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Decisione

80.2013.47

Deduzioni: spese professionali, pasto di mezzogiorno e trasporto, attività lucrativa dipendente a tempo parziale, onere della prova, orario di lavoro

4 marzo 2014Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

domiciliata a __________, ha lavorato fino al 15 agosto 2011 alle dipendenze

della __________ Sagl di __________.

Non

avendo la contribuente inoltrato la dichiarazione d’imposta 2011, l’RS 1 le notificava,

con decisione del 17 ottobre 2012, la tassazione IC/IFD 2011 allestita

d’ufficio. Il reddito imponibile era commisurato in fr. 58'100.– per l’IC ed in

fr. 63'100.– per l’IFD.

B. Con

reclamo del 16 novembre 2012, la contribuente chiedeva all’Ufficio di tassazione

di tener conto della dichiarazione nel frattempo inoltrata.

Il 20

novembre 2012, l’autorità fiscale si rivolgeva alla reclamante con una lettera,

nella quale la invitava a produrre un certificato di salario sottoscritto dal

datore di lavoro, un certificato delle rendite vitalizie dichiarate, con

indicazione del genere di rendita, e “una dichiarazione del datore di lavoro

indicante il grado d’occupazione e il tempo di lavoro a fronte dell’indicazione

della deduzione per spese professionali di un grado d’occupazione del 50% e

della richiesta in deduzione di spese di trasporto per il periodo 1.1-31.8 di

220 giorni lavorativi e di spese per pasti fuori domicilio in ragione di CHF

3'200.–“.

C. Con

decisione del 28 dicembre 2012, l’Ufficio di tassazione elevava il reddito imponibile

a fr. 78'600.– per l’IC ed a fr. 82'500.– per l’IFD. Nella motivazione allegata,

argomentava che, essendo rimasta inevasa la richiesta di completazione del 20 novembre

2012, aveva proceduto all’evasione del reclamo “in senso peggiorativo considerati

i redditi accertati e le deduzioni comprovate”.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula la deduzione

delle spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro e per i pasti fuori

domicilio, precisando di aver lavorato al 50% con un orario di lavoro dalle

10.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 15.00. Aggiunge di non essere in grado di

presentare il certificato di salario né una dichiarazione del datore di lavoro,

essendo la società fallita nel 2011.

Diritto

1. Secondo

gli articoli 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD sono deducibili a titolo di

spese professionali le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (lett. a), come pure le spese supplementari necessarie per pasti

fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b). Sia per le spese

di trasporto, sia per quelle di doppia economia domestica, l’art. 25 cpv. 2 LT

delega al Consiglio di Stato il compito di stabilire delle deduzioni complessive.

Le stesse

sono stabilite dal Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (quello valido per il periodo fiscale 2011 è del 21 dicembre 2010), segnatamente

dagli articoli 4 e seguenti, che concernono le spese di trasporto, le spese

supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio. Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta, dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del

10 febbraio 1993 (cfr. articoli 5, 6 e 9) e dalla relativa Appendice, aggiornata di periodo in periodo.

Come

precisano ulteriormente l’art. 1 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993 e l’art. 3 DE 2011, le spese professionali deducibili sono quelle necessarie al

conseguimento del proprio reddito e in causalità diretta con lo stesso. E

contrario, non sono quindi deducibili a titolo di spese professionali le spese che eccedono il necessario e che non sono in un nesso di causalità diretta con

il conseguimento del relativo reddito.

Considerandi

2.

2.1.

Come esposto in narrativa, RI 1

2.2

Sono

considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per

trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:

a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;

b) per l’uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera

con targa di controllo su fondo giallo: fino a fr. 700.– l’anno, ma al massimo

il costo del mezzo di trasporto pubblico;

c) per l’uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco

o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile

(art.

4.

cpv. 1 DE 2011).

Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene

(es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole,

ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con

targa di controllo su fondo bianco e 70 cts. il km per le automobili

(limitatamente a percorrenze fino a 15'000 km) rispettivamente 65 cts. il km (per la parte di percorrenza che eccede i 15'000 km) (art. 4 cpv. 2 DE 2011).

Anche per

l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal

luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del

10.

febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5

cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo

di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne

faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo

l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo

2011: fr. 700.– all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,40 al km per la

motocicletta e fr. 0,70 al km per l’automobile). La deduzione chilometrica per

il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2a frase Ordinanza del

10.

febbraio 1993).

2.3

Per

l’imposta cantonale, sono considerate spese supplementari per doppia economia

domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto

principale al proprio domicilio; la relativa deduzione è ammessa se il luogo di

lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le

condizioni imposte dall’attività professionale, la pausa per i pasti è tale da

non permettere al contribuente di rientrare a domicilio (art. 5 cpv. 1 DE 2011).

Se il

contribuente rientra ogni giorno a domicilio, per ogni pasto principale consumato

fuori casa ha diritto ad una deduzione di fr. 15.– il giorno o fr. 3'200.–

l’anno se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (art. 5

cpv. 2 lett. a DE 2011).

Se il

costo dei pasti è ridotto poiché consumati in parte o totalmente nella mensa

del datore di lavoro oppure se quest’ultimo versa un contributo per ridurne il

prezzo, la deduzione è ammessa solo nella misura della metà; se la riduzione di

prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare,

non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto (art. 5 cpv. 3 DE 2011).

Per l’IFD

le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria, poiché il luogo

di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la

pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a dell’Ordinanza del

10.

febbraio 1993).

Per il

periodo fiscale 2011 la deduzione massima è di fr. 3'200.– all’anno (cfr. appendice

dell’ordinanza del 10 febbraio 1993).

Se per

ridurre il prezzo il datore di lavoro fornisce facilitazioni che non sono

contributi in contanti (distribuzione di buoni) o se il pasto è preso in una

mensa, in un ristorante del personale o in un ristorante del datore di lavoro è

concessa soltanto la metà della deduzione (art.

6.

cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993). Nessuna deduzione è ammessa, data la mancanza di spese supplementari, quando la valutazione delle prestazioni in natura operata dal datore di lavoro è inferiore alle aliquote fissate dall’autorità fiscale

o quando il contribuente può ristorarsi ad un prezzo inferiore a dette aliquote (art. 6 cpv. 3 Ordinanza del 10

febbraio 1993).

2.4

È

comprensibile che l’Ufficio di tassazione, appreso che la ricorrente aveva

svolto un’attività a tempo parziale, necessitasse di conoscere il suo orario di

lavoro, per poter valutare la legittimità delle deduzioni per spese

professionali fatte valere. Se, per esempio, il lavoro fosse stato concentrato

in metà settimana, sarebbero state giustificate solo tre trasferte settimanali;

se fosse stato suddiviso su cinque giorni, si sarebbe poi dovuto stabilire se

mezza giornata era libera e se pertanto la contribuente aveva diritto alla

deduzione delle spese per il pasto di mezzogiorno (cfr. anche Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar

zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 25 ad art. 26 LIFD, p. 455).

La

ricorrente non ha tuttavia dato seguito alla richiesta di documentare l’orario

di lavoro, indirizzatale dall’Ufficio di tassazione. Solo con il ricorso, ha

spiegato che il datore di lavoro è fallito nel 2011 e che pertanto non solo non

le è stato rilasciato il certificato di salario ma neppure ha potuto chiedere

un’attestazione in merito all’orario di lavoro.

Vista la

particolarità della situazione, la decisione impugnata, che ha negato ogni

spesa professionale, con la sola eccezione del forfait per le “altre spese

professionali”, si rivela eccessivamente severa. Per economia di giudizio, si

giustifica dunque di ammettere in deduzione le spese per il trasporto

quotidiano per i tre quarti dell’anno, cioè per 147 giorni lavorativi.

Considerata la distanza di 12 km per la singola tratta, la deduzione ammonta a:

km 3’528

(km 24 x 147 giorni) x fr. 0,70 = fr. 2’469.60

Inoltre,

in via equitativa, si ritiene giustificata una deduzione per 100 pasti di mezzogiorno

a fr. 15.– ciascuno, per un totale di fr. 1'500.–.

3.

Nonostante

l’esito del ricorso, parzialmente favorevole alla ricorrente, si giustifica di

porre a suo carico almeno in parte la tassa di giustizia e le spese, secondo

l’art. 231 cpv. 3 LT, per il fatto che, conformandosi agli obblighi che le

incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di

tassazione o di reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 28 dicembre 2012 è riformata nel senso

che sono ammesse le deduzioni di fr. 2'470.– per spese di trasporto e di fr.

1'500.– per spese di doppia economia domestica.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 600.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 90.–

per un

totale di fr. 690.–

sono a

carico della ricorrente nella misura di due terzi (fr. 460.–).

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

__________

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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