80.2013.58
Violazione degli obblighi procedurali: multa disciplinare, mancato inoltro della dichiarazione, rimprovero all’autorità per non avere inviato nuovamente il formulario andato perso
8 aprile 2013Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2013.58
Data decisione, Autorità:
08.04.2013, CDT
Ricorso:
TF,2C_445/2013, 16.5.2013
Titolo:
Violazione degli obblighi procedurali: multa disciplinare, mancato inoltro della dichiarazione, rimprovero all’autorità per non avere inviato nuovamente il formulario andato perso
VIOLAZIONE DI OBBLIGHI PROCEDURALI
art. 174 LIFD
art. 257 LT
Incarto n.
80.2013.58
Lugano
8 aprile 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 20 febbraio 2013 contro la decisione dell’11
febbraio 2013 in materia di multa disciplinare.
Fatti
A. Non
avendo la RI 1 inoltrato la dichiarazione fiscale 2011 entro il termine
attribuitole (30 giugno 2012), l’RS 1 (UTPG) le inviava un richiamo (26 luglio
2012) e in seguito una diffida (6 settembre 2012).
Il 24
settembre 2012, la contribuente si rivolgeva all’autorità fiscale, chiedendo di
inviarle una copia dei formulari per la dichiarazione d’imposta, non riuscendo
più a reperire quelli ricevuti in precedenza.
B. Con
decisione del 24 gennaio 2013, l’UTPG infliggeva alla contribuente una multa di
100 franchi per il mancato inoltro della dichiarazione d’imposta 2011, neppure
dopo la scadenza della proroga concessale fino al 31 dicembre 2012.
La
contribuente interponeva reclamo contro la suddetta decisione il 6 febbraio
2013, lamentando di non avere mai ricevuto i formulari per la dichiarazione,
richiesti il 24 settembre 2012. La reclamante concludeva affermando che avrebbe
inoltrato la dichiarazione entro 30 giorni dal ricevimento dei moduli in questione.
L’UTPG
respingeva il reclamo, con decisione dell’11 febbraio 2013. In relazione alla lamentata inosservanza della sua richiesta di inviarle nuovamente i formulari
per la dichiarazione, l’autorità di tassazione osservava non solo di avere
puntualmente evaso la richiesta in questione ma anche di avere concesso alla
contribuente una ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2012, sebbene non ne
fosse stata fatta domanda.
C. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 postula
l’annullamento della sanzione inflittale dall’UTPG. Contesta che la richiesta
di inviarle i formulari per la dichiarazione sia stata evasa ed afferma di aver
inviato all’autorità fiscale un sollecito l’8 ottobre 2012. La ricorrente
chiede altresì che sia “fatto ordine al C. di S. di aprire una inchiesta
amministrativa nei confronti dei responsabili delle suddette inadempienze e falsità
in modo che gli stessi vengano sanzionati con relativa comunicazione alla
presente società ricorrente”. Inoltre, sollecita nuovamente l’invio dei
formulari e l’attribuzione di un termine di 60 giorni per inoltrare la dichiarazione.
Diritto
1. 1.1.
La Camera
di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale ai sensi degli
art. 140 cpv. 1 LIFD e 227 cpv. 1 LT, è competente a pronunciarsi nel merito
dei gravami contro le decisioni su reclamo delle autorità di tassazione, a
condizione che gli stessi siano ricevibili in ordine.
Essa deve
pertanto esaminare preliminarmente se un ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata.
1.2.
Secondo
gli art. 140 cpv. 2 LIFD e 227 cpv. 2 LT, il ricorrente deve in particolare indicare
le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova: i documenti
probatori devono essere allegati o designati esattamente.
L’atto
ricorsuale deve essere trasmesso in forma cartacea e deve portare la firma
originale del ricorrente o del suo rappresentante (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2.
ediz., Zurigo 2009, n. 22 ad art. 140 LIFD, p. 1194). Essenzialmente per
ragioni di sicurezza, il Tribunale federale ha ancora recentemente ribadito che
un ricorso non può validamente essere inoltrato via telefax, difettando le
condizioni della forma scritta (decisione TF n.1C_234/2011 del 27 maggio 2011;
DTF 121 II 252; StE 2001 B 95.1 n. 6). A maggior ragione, non può pertanto
costituire un tempestivo ricorso contro una decisione di tassazione un atto
ricorsuale non firmato.
1.3.
Come ha
rilevato anche l’UTPG nelle sue osservazioni al ricorso, nel caso in esame è
pacifico, e del resto nemmeno contestato, che il ricorso presentato il 20
febbraio 2013 non soddisfa i requisiti della forma scritta, a causa
dell’assenza della firma. Conformemente a quanto disposto dagli art. 140 cpv. 2
LIFD e 227 cpv. 2 LT, questa Camera ha assegnato al ricorrente un termine di
dieci giorni per rimediarvi, con la comminatoria di dichiarare irricevibile il
gravame. Il ricorso è stato sottoscritto ed è pervenuto il 6 marzo 2013.
Considerandi
2.
2.1.
Chiunque,
nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli
incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di
queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli
allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni,
viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di
inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o
di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD).
2.2
Perché
l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate
due distinte condizioni:
• l’una
soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua
azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;
• e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare
(cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova
legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto
penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove
leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
2.3
Il
Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di
procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo
dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente
può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza
del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9).
3.
3.1.
È
indiscutibile che la ricorrente abbia commesso l’infrazione per cui è stata
sanzionata. Tuttora, del resto, la dichiarazione d’imposta 2011 non è stata
inoltrata.
È il caso
di ricordare che la contribuente, sebbene non abbia mai richiesto una proroga
del termine per inoltrare la dichiarazione, ha comunque beneficiato di un termine
di mezz’anno in più rispetto a quanto previsto per tutti i contribuenti.
Infatti, tanto con il richiamo quanto con la diffida, le è stata concessa una
proroga del termine. Quando poi la RI 1, solo dopo aver ricevuto la diffida, ha
chiesto all’UTPG di inviarle nuovamente i formulari per la dichiarazione, in
quanto non riusciva più a reperirli, l’autorità le ha attribuito un ulteriore
termine fino alla fine dell’anno.
3.2
La
pretesa dell’insorgente di vedersi annullare la multa, per il fatto che
l’Ufficio di tassazione non avrebbe dato seguito alla sua richiesta di inviarle
i formulari andati persi, è del tutto insostenibile.
Va
premesso che l’UTPG ha affermato di avere prontamente dato seguito alla richiesta
della RI 1. Sebbene non sia in grado di portarne la prova, avendo proceduto
all’invio per posta semplice, l’eventuale mancato invio non sarebbe decisivo ai
fini della decisione sulla legittimità della sanzione.
Anzitutto,
un contribuente con un minimo di diligenza non avrebbe atteso il ventesimo
giorno dal ricevimento della diffida per richiedere all’autorità fiscale
l’invio dei formulari smarriti. Dalla diffida gli amministratori della società
avevano appreso quali sarebbero state le conseguenze del mancato inoltro della
dichiarazione per la quale erano stati diffidati.
In
secondo luogo, se davvero chi era incaricato di redigere la dichiarazione si
fosse accorto solo a tale momento che i formulari non erano più reperibili, sarebbe
stato corretto chiedere una proroga del termine ormai in scadenza, spiegando le
difficoltà incontrate. Proroga che comunque è stata concessa dalla stessa autorità
di sua iniziativa, a dimostrazione che, nonostante le proteste della
ricorrente, i funzionari che si sono occupati della loro pratica sono stati
estremamente comprensivi e corretti.
In terzo
luogo, se la contribuente avesse davvero voluto accelerare i tempi di consegna
della dichiarazione, avrebbe semplicemente potuto recarsi all’Ufficio di tassazione
a ritirare i moduli che erano andati smarriti.
In ogni
caso, è la stessa ricorrente a riconoscere la propria responsabilità per aver
perduto i formulari necessari per la dichiarazione d’imposta, laddove ha
affermato che “non riusciamo più a reperire i vs. formulari” e, soprattutto, ha
chiesto all’UTPG di “inviarcene un’ulteriore copia” (cfr. lettera del 24
settembre 2012). È dunque innegabile che alla ricorrente vada addebitata la
negligenza che ha provocato la sanzione.
La colpa
della contribuente dovrebbe peraltro essere riconosciuta anche se i moduli non
le fossero precedentemente pervenuti. Per l’art. 198
cpv. 1 seconda frase LT, infatti, i contribuenti che non hanno ricevuto il
modulo devono chiederlo all’autorità competente.
3.3
Constatata
la chiara negligenza della ricorrente, non è neppure il caso di chinarsi sulla
richiesta di quest’ultima di ordinare “al C. di S, di aprire una inchiesta
amministrativa nei confronti dei responsabili delle suddette inadempienze e
falsità in modo che gli stessi vengano sanzionati con relativa comunicazione
alla presente società ricorrente”.
Questa
Camera non sarebbe comunque competente ad ordinare una simile inchiesta.
4.
Visto
l’esito del ricorso, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico
della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico della ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
- ;
- ;
- ;
-
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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