80.2013.50
Procedura: reclamo, requisiti, espressione della volontà di contestare la decisione, mera indicazione dell’impossibilità di pagare la multa
31 luglio 2013Italiano9 min
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Numero d'incarto:
80.2013.50
Data decisione, Autorità:
31.07.2013, CDT
Titolo:
Procedura: reclamo, requisiti, espressione della volontà di contestare la decisione, mera indicazione dell’impossibilità di pagare la multa
RECLAMO
art. 132 LIFD
art. 206 LT
Incarto n.
80.2013.50
Lugano
31 luglio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Andrea Pedroli
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 6 febbraio 2013 contro la decisione del 7
gennaio 2013 in materia di multa.
Fatti
- non
avendo RI 1 inoltrato la dichiarazione d’imposta 2011 entro il termine
prorogato al 30 settembre 2012, l’RS 1, con decisione del 16 ottobre 2012 gli
infliggeva una multa disciplinare di fr. 100.–;
- il
contribuente si rivolgeva all’autorità fiscale, con scritto del 30 ottobre
2012, redatto in lingua tedesca, sostenendo di essere stato informato da
un’impiegata del Comune di __________ (__________) di essere esentato dal
pagamento delle imposte in quanto beneficiario di prestazioni assistenziali;
- avendo
considerato tale lettera come un reclamo contro la decisione di multa, con
scritto del 2 novembre 2012, l’Ufficio di tassazione si è rivolto al
contribuente invitandolo a presentare una traduzione in lingua italiana del
reclamo, avvertendolo che in caso di inosservanza dell’invito sarebbe stato
dichiarato irricevibile;
- l’Ufficio
di tassazione, con successiva decisione del 7 gennaio 2013, dichiarava irricevibile
il reclamo, rilevando in particolare che, in difetto della postulata traduzione
in italiano, non poteva fare altro che confermare la sua prima decisione;
- con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, redatto in italiano, RI 1
ribadisce di essere stato informato da un’impiegata del comune di __________ (__________)
di essere esentato dal pagamento dell’imposta in quanto beneficiario
dell’assistenza sociale;
- nelle
proprie osservazioni dell’11 febbraio 2013, l’Ufficio di tassazione propone di
respingere il gravame, sottolineando in particolare che il contribuente non ha
dato seguito alla richiesta dell’autorità fiscale di inoltrare la traduzione in
lingua italiana del reclamo con la conseguenza che il medesimo è stato
dichiarato irricevibile.
Diritto
- conformemente
all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio
2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice
unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante
importanza;
- la Camera
di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le
decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito
dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve
pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, ma anche se un’eventuale decisione
dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente, sia fondata;
- se
l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno
retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in
caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
- nella
fattispecie, come visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo
inoltrato dal contribuente il 30 ottobre 2012, in quanto redatto in lingua tedesca e non in italiano;
- la
libertà linguistica, cioè la facoltà di utilizzare la propria lingua madre,
rientra fra le libertà garantite dalla Costituzione federale (art. 18 Cost.
fed.);
- nella
misura in cui la lingua madre è pure una delle lingue ufficiali, il suo uso è
tutelato anche dall’art. 70 cpv. 1 Cost. fed., secondo cui le lingue ufficiali
della Confederazione sono il tedesco, il francese e l’italiano, mentre il
romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia;
- secondo
la giurisprudenza emanata vigente la Costituzione del 1874, la libertà linguistica, cioè la facoltà di utilizzare la propria lingua madre, rientrava fra le
libertà non scritte della Costituzione federale;
- nei
rapporti con le autorità tuttavia, la libertà linguistica è nondimeno limitata
dal principio della lingua ufficiale: in effetti, con riserva di disposizioni
particolari (p. es. gli art. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 3 lett. a CEDU), non
esiste in linea di principio alcun diritto a comunicare con le autorità in una
lingua diversa da quella ufficiale (Praxis
2000 n. 40 p. 217 consid. 3);
- tali
principi sono stati codificati nella Costituzione del 1999, soprattutto agli
Considerandi
articoli 18 e 70 (DTF 127 V 219 consid. 2 b aa, con riferimento a Borghi, La
liberté de la langue et ses limites, in Thürer/Aubert/Müller [a cura di], Droit
constitutionnel suisse, Zurigo 2001, § 38);
- in particolare l’art. 70 cpv. 1
Cost. fed. garantisce il principio di territorialità, per il quale i Cantoni
designano le loro lingue ufficiali;
- sulla
base di tale norma, i Cantoni hanno il potere di prendere misure per mantenere
i confini delle zone linguistiche nonché la loro omogeneità, anche se in tal
modo ne deriva una limitazione della libertà del singolo di adoperare la
propria lingua: simili misure devono però rispettare la proporzionalità;
- pertanto,
l’osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata
un’esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti
i settori del diritto, si considera che un ricorso (o un reclamo) non redatto
in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 la 35; 83 III
58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);
- lo stesso
principio vale anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell’art.
140.
cpv. 2 LIFD , che contiene una norma analoga a quella cantonale (cfr. CDT
n. 80.95.00099 del 28 agosto 1995 in re N. e L. R.; CDT n. 80.96.00163 dell’11
ottobre 1996 in re G.P.; v. inoltre Meister,
Rechtsmittelsystem der Steuerharmonisierung – Der Rechtsschutz nach StHG und
DBG, Berna/Stoccarda/Vienna 1995 , p. 191-192; X.
Oberson, Le contentieux fiscal, in: Ordre romand des experts fiscaux
diplômés [a cura di], Les procédures en droit fiscal, Berna/Stoccarda/Vienna
1997, p. 147);
- ricevuto
il reclamo, l’Ufficio di tassazione aveva segnalato il vizio al ricorrente e
gli aveva attribuito contestualmente un termine per la traduzione, sicché la
sua decisione non è viziata da eccesso di formalismo (DTF 106 Ia 306; 102 Ia
37; cfr. anche Egli, La protection
de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence,
in Rep. 1991 p. 234);
- in
effetti con lettera del 2 novembre 2012, l’ha avvertito del difetto del suo
reclamo e gli ha attribuito un termine fino al 26 novembre 2012 per sanarlo;
- agli atti
non risulta che il ricorrente abbia però dato seguito a tale scritto, ragione
per cui la decisione di irricevibilità adottata dall’Ufficio di tassazione
meriterebbe di essere confermata;
- il
ricorrente ha tuttavia allegato al proprio ricorso copia di uno scritto datato
21.
novembre 2012, indirizzato all’Ufficio di tassazione, in cui viene spiegato,
in lingua italiana, che non gli è possibile pagare l’imposta per il 2011, in quanto beneficiario di prestazioni assistenziali, indicando come allegate due decisioni di
accoglimento delle prestazioni assistenziali dell’Ufficio del sostegno sociale
e dell’inserimento di Bellinzona, datate rispettivamente 24 maggio 2011 e 27 gennaio
2012;
- se tale
scritto fosse pervenuto all’autorità di tassazione, potrebbe anche essere
considerato una traduzione in italiano del reclamo, inviata entro il termine
attribuito al reclamante dall’Ufficio;
- agli atti
non risulta che l’Ufficio di tassazione abbia ricevuto il menzionato scritto,
né d’altronde il ricorrente ha fornito la prova dell’avvenuto invio;
- non vale
la pena peraltro invitare il ricorrente a fornire la prova dell’avvenuto invio
della lettera in questione, poiché il ricorso non avrebbe comunque esito a lui
favorevole;
- in
effetti, nel controverso scritto, come peraltro anche nella lettera del 30
ottobre 2012 (in tedesco), considerata reclamo dall’Ufficio di tassazione, ed
ancora nel ricorso alla Camera di diritto tributario, il contribuente non
contesta la legittimità della sanzione inflittagli dall’autorità di tassazione
ed in particolare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per
l’applicazione della multa disciplinare, ma si limita a sostenere di non poter
pagare imposte per l’anno fiscale 2011, sottolineando in particolare di essere
beneficiario di prestazioni assistenziali;
- ai fini
della ricevibilità di un reclamo, fatta eccezione del caso particolare del reclamo
contro una tassazione d’ufficio, non è necessario che il medesimo sia motivato
ma è sufficiente che il reclamante esprima, almeno implicitamente, la propria
volontà di attaccare la decisione (Messaggio sull’armonizzazione fiscale, FF
1983.
III 1, 221; Zweifel, ad art.
132, N 18 s., in: Zweifel/Athanas, Kommentar DBG; Agner/Jung/Steinmann, Commentaire LIFD, ad art. 132, N 5; Meister, 152; anche Casanova, in: Yersin/Noël [a cura di],
Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 18 ad art.
132.
LIFD, p. 1275);
- nel caso
in esame, come evidenziato, manca l’espressione di una tale volontà: piuttosto
il contenuto del reclamo è riconducibile ad una domanda di condono dell’imposta
e della multa, ai sensi degli articoli 167 LIFD e 146 LT;
- pertanto,
anche nell’ipotesi in cui contribuente dovesse fornire la prova dell’avvenuto
invio del menzionato scritto, il reclamo si rivelerebbe comunque irricevibile;
- alla luce
di tutte le argomentazioni sopra esposte, il ricorso è conseguentemente respinto;
- eventuali
difficoltà finanziarie causate dal pagamento della multa disciplinare potranno
semmai formare oggetto di una domanda di condono alla competente istanza;
- vista la
situazione economica del ricorrente, eccezionalmente si rinuncia a porre a suo
carico tassa di giustizia e spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
__________
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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