80.2013.44
Procedura: reclamo contro tassazione d’ufficio, inosservanza dei requisiti, mera affermazione di non essere in possesso di "documenti definitivi"
7 agosto 2013Italiano8 min
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2013.44
Data decisione, Autorità:
07.08.2013, CDT
Titolo:
Procedura: reclamo contro tassazione d’ufficio, inosservanza dei requisiti, mera affermazione di non essere in possesso di "documenti definitivi"
RECLAMO
art. 132 cpv. 3 LIFD
art. 206 cpv. 3 LT
Incarti n.
80.2013.44
80.2013.45
Lugano
7 agosto 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Ivano Ranzanici (quest’ultimo in
sostituzione di Stefano Bernasconi, assente)
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 18 gennaio 2013 contro la decisione del 19
dicembre 2012 in materia di IC e IFD 2011.
Fatti
A. RI 1,
domiciliato a __________, ha lavorato alle dipendenze dell’__________ quale assistente
allenatore.
Non
avendo inoltrato la dichiarazione fiscale 2011, nonostante una diffida, con decisione
del 17 agosto 2012 l’Ufficio di tassazione di Bellinzona infliggeva al contribuente
una multa disciplinare di fr. 400.– e gli attribuiva un termine di venti giorni
per adempiere ai suoi obblighi, avvertendolo che in caso contrario avrebbe
proceduto alla tassazione d’ufficio.
B. Con
decisione del 17 ottobre 2012, l’autorità fiscale notificava al contribuente la
tassazione IC/IFD 2011, allestita d’ufficio a causa della sua mancata
collaborazione. Il reddito imponibile era stabilito in fr. 92'000.– per l’IC ed
in fr. 92'400.– per l’IFD.
Nella
motivazione allegata veniva precisato che la tassazione d’ufficio avrebbe potuto
essere contestata solo con il motivo che era manifestamente inesatta e che in
tal caso il reclamo avrebbe dovuto essere motivato ed accompagnato dai mezzi di
prova. In caso di inosservanza di tali requisiti di forma, sarebbe invece stato
dichiarato irricevibile.
C. RI 1
impugnava la suddetta decisione, con un generico reclamo del 15 novembre 2012,
nel quale si limitava ad affermare di non essere ancora in possesso dei “documenti
definitivi per l’anno 2011, in quanto sono ancora sotto processo con il mio ex
datore di lavoro”.
Con
lettera raccomandata del 20 novembre 2012, l’Ufficio di tassazione si rivolgeva
allora al reclamante, attirando nuovamente la sua attenzione sui requisiti di
forma previsti dalla legge per la contestazione di una tassazione per
apprezzamento ed attribuendogli un termine fino al 6 dicembre 2012 per
conformarvisi, con l’avvertimento che altrimenti il gravame sarebbe stato dichiarato
irricevibile.
Non
ritirata, la raccomandata ritornava al mittente.
D. L’Ufficio
di tassazione, con decisione del 19 dicembre 2012, dichiarava irricevibile il
reclamo, ribadendo che quest’ultimo non era conforme ai requisiti di legge,
mentre la successiva lettera raccomandata del 20 novembre 2012, con cui si
forniva al reclamante un termine per fornire la prova della manifesta inesattezza
della tassazione d’ufficio, non era nemmeno stata ritirata.
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 sostiene di aver
percepito un reddito manifestamente inferiore a quanto apprezzato dall’autorità
di tassazione, allegando al gravame una copia del contratto di lavoro sottoscritto
con l’ex datore di lavoro e una copia dei conteggi della cassa disoccupazione,
a riprova delle indennità giornaliere percepite dal mese di luglio.
Nelle
proprie osservazioni del 25 gennaio 2013, l’autorità di tassazione propone di
respingere il gravame.
Diritto
1. La
Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le
decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito
dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve
pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio
di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente,
sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a
torto, gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione
di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
Considerandi
2.
2.1.
Gli
articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa se,
nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali
oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per
mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti
sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del
contribuente.
2.2
Contro la
decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità
di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT;
art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo
dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT;
art. 132 cpv. 3 LIFD).
Le norme
appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta
inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo
sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti rappresentano
non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali
l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale
del 21 novembre 1997, in: DTF 123 II 552). Secondo la giurisprudenza federale, infatti,
il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge non lo
designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117 consid. 3a,
122.
I 70 consid. 1c).
2.3
Tornando
al caso in esame, la decisione impugnata, con cui l’Ufficio di tassazione ha
dichiarato irricevibile il reclamo, è legittima. Sebbene nella motivazione
della decisione di tassazione del 17 ottobre 2012 l’autorità fiscale avesse
indicato con estrema chiarezza a quali condizioni formali era subordinata la
ricevibilità di un eventuale reclamo contro la tassazione per apprezzamento, il
contribuente si è limitato a reagire affermando di non essere ancora in
possesso dei “documenti definitivi per l’anno 2011, in quanto sono ancora sotto processo con il mio ex datore di lavoro”.
Pur ammettendo
che i difficili rapporti con il suo ex datore di lavoro non gli abbiano permesso
di procurarsi il certificato di salario da allegare alla dichiarazione
d’imposta, egli poteva perlomeno produrre una copia del contratto di lavoro in
essere e dei conteggi mensili della cassa disoccupazione, così come fatto in
questa sede. In tal modo, egli avrebbe senz’altro potuto dimostrare la “manifesta
inesattezza” della tassazione d’ufficio, impedendo nel contempo alla decisione
stessa di diventare esecutiva.
2.4
In tale
contesto, è del tutto irrilevante che il ricorrente non abbia ricevuto la
lettera con cui, il 20 novembre 2012, l’Ufficio di tassazione riportava
nuovamente alla sua attenzione i requisiti formali per la contestazione di una
tassazione d’ufficio e gli attribuiva un termine per conformarvisi. Anzitutto,
l’autorità non sarebbe stata neppure tenuta a ricordare nuovamente quali
fossero i presupposti per il reclamo contro la tassazione d’ufficio, che erano
già stati chiaramente indicati nella motivazione della decisione, completi
anche della comminatoria di irricevibilità in caso di loro inosservanza. La
lettera in discussione si può pertanto considerare come poco più di un gesto di
cortesia dell’autorità di tassazione, dettato dalla consapevolezza delle
conseguenze, anche gravose, di un’eventuale conferma della tassazione
d’ufficio. In secondo luogo, secondo la giurisprudenza costante del Tribunale
federale, una decisione dell’autorità spedita per lettera raccomandata è
notificata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l’invio
non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l'ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). La
circostanza che il destinatario non abbia ritirato la lettera, indirizzatagli
dall’Ufficio di tassazione mediante invio raccomandato, non impedisce pertanto
che la stessa si consideri regolarmente notificata.
2.5
Del
resto, sia detto per inciso, il contribuente non è nuovo a simili disattenzioni
nel ritirare la corrispondenza che gli è indirizzata e, più in generale, ad
atteggiamenti poco collaborativi nei confronti dell’autorità fiscale, tanto è
vero che viene tassato d’ufficio sin dal periodo fiscale 2006 e che il dovuto
d’imposta sfocia regolarmente in attestati di carenza beni (cfr. osservazioni
dell’Ufficio di tassazione del 25 gennaio 2013).
3.
Il
ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di
giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un
totale di fr. 500.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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