80.2013.35
Procedura: ricorso, requisiti, motivazione e conclusione, non basta generica contestazione con affermazione "ora basta"
31 luglio 2013Italiano5 min
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Numero d'incarto:
80.2013.35
Data decisione, Autorità:
31.07.2013, CDT
Titolo:
Procedura: ricorso, requisiti, motivazione e conclusione, non basta generica contestazione con affermazione "ora basta"
RICORSO
art. 140 LIFD
art. 227 LT
Incarti n.
80.2013.35
80.2013.36
Lugano
31 luglio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Andrea Pedroli
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 12 gennaio 2013 contro la decisione del 19
dicembre 2012 in materia di IC e IFD 2010.
Fatti
- RI 1,
nato nel 1947, coniugato, svolge la professione di fabbro metalcostruttore, saldatore
e montatore a titolo indipendente;
- nella
dichiarazione fiscale 2010, il contribuente esponeva un reddito da attività indipendente
di fr. 42'245.–, pari all’utile aziendale risultante dal rendiconto annuale;
- con
decisione del 2 maggio 2012, l’Ufficio di tassazione di Lugano Città commisurava
il reddito aziendale in fr. 51'000.–, spiegando nella motivazione allegata di
avere ripreso “spese generali, di rappresentanza e d’auto in quanto ritenute di
natura privata”;
- il
contribuente si opponeva alla suddetta decisione, limitandosi a contestare la
rivalutazione del reddito da lui dichiarato;
- con
scritto del 14 novembre 2012, l’autorità di tassazione lo invitava a produrre, fra
l’altro, le distinte dei conti “ricavi”, “spese generali”, “spese auto” e “pernottamenti
+ pasti”, nonché le attestazioni bancarie 2006-2009, con l’indicazione dei
saldi a fine anno;
- in
risposta, il contribuente affermava di avere nel frattempo cestinato tutta la
documentazione contabile, aggiungendo poi di avere già allegato le postulate
attestazioni bancarie alle precedenti dichiarazioni fiscali;
- l’autorità
di tassazione, con decisione del 19 dicembre 2012, respingeva il reclamo, sottolineando
in particolare di non avere mai ricevuto quanto richiesto;
- con
scritto del 12 gennaio 2013, RI 1 si rivolgeva alla Camera di diritto
tributario, limitandosi a contestare genericamente la decisione su reclamo e ad
affermare “Fino adesso ho subito, ora basta”;
- il 15
gennaio 2013 questa Camera impartiva al ricorrente un termine di dieci giorni
per motivare il ricorso conformemente alla legge, avvertendolo che altrimenti
quest’ultimo sarebbe stato dichiarato irricevibile;
- con
lettera del 17 gennaio 2013, RI 1 rispondeva all’invito con una propria
domanda: “… mi si chiedono dei documenti che provano le mie ragioni di
opposizione… Bene allora vorrei anch’io delle prove… può darsi che ci sia in
Considerandi
giro un mio omonimo”.
Diritto
- conformemente
all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio
2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice
unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di
rilevante importanza;
- la Camera
di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le
decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito
dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve
pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata;
- secondo
l’art. 227 cpv. 2 LT, se il ricorso non soddisfa i requisiti
stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare
le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre
i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, allora al
ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria
dell’irricevibilità;
- lo stesso principio vale
anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell’art. 140 cpv. 2
LIFD, che contiene una norma analoga a quella cantonale (cfr. decisione CDT n.
80.95.99
del 28 agosto 1995; CDT n. 80.96.163 dell’11 ottobre 1996; v. inoltre Meister, Rechtsmittelsystem der
Steuerharmonisierung – Der Rechtsschutz nach StHG und DBG,
Berna/Stoccarda/Vienna 1995 , p. 191-192; Oberson,
Le contentieux fiscal, in: Ordre romand des experts fiscaux diplômés [a cura
di], Les procédures en droit fiscal, Berna/Stoccarda/Vienna 1997, p. 147);
- secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, l’esigenza di una motivazione e di una conclusione
costituisce un presupposto processuale, indispensabile per l’esame del gravame
(RDAT I-1998 n. 22t, consid. 4c-d, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza);
- lo scritto del
contribuente del 12 gennaio 2013, come pure quello del 17 gennaio 2013,
disattendono manifestamente le condizioni di ricevibilità di
un ricorso, poste sia dal diritto cantonale (art. 227 cpv. 1 LT) sia dal diritto
federale (art. 140 cpv. 2 LIFD): l’insorgente si limita in definitiva a porre
una domanda spazientita, senza prendere una chiara posizione sulla ripresa
delle “spese generali, di rappresentanza e d’auto” alla base della decisione
dell’autorità di tassazione;
- in queste
circostanze, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;
- eccezionalmente
si rinuncia a porre a carico del contribuente la tassa di giustizia e le spese
processuali, sebbene egli non abbia neppure risposto alla lettera del 27 giugno
2011.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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