80.2013.310
Procedura: ricorso, requisiti, motivazione, mezzi di prova, mancata produzione di documentazione nella procedura di reclamo, pretesa proroga telefonica del termine
21 gennaio 2015Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2013.310
Lugano
21 gennaio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Ivano Ranzanici (in sostituzione di Stefano Bernasconi,
assente)
segretario
Antonio
Saredo-Parodi
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 15 novembre 2013 contro la decisione del 16 ottobre 2013 in materia di IC 2011.
Fatti
A. RI 1, classe 1974,
impiegato presso __________ SA, convive con la compagna __________ e i quattro
figli (due di primo letto della convivente e due avuti in comune).
Nella dichiarazione
d’imposta per l’anno 2011, il contribuente faceva valere, quale reddito
(negativo) da attività indipendente, una perdita di fr. 5'125.-, derivante alla
ditta individuale di cui egli era titolare, la __________ di __________. Egli allegava
alla dichiarazione d’imposta una pseudo “contabilità 2011”, nella quale erano registrati, quali “Dare – uscite”, i costi per l’assicurazione e per
l’imposta di circolazione della vettura famigliare, la tassa raccolta rifiuti e
un importo di fr. 4'732,30 riconducibile ad un “sistema di addebitamento
diretto SWISSCOM”. Le sole entrate erano dovute a “lavori di sonorizzazione” ed
ammontavano a fr. 2'250.-.
Il contribuente richiedeva
pure le deduzioni per “spese per pasto principale fuori casa” per un ammontare
di fr. 3'200.- e per “spese di perfezionamento” di fr. 10'406 (fr. 8'290,80 per
le trasferte __________, dove si teneva il corso __________ e fr. 2'115.- per i
pasti consumati fuori casa a causa del corso). Infine venivano chiesti in
deduzione i contributi di legge, corrispondenti a fr. 6'199.- per AVS/AI/IPG/AD,
e fr. 3'520.- per i versamenti effettuati al 2° Pilastro.
B. Con decisione del 23
gennaio 2013, l’Ufficio di tassazione non riconosceva nessuna delle deduzioni
sopracitate. In relazione alle perdite della __________, l’autorità fiscale
motivava la decisione ritenendo la perdita composta da “prestazioni a proprio favore
dell’attività professionale del contribuente, riprese spese generali, di
rappresentanza e d’auto in quanto ritenute di natura privata”. La deduzione per
pasti fuori domicilio era negata in ragione dell’esigua distanza (2 km) tra il luogo di lavoro e il domicilio. Quanto alle spese per il corso di marketing, non era
riconosciuto come perfezionamento. Infine, i contributi sociali erano già stati
dedotti dal reddito dell’attività dipendente.
C. Il contribuente
impugnava la decisione, con reclamo dell’8 febbraio 2013, lamentando in primo
luogo l’azzeramento delle perdite della ditta individuale. Egli argomentava che
la contabilità rifletteva le spese fisse da lui sostenute nella speranza di
riuscire ad aumentare le entrate della società, piuttosto scarse al momento.
In merito alla deduzione
per i pasti consumati fuori dal domicilio, il contribuente argomentava che,
considerata la funzione di assistente dopo vendita, la pausa pranzo era spesso
irregolare, sia come orario che come durata, ragione per cui era obbligato a
consumare rapidamente un pranzo in loco.
A proposito delle spese per
il corso di marketing, sosteneva che esse erano riconosciute dal proprio datore
di lavoro come perfezionamento professionale per “incrementare le [sue]
conoscenze professionali”, mentre, a proposito dei contributi AVS/AI/IPG/AD, sottolineava
di non aver capito “perché non posso dedurle, visto che le pago”.
D. Con lettera del 23
agosto 2013, l’autorità fiscale richiedeva al contribuente i seguenti
documenti, fissando un termine per produrre i giustificativi al 20 settembre
2013:
·
dettaglio dei 4'732.- franchi indicati nella contabilità sotto il
denominativo “sistema di addebitamento diretto SWISSCOM”;
·
attestazione del datore di lavoro concernente gli orari di lavoro,
la durata della pausa pranzo e in merito alla possibilità di svolgere
l’attività lavorativa ad orari flessibili;
·
documentazione attestante la precedente formazione, “la funzione
svolta all’interno della ditta al momento dell’assunzione, al momento in cui il
corso di marketing ha avuto inizio, rispettivamente dopo che ha conseguito il diploma”.
La richiesta di documenti
restava inevasa e l’autorità di tassazione respingeva il reclamo, con decisione
del 16 ottobre 2013.
E. Il 14 novembre 2013 RI
1 inviava un nuovo reclamo all’Ufficio circondariale di tassazione di Locarno,
lamentando che l’autorità fiscale aveva adottato la decisione prima di ricevere
i documenti richiesti. Il contribuente allegava una “dichiarazione interna” del
datore di lavoro, che indicava le sue mansioni, e la copia di una lettera
intitolata “ammissione con riserva per l’esame di specialista in marketing 2012” del Prüfungssekretariat Swiss Marketing.
Con scritto del 20
novembre 2013 l’Ufficio di tassazione informava il contribuente che contro la
decisione su reclamo può essere presentato ricorso alla Camera di diritto
tributario del Tribunale d’Appello e lo invitava a comunicare se la sua lettera
doveva considerarsi ricorso.
In seguito ad uno scambio
di e-mail con un funzionario dell’Ufficio di tassazione, in cui contribuente sosteneva
di aver ottenuto telefonicamente una proroga del termine per produrre la
documentazione richiestagli dall’autorità fiscale, la lettera del 14 novembre
2013 è stata trasmessa per competenza alla Camera di diritto tributario.
Diritto
1. 1.1.
La
motivazione del ricorso in esame è chiaramente insufficiente. Si limita infatti
a lamentare il fatto che l’Ufficio di tassazione si sia pronunciato sul suo
reclamo prima ancora di aver ricevuto la documentazione richiestagli nel corso
della procedura. Sostiene inoltre che il termine attribuitogli a tal fine
dall’autorità fiscale sarebbe stato prorogato telefonicamente. In nessun modo
si confronta invece con gli argomenti su cui si fonda la decisione su reclamo
dell’Ufficio di tassazione.
1.2.
La
circostanza che il ricorrente abbia ottenuto una proroga del termine per telefono
è evidentemente difficile da provare. Sarebbe del resto abbastanza inspiegabile
se l’Ufficio di tassazione avesse ammesso la proroga di un termine senza
esigere la richiesta scritta e motivata.
In ogni
caso, anche se si volesse ammettere che il termine sia stato prorogato,
l’insorgente non ha tuttavia dato seguito in modo esauriente alla richiesta di
documentazione in questione, neppure con il ricorso.
I soli
documenti che ha prodotto sono una dichiarazione del datore di lavoro, che
descrive le sue mansioni, e una lettera concernente l’ammissione all’esame di
marketing. Si tratta di documenti che si riferiscono alla deduzione per spese
professionali, negata dall’Ufficio di tassazione, non avendo il ricorrente
provato che i corsi frequentati rientravano nella nozione di perfezionamento
professionale.
Per gli altri aspetti
contestati in sede di reclamo, non vi è nessuna presa di posizione da parte del
ricorrente, né alcun documento è presentato. La richiesta dell’Ufficio di
tassazione è rimasta inevasa.
1.3.
Per questa ragione, con
scritto del 3 dicembre 2014, questa Camera ha attribuito al ricorrente un
termine di dieci giorni per presentare un ricorso conforme agli articoli 227
cpv. 2 LT e 140 cpv. 2 LIFD, secondo cui il ricorrente deve indicare, nell'atto
di ricorso, le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di
prova; i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente. Le
stesse disposizioni prevedono poi che, se il ricorso non soddisfa questi
requisiti, al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi, con la
comminatoria che non si entrerà nel merito.
L’insorgente non ha dato
seguito all’invito in questione. Di conseguenza, il ricorso si rivela
irricevibile.
Ciò nonostante,
considerata la circostanza che il contribuente ha allegato al ricorso una
lettera che si riferisce all’ammissione all’esame di specialista in marketing,
si precisa che per i motivi che seguono il ricorso non avrebbe avuto un esito
più favorebvole neppure se il ricorrente lo avesse motivato in modo conforme
alle disposizioni evocate.
1.4.
Il
ricorso concernerebbe in ogni caso la sola imposta cantonale, in quanto dal
calcolo dell’imposta federale diretta risulta che il debito d’imposta è nullo.
Considerandi
2.
2.1.
Come già
ricordato, il contribuente allega al ricorso unicamente due
giustificativi, relativi alle spese supportate per il corso __________ svoltosi
presso la __________ a __________, dei numerosi richiesti dall’autorità fiscale.
2.2
Secondo l’art. 25 cpv. 1
lett. d LT, dal reddito da un’attività dipendente sono deducibili, a
titolo di spese professionali, le spese inerenti al perfezionamento e alla
riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.
Gli altri costi e spese
non possono essere dedotti; tra questi le altre spese di formazione
professionale (art. 33 lett. b LT).
2.3
Dal chiaro tenore
letterale della legge emerge che le spese per il perfezionamento e la
riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio
dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e
documentate (art. 9 cpv. 1 decreto esecutivo del 21 dicembre 2010 concernente
l’imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2011). Non è
invece ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria e quella
delle spese già considerate nella deduzione prevista dall’art. 8 (art. 9 cpv. 2
DE; art. 33 lett. b LT).
2.4
Non sono quindi deducibili
le spese per la formazione di base, vale a dire le spese necessarie per
acquisire capacità e conoscenze per l’esercizio di una professione, per es. il tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, gli studi superiori, ecc. (decisione TF del 6 luglio 2005,2A.623/2004; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum DBG, n. 3 ad art. 34 LIFD; Circolare
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995,
n. 3.1). Sono invece spese di perfezionamento quelle che permettono al
contribuente di mantenersi aggiornato nella professione appresa,
rispettivamente di soddisfare le nuove e crescenti esigenze. In questa
categoria rientrano le spese per ripassare e rielaborare nozioni già acquisite (per es. corsi di ripetizione o di perfezionamento propri del settore,
seminari, congressi, ecc.), come anche le spese per corsi di lingue e per esami
che possono rientrare in questa categoria. Sono inoltre deducibili le spese
inerenti al perfezionamento di una professione già appresa ed esercitata, come
nel caso dell'impiegato di commercio che diventa perito contabile o del pittore
che dà gli esami di maestria (Circolare
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995,
n. 3.2; decisione TF del 6 luglio 2005,2A.623/2004).
2.5
Dai principi esposti
discende che gli oneri finanziari per acquisire le conoscenze e le capacità
necessarie all’esercizio di una determinata professione rispettivamente per
progredire in una posizione professionale chiaramente più elevata di quella
occupata non sono di per sé deducibili. Occorre paragonare la formazione di
base eseguita dal contribuente e le nuove conoscenze acquisite con la formazione
in discussione; è inoltre necessario considerare la professione esercitata e
gli effetti di detta formazione sull’attività lavorativa (decisioni TF n.
2C_750 del 26 maggio 2010; n.2A_424/2005 del 28 aprile 2006 3e n.2A.182/2005
del 17 ottobre 2005, in: StR 61/2006 p. 41).
2.6
Nel caso concreto, come
esposto in narrativa, l’autorità fiscale, con lettera del 23 agosto 2013, ha richiesto al contribuente i documenti concernenti la “formazione di base imparata, la
funzione svolta all’interno della ditta al momento dell’assunzione, al momento
in cui il corso di marketing ha avuto inizio, rispettivamente dopo che ha
conseguito il diploma”. Tali informazioni sono necessarie per stabilire se il
corso frequentato dal contribuente debba essere qualificato di perfezionamento
o formazione.
Neppure con il ricorso,
tuttavia, il contribuente ha offerto mezzi di prova che possano dimostrare che
le spese sostenute per frequentare il corso di marketing rientrino fra i costi
di perfezionamento deducibili dal reddito imponibile. Dalla documentazione
prodotta con il ricorso si apprende solo quali siano le mansioni attribuite dal
datore di lavoro al ricorrente. Dalla lettera della commissione d’esame, poi,
si evince unicamente che l’insorgente è stato ammesso a sostenere di specialista
in marketing nel corso del 2012.
2.7
Alla luce di quanto
precede, considerando che l’onere della prova spetta al contribuente, quando
egli vuole far valere un elemento che diminuisca il debito fiscale, e che il
ricorrente non ha prodotto nemmeno un giustificativo sul quale questa Camera
avrebbe potuto fondare la propria decisione di riconoscere, o meno, le spese
per il corso di specialista di marketing quali spese di perfezionamento, la
decisione impugnata dovrebbe essere confermata, anche se il ricorso fosse stato
motivato in modo conforme agli articoli 227 cpv. 2 LT e 140 cpv. 2 LIFD.
3.
Per queste ragioni
il ricorso è irricevibile. Tassa di giustizia e spese processuali, ridotte al
minimo, sono a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. __________
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: