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Decisione

80.2013.40

Imposta sugli utili immobiliari: valore di investimento, omesso differimento dell’imposizione in occasione del precedente trasferimento, anticipo ereditario seguito da vendita fra sorelle

28 febbraio 2013Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con atto pubblico del

26 novembre 2009 la signora __________ in qualità di venditrice e donante

stipulava con la figlia __________, in qualità di acquirente e donataria, un

contratto di compravendita e donazione immobiliare per anticipo ereditario in

virtù del quale le contraenti definivano il valore venale della part. n. __________

RFD di __________, fondo oggetto della contrattazione, in fr. 274'720.--. Il

prezzo della vendita a corpo veniva pattuito in fr. 219'776.-- ritenuto che la

somma di fr. 54'944.-- veniva dedotta dal prezzo quale donazione per anticipo

ereditario alla figlia. La stessa cifra veniva conferita a titolo di donazione

da parte della madre a ciascun degli altri figli e pure al marito il quale

dichiarava di accontentarsi di tale importo, pur avendo diritto nel contesto

dello scioglimento del regime matrimoniale e della successione della moglie, ad

un importo superiore. Il trapasso di proprietà a seguito di compravendita e

donazione immobiliare veniva iscritto a Registro fondiario il successivo 1°

dicembre 2009.

Con decisione del 26

gennaio 2010, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona notificava alla venditrice

e donante la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari relativa alla

cessione del fondo. Il valore di alienazione veniva indicato in fr. 219'776.– e

l’utile imponibile totale, sottratti il valore d’investimento, veniva commisurato

in fr. 163'334.–. L’autorità fiscale, applicando l’aliquota del 4%, corrispondente

ad una durata della proprietà di oltre 30 anni, commisurava l’imposta in fr.

6'533.35.

B. Con atto pubblico del

2 luglio 2012 la ricorrente RI 1, in qualità di venditrice, e la sorella __________,

in veste di compratrice, stipulavano un contratto di compravendita immobiliare

avente di nuovo ad oggetto la part. n. __________ RFD di Camorino. Il prezzo

della compravendita veniva stabilito nell’importo di fr. 274'720.--.

Con decisione del 25 ottobre

2012 l’Ufficio di tassazione di Bellinzona notificava alla ricorrente la

tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari relativa alla cessione del

fondo. Il valore di alienazione veniva indicato in fr. 274’720.– e l’utile imponibile

in fr. 50’549.--. L’autorità fiscale, applicando l’aliquota del 29% per una

durata della proprietà di 2 anni, 7 mesi e 22 giorni, stabiliva l’imposta in fr.

14'659.30.

C. La venditrice impugnava

la suddetta decisione con reclamo del 12 novembre 2012. In particolare faceva notare che l’importo di fr. 50'549.– (pari alla differenza fra fr.

54'955.-- e fr. 4'935.--) non doveva essere considerato un utile sulla vendita

del terreno alla sorella __________, ma la quota parte pari a 1/5 ricevuta come

donazione, non in contanti ma tramite deduzione del prezzo di acquisto del terreno,

dalla madre __________.

L’autorità di tassazione accoglieva

parzialmente il ricorso, con decisione del 27 dicembre 2012. Precisamente

veniva riconosciuta una deduzione di fr. 616.35 per contributo di canalizzazione

e misurazioni catastali come postulato in udienza del 28 novembre 2012

dall’insorgente. Per contro il prezzo di acquisto del fondo in questione veniva

confermato in fr. 219'776.– come da rogito del 26 novembre 2009,

rispettivamente sulla base della precedente tassazione dell’imposta sugli utili

immobiliari seguita alla compravendita tra __________ ed __________.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula l’annullamento della

decisione di tassazione ed il nuovo calcolo dell’imposta in fr. 1'552.16.

Ripercorrendo le questioni connesse al contratto di compravendita e donazione

stipulato nel 2009 con la madre __________, sottolinea di nuovo che il prezzo

del fondo si era ridotto di fatto a soli fr. 219'776.– (in luogo di fr.

274'720.--), poiché la somma di fr. 54'944.– era stata dedotta dal prezzo a

titolo di donazione da parte della madre. L’insorgente contesta la decisione

dell’ufficio di tassazione sostenendo che l’atto di compravendita stipulato con

la sorella si inserisce nel contesto di operazioni immobiliari avvenute

nell’ambito dello scioglimento della comunione ereditaria __________, padre

della contribuente. L’insorgente, avendo ricevuto in sede di divisione

ereditaria la part. n. __________ RFD di __________, aveva pertanto alienato

alla sorella __________ il fondo di cui alla part. n. __________ RFD di __________,

senza la minima intenzione di conseguire un guadagno. A fondamento di ciò rileva

che il prezzo di fr. 274'720.– corrisponde esattamente al valore attribuito al

fondo al momento della conclusione del contratto di compravendita e donazione

del 26 novembre 2009. L’utile calcolato dall’autorità di tassazione non sarebbe

derivato dalla quota di compravendita dell’atto del 2009, ma unicamente dalla

quota di donazione di tale atto, non avendo pertanto la ricorrente perseguito

alcun guadagno dall’operazione. Postula infine che venga applicata l’aliquota

minima del 4% alla sola quota imponibile ricevuta in donazione (fr. 54'944.–),

in quanto, in virtù del differimento dell’imposizione su tale somma, la durata

della proprietà andrebbe fatta risalire alla data di acquisizione del fondo da

parte della madre __________, 30 anni

or sono, e non certamente al 1° dicembre 2009.

Diritto

1. 1.1.

Lo Stato preleva

un’imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è rappresentato dai guadagni

realizzati con il trasferimento della proprietà di immobili o di parti di esso

(art. 123 LT).

Il tributo sugli utili

immobiliari rientra pertanto nella categoria delle imposte sul reddito; non si

tratta tuttavia di un’imposta generale sul reddito bensì di una speciale,

poiché colpisce solo una parte del reddito della persona assoggettata. Per il

fatto che l’imposta grava sull’immobile trasferito, senza che entri in considerazione

la complessiva capacità contributiva del soggetto dell’imposta, il tributo in

esame si configura come imposta reale (Soldini/Pedroli,

L’imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un’appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p. 59).

1.2.

L’utile imponibile

corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore di

investimento. Quest’ultimo si compone a sua volta del valore di acquisto e dei

costi di investimento (art. 128 cpv. 1 LT).

Tuttavia, se l’alienante è

stato proprietario dell’immobile per più di venti anni, può chiedere che il

valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di proprietà valga

quale valore di investimento fino a tale data (art. 129 cpv. 2 LT).

Considerandi

2.

Secondo la decisione

impugnata, dal valore di alienazione, risultante dal contratto con cui la

ricorrente ha venduto il terreno alla sorella (fr. 274'720.–), andrebbe

semplicemente dedotto il valore di investimento risultante dal contratto di

acquisto (fr. 219'776.–), aumentato dei costi di acquisto (fr. 4'395.–) e di

miglioria (fr. 617.–). A tale importo si applicherebbe l’aliquota corrispondente

al tempo intercorso fra l’acquisto dalla madre e la vendita alla sorella (29%

in ragione di una durata della proprietà di 2 anni, 7 mesi e 22 giorni).

Per contro, la

contribuente sostiene che l’utile dovrebbe essere suddiviso in due quote,

avendo acquistato l’immobile per i 4/5 con un atto di compravendita e per 1/5

per donazione. Mentre ella non avrebbe conseguito alcun utile sulla quota

acquistata, avendola rivenduta allo stesso prezzo, avrebbe conseguito per

contro un utile di 38'804.– sulla quota ricevuta in donazione. A tale riguardo,

dal valore di alienazione di fr. 54'944.–, corrispondente al valore della parte

donata, dovrebbe essere dedotto quale valore di investimento il valore di stima

del fondo in vigore 20 anni prima della vendita (fr. 11'128.–). L’utile così

determinato sarebbe da assoggettare all’imposta con l’aliquota minima del 4%, in

ragione di una durata di proprietà maggiore a trent’anni, entrando in linea di

conto il differimento dell’imposizione a titolo di divisione di una comunione

ereditaria.

3.

3.1

È opportuno confrontarsi

dapprima con l’imposizione del precedente trasferimento immobiliare. Per

l’autorità fiscale, si è trattato di una comune compravendita, assoggettata

all’imposta a partire dal prezzo di acquisto stabilito con il contratto,

sebbene quest’ultimo indicasse chiaramente che si trattava di un atto che comportava

una componente gratuita.

3.2

È opportuno ricordare

dapprima che, secondo l’art. 124 cpv. 1 LT, è imponibile il trasferimento di

proprietà immobiliari e qualsiasi negozio giuridico i cui effetti, riguardo al

potere di disporre del fondo, sono parificabili, economicamente, a quelli di un

trasferimento di proprietà.

L’art. 125

introduce una serie di eccezioni all’imposizione, prevedendo che in determinati

casi essa è differita.

Nella legge federale del

14.

dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei

comuni (LAID; RS 642.14), vi sono due disposizioni che devono essere esaminate:

·

per l’art. 12 cpv. 1 LAID, sono imponibili gli utili da sostanza

immobiliare conseguiti in seguito all’alienazione di un fondo, sempreché il

prodotto dell’alienazione superi le spese di investimento;

·

l’art. 12 cpv. 3 lett. a LAID dispone invece che l’imposizione è differita in caso di trapasso di proprietà in seguito a successione (devoluzione, divisione, legato) a anticipo ereditario o donazione.

Nel messaggio del 25 maggio 1983 a sostegno delle leggi federali sull’armonizzazione delle imposte dirette

dei Cantoni e dei Comuni e sull’imposta federale diretta, il Consiglio federale ha espressamente affermato che anche i negozi misti con donazione devono dare luogo

al differimento dell’imposizione (FF 1983 III 66). Tale concetto è stato

ribadito anche dal Tribunale federale, in una recente sentenza del 21 febbraio 2005 (TF n.2A.9/2004).

Tutti i cantoni hanno

adottato una disposizione che prevede il differimento dell’imposizione degli utili immobiliari in caso di trasferimenti a titolo gratuito. Nel Canton Ticino,

l’art. 125 lett. a LT stabilisce che l’imposizione è differita in caso

di trasferimento per successione, legato, donazione o altro contratto soggetto

all’imposta di successione o donazione.

3.3

Diverse sono invece le

interpretazioni della nozione di donazione, ed in particolare le delimitazioni tra i contratti misti con donazione (e gli anticipi ereditari a titolo solo parzialmente

gratuito), motivo di differimento dell’imposizione, e le cessioni a titolo oneroso, soggette invece all’imposta sull’utile immobiliare.

Esaminate le diverse

prassi in vigore nei cantoni, questa Corte si è chiesta se tutte siano

compatibili con l’art. 12 cpv. 3 lett. a LAID. Il dubbio si giustifica in particolar modo di fronte a quella adottata dai Cantoni Grigioni e San Gallo. Infatti, se un immobile viene ceduto ad un prezzo inferiore al valore di

investimento, l’alienante non consegue alcun utile immobiliare e non occorre

allora concedere un differimento dell’imposizione. Il senso dell’art. 12 cpv. 3

lett. a LAID non può dunque consistere nel rinunciare all’imposizione in casi in cui non vi è alcun utile imponibile (Simonek,

Steuern und Abgaben, in: Schmid [a cura di], Die Belehrungs- und

Beratungspflicht des Notars, Zurigo 2006, p. 259).

Come ha già avuto modo di

stabilire questa Camera (sentenza CDT n. 80.2008.105 del 3 marzo 2010, in RtiD II-2010 n. 11t), un’interpretazione “minimalistica” dell’art. 12

cpv. 3 lett. a LAID, porterebbe dunque ad escludere il differimento

dell’imposizione ogniqualvolta un immobile venga ceduto ad un prezzo inferiore al valore d’investimento.

Comunque, interpretando

l’art. 125 lett. a LT alla luce dell’art. 12 cpv. 3 lett. a LAID,

si ritiene che si debbano comprendere nel campo d’applicazione di questa disposizione almeno tutte le donazioni che rientrano nella nozione di anticipo ereditario, cioè il cui beneficiario è un erede legittimo o istituito, che

riceve la liberalità in acconto alla sua quota ereditaria (cfr. nello stesso

senso la sentenza CDT n. 80.2008.83 del 1° luglio 2009, in RtiD I-2010 n. 16t, concernente l’imposta di bollo sugli atti pubblici). Quasi tutti i

cantoni presi in considerazione, infatti, includono nella nozione di anticipo ereditario anche le donazioni ad un erede, caratterizzate dal fatto che

quest’ultimo effettua una controprestazione, anche solo assumendosi un onere

ipotecario. Tutt’al più si richiede che vi sia una palese sproporzione fra le prestazioni, nel senso che deve esservi un certo vantaggio per il donatario.

Più differenziate sono le

soluzioni, proposte dalla prassi dei cantoni presi in esame, in relazione alle donazioni miste che non rientrano nella nozione di anticipo ereditario. Mentre alcuni cantoni le escludono del tutto dal beneficio del differimento dell’imposizione (p. es. Berna e Svitto), altri le mettono sullo stesso piano degli anticipi ereditari (p.

es. Zurigo, Friburgo e Basilea Città) ed altri ancora subordinano il

differimento a condizioni più restrittive di quelle previste per gli anticipi

ereditari (p. es. Argovia).

È certamente necessario esigere una certa sproporzione fra la prestazione del donante e la controprestazione del donatario, in particolar modo quando l’immobile è ceduto ad una persona che non ha

un’aspettativa ereditaria. Altrimenti, si rischierebbe di assistere ad una

proliferazione delle donazioni, caratterizzate da controprestazioni del donatario che equivalgono praticamente al pagamento del prezzo. Particolare attenzione è poi dovuta ogniqualvolta l’onere ipotecario sia stato acceso o aumentato in prossimità

della donazione. Infine, si deve tener conto anche dell’eventuale esistenza di

prestazioni che compensano la pretesa gratuità parziale dell’atto, come ha

sottolineato in particolar modo la giurisprudenza friburghese, proponendo

l’esempio del caso in cui la parte definita “gratuita” della donazione mista corrisponda alla retribuzione per prestazioni di servizio o trovi la sua causa in un

altro rapporto contrattuale (lavoro, mandato ecc.; cfr. sentenza CDT n.

80.2008.105

del 3 marzo 2010, consid. 4.4.).

3.4

Venendo al caso in esame,

il contratto di compravendita e donazione immobiliare alla base del

trasferimento della proprietà del fondo di __________, tra la madre quale venditrice e donante e la ricorrente quale

acquirente e donataria, rientra certamente nella categoria dei negozi giuridici

misti, che in quanto tali devono dare luogo al differimento dell’imposizione, secondo

la giurisprudenza citata. Per questo sarebbe parso del tutto giustificato concedere

alla venditrice e donante il differimento dell’imposizione. Di conseguenza, la ricorrente,

a seguito della cessione del fondo di __________ alla sorella __________,

avrebbe dovuto accollarsi il pagamento dell’imposta sugli utili immobiliari

relativa all’intero importo (compreso un eventuale utile ricavato

dall’alienazione). L’aliquota avrebbe dovuto essere calcolata al 4%, in ragione

della durata della proprietà della madre (superiore a trent’anni), su tutto

l’utile imponibile totale. Il differimento infatti comporta, in linea di

principio, il subingresso dell’acquirente (nuovo proprietario) nella posizione

di fatto e di diritto dell’alienante (proprietario precedente). Fa stato quindi

la situazione consolidatasi con l’ultimo trasferimento imponibile, mentre

l’alienazione che ha dato luogo al differimento dell’imposizione non viene considerata

agli effetti della durata del possesso e della determinazione dell’utile (Soldini/Pedroli, op. cit., p. 116).

4.

4.1

Ora, è vero che la

precedente proprietaria ha pagato l’imposta sull’utile immobiliare, anche se,

secondo la giurisprudenza appena ricordata, avrebbe avuto diritto al

differimento dell’imposizione. Si tratta pertanto di stabilire se il valore di

alienazione accertato nell’ambito di quella procedura di tassazione si debba

considerare valore di acquisto per il calcolo dell’utile immobiliare imponibile

in seguito alla vendita dell’immobile da parte della ricorrente.

4.2

Per l’art. 130 LT il

valore di acquisto è quello accertato dalla precedente tassazione o, in assenza

di questa, il prezzo risultante dai pubblici registri (art. 130 LT).

Diversamente dalle leggi di altri cantoni, la LT non fa riferimento al prezzo

di acquisto iscritto a Registro fondiario, ma considera tale criterio

semplicemente sussidiario, per il caso in cui, cioè, non vi sia un prezzo

accertato mediante la precedente tassazione (CDT n. 80.97.00020 del 25 marzo 1997, in RDAT II-1997 n. 11t; inoltre Soldini/Pedroli,

op. cit., p. 199).

Come già affermato da

questa Corte (sentenza CDT n. 80.2009.144 del 7 aprile 2010, in RtiD II-2010 n. 14t), quanto disposto dall’art. 130 LT non tiene tuttavia

adeguatamente in considerazione la circostanza che, perché si possa opporre al

venditore la forza di cosa giudicata della tassazione relativa al precedente

trasferimento si richiederebbe che la stessa gli fosse stata notificata e che

egli avesse potuto prender parte alla relativa procedura di accertamento. Ciò

non si verifica tuttavia, per il fatto che è solo l’alienante a partecipare

alla procedura di tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari (cfr. art.

214.

LT) ed in particolar modo è solo a lui che la tassazione viene notificata e

che ha pertanto diritto di reclamo e di ricorso (art. 215 LT).

L’art. 130 LT è stato verosimilmente ispirato dalla prassi in vigore quando

ancora veniva riscossa l’imposta sul maggior valore immobiliare (IMVI). In quel

contesto tuttavia la tassazione era notificata anche all’acquirente, il quale

aveva diritto di impugnare la decisione di accertamento (art. 19 dell’abrogata

legge concernente l’imposta sul maggior valore immobiliare [LIMVI] del 17 dicembre

1964). Infatti, la LIMVI permetteva all’autorità di tassazione di stabilire

d’ufficio il valore dell’alienazione «quando il prezzo indicato dalle parti sia

manifestamente inferiore al valore reale» (art. 7 cpv. 2 LIMVI) e l’imposta su

questa componente dell’utile era dovuta dall’acquirente (art. 4 cpv. 2 LIMVI).

Inoltre, l’art. 4 cpv. 5 LIMVI stabiliva la responsabilità solidale

dell’acquirente, precisando altresì che allo Stato non potevano essere opposti

i rapporti di ripartizione interna, né di carattere legale, né di carattere

convenzionale (cfr. RTT 1968 p. 123 s.; CDT n. 81 del 14 aprile 1986 in re C.C).

La portata di quanto stabilito dall’art. 130 LT deve pertanto essere esaminata

anche alla luce dell’evoluzione descritta ed in particolare delle differenze

fra IMVI e imposta sugli utili immobiliari.

D’altra parte, nella legislazione di altri cantoni la determinazione del valore

di acquisto non è fatta dipendere dalla precedente tassazione, ma esso viene

stabilito ex novo, in base al prezzo di acquisto ed alle altre

prestazioni del precedente venditore (cfr. p. es. il § 220 cpv. 1 della legge

tributaria del Canton Zurigo). La giurisprudenza e la dottrina hanno già avuto

modo di sottolineare che, sebbene vi sia una corrispondenza concettuale, il

valore di alienazione risultante dalla tassazione del venditore, già passata in

giudicato, non è vincolante quale valore di acquisto ai fini della tassazione

dell’utile immobiliare conseguito dall’acquirente al momento della successiva

vendita dell’immobile (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo

2006, n. 13 ad § 220, p. 1618 e giurisprudenza cantonale citata).

4.3

La mancata concessione del

differimento d’imposta ha fatto sì che la madre della ricorrente abbia già

pagato un’imposta di fr. 6'533.35 sull’utile imponibile stabilito in relazione

alla compravendita/donazione tra lei e la figlia. Questa imposta per contro, avrebbe

dovuto essere differita e gravare sull’insorgente al momento della successiva

alienazione del fondo a terzi, nel caso di specie a seguito della cessione per

fr. 274'720.– alla sorella. Tralasciando per un istante l’avvenuto pagamento di

una prima imposta da parte della madre della ricorrente, e dovendo calcolare

correttamente e integralmente l’imposta a carico dell’insorgente in ragione del

differimento, l’aliquota applicabile sarebbe dovuta essere quella minima al 4%

in ripresa della durata della proprietà della madre di oltre 30 anni per effetto

del differimento, e pertanto l’imponibile avrebbe dovuto essere così calcolato:

valore di alienazione fr. 274'720

valore d’investimento

deducibile:

- valore di stima di 20

anni fa fr. 55'640

- costi di costruzione e

di miglioria fr. 617

fr. 802

- costi di acquisto e di

vendita fr. 4'395

utile imponibile totale fr. 213’266

durata della proprietà +

di 30 anni

aliquota d’imposta 4%

imposta dovuta fr. 8'530.65

4.4

Se alla precedente

proprietaria dell’immobile fosse correttamente stato riconosciuto il

differimento dell’imposizione, la situazione della ricorrente sarebbe dunque

nettamente più favorevole rispetto a quella risultante dalla decisione impugnata,

poiché, grazie all’aliquota molto inferiore, il debito d’imposta risulterebbe

di soli fr. 8'530.65, anziché di fr. 14'480.30.

In tal modo, si

verificherebbe tuttavia una duplice imposizione dello stesso utile immobiliare.

La soluzione non appare quindi soddisfacente. Si ritiene pertanto equo

procedere ad un calcolo che tenga conto dell’imposta già pagata dalla precedente

proprietaria e conseguentemente porre ora a carico della ricorrente il pagamento

della quota di imposta corrispondente alla differenza fra quanto avrebbe dovuto

pagare sull’intera somma, se fosse stato applicato correttamente e integralmente

il principio del differimento, e quanto già pagato dalla precedente

proprietaria. L’insorgente, in ragione di tale calcolo, è pertanto tenuta a pagare

all’autorità di tassazione l’importo di fr. 1'997.30 come di seguito rilevato:

imposta dovuta da RI 1 fr. 8'530.65

imposta già pagata da __________ fr. 6'533.35

differenza fr. 1'997.30

4.5

La soluzione che precede

può apparire poco compatibile con la base legale applicabile alla fattispecie.

Essa è tuttavia in una certa misura imposta dalla situazione, caratterizzata da

una tassazione precedente che non era conforme alla legge ed alla giurisprudenza,

pur riconoscendo che, nel momento in cui la relativa decisione è stata adottata,

la prassi in materia non era ancora univoca (le sentenze della CDT qui citate

risalgono infatti al 1° luglio 2009 ed al 3 marzo 2010). In ogni caso, l’esito

risulta senz’altro più adeguato allo svolgimento dei fatti intervenuti ed è

certo meno penalizzante per la ricorrente di quello che scaturisce dalla

decisione impugnata. La ricorrente, infatti, ha effettivamente pagato per

l’acquisto del fondo la stessa cifra alla quale l’ha poi ceduto alla sorella e

meglio fr. 219'776.– per la parte acquistata, importo cui ha aggiunto il valore

di fr. 54'944.– per la parte donata, per un totale di fr. 274'720.–.

5.

Alla luce delle

considerazioni che precedono, il ricorso è parzialmente accolto. Non si

prelevano né spese né tasse di giustizia. Alla ricorrente è riconosciuta

un’indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 27 dicembre 2012 è riformata nel senso

che l’imposta è ridotta a fr. 8'530.65, importo da cui è dedotto l’ammontare di

fr. 6'533.35, già pagato dalla precedente proprietaria.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

Alla ricorrente è

riconosciuta un’indennità di fr. 1'500.– per ripetibili.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il

presidente: Il

segretario: