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Decisione

80.2013.5

Reddito imponibile: riconoscimento di una fondazione di famiglia, nullità di fondazione di mantenimento, constatazione da parte dell’autorità giudiziaria amministrativa

4 marzo 2016Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

A. a.

Nella dichiarazione fiscale 2003B, i coniugi RI 2 e RI

1 indicavano di avere conseguito nel periodo di computo 2003 in particolare i

seguenti redditi:

redditi

2003

Attività indipendente marito (studio legale)

35’036

Attività indipendente moglie (studio legale)

35’036

Agricoltura e selvicoltura (Masseria __________)

- 59’764

Redditi della sostanza immobiliare

340’920

Da titoli e capitali

28’689

Fra

gli elementi patrimoniali, dichiaravano in particolare la sostanza seguente:

sostanza

Valore 31.12.2003

Attivi studio legale

da verificare

Attivi masseria __________

45’000

Titoli e altri collocamenti di capitali

2'430’316

Crediti verso Fondazione __________

2'561’042

Debiti privati

- 8'834’958

Debiti aziendali

- 1'453’470

b.

Notificando

ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2003, con decisione del 14 dicembre 2005,

l’RS 1 definiva i redditi principali come segue:

redditi

Media annua

Attività indipendente marito (studio legale)

67’536

Attività indipendente moglie (studio legale)

67’536

Agricoltura e selvicoltura (Masseria __________)

–.–

Redditi della sostanza immobiliare

356’120

Da titoli e capitali

28’680

Il

reddito imponibile era così stabilito in fr. 218’800.– per l’IC ed in fr.

230’500.– per l’IFD.

Quanto

alla sostanza imponibile, era definita in fr. 6'880’000.–. I principali elementi

erano i seguenti:

sostanza

Valore 1.1.2001

Attivi studio legale

1'784’048

- riserva tassata

25’000

- trasparenza Fondazione __________

5'735’852

Attivi masseria __________

45’000

Investimento __________

2'562’485

Titoli e altri collocamenti di capitali

2'430’579

- trasparenza Fondazione __________

5'210’832

Debiti privati

- 6'576’479

Debiti aziendali

- 882’825

Come

nei periodi fiscali 1997/98 e seguenti, l’autorità fiscale aveva deciso di imporre

“per trasparenza” la Fondazione di famiglia __________, la quale, pur avendo

sede a __________, era “di fatto diretta ed effettivamente amministrata in

Ticino”. Di conseguenza, aveva aggiunto agli elementi imponibili dei contribuenti

i redditi da titoli e da capitali e l’utile derivante dal recupero di crediti

ceduti, spettanti alla fondazione in questione.

Nella

motivazione, l’autorità di tassazione spiegava di essersi basata inoltre sui

“dettagli già forniti al contribuente e al suo rappresentante in occasione

delle varie audizioni intercorse”.

Quanto

al reddito professionale, erano stati aggiunti una ripresa per spese non

ammesse di fr. 30'000.– ed era stata restituita una riserva tassata su debitori

e pratiche in corso (parziale) di fr. 25'000.–.

B. a.

Nella dichiarazione fiscale 2004, i contribuenti

indicavano di avere conseguito nel periodo di computo 2004 in particolare i seguenti

redditi:

redditi

2003

Attività indipendente marito (studio legale)

62’817

Attività indipendente moglie (studio legale)

62’817

Agricoltura e selvicoltura (Masseria __________)

- 56’564

Redditi della sostanza immobiliare

357’420

Da titoli e capitali

27’516

Fra

gli elementi patrimoniali, dichiaravano in particolare la sostanza seguente:

sostanza

Valore 31.12.2004

Attivi studio legale

da verificare

Attivi masseria __________

45’000

Titoli e altri collocamenti di capitali

2'299’191

Crediti verso Fondazione __________

2'461’042

Debiti privati

- 8'634’007

Debiti aziendali

- 1'758’010

b.

Notificando

ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2003, con decisione del 14 dicembre 2005,

l’Ufficio di tassazione definiva i redditi principali come segue:

redditi

Media annua

Attività indipendente marito (studio legale)

95’317

Attività indipendente moglie (studio legale)

95’317

Agricoltura e selvicoltura (Masseria __________)

–.–

Redditi della sostanza immobiliare

368’620

Da titoli e capitali

27’516

Il

reddito imponibile era così stabilito in fr. 367’600.– per l’IC ed in fr.

380’000.– per l’IFD.

Quanto

alla sostanza imponibile, era definita in fr. 4'920’000.–. I principali elementi

erano i seguenti:

sostanza

Valore 1.1.2004

Attivi studio legale

2'091’268

- riserva tassata

- trasparenza Fondazione __________

5'735’852

Attivi masseria __________

45’000

Investimento __________

Titoli e altri collocamenti di capitali

2'299’298

- trasparenza Fondazione __________

5'212’186

Debiti privati

- 8'634’007

Debiti aziendali

- 1’758’010

Nella

motivazione, l’autorità di tassazione spiegava di essersi basata sui “dettagli

già forniti al contribuente e al suo rappresentante in occasione delle varie

audizioni intercorse”.

Quanto

al reddito professionale, erano stati aggiunti una ripresa per spese non

ammesse di fr. 30'000.– ed era stata restituita una riserva tassata su debitori

e pratiche in corso (saldo) di fr. 25'000.–. Ribadiva inoltre di avere deciso

di imporre “per trasparenza” la Fondazione di famiglia __________, la quale,

pur avendo sede a __________, è “di fatto diretta ed effettivamente amministrata

in Ticino”.

C. L’autorità di

tassazione accoglieva parzialmente i reclami dei contribuenti contro le

decisioni di tassazione per i periodi fiscali 1997/1998, 1999/2000, 2001/2002,

2002 (imposta annua intera), 2003 e 2004, con decisioni del 21 dicembre 2006.

In particolare, l’Ufficio

di tassazione rinunciava alla tassazione per trasparenza della Fondazione __________,

riconoscendo che “nei casi concreti, gli elementi trasferiti per effetto della

trasparenza nelle tassazioni oggetto di contestazione erano già stati tassati

presso la __________” e che l’autorità fiscale aveva “omesso di contestare i

riparti intercantonali d’imposta della Fondazione”, rendendo “problematica dal

profilo dell’affidamento una conferma delle tassazioni”.

Le decisioni su reclamo

confermavano la rivalutazione del reddito dello studio legale, “attraverso

l’imposizione di una riserva sui debitori o sulle pratiche in corso”, e

ribadivano per contro il rifiuto di dedurre dal reddito imponibile le perdite

generate dall’azienda agricola, trattandosi di “attività perennemente in

perdita”. Le decisioni impugnate erano confermate anche in merito agli altri

aspetti (commisurazione del valore locativo degli immobili di __________,

reddito dei titoli e capitali, spese di manutenzione, interessi passivi, debiti

di costruzione, sostanza aziendale).

D. Contro le suddette

decisioni, i contribuenti interponevano ricorso dinanzi alla Camera di diritto

tributario il 21 dicembre 2006.

Con sentenza del 24

ottobre 2007 questa Corte statuiva che:

1) le

decisioni impugnate andavano annullate e gli atti rinviati all'Ufficio di tassazione

per ulteriori accertamenti e per nuove decisioni in relazione alla definizione

a) del

reddito aziendale dello studio legale,

b) del

valore locativo degli immobili __________ e

c) delle

spese di manutenzione degli immobili __________ per il periodo fiscale

1997/1998 (punto 1.1 del dispositivo);

2)

la RI 3 andava imposta "per trasparenza" (punto 1.2);

3)

il ricorso era respinto per quanto atteneva alla deduzione

a) delle

perdite dell'azienda agricolo-forestale __________;

b) degli

interessi passivi sul credito di costruzione (punto 1.3).

E. a.

Il 10 novembre 2010

l’Ufficio di tassazione notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2005,

commisurando il reddito imponibile in fr. 347'600.– per l’IC (per l’aliquota

fr. 346'900.–) ed in fr. 357'000.– per l’IFD (per l’aliquota fr. 356'300.–) e

la sostanza imponibile in fr. 2'623'000.– (per l’aliquota fr. 2'628'000.–).

Anche in questo caso, i beni e i redditi della RI 3 erano imposti per trasparenza

e, nella definizione del reddito dell’attività lucrativa, l’autorità fiscale

aveva ripreso costi non ammessi dall’uso commerciale nella misura di fr.

21'345.–. Inoltre era stata negata la deduzione delle perdite dell’azienda agricola.

b.

I coniugi __________

impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 3 dicembre 2010, lamentando

la circostanza che la stessa si fondava su una sentenza della Camera di diritto

tributario, relativa ai periodi precedenti, che non era tuttavia ancora passata

in giudicato.

F. Con

sentenza del 12 dicembre 2012, il Tribunale federale respingeva un ricorso

della Divisione delle contribuzioni contro la sentenza del 14

gennaio 2010 della Camera di diritto tributario in merito alle tassazioni dei

periodi fiscali dal 1997/98 al 2001/2002. Respingeva altresì un ricorso

presentato dai contribuenti contro le stesse decisioni. In particolar modo,

l’Alta Corte riconosceva il principio dell’imposizione per trasparenza della RI

3.

H. Il 28 novembre 2012

l’RS 1 notificava ai contribuenti tre nuove decisioni su reclamo concernenti

l’imposta sia per l’IC sia per l’IFD dei periodi fiscali 2003, 2004 e 2005. Conformandosi

alla sentenza della Camera di diritto tributario relativa ai periodi precedenti,

confermata dal Tribunale federale, attribuiva “per trasparenza” gli elementi imponibili

della RI 3 ai reclamanti.

Questi i principali

fattori delle tre decisioni:

2003

2004

2005

reddito attività indipendente

269’000

209’000

127’000

valore locativo e affitti

437’280

451’798

507’843

reddito da titoli e capitali

155’483

141’701

226’301

spese di manutenzione immobili

130’632

82’220

76’172

sostanza immobiliare

5'608’515

5'608’515

5'452’623

attivi della ditta individuale

6'913’600

7’211’110

7’157’060

titoli e capitali

9'495’435

9’217’366

9’773’715

debiti privati

13'057’483

13’621’433

13’982’286

debiti della ditta individuale

7'078’504

7’055’290

7’018’955

Reddito imponibile IC

387’100

369’600

395’900

Reddito imponibile IFD

396’300

378’900

405’300

Sostanza imponibile IC

2’969’000

2’485’000

3’014’000

I. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2, come pure la RI

3, contestano diversi aspetti delle decisioni su reclamo relative ai periodi

fiscali dal 2003 al 2005.

In primo luogo, chiedono

che la RI 3 sia riconosciuta come civilmente e fiscalmente valida, con

conseguente rinuncia alla sua imposizione per trasparenza. A loro avviso, il

Tribunale federale avrebbe sancito “la nullità fiscale di RI 3, per una serie

di sviste…, considerandola a torto fondazione di mantenimento nulla, censura

estranea al dossier fiscale…, che in realtà non sta e perdipiù contrasta con lo

sviluppo della giurisprudenza delle Corti Civili dello stesso TF e con la più recente

dottrina”.

Oltre alle censure

direttamente legate alla questione della controversa imposizione per

trasparenza della fondazione di famiglia, gli insorgenti sollevano una serie di

altre contestazioni, che concernono le spese di manutenzione degli immobili di __________

e di __________, la valutazione degli attivi della fondazione (svalutazione in

seguito a un furto), la stima degli immobili, la valutazione degli attivi dello

studio legale, una ripresa sui debiti privati giustificata dal fisco con

“riclassificazione debito per imposte”, un’incompleta ripresa dei conti della

Fondazione, in seguito alla sua imposizione per trasparenza.

Diritto

1. Legittimazione

Deve in primo luogo

essere esclusa la legittimazione a ricorrere della RI 3.

Sia l’art. 227 cpv. 1 LT

sia l’art. 140 cpv. 1 LIFD consentono in-fatti al contribuente di impugnare con

ricorso scritto la decisione su reclamo dell'autorità di tassazione, entro

trenta giorni dalla notificazione.

Nella fattispecie, i

contribuenti sono solo i coniugi RI 2 e RI 1, come peraltro risulta in modo

indiscutibile dalle decisioni impugnate.

Considerandi

2.

Imposizione “per

trasparenza” della RI 3

2.1

Della contestazione

principale si è occupata ampiamente la sentenza di questa Camera relativa alle

tassazioni IC e IFD, per i periodi fiscali 1997/1998, 1999/2000 e 2001/2002, la

quale è stata confermata dal Tribunale federale (cfr. la sentenza 2C_157/2010 e

2C_163/2010 del 12 dicembre 2010).

Per effetto delle

decisioni in questione, la RI 3 è stata assoggettata ad imposizione “per

trasparenza”, in quanto i suoi scopi sono stati riconosciuti incompatibili con

l’art. 335 CCS. Di conseguenza, “i fattori fiscali relativi alla Fondazione vanno…

ascritti ai soggetti fiscali originari, ovvero ai coniugi __________,

nell’ambito delle tassazioni che li concernono e secondo la loro originaria

appartenenza… Per quanto specificatamente riguarda i crediti nei confronti

dello studio legale, ciò significa che essi devono di principio continuare a

essere qualificati come parte della sostanza commerciale” (cfr. la sentenza del

Tribunale federale del 12 dicembre 2010, consid. 11.7).

2.2

Nella misura in cui i

ricorrenti lamentano “una serie di sviste”, in cui sarebbe incorso il Tribunale

federale con la sua decisione, si deve ancora ricordare che quest’ultimo ha

anche respinto un’istanza di revisione, con la quale gli stessi insorgenti postulavano

che il Tribunale federale riesaminasse la fattispecie e quindi annullasse

rispettivamente riformasse il giudizio reso il 12 dicembre 2010 (cfr. la

sentenza n.2F_3/2011 del 23 febbraio 2011).

2.3

In questa sede, si può

pertanto rinviare alle argomentazioni su cui sono fondate le decisioni

precedentemente ricordate, le quali si sono espresse su tutti gli aspetti

sollevati nuovamente dai ricorrenti con i ricorsi in esame.

Sia la Camera di diritto

tributario sia il Tribunale federale hanno escluso fra l’altro che le autorità

fiscali ticinesi avessero mai dato una rassicurazione scritta riguardo alla

qualifica della Fondazione. Neppure è stato considerato determinante, nella

prospettiva della buona fede, il fatto che il Canton Ticino avesse percepito

dalla Fondazione le imposte immobiliari per gli anni 1997-2000, la cui riscossione

competeva infatti all’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, non invece

a quello delle persone fisiche; aveva inoltre finalità decisamente diverse e si

basava su iscrizioni a registro fondiario (cfr. la sentenza del Tribunale

federale del 12 dicembre 2010, consid. 11.8).

L’Alta Corte si è anche

pronunciata sulla circostanza secondo cui l’autorità fiscale cantonale non

avrebbe messo in discussione l’esistenza della Fondazione in occasione di

tassazioni precedenti, ricordando che il principio, secondo cui le tassazioni

divenute definitive sono vincolanti unicamente in relazione ai periodi che le

riguardano, vale infatti anche nel caso del riconoscimento o meno di un

determinato soggetto giuridico (sentenza del Tribunale federale del 12 dicembre

2010, consid. 11.8 e giurisprudenza citata).

2.4

I ricorrenti sostengono

che la Seconda Corte di diritto pubblico, respingendo il loro ricorso, avrebbe

fatto “un grave passo indietro nell’evoluzione della giuriusprudenza del TF in

materia di fondazioni ‘di mantenimento’”. La spiegazione sarebbe a loro avviso

ravvisabile solo nell’eco persistente “dell’incredibile campagna, lapidazione e

messa alla gogna mediatiche” cui sarebbero stati sottoposti per anni i

contribuenti.

Quale che sia il giudizio

dei ricorrenti in merito alla decisione adottata dal Tribunale federale nei

loro confronti, la stessa corte ha tuttavia sostanzialmente confermato la

propria giurisprudenza in una sentenza del 21 marzo 2014 (n.2C_533/2013, in

DTF 140 II 255 = RF 69/2014 p. 453 = RDAF 2014 II 322). Nella stessa, ha

ricordato come, secondo l’art. 52 cpv. 3 CC, le unioni di persone e gli

istituti che si propongono uno scopo illecito od immorale non possano ottenere

la personalità. Esse sono nulle dal principio. È il caso delle fondazioni che,

fin dalla loro costituzione, non rispettano l’art. 80 cpv. 1 CC, per il fatto

che non hanno il potere di disporre del loro patrimonio, essendo quest’ultimo restato

nelle mani del fondatore. All’infuori di questa ipotesi, i casi più frequenti

di fondazioni illecite concernono le fondazioni di famiglia i cui scopi non si

attengono strettamente a quelli enunciati all’art. 335 cpv. 1 CC, cioè le

cosiddette fondazioni di mantenimento (cfr. la sentenza citata, consid. 5.2 e

dottrina menzionata).

Richiamando espressamente

la propria precedente pronuncia, che concerne i ricorrenti, la Seconda Corte di

diritto pubblico ha ribadito che le autorità della giustizia amministrativa

possono esaminare pregiudizialmente se le fondazioni rispettano le regole del

diritto civile. In principio, il loro potere d’esame si limita tuttavia alla

constatazione di lacune manifeste, che risultano così gravi da avere quale

effetto la sua nullità. Nel caso contrario, spetta invece al giudice civile pronunciarsi

sulla sorte della fondazione (art. 88 CC), specialmente in considerazione di

una possibile conversione, che potrebbe consentire ugualmente il riconoscimento

condizionato dell’esistenza della fondazione (DTF 140 II 255 = RF 69/2014 pag.

453.

= RDAF 2014 II 322, consid. 5.4).

Alla luce di quest’ultima

sentenza, non si vede come i ricorrenti possano sostenere che “il salto

indietro riguardo l’evoluzione intervenuta in materia di fondazioni di

famiglia, di fedecommessi e trust” sia spiegabile solo con “gli effetti continuati

della pressione esercitata dall’odiosa campagna mediatica delittuosamente suscitata

dalla direzione (direttore e sostituto) del fisco agente per risentimento verso

la Dir. DFE” e addirittura con la “mancata lettura dell’intero ricorso” da

parte dei giudici federali.

3.

Reddito dell’attività

lucrativa indipendente

3.1

Passando ai singoli

aspetti delle tassazioni contestate, i ricorrenti ammettono che gli importi

relativi al reddito aziendale dello studio legale sono stati “correttamente

ripresi così come dalle risultanze del verbale di audizione del 16.04.2009”.

Chiedono solo lo stralcio degli elementi inseriti in applicazione del principio

della “trasparenza fiscale”. A quest’ultimo riguardo, si rinvia alle considerazioni

che precedono ed alle sentenze della Camera di diritto tributario e del

Tribunale federale già evocate.

3.2

Limitatamente alla

tassazione per il periodo fiscale 2004, viene censurato l’importo di fr.

110'000.–, corrispondente allo scioglimento della “riserva tassata

accantonamento su posizioni creditorie”.

La riserva tassata in

questione è legata all’imposizione del reddito straordinario conseguito nel

2002.

ed assoggettato all’imposta annua intera sui proventi straordinari. Nella

definizione del reddito straordinario era infatti stato ripreso un importo di

fr. 457'104.– corrispondente ad un accantonamento non giustificato in mancanza

della prova di una perdita imminente, ed era stata costituita una riserva

tassata per lo stesso importo. Siccome l’accanto-namento in questione è stato

parzialmente sciolto, nella misura di fr. 110'000.–, dalla RI 3 nei conti del

periodo fiscale 2004, si imponeva la parziale restituzione della riserva

tassata costituita nel 2002, allo scopo di neutralizzare il ricavo assoggettato

all’imposta annua intera nel 2002.

Poiché con la sentenza del

16.

ottobre 2014 di questa Camera (passata in giudicato dopo la pronuncia del 17

agosto 2015, con cui il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un

ricorso dei contribuenti [n.2C_1047/2014 e 2C_1048/2014]) è stata confermata

l’imposizione dei redditi straordinari in questione, si impone lo scioglimento

della riserva tassata, nella misura di fr. 110'000.–, nel periodo fiscale 2004.

4.

Valore locativo

4.1

Anche in relazione ai

redditi della sostanza immobiliare, i ricorrenti lamentano l’attribuzione alla

loro partita fiscale degli elementi riconducibili alla RI 3. Si rinvia pertanto

alle argomentazioni che precedono.

4.2

Per il solo periodo

fiscale 2005, gli insorgenti censurano altresì l’aumento del valore locativo

del loro appartamento nel Comune di domicilio da fr. 26'000.– a fr. 31'000.–,

“tenuto conto del livello degli affitti ricavabili da oggetti simili situati nella

stessa zona”.

In considerazione del

fatto che nei successivi periodi fiscali 2006, 2007 e 2008 il valore locativo

dell’appartamento in questione è stato riportato all’importo di fr. 26'000.–,

non si vede come possa essere confermato il valore di fr. 31'000.– nel periodo

fiscale litigioso.

Su questo punto, il

ricorso è pertanto accolto.

5.

Deduzione delle spese di

gestione e manutenzione degli immobili di __________

5.1

Per quanto concerne

l’immobile di via __________ a __________, i contribuenti lamentano la mancata

deduzione dell’accantonamento per spese di riscaldamento nei periodi fiscali

2003.

e 2004. Sostengono che l’amministrazione ne avrebbe ritardato il conteggio

e che la fatturazione sarebbe intervenuta nel 2005 per un importo di fr.

11'189.85. Questo importo dovrebbe pertanto essere suddiviso fra i due periodi

precedenti.

5.2

Secondo l’art. 32 cpv. 2

LIFD, come pure secondo l’art. 31 cpv. 2 LT, di identico tenore, nella loro

formulazione in vigore nel periodo fiscale in discussione, il contribuente che

possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi d’assi-

curazione e le altre spese d’amministrazione da parte di terzi. Sono

considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore

dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la

redditività (cfr. Agner/ Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art.

32.

LIFD, p. 219 s.; Känzig,

Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario

ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n.

52.

del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).

5.3

Le spese di gestione di un

immobile (in particolare, quelle per la pulizia, l'illuminazione ed il

riscaldamento delle parti comuni di uno stabile e quelle per l'acqua potabile e

la raccolta dei rifiuti) costituiscono spese per il mantenimento del contribuente

e della sua famiglia e possono essere dedotte dal reddito, eccezionalmente,

alla condizione che gravino un contribuente che a sua volta le trasferisce su

una o più persone per cui costituiscono costi di mantenimento effettivi, come

si verifica nel caso del proprietario che cede in locazione un immobile e

riceve quale corrispettivo la pigione oltre all'indennizzo per i costi

accessori, ma non quando è il proprietario ad abitare la propria casa, nel

quale caso i costi che verrebbero traslati sugli inquilini non sono di solito

compresi nel calcolo del valore locativo ed il contribuente che abita la

propria casa non ha pertanto il diritto alla deduzione degli stessi (cfr. p.

es. la sentenza CDT n. 80.2002.200 del 20 gennaio 2003 in re K. e

giurisprudenza e dottrina citate; inoltre la sentenza del Tribunale federale

del 15 luglio 2005, n.2A.683/2004, in ASA 77 p. 161 = StE 2006 B 25.6 n. 53 =

RDAF 2005 II 502 consid. 2.5).

5.4

La censura dei

contribuenti è difficilmente comprensibile. Infatti, i contribuenti hanno

dedotto un accantonamento per spese di riscaldamento di ben fr. 45'000.– nel

2003.

e di fr. 22'500.– nel 2004. Lo stesso non è poi stato sciolto nel periodo

fiscale 2005, quando sarebbe stato sostenuto il costo in questione. Solo con il

ricorso quantificano la spesa in fr. 11'189.85, sostenuta nel 2005, periodo nel

quale tuttavia nessun costo per riscaldamento è stato chiesto in deduzione. Al

ricorso i contribuenti hanno allegato copia di una lettera da loro inviata

all’amministrazione dello stabile e dei conteggi da cui risulta un calcolo

delle spese di riscaldamento di due stabili di loro proprietà in via __________.

Dai documenti in questione non si evince tuttavia alcuna indicazione in merito

alle ragioni per le quali tali spese dovrebbero essere dedotte dal reddito dei

proprietari.

Tenuto conto della natura

delle spese in questione, che rientrano chiaramente fra quelle di gestione e non

di manutenzione, come pure delle indicazioni contrastanti che emergono dagli

atti, la deduzione non può essere ammessa.

6.

Deduzione delle spese di

gestione e manutenzione degli immobili di __________

6.1

Per la gestione e la

manutenzione degli immobili di loro proprietà ad __________, i contribuenti

hanno fatto valere spese per ben fr. 80'763.– nel 2003, fr. 71'489.– nel 2004 e

fr. 60'497.– nel 2005. L’autorità ha ammesso i costi in questione limitatamente

agli importi di fr. 16'570.– nel 2003, 16'831.– nel 2004 e 18'153.– nel 2005.

Nel ricorso, i

contribuenti sostengono che l’Ufficio non avrebbe fornito “indicazioni

sufficienti a determinare esattamente la natura delle correzioni” e chiedono di

ammettere in deduzione le spese secondo la documentazione da loro prodotta.

6.2

Basta un sommario esame

delle spese chieste in deduzione dai contribuenti per avvedersi che per la

maggior parte si tratta di costi di mantenimento personale o tutt’al più di

gestione immobiliare, la cui deduzione è esclusa (elettricità, acqua, gasolio

per riscaldamento, abbonamenti vari ecc.). Mentre in un primo tempo l’Ufficio

di tassazione aveva ammesso solo le spese di manutenzione in senso stretto e

quelle di gestione deducibili, nella decisione impugnata ha riconosciuto ai

contribuenti la deduzione forfetaria prevista dalla legge, superiore

all’importo precedentemente ammesso.

Per facilitare il lavoro

sia dell'amministrazione fiscale che dei contribuenti, infatti, invece della

somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il

contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva, stabilita dal

Consiglio federale per l'IFD e dal Consiglio di Stato per l'IC (art. 32 cpv. 4

LIFD e 31 cpv. 4 LT; art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18

ottobre 1994; art. 2 Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili

del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del 24 agosto

1992).

La deduzione complessiva

ammonta:

·

al 15% per l'IC ed al 10% per l'IFD del reddito lordo delle pigioni

o del valore locativo, se, all'inizio del periodo fiscale, l'immobile risale al

massimo a 10 anni prima;

·

al 25% per l'IC ed al 20% per l'IFD del reddito lordo delle pigioni

o del valore locativo se, all'inizio del periodo fiscale, l'immobile ha più di

10.

anni

(cfr. art. 2 cpv. 1

Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in

vigore nei periodi fiscali litigiosi; art. 2 Ordinanza concernente la deduzione

dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta

del 24 agosto 1992).

6.3

Come specificato nelle

decisioni impugnate, l’autorità di tassazione ha ammesso la deduzione

forfetaria persino per gli immobili che non producevano alcun reddito

imponibile, in quanto non erano abitati né ceduti in locazione.

La soluzione adottata si

rivela in tal modo la più favorevole ai ricorrenti, i quali non hanno del resto

provato che i costi deducibili effettivi eccedano gli importi ammessi con le

decisioni impugnate.

7.

Spese di amministrazioni

dei titoli e interessi passivi

7.1

Anche a proposito della

deduzione delle spese di amministrazione dei titoli e degli interessi passivi,

ancora una volta le censure dei ricorrenti dipendono dall’attribuzione alla

loro partita fiscale dei fattori della RI 3. Si rinvia nuovamente alle

considerazioni precedenti.

7.2

Gli insorgenti chiedono

anche la deduzione di un importo di fr. 48'733.–, corrispondente a interessi

passivi maturati nel 2004 ma addebitati allo studio legale nel 2005 dalla RI 3.

Il problema degli

interessi in questione è che gli stessi non risultano registrati fra i ricavi

della RI 3 nello stesso periodo fiscale. La fondazione ha tuttavia esposto gli

interessi attivi 2004 nel suo conto economico 2004 (posizione “Zinsen auf Darlehen”

per fr. 48'733.90). Per effetto della tassazione “per trasparenza”, questi interessi

sono stati aggiunti al reddito 2004 dei contribuenti.

La deduzione degli

interessi passivi nella misura di fr. 48'733.– è pertanto giustificata.

8.

Titoli e capitali

Anche alla voce “titoli e

capitali” sono stati aggiunti elementi di pertinenza della RI 3. Si rinvia

nuovamente alle considerazioni precedenti.

9.

Attivi della RI 3

I contribuenti contestano

pure la valutazione degli attivi della Fondazione messi a bilancio come “Einrichtung,

Kunstgegenstände, Antiquität und historische Sachen”, per il fatto che

l’Ufficio di tassazione non ha accettato la loro svalutazione nella misura di

fr. 400'000.–.

Secondo gli insorgenti, la

svalutazione si spiega con un furto subìto nel 2002 e solo parzialmente

risarcito dall’assicurazione.

Alla luce del fatto che

l’Ufficio di tassazione ha accettato la svalutazione litigiosa nelle tassazioni

dei successivi periodi fiscali 2006, 2007 e 2008, si ritiene giustificato

ammetterla anche nei periodi qui in discussione.

Anche a questo proposito

pertanto il ricorso è accolto.

10.

Stima della sostanza

immobiliare

Secondo i ricorrenti ci

sarebbero poi delle discrepanze fra i valori di stima ufficiali degli immobili

di loro proprietà situati a __________ e ad __________, secondo le decisioni

impugnate, e quelli risultanti dai documenti ufficiali nelle loro mani.

La differenza sarebbe

particolarmente rilevante nel periodo fiscale 2003: mentre secondo i

contribuenti i valori di stima ammonterebbero complessivamente a fr.

865'601.10, per l’Ufficio di tassazione corrisponderebbero a fr. 1'777'030.–.

Minore la differenza nel periodo 2004, in cui per i ricorrenti i valori di

stima sarebbero di fr. 1'740'601.10, a fronte di fr. 1'777'030.–. Le differenze

sarebbero “di poco conto” infine nel periodo 2005.

L’autorità di tassazione

ha ripreso i valori di stima ufficiali degli immobili di __________ dal

catastrino fiscale messo a disposizione dal Comune di situazione dei fondi.

L’importante sproporzione fra i valori indicati dai ricorrenti e quelli

accertati dall’autorità fiscale dipende in gran parte dalla circostanza che i

valori di stima dei mapp. n. __________ e __________ sono stati sottoposti a

revisione in seguito ai lavori di ristrutturazione eseguiti, che hanno

comportato un aumento da fr. 152’845.– a fr. 1'027'845.–.

L’unico errore commesso

dall’autorità fiscale consiste nell’aver applicato il vecchio valore di stima

ufficiale (fr. 6'000.–) del mapp. n. __________ di __________, invece di quello

risultante dal catastrino fiscale del 2003 (fr. 44'000.–), a sua volta frutto

di una revisione in seguito a ristrutturazione.

Questa sottovalutazione

della sostanza immobiliare di __________ è peraltro parzialmente compensata da

una sopravvalutazione di quella di __________. In quest’ultimo caso, infatti,

l’Ufficio di tassazione ha attribuito ai fondi dei ricorrenti un valore di

stima ufficiale di fr. 36'429.–, invece del valore di fr. 11'172.–.

Poiché la differenza che

ne risulta nel calcolo del valore complessivo della sostanza immobiliare (fr.

12’734.–) è irrisoria, non si giustifica una modifica della tassazione a

svantaggio degli insorgenti.

Il ricorso in merito alla

stima della sostanza immobiliare è conseguentemente respinto.

11.

Attivi della ditta

individuale

11.1

In relazione agli attivi

dello studio legale, i ricorrenti ravvisano una differenza fra l’ammontare dei

valori risultanti dai loro calcoli e quelli stabiliti dall’autorità fiscale.

In effetti, l’ammontare

della sostanza netta dei contribuenti da loro dichiarata risulta superiore

rispetto a quella accertata dall’Ufficio di tassazione nelle decisioni

impugnate, come risulta dalle cifre seguenti:

2003.

2004.

2005.

secondo le decisioni impugnate

893’100

1'191’412

1'489’651

secondo i contribuenti

1'168’850

1'467’162

1’765’401

differenza

275’750

275’750

275’750

La differenza di fr.

275'750.– all’anno dipende dalla costituzione di due riserve negative, nel

calcolo intrapreso dall’autorità di tassazione. Entrambe sono legate alla

tassazione dell’imposta annua intera sui proventi straordinari 2002.

La prima (fr. 125'750.–) è

un accantonamento per i contributi AVS dovuti sui redditi staordinari

assoggettati all’imposta annua intera 2002.

La seconda (fr. 150'000.–)

è la “riserva negativa” già esaminata proprio nell’ambito della tassazione

dell’imposta annua intera 2002. Essa è stata creata con riferimento ad una

fattura del 27 dicembre 2002, contabilizzata nei ricavi dello studio legale dei

ricorrenti e relativa a onorari di assistenza e consulenza legale davanti ai

tribunali italiani per pratiche legate alla successione __________. Come già

ricordato nella sentenza del 16 ottobre 2014 di questa Camera (consid. 3.3), la

riserva in questione è stata poi compensata nella tassazione 2006, quando i

ricavi dello studio legale sono stati diminuiti nella misura di fr. 150'000.–,

con la registrazione di una nota di credito. Il 20 ottobre 2006, infatti, lo

studio legale dei ricorrenti ha accreditato alla RI 3 l’importo di fr.

150'000.– “per onorari e spese prevedibili per i legali italiani per il periodo

dal 27.12.2002 sino a conclusione, poi pagati direttamente dalla vostra

fondazione”.

Queste due “riserve

negative” spiegano perché la sostanza netta dei contribuenti che risulta dalle

decisioni impugnate sia inferiore a quella da loro dichiarata.

11.2

Un altro motivo per cui i

ricorrenti censurano la commisurazione degli attivi della ditta individuale è

costituito dalla “eliminazione debitore RI 3 nei conti dello studio legale”. A

loro avviso, infatti, nei conti patrimoniali dello studio legale non risulterebbe

tale posizione.

Contrariamente alle

affermazioni dei ricorrenti, nel bilancio dello studio legale alla fine dei tre

periodi fiscali litigiosi è registrata fra gli attivi la posizione “debitore RI

3”, per un ammontare di fr. 384'911.61. È conseguentemente giustificata la

decisione dell’Ufficio di tassazione, che, non riconoscendo fiscalmente la fondazione,

ha stralciato il debito, del quale non c’è riscontro nei conti della Fondazione.

12.

Debiti privati

Per quanto concerne i

debiti privati, oltre a riproporre la contestazione relativa all’attribuzione

degli elementi spettanti alla RI 3, al cui riguardo si rinvia alle considerazioni

precedenti, gli insorgenti ritengono che la “riclassificazione debito per

imposte” debba essere verificata alla luce dell’esito del ricorso contro la decisione

di tassazione dell’imposta annua intera sui proventi straordinari 2002.

In effetti, nei debiti

d’imposta calcolati dall’autorità di tassazione rientra, oltre alle imposte

degli anni precedenti, anche il debito riferito all’imposta sui redditi

straordinari. Poiché si è già ricordato che il ricorso contro tali decisioni è

stato respinto, la decisione impugnata merita conferma anche per questo

aspetto.

13.

Debiti della ditta

individuale

13.1

Anche a proposito dei

debiti della ditta inviduale, una prima contestazione è legata all’imposta

annua intera 2002. L’Ufficio di tassazione ha infatti inserito la “riserva

negativa” di fr. 150'000.–, relativa alla fattura emessa nel 2002 dallo studio

legale alla fondazione, come pure l’accantonamento di fr. 125'750.– per i contributi

AVS sui proventi straordinari.

A questo proposito si può

rinviare al consid. 10.1.

13.2

13.2.1

Infine, i contribuenti

ritengono che, ammettendo l’imposizione “per trasparenza” della Fondazione,

dovrebbero essere ripresi dal bilancio di quest’ultima tutti i conti

concernenti fondi e riserve e non solo i tre considerati nelle decisioni impugnate.

Va ricordato dapprima che,

secondo l’art. 47 cpv. 1 LT, dalla sostanza sono deducibili solo i debiti

comprovati. Le “riserve”, contenute nei conti della RI 3, che l’Ufficio di

tassazione non ha ammesso in deduzione, non rientrano palesemente fra i debiti

deducibili.

13.2.2

La prima è una “riserva

per oscillazione titoli” (“Wertschriftenschwankungsreserve”), che la

fondazione ha costituito per neutralizzare gli utili generati dall’aumento del

valore dei titoli depositati su un conto presso __________. In effetti, la

“riserva” aumenta di anno in anno (fr. 298'181 al 31.12.2003, fr. 348'366 al

31.12

, fr. 428'006 al 31.12.2005), nella misura in cui si è incrementato

il saldo del deposito titoli in questione. Non si tratta pertanto di una

rettifica, dettata dall’esigenza di tener conto di una perdita di valore degli

attivi.

In queste circostanze,

l’Ufficio di tassazione, che ha attribuito ai ricorrenti gli attivi della

fondazione, non poteva fare altro che includere il deposito titoli nel calcolo

della sostanza mobiliare, ignorando la suddetta “riserva”.

Va anche sottolineato che

gli “altri ricavi da titoli” (“andere Erträge aus Wertschriften”),

registrati fra i ricavi nel conto economico della RI 3, non sono stati inclusi

invece fra i redditi dei contribuenti, in quanto sono stati considerati utili

in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata, come tali

esenti nella tassazione delle persone fisiche (articoli 16 cpv. 3 LIFD e 15

cpv. 3 prima frase LT).

13.2.3

Nel bilancio della

fondazione figura inoltre una riserva per pretese infondate di terzi (“Rückstellung

für Forderungen aus Streitfällen”) nei confronti della __________.

L’accantonamento, costituito nel 1999, ammonta dal 31 dicembre 2000 a fr.

380'000.–. Il suo scopo era di tener conto del rischio di dover riconoscere

spese legali alla controparte nella vertenza che opponeva la __________ agli

eredi __________, in caso di soccombenza. Alla luce del fatto che la causa si è

conclusa con la transazione giudiziale del 19 dicembre 2002, senza comportare

costi legali aggiuntivi, l’accantonamento non è mai stato ammesso fiscalmente.

13.2.4

Un’ultima riserva, di fr.

200'000.– in tutti i periodi fiscali, è stata costituita per interessi e

indicizzazione del potere d’acquisto dei creditori e conti risparmio (“Rückstellung

für Zinsen und Indexierung Kaufkraft Kreditoren und Sparkonti”). Siccome lo

scopo dell’accantonamento in questione è di tutelarsi contro rischi nei confronti

degli stessi contribuenti, per effetto della tassazione per trasparenza della

fondazione si rivela superfluo.

13.2.5

Ne consegue che su questo

aspetto la decisione impugnata si rivela ineccepibile, in quanto le riserve in

discussione non rappresentano debiti dei ricorrenti.

14.

Conclusioni

Il ricorso è parzialmente

accolto, in relazione al valore locativo dell’appartamento da loro abitato a __________,

ridotto da fr. 31'000.– a fr. 26'000.–, alla deduzione degli interessi passivi,

addebitati allo studio legale nel 2005 dalla RI 3, nella misura di fr. 48'733.–,

e della svalutazione, nella misura di fr. 400'000.–, degli attivi della

Fondazione messi a bilancio come “Einrichtung, Kunstgegenstände, Antiquität

und historische Sachen”. Per il resto, le decisioni impugnate sono confermate.

La tassa di giustizia e le

spese processuali sono poste a carico degli insorgenti in proporzione alla loro

soccombenza.

Ai ricorrenti, avvocati

che agiscono in causa propria, non si riconoscono ripetibili (cfr. DTF 129 II

297.

consid. 5; inoltre la sentenza del Tribunale amministrativo cantonale n.

52.2012.406

del 2 gennaio 2013 e dottrina e giurisprudenza citate).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ Di

conseguenza, le decisioni su reclamo del 28 novembre 2012 sono riformate nel

senso che:

·

per il periodo fiscale 2005, il valore locativo dell’appartamento

di __________ è ridotto a fr. 26'000.–;

·

per il periodo fiscale 2005, sono dedotti gli interessi passivi,

addebitati allo studio legale dalla RI 3, nella misura di fr. 48'733.–;

·

per i periodi fiscali 2003, 2004 e 2005, nella stima degli attivi

della RI 3 è ammessa una svalutazione di fr. 400'000.–.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 8’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 8’800.–

sono a carico dei ricorrenti

nella misura di sette ottavi (fr. 7'070.–).

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: