80.2013.30
Reddito imponibile: compenso per l’attività del giudice di pace, "sportule", reddito dell’attività lucrativa dipendente
8 aprile 2013Italiano11 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
80.2013.30
Data decisione, Autorità:
08.04.2013, CDT
Titolo:
Reddito imponibile: compenso per l’attività del giudice di pace, "sportule", reddito dell’attività lucrativa dipendente
REDDITO IMPONIBILE
art. 16 cpv. 1 LIFD
art. 17 cpv. 1 LIFD
art. 15 cpv. 1 LT
art. 16 cpv. 1 LT
Incarti n.
80.2013.30
80.2013.31
Lugano
8 aprile 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 10 gennaio 2013 contro la decisione del 12
dicembre 2012 in materia di IC e IFD 2006 e 2007.
Fatti
A. RI 1
è Ufficiale dei registri del Distretto di __________ e giudice di pace del
Circolo di __________.
Dal
“conteggio per la determinazione del reddito imponibile dei giudici di pace e
supplenti” per il periodo fiscale 2006 si evince che ha incassato sportule per
complessivi fr. 46'775.–, importo da cui ha fatto valere una deduzione
forfetaria di fr. 11'694.–, pari al 25%, per costi connessi all’esercizio di
tale attività. Per il periodo fiscale 2007, le sportule incassate ammontavano a
fr. 52'706.– e le spese forfetarie a fr. 13'117.–.
B. Con
decisione del 12 novembre 2008, l’RS 1 notificava al contribuente la tassazione
IC/IFD 2006. Riprendendo i dati risultanti dal conteggio allegato alla
dichiarazione d’imposta, imponeva il “reddito dell’attività dipendente
accessoria”, nella misura di fr. 46'775.–, deducendo 11'695.– a titolo di
“altre spese professionali effettive”.
Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 12 dicembre 2008,
contestando dapprima l’assoggettamento all’imposta cantonale sul reddito delle
sportule incassate, “in quanto esse sono percepite per la mia funzione quale
pubblico ufficiale e pertanto quale emanazione dello Stato”. Per quanto
concerne l’IFD, il reclamante lamentava che fosse stato dedotto solo l’importo
di fr. 6'000.–, invece delle spese fatte valere.
C. Con
decisione del 26 settembre 2012, l’autorità fiscale notificava al contribuente
la tassazione IC/IFD per il 2007, indicando un “reddito dell’attività
indipendente accessoria” di fr. 39'529.–, già al netto delle spese forfetarie.
Il
contribuente impugnava la decisione, con reclamo del 25 ottobre 2012,
postulando l’esenzione dalle imposte sul reddito delle sportule incassate.
D. L’Ufficio
di tassazione respingeva i reclami del contribuente, con due decisioni del 12
dicembre 2012, così motivate:
Il reclamante
ritiene che le sportule incassate per l’attività di Giudice di pace debbano
essere esentate dall’imposizione perché percepite in qualità di pubblico
ufficiale dello Stato. Il nostro Ufficio considera invece tale reddito imponibile
perché non rientra tra quelli esenti previsti dalla legge; reddito per altro
sempre imposto anche in passato. Quale prova d’incasso fa stato il conteggio
per la determinazione del reddito imponibile dei Giudici di pace e supplenti,
doc. creato appositamente dall’Autorità per gli interessati, regolarmente allegato
dal contribuente alla sua dichiarazione d’imposta.
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente
che il reddito conseguito per l’esercizio della funzione di giudice di pace sia
soggetto all’imposta sul reddito. In via subordinata, chiede che sia verificata
l’avvenuta deduzione del 25% del reddito in questione, a titolo di spese
forfetarie. A tale riguardo, il ricorrente censura “la forma delle decisioni su
reclamo, che risultano assolutamente incomprensibili”.
Diritto
1. 1.1.
In via
preliminare, il ricorrente censura la forma delle decisioni impugnate, a suo
dire “assolutamente incomprensibili”. L’insorgente lamenta difficoltà di
lettura dei “moduli stampati” e problemi nella comprensione delle ragioni
giuridiche delle decisioni.
1.2.
Adita dal
contribuente con reclamo, l'autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT; art. 135 cpv. 1
prima frase LIFD) e la decisione deve essere motivata (art. 208 cpv. 2 LT e
art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422).
Per
giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale:
pertanto, di regola, la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto
impugnato, senza che vada vagliato se quest'ultimo, nel merito, è corretto (STF
del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid.
1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).
1.3.
L'art. 29
Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi
sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta
sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno
spinta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi
l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione presso un'istanza superiore (DTF 114 Ia 242
consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1; inoltre STF del 5 dicembre
1990 in re A.W).
Per far ciò l'autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su
tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (cfr. DTF 111
Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, cons. 3a; DTF 105 Ib 248/9, cons. 2a; DTF 101
Ia 3; STF dell'8 gennaio 1987 in re S. McL, cons. 3; sent. CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,
Considerandi
II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 249).
1.4
La
motivazione deve dunque consistere nell'esposizione della fattispecie ed in una
motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo
della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l'autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249;
inoltre sentenza CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003 in RtiD I-2004 n.19t).
1.5
Se si
esaminano le decisioni impugnate dal punto di vista delle esigenze formali evocate,
non si possono condividere le censure del ricorrente.
Le
decisioni su reclamo indicano, tanto per l’IC quanto per l’IFD, su un primo
foglio, il reddito imponibile (e la sostanza imponibile nel caso dell’imposta
cantonale), l’aliquota applicata e l’imposta totale; su ulteriori fogli, viene
proposto il dettaglio dei singoli redditi e delle singole deduzioni, con il
confronto (su due colonne) fra i “dati accertati” (cioè quelli ripresi dalla
decisione impugnata) ed i “dati accertati su reclamo”. Le diverse voci
corrispondono a quelle che il contribuente trova anche nei moduli ufficiali per
la dichiarazione d’imposta.
Per
quanto concerne i redditi e le deduzioni che sono oggetto del ricorso in esame,
il compenso per l’attività di giudice di pace del ricorrente e le relative
deduzioni sono facilmente desumibili. È vero che, in un periodo fiscale (2006),
è stato indicato il reddito lordo e poi ne sono state dedotte le spese
forfetarie, mentre, nel secondo (2007), è stato indicato solo il reddito netto.
Tuttavia, dagli importi è chiaro che si tratta di quelli ripresi dalla dichiarazione
del contribuente.
Quanto
alla motivazione delle decisioni, la stessa è certamente succinta ma consente
senz’altro al contribuente di comprendere per quali ragioni l’autorità fiscale
abbia ritenuto imponibile il reddito in discussione. In particolar modo,
l’Ufficio di tassazione ha spiegato che i compensi litigiosi non rientrano “tra
quelli esenti previsti dalla legge”.
2.
2.1.
Nel
merito, secondo l’art. 15 cpv. 1 LT, sottostà all’imposta sul reddito la
totalità dei proventi, periodici e unici. Analoga formulazione è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della legge federale sull’armo-nizzazione delle imposte
dirette dei cantoni e dei comuni (LAID).
Come ha
ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, con riferimento all’art. 16
cpv. 1 LIFD di uguale tenore, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung”).
L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso, l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una
clausola generale, che è completata, agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di diverse componenti reddituali e da un
elenco tassativo di redditi esenti dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644
= RDAF 1999 II 385 consid. 4a).
Ne
consegue che ogni reddito che non sia esplicitamente dichiarato esente è assoggettato
all’imposta.
2.2
Il ricorrente
non spiega in quale tipologia di reddito esente dovrebbe rientrare il compenso
da lui percepito per l’esercizio della funzione di giudice di pace, ma si limita
ad argomentare che le sportule “sono percepite per la mia funzione quale pubblico
ufficiale e pertanto quale emanazione dello Stato”.
Le
sportule in questione sono dunque senz’altro imponibili, in quanto coperte
dalla clausola generale di cui agli articoli 15 cpv. 1 LT e 16 cpv. 1 LIFD.
2.3
È peraltro
difficile negare che le cosiddette sportule, con cui viene remunerato il giudice
di pace, costituiscano un reddito della sua attività lucrativa, verosimilmente
di carattere dipendente, e che pertanto rientrino nel campo di applicazione
degli articoli 16 cpv. 1 LT e 17 cpv. 1 LIFD.
L’art. 4
cpv. 2 della Legge del 30 novembre 2010 sulla tariffa giudiziaria (LTG; RL
3.1.1
), come già in precedenza l’art. 3 cpv. 4 della legge in vigore fino
alla fine del 2010, prevede che, a differenza delle altre tasse di giustizia,
che sono versate allo Stato, le spese processuali per
le procedure davanti al giudice di pace spettino a quest’ultimo. La spiegazione
è che “i giudici di pace e i giudici di pace supplenti non ricevono uno
stipendio dallo Stato ma sono retribuiti mediante l’incasso delle tasse di giustizia
delle loro decisioni e mediante un’indennità annuale, il cui importo dipende
dal numero di abitanti nella loro giurisdizione (Messaggio del Consiglio di
Stato n. 6361 dell’11 maggio 2010
concernente la Revisione totale della legge sulla tariffa giudiziaria, p. 2).
Questa remunerazione variabile, che dipende evidentemente dal numero di cause
trattate dal magistrato, si aggiunge all’indennità annua fissa, calcolata in
base al numero degli abitanti del circolo (cfr. art. 4 della Legge del 14
maggio 1973 sugli onorari dei magistrati; RL 2.5.3.5).
Pare
difficile contestare che entrambe le componenti rientrino nella nozione di reddito
da attività dipendente, che comprende tutti i proventi di un’attività dipendente,
retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori, quali
indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi di
anzianità, gratificazioni, mance, tantièmes e altre prestazioni valutabili in
denaro (cfr. articoli 16 cpv. 1 LT e 17 cpv. 1 LIFD). È quanto previsto del
resto anche in altri cantoni (cfr. p. es. Luzerner Steuerbuch, vol. I, § 24 n. 3: “Das Einkommen der
Friedensrichterinnen und Friedensrichter besteht aus den von den Parteien für
das friedensrichterliche Verfahren zu bezahlenden Gebühren. Daneben wird von
den meisten Gemeinden ein Fixum ausgerichtet, das je nach Einwohnerzahl
abgestuft ist“).
È ancora il caso di ricordare che “le sportule e le indennità fisse
ricevute da assicurati la cui attività è disciplinata dal diritto pubblico”
sono addirittura espressamente menzionate fra le componenti del salario
determinante soggetto ai contributi AVS (cfr. art. 7 lett. k dell’Ordinanza
del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [OAVS;
RS 831.101]).
2.4
Ne
consegue che le decisioni impugnate, che hanno assoggettato all’imposta sul
reddito le sportule percepite dal ricorrente, sono ineccepibili.
3.
In
via subordinata, l’insorgente chiede che dalle sportule incassate siano dedotte
le spese forfetarie del 25%, come previsto da un accordo fra l’associazione dei
giudici di pace e l’autorità fiscale cantonale. Afferma infatti, a causa della
“difficoltà di lettura delle notifiche di tassazione 2006 e 2007”, di non avere “la certezza che, tanto per l’imposta cantonale che per quella federale, sia
stato correttamente recepito la deduzione forfetaria del 25%”.
Come già
ricordato, le decisioni impugnate permettono di verificare con certezza che le
deduzioni in discussione sono state effettivamente ammesse dall’autorità fiscale.
L’unica differenza, come pure si è già rilevato, consiste nel fatto che in un periodo
fiscale è stato imposto il reddito netto e nell’altro quello lordo, con la
deduzione separata. In particolare, nella decisione relativa alle imposte per
il periodo 2006, è stato indicato il “reddito dell’attività dipendente
accessoria”, nella misura di fr. 46'775.–, deducendo 11'695.– a titolo di
“altre spese professionali effettive”; nella decisione per il 2007, è stato direttamente
imposto il “reddito dell’attività indipendente accessoria” di fr. 39'529.–, già
al netto delle spese forfetarie.
4.
Il
ricorso è pertanto integralmente respinto. Tassa di giustizia e spese
processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 880.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
- ;
- ;
- ;
- .
Copia per
conoscenza:
- municipio
di .
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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