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Decisione

80.2013.56

Deduzioni: figli a carico e agli studi, figli maggiorenni che percepiscono rendite per orfani e vivono nella stessa economia domestica con la madre

4 marzo 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

vedova, è madre di __________ (1989) e __________ (1992).

Nella dichiarazione

fiscale 2011, la contribuente faceva valere la deduzione di fr. 21'800.– per

figli a carico e di fr. 3'800.– per figli agli studi.

Notificandole

la tassazione IC/IFD 2011, con decisione del 28 novembre 2012, l’RS 1

commisurava il suo reddito imponibile in fr. 81'400.– per l’IC ed in fr.

85'600.– per l’IFD. Rispetto alla dichiarazione presentata, l’autorità fiscale

aveva in particolar modo negato le deduzioni sociali, argomentando che le

figlie __________ e __________ “durante l’anno 2011 avevano entrate sufficienti

per far fronte al proprio fabbisogno (rendite per orfano di circa fr. 1'650

mensili a testa)”.

B. La

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 24 dicembre 2012,

nel quale contestava fra l’altro il mancato riconoscimento delle deduzioni sociali

per il mantenimento delle figlie, adducendo che “se è vero che le figlie a

seguito del decesso di [suo] marito ricevono delle prestazioni è pure da tenere

in considerazione che le stesse sono ancora studentesse e che vivono presso il

[suo] domicilio”. Secondo la reclamante, le loro entrate non bastavano a

coprire le spese di studio e le altre spese.

L’Ufficio

di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 16 gennaio 2013, così

motivata:

A norma di

legge e giurisprudenza sono considerati figli a carico quelli senza attività e

senza mezzi finanziari. Le figlie sono ritenute economicamente indipendenti

poiché beneficiano delle rendite per orfano che le permettono di fare fronte

alle proprie necessità d’esistenza e non sono quindi a carico della qui

reclamante.

C. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente

il riconoscimento della deduzione per figli a carico e di quella per figli agli

studi. Ribadisce che a suo avviso le rendite percepite dalle figlie non

garantiscono un tenore di vita tale da potersi considerare autonome.

Diritto

1. 1.1.

Per

l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni

figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui

sostentamento il contribuente provvede, 10'900.– franchi. Un’analoga deduzione è prevista pure in materia di IFD, per la quale però l’ammontare è limitato a fr. 6'100.– (cfr. art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD; inoltre Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum

Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 2 ad art. 35 LIFD, p.

149).

Ora,

per figli a carico si intendono i figli minorenni (che, al 31 dicembre del

periodo fiscale interessato non hanno ancora diciotto anni) e quelli a tirocinio

o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento il contribuente provvede.

1.2.

In una

decisione del 29 maggio 2002 in materia di IFD, il Tribunale federale ha osservato

che la concessione della deduzione per figli non è subordinata alla condizione

che il contribuente ne assicuri in larga misura il mantenimento. Determinante è

che contribuisca al suo mantenimento, che il figlio (maggiorenne) sia

dipendente da questo contributo. Perché il contribuente abbia diritto alla

deduzione sociale per figli è ancora necessario che i contributi annui

raggiungano almeno l'importo della deduzione (Tribunale federale, 29 maggio

2002,2A.536/2001, in RF 2002 p. 632; v. anche la sentenza del 4 febbraio 2014

n.2C_516/2013 e 2C_517/2013, consid. 2.1).

La dottrina è dello stesso avviso. La deduzione può essere concessa

anche se il contribuente partecipa per meno del 50% alle spese di mantenimento

(Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 20 ad

art. 35, p. 871): occorre invece che i contributi annuali

raggiungano almeno l’ammontare della deduzione (Richner/Frei/Kaufmann,

Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 40 ad art. 213, p. 1451). Contrariamente

al figlio minorenne, quello maggiorenne che prosegue nella formazione deve

inoltre dipendere dal contributo prestatogli (Richner/Frei/Kaufmann,

op. cit., n. 39 ad art. 213, p. 1450; Locher, op. cit., n. 31 ad art. 35,

p. 873).

1.3.

Per la

sola imposta cantonale, ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 lett. c LT,

"sono dedotti dal reddito netto per ogni figlio fino al venticinquesimo

anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza

beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di

formazione, oltre al periodo dell'obbligo, un massimo di 13'200.- franchi secondo

le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi

supplementari sopportati".

Per l’art. 11 cpv. 1 cifra 2 del Decreto esecutivo del 21 dicembre 2010 concernente

l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2011, per

ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente

provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una

scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, è riconosciuta una

deduzione di fr. 1900.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi

di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra

giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono.

2. 2.1.

Nel

caso in esame, dalle informazioni agli atti risulta che entrambe le figlie

percepiscono una rendita per orfani dell’AVS/AI ed una della cassa pensione per

circa fr. 19'500.– ciascuna. Considerato il fatto che

frequentano la Scuola __________ e che, come espressamente riconosciuto anche

dalla ricorrente, risiedono nella stessa economia domestica della madre, si può

senz’altro presumere che gli importi di cui beneficiano siano sufficienti a

consentir loro il mantenimento.

D’altronde,

spetterebbe alla contribuente dimostrare di aver contribuito

al mantenimento delle figlie con un importo pari almeno a quello della

deduzione invocata, secondo il principio per cui il fisco è tenuto a dimostrare

l’esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico impositivo, mentre è

il contribuente ad avere l’onere della prova per i fatti che concorrono ad

escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 consid. 4.3; 121

Considerandi

II 257 consid. 4c/aa). L’insorgente si è per contro limitata ad affermare

apoditticamente di contribuire al mantenimento delle figlie, per i pasti, per

l’acquisto del vestiario e per altre “normali spese di sostentamento”.

2.2

In una

recente sentenza, il Tribunale federale ha del resto negato la deduzione sociale

al genitore di uno studente vallesano del Politecnico federale di Zurigo, che

percepiva rendite per orfani e altri piccoli proventi per complessivi fr.

26'721.–. Secondo informazioni del Servizio borse di studio dello stesso

Politecnico, i costi di mantenimento e di studio ammontavano mediamente a circa

23'000 franchi all’anno; inoltre, l’Alta Corte ha sottolineato che dai

rilevamenti dell’Ufficio federale di statistica le spese totali, per studenti

che abitano fuori dalla casa dei genitori, oscillavano nel 2009 fra fr. 1'470.–

e fr. 2'140.– al mese, con una media di fr. 1'870.– (cfr. la sentenza del 4

febbraio 2014 n.2C_516/2013 e 2C_517/2013, consid. 2.2 e 2.3).

Anche

alla luce di questa pronuncia del Tribunale federale, la decisione impugnata

appare difficilmente criticabile, se solo si considera che le figlie della

contribuente non svolgono studi accademici e, soprattutto, abitano nella casa

materna.

3.

Visto

l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico

della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 600.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 680.–

sono a

carico della ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

__________

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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