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Decisione

80.2013.308

Procedura: tassazione passata in giudicato, istanza di revisione considerata reclamo dall’Ufficio di tassazione, rinvio degli atti, violazione di principi essenziali della procedura

4 giugno 2014Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

- nella

dichiarazione d’imposta 2012, RI 1 chiedeva fra l’altro la deduzione di un debito

privato di fr. 38'934.–, nei confronti della __________, e dei relativi

interessi, pari a fr. 5'481.–;

- notificandogli

la tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 2 ottobre 2013, l’RS 1 negava le

deduzioni citate, indicando nella motivazione che i “debiti non comprovati non

[sono] ammessi in deduzione” e che gli “interessi (ammortamenti esclusi) [sono]

ammessi solo per i debiti riconosciuti”;

- il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 9 novembre 2013,

nel quale affermava di essersi “attenuto alle disposizioni contenute sul

formulario della dichiarazione fiscale, dove si dice espressamente che la

documentazione va presentata solo su vostra richiesta” e sottolineava che una

simile richiesta non gli era stata rivolta;

- al

reclamo allegava l’attestazione della __________, che indicava i debiti al 31 dicembre

2012 e gli interessi passivi pagati nel corso dell’anno;

- l’Ufficio

di tassazione si rivolgeva al reclamante, con scritto del 14 novembre 2013,

invitandolo a documentare i motivi del ritardo, avvertendolo che altrimenti il

reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile;

- il

contribuente rispondeva il 19 novembre 2013, rilevando di essersi accorto

dell’errore solo ricevendo le polizze di pagamento del conguaglio ed osservando

che il suo “non voleva essere un reclamo, ma una semplice richiesta di

revisione per correggere un vostro errore”, in quanto l’autorità fiscale aveva

emesso la notifica di tassazione senza aver prima richiesto l’attestazione del

creditore, come indicato sul modulo ufficiale;

- l’Ufficio

di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo, con decisione dell’11 dicembre

2013, nella quale affermava che i motivi indicati a giustificazione del ritardo

nell’inoltro del reclamo non potevano essere tenuti in considerazione;

- con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la

decisione dell’Ufficio di tassazione, che gli ha negato la deduzione degli

interessi passivi pagati e ribadisce che la causa sarebbe rappresentata da un

“grossolano errore commesso dal funzionario” responsabile della sua tassazione,

errore che avrebbe a sua volta causato la sua svista ed il conseguente ritardo

nel reclamo.

Diritto

- quale

autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di

tassazione, questa Camera è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

- essa deve

pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero

tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e

presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione

dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del

contribuente, sia fondata;

- se

l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno

retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in

caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

Considerandi

- nella

fattispecie, come visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile per

tardività il reclamo inoltrato dal contribuente il 9 novembre 2013;

- l’autorità

di tassazione non è invece entrata nel merito della contestazione del contribuente,

che lamentava la mancata deduzione degli interessi passivi pagati alla __________;

- ora,

contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto

all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206

cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD);

- il

termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato

osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a

un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare

svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD);

- gli art.

192.

cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla

legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo

di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che

l’inosservanza dello stesso è da attribuire a servizio militare o a servizio

civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti

il contribuente o il suo rappresentante;

- già dalla

lettera del 9 novembre 2013, considerata reclamo dall’Ufficio di tassazione, si

evinceva chiaramente che il contribuente non chiedeva la restituzione dei termini

di reclamo, ma invocava piuttosto la revisione di una tassazione che egli stesso

riconosceva essere passata in giudicato (il contribuente usa proprio il termine

“revisione”);

- alle

stesse conclusioni conducono le argomentazioni contenute nel successivo scritto

del 19 novembre 2013 e poi nel ricorso interposto a questa Camera;

- secondo

gli articoli 147 cpv. 1 LIFD e 232 cpv. 1 LT, sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:

a) la

scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b) la

mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o

di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;

c)

il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza;

- quale

ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se,

in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l'autorità che ha deciso giunge alla

conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d

LT);

- la revisione è tuttavia

esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere

ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della

procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (articoli 147 cpv. 2 LIFD e

232.

cpv. 2 LT);

- dalle argomentazioni

esposte dal ricorrente si può anche concludere che il motivo di revisione

invocato consiste nella violazione di principi essenziali

della procedura: ritiene in sostanza che l’Ufficio di tassazione abbia violato

il suo diritto di essere sentito, e forse anche il principio della buona fede,

per il fatto che l’avrebbe dissuaso dall’allegare alla dichiarazione l’attestazione

del creditore (indicando sul modulo 5 che i giustificativi dovevano essere

presentati solo “su richiesta”), per poi invece negargli semplicemente la

deduzione degli interessi passivi, argomentando proprio che il loro pagamento

non era stato giustificato;

- questa

Camera non può prounciarsi direttamente sulla questione, in quanto la revisione

compete all'autorità che ha emanato la decisione o sentenza (articoli 149 cpv.

1.

LIFD e 234 cpv. 1 LT);

- si giustifica pertanto il

rinvio degli atti all’autorità fiscale, perché esamini la lettera del 9 novembre

2013.

come istanza di revisione della decisione di tassazione del 2 ottobre 2013;

- vista la

particolarità del caso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Gli atti

sono rinviati all’Ufficio di tassazione, perché entri nel merito dell’istanza

di revisione presentata dal contribuente.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

__________

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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