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Decisione

80.2013.3

Procedura: reclamo, richiesta di proroga del termine per motivarlo e istanza esame atti, mancata risposta dell’autorità, annullamento della decisione

28 febbraio 2013Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A.

RI 1, domiciliato a __________, ha svolto

negli anni 2006 e 2007 l’attività principale di docente alle dipendenze della __________

di __________, inoltre ha esercitato un’attività indipendente quale docente e

consulente nel settore dell’istruzione. La moglie RI 2 ha lavorato alle

dipendenze de __________ a __________.

B. Il 5

maggio 2011, l’Ufficio circondariale di tassazione di Bellinzona notificava ai

coniugi __________ le decisioni di tassazione IC/IFD per i periodi fiscali 2006

e 2007, commisurando il reddito imponibile per l’anno 2006 in fr. 106'900.- per l’IC e in fr. 119'000.- per l’IFD e per l’anno 2007 in fr. 147'700.- per l’IC e in fr. 160'900.- per l’IFD.

C. I contribuenti impugnavano le suddette decisioni con reclamo del 30

maggio 2011, nel quale si limitavano ad affermare il loro disaccordo con le

decisioni di tassazione, argomentando che “i costi da indipendente sono più

alto” e “mancano le riduzioni per le spese per ulteriore addestramento

(Weiterbildung)”. Allo scritto aggiungevano inoltre che per motivi di

salute del marito, si riservavano il diritto di inoltrare entro il 30 settembre

2011 le motivazioni sostanziate.

D. Con un primo scritto datato 6 luglio 2011 i reclamanti richiedevano

all’Ufficio di tassazione di Bellinzona “la consegna di documenti fiscali 2006 per

giustificare il reclamo”. Il 5 settembre 2011 indirizzavano all’autorità di

tassazione una lettera del seguente tenore “2 richiesta – visualizzazione

dati fiscali. Chiediamo di consegna di documenti. Estensione delle applicazioni

per il deposito del reclamo: 31.10. 2011”. Il 26

settembre 2011 inviavano poi all’Ufficio di tassazione una nuova raccomandata,

dal contenuto identico alla precedente, eccezion fatta per l’estensione del

termine per l’inoltro delle motivazioni al 31 dicembre 2011. Il 12 dicembre

2011 e il 27 aprile 2012 i contribuenti inoltravano una terza e una quarta

richiesta per la visualizzazione degli atti fiscali nella stessa forma dei

precedenti scritti, sempre prorogando il termine per l’inoltro delle

motivazioni, rispettivamente al 31 marzo e al 31 agosto 2012.

E.

Con decisione del 12 dicembre 2012 l’Ufficio

circondariale di tassazione di Bellinzona respingeva il reclamo, con le

seguenti motivazioni:

Il

contribuente ha presentato reclamo in tempo utile contro la decisione di tassazione

del 5 maggio 2011 asserendo in modo generico che; a: i costi indipendenti sono

più alti e b: mancano le riduzioni per le spese per ulteriore addestramento

(Weiterbildung). Nello stesso si chiedeva, in conseguenza di un incidente grave

avuto dal signor RI 1, una proroga per la consegna di ulteriori documenti giustificativi.

Successivamente, a più riprese, sono state chieste ulteriori proroghe, l’ultima

con termine 31 agosto 2012. Scaduto tale termine e fino a tutt’oggi (29

novembre 2012) il contribuente non si è più manifestato. La scrivente autorità

ha proceduto di conseguenza ad un attento riesame della documentazione agli

atti. A suo giudizio la decisione di prima istanza non ha fatto altro che

procedere sulla base di quanto emerso in occasione della verifica fiscale

esperita sugli esercizi 2004 e 2005 e in conseguenza della sentenza della

lodevole Camera di diritto tributario del Tribunale d’Appello del 2 settembre 2010 in merito ai ricorsi contro le decisioni di tassazione degli anni 2004 e 2005. La decisione

contestata va dunque confermata per i motivi suesposti.”

F.

Con tempestivo ricorso alla Camera di

diritto tributario, RI 1 e RI 2, contestano la decisione su reclamo

dell’autorità fiscale. I ricorrenti sostengono che la decisione del 12 dicembre

2012 dev’essere annullata e gli atti sono da rinviare all’Ufficio di tassazione

per concedere agli insorgenti la visione degli atti, così da sanare la violazione

del diritto di essere sentiti. Inoltre i ricorrenti richiedono che venga loro

concessa la possibilità, dopo avere preso visione degli atti, di inoltrare una

motivazione contro la decisione dell’autorità fiscale. Oltre a ciò gli insorgenti

sottolineano di avere a più riprese richiesto invano la visione degli atti. Per

queste ragioni essi ribadiscono che non è stato possibile recapitare una

motivazione dettagliata contro la decisione dell’Ufficio di tassazione.

Nelle

sue osservazioni dell’11 gennaio 2013, l’autorità fiscale rimanda alle motivazioni

della decisione impugnata. Per quanto concerne la censura sollevata dai ricorrenti

in merito alla pretesa violazione del diritto di essere sentiti, l’Ufficio di

tassazione di Bellinzona evidenzia che dai reclami IC/IFD 2006 e 2007, presentati

il 30 maggio 2011, non emerge la richiesta dei contribuenti di essere sentiti

prima dell’evasione del reclamo.

Diritto

1. 1.1.

Secondo

l’art. l’art. 114 cpv. 1 LIFD, di uguale tenore dell’art. 187 cpv. 1 LT, è garantita

ai contribuenti la facoltà di esaminare gli atti da loro prodotti o firmati.

Essi possono inoltre esaminare gli altri atti dopo l’accertamento dei fatti,

sempreché un interesse pubblico o privato non vi si opponga (art. 114 cpv. 2

LIFD; art. 187 cpv. 2 LT). L’atto il cui esame è stato negato al contribuente

può essere adoperato contro di lui soltanto qualora l’autorità gliene abbia

comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale e, inoltre, gli

abbia dato la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie (art.

114 cpv. 3 LIFD; art. 187 cpv. 3 LT).

1.2.

Il diritto di accedere

agli atti di un incarto rientra nel diritto di essere sentiti poiché

costituisce la premessa necessaria del diritto di esprimersi e di esporre i

propri argomenti prima che una decisione sia presa. Quanto all’esercizio di

tale diritto, desumibile dall’art. 29 Cost. fed., il Tribunale federale ha

precisato che esso è di principio soddisfatto quando l’interessato ha potuto

prendere conoscenza dei documenti che costituiscono l’inserto di causa,

consultandoli in sede appropriata e con facoltà di prendere delle note o di estrarne

delle fotocopie (DTF 122 I 109). Tuttavia, l’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. non

conferisce al contribuente una protezione più estesa (decisione TF 2C_160/2008

del 1° settembre 2008). In particolare, non garantisce il diritto di visionare

tutti gli atti dell’incarto prima che l’inchiesta sia conclusa (DTF 109 Ia

177). Tale esame può essere limitato sia per prevalenti necessità d’inchiesta

sia qualora sussistano preminenti e contrari interessi di terzi.

1.3.

Nel caso

in esame risulta che l’Ufficio di tassazione non ha deciso di negare ai ricorrenti

l’accesso agli atti, ma non ha neppure mai dato seguito alle loro richieste.

La

spiegazione di questa circostanza è dovuta con ogni verosimiglianza ad un fraintendimento

tra l’autorità fiscale e i contribuenti, che emerge visionando le note

nell’incarto scritte dal funzionario incaricato e che è stato generato

indubbiamente dall’italiano perlomeno incerto manifestato negli scritti inviati

dai ricorrenti all’Ufficio di tassazione.

Più

precisamente in data 30 maggio 2011 i coniugi hanno interposto reclamo contro

la decisione di tassazione per gli anni 2006 e 2007 dell’Ufficio di tassazione

di Bellinzona, indicando genericamente due motivi (cioè “i costi indipendente

sono più alto” e “mancano le riduzioni per le spese per ulteriore addestramento

- Weiterbildung”). Essi concludevano lo scritto aggiungendo che a causa

di un incidente grave avuto dal signor RI 1 avevano bisogno di ulteriore tempo

per illustrare accuratamente i motivi del reclamo. A ciò sono seguiti diversi

scritti dei ricorrenti all’autorità fiscale in cui veniva richiesta la “visualizzazione

dati fiscali”. L’autorità fiscale non ha mai dato seguito a queste lettere,

poiché dal reclamo aveva inteso che nello stesso si chiedeva una proroga per la

consegna di ulteriori documenti giustificativi e di conseguenza aveva

interpretato gli scritti successivi (redatti in un italiano alquanto carente)

come successive richieste di proroga del termine per l’inoltro della documentazione

necessaria.

Considerandi

2.

2.1.

Da quanto

precede risulta che effettivamente non è stata data ai contribuenti la possibilità

di esaminare gli atti, come da loro richiesto. Se, pur attribuendo un

significato diverso alle scarne frasi dei reclamanti, l’Ufficio di tassazione

avesse reagito ai loro successivi scritti, l’equivoco avrebbe potuto essere

chiarito in tempi brevi e probabilmente si sarebbe potuto evitare il ricorso

alla Camera di diritto tributario. Anche interpretando le missive dei

contribuenti come richieste di proroga del termine per motivare il ricorso,

infatti, l’autorità fiscale avrebbe dovuto prendere posizione.

2.2

Gli

articoli 206 cpv. 1 LT per l'imposta cantonale e 132 cpv. 1 LIFD per l'imposta

federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione il

contribuente può reclamare per iscritto all'autorità che ha emesso la

tassazione, entro trenta giorni dalla notifica. Il termine di 30 giorni dalla

notificazione per interporre reclamo all’autorità di tassazione è un termine

perentorio poiché stabilito dalla legge (art. 192 cpv. 1 LT) e di conseguenza

non può essere prorogato.

Tali

disposizioni non esigono tuttavia che il reclamo sia motivato. Nel reclamo, è

dunque sufficiente che il contribuente manifesti in modo chiaro e

incondizionato la volontà di impugnare una decisione di tassazione (CDT n.

80.2000.00047

del 6 aprile 2000, in RDAT II-2000 n. 14t e dottrina citata;

inoltre CDT n. 80.2004.86 del 24 agosto 2004, in RtiD I-2005 n. 12t).

2.3

Dagli

scritti indirizzati dai contribuenti all’Ufficio di tassazione, nonostante la

loro formulazione infelice, si può intuire che volevano una proroga del termine

per motivare il reclamo e che chiedevano all’Ufficio di tassazione di poter

conoscere i motivi per cui il reddito aziendale del marito era stato elevato

rispetto alla dichiarazione e non erano state riconosciute le deduzioni per

spese professionali.

Per gli

articoli 205 cpv. 2 LT e 131 cpv. 2 LIFD, le modifiche rispetto alla dichiarazione

d’imposta sono comunicate con breve motivazione al contribuente al momento

della notifica della decisione di tassazione. Per l’art. 29 Cost. fed. una

motivazione può essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che

nell'altro e pone quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della

portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione presso un'istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111

Ia 1; inoltre STF del 5 dicembre 1990 in re A.W).

Era

pertanto legittima la loro pretesa di poter conoscere i motivi su cui si fondava

la decisione di tassazione, in modo tale da poter valutare l’opportunità di un

reclamo ed eventualmente per poterlo motivare.

Una

qualsiasi risposta ai contribuenti, anche sulla base dell’interpretazione

errata delle loro richieste, avrebbe con ogni probabilità consentito di

chiarire ogni malinteso.

2.4

Per

giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale:

pertanto, di regola, la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto

impugnato, senza che vada vagliato se quest'ultimo, nel merito, è corretto (STF

del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17

consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).

Nella

fattispecie, si può ritenere che il malinteso, sorto fra le parti a causa della

formulazione delle richieste dei contribuenti e non chiarito per effetto

dell’inerzia dell’autorità, possa aver pregiudicato l’esercizio dei diritti

procedurali dei ricorrenti. Infatti, essi non sono stati messi in condizione di

esaminare gli atti e di conoscere nel dettaglio la misura e le ragioni delle

riprese sul reddito aziendale. D’altra parte, l’autorità fiscale non ha

attirato la loro attenzione sul fatto che il termine di reclamo non è

prorogabile e non li ha quindi avvertiti che, se avessero voluto motivare il reclamo

ed eventualmente allegare mezzi di prova, avrebbero dovuto provvedervi quanto

prima.

La decisione

impugnata deve essere annullata e gli atti devono essere rinviati all’Ufficio

di tassazione, perché conceda ai ricorrenti la facoltà di esaminare gli atti e

adotti una nuova decisione.

3.

Alla

luce dell’esito del ricorso, si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese

processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. La

decisione su reclamo del 12 dicembre 2012 è annullata e gli atti sono rinviati

all’Ufficio di tassazione per procedere ad una nuova decisione dopo aver

consentito ai contribuenti di esaminare gli atti.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-;

__________

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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