80.2013.61
Reddito dell'attività lucrativa indipendente: tassista, mancata prova dei costi, rivalutazione del reddito
30 luglio 2015Italiano11 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2013.61
80.2013.62
Lugano
30 luglio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 22 febbraio 2013 contro la decisione del 23 gennaio 2013 in materia di IC e IFD 2008.
Fatti
A. RI 1, nato nel 1941, è
al beneficio di una rendita di vecchiaia e di prestazioni complementari. Dopo
essere stato attivo professionalmente nel settore della direzione lavori,
assistenza e sorveglianza in cantiere, ha intrapreso la professione di tassista
a titolo indipendente.
Nella dichiarazione
fiscale 2008, il contribuente indicava di aver conseguito una rendita di fr.
20'364.– ed esponeva un reddito da attività lucrativa indipendente di fr.
2'606.–.
B. Notificandogli la
tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 30 marzo 2010, l’Ufficio di
tassazione di Locarno commisurava in fr. 12'000.– il reddito aziendale,
spiegando nella motivazione allegata di averlo rettificato “sulla base degli
elementi noti all’autorità fiscale, delle indicazioni fornite dal contribuente
o dei coefficienti d’utile medio validi per aziende del ramo e facenti parte
della realtà locale”.
C. Il contribuente
impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 16 aprile 2010, nel quale
contestava l’utilizzo di coefficienti medi di aziende del ramo, ponendo
l’accento sulla sua particolare situazione, dovuta ai problemi di salute e
all’età avanzata. Allegava al gravame un conteggio dei chilometri percorsi
nell’anno (che quantificava in 52'658) e della media giornaliera delle ore
lavorative (che stimava in poco meno di due ore).
Con lettera del 27
dicembre 2011, l’autorità invitava il contribuente a documentare, fra l’altro,
la cifra d’affari e i costi aziendali dichiarati di, rispettivamente, fr.
41'441.– e fr. 38'835.–.
D. L’autorità di
tassazione, con successiva lettera del 14 febbraio 2012, sottoponeva al
contribuente un calcolo delle entrate e delle uscite dell’anno, dal quale emergeva
una disponibilità mensile di soli fr. 409.– per far fronte al proprio sostentamento,
chiedendogli di presentare puntuali osservazioni. Rinnovava inoltre l’invito a
voler documentare, in modo dettagliato, la cifra d’affari dichiarata di fr.
41'441.–.
Il contribuente rispondeva
con scritto del 20 febbraio 2012, allegando un nuovo conteggio dei chilometri
percorsi nell’anno (che quantificava in 40'398 chilometri) e della media giornaliera delle ore lavorative (che stimava in 2 ore e 40 minuti).
E. L’Ufficio di
tassazione, con decisione del 23 gennaio 2013, respingeva il reclamo, con la
seguente motivazione:
Dopo attento esame della
documentazione, tenuto conto della mancata registrazione della quota privata
per uso veicolo, valutata dall’UT per un importo pari al 25% dei costi, e
telefono e delle incongruenze riscontrate tra il documento allegato al reclamo
e quello presentato su richiesta dell’UT relativi alla determinazione della
cifra d’affari, l’Autorità di Tassazione ritiene di poter confermare il reddito
definito in prima istanza.
F. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente la
rivalutazione del reddito aziendale dichiarato.
Il ricorrente sottolinea
di essere afflitto da disturbi ansiosi e depressivi e di svolgere l’attività di
tassista a titolo accessorio, definendola “un’attività terapeutica e di svago”.
Contesta quindi l’utilizzo di coefficienti d’utile medio, ribadendo la correttezza
del bilancio e del conto economico presentati con la dichiarazione.
Diritto
1. Nella procedura
fiscale vige la massima ufficiale e il principio inquisitorio.
L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti
fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte
le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere
in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai
contribuenti (decisione TF n.2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger, Voraussetzungen und Anfechtung
der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190).
La procedura fiscale è
inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia
secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il
contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli
deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente
(decisione TF n.2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).
Considerandi
2.
2.1.
Secondo gli articoli 125
cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT, le persone fisiche con reddito da attività
lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale oppure, in
mancanza di una contabilità conforme all’uso commerciale, le distinte degli
attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei
prelevamenti privati.
L’obbligo di allegare le
“distinte” vale per i contribuenti che non tengono una contabilità commerciale,
non essendovi tenuti. Non autorizza cioè i contribuenti che, pur essendovi
obbligati, non tengono una contabilità o che rifiutano di produrla, ad
adempiere i loro obblighi procedurali allegando alla loro dichiarazione le distinte (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a
cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz.,
Basilea 2008, Vol. I/2b, n. 28 ad art. 125 LIFD, p. 296).
I
requisiti che le suddette “distinte” devono adempiere dipendono dalla situazione del caso concreto, in particolare dal tipo di attività commerciale e dalle sue dimensioni. Sono in ogni caso necessarie registrazioni idonee, che garantiscano l’assoggettamento
completo e attendibile del reddito e della sostanza aziendali e consentano
un’adeguata verifica da parte dell’autorità fiscale (decisione TF n.2A.272/2003
del 13 dicembre 2003, consid. 4).
2.2
Come esposto in narrativa,
l’autorità di tassazione ha più volte richiesto al ricorrente di documentare la
cifra d’affari dichiarata di fr. 41'441.–. A sua giustificazione, egli si è
tuttavia limitato a produrre due discordanti conteggi dei chilometri percorsi
nell’anno e della media giornaliera delle ore di lavoro. Il primo quantificava
i chilometri percorsi in 52'658 e la media giornaliera delle ore lavorative in
poco meno di due ore. Il secondo, allegato allo scritto di risposta del 20
febbraio 2012, stimava invece i chilometri percorsi professionalmente in 40'398
e la media giornaliera delle ore lavorative in 2 ore e 40 minuti. Il ricorrente
non ha, per contro, tenuto la benché minima contabilizzazione del traffico di
contanti, rinunciando alla registrazione delle entrate giornaliere o perlomeno mensili.
Senza dimenticare infine che dalle spese indicate nel conto economico, per un
totale di fr. 38'835.–, va necessariamente ripresa una quota privata. Si pensi,
in particolare, ai costi per il noleggio dell’automobile (fr. 17'500.–), così
come ai costi della benzina (fr. 9'637.50), ai costi di manutenzione dell’automobile
(fr. 2'513.–) e alle multe (fr. 220.–).
Certo, nel gravame qui in
esame, il ricorrente sostiene di avere già scorporato i chilometri percorsi a
titolo privato e le relative spese, senza tuttavia riuscire a dimostrare quanto
asserito. Nella sua copiosa giurisprudenza in materia di imposta sul valore aggiunto,
il Tribunale federale si è già confrontato con gli spostamenti privati
rivendicati da un tassista indipendente, giungendo alla conclusione che non
basta elencare i giorni di libero e i pretesi viaggi, ma occorre anche sostanziarli
tramite documenti giustificativi, quali possono essere le ricevute di pagamento
erogate dai distributori di carburante, le fatture della carta di credito oppure
ancora le dichiarazioni scritte di parenti (decisione TF n.2C_569/2012 del 6 dicembre
2012, consid. 6.). Non basta, in altri termini, produrre un conteggio dei
chilometri percorsi a titolo privato – come fatto dal ricorrente – ma occorre
anche debitamente comprovarli. Del resto, secondo un consolidato principio,
nella procedura di tassazione l’onere probatorio è ripartito nel senso che
all’autorità fiscale compete la prova dei fatti che fondano o aumentano l’onere
fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che
estinguono o diminuiscono il debito fiscale (ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n.
8).
2.3
In simili
circostanze, la decisione di procedere a una tassazione per apprezzamento è
ineccepibile e va senz’altro tutelata. Chiamato a giudicare la
legittimità di una tassazione d’ufficio intrapresa a carico di un tassista del
Canton Basilea Città, il Tribunale federale ha avuto modo di sottolineare
l’importanza di una corretta tenuta del libro di cassa, segnatamente per le
piccole attività indipendenti. Solo in questo modo è possibile garantire una ricostruzione
dettagliata degli incassi giornalieri e verificare la loro corrispondenza con i
redditi dichiarati. La sentenza è stata resa in materia di imposta sul valore
aggiunto, ma come ancora precisato dai giudici federali, l’esigenza di
registrazioni idonee, tali da garantire un pieno assoggettamento alle imposte,
vale per l’insieme delle imposte, dirette e indirette (decisione TF n.
2C_825/2011 del 4 giugno 2012, consid. 2.2.2, in: StR 67/2012 p. 709; di altra
opinione Chillà, Principe de la
taxation d’office dans le cas d’un contribuable indépendant, in: StR 68/2013 p.
276).
3.
3.1.
Nel caso in
esame, l’autorità di tassazione ha rinunciato a intraprendere una tassazione d’ufficio in senso stretto, in favore di una tassazione ordinaria, come risulta in
particolar modo dal fatto che, nei rimedi giuridici, ha omesso di
indicare l’esistenza dei requisiti posti dagli art. 206 cpv. 3 LT e 132
cpv. 3 LIFD (obbligo di motivare il gravame) e le conseguenze in caso di
inottemperanza degli stessi.
Nel pieno rispetto delle norme
concernenti l’onere probatorio, questa Camera non può pertanto sottrarsi da un
esame della legittimità del reddito aziendale definito dall’autorità di
tassazione in fr. 12'000.–, motivandolo “sulla base degli elementi noti all’autorità
fiscale, delle indicazioni fornite dal contribuente o dei coefficienti d’utile
medio validi per aziende del ramo e facenti parte della realtà locale”.
3.2
In una recente sentenza,
questa Camera ha già dovuto pronunciarsi sul caso di un tassista indipendente
che non teneva alcuna contabilità dei movimenti di cassa, concludendo per la
legittimità dell’operato dell’autorità di tassazione, che aveva ricostruito il
reddito del contribuente moltiplicando il numero di chilometri percorsi per
l’utile lordo medio al chilometro stabilito dalla Divisione delle contribuzioni
per i tassisti attivi nella stessa regione. Nello specifico caso, considerata
la categoria della concessione comunale, preso inoltre atto della lieve
contrazione subita dal mercato a partire dagli anni 2009, in seguito alla crisi economica e all’aumento della concorrenza, l’autorità fiscale aveva
ritenuto realistico un utile lordo medio di fr. 2.– e un utile netto medio di
fr. 1.30/1.40 al chilometro (decisione CDT n. 80.2012.148/149 del 24 febbraio
2014).
Ancora più importante è
l’utile lordo medio calcolato dalle autorità ginevrine. In una sentenza del 12
novembre 2012, il Tribunale federale si è occupato della tassazione di un
tassista indipendente del Canton Ginevra, giudicando adeguato un utile lordo medio
di fr. 2.40 al chilometro. A tale conclusione, i giudici federali sono giunti
sulla base di un documento elaborato dall’Amministrazione federale delle
contribuzioni, Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto, intitolato
“coéfficients d’expérience taxis, Genève”, che raccoglie i dati di 86
tassisti ginevrini (decisione TF n.2C_543/2012 del 12 novembre 2012).
3.3
Fatte queste premesse, la
decisione dell’autorità di tassazione appare finanche generosa nei confronti
del ricorrente. Ammettendo, così come esposti, i chilometri percorsi nell’anno
a titolo professionale (40'398) ed applicandovi un utile lordo medio di fr.
2.
– al chilometro, si ottiene una cifra d’affari raddoppiata rispetto a quella
dichiarata. Il ricorrente ha infatti calcolato un utile lordo al chilometro di
poco superiore al franco, di gran lunga inferiore ai coefficienti d’utile medio
applicati normalmente ai tassisti indipendenti e già riconosciuti da questa
Camera.
A nulla valgono le
argomentazioni sollevate nel gravame, ed in particolare i disturbi ansiosi e
depressivi, che lo costringerebbe a svolgere l’attività di tassista a titolo terapeutico
e di svago. Senza con questo voler sminuire la diagnosi ipotizzata dal Servizio
psico-sociale nel 2006 (cfr. lettera dell’8 marzo 2006 allegata al gravame),
simili disturbi alla salute, così come l’età avanzata del ricorrente, possono
tutt’al più influenzare i chilometri percorsi nell’anno, ma non certo l’utile
lordo medio al chilometro, che in assenza di altre indicazioni non può che
essere calcolato facendo riferimento ai coefficienti medi del ramo d’attività. In
questo senso, la decisione dell’autorità di tassazione, che di fronte ai
chilometri dichiarati (40'398) ha rivalutato il reddito aziendale nella
limitata misura di fr. 12'000.–, si palesa addirittura vantaggiosa per il
ricorrente, senza la necessità di approfondire ulteriormente la natura dei
costi registrati a conto economico.
4.
Il ricorso è
conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia e spese
processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario: