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Decisione

80.2013.50

Procedura: reclamo, requisiti, espressione della volontà di contestare la decisione, mera indicazione dell’impossibilità di pagare la multa

31 luglio 2013Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

- non

avendo RI 1 inoltrato la dichiarazione d’imposta 2011 entro il termine

prorogato al 30 settembre 2012, l’RS 1, con decisione del 16 ottobre 2012 gli

infliggeva una multa disciplinare di fr. 100.–;

- il

contribuente si rivolgeva all’autorità fiscale, con scritto del 30 ottobre

2012, redatto in lingua tedesca, sostenendo di essere stato informato da

un’impiegata del Comune di __________ (__________) di essere esentato dal

pagamento delle imposte in quanto beneficiario di prestazioni assistenziali;

- avendo

considerato tale lettera come un reclamo contro la decisione di multa, con

scritto del 2 novembre 2012, l’Ufficio di tassazione si è rivolto al

contribuente invitandolo a presentare una traduzione in lingua italiana del

reclamo, avvertendolo che in caso di inosservanza dell’invito sarebbe stato

dichiarato irricevibile;

- l’Ufficio

di tassazione, con successiva decisione del 7 gennaio 2013, dichiarava irricevibile

il reclamo, rilevando in particolare che, in difetto della postulata traduzione

in italiano, non poteva fare altro che confermare la sua prima decisione;

- con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, redatto in italiano, RI 1

ribadisce di essere stato informato da un’impiegata del comune di __________ (__________)

di essere esentato dal pagamento dell’imposta in quanto beneficiario

dell’assistenza sociale;

- nelle

proprie osservazioni dell’11 febbraio 2013, l’Ufficio di tassazione propone di

respingere il gravame, sottolineando in particolare che il contribuente non ha

dato seguito alla richiesta dell’autorità fiscale di inoltrare la traduzione in

lingua italiana del reclamo con la conseguenza che il medesimo è stato

dichiarato irricevibile.

Diritto

- conformemente

all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio

2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice

unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante

importanza;

- la Camera

di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le

decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito

dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

- essa deve

pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero

tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e

presentato da una persona legittimata, ma anche se un’eventuale decisione

dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del

contribuente, sia fondata;

- se

l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno

retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in

caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

- nella

fattispecie, come visto, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo

inoltrato dal contribuente il 30 ottobre 2012, in quanto redatto in lingua tedesca e non in italiano;

- la

libertà linguistica, cioè la facoltà di utilizzare la propria lingua madre,

rientra fra le libertà garantite dalla Costituzione federale (art. 18 Cost.

fed.);

- nella

misura in cui la lingua madre è pure una delle lingue ufficiali, il suo uso è

tutelato anche dall’art. 70 cpv. 1 Cost. fed., secondo cui le lingue ufficiali

della Confederazione sono il tedesco, il francese e l’italiano, mentre il

romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia;

- secondo

la giurisprudenza emanata vigente la Costituzione del 1874, la libertà linguistica, cioè la facoltà di utilizzare la propria lingua madre, rientrava fra le

libertà non scritte della Costituzione federale;

- nei

rapporti con le autorità tuttavia, la libertà linguistica è nondimeno limitata

dal principio della lingua ufficiale: in effetti, con riserva di disposizioni

particolari (p. es. gli art. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 3 lett. a CEDU), non

esiste in linea di principio alcun diritto a comunicare con le autorità in una

lingua diversa da quella ufficiale (Praxis

2000 n. 40 p. 217 consid. 3);

- tali

principi sono stati codificati nella Costituzione del 1999, soprattutto agli

Considerandi

articoli 18 e 70 (DTF 127 V 219 consid. 2 b aa, con riferimento a Borghi, La

liberté de la langue et ses limites, in Thürer/Aubert/Müller [a cura di], Droit

constitutionnel suisse, Zurigo 2001, § 38);

- in particolare l’art. 70 cpv. 1

Cost. fed. garantisce il principio di territorialità, per il quale i Cantoni

designano le loro lingue ufficiali;

- sulla

base di tale norma, i Cantoni hanno il potere di prendere misure per mantenere

i confini delle zone linguistiche nonché la loro omogeneità, anche se in tal

modo ne deriva una limitazione della libertà del singolo di adoperare la

propria lingua: simili misure devono però rispettare la proporzionalità;

- pertanto,

l’osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata

un’esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti

i settori del diritto, si considera che un ricorso (o un reclamo) non redatto

in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 la 35; 83 III

58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);

- lo stesso

principio vale anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell’art.

140.

cpv. 2 LIFD , che contiene una norma analoga a quella cantonale (cfr. CDT

n. 80.95.00099 del 28 agosto 1995 in re N. e L. R.; CDT n. 80.96.00163 dell’11

ottobre 1996 in re G.P.; v. inoltre Meister,

Rechtsmittelsystem der Steuerharmonisierung – Der Rechtsschutz nach StHG und

DBG, Berna/Stoccarda/Vienna 1995 , p. 191-192; X.

Oberson, Le contentieux fiscal, in: Ordre romand des experts fiscaux

diplômés [a cura di], Les procédures en droit fiscal, Berna/Stoccarda/Vienna

1997, p. 147);

- ricevuto

il reclamo, l’Ufficio di tassazione aveva segnalato il vizio al ricorrente e

gli aveva attribuito contestualmente un termine per la traduzione, sicché la

sua decisione non è viziata da eccesso di formalismo (DTF 106 Ia 306; 102 Ia

37; cfr. anche Egli, La protection

de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence,

in Rep. 1991 p. 234);

- in

effetti con lettera del 2 novembre 2012, l’ha avvertito del difetto del suo

reclamo e gli ha attribuito un termine fino al 26 novembre 2012 per sanarlo;

- agli atti

non risulta che il ricorrente abbia però dato seguito a tale scritto, ragione

per cui la decisione di irricevibilità adottata dall’Ufficio di tassazione

meriterebbe di essere confermata;

- il

ricorrente ha tuttavia allegato al proprio ricorso copia di uno scritto datato

21.

novembre 2012, indirizzato all’Ufficio di tassazione, in cui viene spiegato,

in lingua italiana, che non gli è possibile pagare l’imposta per il 2011, in quanto beneficiario di prestazioni assistenziali, indicando come allegate due decisioni di

accoglimento delle prestazioni assistenziali dell’Ufficio del sostegno sociale

e dell’inserimento di Bellinzona, datate rispettivamente 24 maggio 2011 e 27 gennaio

2012;

- se tale

scritto fosse pervenuto all’autorità di tassazione, potrebbe anche essere

considerato una traduzione in italiano del reclamo, inviata entro il termine

attribuito al reclamante dall’Ufficio;

- agli atti

non risulta che l’Ufficio di tassazione abbia ricevuto il menzionato scritto,

né d’altronde il ricorrente ha fornito la prova dell’avvenuto invio;

- non vale

la pena peraltro invitare il ricorrente a fornire la prova dell’avvenuto invio

della lettera in questione, poiché il ricorso non avrebbe comunque esito a lui

favorevole;

- in

effetti, nel controverso scritto, come peraltro anche nella lettera del 30

ottobre 2012 (in tedesco), considerata reclamo dall’Ufficio di tassazione, ed

ancora nel ricorso alla Camera di diritto tributario, il contribuente non

contesta la legittimità della sanzione inflittagli dall’autorità di tassazione

ed in particolare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per

l’applicazione della multa disciplinare, ma si limita a sostenere di non poter

pagare imposte per l’anno fiscale 2011, sottolineando in particolare di essere

beneficiario di prestazioni assistenziali;

- ai fini

della ricevibilità di un reclamo, fatta eccezione del caso particolare del reclamo

contro una tassazione d’ufficio, non è necessario che il medesimo sia motivato

ma è sufficiente che il reclamante esprima, almeno implicitamente, la propria

volontà di attaccare la decisione (Messaggio sull’armonizzazione fiscale, FF

1983.

III 1, 221; Zweifel, ad art.

132, N 18 s., in: Zweifel/Athanas, Kommentar DBG; Agner/Jung/Steinmann, Commentaire LIFD, ad art. 132, N 5; Meister, 152; anche Casanova, in: Yersin/Noël [a cura di],

Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 18 ad art.

132.

LIFD, p. 1275);

- nel caso

in esame, come evidenziato, manca l’espressione di una tale volontà: piuttosto

il contenuto del reclamo è riconducibile ad una domanda di condono dell’imposta

e della multa, ai sensi degli articoli 167 LIFD e 146 LT;

- pertanto,

anche nell’ipotesi in cui contribuente dovesse fornire la prova dell’avvenuto

invio del menzionato scritto, il reclamo si rivelerebbe comunque irricevibile;

- alla luce

di tutte le argomentazioni sopra esposte, il ricorso è conseguentemente respinto;

- eventuali

difficoltà finanziarie causate dal pagamento della multa disciplinare potranno

semmai formare oggetto di una domanda di condono alla competente istanza;

- vista la

situazione economica del ricorrente, eccezionalmente si rinuncia a porre a suo

carico tassa di giustizia e spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

__________

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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