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Decisione

80.2013.310

Procedura: ricorso, requisiti, motivazione, mezzi di prova, mancata produzione di documentazione nella procedura di reclamo, pretesa proroga telefonica del termine

21 gennaio 2015Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, classe 1974,

impiegato presso __________ SA, convive con la compagna __________ e i quattro

figli (due di primo letto della convivente e due avuti in comune).

Nella dichiarazione

d’imposta per l’anno 2011, il contribuente faceva valere, quale reddito

(negativo) da attività indipendente, una perdita di fr. 5'125.-, derivante alla

ditta individuale di cui egli era titolare, la __________ di __________. Egli allegava

alla dichiarazione d’imposta una pseudo “contabilità 2011”, nella quale erano registrati, quali “Dare – uscite”, i costi per l’assicurazione e per

l’imposta di circolazione della vettura famigliare, la tassa raccolta rifiuti e

un importo di fr. 4'732,30 riconducibile ad un “sistema di addebitamento

diretto SWISSCOM”. Le sole entrate erano dovute a “lavori di sonorizzazione” ed

ammontavano a fr. 2'250.-.

Il contribuente richiedeva

pure le deduzioni per “spese per pasto principale fuori casa” per un ammontare

di fr. 3'200.- e per “spese di perfezionamento” di fr. 10'406 (fr. 8'290,80 per

le trasferte __________, dove si teneva il corso __________ e fr. 2'115.- per i

pasti consumati fuori casa a causa del corso). Infine venivano chiesti in

deduzione i contributi di legge, corrispondenti a fr. 6'199.- per AVS/AI/IPG/AD,

e fr. 3'520.- per i versamenti effettuati al 2° Pilastro.

B. Con decisione del 23

gennaio 2013, l’Ufficio di tassazione non riconosceva nessuna delle deduzioni

sopracitate. In relazione alle perdite della __________, l’autorità fiscale

motivava la decisione ritenendo la perdita composta da “prestazioni a proprio favore

dell’attività professionale del contribuente, riprese spese generali, di

rappresentanza e d’auto in quanto ritenute di natura privata”. La deduzione per

pasti fuori domicilio era negata in ragione dell’esigua distanza (2 km) tra il luogo di lavoro e il domicilio. Quanto alle spese per il corso di marketing, non era

riconosciuto come perfezionamento. Infine, i contributi sociali erano già stati

dedotti dal reddito dell’attività dipendente.

C. Il contribuente

impugnava la decisione, con reclamo dell’8 febbraio 2013, lamentando in primo

luogo l’azzeramento delle perdite della ditta individuale. Egli argomentava che

la contabilità rifletteva le spese fisse da lui sostenute nella speranza di

riuscire ad aumentare le entrate della società, piuttosto scarse al momento.

In merito alla deduzione

per i pasti consumati fuori dal domicilio, il contribuente argomentava che,

considerata la funzione di assistente dopo vendita, la pausa pranzo era spesso

irregolare, sia come orario che come durata, ragione per cui era obbligato a

consumare rapidamente un pranzo in loco.

A proposito delle spese per

il corso di marketing, sosteneva che esse erano riconosciute dal proprio datore

di lavoro come perfezionamento professionale per “incrementare le [sue]

conoscenze professionali”, mentre, a proposito dei contributi AVS/AI/IPG/AD, sottolineava

di non aver capito “perché non posso dedurle, visto che le pago”.

D. Con lettera del 23

agosto 2013, l’autorità fiscale richiedeva al contribuente i seguenti

documenti, fissando un termine per produrre i giustificativi al 20 settembre

2013:

·

dettaglio dei 4'732.- franchi indicati nella contabilità sotto il

denominativo “sistema di addebitamento diretto SWISSCOM”;

·

attestazione del datore di lavoro concernente gli orari di lavoro,

la durata della pausa pranzo e in merito alla possibilità di svolgere

l’attività lavorativa ad orari flessibili;

·

documentazione attestante la precedente formazione, “la funzione

svolta all’interno della ditta al momento dell’assunzione, al momento in cui il

corso di marketing ha avuto inizio, rispettivamente dopo che ha conseguito il diploma”.

La richiesta di documenti

restava inevasa e l’autorità di tassazione respingeva il reclamo, con decisione

del 16 ottobre 2013.

E. Il 14 novembre 2013 RI

1 inviava un nuovo reclamo all’Ufficio circondariale di tassazione di Locarno,

lamentando che l’autorità fiscale aveva adottato la decisione prima di ricevere

i documenti richiesti. Il contribuente allegava una “dichiarazione interna” del

datore di lavoro, che indicava le sue mansioni, e la copia di una lettera

intitolata “ammissione con riserva per l’esame di specialista in marketing 2012” del Prüfungssekretariat Swiss Marketing.

Con scritto del 20

novembre 2013 l’Ufficio di tassazione informava il contribuente che contro la

decisione su reclamo può essere presentato ricorso alla Camera di diritto

tributario del Tribunale d’Appello e lo invitava a comunicare se la sua lettera

doveva considerarsi ricorso.

In seguito ad uno scambio

di e-mail con un funzionario dell’Ufficio di tassazione, in cui contribuente sosteneva

di aver ottenuto telefonicamente una proroga del termine per produrre la

documentazione richiestagli dall’autorità fiscale, la lettera del 14 novembre

2013 è stata trasmessa per competenza alla Camera di diritto tributario.

Diritto

1. 1.1.

La

motivazione del ricorso in esame è chiaramente insufficiente. Si limita infatti

a lamentare il fatto che l’Ufficio di tassazione si sia pronunciato sul suo

reclamo prima ancora di aver ricevuto la documentazione richiestagli nel corso

della procedura. Sostiene inoltre che il termine attribuitogli a tal fine

dall’autorità fiscale sarebbe stato prorogato telefonicamente. In nessun modo

si confronta invece con gli argomenti su cui si fonda la decisione su reclamo

dell’Ufficio di tassazione.

1.2.

La

circostanza che il ricorrente abbia ottenuto una proroga del termine per telefono

è evidentemente difficile da provare. Sarebbe del resto abbastanza inspiegabile

se l’Ufficio di tassazione avesse ammesso la proroga di un termine senza

esigere la richiesta scritta e motivata.

In ogni

caso, anche se si volesse ammettere che il termine sia stato prorogato,

l’insorgente non ha tuttavia dato seguito in modo esauriente alla richiesta di

documentazione in questione, neppure con il ricorso.

I soli

documenti che ha prodotto sono una dichiarazione del datore di lavoro, che

descrive le sue mansioni, e una lettera concernente l’ammissione all’esame di

marketing. Si tratta di documenti che si riferiscono alla deduzione per spese

professionali, negata dall’Ufficio di tassazione, non avendo il ricorrente

provato che i corsi frequentati rientravano nella nozione di perfezionamento

professionale.

Per gli altri aspetti

contestati in sede di reclamo, non vi è nessuna presa di posizione da parte del

ricorrente, né alcun documento è presentato. La richiesta dell’Ufficio di

tassazione è rimasta inevasa.

1.3.

Per questa ragione, con

scritto del 3 dicembre 2014, questa Camera ha attribuito al ricorrente un

termine di dieci giorni per presentare un ricorso conforme agli articoli 227

cpv. 2 LT e 140 cpv. 2 LIFD, secondo cui il ricorrente deve indicare, nell'atto

di ricorso, le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di

prova; i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente. Le

stesse disposizioni prevedono poi che, se il ricorso non soddisfa questi

requisiti, al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi, con la

comminatoria che non si entrerà nel merito.

L’insorgente non ha dato

seguito all’invito in questione. Di conseguenza, il ricorso si rivela

irricevibile.

Ciò nonostante,

considerata la circostanza che il contribuente ha allegato al ricorso una

lettera che si riferisce all’ammissione all’esame di specialista in marketing,

si precisa che per i motivi che seguono il ricorso non avrebbe avuto un esito

più favorebvole neppure se il ricorrente lo avesse motivato in modo conforme

alle disposizioni evocate.

1.4.

Il

ricorso concernerebbe in ogni caso la sola imposta cantonale, in quanto dal

calcolo dell’imposta federale diretta risulta che il debito d’imposta è nullo.

Considerandi

2.

2.1.

Come già

ricordato, il contribuente allega al ricorso unicamente due

giustificativi, relativi alle spese supportate per il corso __________ svoltosi

presso la __________ a __________, dei numerosi richiesti dall’autorità fiscale.

2.2

Secondo l’art. 25 cpv. 1

lett. d LT, dal reddito da un’attività dipendente sono deducibili, a

titolo di spese professionali, le spese inerenti al perfezionamento e alla

riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.

Gli altri costi e spese

non possono essere dedotti; tra questi le altre spese di formazione

professionale (art. 33 lett. b LT).

2.3

Dal chiaro tenore

letterale della legge emerge che le spese per il perfezionamento e la

riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio

dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e

documentate (art. 9 cpv. 1 decreto esecutivo del 21 dicembre 2010 concernente

l’imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2011). Non è

invece ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria e quella

delle spese già considerate nella deduzione prevista dall’art. 8 (art. 9 cpv. 2

DE; art. 33 lett. b LT).

2.4

Non sono quindi deducibili

le spese per la formazione di base, vale a dire le spese necessarie per

acquisire capacità e conoscenze per l’esercizio di una professione, per es. il tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, gli studi superiori, ecc. (decisione TF del 6 luglio 2005,2A.623/2004; Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum DBG, n. 3 ad art. 34 LIFD; Circolare

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995,

n. 3.1). Sono invece spese di perfezionamento quelle che permettono al

contribuente di mantenersi aggiornato nella professione appresa,

rispettivamente di soddisfare le nuove e crescenti esigenze. In questa

categoria rientrano le spese per ripassare e rielaborare nozioni già acquisite (per es. corsi di ripetizione o di perfezionamento propri del settore,

seminari, congressi, ecc.), come anche le spese per corsi di lingue e per esami

che possono rientrare in questa categoria. Sono inoltre deducibili le spese

inerenti al perfezionamento di una professione già appresa ed esercitata, come

nel caso dell'impiegato di commercio che diventa perito contabile o del pittore

che dà gli esami di maestria (Circolare

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995,

n. 3.2; decisione TF del 6 luglio 2005,2A.623/2004).

2.5

Dai principi esposti

discende che gli oneri finanziari per acquisire le conoscenze e le capacità

necessarie all’esercizio di una determinata professione rispettivamente per

progredire in una posizione professionale chiaramente più elevata di quella

occupata non sono di per sé deducibili. Occorre paragonare la formazione di

base eseguita dal contribuente e le nuove conoscenze acquisite con la formazione

in discussione; è inoltre necessario considerare la professione esercitata e

gli effetti di detta formazione sull’attività lavorativa (decisioni TF n.

2C_750 del 26 maggio 2010; n.2A_424/2005 del 28 aprile 2006 3e n.2A.182/2005

del 17 ottobre 2005, in: StR 61/2006 p. 41).

2.6

Nel caso concreto, come

esposto in narrativa, l’autorità fiscale, con lettera del 23 agosto 2013, ha richiesto al contribuente i documenti concernenti la “formazione di base imparata, la

funzione svolta all’interno della ditta al momento dell’assunzione, al momento

in cui il corso di marketing ha avuto inizio, rispettivamente dopo che ha

conseguito il diploma”. Tali informazioni sono necessarie per stabilire se il

corso frequentato dal contribuente debba essere qualificato di perfezionamento

o formazione.

Neppure con il ricorso,

tuttavia, il contribuente ha offerto mezzi di prova che possano dimostrare che

le spese sostenute per frequentare il corso di marketing rientrino fra i costi

di perfezionamento deducibili dal reddito imponibile. Dalla documentazione

prodotta con il ricorso si apprende solo quali siano le mansioni attribuite dal

datore di lavoro al ricorrente. Dalla lettera della commissione d’esame, poi,

si evince unicamente che l’insorgente è stato ammesso a sostenere di specialista

in marketing nel corso del 2012.

2.7

Alla luce di quanto

precede, considerando che l’onere della prova spetta al contribuente, quando

egli vuole far valere un elemento che diminuisca il debito fiscale, e che il

ricorrente non ha prodotto nemmeno un giustificativo sul quale questa Camera

avrebbe potuto fondare la propria decisione di riconoscere, o meno, le spese

per il corso di specialista di marketing quali spese di perfezionamento, la

decisione impugnata dovrebbe essere confermata, anche se il ricorso fosse stato

motivato in modo conforme agli articoli 227 cpv. 2 LT e 140 cpv. 2 LIFD.

3.

Per queste ragioni

il ricorso è irricevibile. Tassa di giustizia e spese processuali, ridotte al

minimo, sono a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 100.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 180.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. __________

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: