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Decisione

80.2013.302

Tassa di esenzione dall’obbligo militare: esonero, danno alla salute cagionato dal servizio militare, incidente stradale precedente l’entrata in servizio

20 dicembre 2013Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nel

corso del 2002 RI 1, classe 1985, è stato coinvolto in un incidente della circolazione

stradale, nel quale ha subito la frattura di entrambe le gambe.

Comunque

entrato in servizio militare, poche settimane dopo è stato dichiarato inabile

per motivi di salute.

B. Ricevuta

una prima richiesta di pagamento, relativo all’anno di assoggettamento 2010, RI

1 si rivolgeva all’Ufficio della tassa militare, chiedendo informazioni in merito

all’obbligo di pagare la tassa militare per le persone dichiarate inabili al servizio

e all’eventuale possibilità di richiedere una sua riduzione o dilazione.

Ricevuta

una seconda richiesta di pagamento, relativa all’anno di assoggettamento 2011,

il contribuente scriveva nuovamente all’Ufficio della tassa militare,

rinnovando le sue richieste di informazioni.

C. L’autorità

di tassazione considerava tali scritti quali reclami. Il 3 settembre 2013 invitava

il contribuente a fornire ulteriori ragguagli sull’infortunio, dal momento che

l’assicurazione militare non aveva aperto nessun dossier a suo nome.

A

quest’ultima richiesta non veniva dato alcun seguito. Con successiva decisione

su reclamo del 4 novembre 2013, il Servizio della tassa militare così si

esprimeva:

L’esenzione

al pagamento della tassa è dato tra l’altro dall’art. 4 1b) della Legge

federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare che recita “per un danno

cagionato alla salute dal servizio militare …”.

Nel

suo caso, dopo ricerche presso la SUVA – Assicurazione militare (vedi anche

richiesta del 3.9.2013 alla quale non ha dato seguito) dobbiamo respingere il

reclamo in quanto la sua infermità non è stata provocata dal servizio militare.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente

di essere tenuto al pagamento della tassa militare, ribadendo in particolare di

essere “stato scartato dal servizio militare per motivi fisici e non perché non

volevo fare il militare”. In via subordinata, il ricorrente chiede infine che

la tassa sia, se del caso, ridotta a fr. 100.–/200.– all’anno, sollevando

difficoltà economiche.

Diritto

1. 1.1.

Giusta

l’art. 59 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost. fed.; RS 101), gli uomini

di nazionalità svizzera devono prestare un servizio obbligatorio, militare o

civile.

Chi

invece non presta servizio – perché dichiarato inabile o semplicemente perché

ne ha richiesto il differimento – è di principio assoggettato al pagamento di

una tassa, la cui riscossione è disciplinata dalla legge federale sulla tassa

d’esenzione dall’obbligo militare del 12 giugno 1959 (LTEO; RS 661). Secondo

costante giurisprudenza, si tratta di un tributo sostitutivo dovuto in luogo di

una prestazione in natura, quale è l’obbligo di prestare personalmente servizio

militare o civile (sentenza TF n.2C_221/2009 del 21 gennaio 2010, in: StR

65/2010 pag. 332). Suo scopo è quello di ristabilire una certa uguaglianza di

sacrifici tra le persone che prestano servizio (militare o civile) e quelle

che, per qualsivoglia ragione, ne sono esonerate (Aubert, in: Aubert/Mahon [a cura di], Petit commentaire de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurigo 2003, n. 13 ad art.

59 Cost. fed.; v. anche Walti, Der

schweizerische Militärpflichtersatz, tesi, Zurigo 1979, pag. 46). La tassa in

esame assume così, a tutti gli effetti, veste di surrogazione del servizio

militare e civile, tant’è che l’art. 2 cpv. 1 della legge federale

sull’esercizio e sull’amministrazione militare (LM; RS 510.10) la annovera tra

le modalità d’adempimento dell’obbligo costituzionale.

1.2.

Secondo

l’art. 2 cpv. 1 LTEO, sono sottoposti alla tassa gli uomini assoggettati agli

obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all’estero, i quali nel corso di

un anno di assoggettamento, corrispondente ad un anno civile, non sono

incorporati per più di sei mesi in una formazione dell’esercito e non sono

soggetti all’obbligo di prestare servizio civile (lett. a), oppure non

prestano il servizio militare o il servizio civile cui sono tenuti come

obbligati al servizio (lett. c).

1.3.

I casi

per i quali, nonostante l’assoggettamento, la tassa non è dovuta sono invece

previsti dall’art. 4 LTEO, il cui primo capoverso ha il seguente tenore:

È

esentato dalla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento:

a. consegue,

per notevole menomazione fisica, mentale o psichica, un reddito imponibile che,

dopo deduzione supplementare di prestazioni d'assicurazione di cui all’art. 12

cpv. 1 lett. c nonché delle spese di sostentamento causate dall’invalidità, non

supera di oltre il 100 % il minimo vitale ai sensi del diritto in materia di

esecuzione per debiti;

abis. è

considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e

percepisce una rendita o un assegno per grandi invalidi dall’assicurazione

federale per l’invalidità o dall'assicurazione contro gli infortuni;

ater. è

considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e non

riceve un assegno per grandi invalidi, ancorché ne adempia una delle due

esigenze minime;

b. è,

per un danno cagionato alla sua salute dal servizio militare o dal servizio

civile, dichiarato inabile al servizio o è dispensato dallo stesso;

c. quale

membro dell’Assemblea federale, dovendo essere presente alle sessioni della

stessa non ha potuto prestare il servizio militare o il servizio civile cui era

tenuto, appartiene al personale militare oppure è esentato dal servizio

personale giusta la legislazione sul servizio militare o quella sul servizio

civile;

d. …

e. ha

acquisito o perso la cittadinanza svizzera.

A

differenza di quanto vale per i casi previsti dall’art. 4 cpv. 1 lett. a-ater

LTEO, l’esonero di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. b LTEO non è subordinato

all’esistenza di una menomazione notevole, bensì di un danno alla salute. Grave

o lieve che sia, per portare all’esonero il danno in questione deve però avere

le sue cause nel servizio militare o civile e comportare un’inabilità

temporanea o definitiva al servizio stesso. Diversamente ai motivi d’esonero

regolati dall’art. 4 cpv. 1 lett. a-ater LTEO, che hanno

altri fini (DTF 124 II 241 consid. 4), quello in discussione si basa in effetti

sull’idea che il danno subito costituisca un sacrificio che già compensa il non

dovere più prestare servizio (decisione TF n.2A.64/1999 del 2 maggio 2000

consid. 1b; Koebel,

Die Befreiung vom Militärpflichtersatz wegen Gesundheitsschädigung durch Militärdienst,

in: ASA 44 pag. 224 segg.; Walti, op.

cit., pag. 88 segg.).

Considerandi

2.

2.1.

Come

esposto in narrativa, nel caso in esame il ricorrente non pretende nemmeno di

adempiere una delle condizioni previste dall’art. 4 cpv. 1 LTEO. È anzitutto

pacifico che non presenta una notevole menomazione fisica ai sensi delle

lettere a-ater, limitandosi a lamentare un doloroso gonfiore alle ginocchia sotto

sforzo. È poi altrettanto manifesto che gli attuali problemi di salute del

ricorrente non sono in nessun caso riconducibili al servizio militare, che per

sua stessa ammissione ha svolto per poche settimane prima di essere dichiarato

inabile.

In simili

circostanze, egli deve pagare la tassa militare, proprio perché dichiarato

inabile al servizio per più di sei mesi (art. 2 cpv. 1 lett. a LTEO).

2.2

Quando è

dovuta, la tassa d’esenzione ammonta al 3% del reddito netto conseguito in

Svizzera e all’estero (art. 11-13 LTEO). Per gli invalidi che non sono esentati

ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. a LTEO, essa viene però dimezzata (art.

11-13 LTEO). Una riduzione è concessa inoltre in funzione dei giorni di

servizio militare o civile prestati nell’anno di assoggettamento e del numero

totale dei giorni di servizio già prestati (art. 15 segg. LTEO). Nonostante il

servizio di protezione civile non costituisca una forma di adempimento dell’obbligo

militare, una riduzione viene infine riconosciuta anche in base ai servizi d’istruzione

e agli interventi che l’assoggettato ha svolto in tale ambito (art. 5a

OTEO; art. 24 della legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione

e sulla protezione civile [LPPC; RS 520.1]).

Ancora

una volta, il ricorrente non contesta il calcolo delle tasse militari,

limitandosi a richiedere, in via subordinata, una loro riduzione a fr. 100.–/200.– all’anno in ragione delle sue precarie condizioni

economiche. Un simile argomento potrebbe tutt’al più giustificare l’inoltro di

un’istanza di condono: l’art. 37 cpv. 2 LTEO consente infatti al contribuente

caduto nel bisogno, per il quale il pagamento della tassa militare tornerebbe

oltremodo gravoso, di chiedere il condono integrale o parziale degli importi

dovuti. Secondo l’art. 52 OTEO, la domanda di condono, motivata per iscritto e

corredata dei mezzi di prova necessari, deve essere presentata all’autorità

competente, vale a dire all’Ufficio esazione e condoni di Bellinzona.

3.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Vista la

particolarità del caso, si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 31 cpv. 3 LTEO; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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