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Decisione

80.2013.306

Procedura: ricorso, presupposti, traduzione incomprensibile

26 agosto 2014Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

- con

decisione del 20 novembre 2013, l’RS 1 ha accolto parzialmente il reclamo interposto da RI 1 contro la tassazione IC 2012 del 23 ottobre 2013;

- con

ricorso del 7 dicembre 2013, RI 1 ha contestato la mancata deduzione di tutte

le spese di manutenzione dell’immobile e chiesto una riduzione del valore

locativo dello stesso;

- essendo

il ricorso redatto in lingua tedesca e accompagnato da una versione in italiano

di difficile lettura, con scritto del 16 luglio 2014 questa Camera ha

attribuito al ricorrente un termine di 10 giorni per riproporlo in lingua

italiana comprensibile;

- la

raccomandata in questione è ritornata al mittente, in quanto non ritirata nel

termine di giacenza.

Diritto

- conformemente

all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio

2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice

unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di

rilevante importanza;

- come

Considerandi

ricordato, il ricorrente ha presentato il suo gravame in lingua tedesca, allegando

una traduzione in italiano che tuttavia è incomprensibile;

- a tale

proposito, nei rapporti con le autorità la libertà linguistica (art. 18 Cost.)

è limitata dal principio della lingua ufficiale: in effetti, con riserva di

disposizioni particolari (p. es. gli art. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 3 lett. a

CEDU), non esiste in linea di principio alcun diritto a comunicare con le

autorità in una lingua diversa da quella ufficiale (Praxis 2000 n. 40 p. 217 consid. 3);

- in

particolare l'art. 70 cpv. 1 Cost. garantisce il principio di territorialità,

per il quale i Cantoni designano le loro lingue ufficiali;

- pertanto, l'osservanza della lingua italiana nei

rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile:

per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che

un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali

(cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);

- ci si può

domandare se si possa ritenere che il ricorrente abbia adempiuto quanto

richiesto dalle norme citate, allegando al ricorso una versione che in sé è

redatta in lingua italiana;

- in ogni

caso, il ricorso è irricevibile, in quanto anche un ricorso incomprensibile non

adempie i requisiti di ammissibilità (cfr. p. es. l’art. 132 cpv. 2 del Codice

di procedura civile);

- il

ricorso può pertanto essere stralciato dai ruoli.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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