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Decisione

80.2013.65

Deduzioni: spese professionali, trasporto, veicolo privato, utilizzazione per trasferte richieste dal datore di lavoro, onere della prova

14 aprile 2014Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. L’Assicurazione

invalidità (AI) ha assunto i costi per una riformazione professionale di RI 1

quale informatico presso la __________ Sagl di __________, dal 1° agosto 2010

al 31 agosto 2013.

Nel corso

del 2011, al contribuente l’Assicurazione ha versato indennità giornaliere per

complessivi fr. 58'642.40. Al netto dei contributi, l’importo ricevuto

dall’assicurato ammontava a fr. 54'987.10.

B. Nella

dichiarazione d’imposta 2011, il contribuente chiedeva in deduzione dal reddito

imponibile le seguenti spese professionali:

·

trasporto dal domicilio al luogo di lavoro

(veicolo privato) fr. 7'238.–

·

altre spese professionali (forfait) fr. 2'500.–

·

totale fr. 9'738.–

Sul

modulo 4 (Spese professionali del contribuente), ha indicato, quali motivazioni

per l’uso del veicolo privato la mancanza di un mezzo pubblico, la notevole

distanza dalla più vicina fermata del mezzo pubblico o orari di lavoro

sfavorevoli, l’uso costante del veicolo privato su richiesta e con indennizzo

del datore di lavoro e poi la necessità dell’automobile per le attività

all’esterno dai clienti, “malgrado AI versa fr. 1'980.– annui come rimborso mezzo

pubblico”.

C. Notificando

al contribuente ed alla moglie RI 2 la tassazione IC/IFD 2011, con decisione

del 12 dicembre 2012, l’RS 1 ammetteva in deduzione unicamente le “altre spese

professionali”, per un ammontare di fr. 2'500.– per l’IC e di fr. 2'000.– per

l’IFD. Nella motivazione della decisione, l’autorità fiscale indicava di non

aver ammesso la deduzione delle spese di trasporto, “in quanto viene dedotto

solo il trasporto dal domicilio al luogo di lavoro”, e aggiungeva che le spese

per la riqualifica erano assunte dall’AI.

D. I

contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 15 dicembre

2012, nel quale ribadivano che l’attività di informatico del marito gli

imponeva l’uso della sua vettura privata per recarsi dai clienti, come

richiesto dal datore di lavoro. L’importo delle spese di trasporto chiesto in

deduzione era stato calcolato deducendo già quanto rimborsato dall’AI (fr.

1'980.–).

L’Ufficio

di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 13 febbraio 2013, così

motivata:

Considerato

il reclamo presentato avverso le decisioni di tassazione imposta cantonale e

imposta federale diretta 2011 a motivo del mancato riconoscimento quale

deduzione per spese professionali del contribuente dei costi di trasporto con

veicolo privato in considerazione dell'asserita necessità di uso dello stesso

per ragioni professionali, esaminata la documentazione prodotta come da

richiesta del 17 gennaio 2013 si osserva che in applicazione degli art. 25 1.

tributaria ticinese, art. 4 D.E. concernente l'imposizione delle persone

fisiche valido per il periodo fiscale 2011, art. 26 1. federale sull'imposta federale

diretta e art. 5 O. DFF sulle spese professionali (RS 642.118.1), le spese di

trasporto con veicolo privato sono deducibili eccezionalmente nei casi in cui

non vi è una possibilità oggettiva all'utilizzo del mezzo pubblico, inoltre si

osserva che in caso di utilizzo per scopi professionali il datore di lavoro è

tenuto secondo la legislazione in materia a rifondere le spese causate; nel

caso il contribuente al beneficio di indennità giornaliere AI nell'ambito di un

reniserimento professionale, è impiegato in qualità di tirocinante informatico

presso il datore di lavoro, l'assicurazione invalidità in questo ambito si assume

spese per vitto e trasporto in applicazione della normativa vigente, ossia

spese del mezzo pubblico non essendo adempiuti i requisiti per il mezzo

privato; il datore di lavoro attesta un utilizzo occasionale per scopi professionali

riconoscendo la copertura dei costi; a fronte dell'accertamento esperito non

risultano comprovate le condizioni per la necessità di utilizzo del mezzo

privato e considerata la copertura dei costi da parte dell'assicurazione

invalidità si riconferma la decisione impugnata non riconoscendo la richiesta

deduzione in parola.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2

chiedono nuovamente la deduzione delle spese di trasporto dal domicilio al

luogo di lavoro per il marito. Facendo riferimento ad una sentenza del

Tribunale federale (NStP 49/1995, p. 81), che ammetterebbe l’uso del mezzo

privato quando constente un risparmio di tempo giornaliero superiore all’ora, i

ricorrenti sottolineano che nella fattispecie la durata della trasferta con il

mezzo pubblico è di 2 ore e 46 minuti al giorno, mentre con la macchina

basterebbe un’ora e dieci minuti. Ribadiscono poi che il datore di lavoro gli

impone l’utilizzazione del veicolo privato per recarsi dai clienti.

F. Nelle

sue osservazioni del 28 febbraio 2013, l’Ufficio di tassazione propone di respingere

il ricorso. Premesso che le spese con il mezzo pubblico sono indennizzate

dall’AI (fr. 161.– al mese) e che ciò fa ritenere che tale mezzo sia

considerato idoneo, l’autorità fiscale mette poi in dubbio la stima della

durata della trasferta con il mezzo privato fatta dal ricorrente. Sottolinea

quindi che le trasferte indennizzate dal datore di lavoro sono state 23 in tutto l’anno.

Diritto

1. 1.1.

Il ricorrente

non ha conseguito un reddito dell’attività lucrativa dipendente bensì delle

indennità giornaliere erogate dall’AI secondo l’art. 22 della Legge federale

del 19 giugno 1959 su l’assicurazione per l’invalidità (LAI; RS 831.20).

Tali indennità sono qualificabili come proventi sostitutivi di provento da

attività lucrativa secondo gli articoli 23 cpv. 1 lett. a LIFD e 21 cpv.

1 lett. a LT (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2. ediz., Zurigo 2009, n. 7 e 18 ad art. 23 LIFD, pp.

407 e 409; Noël, in: Yersin/Noël

[a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n.

7 ad art. 23 LIFD, p. 401; Locher,

Kommentar zum DBG, vol. I, Basilea/Therwil 2001, n. 16 e 22 ad art. 23 LIFD,

pp. 583 e 585).

1.2.

Sebbene l’art. 25 LIFD

definisca deducibili dal reddito solo “le spese di acquisizione e le deduzioni

generali di cui agli articoli 26-33”, con la conseguenza che non potrebbero

essere ammesse in deduzione le spese per l’acquisizione dei redditi sostitutivi

del reddito da attività lucrativa, la dottrina dominante è tuttavia sempre

stata dell’avviso che l’art. 25 LIFD debba essere considerato come una clausola

generale, con la conseguenza che tutti i costi necessari all’acquisizione di un

qualsiasi reddito debbano essere di principio considerati deducibili (Locher, op. cit., n. 2 ad art. 25 LIFD,

p. 628; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

op. cit., n. 4 ad art. 25 LIFD, p. 443).

In una sentenza del 12

dicembre 2008, riguardante le spese affrontate da un disoccupato per la ricerca

di un nuovo impiego, anche il Tribunale federale è giunto alla conclusione che

tutti i costi necessari al conseguimento di un reddito sostitutivo, seppure non

espressamente menzionati dagli art. 26 ss. LIFD, sono detraibili, chiedendosi

persino se non sia il caso di applicare direttamente, e non solo per analogia,

le disposizioni degli art. 26 ss. LIFD (decisione TF n.2C_681/2008, in: StR

2009 p. 380; cfr. anche la sentenza CDT n. 80.2009.164 del 17 agosto 2010, consid.

1).

Considerandi

2.

2.1.

Sia

secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:

a) le

spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

b) le

spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a

turni;

c) le

altre spese necessarie per l'esercizio della professione;

d) le

spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.

Tra gli

altri costi e spese che non possono essere dedotti rientrano in particolare le

spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b

LIFD).

Per le spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a-c dell'art. 25 LT

sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.

2.2

Secondo

l'art. 4 cpv. 1 del decreto esecutivo del 21

dicembre 2010 concernente l'imposizione delle persone fisiche, valido per il

periodo fiscale 2011, sono considerate spese di trasporto quelle

causate al contribuente per trasferirsi dal

luogo di domicilio a quello in cui lavora.

Le

relative deduzioni sono stabilite come segue:

a) per l’ uso di mezzi di

trasporto pubblici: la spesa effettiva;

b)

[…]

c) per l’ uso di una

motocicletta o di un’ automobile privata: le spese del mezzo pubblico

disponibile.

Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene

(es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa

di controllo su fondo bianco e 70 cts. il km per le automobili (limitatamente a

percorrenze fino a 15'000 km) rispettivamente 65 cts. il km (per la parte di

percorrenza che eccede i 15'000 km; cfr. art. 4 cpv. 2 del Decreto esecutivo citato).

Anche per

l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal

luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del

10.

febbraio 1993). Lo stesso vale in caso d’uso di un veicolo privato (art. 5

cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo

di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne

faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo

l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata. La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2a frase Ordinanza del

10.

febbraio 1993).

3.

3.1.

Nel caso

in esame, l’autorità fiscale ha negato la deduzione delle spese di trasporto

del ricorrente, argomentando che, da un lato, le spese sono assunte dall’Assicurazione

invalidità e, dall’altro, che non si giustifica un’ulteriore considerazione di

tali costi, non essendo adempiuti i presupposti per riconoscere la necessità

dell’uso del veicolo privato.

3.2

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le

spese di trasporto con un veicolo privato sono considerate necessarie per

l’acquisizione del reddito solo se non si può ragionevolmente pretendere dal

contribuente che si serva di un mezzo pubblico. Ciò si verifica in

particolare se l’interessato è infermo o cagionevole, se la fermata del mezzo

pubblico è molto distante dal domicilio o dal luogo di lavoro oppure se

l’attività lucrativa inizia o termina ad orari incompatibili con l’orario dei

mezzi di trasporto pubblici o ancora se il contribuente dipende da un veicolo

per l’esercizio della professione (cfr. p. es. la sentenza del 9 luglio 2012 n.

2C_807/2011,

consid. 2.3.1 e

giurisprudenza citata). A queste condizioni, l’uso del mezzo privato

appare necessario e i relativi costi sono pertanto deducibili. Se per contro

non sono adempiuti tali criteri, i costi che eccedono quelli per l’uso del

mezzo pubblico costituiscono spese per il mantenimento personale,

non deducibili (Koller, Die Verfassungsmässigkeit einer

Beschränkung des Fahrkostenabzuges bei der direkten Bundessteuer, in ASA 80 p.

761.

ss., in particolare p. 782 s., con riferimento alla sentenza del Tribunale

federale del 12 maggio 2003 n.2P.254/2002, consid. 4.2).

3.3

Per

quanto non sia il più comodo, è innegabile che vi sia un collegamento

efficiente mediante i mezzi pubblici fra il domicilio e il luogo di lavoro del

ricorrente. Dalla via __________ di __________ alla stazione ferroviaria di __________

vi è un tratto che si percorre in 14 minuti a piedi; in dieci minuti di treno

si arriva a __________; qui si sale sul treno, dopo una decina di minuti, e si

giunge a __________ in 23 minuti. Dalla stazione al luogo di lavoro ci sono

circa 10 minuti di strada, a piedi. In totale, la tratta richiede pertanto

un’ora e otto minuti (cfr. le indicazioni del sito www.ffs.ch).

Fra andata e ritorno, il contribuente impiega circa due ore e un quarto per le

trasferte da casa al lavoro.

È molto

probabile che con il mezzo di trasporto privato vi sarebbe un risparmio di

tempo, peraltro difficile da stimare a causa dello stato della viabilità, in

particolar modo sulla strada cantonale fra __________ e __________.

Come

risulta dalla giurisprudenza del Tribunale federale, il criterio per

riconoscere la deduzione delle spese per l’uso del veicolo privato non è

tuttavia quello della comodità. La stessa affermazione è contenuta anche nella

sentenza citata dai ricorrenti (sentenza del 25 aprile 1995, in NStP 49/1995 p. 81 ss.). Il ricorrente abitava e lavorava sul territorio della città di

Berna, ma sosteneva che con l’automobile avrebbe risparmiato da 40 a 50 minuti al giorno; l’Alta Corte ha ribadito che il criterio per ammettere la deduzione delle

spese con il veicolo privato è unicamente rappresentato dal fatto che non si

possa pretendere dal contribuente che si serva dei mezzi pubblici. In ogni

caso, il Tribunale federale non ha enunciato il principio esposto dai ricorrenti,

cioè non ha fatto dipendere la deduzione per l’uso del veicolo privato dalla

possibilità di risparmiare almeno un’ora al giorno. È vero che la prassi di

alcuni cantoni ammette o ammetteva una simile soluzione, ma, come dimostra il

caso in esame, non è tanto facile stabilire i termini di paragone, soprattutto

la durata della trasferta con l’automobile.

3.4

Come già

accennato, una delle eccezioni previste dalla giurisprudenza del Tribunale

federale per ammettere la necessità per il lavoratore dipendente di servirsi

del veicolo privato è costiuita dal caso in cui è obbligato ad utilizzare il

suo veicolo per delle trasferte professionali, per esempio dalla sede

principale del suo datore di lavoro ad una delle succursali. Il fatto che il

datore di lavoro gli debba versare dei rimborsi secondo l’art. 327b CO è

irrilevante (sentenze del Tribunale federale n.2P.254/2002 del 12 maggio 2003, in StE 2003 B 22.3 n. 76 consid. 3.3;2A.502/1995 del 21 maggio 1997 consid. 2a/cc; NStP

49/1995 p. 81 consid. 2; inoltre: Eckert,

in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,

Basilea, 2008, n. 30 ad art. 26 LIFD, p. 445; Agner/Digeronimo/Neuhaus/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer – Ergänzungsband, Zurigo,

2000, n. 2a ad art. 26 LIFD, p. 109).

Nella

dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro, quest’ultimo attesta che il

ricorrente “utilizza occasionalmente la sua vettura privata per scopi

professionali”. Richiesto di documentare le trasferte effettuate per conto del

datore di lavoro, nel corso della procedura di reclamo, il contribuente si è

limitato a produrre un foglio con l’elenco di ventitre trasferte che avrebbe

fatto nel corso del 2011.

Si può

pertanto ammettere la deduzione per l’uso del mezzo privato per 23 giorni, in

base al calcolo seguente:

54.

km (27 km x 2) x 23 giorni x fr. 0.70 = fr. 869.40.

4.

Il

ricorso è parzialmente accolto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a

carico dei ricorrenti in misura proporzionale alla loro soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 13 febbraio 2013 è riformata nel senso

che le spese di trasporto del contribuente sono aumentate nella misura di fr.

869.–.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 700.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un

totale di fr. 800.–

sono a

carico dei ricorrenti nella misura di sei ottavi (fr. 600.–).

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

__________

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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