80.2013.42
Condono: presupposti, tenore di vita eccessivo, valutazione stato di bisogno, debitore che percepisce prestazioni complementari (PC)
28 febbraio 2013Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2013.42
Data decisione, Autorità:
28.02.2013, CDT
Titolo:
Condono: presupposti, tenore di vita eccessivo, valutazione stato di bisogno, debitore che percepisce prestazioni complementari (PC)
CONDONO DELL'IMPOSTA
art. 167 LIFD
art. 246 LT
Incarti n.
80.2013.42
80.2013.43
Lugano
28 febbraio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 17 gennaio 2013 contro la decisione del 20
dicembre 2012 in materia di condono ICom/IC/IFD 2005 e 2008.
Fatti
A. RI 1,
nato nel 1963, celibe, ha lavorato per diversi anni nel settore della
consulenza e gestione patrimoniale e bancaria. Trasferitosi nel corso del 2006 a __________, nel Canton __________, per ragioni di lavoro, vi è rimasto all’incirca due anni.
Vittima di un ictus celebrale e ormai da tempo senza un impiego, il 1° ottobre
2008 rientrava a __________, dove possiede una casa unifamiliare (mapp. __________)
gravata da un diritto di abitazione vita natural durante a favore dei genitori.
Il
contribuente beneficia attualmente di una rendita dell’assicurazione per
l’invalidità (fr. 1'587.–), di una pensione della previdenza professionale dei
disoccupati (fr. 893.–) e delle prestazioni complementari (fr. 504.–).
B. Il 4
marzo 2010, tramite formulario ufficiale, si rivolgeva all’autorità fiscale, postulando
il condono delle imposte comunali, cantonali e federali del 2005 e del 2008. A sostegno della sua domanda lamentava difficoltà finanziarie, indicando in particolare di essere
disoccupato sin dal mese di luglio 2007 e di non avere in vista nessuna nuova
attività lucrativa, a causa dei suoi problemi di salute. Aggiungeva quindi di avere
nel frattempo usufruito di tutte le indennità di disoccupazione e di vivere
grazie all’aiuto finanziario dei suoi genitori.
C. L’Ufficio
esazione e condoni, con separate decisioni del 4 giugno 2010, respingeva la
domanda. Spiegava anzitutto che gli importanti redditi percepiti negli anni in
discussione, unitamente ai valori patrimoniali posseduti, gli avrebbero
permesso di far fronte a tutti i suoi impegni verso il fisco. Osservava inoltre
che una volta evasa la domanda di prestazioni d’invalidità inoltrata al competente
Ufficio dell’AI, egli avrebbe potuto recuperare una certa capacità economica, verosimilmente
con effetto retroattivo.
D. Il
contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo dell’11 giugno 2010,
nel quale ribadiva di non percepire alcun reddito dal mese di luglio 2009, ciò
che gli avrebbe causato un forte indebitamento verso terze persone. Sottolineava
quindi di avere richiesto anche il condono delle imposte 2006 e 2007 alle
competenti autorità del Canton __________, aggiungendo infine di avere
rimandato per mancanza di redditi impellenti cure dentarie.
E. Con
scritto del 21 gennaio 2011, l’autorità fiscale invitava il contribuente ad
informarla sullo stato della domanda di invalidità, su eventuali entrate, sulle
decisioni di condono del Canton __________ e sulle modalità di rimborso del
debito di fr. 90'000.– contratto nei confronti del padre.
In
risposta, con scritto del 28 gennaio 2011, il contribuente precisava di avere
nel frattempo ottenuto una rendita d’invalidità e una pensione della previdenza
professionale con effetto retroattivo a decorrere dal 1° giugno 2009, nonché
una prestazione complementare con effetto dal 1° gennaio 2010. Spiegava quindi
di essere ancora in attesa di una decisione definitiva di condono dalle
competenti autorità del Canton __________.
F. Dopo
altri colloqui e scambi epistolari, il 4 dicembre 2012, il contribuente presentava
un nuovo scritto, nel quale suo padre dichiarava di rinunciare al credito di complessivi
fr. 92'000.– maturato nei confronti del figlio.
Con
separate decisioni del 20 dicembre 2012, l’Ufficio esazione e condoni accoglieva
parzialmente il reclamo, concedendogli un condono pari al 60% delle imposte
comunali, cantonali e federali del 2005 e del 2008, alla condizione tuttavia che
l’importo ancora residuo fosse liquidato in rate mensili regolari da gennaio
2013 ad aprile 2014.
Nelle
motivazioni allegate, l’autorità osservava dapprima che il contribuente poteva
contare su una disponibilità finanziaria mensile di almeno fr. 558.–. Riteneva tuttavia
equa la concessione di un condono pari al 60% delle imposte scoperte (esclusa unicamente
l’imposta immobiliare comunale), in ragione della rinuncia del padre al proprio
credito, così come dell’apparente rinuncia delle autorità __________ a proseguire
la procedura d’incasso delle imposte a loro dovute, per un totale di fr.
40'740.50.
G. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce anzitutto
di essere rimasto per quasi un anno senza alcun reddito, in attesa
dell’assegnazione di prestazioni d’invalidità. Contesta poi di avere a
disposizione un importo mensile di fr. 558.–, che a suo dire contrasterebbe palesemente
con l’erogazione di prestazioni a complemento della rendita d’invalidità. Ritiene
inoltre che nel calcolo delle sue spese andrebbero aggiunti i costi di
trasferta per esigenze personali (visite mediche, fisioterapia, acquisto di
generi alimentari, ecc.) e per accompagnare il padre, impossibilitato a guidare
in seguito a ripetuti interventi ortopedici. Sottolinea infine che non tutte le
spese odontoiatriche sarebbero coperte dal Cantone.
H. Nelle
rispettive osservazioni del 23 gennaio 2013 e del 28 gennaio 2013, sia
l’Ufficio esazione e condoni sia il Municipio di __________ chiedono la
reiezione del gravame.
Con
scritto di replica del 31 gennaio 2013, il ricorrente ripropone le sue argomentazioni,
lamentando in particolare una maggiore presa in considerazione dei suoi attuali
problemi di salute.
Diritto
1. L’autorità
competente a statuire sulle domande di condono in materia di imposte cantonali
(art. 22 cpv. 1 del Regolamento della Legge tributaria ticinese) e di imposte
federali dirette (per somme inferiori a fr. 25'000.–;
cfr. art. 4 dell’Ordinanza federale concernente l’esame
delle domande di condono dell’imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv.
5 del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale
diretta, RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e condoni.
Dal 1°
gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista
dall’art. 29a Cost. fed., le sue decisioni sono impugnabili dinanzi a questa
Camera (art. 246 cpv. 3 LT e 5a del Regolamento di applicazione della Legge
federale sull’imposta federale diretta per l’imposta federale diretta).
Considerandi
2.
2.1.
Secondo
l’art. 246 LT, di uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel
bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa
per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono
essere interamente o parzialmente condonati.
Il
condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il
diritto vigente (Beusch, Der Untergang
der Steuerforderung, Zurigo 2012, p. 188). Le ragioni di una simile rinuncia –
che provoca l’estinzione di un credito fiscale spettante alla collettività
pubblica – vanno essenzialmente ricercate nella “persona” del debitore,
segnatamente nelle sue difficili condizioni personali e/o economiche, di cui
non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi
ultimi che reggono l’istituto del condono possono essere considerati di natura
umanitaria, socio-politica oppure finanziaria. In definitiva, esso viene
concesso perché si ritiene che l’esistenza economica di un contribuente debba
essere per quanto possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11
marzo 2009).
2.2
Il
condono non va tuttavia confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra
della legge. Al fine di garantire la parità di trattamento, giusta l’art. 8
Cost. fed., esso deve anzi rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in
presenza di presupposti precisi (Beusch,
op. cit., n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/
Mondada, Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto”
giustiziabile alla luce dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD
I-2008, p. 468). In base al testo degli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono
due cumulativi:
·
l’esistenza di una situazione di bisogno e;
·
conseguenze oltremodo gravose dovute al
pagamento del debito fiscale.
Tali
concetti sono precisati dall’Ordinanza federale, cui rinvia anche l’art. 22
cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese.
3.
3.1.
Giusta
l’art. 9 dell’Ordinanza federale, esiste una situazione di bisogno quando
l’intero importo dovuto è sproporzionato alla capacità finanziaria del
contribuente. Per le persone fisiche, si ha in particolare sproporzione quando
il debito fiscale, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo
d’esistenza (art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza federale), non può essere estinto
completamente entro un termine ragionevole, cioè quando il pagamento
dell’imposta – a meno di privazioni eccessive da parte del contribuente – non
sia possibile (Curchod, in:
Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral
direct, Basilea 2008, n. 5 ad art. 167 LIFD, p. 1438).
Una
situazione di bisogno è sempre data quando un contribuente non dispone né di
reddito né di sostanza, oppure quando i poteri pubblici
devono assumere il suo mantenimento e quello della sua famiglia (art. 9 cpv. 2
dell’Ordinanza federale). Tra le altre cause che possono condurre ad una situazione
di bisogno, l’art. 10 cpv. 1 dell’Ordinanza federale riconosce, per esempio:
·
un peggioramento essenziale della
situazione economica del contribuente dopo la tassazione, oggetto dell’istanza
di condono, a seguito di un lungo periodo di disoccupazione, di elevati oneri
familiari od obblighi di mantenimento (lett. a);
·
un forte indebitamento dovuto a spese
straordinarie che hanno la loro origine nella situazione personale dell’istante
e per le quali il contribuente non è responsabile (lett. b);
·
considerevoli perdite commerciali o di
capitale, per i contribuenti di professione indipendente e le persone
giuridiche, quando per tale motivo sono in gioco l’esistenza economica
dell’impresa o dei posti di lavoro. Un condono tuttavia può essere di regola accordato
alla sola condizione che anche gli altri creditori di pari grado rinuncino ad
una parte delle loro pretese (lett. c);
·
oppure ancora forti spese di malattia,
non coperte da terzi, nonché costi di cura in quanto possano cagionare per il
contribuente una situazione di bisogno (lett. d).
3.2
Quando,
nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito
fiscale non può essere completamente estinto entro un termine ragionevole, adempiuta
non è solo la condizione del bisogno, bensì pure quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167
LIFD, p. 608; Richner/Frei/ Kaufmann/
Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167 LIFD, p. 1347). Le due condizioni non possono essere definite separatamente l’una
dall’altra, sovrapponendosi in larga misura. A differenza della situazione di
bisogno, la seconda condizione del grave rigore non si sofferma tuttavia sulla
sola situazione economica del debitore, ma prende in considerazione
anche altre circostanze, segnatamente ragioni di equità (decisione
TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010).
Conseguenze
oltremodo gravose possono risultare, per esempio, dal continuo e costante
deterioramento della situazione economica del contribuente oppure dalle stesse
cause che conducono ad una situazione di bisogno: un lungo periodo di disoccupazione, elevati oneri familiari,
una prolungata malattia oppure ancora un grave incidente (decisioni TAF n. A-32324/2011 del 23 aprile 2012; TAF n. A-6866/2008
del 2 marzo 2011; TAF n. A-6466/2008 del 1° giugno 2010).
3.3
La
decisione di condono deve prendere in considerazione l’insieme della
situazione economica del contribuente. Determinante a tale riguardo è in primo
luogo la situazione al momento della decisione, l’evoluzione intervenuta dopo
la tassazione, cui l’istanza si riferisce, e le prospettive future (art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza federale), ma anche l’eventuale
volontà di quest’ultimo di privarsi di fonti di reddito o elementi della sua
sostanza (art. 12 cpv. 2 dell’Ordinanza federale).
4.
4.1.
Come
esposto in narrativa, con la decisione qui impugnata, l’Ufficio esazione e
condoni ha parzialmente accolto la domanda inoltrata dal ricorrente il 4 marzo
2010, concedendogli un condono pari al 60% delle imposte comunali, cantonali e
federali del 2005 e del 2008 ancora scoperte (esclusa unicamente l’imposta immobiliare
comunale). Pur calcolando una disponibilità mensile di fr. 558.– e pur
considerando l’esistenza di sostanza immobiliare di sua proprietà (mapp. __________
di __________), l’autorità ha posto l’accento sulla rinuncia del padre al
proprio credito di fr. 92'000.–, così come sull’apparente rinuncia delle
autorità __________ a proseguire la procedura d’incasso delle imposte 2006 e 2007 a loro dovute, per un totale di fr. 40'740.50.
4.2
In via
generale, il condono delle imposte non può essere richiesto, e quindi concesso,
solo per garantire l’eccessivo tenore di vita di un contribuente (art. 3 cpv. 2
dell’Ordinanza federale). Nel rispetto del principio della parità di
trattamento di tutti i contribuenti, esso deve piuttosto rimanere l’eccezione
ed essere accordato unicamente in presenza di una riduzione del tenore di vita
al minimo d’esistenza.
Per valutare
l’esistenza di una sproporzione tra l’importo dovuto e la capacità finanziaria
d’insieme di un contribuente, ovvero l’esistenza di una situazione di bisogno,
si può quindi far capo alle direttive per il calcolo del minimo esistenziale
agli effetti del diritto esecutivo. Tale facoltà è del resto prevista
espressamente dall’art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza federale, che rinvia al minimo
d’esistenza giusta l’art. 93 della Legge federale sulla esecuzione e sul
fallimento (LEF; RS 281.1). Oltre ad un importo base mensile calcolato
forfetariamente per tutta la Svizzera (che dal 1° settembre 2009 ammonta a fr.
1'200.– per le persone sole ed a fr. 1'700.– per i coniugi), esse considerano le
spese strettamente necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia,
il cui importo varia a seconda del tempo e del luogo a cui sono riferite, che
lo stesso escusso o contribuente sopporta effettivamente e
regolarmente (cfr. DTF 121 III 22, cons. 3a;
Vonder Mühll, Basler Kommentar zum
SchKG, Vol. I, 2ª ediz., Basilea
2010, n. 25 ad art. 93, p. 910; Guidicelli/Piccirilli,
Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002,
p. 39).
Più ampia
è invece la nozione di “fabbisogni vitali” disciplinata dalla Legge federale
sulle prestazioni complementari all’AVS/AI (LPC; RS 831.30), che persegue non soltanto
lo scopo di limitare tali bisogni, ma anche quello di garantire alle persone anziane
e invalide un reddito minimo (cfr. DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; Pratique VSI 1994 p. 225). Secondo l’art. 10 cpv. 1 LPC,
l’importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale va oggi
riconosciuto in 19'210 franchi (pari all’incirca a 1'600 franchi al mese) per
le persone sole ed in 28'815 franchi (pari all’incirca a 2'401 franchi al mese)
per i coniugi.
Contrariamente
a quanto sostenuto nel gravame, non deve pertanto minimamente sorprendere che
l’autorità fiscale abbia determinato una disponibilità finanziaria mensile di
fr. 558.–, malgrado il ricorrente sia stato posto al beneficio di prestazioni a
complemento della rendita d’invalidità sin dal 1° gennaio 2010.
4.3
A ciò si
aggiunga che l’ultimo calcolo della Cassa cantonale di compensazione agli atti
dell’incarto fiscale potrebbe addirittura sembrare generoso nei confronti del
contribuente. Nel determinare l’entità della prestazione pecuniaria da
riconoscergli a contare dal 1° gennaio 2012, esso prende ancora in
considerazione gli interi interessi ipotecari di fr. 12'428.– e l’intera
pigione lorda di fr. 13'517.–, senza procedere alla benché minima ripartizione
di tali uscite con i genitori, che pure occupano l’immobile di __________. Ci
si limita in questa sede ad osservare che ai sensi dell’art. 16c dell’ordinanza
federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI (OPC-AVS/AI; RS 831.301), quando
appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal
calcolo della prestazione complementare, la pigione computabile deve essere
ripartita fra le singole persone. In questi casi, le parti di pigione delle
persone escluse dal calcolo della prestazione complementare non sono prese in
considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua e, di massima,
l’ammontare della pigione è ripartito in parti uguali.
Senza la
necessità di approfondire oltre la questione, tanto basta per confutare le argomentazioni
del ricorrente, secondo cui il calcolo di una disponibilità mensile di fr.
558.
– contrasterebbe palesemente con l’erogazione di prestazioni a complemento
della rendita d’invalidità.
4.4
Prive di
ogni fondamento risultano anche le ulteriori censure sollevate nel gravame.
Se,
effettivamente, una volta terminate le indennità di disoccupazione, il
ricorrente è rimasto per quasi un anno senza percepire alcun reddito, d’altra
parte, con decisione del 28 giugno 2010, la Cassa cantonale di compensazione
gli ha riconosciuto una prestazione in capitale di fr. 18'720.– a titolo di liquidazione
delle rendite d’invalidità maturate sin dal 1° giugno 2009. L’assenza
temporanea di un reddito fisso non può pertanto entrare in linea di
considerazione nella presente domanda di condono, specie se si considera che nel
frattempo il ricorrente ha potuto contare sull’aiuto finanziario dei genitori,
con i quali è ritornato a vivere il 1° ottobre 2008, e che il padre ha infine
rinunciato al proprio credito di fr. 92'000.–.
Come
correttamente osservato dall’Ufficio esazione e condoni, è poi altrettanto evidente
che né i costi di trasferta per esigenze personali (visite mediche,
fisioterapia, acquisto di generi alimentari, ecc.) né tanto meno quelli per
accompagnare il padre, impossibilitato a guidare in seguito a ripetuti interventi
ortopedici, possano essere presi in considerazione nel calcolo della sua disponibilità
finanziaria. I primi rientrano pacificamente nell’importo base mensile
calcolato agli effetti del diritto esecutivo (trasferte per acquisto di generi
alimentari) oppure nelle spese di malattia e di invalidità che i Cantoni devono
rimborsare – se debitamente comprovate – ai beneficiari di prestazioni complementari
(l’art. 14 cpv. 1 lett. e LPC menziona, tra di esse, i costi di
trasporto al più vicino luogo di cura). I secondi non hanno nulla a che fare
con le spese del ricorrente, trattandosi di trasferte nell’esclusivo interesse
del padre.
Medesima
conclusione vale infine per le postulate cure odontoiatriche, ove si pensi
appena che l’art. 13 cpv. 1 della Legge cantonale di applicazione (LaLPC; RL 6.4.5.3)
prevede espressamente che le spese per trattamenti dentari semplici, economici
ed adeguati siano rimborsate agli assicurati. In simili circostanze, il
ricorrente non può certo pretendere di computare nella sua disponibilità
finanziaria attuale spese per trattamenti dentari futuri, senza prima
comprovare di avere presentato una domanda di rimborso debitamente motivata
alle competenti autorità. Con particolare riferimento al preventivo allegato al
gravame, ci si limita in questa sede ad osservare che, conformemente a quanto disciplinato
dall’art. 4 cpv. 1 del Regolamento (RLaLPC; RL 6.4.5.3.1), la sua scelta dovrà in
ogni caso cadere su un dentista in possesso di un diploma federale oppure di un’autorizzazione
cantonale per esercitare la professione.
4.5
Alla luce
di tutte le considerazioni che precedono, ed in assenza di chiari e precisi indizi
contrastanti, il calcolo delle entrate e delle uscite intrapreso dall’Ufficio
esazione e condoni, che alle entrate dichiarate per un totale di fr. 2'984.–
(rendita d’invalidità di fr. 1'587.–, pensione della previdenza professionale
di fr. 893.– e prestazione complementare di fr. 504.–) ha sottratto, oltre ad
un importo base mensile di fr. 1'200.–, anche interessi ipotecari per fr.
1'126.– e assicurazioni obbligatorie per fr. 100.–, merita pertanto piena tutela.
5.
5.1.
Nel caso
in esame, contrariamente a quanto ancora sostenuto nello scritto di replica del
31.
gennaio 2013, il ricorrente non può nemmeno pretendere che il peggioramento
della sua situazione economica sia direttamente correlato ai suoi attuali
problemi di salute.
Come
esposto in narrativa, trasferitosi nel 2006 a __________, nel Canton __________, per lavorare alle dipendenze della __________ di __________ (oggi __________),
il contribuente ha perso il proprio impiego già nel corso del 2007, molto prima
che fosse vittima del noto ictus celebrale, che lo ha costretto a rientrare a __________.
Conformemente a quanto affermato dalla recente giurisprudenza
cantonale (cfr., per esempio, decisione della Commissione di ricorso in materia
di imposte del Canton Berna del 15 dicembre 2009, in: RKE
BE 2009/165), era quindi più
che legittimo aspettarsi dal ricorrente che provvedesse alla costituzione delle necessarie riserve per il pagamento delle imposte future, specie in
considerazione degli importanti redditi conseguiti negli anni qui in discussione
(di, rispettivamente, fr. 87'124.– nel 2005 e fr.
71'534.– nel 2008) e negli anni intermedi, trascorsi nel Canton __________ (nel
2007, per esempio, dichiarava ben 152'951 franchi). Emblematico, a proposito delle verosimili difficoltà nell’amministrare la sua
fortuna, il fatto che abbia pagato solo due acconti liberi di fr. 324.40 in relazione alla tassazione IC 2005, malgrado la stessa gli sia stata notificata il 19 aprile
2007, nel pieno della sua attività professionale presso la __________ di __________.
In queste
circostanze, è facilmente presumibile che l’aggravarsi della sua situazione
economica sia piuttosto da ricondurre al mancato adeguamento del proprio tenore
di vita alla perdita del lavoro più che ai suoi attuali problemi di salute. Anche su questo punto, la conclusione dell’Ufficio
esazione e condoni – che peraltro dispone di un ampio margine di apprezzamento
nell’accertare se sono o meno adempiute le condizioni legali per accordare un
condono totale o parziale (Filippini/Mondada, op. cit., p. 481) – merita pertanto piena
tutela.
5.2
Tutto ben
considerato, le decisioni qui impugnate, con le quali l’autorità fiscale ha
concesso al ricorrente un condono pari al 60% delle imposte comunali, cantonali
e federali del 2005 e del 2008, alla sola condizione che l’importo ancora
residuo sia liquidato in rate mensili regolari da gennaio 2013 ad aprile 2014,
appaiono finanche generose nei suoi confronti.
Certo,
contrariamente a quanto potesse sembrare ad inizio di procedura, la sua situazione
debitoria non è più pregiudicata, ove si pensi appena che il padre ha nel
frattempo rinunciato al proprio credito di 92'000 franchi, mentre le competenti
autorità __________ hanno almeno apparentemente desistito nel proseguire la
procedura d’incasso delle imposte a loro dovute, per un totale di fr.
40'740.50. D’altra parte, come precisato dall’art. 3 cpv. 3 dell’Ordinanza
federale, se al momento della scadenza delle imposte il contribuente era in
grado di pagare nel termine stabilito, la decisione deve tenerne conto, senza
dimenticare infine che dai calcoli intrapresi dall’Ufficio esazione e condoni si
può ancora pretendere una minima riduzione del suo tenore di vita, ciò che gli
permetterebbe senz'altro di liquidare il debito erariale entro un tempo ancora ragionevole.
6.
6.1.
Il
ricorso deve essere conseguentemente respinto.
Visto
l'esito del gravame, tassa di giustizia (ridotta) e spese processuali sono
poste a carico del ricorrente, soccombente.
6.2
Contro le decisioni di condono e di dilazione del pagamento di
tributi è inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale (art. 83 lett. m LTF). Teoricamente rimane
aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF; Curchod, op. cit., n. 31 ad art. 167
LIFD, p. 1441). Tuttavia il Tribunale federale si è rifiutato ancora
recentemente di entrare nel merito di ricorsi di questa natura, negando
l’esistenza di un interesse giuridicamente protetto (decisione TF n.2D_21/2009
del 19 giugno 2009).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
- ;
- ;
- ;
- ;
- .
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster