 213 cpv. 1 lett. b LIFD prevede
la deducibilità dal reddito netto di un importo di 6'500.− franchi per ogni persona totalmente
o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa, al cui sostentamento
il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno l’importo della deduzione;
questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già
accordata la deduzione giusta la lettera a.
1.2.
Come
risulta dal testo della legge, la deduzione per persona bisognosa a carico è
ammessa soltanto se l'aiuto è almeno pari o supera l'importo annuo della deduzione (CDT n. 80.2001.00080 del 27 giugno 2001 in re E. P.; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 149; Circolare
n. 18 del luglio 2009 della Divisione delle contribuzioni, cifra 1.3.1., p. 2).
Se l'aiuto non raggiunge almeno l'importo della deduzione concessa dalla legge,
non può nemmeno essere concessa una deduzione ridotta (Baumgartner, in Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum
schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2a, ad art. 35
LIFD, p. 434; Richner/Frei/ Kaufmann,
Kommentar zum Zürcher harmonisierten Steuergesetz, Zurigo 1999, p. 383). In altre parole, contributi per un importo inferiore a quello della deduzione sono irrilevanti per la deduzione (Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge und Steuertarife
im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 196).
1.3.
Secondo la lettera della
norma cantonale e di quella federale, non basta che la persona assistita sia
bisognosa, ma occorre che sia totalmente o parzialmente incapace di esercitare
attività lucrativa ("erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Person").
La nozione di incapacità lucrativa, totale o parziale allude alla definizione della nozione di invalidità mutuata dal diritto delle assicurazioni sociali e comune a
diverse leggi: LAI, LAINF, LAM, LAMal, LPP. Essa sta sostanzialmente a
significare che la persona bisognosa d'aiuto deve essere limitata nella sua
capacità di guadagno a seguito di incapacità al lavoro dovuta a infortunio, malattia professionale, malattia o infermità congenita (cfr. ad es. art. 4 LAI) o comunque
più in generale a impedimenti d'ordine fisico o psichico.
Considerandi
2.
2.1.
Venendo
al caso di __________, nata nel 1984, era agli studi fino al mese di settembre,
quando si è laureata all’Università di __________. Finiti gli studi si è annunciata
alla cassa disoccupazione alla fine dell’anno e dall’inizio del 2013 ha percepito l’indennità di disoccupazione.
2.2
Secondo i
ricorrenti, è determinante la circostanza che per tutto l’anno la figlia sia
stata a loro carico, avendo concluso gli studi solo nel mese di settembre.
Tuttavia,
secondo gli articoli 34 cpv. 3 LT e 213 cpv. 2 LIFD, le deduzioni sociali sono
stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale o
dell’assoggettamento. Non sono pertanto le condizioni personali durante il
periodo fiscale ad essere determinanti per stabilire se siano adempiuti i
requisiti per poter beneficiare della deduzione in discussione, bensì la
situazione esistente l’ultimo giorno dell’anno.
Ora, come
affermtato dagli stessi contribuenti, __________, alla fine del periodo fiscale
2012, aveva già fatto richiesta dell’indennità di disoccupazione, per la quale
adempiva i requisiti, tanto è vero che dall’inizio dell’anno successivo ha
iniziato a percepirla.
Non è
dunque la situazione di una figlia agli studi quella che deve essere considerata
per valutare il diritto dei ricorrenti alla deduzione litigiosa, bensì quella
di una figlia disoccupata.
2.3
A tale
proposito, tanto la prassi dell’autorità fiscale quanto la dottrina (entrambe
citate in Bosshard/Bosshard/Lüdin,
Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen
Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 191, nota 439) ammettono che sia adempiuto il
requisito della capacità lucrativa limitata quando una persona, a causa della
disoccupazione, non è in grado di conseguire un reddito lucrativo sufficiente.
Poiché però non è determinante la disoccupazione in sé ma piuttosto lo stato di
bisogno finanziario che ne dipende, una persona non si considera bisognosa
fintantoché può percepire indennità di disoccupazione o prestazioni assimilabili: lo diventa invece nel momento in cui non può più ricevere aiuti di disoccupazione, nel qual caso è adempiuto, perlomeno di regola, anche il requisito della durevolezza dello
stato di bisogno (Bosshard/Bosshard/
Lüdin, op. cit., p. 192).
Ora,
nella fattispecie, __________ ha richiesto nel corso del mese di dicembre il
versamento dell’indennità di disoccupazione, alla quale aveva diritto e non si
può pertanto affermare che fosse bisognosa. Lo sarebbe stata, come detto,
tutt’al più se avesse esaurito il suo diritto alle prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione.
2.4
Di conseguenza, la decisione dell’autorità di tassazione di negare la deduzione per
persona bisognosa a carico va confermata.
3.
Il ricorso è conseguentemente respinto. La tassa di giustizia e
le spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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