80.2013.302
Tassa di esenzione dall’obbligo militare: esonero, danno alla salute cagionato dal servizio militare, incidente stradale precedente l’entrata in servizio
20 dicembre 2013Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2013.302
Data decisione, Autorità:
20.12.2013, CDT
Titolo:
Tassa di esenzione dall’obbligo militare: esonero, danno alla salute cagionato dal servizio militare, incidente stradale precedente l’entrata in servizio
ESENZIONE DALLA TASSA
art. 2 cpv. 1 LTEO
art. 4 cpv. 1 let. b LTEO
Incarto n.
80.2013.302
Lugano
20 dicembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 27 novembre 2013 contro la decisione del
4 novembre 2013 in materia di tassa militare 2010 e 2011.
Fatti
A. Nel
corso del 2002 RI 1, classe 1985, è stato coinvolto in un incidente della circolazione
stradale, nel quale ha subito la frattura di entrambe le gambe.
Comunque
entrato in servizio militare, poche settimane dopo è stato dichiarato inabile
per motivi di salute.
B. Ricevuta
una prima richiesta di pagamento, relativo all’anno di assoggettamento 2010, RI
1 si rivolgeva all’Ufficio della tassa militare, chiedendo informazioni in merito
all’obbligo di pagare la tassa militare per le persone dichiarate inabili al servizio
e all’eventuale possibilità di richiedere una sua riduzione o dilazione.
Ricevuta
una seconda richiesta di pagamento, relativa all’anno di assoggettamento 2011,
il contribuente scriveva nuovamente all’Ufficio della tassa militare,
rinnovando le sue richieste di informazioni.
C. L’autorità
di tassazione considerava tali scritti quali reclami. Il 3 settembre 2013 invitava
il contribuente a fornire ulteriori ragguagli sull’infortunio, dal momento che
l’assicurazione militare non aveva aperto nessun dossier a suo nome.
A
quest’ultima richiesta non veniva dato alcun seguito. Con successiva decisione
su reclamo del 4 novembre 2013, il Servizio della tassa militare così si
esprimeva:
L’esenzione
al pagamento della tassa è dato tra l’altro dall’art. 4 1b) della Legge
federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare che recita “per un danno
cagionato alla salute dal servizio militare …”.
Nel
suo caso, dopo ricerche presso la SUVA – Assicurazione militare (vedi anche
richiesta del 3.9.2013 alla quale non ha dato seguito) dobbiamo respingere il
reclamo in quanto la sua infermità non è stata provocata dal servizio militare.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente
di essere tenuto al pagamento della tassa militare, ribadendo in particolare di
essere “stato scartato dal servizio militare per motivi fisici e non perché non
volevo fare il militare”. In via subordinata, il ricorrente chiede infine che
la tassa sia, se del caso, ridotta a fr. 100.–/200.– all’anno, sollevando
difficoltà economiche.
Diritto
1. 1.1.
Giusta
l’art. 59 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost. fed.; RS 101), gli uomini
di nazionalità svizzera devono prestare un servizio obbligatorio, militare o
civile.
Chi
invece non presta servizio – perché dichiarato inabile o semplicemente perché
ne ha richiesto il differimento – è di principio assoggettato al pagamento di
una tassa, la cui riscossione è disciplinata dalla legge federale sulla tassa
d’esenzione dall’obbligo militare del 12 giugno 1959 (LTEO; RS 661). Secondo
costante giurisprudenza, si tratta di un tributo sostitutivo dovuto in luogo di
una prestazione in natura, quale è l’obbligo di prestare personalmente servizio
militare o civile (sentenza TF n.2C_221/2009 del 21 gennaio 2010, in: StR
65/2010 pag. 332). Suo scopo è quello di ristabilire una certa uguaglianza di
sacrifici tra le persone che prestano servizio (militare o civile) e quelle
che, per qualsivoglia ragione, ne sono esonerate (Aubert, in: Aubert/Mahon [a cura di], Petit commentaire de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurigo 2003, n. 13 ad art.
59 Cost. fed.; v. anche Walti, Der
schweizerische Militärpflichtersatz, tesi, Zurigo 1979, pag. 46). La tassa in
esame assume così, a tutti gli effetti, veste di surrogazione del servizio
militare e civile, tant’è che l’art. 2 cpv. 1 della legge federale
sull’esercizio e sull’amministrazione militare (LM; RS 510.10) la annovera tra
le modalità d’adempimento dell’obbligo costituzionale.
1.2.
Secondo
l’art. 2 cpv. 1 LTEO, sono sottoposti alla tassa gli uomini assoggettati agli
obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all’estero, i quali nel corso di
un anno di assoggettamento, corrispondente ad un anno civile, non sono
incorporati per più di sei mesi in una formazione dell’esercito e non sono
soggetti all’obbligo di prestare servizio civile (lett. a), oppure non
prestano il servizio militare o il servizio civile cui sono tenuti come
obbligati al servizio (lett. c).
1.3.
I casi
per i quali, nonostante l’assoggettamento, la tassa non è dovuta sono invece
previsti dall’art. 4 LTEO, il cui primo capoverso ha il seguente tenore:
È
esentato dalla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento:
a. consegue,
per notevole menomazione fisica, mentale o psichica, un reddito imponibile che,
dopo deduzione supplementare di prestazioni d'assicurazione di cui all’art. 12
cpv. 1 lett. c nonché delle spese di sostentamento causate dall’invalidità, non
supera di oltre il 100 % il minimo vitale ai sensi del diritto in materia di
esecuzione per debiti;
abis. è
considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e
percepisce una rendita o un assegno per grandi invalidi dall’assicurazione
federale per l’invalidità o dall'assicurazione contro gli infortuni;
ater. è
considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e non
riceve un assegno per grandi invalidi, ancorché ne adempia una delle due
esigenze minime;
b. è,
per un danno cagionato alla sua salute dal servizio militare o dal servizio
civile, dichiarato inabile al servizio o è dispensato dallo stesso;
c. quale
membro dell’Assemblea federale, dovendo essere presente alle sessioni della
stessa non ha potuto prestare il servizio militare o il servizio civile cui era
tenuto, appartiene al personale militare oppure è esentato dal servizio
personale giusta la legislazione sul servizio militare o quella sul servizio
civile;
d. …
e. ha
acquisito o perso la cittadinanza svizzera.
A
differenza di quanto vale per i casi previsti dall’art. 4 cpv. 1 lett. a-ater
LTEO, l’esonero di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. b LTEO non è subordinato
all’esistenza di una menomazione notevole, bensì di un danno alla salute. Grave
o lieve che sia, per portare all’esonero il danno in questione deve però avere
le sue cause nel servizio militare o civile e comportare un’inabilità
temporanea o definitiva al servizio stesso. Diversamente ai motivi d’esonero
regolati dall’art. 4 cpv. 1 lett. a-ater LTEO, che hanno
altri fini (DTF 124 II 241 consid. 4), quello in discussione si basa in effetti
sull’idea che il danno subito costituisca un sacrificio che già compensa il non
dovere più prestare servizio (decisione TF n.2A.64/1999 del 2 maggio 2000
consid. 1b; Koebel,
Die Befreiung vom Militärpflichtersatz wegen Gesundheitsschädigung durch Militärdienst,
in: ASA 44 pag. 224 segg.; Walti, op.
cit., pag. 88 segg.).
Considerandi
2.
2.1.
Come
esposto in narrativa, nel caso in esame il ricorrente non pretende nemmeno di
adempiere una delle condizioni previste dall’art. 4 cpv. 1 LTEO. È anzitutto
pacifico che non presenta una notevole menomazione fisica ai sensi delle
lettere a-ater, limitandosi a lamentare un doloroso gonfiore alle ginocchia sotto
sforzo. È poi altrettanto manifesto che gli attuali problemi di salute del
ricorrente non sono in nessun caso riconducibili al servizio militare, che per
sua stessa ammissione ha svolto per poche settimane prima di essere dichiarato
inabile.
In simili
circostanze, egli deve pagare la tassa militare, proprio perché dichiarato
inabile al servizio per più di sei mesi (art. 2 cpv. 1 lett. a LTEO).
2.2
Quando è
dovuta, la tassa d’esenzione ammonta al 3% del reddito netto conseguito in
Svizzera e all’estero (art. 11-13 LTEO). Per gli invalidi che non sono esentati
ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. a LTEO, essa viene però dimezzata (art.
11-13 LTEO). Una riduzione è concessa inoltre in funzione dei giorni di
servizio militare o civile prestati nell’anno di assoggettamento e del numero
totale dei giorni di servizio già prestati (art. 15 segg. LTEO). Nonostante il
servizio di protezione civile non costituisca una forma di adempimento dell’obbligo
militare, una riduzione viene infine riconosciuta anche in base ai servizi d’istruzione
e agli interventi che l’assoggettato ha svolto in tale ambito (art. 5a
OTEO; art. 24 della legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione
e sulla protezione civile [LPPC; RS 520.1]).
Ancora
una volta, il ricorrente non contesta il calcolo delle tasse militari,
limitandosi a richiedere, in via subordinata, una loro riduzione a fr. 100.–/200.– all’anno in ragione delle sue precarie condizioni
economiche. Un simile argomento potrebbe tutt’al più giustificare l’inoltro di
un’istanza di condono: l’art. 37 cpv. 2 LTEO consente infatti al contribuente
caduto nel bisogno, per il quale il pagamento della tassa militare tornerebbe
oltremodo gravoso, di chiedere il condono integrale o parziale degli importi
dovuti. Secondo l’art. 52 OTEO, la domanda di condono, motivata per iscritto e
corredata dei mezzi di prova necessari, deve essere presentata all’autorità
competente, vale a dire all’Ufficio esazione e condoni di Bellinzona.
3.
Il
ricorso è conseguentemente respinto.
Vista la
particolarità del caso, si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 31 cpv. 3 LTEO; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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