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Decisione

80.2013.35

Procedura: ricorso, requisiti, motivazione e conclusione, non basta generica contestazione con affermazione "ora basta"

31 luglio 2013Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

- RI 1,

nato nel 1947, coniugato, svolge la professione di fabbro metalcostruttore, saldatore

e montatore a titolo indipendente;

- nella

dichiarazione fiscale 2010, il contribuente esponeva un reddito da attività indipendente

di fr. 42'245.–, pari all’utile aziendale risultante dal rendiconto annuale;

- con

decisione del 2 maggio 2012, l’Ufficio di tassazione di Lugano Città commisurava

il reddito aziendale in fr. 51'000.–, spiegando nella motivazione allegata di

avere ripreso “spese generali, di rappresentanza e d’auto in quanto ritenute di

natura privata”;

- il

contribuente si opponeva alla suddetta decisione, limitandosi a contestare la

rivalutazione del reddito da lui dichiarato;

- con

scritto del 14 novembre 2012, l’autorità di tassazione lo invitava a produrre, fra

l’altro, le distinte dei conti “ricavi”, “spese generali”, “spese auto” e “pernottamenti

+ pasti”, nonché le attestazioni bancarie 2006-2009, con l’indicazione dei

saldi a fine anno;

- in

risposta, il contribuente affermava di avere nel frattempo cestinato tutta la

documentazione contabile, aggiungendo poi di avere già allegato le postulate

attestazioni bancarie alle precedenti dichiarazioni fiscali;

- l’autorità

di tassazione, con decisione del 19 dicembre 2012, respingeva il reclamo, sottolineando

in particolare di non avere mai ricevuto quanto richiesto;

- con

scritto del 12 gennaio 2013, RI 1 si rivolgeva alla Camera di diritto

tributario, limitandosi a contestare genericamente la decisione su reclamo e ad

affermare “Fino adesso ho subito, ora basta”;

- il 15

gennaio 2013 questa Camera impartiva al ricorrente un termine di dieci giorni

per motivare il ricorso conformemente alla legge, avvertendolo che altrimenti

quest’ultimo sarebbe stato dichiarato irricevibile;

- con

lettera del 17 gennaio 2013, RI 1 rispondeva all’invito con una propria

domanda: “… mi si chiedono dei documenti che provano le mie ragioni di

opposizione… Bene allora vorrei anch’io delle prove… può darsi che ci sia in

Considerandi

giro un mio omonimo”.

Diritto

- conformemente

all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio

2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice

unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di

rilevante importanza;

- la Camera

di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le

decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito

dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

- essa deve

pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero

tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e

presentato da una persona legittimata;

- secondo

l’art. 227 cpv. 2 LT, se il ricorso non soddisfa i requisiti

stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare

le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre

i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, allora al

ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria

dell’irricevibilità;

- lo stesso principio vale

anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell’art. 140 cpv. 2

LIFD, che contiene una norma analoga a quella cantonale (cfr. decisione CDT n.

80.95.99

del 28 agosto 1995; CDT n. 80.96.163 dell’11 ottobre 1996; v. inoltre Meister, Rechtsmittelsystem der

Steuerharmonisierung – Der Rechtsschutz nach StHG und DBG,

Berna/Stoccarda/Vienna 1995 , p. 191-192; Oberson,

Le contentieux fiscal, in: Ordre romand des experts fiscaux diplômés [a cura

di], Les procédures en droit fiscal, Berna/Stoccarda/Vienna 1997, p. 147);

- secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, l’esigenza di una motivazione e di una conclusione

costituisce un presupposto processuale, indispensabile per l’esame del gravame

(RDAT I-1998 n. 22t, consid. 4c-d, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza);

- lo scritto del

contribuente del 12 gennaio 2013, come pure quello del 17 gennaio 2013,

disattendono manifestamente le condizioni di ricevibilità di

un ricorso, poste sia dal diritto cantonale (art. 227 cpv. 1 LT) sia dal diritto

federale (art. 140 cpv. 2 LIFD): l’insorgente si limita in definitiva a porre

una domanda spazientita, senza prendere una chiara posizione sulla ripresa

delle “spese generali, di rappresentanza e d’auto” alla base della decisione

dell’autorità di tassazione;

- in queste

circostanze, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;

- eccezionalmente

si rinuncia a porre a carico del contribuente la tassa di giustizia e le spese

processuali, sebbene egli non abbia neppure risposto alla lettera del 27 giugno

2011.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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