80.2013.40
Imposta sugli utili immobiliari: valore di investimento, omesso differimento dell’imposizione in occasione del precedente trasferimento, anticipo ereditario seguito da vendita fra sorelle
28 febbraio 2013Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2013.40
Lugano
28 febbraio 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio
Saredo-Parodi
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 17 gennaio 2013 contro la decisione del 27 dicembre 2012 in materia di imposta sugli utili immobiliari.
Fatti
A. Con atto pubblico del
26 novembre 2009 la signora __________ in qualità di venditrice e donante
stipulava con la figlia __________, in qualità di acquirente e donataria, un
contratto di compravendita e donazione immobiliare per anticipo ereditario in
virtù del quale le contraenti definivano il valore venale della part. n. __________
RFD di __________, fondo oggetto della contrattazione, in fr. 274'720.--. Il
prezzo della vendita a corpo veniva pattuito in fr. 219'776.-- ritenuto che la
somma di fr. 54'944.-- veniva dedotta dal prezzo quale donazione per anticipo
ereditario alla figlia. La stessa cifra veniva conferita a titolo di donazione
da parte della madre a ciascun degli altri figli e pure al marito il quale
dichiarava di accontentarsi di tale importo, pur avendo diritto nel contesto
dello scioglimento del regime matrimoniale e della successione della moglie, ad
un importo superiore. Il trapasso di proprietà a seguito di compravendita e
donazione immobiliare veniva iscritto a Registro fondiario il successivo 1°
dicembre 2009.
Con decisione del 26
gennaio 2010, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona notificava alla venditrice
e donante la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari relativa alla
cessione del fondo. Il valore di alienazione veniva indicato in fr. 219'776.– e
l’utile imponibile totale, sottratti il valore d’investimento, veniva commisurato
in fr. 163'334.–. L’autorità fiscale, applicando l’aliquota del 4%, corrispondente
ad una durata della proprietà di oltre 30 anni, commisurava l’imposta in fr.
6'533.35.
B. Con atto pubblico del
2 luglio 2012 la ricorrente RI 1, in qualità di venditrice, e la sorella __________,
in veste di compratrice, stipulavano un contratto di compravendita immobiliare
avente di nuovo ad oggetto la part. n. __________ RFD di Camorino. Il prezzo
della compravendita veniva stabilito nell’importo di fr. 274'720.--.
Con decisione del 25 ottobre
2012 l’Ufficio di tassazione di Bellinzona notificava alla ricorrente la
tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari relativa alla cessione del
fondo. Il valore di alienazione veniva indicato in fr. 274’720.– e l’utile imponibile
in fr. 50’549.--. L’autorità fiscale, applicando l’aliquota del 29% per una
durata della proprietà di 2 anni, 7 mesi e 22 giorni, stabiliva l’imposta in fr.
14'659.30.
C. La venditrice impugnava
la suddetta decisione con reclamo del 12 novembre 2012. In particolare faceva notare che l’importo di fr. 50'549.– (pari alla differenza fra fr.
54'955.-- e fr. 4'935.--) non doveva essere considerato un utile sulla vendita
del terreno alla sorella __________, ma la quota parte pari a 1/5 ricevuta come
donazione, non in contanti ma tramite deduzione del prezzo di acquisto del terreno,
dalla madre __________.
L’autorità di tassazione accoglieva
parzialmente il ricorso, con decisione del 27 dicembre 2012. Precisamente
veniva riconosciuta una deduzione di fr. 616.35 per contributo di canalizzazione
e misurazioni catastali come postulato in udienza del 28 novembre 2012
dall’insorgente. Per contro il prezzo di acquisto del fondo in questione veniva
confermato in fr. 219'776.– come da rogito del 26 novembre 2009,
rispettivamente sulla base della precedente tassazione dell’imposta sugli utili
immobiliari seguita alla compravendita tra __________ ed __________.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula l’annullamento della
decisione di tassazione ed il nuovo calcolo dell’imposta in fr. 1'552.16.
Ripercorrendo le questioni connesse al contratto di compravendita e donazione
stipulato nel 2009 con la madre __________, sottolinea di nuovo che il prezzo
del fondo si era ridotto di fatto a soli fr. 219'776.– (in luogo di fr.
274'720.--), poiché la somma di fr. 54'944.– era stata dedotta dal prezzo a
titolo di donazione da parte della madre. L’insorgente contesta la decisione
dell’ufficio di tassazione sostenendo che l’atto di compravendita stipulato con
la sorella si inserisce nel contesto di operazioni immobiliari avvenute
nell’ambito dello scioglimento della comunione ereditaria __________, padre
della contribuente. L’insorgente, avendo ricevuto in sede di divisione
ereditaria la part. n. __________ RFD di __________, aveva pertanto alienato
alla sorella __________ il fondo di cui alla part. n. __________ RFD di __________,
senza la minima intenzione di conseguire un guadagno. A fondamento di ciò rileva
che il prezzo di fr. 274'720.– corrisponde esattamente al valore attribuito al
fondo al momento della conclusione del contratto di compravendita e donazione
del 26 novembre 2009. L’utile calcolato dall’autorità di tassazione non sarebbe
derivato dalla quota di compravendita dell’atto del 2009, ma unicamente dalla
quota di donazione di tale atto, non avendo pertanto la ricorrente perseguito
alcun guadagno dall’operazione. Postula infine che venga applicata l’aliquota
minima del 4% alla sola quota imponibile ricevuta in donazione (fr. 54'944.–),
in quanto, in virtù del differimento dell’imposizione su tale somma, la durata
della proprietà andrebbe fatta risalire alla data di acquisizione del fondo da
parte della madre __________, 30 anni
or sono, e non certamente al 1° dicembre 2009.
Diritto
1. 1.1.
Lo Stato preleva
un’imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è rappresentato dai guadagni
realizzati con il trasferimento della proprietà di immobili o di parti di esso
(art. 123 LT).
Il tributo sugli utili
immobiliari rientra pertanto nella categoria delle imposte sul reddito; non si
tratta tuttavia di un’imposta generale sul reddito bensì di una speciale,
poiché colpisce solo una parte del reddito della persona assoggettata. Per il
fatto che l’imposta grava sull’immobile trasferito, senza che entri in considerazione
la complessiva capacità contributiva del soggetto dell’imposta, il tributo in
esame si configura come imposta reale (Soldini/Pedroli,
L’imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un’appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p. 59).
1.2.
L’utile imponibile
corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore di
investimento. Quest’ultimo si compone a sua volta del valore di acquisto e dei
costi di investimento (art. 128 cpv. 1 LT).
Tuttavia, se l’alienante è
stato proprietario dell’immobile per più di venti anni, può chiedere che il
valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di proprietà valga
quale valore di investimento fino a tale data (art. 129 cpv. 2 LT).
Considerandi
2.
Secondo la decisione
impugnata, dal valore di alienazione, risultante dal contratto con cui la
ricorrente ha venduto il terreno alla sorella (fr. 274'720.–), andrebbe
semplicemente dedotto il valore di investimento risultante dal contratto di
acquisto (fr. 219'776.–), aumentato dei costi di acquisto (fr. 4'395.–) e di
miglioria (fr. 617.–). A tale importo si applicherebbe l’aliquota corrispondente
al tempo intercorso fra l’acquisto dalla madre e la vendita alla sorella (29%
in ragione di una durata della proprietà di 2 anni, 7 mesi e 22 giorni).
Per contro, la
contribuente sostiene che l’utile dovrebbe essere suddiviso in due quote,
avendo acquistato l’immobile per i 4/5 con un atto di compravendita e per 1/5
per donazione. Mentre ella non avrebbe conseguito alcun utile sulla quota
acquistata, avendola rivenduta allo stesso prezzo, avrebbe conseguito per
contro un utile di 38'804.– sulla quota ricevuta in donazione. A tale riguardo,
dal valore di alienazione di fr. 54'944.–, corrispondente al valore della parte
donata, dovrebbe essere dedotto quale valore di investimento il valore di stima
del fondo in vigore 20 anni prima della vendita (fr. 11'128.–). L’utile così
determinato sarebbe da assoggettare all’imposta con l’aliquota minima del 4%, in
ragione di una durata di proprietà maggiore a trent’anni, entrando in linea di
conto il differimento dell’imposizione a titolo di divisione di una comunione
ereditaria.
3.
3.1
È opportuno confrontarsi
dapprima con l’imposizione del precedente trasferimento immobiliare. Per
l’autorità fiscale, si è trattato di una comune compravendita, assoggettata
all’imposta a partire dal prezzo di acquisto stabilito con il contratto,
sebbene quest’ultimo indicasse chiaramente che si trattava di un atto che comportava
una componente gratuita.
3.2
È opportuno ricordare
dapprima che, secondo l’art. 124 cpv. 1 LT, è imponibile il trasferimento di
proprietà immobiliari e qualsiasi negozio giuridico i cui effetti, riguardo al
potere di disporre del fondo, sono parificabili, economicamente, a quelli di un
trasferimento di proprietà.
L’art. 125
introduce una serie di eccezioni all’imposizione, prevedendo che in determinati
casi essa è differita.
Nella legge federale del
14.
dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei
comuni (LAID; RS 642.14), vi sono due disposizioni che devono essere esaminate:
·
per l’art. 12 cpv. 1 LAID, sono imponibili gli utili da sostanza
immobiliare conseguiti in seguito all’alienazione di un fondo, sempreché il
prodotto dell’alienazione superi le spese di investimento;
·
l’art. 12 cpv. 3 lett. a LAID dispone invece che l’imposizione è differita in caso di trapasso di proprietà in seguito a successione (devoluzione, divisione, legato) a anticipo ereditario o donazione.
Nel messaggio del 25 maggio 1983 a sostegno delle leggi federali sull’armonizzazione delle imposte dirette
dei Cantoni e dei Comuni e sull’imposta federale diretta, il Consiglio federale ha espressamente affermato che anche i negozi misti con donazione devono dare luogo
al differimento dell’imposizione (FF 1983 III 66). Tale concetto è stato
ribadito anche dal Tribunale federale, in una recente sentenza del 21 febbraio 2005 (TF n.2A.9/2004).
Tutti i cantoni hanno
adottato una disposizione che prevede il differimento dell’imposizione degli utili immobiliari in caso di trasferimenti a titolo gratuito. Nel Canton Ticino,
l’art. 125 lett. a LT stabilisce che l’imposizione è differita in caso
di trasferimento per successione, legato, donazione o altro contratto soggetto
all’imposta di successione o donazione.
3.3
Diverse sono invece le
interpretazioni della nozione di donazione, ed in particolare le delimitazioni tra i contratti misti con donazione (e gli anticipi ereditari a titolo solo parzialmente
gratuito), motivo di differimento dell’imposizione, e le cessioni a titolo oneroso, soggette invece all’imposta sull’utile immobiliare.
Esaminate le diverse
prassi in vigore nei cantoni, questa Corte si è chiesta se tutte siano
compatibili con l’art. 12 cpv. 3 lett. a LAID. Il dubbio si giustifica in particolar modo di fronte a quella adottata dai Cantoni Grigioni e San Gallo. Infatti, se un immobile viene ceduto ad un prezzo inferiore al valore di
investimento, l’alienante non consegue alcun utile immobiliare e non occorre
allora concedere un differimento dell’imposizione. Il senso dell’art. 12 cpv. 3
lett. a LAID non può dunque consistere nel rinunciare all’imposizione in casi in cui non vi è alcun utile imponibile (Simonek,
Steuern und Abgaben, in: Schmid [a cura di], Die Belehrungs- und
Beratungspflicht des Notars, Zurigo 2006, p. 259).
Come ha già avuto modo di
stabilire questa Camera (sentenza CDT n. 80.2008.105 del 3 marzo 2010, in RtiD II-2010 n. 11t), un’interpretazione “minimalistica” dell’art. 12
cpv. 3 lett. a LAID, porterebbe dunque ad escludere il differimento
dell’imposizione ogniqualvolta un immobile venga ceduto ad un prezzo inferiore al valore d’investimento.
Comunque, interpretando
l’art. 125 lett. a LT alla luce dell’art. 12 cpv. 3 lett. a LAID,
si ritiene che si debbano comprendere nel campo d’applicazione di questa disposizione almeno tutte le donazioni che rientrano nella nozione di anticipo ereditario, cioè il cui beneficiario è un erede legittimo o istituito, che
riceve la liberalità in acconto alla sua quota ereditaria (cfr. nello stesso
senso la sentenza CDT n. 80.2008.83 del 1° luglio 2009, in RtiD I-2010 n. 16t, concernente l’imposta di bollo sugli atti pubblici). Quasi tutti i
cantoni presi in considerazione, infatti, includono nella nozione di anticipo ereditario anche le donazioni ad un erede, caratterizzate dal fatto che
quest’ultimo effettua una controprestazione, anche solo assumendosi un onere
ipotecario. Tutt’al più si richiede che vi sia una palese sproporzione fra le prestazioni, nel senso che deve esservi un certo vantaggio per il donatario.
Più differenziate sono le
soluzioni, proposte dalla prassi dei cantoni presi in esame, in relazione alle donazioni miste che non rientrano nella nozione di anticipo ereditario. Mentre alcuni cantoni le escludono del tutto dal beneficio del differimento dell’imposizione (p. es. Berna e Svitto), altri le mettono sullo stesso piano degli anticipi ereditari (p.
es. Zurigo, Friburgo e Basilea Città) ed altri ancora subordinano il
differimento a condizioni più restrittive di quelle previste per gli anticipi
ereditari (p. es. Argovia).
È certamente necessario esigere una certa sproporzione fra la prestazione del donante e la controprestazione del donatario, in particolar modo quando l’immobile è ceduto ad una persona che non ha
un’aspettativa ereditaria. Altrimenti, si rischierebbe di assistere ad una
proliferazione delle donazioni, caratterizzate da controprestazioni del donatario che equivalgono praticamente al pagamento del prezzo. Particolare attenzione è poi dovuta ogniqualvolta l’onere ipotecario sia stato acceso o aumentato in prossimità
della donazione. Infine, si deve tener conto anche dell’eventuale esistenza di
prestazioni che compensano la pretesa gratuità parziale dell’atto, come ha
sottolineato in particolar modo la giurisprudenza friburghese, proponendo
l’esempio del caso in cui la parte definita “gratuita” della donazione mista corrisponda alla retribuzione per prestazioni di servizio o trovi la sua causa in un
altro rapporto contrattuale (lavoro, mandato ecc.; cfr. sentenza CDT n.
80.2008.105
del 3 marzo 2010, consid. 4.4.).
3.4
Venendo al caso in esame,
il contratto di compravendita e donazione immobiliare alla base del
trasferimento della proprietà del fondo di __________, tra la madre quale venditrice e donante e la ricorrente quale
acquirente e donataria, rientra certamente nella categoria dei negozi giuridici
misti, che in quanto tali devono dare luogo al differimento dell’imposizione, secondo
la giurisprudenza citata. Per questo sarebbe parso del tutto giustificato concedere
alla venditrice e donante il differimento dell’imposizione. Di conseguenza, la ricorrente,
a seguito della cessione del fondo di __________ alla sorella __________,
avrebbe dovuto accollarsi il pagamento dell’imposta sugli utili immobiliari
relativa all’intero importo (compreso un eventuale utile ricavato
dall’alienazione). L’aliquota avrebbe dovuto essere calcolata al 4%, in ragione
della durata della proprietà della madre (superiore a trent’anni), su tutto
l’utile imponibile totale. Il differimento infatti comporta, in linea di
principio, il subingresso dell’acquirente (nuovo proprietario) nella posizione
di fatto e di diritto dell’alienante (proprietario precedente). Fa stato quindi
la situazione consolidatasi con l’ultimo trasferimento imponibile, mentre
l’alienazione che ha dato luogo al differimento dell’imposizione non viene considerata
agli effetti della durata del possesso e della determinazione dell’utile (Soldini/Pedroli, op. cit., p. 116).
4.
4.1
Ora, è vero che la
precedente proprietaria ha pagato l’imposta sull’utile immobiliare, anche se,
secondo la giurisprudenza appena ricordata, avrebbe avuto diritto al
differimento dell’imposizione. Si tratta pertanto di stabilire se il valore di
alienazione accertato nell’ambito di quella procedura di tassazione si debba
considerare valore di acquisto per il calcolo dell’utile immobiliare imponibile
in seguito alla vendita dell’immobile da parte della ricorrente.
4.2
Per l’art. 130 LT il
valore di acquisto è quello accertato dalla precedente tassazione o, in assenza
di questa, il prezzo risultante dai pubblici registri (art. 130 LT).
Diversamente dalle leggi di altri cantoni, la LT non fa riferimento al prezzo
di acquisto iscritto a Registro fondiario, ma considera tale criterio
semplicemente sussidiario, per il caso in cui, cioè, non vi sia un prezzo
accertato mediante la precedente tassazione (CDT n. 80.97.00020 del 25 marzo 1997, in RDAT II-1997 n. 11t; inoltre Soldini/Pedroli,
op. cit., p. 199).
Come già affermato da
questa Corte (sentenza CDT n. 80.2009.144 del 7 aprile 2010, in RtiD II-2010 n. 14t), quanto disposto dall’art. 130 LT non tiene tuttavia
adeguatamente in considerazione la circostanza che, perché si possa opporre al
venditore la forza di cosa giudicata della tassazione relativa al precedente
trasferimento si richiederebbe che la stessa gli fosse stata notificata e che
egli avesse potuto prender parte alla relativa procedura di accertamento. Ciò
non si verifica tuttavia, per il fatto che è solo l’alienante a partecipare
alla procedura di tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari (cfr. art.
214.
LT) ed in particolar modo è solo a lui che la tassazione viene notificata e
che ha pertanto diritto di reclamo e di ricorso (art. 215 LT).
L’art. 130 LT è stato verosimilmente ispirato dalla prassi in vigore quando
ancora veniva riscossa l’imposta sul maggior valore immobiliare (IMVI). In quel
contesto tuttavia la tassazione era notificata anche all’acquirente, il quale
aveva diritto di impugnare la decisione di accertamento (art. 19 dell’abrogata
legge concernente l’imposta sul maggior valore immobiliare [LIMVI] del 17 dicembre
1964). Infatti, la LIMVI permetteva all’autorità di tassazione di stabilire
d’ufficio il valore dell’alienazione «quando il prezzo indicato dalle parti sia
manifestamente inferiore al valore reale» (art. 7 cpv. 2 LIMVI) e l’imposta su
questa componente dell’utile era dovuta dall’acquirente (art. 4 cpv. 2 LIMVI).
Inoltre, l’art. 4 cpv. 5 LIMVI stabiliva la responsabilità solidale
dell’acquirente, precisando altresì che allo Stato non potevano essere opposti
i rapporti di ripartizione interna, né di carattere legale, né di carattere
convenzionale (cfr. RTT 1968 p. 123 s.; CDT n. 81 del 14 aprile 1986 in re C.C).
La portata di quanto stabilito dall’art. 130 LT deve pertanto essere esaminata
anche alla luce dell’evoluzione descritta ed in particolare delle differenze
fra IMVI e imposta sugli utili immobiliari.
D’altra parte, nella legislazione di altri cantoni la determinazione del valore
di acquisto non è fatta dipendere dalla precedente tassazione, ma esso viene
stabilito ex novo, in base al prezzo di acquisto ed alle altre
prestazioni del precedente venditore (cfr. p. es. il § 220 cpv. 1 della legge
tributaria del Canton Zurigo). La giurisprudenza e la dottrina hanno già avuto
modo di sottolineare che, sebbene vi sia una corrispondenza concettuale, il
valore di alienazione risultante dalla tassazione del venditore, già passata in
giudicato, non è vincolante quale valore di acquisto ai fini della tassazione
dell’utile immobiliare conseguito dall’acquirente al momento della successiva
vendita dell’immobile (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo
2006, n. 13 ad § 220, p. 1618 e giurisprudenza cantonale citata).
4.3
La mancata concessione del
differimento d’imposta ha fatto sì che la madre della ricorrente abbia già
pagato un’imposta di fr. 6'533.35 sull’utile imponibile stabilito in relazione
alla compravendita/donazione tra lei e la figlia. Questa imposta per contro, avrebbe
dovuto essere differita e gravare sull’insorgente al momento della successiva
alienazione del fondo a terzi, nel caso di specie a seguito della cessione per
fr. 274'720.– alla sorella. Tralasciando per un istante l’avvenuto pagamento di
una prima imposta da parte della madre della ricorrente, e dovendo calcolare
correttamente e integralmente l’imposta a carico dell’insorgente in ragione del
differimento, l’aliquota applicabile sarebbe dovuta essere quella minima al 4%
in ripresa della durata della proprietà della madre di oltre 30 anni per effetto
del differimento, e pertanto l’imponibile avrebbe dovuto essere così calcolato:
valore di alienazione fr. 274'720
valore d’investimento
deducibile:
- valore di stima di 20
anni fa fr. 55'640
- costi di costruzione e
di miglioria fr. 617
fr. 802
- costi di acquisto e di
vendita fr. 4'395
utile imponibile totale fr. 213’266
durata della proprietà +
di 30 anni
aliquota d’imposta 4%
imposta dovuta fr. 8'530.65
4.4
Se alla precedente
proprietaria dell’immobile fosse correttamente stato riconosciuto il
differimento dell’imposizione, la situazione della ricorrente sarebbe dunque
nettamente più favorevole rispetto a quella risultante dalla decisione impugnata,
poiché, grazie all’aliquota molto inferiore, il debito d’imposta risulterebbe
di soli fr. 8'530.65, anziché di fr. 14'480.30.
In tal modo, si
verificherebbe tuttavia una duplice imposizione dello stesso utile immobiliare.
La soluzione non appare quindi soddisfacente. Si ritiene pertanto equo
procedere ad un calcolo che tenga conto dell’imposta già pagata dalla precedente
proprietaria e conseguentemente porre ora a carico della ricorrente il pagamento
della quota di imposta corrispondente alla differenza fra quanto avrebbe dovuto
pagare sull’intera somma, se fosse stato applicato correttamente e integralmente
il principio del differimento, e quanto già pagato dalla precedente
proprietaria. L’insorgente, in ragione di tale calcolo, è pertanto tenuta a pagare
all’autorità di tassazione l’importo di fr. 1'997.30 come di seguito rilevato:
imposta dovuta da RI 1 fr. 8'530.65
imposta già pagata da __________ fr. 6'533.35
differenza fr. 1'997.30
4.5
La soluzione che precede
può apparire poco compatibile con la base legale applicabile alla fattispecie.
Essa è tuttavia in una certa misura imposta dalla situazione, caratterizzata da
una tassazione precedente che non era conforme alla legge ed alla giurisprudenza,
pur riconoscendo che, nel momento in cui la relativa decisione è stata adottata,
la prassi in materia non era ancora univoca (le sentenze della CDT qui citate
risalgono infatti al 1° luglio 2009 ed al 3 marzo 2010). In ogni caso, l’esito
risulta senz’altro più adeguato allo svolgimento dei fatti intervenuti ed è
certo meno penalizzante per la ricorrente di quello che scaturisce dalla
decisione impugnata. La ricorrente, infatti, ha effettivamente pagato per
l’acquisto del fondo la stessa cifra alla quale l’ha poi ceduto alla sorella e
meglio fr. 219'776.– per la parte acquistata, importo cui ha aggiunto il valore
di fr. 54'944.– per la parte donata, per un totale di fr. 274'720.–.
5.
Alla luce delle
considerazioni che precedono, il ricorso è parzialmente accolto. Non si
prelevano né spese né tasse di giustizia. Alla ricorrente è riconosciuta
un’indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 27 dicembre 2012 è riformata nel senso
che l’imposta è ridotta a fr. 8'530.65, importo da cui è dedotto l’ammontare di
fr. 6'533.35, già pagato dalla precedente proprietaria.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
Alla ricorrente è
riconosciuta un’indennità di fr. 1'500.– per ripetibili.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario: