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Decisione

80.2013.42

Condono: presupposti, tenore di vita eccessivo, valutazione stato di bisogno, debitore che percepisce prestazioni complementari (PC)

28 febbraio 2013Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

nato nel 1963, celibe, ha lavorato per diversi anni nel settore della

consulenza e gestione patrimoniale e bancaria. Trasferitosi nel corso del 2006 a __________, nel Canton __________, per ragioni di lavoro, vi è rimasto all’incirca due anni.

Vittima di un ictus celebrale e ormai da tempo senza un impiego, il 1° ottobre

2008 rientrava a __________, dove possiede una casa unifamiliare (mapp. __________)

gravata da un diritto di abitazione vita natural durante a favore dei genitori.

Il

contribuente beneficia attualmente di una rendita dell’assicurazione per

l’invalidità (fr. 1'587.–), di una pensione della previdenza professionale dei

disoccupati (fr. 893.–) e delle prestazioni complementari (fr. 504.–).

B. Il 4

marzo 2010, tramite formulario ufficiale, si rivolgeva all’autorità fiscale, postulando

il condono delle imposte comunali, cantonali e federali del 2005 e del 2008. A sostegno della sua domanda lamentava difficoltà finanziarie, indicando in particolare di essere

disoccupato sin dal mese di luglio 2007 e di non avere in vista nessuna nuova

attività lucrativa, a causa dei suoi problemi di salute. Aggiungeva quindi di avere

nel frattempo usufruito di tutte le indennità di disoccupazione e di vivere

grazie all’aiuto finanziario dei suoi genitori.

C. L’Ufficio

esazione e condoni, con separate decisioni del 4 giugno 2010, respingeva la

domanda. Spiegava anzitutto che gli importanti redditi percepiti negli anni in

discussione, unitamente ai valori patrimoniali posseduti, gli avrebbero

permesso di far fronte a tutti i suoi impegni verso il fisco. Osservava inoltre

che una volta evasa la domanda di prestazioni d’invalidità inoltrata al competente

Ufficio dell’AI, egli avrebbe potuto recuperare una certa capacità economica, verosimilmente

con effetto retroattivo.

D. Il

contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo dell’11 giugno 2010,

nel quale ribadiva di non percepire alcun reddito dal mese di luglio 2009, ciò

che gli avrebbe causato un forte indebitamento verso terze persone. Sottolineava

quindi di avere richiesto anche il condono delle imposte 2006 e 2007 alle

competenti autorità del Canton __________, aggiungendo infine di avere

rimandato per mancanza di redditi impellenti cure dentarie.

E. Con

scritto del 21 gennaio 2011, l’autorità fiscale invitava il contribuente ad

informarla sullo stato della domanda di invalidità, su eventuali entrate, sulle

decisioni di condono del Canton __________ e sulle modalità di rimborso del

debito di fr. 90'000.– contratto nei confronti del padre.

In

risposta, con scritto del 28 gennaio 2011, il contribuente precisava di avere

nel frattempo ottenuto una rendita d’invalidità e una pensione della previdenza

professionale con effetto retroattivo a decorrere dal 1° giugno 2009, nonché

una prestazione complementare con effetto dal 1° gennaio 2010. Spiegava quindi

di essere ancora in attesa di una decisione definitiva di condono dalle

competenti autorità del Canton __________.

F. Dopo

altri colloqui e scambi epistolari, il 4 dicembre 2012, il contribuente presentava

un nuovo scritto, nel quale suo padre dichiarava di rinunciare al credito di complessivi

fr. 92'000.– maturato nei confronti del figlio.

Con

separate decisioni del 20 dicembre 2012, l’Ufficio esazione e condoni accoglieva

parzialmente il reclamo, concedendogli un condono pari al 60% delle imposte

comunali, cantonali e federali del 2005 e del 2008, alla condizione tuttavia che

l’importo ancora residuo fosse liquidato in rate mensili regolari da gennaio

2013 ad aprile 2014.

Nelle

motivazioni allegate, l’autorità osservava dapprima che il contribuente poteva

contare su una disponibilità finanziaria mensile di almeno fr. 558.–. Riteneva tuttavia

equa la concessione di un condono pari al 60% delle imposte scoperte (esclusa unicamente

l’imposta immobiliare comunale), in ragione della rinuncia del padre al proprio

credito, così come dell’apparente rinuncia delle autorità __________ a proseguire

la procedura d’incasso delle imposte a loro dovute, per un totale di fr.

40'740.50.

G. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce anzitutto

di essere rimasto per quasi un anno senza alcun reddito, in attesa

dell’assegnazione di prestazioni d’invalidità. Contesta poi di avere a

disposizione un importo mensile di fr. 558.–, che a suo dire contrasterebbe palesemente

con l’erogazione di prestazioni a complemento della rendita d’invalidità. Ritiene

inoltre che nel calcolo delle sue spese andrebbero aggiunti i costi di

trasferta per esigenze personali (visite mediche, fisioterapia, acquisto di

generi alimentari, ecc.) e per accompagnare il padre, impossibilitato a guidare

in seguito a ripetuti interventi ortopedici. Sottolinea infine che non tutte le

spese odontoiatriche sarebbero coperte dal Cantone.

H. Nelle

rispettive osservazioni del 23 gennaio 2013 e del 28 gennaio 2013, sia

l’Ufficio esazione e condoni sia il Municipio di __________ chiedono la

reiezione del gravame.

Con

scritto di replica del 31 gennaio 2013, il ricorrente ripropone le sue argomentazioni,

lamentando in particolare una maggiore presa in considerazione dei suoi attuali

problemi di salute.

Diritto

1. L’autorità

competente a statuire sulle domande di condono in materia di imposte cantonali

(art. 22 cpv. 1 del Regolamento della Legge tributaria ticinese) e di imposte

federali dirette (per somme inferiori a fr. 25'000.–;

cfr. art. 4 dell’Ordinanza federale concernente l’esame

delle domande di condono dell’imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv.

5 del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale

diretta, RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e condoni.

Dal 1°

gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista

dall’art. 29a Cost. fed., le sue decisioni sono impugnabili dinanzi a questa

Camera (art. 246 cpv. 3 LT e 5a del Regolamento di applicazione della Legge

federale sull’imposta federale diretta per l’imposta federale diretta).

Considerandi

2.

2.1.

Secondo

l’art. 246 LT, di uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel

bisogno, per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa

per contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono

essere interamente o parzialmente condonati.

Il

condono è la definitiva rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il

diritto vigente (Beusch, Der Untergang

der Steuerforderung, Zurigo 2012, p. 188). Le ragioni di una simile rinuncia –

che provoca l’estinzione di un credito fiscale spettante alla collettività

pubblica – vanno essenzialmente ricercate nella “persona” del debitore,

segnatamente nelle sue difficili condizioni personali e/o economiche, di cui

non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi

ultimi che reggono l’istituto del condono possono essere considerati di natura

umanitaria, socio-politica oppure finanziaria. In definitiva, esso viene

concesso perché si ritiene che l’esistenza economica di un contribuente debba

essere per quanto possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11

marzo 2009).

2.2

Il

condono non va tuttavia confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra

della legge. Al fine di garantire la parità di trattamento, giusta l’art. 8

Cost. fed., esso deve anzi rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in

presenza di presupposti precisi (Beusch,

op. cit., n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/

Mondada, Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto”

giustiziabile alla luce dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD

I-2008, p. 468). In base al testo degli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono

due cumulativi:

·

l’esistenza di una situazione di bisogno e;

·

conseguenze oltremodo gravose dovute al

pagamento del debito fiscale.

Tali

concetti sono precisati dall’Ordinanza federale, cui rinvia anche l’art. 22

cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese.

3.

3.1.

Giusta

l’art. 9 dell’Ordinanza federale, esiste una situazione di bisogno quando

l’intero importo dovuto è sproporzionato alla capacità finanziaria del

contribuente. Per le persone fisiche, si ha in particolare sproporzione quando

il debito fiscale, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo

d’esistenza (art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza federale), non può essere estinto

completamente entro un termine ragionevole, cioè quando il pagamento

dell’imposta – a meno di privazioni eccessive da parte del contribuente – non

sia possibile (Curchod, in:

Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral

direct, Basilea 2008, n. 5 ad art. 167 LIFD, p. 1438).

Una

situazione di bisogno è sempre data quando un contribuente non dispone né di

reddito né di sostanza, oppure quando i poteri pubblici

devono assumere il suo mantenimento e quello della sua famiglia (art. 9 cpv. 2

dell’Ordinanza federale). Tra le altre cause che possono condurre ad una situazione

di bisogno, l’art. 10 cpv. 1 dell’Ordinanza federale riconosce, per esempio:

·

un peggioramento essenziale della

situazione economica del contribuente dopo la tassazione, oggetto dell’istanza

di condono, a seguito di un lungo periodo di disoccupazione, di elevati oneri

familiari od obblighi di mantenimento (lett. a);

·

un forte indebitamento dovuto a spese

straordinarie che hanno la loro origine nella situazione personale dell’istante

e per le quali il contribuente non è responsabile (lett. b);

·

considerevoli perdite commerciali o di

capitale, per i contribuenti di professione indipendente e le persone

giuridiche, quando per tale motivo sono in gioco l’esistenza economica

dell’impresa o dei posti di lavoro. Un condono tuttavia può essere di regola accordato

alla sola condizione che anche gli altri creditori di pari grado rinuncino ad

una parte delle loro pretese (lett. c);

·

oppure ancora forti spese di malattia,

non coperte da terzi, nonché costi di cura in quanto possano cagionare per il

contribuente una situazione di bisogno (lett. d).

3.2

Quando,

nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito

fiscale non può essere completamente estinto entro un termine ragionevole, adempiuta

non è solo la condizione del bisogno, bensì pure quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167

LIFD, p. 608; Richner/Frei/ Kaufmann/

Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167 LIFD, p. 1347). Le due condizioni non possono essere definite separatamente l’una

dall’altra, sovrapponendosi in larga misura. A differenza della situazione di

bisogno, la seconda condizione del grave rigore non si sofferma tuttavia sulla

sola situazione economica del debitore, ma prende in considerazione

anche altre circostanze, segnatamente ragioni di equità (decisione

TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010).

Conseguenze

oltremodo gravose possono risultare, per esempio, dal continuo e costante

deterioramento della situazione economica del contribuente oppure dalle stesse

cause che conducono ad una situazione di bisogno: un lungo periodo di disoccupazione, elevati oneri familiari,

una prolungata malattia oppure ancora un grave incidente (decisioni TAF n. A-32324/2011 del 23 aprile 2012; TAF n. A-6866/2008

del 2 marzo 2011; TAF n. A-6466/2008 del 1° giugno 2010).

3.3

La

decisione di condono deve prendere in considerazione l’insieme della

situazione economica del contribuente. Determinante a tale riguardo è in primo

luogo la situazione al momento della decisione, l’evoluzione intervenuta dopo

la tassazione, cui l’istanza si riferisce, e le prospettive future (art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza federale), ma anche l’eventuale

volontà di quest’ultimo di privarsi di fonti di reddito o elementi della sua

sostanza (art. 12 cpv. 2 dell’Ordinanza federale).

4.

4.1.

Come

esposto in narrativa, con la decisione qui impugnata, l’Ufficio esazione e

condoni ha parzialmente accolto la domanda inoltrata dal ricorrente il 4 marzo

2010, concedendogli un condono pari al 60% delle imposte comunali, cantonali e

federali del 2005 e del 2008 ancora scoperte (esclusa unicamente l’imposta immobiliare

comunale). Pur calcolando una disponibilità mensile di fr. 558.– e pur

considerando l’esistenza di sostanza immobiliare di sua proprietà (mapp. __________

di __________), l’autorità ha posto l’accento sulla rinuncia del padre al

proprio credito di fr. 92'000.–, così come sull’apparente rinuncia delle

autorità __________ a proseguire la procedura d’incasso delle imposte 2006 e 2007 a loro dovute, per un totale di fr. 40'740.50.

4.2

In via

generale, il condono delle imposte non può essere richiesto, e quindi concesso,

solo per garantire l’eccessivo tenore di vita di un contribuente (art. 3 cpv. 2

dell’Ordinanza federale). Nel rispetto del principio della parità di

trattamento di tutti i contribuenti, esso deve piuttosto rimanere l’eccezione

ed essere accordato unicamente in presenza di una riduzione del tenore di vita

al minimo d’esistenza.

Per valutare

l’esistenza di una sproporzione tra l’importo dovuto e la capacità finanziaria

d’insieme di un contribuente, ovvero l’esistenza di una situazione di bisogno,

si può quindi far capo alle direttive per il calcolo del minimo esistenziale

agli effetti del diritto esecutivo. Tale facoltà è del resto prevista

espressamente dall’art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza federale, che rinvia al minimo

d’esistenza giusta l’art. 93 della Legge federale sulla esecuzione e sul

fallimento (LEF; RS 281.1). Oltre ad un importo base mensile calcolato

forfetariamente per tutta la Svizzera (che dal 1° settembre 2009 ammonta a fr.

1'200.– per le persone sole ed a fr. 1'700.– per i coniugi), esse considerano le

spese strettamente necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia,

il cui importo varia a seconda del tempo e del luogo a cui sono riferite, che

lo stesso escusso o contribuente sopporta effettivamente e

regolarmente (cfr. DTF 121 III 22, cons. 3a;

Vonder Mühll, Basler Kommentar zum

SchKG, Vol. I, 2ª ediz., Basilea

2010, n. 25 ad art. 93, p. 910; Guidicelli/Piccirilli,

Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002,

p. 39).

Più ampia

è invece la nozione di “fabbisogni vitali” disciplinata dalla Legge federale

sulle prestazioni complementari all’AVS/AI (LPC; RS 831.30), che persegue non soltanto

lo scopo di limitare tali bisogni, ma anche quello di garantire alle persone anziane

e invalide un reddito minimo (cfr. DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; Pratique VSI 1994 p. 225). Secondo l’art. 10 cpv. 1 LPC,

l’importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale va oggi

riconosciuto in 19'210 franchi (pari all’incirca a 1'600 franchi al mese) per

le persone sole ed in 28'815 franchi (pari all’incirca a 2'401 franchi al mese)

per i coniugi.

Contrariamente

a quanto sostenuto nel gravame, non deve pertanto minimamente sorprendere che

l’autorità fiscale abbia determinato una disponibilità finanziaria mensile di

fr. 558.–, malgrado il ricorrente sia stato posto al beneficio di prestazioni a

complemento della rendita d’invalidità sin dal 1° gennaio 2010.

4.3

A ciò si

aggiunga che l’ultimo calcolo della Cassa cantonale di compensazione agli atti

dell’incarto fiscale potrebbe addirittura sembrare generoso nei confronti del

contribuente. Nel determinare l’entità della prestazione pecuniaria da

riconoscergli a contare dal 1° gennaio 2012, esso prende ancora in

considerazione gli interi interessi ipotecari di fr. 12'428.– e l’intera

pigione lorda di fr. 13'517.–, senza procedere alla benché minima ripartizione

di tali uscite con i genitori, che pure occupano l’immobile di __________. Ci

si limita in questa sede ad osservare che ai sensi dell’art. 16c dell’ordinanza

federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI (OPC-AVS/AI; RS 831.301), quando

appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal

calcolo della prestazione complementare, la pigione computabile deve essere

ripartita fra le singole persone. In questi casi, le parti di pigione delle

persone escluse dal calcolo della prestazione complementare non sono prese in

considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua e, di massima,

l’ammontare della pigione è ripartito in parti uguali.

Senza la

necessità di approfondire oltre la questione, tanto basta per confutare le argomentazioni

del ricorrente, secondo cui il calcolo di una disponibilità mensile di fr.

558.

– contrasterebbe palesemente con l’erogazione di prestazioni a complemento

della rendita d’invalidità.

4.4

Prive di

ogni fondamento risultano anche le ulteriori censure sollevate nel gravame.

Se,

effettivamente, una volta terminate le indennità di disoccupazione, il

ricorrente è rimasto per quasi un anno senza percepire alcun reddito, d’altra

parte, con decisione del 28 giugno 2010, la Cassa cantonale di compensazione

gli ha riconosciuto una prestazione in capitale di fr. 18'720.– a titolo di liquidazione

delle rendite d’invalidità maturate sin dal 1° giugno 2009. L’assenza

temporanea di un reddito fisso non può pertanto entrare in linea di

considerazione nella presente domanda di condono, specie se si considera che nel

frattempo il ricorrente ha potuto contare sull’aiuto finanziario dei genitori,

con i quali è ritornato a vivere il 1° ottobre 2008, e che il padre ha infine

rinunciato al proprio credito di fr. 92'000.–.

Come

correttamente osservato dall’Ufficio esazione e condoni, è poi altrettanto evidente

che né i costi di trasferta per esigenze personali (visite mediche,

fisioterapia, acquisto di generi alimentari, ecc.) né tanto meno quelli per

accompagnare il padre, impossibilitato a guidare in seguito a ripetuti interventi

ortopedici, possano essere presi in considerazione nel calcolo della sua disponibilità

finanziaria. I primi rientrano pacificamente nell’importo base mensile

calcolato agli effetti del diritto esecutivo (trasferte per acquisto di generi

alimentari) oppure nelle spese di malattia e di invalidità che i Cantoni devono

rimborsare – se debitamente comprovate – ai beneficiari di prestazioni complementari

(l’art. 14 cpv. 1 lett. e LPC menziona, tra di esse, i costi di

trasporto al più vicino luogo di cura). I secondi non hanno nulla a che fare

con le spese del ricorrente, trattandosi di trasferte nell’esclusivo interesse

del padre.

Medesima

conclusione vale infine per le postulate cure odontoiatriche, ove si pensi

appena che l’art. 13 cpv. 1 della Legge cantonale di applicazione (LaLPC; RL 6.4.5.3)

prevede espressamente che le spese per trattamenti dentari semplici, economici

ed adeguati siano rimborsate agli assicurati. In simili circostanze, il

ricorrente non può certo pretendere di computare nella sua disponibilità

finanziaria attuale spese per trattamenti dentari futuri, senza prima

comprovare di avere presentato una domanda di rimborso debitamente motivata

alle competenti autorità. Con particolare riferimento al preventivo allegato al

gravame, ci si limita in questa sede ad osservare che, conformemente a quanto disciplinato

dall’art. 4 cpv. 1 del Regolamento (RLaLPC; RL 6.4.5.3.1), la sua scelta dovrà in

ogni caso cadere su un dentista in possesso di un diploma federale oppure di un’autorizzazione

cantonale per esercitare la professione.

4.5

Alla luce

di tutte le considerazioni che precedono, ed in assenza di chiari e precisi indizi

contrastanti, il calcolo delle entrate e delle uscite intrapreso dall’Ufficio

esazione e condoni, che alle entrate dichiarate per un totale di fr. 2'984.–

(rendita d’invalidità di fr. 1'587.–, pensione della previdenza professionale

di fr. 893.– e prestazione complementare di fr. 504.–) ha sottratto, oltre ad

un importo base mensile di fr. 1'200.–, anche interessi ipotecari per fr.

1'126.– e assicurazioni obbligatorie per fr. 100.–, merita pertanto piena tutela.

5.

5.1.

Nel caso

in esame, contrariamente a quanto ancora sostenuto nello scritto di replica del

31.

gennaio 2013, il ricorrente non può nemmeno pretendere che il peggioramento

della sua situazione economica sia direttamente correlato ai suoi attuali

problemi di salute.

Come

esposto in narrativa, trasferitosi nel 2006 a __________, nel Canton __________, per lavorare alle dipendenze della __________ di __________ (oggi __________),

il contribuente ha perso il proprio impiego già nel corso del 2007, molto prima

che fosse vittima del noto ictus celebrale, che lo ha costretto a rientrare a __________.

Conformemente a quanto affermato dalla recente giurisprudenza

cantonale (cfr., per esempio, decisione della Commissione di ricorso in materia

di imposte del Canton Berna del 15 dicembre 2009, in: RKE

BE 2009/165), era quindi più

che legittimo aspettarsi dal ricorrente che provvedesse alla costituzione delle necessarie riserve per il pagamento delle imposte future, specie in

considerazione degli importanti redditi conseguiti negli anni qui in discussione

(di, rispettivamente, fr. 87'124.– nel 2005 e fr.

71'534.– nel 2008) e negli anni intermedi, trascorsi nel Canton __________ (nel

2007, per esempio, dichiarava ben 152'951 franchi). Emblematico, a proposito delle verosimili difficoltà nell’amministrare la sua

fortuna, il fatto che abbia pagato solo due acconti liberi di fr. 324.40 in relazione alla tassazione IC 2005, malgrado la stessa gli sia stata notificata il 19 aprile

2007, nel pieno della sua attività professionale presso la __________ di __________.

In queste

circostanze, è facilmente presumibile che l’aggravarsi della sua situazione

economica sia piuttosto da ricondurre al mancato adeguamento del proprio tenore

di vita alla perdita del lavoro più che ai suoi attuali problemi di salute. Anche su questo punto, la conclusione dell’Ufficio

esazione e condoni – che peraltro dispone di un ampio margine di apprezzamento

nell’accertare se sono o meno adempiute le condizioni legali per accordare un

condono totale o parziale (Filippini/Mondada, op. cit., p. 481) – merita pertanto piena

tutela.

5.2

Tutto ben

considerato, le decisioni qui impugnate, con le quali l’autorità fiscale ha

concesso al ricorrente un condono pari al 60% delle imposte comunali, cantonali

e federali del 2005 e del 2008, alla sola condizione che l’importo ancora

residuo sia liquidato in rate mensili regolari da gennaio 2013 ad aprile 2014,

appaiono finanche generose nei suoi confronti.

Certo,

contrariamente a quanto potesse sembrare ad inizio di procedura, la sua situazione

debitoria non è più pregiudicata, ove si pensi appena che il padre ha nel

frattempo rinunciato al proprio credito di 92'000 franchi, mentre le competenti

autorità __________ hanno almeno apparentemente desistito nel proseguire la

procedura d’incasso delle imposte a loro dovute, per un totale di fr.

40'740.50. D’altra parte, come precisato dall’art. 3 cpv. 3 dell’Ordinanza

federale, se al momento della scadenza delle imposte il contribuente era in

grado di pagare nel termine stabilito, la decisione deve tenerne conto, senza

dimenticare infine che dai calcoli intrapresi dall’Ufficio esazione e condoni si

può ancora pretendere una minima riduzione del suo tenore di vita, ciò che gli

permetterebbe senz'altro di liquidare il debito erariale entro un tempo ancora ragionevole.

6.

6.1.

Il

ricorso deve essere conseguentemente respinto.

Visto

l'esito del gravame, tassa di giustizia (ridotta) e spese processuali sono

poste a carico del ricorrente, soccombente.

6.2

Contro le decisioni di condono e di dilazione del pagamento di

tributi è inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale (art. 83 lett. m LTF). Teoricamente rimane

aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF; Curchod, op. cit., n. 31 ad art. 167

LIFD, p. 1441). Tuttavia il Tribunale federale si è rifiutato ancora

recentemente di entrare nel merito di ricorsi di questa natura, negando

l’esistenza di un interesse giuridicamente protetto (decisione TF n.2D_21/2009

del 19 giugno 2009).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 100.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 180.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

- ;

- ;

- ;

- ;

- .

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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