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Decisione

80.2013.75

Procedura: tassazione d’ufficio, requisiti di forma, diffida, indicazione delle conseguenze della mancata collaborazione, requisiti di motivazione del reclamo

29 luglio 2013Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

nato nel 1985, svolge la professione di “sviluppatore elettronico” alle dipendenze

della __________ Sàrl di __________.

Nella

dichiarazione fiscale 2011, il contribuente indicava di aver conseguito un reddito

dell’attività lucrativa dipendente di fr. 12'216.– e faceva valere spese professionali

per fr. 13'016.–. Commisurava pertanto il reddito imponibile in fr. 486.–.

B. Con

scritto del 26 settembre 2012, l’RS 1 si rivolgeva al contribuente, sottoponendogli

un calcolo del dispendio, dal quale risultava “un’insufficiente disponibilità

finanziaria per il sostentamento” e lo invitava a prendere posizione; inoltre,

gli chiedeva informazioni in merito al finanziamento della costituzione della __________

Sàrl e del successivo acquisto di 50 quote della stessa società.

Il

contribuente rispondeva con lettera del 15 ottobre 2012, nella quale sosteneva

che le spese professionali effettivamente sostenute erano inferiori rispetto a

quelle indicate nel calcolo del dispendio e che godeva dell’aiuto finanziario

dei genitori per il proprio sostentamento. Quanto agli importi serviti alla

costituzione della società (fr. 10'000.–) ed al successivo acquisto delle 50

quote (fr. 5'000.–), essi provenivano “da prestiti privati e risparmi”.

C. Con decisione del 21 ottobre 2012, l’Ufficio di tassazione notificava

al contribuente la tassazione IC/IFD 2011 allestita d’ufficio. Rispetto alla

dichiarazione presentata, aveva in particolar modo aggiunto “altri redditi” per

fr. 26'000.–, facendo riferimento nella motivazione alle “osservazioni sul

calcolo del dispendio trasmesso dalla scrivente autorità”.

D. Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 13 novembre 2012,

nel quale lamentava che era stato aggiunto al reddito imponibile un “reddito fittizio”

di fr. 26'000.–. A suo avviso, l’aggiunta di tali proventi sarebbe stato

giustificata solo se anche le deduzioni per le spese professionali fossero a

loro volta state aumentate a fr. 38'991.–.

Con

decisione del 31 gennaio 2013, l’autorità fiscale respingeva il reclamo, con la

seguente motivazione:

A

norma di legge e di una consolidata giurisprudenza, nella procedura di reclamo,

spetta al contribuente comprovare le entrate servite al proprio sostentamento

siccome determinate d’ufficio dall’autorità fiscale. Infatti, in una siffatta

tassazione è invertito l’onere della prova.

Nel

caso di specie, il reclamante si limita a richiedere in deduzione delle spese

sostenute per la propria attività lucrativa, dichiarata in ragione di fr.

13'500.– (spese fr. 35'481.–).

Ovviamente

il reclamo è respinto siccome non è stata portata alcuna prova delle fonti di

sostentamento necessarie al suo dispendio 2011.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta di aver

conseguito altri redditi rispetto a quelli dichiarati. Spiega di essersi

diplomato ingegnere presso la Scuola Universitaria Professionale di __________

e di aver poi costituito una società insieme ad un ex compagno di studi. Per

quanto concerne il sostentamento, argomenta di avere un tenore di vita modesto

e di avere beneficiato dell’aiuto dei genitori.

Diritto

1. 1.1.

La Camera

di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni

degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi

a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto,

gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di

merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nel caso

in esame, la decisione impugnata ha di fatto dichiarato irricevibile il reclamo

del contribuente. È vero che l’Ufficio di tassazione ha affermato di respingere

il reclamo; tuttavia, nella motivazione ha spiegato che nell’ambito della

tassazione d’ufficio si verifica un’inversione dell’onere della prova e che il

reclamante non ha portato la prova delle sue fonti di sostentamento. In tal

modo, l’autorità di tassazione si è rifiutata di entrare nel merito del

reclamo, ritenendo non adempiuti i presupposti cui la legge subordina la

contestazione di una tassazione d’ufficio.

Si tratta

pertanto di verificare se la decisione impugnata, con cui l’Ufficio di tassazione

ha considerato inammissibile il reclamo del contribuente, sia legittima.

Considerandi

2.

2.1.

Gli

articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se

gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza

di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti

sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del

contribuente.

2.2

Contro la

decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità

di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT;

art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo

dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT;

art. 132 cpv. 3 LIFD).

Le norme

appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta

inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo

sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo

rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassaz ione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in

mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del

Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).

Secondo

il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto

nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di

validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98

consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).

3.

3.1.

Nel caso in esame, l’autorità

di tassazione ha qualificato la propria decisione come tassazione d’ufficio,

per il fatto che il contribuente non aveva giustificato come era riuscito a far

fronte al proprio sostentamento, alla luce del calcolo delle entrate e delle

uscite sottopostogli durante la procedura di accertamento.

Sotto diversi punti di

vista, tuttavia, l’Ufficio di tassazione non si è conformato alle esigenze di

forma che la legge prevede quando si tratta di intraprendere una tassazione per

apprezzamento. Il rispetto di tali requisiti è tuttavia importante, soprattutto

in considerazione delle conseguenze che ha per il contribuente una tassazione

fondata su una valutazione anziché sull’accertamento degli elementi imponibili

effettivi.

3.2

In primo

luogo, la legge richiede che, prima di procedere alla tassazione d’ufficio,

l’autorità abbia diffidato il contribuente. Quest’ultimo deve cioè essere

chiaramente avvertito delle conseguenze che avrà la sua mancata o insufficiente

collaborazione nell’accertamento degli elementi imponibili.

Nel caso

in esame, l’Ufficio di tassazione, nel corso della procedura di accertamento

(26 settembre 2012), ha inviato al contribuente una lettera con cui lo ha

invitato a presentare osservazioni in merito al calcolo delle entrate e delle

uscite ed a documentare le modalità di finanziamento della costituzione della società

e della successiva acquisizione di una quota di partecipazione nella stessa. Lo

scritto in questione si limitava ad attribuire al destinatario un termine (fino

al 15 ottobre 2012) e si concludeva con un ringraziamento “per la

collaborazione”, senza invece fare alcun accenno alle eventuali conseguenze

della mancata o inadeguata collaborazione. Né ulteriori indicazioni sono

seguite all’invio, da parte del contribuente, della risposta a tale lettera (15

ottobre 2012). Al contrario, poco dopo aver ricevuto quest’ultima, l’Ufficio ha

adottato la decisione di tassazione d’ufficio.

Tale modo

di procedere non è chiaramente conforme alle disposizioni sulla tassazione

d’ufficio.

3.3

Ma c’è un

altro aspetto che deve essere rilevato e che concerne la decisione stessa del

31.

ottobre 2012.

Il

Tribunale federale ha precisato che, siccome la necessità di motivare il reclamo

e di indicare mezzi di prova non è prevista per i reclami contro tassazioni

ordinarie, l’autorità fiscale dovrebbe indicare, nella decisione di tassazione

per apprezzamento, quanto disposto dall’art. 132 cpv. 3 LIFD (e per il diritto

cantonale dall’art. 206 cpv. 3 LT) e le conseguenze in caso di inottemperanza.

Vi è infatti il rischio che il contribuente non cognito di diritto ometta di

motivare in modo sufficiente l’impugnativa, provocandone l’inammissibilità. In

mancanza di un’espressa menzione, contenuta nell’indicazione dei rimedi

giuridici della tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale può comunque

rimediarvi, dopo l’inoltro del reclamo da parte del contribuente, invitando

quest’ultimo a emendare il gravame, conformemente ai requisiti dell’art. 132

cpv. 3 LIFD, con la comminatoria di dichiarare irricevibile l’impugnativa (DTF

123.

II 552, consid. 4f).

È evidente che, anche a

questo riguardo, l’Ufficio di tassazione non si è attenuto ai dettami di legge.

La decisione del 31 ottobre 2012 si limita ad affermare che essa può essere

impugnata con reclamo entro 30 giorni, precisando che “la tassazione d’ufficio

può tuttavia essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente

inesatta” e che “il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di

prova”. Nessun accenno alle conseguenze dell’inosservanza di tali esigenze è

per contro reperibile.

Se poi l’Ufficio di

tassazione, ricevuto il reclamo del contribuente, avesse ritenuto che lo stesso

non si conformava ai requisiti in questione, avrebbe ancora potuto invitare il

reclamante a conformarvisi, prospettandogli le conseguenze dell’eventuale inottemperanza.

Non avendo proceduto in

tal modo, l’Ufficio di tassazione non poteva rifiutarsi di entrare nel merito

del reclamo, invocando l’inversione dell’onere della prova che interviene dopo

la notificazione di una decisione di tassazione d’ufficio.

4.

La

decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di

tassazione, perché adotti una nuova decisione conforme ai requisiti legali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. La

decisione su reclamo del 7 gennaio 2013 è annullata e gli atti sono rinviati

all’RS 1 per una nuova decisione.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

__________

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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