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Decisione

80.2013.71

Procedura: decisione su reclamo, motivazione, aumento del reddito dell’attività indipendente, calcolo del dispendio non sottoposto al contribuente

8 aprile 2013Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

nato nel 1955, celibe, svolge l’attività indipendente di agricoltore.

Nella

dichiarazione fiscale per l’anno 2011, il contribuente dichiarava un reddito da

attività lucrativa indipendente di complessivi fr. 23'331.–.

B. Notificandogli

la tassazione IC/IFD 2011, con decisione del 5 settembre 2012, l’Ufficio di

tassazione di Biasca commisurava il reddito dell’attività indipendente in fr.

30'000.–. Nelle proprie motivazioni, l’autorità adduceva che i valori erano

stati rettificati “sulla base degli elementi noti all’autorità fiscale, delle indicazioni

fornite dal contribuente o dei coefficienti d’utile medio validi per aziende

del ramo e facenti parte della realtà locale”.

C. Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 18 settembre

2012, contestando la rettifica del valore del reddito da attività indipendente

effettuata dall’autorità di tassazione. Egli sottolineava che i dati da lui

dichiarati, indipendentemente dai coefficienti d’utile medio per le aziende del

ramo, rispecchiavano la sua reale situazione economica.

L’Ufficio

di tassazione, con decisione del 23 gennaio 2013, accoglieva parzialmente il

reclamo del contribuente, commisurando il reddito da attività indipendente in

fr. 29'000.–. Nella motivazione allegata l’autorità indicava unicamente che il

reclamo era parzialmente ammesso.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 puntualizza di non

concordare con i dati accertati su reclamo e ribadisce che quelli dichiarati

corrispondono alla reale situazione, provenendo il suo reddito esclusivamente

dal settore agricolo e beneficiando dei sussidi concessi dal Cantone.

Nelle

proprie osservazioni, l’Ufficio di tassazione propone di respingere il reclamo,

sottolineando di avere già diminuito il reddito da attività indipendente di fr.

1’000.–, pur confermando la ripresa effettuata in sede d’accertamento per

carenza di disponibilità finanziaria.

Diritto

1. 1.1.

Giusta

l’art. 17 cpv. 1 LT, di uguale tenore dell’art. 18 cpv. 1 LIFD, sono imponibili

quali reddito da attività indipendente tutti i proventi dall’esercizio di

un’impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una

libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.

In base

agli art. 26 LT e 27 LIFD, dal medesimo sono deducibili le spese aziendali e

professionali giustificate, tra cui rientrano, fra le altre, gli ammortamenti e

gli accantonamenti secondo gli art. 27 e 28 LT, rispettivamente gli art. 28 e

29 LIFD.

1.2.

Nella

procedura fiscale vige la massima ufficiale e il principio inquisitorio.

L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti

fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte

le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere

in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai

contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito,

Berger, Voraussetzungen und

Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La procedura

fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo

l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione

determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto

determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto

l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed

esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la

situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio

2006, in: StR 61 p. 442).

1.3.

Di

principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8

CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che

l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o

aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei

fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133

Considerandi

II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

La

descritta regola sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non

lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie

o comportamenti ostruzionistici (Schär,

Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p.

435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in

maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione,

possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo

fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per

motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il

suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non

può essere pretesa (Zweifel, in:

Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol.

I/2b, 2ª ediz. Basilea 2008, n.

29.

ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).

In

definitiva, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro

limiti nel dovere di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione

oggettiva dell’onere probatorio (Zweifel,

op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet,

in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art.

123.

LIFD, p. 1196).

1.4

Secondo

gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD, l’autorità di tassazione esegue

la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il

contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali

oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per

mancanza di documenti attendibili. A tal fine, può tener conto di coefficienti

sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

Pur

avendo ritenuto che la dichiarazione effettuata dal ricorrente non fosse

corretta, l’autorità di tassazione ha rinunciato ad una vera e propria tassazione

d’ufficio, che avrebbe presupposto dapprima una diffida e che avrebbe poi

limitato il diritto di reclamo da parte del contribuente (obbligo di

motivazione ex art. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3). Come ha stabilito la giurisprudenza

del Tribunale federale, tuttavia, la rinuncia alla tassazione d’ufficio non

impedisce all’autorità di tassazione di determinare gli elementi imponibili in

base ad una valutazione, rispettando le regole relative all’onere della prova

(sentenza del Tribunale federale del 22 febbraio 2006, n.2A.561/2005 consid.

3).

2.

2.1.

Nel caso

in esame, l’autorità di tassazione, ritenendo che le dichiarazioni fornite dal

ricorrente non rispecchiavano l’effettiva situazione contributiva, ha determinato

il suo reddito ricorrendo al calcolo del dispendio. Nella decisione impugnata,

l’Ufficio di tassazione ha dunque definito il reddito da attività indipendente

in complessivi fr. 29'000.–, procedendo al confronto fra le entrate e le uscite

del contribuente, dal quale emergeva un ammanco di, rispettivamente, fr. 7'545.–

e fr. 17'322.– (calcolo eseguito dapprima senza considerare il conto __________

non dichiarato negli anni precedenti e poi tenendo conto di quest’ultimo).

2.2

L’autorità

di tassazione ha allestito il seguente calcolo delle entrate e delle uscite per

l’anno 2011 (dispendio senza conto __________), che oltretutto non ha nemmeno

sottoposto al ricorrente per eventuali osservazioni:

Entrate

Uscite

Attivi:

titoli, capitali e numerario

6’575

sostanza aziendale

733.

Proventi:

redditi da attività

indipendente

23’331

reddito titoli e capitali

dedotta IP

37.

Oneri:

oneri assicurativi

6’185

spese immobili

1’500

imposte

2’986

minimo vitale

14’400

Totale entrate/uscite

24’101

31’646

Ammanco annuo

7’545

3.

3.1.

Ora,

l’insorgente ribadisce che il suo reddito proviene unicamente dal settore agricolo

e che i dati dichiarati corrispondono al vero. Né con il ricorso del 22

febbraio 2013, né tanto meno con il successivo scritto del 4 marzo 2013,

soddisfa tuttavia i presupposti di legge secondo l’art. 227 cpv. 2 LT, in cui

viene richiesto a quest’ultimo di indicare nell’atto di ricorso una concisa

esposizione dei fatti a sostegno, l’indicazione dei mezzi di prova, una breve

motivazione e le sue proposte conclusive.

D’altra

parte, non può nemmeno passare inosservato che l’autorità di tassazione non ha minimamente

spiegato, nella decisione impugnata, in base a quali considerazioni ha respinto

il reclamo con cui il contribuente contestava l’aumento del reddito da attività

indipendente. Essa si è limitata ad affermare che il reclamo era parzialmente

ammesso.

3.2

Detto

questo, si deve ricordare che, adita dal contribuente con reclamo, l’autorità

di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta

(art. 208 cpv. 1 prima frase LT; art. 135 cpv. 1 prima frase LIFD) e la decisione

deve essere motivata (art. 208 cpv. 2 LT e art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD; Agner/ Jung/Steinmann, Kommentar zum

Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422). Per giurisprudenza

costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola,

la sua violazione comporta l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada

vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (STF del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109

con relativi riferimenti).

L’art. 29

Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi

sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni,

riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque

essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i

motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e

pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del

giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza

superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1;

inoltre STF del 5 dicembre 1990 in re A.W).

Per far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su

tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere

posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione

di merito (cfr. DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, cons. 3a; DTF 105 Ib

248/9, cons. 2a; DTF 101 Ia 3; STF dell’8 gennaio 1987 in re S. McL, cons. 3; sent. CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/Rhinow, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., vol. III,

Basilea 1992, p. 249).

La motivazione

deve dunque consistere nell’esposizione della fattispecie ed in una motivazione

giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione:

solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo

ricorso e l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249;

inoltre sentenza CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).

3.3

Nella

fattispecie, la motivazione della decisione impugnata è manifestamente inadeguata

ai requisiti legali indicati, non pronunciandosi del tutto sulla questione

dell’aumento del reddito da attività indipendente. Inoltre, il calcolo del

dispendio effettuato dall’autorità fiscale non risulta essere stato sottoposto

al contribuente perché potesse presentare le proprie osservazioni.

Con

questo modo di agire, l’Ufficio di tassazione ha messo il contribuente nella situazione

di non poter fare altro che inoltrare un ricorso lacunoso dal punto di vista

procedurale.

4.

La

decisione impugnata deve pertanto essere annullata e gli atti rinviati

all’Ufficio di tassazione, perché adotti una nuova decisione motivata.

Visto

l’esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. La

decisione su reclamo del 23 gennaio 2013 è annullata e gli atti sono rinviati

all’Ufficio di tassazione di Biasca per una nuova decisione motivata.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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