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Decisione

80.2013.30

Reddito imponibile: compenso per l’attività del giudice di pace, "sportule", reddito dell’attività lucrativa dipendente

8 aprile 2013Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1

è Ufficiale dei registri del Distretto di __________ e giudice di pace del

Circolo di __________.

Dal

“conteggio per la determinazione del reddito imponibile dei giudici di pace e

supplenti” per il periodo fiscale 2006 si evince che ha incassato sportule per

complessivi fr. 46'775.–, importo da cui ha fatto valere una deduzione

forfetaria di fr. 11'694.–, pari al 25%, per costi connessi all’esercizio di

tale attività. Per il periodo fiscale 2007, le sportule incassate ammontavano a

fr. 52'706.– e le spese forfetarie a fr. 13'117.–.

B. Con

decisione del 12 novembre 2008, l’RS 1 notificava al contribuente la tassazione

IC/IFD 2006. Riprendendo i dati risultanti dal conteggio allegato alla

dichiarazione d’imposta, imponeva il “reddito dell’attività dipendente

accessoria”, nella misura di fr. 46'775.–, deducendo 11'695.– a titolo di

“altre spese professionali effettive”.

Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 12 dicembre 2008,

contestando dapprima l’assoggettamento all’imposta cantonale sul reddito delle

sportule incassate, “in quanto esse sono percepite per la mia funzione quale

pubblico ufficiale e pertanto quale emanazione dello Stato”. Per quanto

concerne l’IFD, il reclamante lamentava che fosse stato dedotto solo l’importo

di fr. 6'000.–, invece delle spese fatte valere.

C. Con

decisione del 26 settembre 2012, l’autorità fiscale notificava al contribuente

la tassazione IC/IFD per il 2007, indicando un “reddito dell’attività

indipendente accessoria” di fr. 39'529.–, già al netto delle spese forfetarie.

Il

contribuente impugnava la decisione, con reclamo del 25 ottobre 2012,

postulando l’esenzione dalle imposte sul reddito delle sportule incassate.

D. L’Ufficio

di tassazione respingeva i reclami del contribuente, con due decisioni del 12

dicembre 2012, così motivate:

Il reclamante

ritiene che le sportule incassate per l’attività di Giudice di pace debbano

essere esentate dall’imposizione perché percepite in qualità di pubblico

ufficiale dello Stato. Il nostro Ufficio considera invece tale reddito imponibile

perché non rientra tra quelli esenti previsti dalla legge; reddito per altro

sempre imposto anche in passato. Quale prova d’incasso fa stato il conteggio

per la determinazione del reddito imponibile dei Giudici di pace e supplenti,

doc. creato appositamente dall’Autorità per gli interessati, regolarmente allegato

dal contribuente alla sua dichiarazione d’imposta.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente

che il reddito conseguito per l’esercizio della funzione di giudice di pace sia

soggetto all’imposta sul reddito. In via subordinata, chiede che sia verificata

l’avvenuta deduzione del 25% del reddito in questione, a titolo di spese

forfetarie. A tale riguardo, il ricorrente censura “la forma delle decisioni su

reclamo, che risultano assolutamente incomprensibili”.

Diritto

1. 1.1.

In via

preliminare, il ricorrente censura la forma delle decisioni impugnate, a suo

dire “assolutamente incomprensibili”. L’insorgente lamenta difficoltà di

lettura dei “moduli stampati” e problemi nella comprensione delle ragioni

giuridiche delle decisioni.

1.2.

Adita dal

contribuente con reclamo, l'autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT; art. 135 cpv. 1

prima frase LIFD) e la decisione deve essere motivata (art. 208 cpv. 2 LT e

art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD; Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422).

Per

giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale:

pertanto, di regola, la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto

impugnato, senza che vada vagliato se quest'ultimo, nel merito, è corretto (STF

del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid.

1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).

1.3.

L'art. 29

Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi

sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta

sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno

spinta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi

l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione presso un'istanza superiore (DTF 114 Ia 242

consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1; inoltre STF del 5 dicembre

1990 in re A.W).

Per far ciò l'autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su

tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (cfr. DTF 111

Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, cons. 3a; DTF 105 Ib 248/9, cons. 2a; DTF 101

Ia 3; STF dell'8 gennaio 1987 in re S. McL, cons. 3; sent. CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/Rhinow, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,

Considerandi

II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 249).

1.4

La

motivazione deve dunque consistere nell'esposizione della fattispecie ed in una

motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo

della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l'autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249;

inoltre sentenza CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003 in RtiD I-2004 n.19t).

1.5

Se si

esaminano le decisioni impugnate dal punto di vista delle esigenze formali evocate,

non si possono condividere le censure del ricorrente.

Le

decisioni su reclamo indicano, tanto per l’IC quanto per l’IFD, su un primo

foglio, il reddito imponibile (e la sostanza imponibile nel caso dell’imposta

cantonale), l’aliquota applicata e l’imposta totale; su ulteriori fogli, viene

proposto il dettaglio dei singoli redditi e delle singole deduzioni, con il

confronto (su due colonne) fra i “dati accertati” (cioè quelli ripresi dalla

decisione impugnata) ed i “dati accertati su reclamo”. Le diverse voci

corrispondono a quelle che il contribuente trova anche nei moduli ufficiali per

la dichiarazione d’imposta.

Per

quanto concerne i redditi e le deduzioni che sono oggetto del ricorso in esame,

il compenso per l’attività di giudice di pace del ricorrente e le relative

deduzioni sono facilmente desumibili. È vero che, in un periodo fiscale (2006),

è stato indicato il reddito lordo e poi ne sono state dedotte le spese

forfetarie, mentre, nel secondo (2007), è stato indicato solo il reddito netto.

Tuttavia, dagli importi è chiaro che si tratta di quelli ripresi dalla dichiarazione

del contribuente.

Quanto

alla motivazione delle decisioni, la stessa è certamente succinta ma consente

senz’altro al contribuente di comprendere per quali ragioni l’autorità fiscale

abbia ritenuto imponibile il reddito in discussione. In particolar modo,

l’Ufficio di tassazione ha spiegato che i compensi litigiosi non rientrano “tra

quelli esenti previsti dalla legge”.

2.

2.1.

Nel

merito, secondo l’art. 15 cpv. 1 LT, sottostà all’imposta sul reddito la

totalità dei proventi, periodici e unici. Analoga formulazione è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della legge federale sull’armo-nizzazione delle imposte

dirette dei cantoni e dei comuni (LAID).

Come ha

ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, con riferimento all’art. 16

cpv. 1 LIFD di uguale tenore, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung”).

L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso, l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una

clausola generale, che è completata, agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di diverse componenti reddituali e da un

elenco tassativo di redditi esenti dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644

= RDAF 1999 II 385 consid. 4a).

Ne

consegue che ogni reddito che non sia esplicitamente dichiarato esente è assoggettato

all’imposta.

2.2

Il ricorrente

non spiega in quale tipologia di reddito esente dovrebbe rientrare il compenso

da lui percepito per l’esercizio della funzione di giudice di pace, ma si limita

ad argomentare che le sportule “sono percepite per la mia funzione quale pubblico

ufficiale e pertanto quale emanazione dello Stato”.

Le

sportule in questione sono dunque senz’altro imponibili, in quanto coperte

dalla clausola generale di cui agli articoli 15 cpv. 1 LT e 16 cpv. 1 LIFD.

2.3

È peraltro

difficile negare che le cosiddette sportule, con cui viene remunerato il giudice

di pace, costituiscano un reddito della sua attività lucrativa, verosimilmente

di carattere dipendente, e che pertanto rientrino nel campo di applicazione

degli articoli 16 cpv. 1 LT e 17 cpv. 1 LIFD.

L’art. 4

cpv. 2 della Legge del 30 novembre 2010 sulla tariffa giudiziaria (LTG; RL

3.1.1

), come già in precedenza l’art. 3 cpv. 4 della legge in vigore fino

alla fine del 2010, prevede che, a differenza delle altre tasse di giustizia,

che sono versate allo Stato, le spese processuali per

le procedure davanti al giudice di pace spettino a quest’ultimo. La spiegazione

è che “i giudici di pace e i giudici di pace supplenti non ricevono uno

stipendio dallo Stato ma sono retribuiti mediante l’incasso delle tasse di giustizia

delle loro decisioni e mediante un’indennità annuale, il cui importo dipende

dal numero di abitanti nella loro giurisdizione (Messaggio del Consiglio di

Stato n. 6361 dell’11 maggio 2010

concernente la Revisione totale della legge sulla tariffa giudiziaria, p. 2).

Questa remunerazione variabile, che dipende evidentemente dal numero di cause

trattate dal magistrato, si aggiunge all’indennità annua fissa, calcolata in

base al numero degli abitanti del circolo (cfr. art. 4 della Legge del 14

maggio 1973 sugli onorari dei magistrati; RL 2.5.3.5).

Pare

difficile contestare che entrambe le componenti rientrino nella nozione di reddito

da attività dipendente, che comprende tutti i proventi di un’attività dipendente,

retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori, quali

indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi di

anzianità, gratificazioni, mance, tantièmes e altre prestazioni valutabili in

denaro (cfr. articoli 16 cpv. 1 LT e 17 cpv. 1 LIFD). È quanto previsto del

resto anche in altri cantoni (cfr. p. es. Luzerner Steuerbuch, vol. I, § 24 n. 3: “Das Einkommen der

Friedensrichterinnen und Friedensrichter besteht aus den von den Parteien für

das friedensrichterliche Verfahren zu bezahlenden Gebühren. Daneben wird von

den meisten Gemeinden ein Fixum ausgerichtet, das je nach Einwohnerzahl

abgestuft ist“).

È ancora il caso di ricordare che “le sportule e le indennità fisse

ricevute da assicurati la cui attività è disciplinata dal diritto pubblico”

sono addirittura espressamente menzionate fra le componenti del salario

determinante soggetto ai contributi AVS (cfr. art. 7 lett. k dell’Ordinanza

del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [OAVS;

RS 831.101]).

2.4

Ne

consegue che le decisioni impugnate, che hanno assoggettato all’imposta sul

reddito le sportule percepite dal ricorrente, sono ineccepibili.

3.

In

via subordinata, l’insorgente chiede che dalle sportule incassate siano dedotte

le spese forfetarie del 25%, come previsto da un accordo fra l’associazione dei

giudici di pace e l’autorità fiscale cantonale. Afferma infatti, a causa della

“difficoltà di lettura delle notifiche di tassazione 2006 e 2007”, di non avere “la certezza che, tanto per l’imposta cantonale che per quella federale, sia

stato correttamente recepito la deduzione forfetaria del 25%”.

Come già

ricordato, le decisioni impugnate permettono di verificare con certezza che le

deduzioni in discussione sono state effettivamente ammesse dall’autorità fiscale.

L’unica differenza, come pure si è già rilevato, consiste nel fatto che in un periodo

fiscale è stato imposto il reddito netto e nell’altro quello lordo, con la

deduzione separata. In particolare, nella decisione relativa alle imposte per

il periodo 2006, è stato indicato il “reddito dell’attività dipendente

accessoria”, nella misura di fr. 46'775.–, deducendo 11'695.– a titolo di

“altre spese professionali effettive”; nella decisione per il 2007, è stato direttamente

imposto il “reddito dell’attività indipendente accessoria” di fr. 39'529.–, già

al netto delle spese forfetarie.

4.

Il

ricorso è pertanto integralmente respinto. Tassa di giustizia e spese

processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 800.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 880.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

- ;

- ;

- ;

- .

Copia per

conoscenza:

- municipio

di .

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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