Lexipedia

Decisione

80.2013.44

Procedura: reclamo contro tassazione d’ufficio, inosservanza dei requisiti, mera affermazione di non essere in possesso di "documenti definitivi"

7 agosto 2013Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

domiciliato a __________, ha lavorato alle dipendenze dell’__________ quale assistente

allenatore.

Non

avendo inoltrato la dichiarazione fiscale 2011, nonostante una diffida, con decisione

del 17 agosto 2012 l’Ufficio di tassazione di Bellinzona infliggeva al contribuente

una multa disciplinare di fr. 400.– e gli attribuiva un termine di venti giorni

per adempiere ai suoi obblighi, avvertendolo che in caso contrario avrebbe

proceduto alla tassazione d’ufficio.

B. Con

decisione del 17 ottobre 2012, l’autorità fiscale notificava al contribuente la

tassazione IC/IFD 2011, allestita d’ufficio a causa della sua mancata

collaborazione. Il reddito imponibile era stabilito in fr. 92'000.– per l’IC ed

in fr. 92'400.– per l’IFD.

Nella

motivazione allegata veniva precisato che la tassazione d’ufficio avrebbe potuto

essere contestata solo con il motivo che era manifestamente inesatta e che in

tal caso il reclamo avrebbe dovuto essere motivato ed accompagnato dai mezzi di

prova. In caso di inosservanza di tali requisiti di forma, sarebbe invece stato

dichiarato irricevibile.

C. RI 1

impugnava la suddetta decisione, con un generico reclamo del 15 novembre 2012,

nel quale si limitava ad affermare di non essere ancora in possesso dei “documenti

definitivi per l’anno 2011, in quanto sono ancora sotto processo con il mio ex

datore di lavoro”.

Con

lettera raccomandata del 20 novembre 2012, l’Ufficio di tassazione si rivolgeva

allora al reclamante, attirando nuovamente la sua attenzione sui requisiti di

forma previsti dalla legge per la contestazione di una tassazione per

apprezzamento ed attribuendogli un termine fino al 6 dicembre 2012 per

conformarvisi, con l’avvertimento che altrimenti il gravame sarebbe stato dichiarato

irricevibile.

Non

ritirata, la raccomandata ritornava al mittente.

D. L’Ufficio

di tassazione, con decisione del 19 dicembre 2012, dichiarava irricevibile il

reclamo, ribadendo che quest’ultimo non era conforme ai requisiti di legge,

mentre la successiva lettera raccomandata del 20 novembre 2012, con cui si

forniva al reclamante un termine per fornire la prova della manifesta inesattezza

della tassazione d’ufficio, non era nemmeno stata ritirata.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 sostiene di aver

percepito un reddito manifestamente inferiore a quanto apprezzato dall’autorità

di tassazione, allegando al gravame una copia del contratto di lavoro sottoscritto

con l’ex datore di lavoro e una copia dei conteggi della cassa disoccupazione,

a riprova delle indennità giornaliere percepite dal mese di luglio.

Nelle

proprie osservazioni del 25 gennaio 2013, l’autorità di tassazione propone di

respingere il gravame.

Diritto

1. La

Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le

decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito

dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve

pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero

tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e

presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio

di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente,

sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a

torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione

di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

Considerandi

2.

2.1.

Gli

articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa se,

nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali

oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per

mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti

sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del

contribuente.

2.2

Contro la

decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità

di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT;

art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo

dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT;

art. 132 cpv. 3 LIFD).

Le norme

appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta

inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo

sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti rappresentano

non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali

l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale

del 21 novembre 1997, in: DTF 123 II 552). Secondo la giurisprudenza federale, infatti,

il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo

designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a,

122.

I 70 consid. 1c).

2.3

Tornando

al caso in esame, la decisione impugnata, con cui l’Ufficio di tassazione ha

dichiarato irricevibile il reclamo, è legittima. Sebbene nella motivazione

della decisione di tassazione del 17 ottobre 2012 l’autorità fiscale avesse

indicato con estrema chiarezza a quali condizioni formali era subordinata la

ricevibilità di un eventuale reclamo contro la tassazione per apprezzamento, il

contribuente si è limitato a reagire affermando di non essere ancora in

possesso dei “documenti definitivi per l’anno 2011, in quanto sono ancora sotto processo con il mio ex datore di lavoro”.

Pur ammettendo

che i difficili rapporti con il suo ex datore di lavoro non gli abbiano permesso

di procurarsi il certificato di salario da allegare alla dichiarazione

d’imposta, egli poteva perlomeno produrre una copia del contratto di lavoro in

essere e dei conteggi mensili della cassa disoccupazione, così come fatto in

questa sede. In tal modo, egli avrebbe senz’altro potuto dimostrare la “manifesta

inesattezza” della tassazione d’ufficio, impedendo nel contempo alla decisione

stessa di diventare esecutiva.

2.4

In tale

contesto, è del tutto irrilevante che il ricorrente non abbia ricevuto la

lettera con cui, il 20 novembre 2012, l’Ufficio di tassazione riportava

nuovamente alla sua attenzione i requisiti formali per la contestazione di una

tassazione d’ufficio e gli attribuiva un termine per conformarvisi. Anzitutto,

l’autorità non sarebbe stata neppure tenuta a ricordare nuovamente quali

fossero i presupposti per il reclamo contro la tassazione d’ufficio, che erano

già stati chiaramente indicati nella motivazione della decisione, completi

anche della comminatoria di irricevibilità in caso di loro inosservanza. La

lettera in discussione si può pertanto considerare come poco più di un gesto di

cortesia dell’autorità di tassazione, dettato dalla consapevolezza delle

conseguenze, anche gravose, di un’eventuale conferma della tassazione

d’ufficio. In secondo luogo, secondo la giurisprudenza costante del Tribunale

federale, una decisione dell’autorità spedita per lettera raccomandata è

notificata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l’invio

non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l'ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). La

circostanza che il destinatario non abbia ritirato la lettera, indirizzatagli

dall’Ufficio di tassazione mediante invio raccomandato, non impedisce pertanto

che la stessa si consideri regolarmente notificata.

2.5

Del

resto, sia detto per inciso, il contribuente non è nuovo a simili disattenzioni

nel ritirare la corrispondenza che gli è indirizzata e, più in generale, ad

atteggiamenti poco collaborativi nei confronti dell’autorità fiscale, tanto è

vero che viene tassato d’ufficio sin dal periodo fiscale 2006 e che il dovuto

d’imposta sfocia regolarmente in attestati di carenza beni (cfr. osservazioni

dell’Ufficio di tassazione del 25 gennaio 2013).

3.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Tassa di

giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 400.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un

totale di fr. 500.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster