80.2013.56
Deduzioni: figli a carico e agli studi, figli maggiorenni che percepiscono rendite per orfani e vivono nella stessa economia domestica con la madre
4 marzo 2014Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2013.56
Data decisione, Autorità:
04.03.2014, CDT
Titolo:
Deduzioni: figli a carico e agli studi, figli maggiorenni che percepiscono rendite per orfani e vivono nella stessa economia domestica con la madre
DEDUZIONE SOCIALE
art. 213 cpv. 1 let. a LIFD
art. 34 cpv. 1 let. a LT
art. 34 cpv. 1 let. c LT
Incarti n.
80.2013.56
80.2013.57
Lugano
4 marzo 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 15 febbraio 2013 contro la decisione del
16 gennaio 2013 in materia di IC e IFD 2011.
Fatti
A. RI 1,
vedova, è madre di __________ (1989) e __________ (1992).
Nella dichiarazione
fiscale 2011, la contribuente faceva valere la deduzione di fr. 21'800.– per
figli a carico e di fr. 3'800.– per figli agli studi.
Notificandole
la tassazione IC/IFD 2011, con decisione del 28 novembre 2012, l’RS 1
commisurava il suo reddito imponibile in fr. 81'400.– per l’IC ed in fr.
85'600.– per l’IFD. Rispetto alla dichiarazione presentata, l’autorità fiscale
aveva in particolar modo negato le deduzioni sociali, argomentando che le
figlie __________ e __________ “durante l’anno 2011 avevano entrate sufficienti
per far fronte al proprio fabbisogno (rendite per orfano di circa fr. 1'650
mensili a testa)”.
B. La
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 24 dicembre 2012,
nel quale contestava fra l’altro il mancato riconoscimento delle deduzioni sociali
per il mantenimento delle figlie, adducendo che “se è vero che le figlie a
seguito del decesso di [suo] marito ricevono delle prestazioni è pure da tenere
in considerazione che le stesse sono ancora studentesse e che vivono presso il
[suo] domicilio”. Secondo la reclamante, le loro entrate non bastavano a
coprire le spese di studio e le altre spese.
L’Ufficio
di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 16 gennaio 2013, così
motivata:
A norma di
legge e giurisprudenza sono considerati figli a carico quelli senza attività e
senza mezzi finanziari. Le figlie sono ritenute economicamente indipendenti
poiché beneficiano delle rendite per orfano che le permettono di fare fronte
alle proprie necessità d’esistenza e non sono quindi a carico della qui
reclamante.
C. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente
il riconoscimento della deduzione per figli a carico e di quella per figli agli
studi. Ribadisce che a suo avviso le rendite percepite dalle figlie non
garantiscono un tenore di vita tale da potersi considerare autonome.
Diritto
1. 1.1.
Per
l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni
figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui
sostentamento il contribuente provvede, 10'900.– franchi. Un’analoga deduzione è prevista pure in materia di IFD, per la quale però l’ammontare è limitato a fr. 6'100.– (cfr. art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD; inoltre Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 2 ad art. 35 LIFD, p.
149).
Ora,
per figli a carico si intendono i figli minorenni (che, al 31 dicembre del
periodo fiscale interessato non hanno ancora diciotto anni) e quelli a tirocinio
o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento il contribuente provvede.
1.2.
In una
decisione del 29 maggio 2002 in materia di IFD, il Tribunale federale ha osservato
che la concessione della deduzione per figli non è subordinata alla condizione
che il contribuente ne assicuri in larga misura il mantenimento. Determinante è
che contribuisca al suo mantenimento, che il figlio (maggiorenne) sia
dipendente da questo contributo. Perché il contribuente abbia diritto alla
deduzione sociale per figli è ancora necessario che i contributi annui
raggiungano almeno l'importo della deduzione (Tribunale federale, 29 maggio
2002,2A.536/2001, in RF 2002 p. 632; v. anche la sentenza del 4 febbraio 2014
n.2C_516/2013 e 2C_517/2013, consid. 2.1).
La dottrina è dello stesso avviso. La deduzione può essere concessa
anche se il contribuente partecipa per meno del 50% alle spese di mantenimento
(Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 20 ad
art. 35, p. 871): occorre invece che i contributi annuali
raggiungano almeno l’ammontare della deduzione (Richner/Frei/Kaufmann,
Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 40 ad art. 213, p. 1451). Contrariamente
al figlio minorenne, quello maggiorenne che prosegue nella formazione deve
inoltre dipendere dal contributo prestatogli (Richner/Frei/Kaufmann,
op. cit., n. 39 ad art. 213, p. 1450; Locher, op. cit., n. 31 ad art. 35,
p. 873).
1.3.
Per la
sola imposta cantonale, ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 lett. c LT,
"sono dedotti dal reddito netto per ogni figlio fino al venticinquesimo
anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza
beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di
formazione, oltre al periodo dell'obbligo, un massimo di 13'200.- franchi secondo
le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi
supplementari sopportati".
Per l’art. 11 cpv. 1 cifra 2 del Decreto esecutivo del 21 dicembre 2010 concernente
l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2011, per
ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente
provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una
scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, è riconosciuta una
deduzione di fr. 1900.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi
di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra
giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono.
2. 2.1.
Nel
caso in esame, dalle informazioni agli atti risulta che entrambe le figlie
percepiscono una rendita per orfani dell’AVS/AI ed una della cassa pensione per
circa fr. 19'500.– ciascuna. Considerato il fatto che
frequentano la Scuola __________ e che, come espressamente riconosciuto anche
dalla ricorrente, risiedono nella stessa economia domestica della madre, si può
senz’altro presumere che gli importi di cui beneficiano siano sufficienti a
consentir loro il mantenimento.
D’altronde,
spetterebbe alla contribuente dimostrare di aver contribuito
al mantenimento delle figlie con un importo pari almeno a quello della
deduzione invocata, secondo il principio per cui il fisco è tenuto a dimostrare
l’esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico impositivo, mentre è
il contribuente ad avere l’onere della prova per i fatti che concorrono ad
escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 consid. 4.3; 121
Considerandi
II 257 consid. 4c/aa). L’insorgente si è per contro limitata ad affermare
apoditticamente di contribuire al mantenimento delle figlie, per i pasti, per
l’acquisto del vestiario e per altre “normali spese di sostentamento”.
2.2
In una
recente sentenza, il Tribunale federale ha del resto negato la deduzione sociale
al genitore di uno studente vallesano del Politecnico federale di Zurigo, che
percepiva rendite per orfani e altri piccoli proventi per complessivi fr.
26'721.–. Secondo informazioni del Servizio borse di studio dello stesso
Politecnico, i costi di mantenimento e di studio ammontavano mediamente a circa
23'000 franchi all’anno; inoltre, l’Alta Corte ha sottolineato che dai
rilevamenti dell’Ufficio federale di statistica le spese totali, per studenti
che abitano fuori dalla casa dei genitori, oscillavano nel 2009 fra fr. 1'470.–
e fr. 2'140.– al mese, con una media di fr. 1'870.– (cfr. la sentenza del 4
febbraio 2014 n.2C_516/2013 e 2C_517/2013, consid. 2.2 e 2.3).
Anche
alla luce di questa pronuncia del Tribunale federale, la decisione impugnata
appare difficilmente criticabile, se solo si considera che le figlie della
contribuente non svolgono studi accademici e, soprattutto, abitano nella casa
materna.
3.
Visto
l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico
della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 600.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 680.–
sono a
carico della ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
__________
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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