80.2013.308
Procedura: tassazione passata in giudicato, istanza di revisione considerata reclamo dall’Ufficio di tassazione, rinvio degli atti, violazione di principi essenziali della procedura
4 giugno 2014Italiano7 min
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Numero d'incarto:
80.2013.308
Data decisione, Autorità:
04.06.2014, CDT
Titolo:
Procedura: tassazione passata in giudicato, istanza di revisione considerata reclamo dall’Ufficio di tassazione, rinvio degli atti, violazione di principi essenziali della procedura
RECLAMO
art. 132 cpv. 1 LIFD
art. 147 cpv. 1 let. b LIFD
art. 206 cpv. 1 LT
art. 232 cpv. 1 let. b LT
Incarti n.
80.2013.308
80.2013.309
Lugano
4 giugno 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 14 dicembre 2013 contro la decisione del
11 dicembre 2013 in materia di IC e IFD 2012.
Fatti
- nella
dichiarazione d’imposta 2012, RI 1 chiedeva fra l’altro la deduzione di un debito
privato di fr. 38'934.–, nei confronti della __________, e dei relativi
interessi, pari a fr. 5'481.–;
- notificandogli
la tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 2 ottobre 2013, l’RS 1 negava le
deduzioni citate, indicando nella motivazione che i “debiti non comprovati non
[sono] ammessi in deduzione” e che gli “interessi (ammortamenti esclusi) [sono]
ammessi solo per i debiti riconosciuti”;
- il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 9 novembre 2013,
nel quale affermava di essersi “attenuto alle disposizioni contenute sul
formulario della dichiarazione fiscale, dove si dice espressamente che la
documentazione va presentata solo su vostra richiesta” e sottolineava che una
simile richiesta non gli era stata rivolta;
- al
reclamo allegava l’attestazione della __________, che indicava i debiti al 31 dicembre
2012 e gli interessi passivi pagati nel corso dell’anno;
- l’Ufficio
di tassazione si rivolgeva al reclamante, con scritto del 14 novembre 2013,
invitandolo a documentare i motivi del ritardo, avvertendolo che altrimenti il
reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile;
- il
contribuente rispondeva il 19 novembre 2013, rilevando di essersi accorto
dell’errore solo ricevendo le polizze di pagamento del conguaglio ed osservando
che il suo “non voleva essere un reclamo, ma una semplice richiesta di
revisione per correggere un vostro errore”, in quanto l’autorità fiscale aveva
emesso la notifica di tassazione senza aver prima richiesto l’attestazione del
creditore, come indicato sul modulo ufficiale;
- l’Ufficio
di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo, con decisione dell’11 dicembre
2013, nella quale affermava che i motivi indicati a giustificazione del ritardo
nell’inoltro del reclamo non potevano essere tenuti in considerazione;
- con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la
decisione dell’Ufficio di tassazione, che gli ha negato la deduzione degli
interessi passivi pagati e ribadisce che la causa sarebbe rappresentata da un
“grossolano errore commesso dal funzionario” responsabile della sua tassazione,
errore che avrebbe a sua volta causato la sua svista ed il conseguente ritardo
nel reclamo.
Diritto
- quale
autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di
tassazione, questa Camera è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve
pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione
dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente, sia fondata;
- se
l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno
retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in
caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
Considerandi
- nella
fattispecie, come visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile per
tardività il reclamo inoltrato dal contribuente il 9 novembre 2013;
- l’autorità
di tassazione non è invece entrata nel merito della contestazione del contribuente,
che lamentava la mancata deduzione degli interessi passivi pagati alla __________;
- ora,
contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto
all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206
cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD);
- il
termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato
osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a
un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare
svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD);
- gli art.
192.
cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla
legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo
di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
l’inosservanza dello stesso è da attribuire a servizio militare o a servizio
civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti
il contribuente o il suo rappresentante;
- già dalla
lettera del 9 novembre 2013, considerata reclamo dall’Ufficio di tassazione, si
evinceva chiaramente che il contribuente non chiedeva la restituzione dei termini
di reclamo, ma invocava piuttosto la revisione di una tassazione che egli stesso
riconosceva essere passata in giudicato (il contribuente usa proprio il termine
“revisione”);
- alle
stesse conclusioni conducono le argomentazioni contenute nel successivo scritto
del 19 novembre 2013 e poi nel ricorso interposto a questa Camera;
- secondo
gli articoli 147 cpv. 1 LIFD e 232 cpv. 1 LT, sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:
a) la
scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la
mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o
di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura;
c)
il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza;
- quale
ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se,
in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l'autorità che ha deciso giunge alla
conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d
LT);
- la revisione è tuttavia
esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere
ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della
procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (articoli 147 cpv. 2 LIFD e
232.
cpv. 2 LT);
- dalle argomentazioni
esposte dal ricorrente si può anche concludere che il motivo di revisione
invocato consiste nella violazione di principi essenziali
della procedura: ritiene in sostanza che l’Ufficio di tassazione abbia violato
il suo diritto di essere sentito, e forse anche il principio della buona fede,
per il fatto che l’avrebbe dissuaso dall’allegare alla dichiarazione l’attestazione
del creditore (indicando sul modulo 5 che i giustificativi dovevano essere
presentati solo “su richiesta”), per poi invece negargli semplicemente la
deduzione degli interessi passivi, argomentando proprio che il loro pagamento
non era stato giustificato;
- questa
Camera non può prounciarsi direttamente sulla questione, in quanto la revisione
compete all'autorità che ha emanato la decisione o sentenza (articoli 149 cpv.
1.
LIFD e 234 cpv. 1 LT);
- si giustifica pertanto il
rinvio degli atti all’autorità fiscale, perché esamini la lettera del 9 novembre
2013.
come istanza di revisione della decisione di tassazione del 2 ottobre 2013;
- vista la
particolarità del caso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Gli atti
sono rinviati all’Ufficio di tassazione, perché entri nel merito dell’istanza
di revisione presentata dal contribuente.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
__________
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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