80.2013.3
Procedura: reclamo, richiesta di proroga del termine per motivarlo e istanza esame atti, mancata risposta dell’autorità, annullamento della decisione
28 febbraio 2013Italiano11 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.2013.3
Data decisione, Autorità:
28.02.2013, CDT
Titolo:
Procedura: reclamo, richiesta di proroga del termine per motivarlo e istanza esame atti, mancata risposta dell’autorità, annullamento della decisione
RECLAMO
art. 114 cpv. 1 LIFD
art. 131 cpv. 2 LIFD
art. 132 cpv. 1 LIFD
art. 187 cpv. 1 LT
art. 205 cpv. 2 LT
art. 206 cpv. 1 LT
Incarti n.
80.2013.3
80.2013.4
Lugano
28 febbraio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 28 dicembre 2012 contro la decisione del
12 dicembre 2012 in materia di IC e IFD 2006 e 2007.
Fatti
A.
RI 1, domiciliato a __________, ha svolto
negli anni 2006 e 2007 l’attività principale di docente alle dipendenze della __________
di __________, inoltre ha esercitato un’attività indipendente quale docente e
consulente nel settore dell’istruzione. La moglie RI 2 ha lavorato alle
dipendenze de __________ a __________.
B. Il 5
maggio 2011, l’Ufficio circondariale di tassazione di Bellinzona notificava ai
coniugi __________ le decisioni di tassazione IC/IFD per i periodi fiscali 2006
e 2007, commisurando il reddito imponibile per l’anno 2006 in fr. 106'900.- per l’IC e in fr. 119'000.- per l’IFD e per l’anno 2007 in fr. 147'700.- per l’IC e in fr. 160'900.- per l’IFD.
C. I contribuenti impugnavano le suddette decisioni con reclamo del 30
maggio 2011, nel quale si limitavano ad affermare il loro disaccordo con le
decisioni di tassazione, argomentando che “i costi da indipendente sono più
alto” e “mancano le riduzioni per le spese per ulteriore addestramento
(Weiterbildung)”. Allo scritto aggiungevano inoltre che per motivi di
salute del marito, si riservavano il diritto di inoltrare entro il 30 settembre
2011 le motivazioni sostanziate.
D. Con un primo scritto datato 6 luglio 2011 i reclamanti richiedevano
all’Ufficio di tassazione di Bellinzona “la consegna di documenti fiscali 2006 per
giustificare il reclamo”. Il 5 settembre 2011 indirizzavano all’autorità di
tassazione una lettera del seguente tenore “2 richiesta – visualizzazione
dati fiscali. Chiediamo di consegna di documenti. Estensione delle applicazioni
per il deposito del reclamo: 31.10. 2011”. Il 26
settembre 2011 inviavano poi all’Ufficio di tassazione una nuova raccomandata,
dal contenuto identico alla precedente, eccezion fatta per l’estensione del
termine per l’inoltro delle motivazioni al 31 dicembre 2011. Il 12 dicembre
2011 e il 27 aprile 2012 i contribuenti inoltravano una terza e una quarta
richiesta per la visualizzazione degli atti fiscali nella stessa forma dei
precedenti scritti, sempre prorogando il termine per l’inoltro delle
motivazioni, rispettivamente al 31 marzo e al 31 agosto 2012.
E.
Con decisione del 12 dicembre 2012 l’Ufficio
circondariale di tassazione di Bellinzona respingeva il reclamo, con le
seguenti motivazioni:
Il
contribuente ha presentato reclamo in tempo utile contro la decisione di tassazione
del 5 maggio 2011 asserendo in modo generico che; a: i costi indipendenti sono
più alti e b: mancano le riduzioni per le spese per ulteriore addestramento
(Weiterbildung). Nello stesso si chiedeva, in conseguenza di un incidente grave
avuto dal signor RI 1, una proroga per la consegna di ulteriori documenti giustificativi.
Successivamente, a più riprese, sono state chieste ulteriori proroghe, l’ultima
con termine 31 agosto 2012. Scaduto tale termine e fino a tutt’oggi (29
novembre 2012) il contribuente non si è più manifestato. La scrivente autorità
ha proceduto di conseguenza ad un attento riesame della documentazione agli
atti. A suo giudizio la decisione di prima istanza non ha fatto altro che
procedere sulla base di quanto emerso in occasione della verifica fiscale
esperita sugli esercizi 2004 e 2005 e in conseguenza della sentenza della
lodevole Camera di diritto tributario del Tribunale d’Appello del 2 settembre 2010 in merito ai ricorsi contro le decisioni di tassazione degli anni 2004 e 2005. La decisione
contestata va dunque confermata per i motivi suesposti.”
F.
Con tempestivo ricorso alla Camera di
diritto tributario, RI 1 e RI 2, contestano la decisione su reclamo
dell’autorità fiscale. I ricorrenti sostengono che la decisione del 12 dicembre
2012 dev’essere annullata e gli atti sono da rinviare all’Ufficio di tassazione
per concedere agli insorgenti la visione degli atti, così da sanare la violazione
del diritto di essere sentiti. Inoltre i ricorrenti richiedono che venga loro
concessa la possibilità, dopo avere preso visione degli atti, di inoltrare una
motivazione contro la decisione dell’autorità fiscale. Oltre a ciò gli insorgenti
sottolineano di avere a più riprese richiesto invano la visione degli atti. Per
queste ragioni essi ribadiscono che non è stato possibile recapitare una
motivazione dettagliata contro la decisione dell’Ufficio di tassazione.
Nelle
sue osservazioni dell’11 gennaio 2013, l’autorità fiscale rimanda alle motivazioni
della decisione impugnata. Per quanto concerne la censura sollevata dai ricorrenti
in merito alla pretesa violazione del diritto di essere sentiti, l’Ufficio di
tassazione di Bellinzona evidenzia che dai reclami IC/IFD 2006 e 2007, presentati
il 30 maggio 2011, non emerge la richiesta dei contribuenti di essere sentiti
prima dell’evasione del reclamo.
Diritto
1. 1.1.
Secondo
l’art. l’art. 114 cpv. 1 LIFD, di uguale tenore dell’art. 187 cpv. 1 LT, è garantita
ai contribuenti la facoltà di esaminare gli atti da loro prodotti o firmati.
Essi possono inoltre esaminare gli altri atti dopo l’accertamento dei fatti,
sempreché un interesse pubblico o privato non vi si opponga (art. 114 cpv. 2
LIFD; art. 187 cpv. 2 LT). L’atto il cui esame è stato negato al contribuente
può essere adoperato contro di lui soltanto qualora l’autorità gliene abbia
comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale e, inoltre, gli
abbia dato la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie (art.
114 cpv. 3 LIFD; art. 187 cpv. 3 LT).
1.2.
Il diritto di accedere
agli atti di un incarto rientra nel diritto di essere sentiti poiché
costituisce la premessa necessaria del diritto di esprimersi e di esporre i
propri argomenti prima che una decisione sia presa. Quanto all’esercizio di
tale diritto, desumibile dall’art. 29 Cost. fed., il Tribunale federale ha
precisato che esso è di principio soddisfatto quando l’interessato ha potuto
prendere conoscenza dei documenti che costituiscono l’inserto di causa,
consultandoli in sede appropriata e con facoltà di prendere delle note o di estrarne
delle fotocopie (DTF 122 I 109). Tuttavia, l’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. non
conferisce al contribuente una protezione più estesa (decisione TF 2C_160/2008
del 1° settembre 2008). In particolare, non garantisce il diritto di visionare
tutti gli atti dell’incarto prima che l’inchiesta sia conclusa (DTF 109 Ia
177). Tale esame può essere limitato sia per prevalenti necessità d’inchiesta
sia qualora sussistano preminenti e contrari interessi di terzi.
1.3.
Nel caso
in esame risulta che l’Ufficio di tassazione non ha deciso di negare ai ricorrenti
l’accesso agli atti, ma non ha neppure mai dato seguito alle loro richieste.
La
spiegazione di questa circostanza è dovuta con ogni verosimiglianza ad un fraintendimento
tra l’autorità fiscale e i contribuenti, che emerge visionando le note
nell’incarto scritte dal funzionario incaricato e che è stato generato
indubbiamente dall’italiano perlomeno incerto manifestato negli scritti inviati
dai ricorrenti all’Ufficio di tassazione.
Più
precisamente in data 30 maggio 2011 i coniugi hanno interposto reclamo contro
la decisione di tassazione per gli anni 2006 e 2007 dell’Ufficio di tassazione
di Bellinzona, indicando genericamente due motivi (cioè “i costi indipendente
sono più alto” e “mancano le riduzioni per le spese per ulteriore addestramento
- Weiterbildung”). Essi concludevano lo scritto aggiungendo che a causa
di un incidente grave avuto dal signor RI 1 avevano bisogno di ulteriore tempo
per illustrare accuratamente i motivi del reclamo. A ciò sono seguiti diversi
scritti dei ricorrenti all’autorità fiscale in cui veniva richiesta la “visualizzazione
dati fiscali”. L’autorità fiscale non ha mai dato seguito a queste lettere,
poiché dal reclamo aveva inteso che nello stesso si chiedeva una proroga per la
consegna di ulteriori documenti giustificativi e di conseguenza aveva
interpretato gli scritti successivi (redatti in un italiano alquanto carente)
come successive richieste di proroga del termine per l’inoltro della documentazione
necessaria.
Considerandi
2.
2.1.
Da quanto
precede risulta che effettivamente non è stata data ai contribuenti la possibilità
di esaminare gli atti, come da loro richiesto. Se, pur attribuendo un
significato diverso alle scarne frasi dei reclamanti, l’Ufficio di tassazione
avesse reagito ai loro successivi scritti, l’equivoco avrebbe potuto essere
chiarito in tempi brevi e probabilmente si sarebbe potuto evitare il ricorso
alla Camera di diritto tributario. Anche interpretando le missive dei
contribuenti come richieste di proroga del termine per motivare il ricorso,
infatti, l’autorità fiscale avrebbe dovuto prendere posizione.
2.2
Gli
articoli 206 cpv. 1 LT per l'imposta cantonale e 132 cpv. 1 LIFD per l'imposta
federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione il
contribuente può reclamare per iscritto all'autorità che ha emesso la
tassazione, entro trenta giorni dalla notifica. Il termine di 30 giorni dalla
notificazione per interporre reclamo all’autorità di tassazione è un termine
perentorio poiché stabilito dalla legge (art. 192 cpv. 1 LT) e di conseguenza
non può essere prorogato.
Tali
disposizioni non esigono tuttavia che il reclamo sia motivato. Nel reclamo, è
dunque sufficiente che il contribuente manifesti in modo chiaro e
incondizionato la volontà di impugnare una decisione di tassazione (CDT n.
80.2000.00047
del 6 aprile 2000, in RDAT II-2000 n. 14t e dottrina citata;
inoltre CDT n. 80.2004.86 del 24 agosto 2004, in RtiD I-2005 n. 12t).
2.3
Dagli
scritti indirizzati dai contribuenti all’Ufficio di tassazione, nonostante la
loro formulazione infelice, si può intuire che volevano una proroga del termine
per motivare il reclamo e che chiedevano all’Ufficio di tassazione di poter
conoscere i motivi per cui il reddito aziendale del marito era stato elevato
rispetto alla dichiarazione e non erano state riconosciute le deduzioni per
spese professionali.
Per gli
articoli 205 cpv. 2 LT e 131 cpv. 2 LIFD, le modifiche rispetto alla dichiarazione
d’imposta sono comunicate con breve motivazione al contribuente al momento
della notifica della decisione di tassazione. Per l’art. 29 Cost. fed. una
motivazione può essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che
nell'altro e pone quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della
portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione presso un'istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111
Ia 1; inoltre STF del 5 dicembre 1990 in re A.W).
Era
pertanto legittima la loro pretesa di poter conoscere i motivi su cui si fondava
la decisione di tassazione, in modo tale da poter valutare l’opportunità di un
reclamo ed eventualmente per poterlo motivare.
Una
qualsiasi risposta ai contribuenti, anche sulla base dell’interpretazione
errata delle loro richieste, avrebbe con ogni probabilità consentito di
chiarire ogni malinteso.
2.4
Per
giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale:
pertanto, di regola, la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto
impugnato, senza che vada vagliato se quest'ultimo, nel merito, è corretto (STF
del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17
consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).
Nella
fattispecie, si può ritenere che il malinteso, sorto fra le parti a causa della
formulazione delle richieste dei contribuenti e non chiarito per effetto
dell’inerzia dell’autorità, possa aver pregiudicato l’esercizio dei diritti
procedurali dei ricorrenti. Infatti, essi non sono stati messi in condizione di
esaminare gli atti e di conoscere nel dettaglio la misura e le ragioni delle
riprese sul reddito aziendale. D’altra parte, l’autorità fiscale non ha
attirato la loro attenzione sul fatto che il termine di reclamo non è
prorogabile e non li ha quindi avvertiti che, se avessero voluto motivare il reclamo
ed eventualmente allegare mezzi di prova, avrebbero dovuto provvedervi quanto
prima.
La decisione
impugnata deve essere annullata e gli atti devono essere rinviati all’Ufficio
di tassazione, perché conceda ai ricorrenti la facoltà di esaminare gli atti e
adotti una nuova decisione.
3.
Alla
luce dell’esito del ricorso, si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese
processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. La
decisione su reclamo del 12 dicembre 2012 è annullata e gli atti sono rinviati
all’Ufficio di tassazione per procedere ad una nuova decisione dopo aver
consentito ai contribuenti di esaminare gli atti.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-;
__________
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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