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Decisione

80.2013.58

Violazione degli obblighi procedurali: multa disciplinare, mancato inoltro della dichiarazione, rimprovero all’autorità per non avere inviato nuovamente il formulario andato perso

8 aprile 2013Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Non

avendo la RI 1 inoltrato la dichiarazione fiscale 2011 entro il termine

attribuitole (30 giugno 2012), l’RS 1 (UTPG) le inviava un richiamo (26 luglio

2012) e in seguito una diffida (6 settembre 2012).

Il 24

settembre 2012, la contribuente si rivolgeva all’autorità fiscale, chiedendo di

inviarle una copia dei formulari per la dichiarazione d’imposta, non riuscendo

più a reperire quelli ricevuti in precedenza.

B. Con

decisione del 24 gennaio 2013, l’UTPG infliggeva alla contribuente una multa di

100 franchi per il mancato inoltro della dichiarazione d’imposta 2011, neppure

dopo la scadenza della proroga concessale fino al 31 dicembre 2012.

La

contribuente interponeva reclamo contro la suddetta decisione il 6 febbraio

2013, lamentando di non avere mai ricevuto i formulari per la dichiarazione,

richiesti il 24 settembre 2012. La reclamante concludeva affermando che avrebbe

inoltrato la dichiarazione entro 30 giorni dal ricevimento dei moduli in questione.

L’UTPG

respingeva il reclamo, con decisione dell’11 febbraio 2013. In relazione alla lamentata inosservanza della sua richiesta di inviarle nuovamente i formulari

per la dichiarazione, l’autorità di tassazione osservava non solo di avere

puntualmente evaso la richiesta in questione ma anche di avere concesso alla

contribuente una ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2012, sebbene non ne

fosse stata fatta domanda.

C. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 postula

l’annullamento della sanzione inflittale dall’UTPG. Contesta che la richiesta

di inviarle i formulari per la dichiarazione sia stata evasa ed afferma di aver

inviato all’autorità fiscale un sollecito l’8 ottobre 2012. La ricorrente

chiede altresì che sia “fatto ordine al C. di S. di aprire una inchiesta

amministrativa nei confronti dei responsabili delle suddette inadempienze e falsità

in modo che gli stessi vengano sanzionati con relativa comunicazione alla

presente società ricorrente”. Inoltre, sollecita nuovamente l’invio dei

formulari e l’attribuzione di un termine di 60 giorni per inoltrare la dichiarazione.

Diritto

1. 1.1.

La Camera

di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale ai sensi degli

art. 140 cpv. 1 LIFD e 227 cpv. 1 LT, è competente a pronunciarsi nel merito

dei gravami contro le decisioni su reclamo delle autorità di tassazione, a

condizione che gli stessi siano ricevibili in ordine.

Essa deve

pertanto esaminare preliminarmente se un ricorso è ricevibile, ovvero

tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e

presentato da una persona legittimata.

1.2.

Secondo

gli art. 140 cpv. 2 LIFD e 227 cpv. 2 LT, il ricorrente deve in particolare indicare

le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova: i documenti

probatori devono essere allegati o designati esattamente.

L’atto

ricorsuale deve essere trasmesso in forma cartacea e deve portare la firma

originale del ricorrente o del suo rappresentante (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2.

ediz., Zurigo 2009, n. 22 ad art. 140 LIFD, p. 1194). Essenzialmente per

ragioni di sicurezza, il Tribunale federale ha ancora recentemente ribadito che

un ricorso non può validamente essere inoltrato via telefax, difettando le

condizioni della forma scritta (decisione TF n.1C_234/2011 del 27 maggio 2011;

DTF 121 II 252; StE 2001 B 95.1 n. 6). A maggior ragione, non può pertanto

costituire un tempestivo ricorso contro una decisione di tassazione un atto

ricorsuale non firmato.

1.3.

Come ha

rilevato anche l’UTPG nelle sue osservazioni al ricorso, nel caso in esame è

pacifico, e del resto nemmeno contestato, che il ricorso presentato il 20

febbraio 2013 non soddisfa i requisiti della forma scritta, a causa

dell’assenza della firma. Conformemente a quanto disposto dagli art. 140 cpv. 2

LIFD e 227 cpv. 2 LT, questa Camera ha assegnato al ricorrente un termine di

dieci giorni per rimediarvi, con la comminatoria di dichiarare irricevibile il

gravame. Il ricorso è stato sottoscritto ed è pervenuto il 6 marzo 2013.

Considerandi

2.

2.1.

Chiunque,

nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli

incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di

queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli

allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni,

viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di

inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o

di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD).

2.2

Perché

l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate

due distinte condizioni:

• l’una

soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua

azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;

• e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare

(cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova

legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto

penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove

leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte

Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).

2.3

Il

Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di

procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo

dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente

può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza

del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9).

3.

3.1.

È

indiscutibile che la ricorrente abbia commesso l’infrazione per cui è stata

sanzionata. Tuttora, del resto, la dichiarazione d’imposta 2011 non è stata

inoltrata.

È il caso

di ricordare che la contribuente, sebbene non abbia mai richiesto una proroga

del termine per inoltrare la dichiarazione, ha comunque beneficiato di un termine

di mezz’anno in più rispetto a quanto previsto per tutti i contribuenti.

Infatti, tanto con il richiamo quanto con la diffida, le è stata concessa una

proroga del termine. Quando poi la RI 1, solo dopo aver ricevuto la diffida, ha

chiesto all’UTPG di inviarle nuovamente i formulari per la dichiarazione, in

quanto non riusciva più a reperirli, l’autorità le ha attribuito un ulteriore

termine fino alla fine dell’anno.

3.2

La

pretesa dell’insorgente di vedersi annullare la multa, per il fatto che

l’Ufficio di tassazione non avrebbe dato seguito alla sua richiesta di inviarle

i formulari andati persi, è del tutto insostenibile.

Va

premesso che l’UTPG ha affermato di avere prontamente dato seguito alla richiesta

della RI 1. Sebbene non sia in grado di portarne la prova, avendo proceduto

all’invio per posta semplice, l’eventuale mancato invio non sarebbe decisivo ai

fini della decisione sulla legittimità della sanzione.

Anzitutto,

un contribuente con un minimo di diligenza non avrebbe atteso il ventesimo

giorno dal ricevimento della diffida per richiedere all’autorità fiscale

l’invio dei formulari smarriti. Dalla diffida gli amministratori della società

avevano appreso quali sarebbero state le conseguenze del mancato inoltro della

dichiarazione per la quale erano stati diffidati.

In

secondo luogo, se davvero chi era incaricato di redigere la dichiarazione si

fosse accorto solo a tale momento che i formulari non erano più reperibili, sarebbe

stato corretto chiedere una proroga del termine ormai in scadenza, spiegando le

difficoltà incontrate. Proroga che comunque è stata concessa dalla stessa autorità

di sua iniziativa, a dimostrazione che, nonostante le proteste della

ricorrente, i funzionari che si sono occupati della loro pratica sono stati

estremamente comprensivi e corretti.

In terzo

luogo, se la contribuente avesse davvero voluto accelerare i tempi di consegna

della dichiarazione, avrebbe semplicemente potuto recarsi all’Ufficio di tassazione

a ritirare i moduli che erano andati smarriti.

In ogni

caso, è la stessa ricorrente a riconoscere la propria responsabilità per aver

perduto i formulari necessari per la dichiarazione d’imposta, laddove ha

affermato che “non riusciamo più a reperire i vs. formulari” e, soprattutto, ha

chiesto all’UTPG di “inviarcene un’ulteriore copia” (cfr. lettera del 24

settembre 2012). È dunque innegabile che alla ricorrente vada addebitata la

negligenza che ha provocato la sanzione.

La colpa

della contribuente dovrebbe peraltro essere riconosciuta anche se i moduli non

le fossero precedentemente pervenuti. Per l’art. 198

cpv. 1 seconda frase LT, infatti, i contribuenti che non hanno ricevuto il

modulo devono chiederlo all’autorità competente.

3.3

Constatata

la chiara negligenza della ricorrente, non è neppure il caso di chinarsi sulla

richiesta di quest’ultima di ordinare “al C. di S, di aprire una inchiesta

amministrativa nei confronti dei responsabili delle suddette inadempienze e

falsità in modo che gli stessi vengano sanzionati con relativa comunicazione

alla presente società ricorrente”.

Questa

Camera non sarebbe comunque competente ad ordinare una simile inchiesta.

4.

Visto

l’esito del ricorso, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico

della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 280.–

sono a

carico della ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

- ;

- ;

- ;

-

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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