80.2013.306
Procedura: ricorso, presupposti, traduzione incomprensibile
26 agosto 2014Italiano3 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.2013.306
Data decisione, Autorità:
26.08.2014, CDT
Titolo:
Procedura: ricorso, presupposti, traduzione incomprensibile
RICORSO
art. 227 LT
Incarto n.
80.2013.306
Lugano
26 agosto
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Andrea Pedroli
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 9 dicembre 2013 contro la decisione del 20
novembre 2013 in materia di IC 2012.
Fatti
- con
decisione del 20 novembre 2013, l’RS 1 ha accolto parzialmente il reclamo interposto da RI 1 contro la tassazione IC 2012 del 23 ottobre 2013;
- con
ricorso del 7 dicembre 2013, RI 1 ha contestato la mancata deduzione di tutte
le spese di manutenzione dell’immobile e chiesto una riduzione del valore
locativo dello stesso;
- essendo
il ricorso redatto in lingua tedesca e accompagnato da una versione in italiano
di difficile lettura, con scritto del 16 luglio 2014 questa Camera ha
attribuito al ricorrente un termine di 10 giorni per riproporlo in lingua
italiana comprensibile;
- la
raccomandata in questione è ritornata al mittente, in quanto non ritirata nel
termine di giacenza.
Diritto
- conformemente
all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio
2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice
unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di
rilevante importanza;
- come
Considerandi
ricordato, il ricorrente ha presentato il suo gravame in lingua tedesca, allegando
una traduzione in italiano che tuttavia è incomprensibile;
- a tale
proposito, nei rapporti con le autorità la libertà linguistica (art. 18 Cost.)
è limitata dal principio della lingua ufficiale: in effetti, con riserva di
disposizioni particolari (p. es. gli art. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 3 lett. a
CEDU), non esiste in linea di principio alcun diritto a comunicare con le
autorità in una lingua diversa da quella ufficiale (Praxis 2000 n. 40 p. 217 consid. 3);
- in
particolare l'art. 70 cpv. 1 Cost. garantisce il principio di territorialità,
per il quale i Cantoni designano le loro lingue ufficiali;
- pertanto, l'osservanza della lingua italiana nei
rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile:
per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che
un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali
(cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);
- ci si può
domandare se si possa ritenere che il ricorrente abbia adempiuto quanto
richiesto dalle norme citate, allegando al ricorso una versione che in sé è
redatta in lingua italiana;
- in ogni
caso, il ricorso è irricevibile, in quanto anche un ricorso incomprensibile non
adempie i requisiti di ammissibilità (cfr. p. es. l’art. 132 cpv. 2 del Codice
di procedura civile);
- il
ricorso può pertanto essere stralciato dai ruoli.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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