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Decisione

80.2013.61

Reddito dell'attività lucrativa indipendente: tassista, mancata prova dei costi, rivalutazione del reddito

30 luglio 2015Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, nato nel 1941, è

al beneficio di una rendita di vecchiaia e di prestazioni complementari. Dopo

essere stato attivo professionalmente nel settore della direzione lavori,

assistenza e sorveglianza in cantiere, ha intrapreso la professione di tassista

a titolo indipendente.

Nella dichiarazione

fiscale 2008, il contribuente indicava di aver conseguito una rendita di fr.

20'364.– ed esponeva un reddito da attività lucrativa indipendente di fr.

2'606.–.

B. Notificandogli la

tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 30 marzo 2010, l’Ufficio di

tassazione di Locarno commisurava in fr. 12'000.– il reddito aziendale,

spiegando nella motivazione allegata di averlo rettificato “sulla base degli

elementi noti all’autorità fiscale, delle indicazioni fornite dal contribuente

o dei coefficienti d’utile medio validi per aziende del ramo e facenti parte

della realtà locale”.

C. Il contribuente

impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 16 aprile 2010, nel quale

contestava l’utilizzo di coefficienti medi di aziende del ramo, ponendo

l’accento sulla sua particolare situazione, dovuta ai problemi di salute e

all’età avanzata. Allegava al gravame un conteggio dei chilometri percorsi

nell’anno (che quantificava in 52'658) e della media giornaliera delle ore

lavorative (che stimava in poco meno di due ore).

Con lettera del 27

dicembre 2011, l’autorità invitava il contribuente a documentare, fra l’altro,

la cifra d’affari e i costi aziendali dichiarati di, rispettivamente, fr.

41'441.– e fr. 38'835.–.

D. L’autorità di

tassazione, con successiva lettera del 14 febbraio 2012, sottoponeva al

contribuente un calcolo delle entrate e delle uscite dell’anno, dal quale emergeva

una disponibilità mensile di soli fr. 409.– per far fronte al proprio sostentamento,

chiedendogli di presentare puntuali osservazioni. Rinnovava inoltre l’invito a

voler documentare, in modo dettagliato, la cifra d’affari dichiarata di fr.

41'441.–.

Il contribuente rispondeva

con scritto del 20 febbraio 2012, allegando un nuovo conteggio dei chilometri

percorsi nell’anno (che quantificava in 40'398 chilometri) e della media giornaliera delle ore lavorative (che stimava in 2 ore e 40 minuti).

E. L’Ufficio di

tassazione, con decisione del 23 gennaio 2013, respingeva il reclamo, con la

seguente motivazione:

Dopo attento esame della

documentazione, tenuto conto della mancata registrazione della quota privata

per uso veicolo, valutata dall’UT per un importo pari al 25% dei costi, e

telefono e delle incongruenze riscontrate tra il documento allegato al reclamo

e quello presentato su richiesta dell’UT relativi alla determinazione della

cifra d’affari, l’Autorità di Tassazione ritiene di poter confermare il reddito

definito in prima istanza.

F. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente la

rivalutazione del reddito aziendale dichiarato.

Il ricorrente sottolinea

di essere afflitto da disturbi ansiosi e depressivi e di svolgere l’attività di

tassista a titolo accessorio, definendola “un’attività terapeutica e di svago”.

Contesta quindi l’utilizzo di coefficienti d’utile medio, ribadendo la correttezza

del bilancio e del conto economico presentati con la dichiarazione.

Diritto

1. Nella procedura

fiscale vige la massima ufficiale e il principio inquisitorio.

L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti

fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte

le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere

in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai

contribuenti (decisione TF n.2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger, Voraussetzungen und Anfechtung

der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190).

La procedura fiscale è

inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia

secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il

contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli

deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente

(decisione TF n.2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).

Considerandi

2.

2.1.

Secondo gli articoli 125

cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT, le persone fisiche con reddito da attività

lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale oppure, in

mancanza di una contabilità conforme all’uso commerciale, le distinte degli

attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei

prelevamenti privati.

L’obbligo di allegare le

“distinte” vale per i contribuenti che non tengono una contabilità commerciale,

non essendovi tenuti. Non autorizza cioè i contribuenti che, pur essendovi

obbligati, non tengono una contabilità o che rifiutano di produrla, ad

adempiere i loro obblighi procedurali allegando alla loro dichiarazione le distinte (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a

cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz.,

Basilea 2008, Vol. I/2b, n. 28 ad art. 125 LIFD, p. 296).

I

requisiti che le suddette “distinte” devono adempiere dipendono dalla situazione del caso concreto, in particolare dal tipo di attività commerciale e dalle sue dimensioni. Sono in ogni caso necessarie registrazioni idonee, che garantiscano l’assoggettamento

completo e attendibile del reddito e della sostanza aziendali e consentano

un’adeguata verifica da parte dell’autorità fiscale (decisione TF n.2A.272/2003

del 13 dicembre 2003, consid. 4).

2.2

Come esposto in narrativa,

l’autorità di tassazione ha più volte richiesto al ricorrente di documentare la

cifra d’affari dichiarata di fr. 41'441.–. A sua giustificazione, egli si è

tuttavia limitato a produrre due discordanti conteggi dei chilometri percorsi

nell’anno e della media giornaliera delle ore di lavoro. Il primo quantificava

i chilometri percorsi in 52'658 e la media giornaliera delle ore lavorative in

poco meno di due ore. Il secondo, allegato allo scritto di risposta del 20

febbraio 2012, stimava invece i chilometri percorsi professionalmente in 40'398

e la media giornaliera delle ore lavorative in 2 ore e 40 minuti. Il ricorrente

non ha, per contro, tenuto la benché minima contabilizzazione del traffico di

contanti, rinunciando alla registrazione delle entrate giornaliere o perlomeno mensili.

Senza dimenticare infine che dalle spese indicate nel conto economico, per un

totale di fr. 38'835.–, va necessariamente ripresa una quota privata. Si pensi,

in particolare, ai costi per il noleggio dell’automobile (fr. 17'500.–), così

come ai costi della benzina (fr. 9'637.50), ai costi di manutenzione dell’automobile

(fr. 2'513.–) e alle multe (fr. 220.–).

Certo, nel gravame qui in

esame, il ricorrente sostiene di avere già scorporato i chilometri percorsi a

titolo privato e le relative spese, senza tuttavia riuscire a dimostrare quanto

asserito. Nella sua copiosa giurisprudenza in materia di imposta sul valore aggiunto,

il Tribunale federale si è già confrontato con gli spostamenti privati

rivendicati da un tassista indipendente, giungendo alla conclusione che non

basta elencare i giorni di libero e i pretesi viaggi, ma occorre anche sostanziarli

tramite documenti giustificativi, quali possono essere le ricevute di pagamento

erogate dai distributori di carburante, le fatture della carta di credito oppure

ancora le dichiarazioni scritte di parenti (decisione TF n.2C_569/2012 del 6 dicembre

2012, consid. 6.). Non basta, in altri termini, produrre un conteggio dei

chilometri percorsi a titolo privato – come fatto dal ricorrente – ma occorre

anche debitamente comprovarli. Del resto, secondo un consolidato principio,

nella procedura di tassazione l’onere probatorio è ripartito nel senso che

all’autorità fiscale compete la prova dei fatti che fondano o aumentano l’onere

fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che

estinguono o diminuiscono il debito fiscale (ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n.

8).

2.3

In simili

circostanze, la decisione di procedere a una tassazione per apprezzamento è

ineccepibile e va senz’altro tutelata. Chiamato a giudicare la

legittimità di una tassazione d’ufficio intrapresa a carico di un tassista del

Canton Basilea Città, il Tribunale federale ha avuto modo di sottolineare

l’importanza di una corretta tenuta del libro di cassa, segnatamente per le

piccole attività indipendenti. Solo in questo modo è possibile garantire una ricostruzione

dettagliata degli incassi giornalieri e verificare la loro corrispondenza con i

redditi dichiarati. La sentenza è stata resa in materia di imposta sul valore

aggiunto, ma come ancora precisato dai giudici federali, l’esigenza di

registrazioni idonee, tali da garantire un pieno assoggettamento alle imposte,

vale per l’insieme delle imposte, dirette e indirette (decisione TF n.

2C_825/2011 del 4 giugno 2012, consid. 2.2.2, in: StR 67/2012 p. 709; di altra

opinione Chillà, Principe de la

taxation d’office dans le cas d’un contribuable indépendant, in: StR 68/2013 p.

276).

3.

3.1.

Nel caso in

esame, l’autorità di tassazione ha rinunciato a intraprendere una tassazione d’ufficio in senso stretto, in favore di una tassazione ordinaria, come risulta in

particolar modo dal fatto che, nei rimedi giuridici, ha omesso di

indicare l’esistenza dei requisiti posti dagli art. 206 cpv. 3 LT e 132

cpv. 3 LIFD (obbligo di motivare il gravame) e le conseguenze in caso di

inottemperanza degli stessi.

Nel pieno rispetto delle norme

concernenti l’onere probatorio, questa Camera non può pertanto sottrarsi da un

esame della legittimità del reddito aziendale definito dall’autorità di

tassazione in fr. 12'000.–, motivandolo “sulla base degli elementi noti all’autorità

fiscale, delle indicazioni fornite dal contribuente o dei coefficienti d’utile

medio validi per aziende del ramo e facenti parte della realtà locale”.

3.2

In una recente sentenza,

questa Camera ha già dovuto pronunciarsi sul caso di un tassista indipendente

che non teneva alcuna contabilità dei movimenti di cassa, concludendo per la

legittimità dell’operato dell’autorità di tassazione, che aveva ricostruito il

reddito del contribuente moltiplicando il numero di chilometri percorsi per

l’utile lordo medio al chilometro stabilito dalla Divisione delle contribuzioni

per i tassisti attivi nella stessa regione. Nello specifico caso, considerata

la categoria della concessione comunale, preso inoltre atto della lieve

contrazione subita dal mercato a partire dagli anni 2009, in seguito alla crisi economica e all’aumento della concorrenza, l’autorità fiscale aveva

ritenuto realistico un utile lordo medio di fr. 2.– e un utile netto medio di

fr. 1.30/1.40 al chilometro (decisione CDT n. 80.2012.148/149 del 24 febbraio

2014).

Ancora più importante è

l’utile lordo medio calcolato dalle autorità ginevrine. In una sentenza del 12

novembre 2012, il Tribunale federale si è occupato della tassazione di un

tassista indipendente del Canton Ginevra, giudicando adeguato un utile lordo medio

di fr. 2.40 al chilometro. A tale conclusione, i giudici federali sono giunti

sulla base di un documento elaborato dall’Amministrazione federale delle

contribuzioni, Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto, intitolato

“coéfficients d’expérience taxis, Genève”, che raccoglie i dati di 86

tassisti ginevrini (decisione TF n.2C_543/2012 del 12 novembre 2012).

3.3

Fatte queste premesse, la

decisione dell’autorità di tassazione appare finanche generosa nei confronti

del ricorrente. Ammettendo, così come esposti, i chilometri percorsi nell’anno

a titolo professionale (40'398) ed applicandovi un utile lordo medio di fr.

2.

– al chilometro, si ottiene una cifra d’affari raddoppiata rispetto a quella

dichiarata. Il ricorrente ha infatti calcolato un utile lordo al chilometro di

poco superiore al franco, di gran lunga inferiore ai coefficienti d’utile medio

applicati normalmente ai tassisti indipendenti e già riconosciuti da questa

Camera.

A nulla valgono le

argomentazioni sollevate nel gravame, ed in particolare i disturbi ansiosi e

depressivi, che lo costringerebbe a svolgere l’attività di tassista a titolo terapeutico

e di svago. Senza con questo voler sminuire la diagnosi ipotizzata dal Servizio

psico-sociale nel 2006 (cfr. lettera dell’8 marzo 2006 allegata al gravame),

simili disturbi alla salute, così come l’età avanzata del ricorrente, possono

tutt’al più influenzare i chilometri percorsi nell’anno, ma non certo l’utile

lordo medio al chilometro, che in assenza di altre indicazioni non può che

essere calcolato facendo riferimento ai coefficienti medi del ramo d’attività. In

questo senso, la decisione dell’autorità di tassazione, che di fronte ai

chilometri dichiarati (40'398) ha rivalutato il reddito aziendale nella

limitata misura di fr. 12'000.–, si palesa addirittura vantaggiosa per il

ricorrente, senza la necessità di approfondire ulteriormente la natura dei

costi registrati a conto economico.

4.

Il ricorso è

conseguentemente respinto.

Tassa di giustizia e spese

processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 480.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario: