80.2013.75
Procedura: tassazione d’ufficio, requisiti di forma, diffida, indicazione delle conseguenze della mancata collaborazione, requisiti di motivazione del reclamo
29 luglio 2013Italiano10 min
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Numero d'incarto:
80.2013.75
Data decisione, Autorità:
29.07.2013, CDT
Titolo:
Procedura: tassazione d’ufficio, requisiti di forma, diffida, indicazione delle conseguenze della mancata collaborazione, requisiti di motivazione del reclamo
RECLAMO
art. 130 cpv. 2 LIFD
art. 132 cpv. 3 LIFD
art. 204 cpv. 2 LT
art. 206 cpv. 3 LT
Incarti n.
80.2013.75
80.2013.76
Lugano
29 luglio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 26 febbraio 2013 contro la decisione del
7 gennaio 2013 in materia di IC e IFD 2011.
Fatti
A. RI 1,
nato nel 1985, svolge la professione di “sviluppatore elettronico” alle dipendenze
della __________ Sàrl di __________.
Nella
dichiarazione fiscale 2011, il contribuente indicava di aver conseguito un reddito
dell’attività lucrativa dipendente di fr. 12'216.– e faceva valere spese professionali
per fr. 13'016.–. Commisurava pertanto il reddito imponibile in fr. 486.–.
B. Con
scritto del 26 settembre 2012, l’RS 1 si rivolgeva al contribuente, sottoponendogli
un calcolo del dispendio, dal quale risultava “un’insufficiente disponibilità
finanziaria per il sostentamento” e lo invitava a prendere posizione; inoltre,
gli chiedeva informazioni in merito al finanziamento della costituzione della __________
Sàrl e del successivo acquisto di 50 quote della stessa società.
Il
contribuente rispondeva con lettera del 15 ottobre 2012, nella quale sosteneva
che le spese professionali effettivamente sostenute erano inferiori rispetto a
quelle indicate nel calcolo del dispendio e che godeva dell’aiuto finanziario
dei genitori per il proprio sostentamento. Quanto agli importi serviti alla
costituzione della società (fr. 10'000.–) ed al successivo acquisto delle 50
quote (fr. 5'000.–), essi provenivano “da prestiti privati e risparmi”.
C. Con decisione del 21 ottobre 2012, l’Ufficio di tassazione notificava
al contribuente la tassazione IC/IFD 2011 allestita d’ufficio. Rispetto alla
dichiarazione presentata, aveva in particolar modo aggiunto “altri redditi” per
fr. 26'000.–, facendo riferimento nella motivazione alle “osservazioni sul
calcolo del dispendio trasmesso dalla scrivente autorità”.
D. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 13 novembre 2012,
nel quale lamentava che era stato aggiunto al reddito imponibile un “reddito fittizio”
di fr. 26'000.–. A suo avviso, l’aggiunta di tali proventi sarebbe stato
giustificata solo se anche le deduzioni per le spese professionali fossero a
loro volta state aumentate a fr. 38'991.–.
Con
decisione del 31 gennaio 2013, l’autorità fiscale respingeva il reclamo, con la
seguente motivazione:
A
norma di legge e di una consolidata giurisprudenza, nella procedura di reclamo,
spetta al contribuente comprovare le entrate servite al proprio sostentamento
siccome determinate d’ufficio dall’autorità fiscale. Infatti, in una siffatta
tassazione è invertito l’onere della prova.
Nel
caso di specie, il reclamante si limita a richiedere in deduzione delle spese
sostenute per la propria attività lucrativa, dichiarata in ragione di fr.
13'500.– (spese fr. 35'481.–).
Ovviamente
il reclamo è respinto siccome non è stata portata alcuna prova delle fonti di
sostentamento necessarie al suo dispendio 2011.
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta di aver
conseguito altri redditi rispetto a quelli dichiarati. Spiega di essersi
diplomato ingegnere presso la Scuola Universitaria Professionale di __________
e di aver poi costituito una società insieme ad un ex compagno di studi. Per
quanto concerne il sostentamento, argomenta di avere un tenore di vita modesto
e di avere beneficiato dell’aiuto dei genitori.
Diritto
1. 1.1.
La Camera
di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni
degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi
a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto,
gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di
merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nel caso
in esame, la decisione impugnata ha di fatto dichiarato irricevibile il reclamo
del contribuente. È vero che l’Ufficio di tassazione ha affermato di respingere
il reclamo; tuttavia, nella motivazione ha spiegato che nell’ambito della
tassazione d’ufficio si verifica un’inversione dell’onere della prova e che il
reclamante non ha portato la prova delle sue fonti di sostentamento. In tal
modo, l’autorità di tassazione si è rifiutata di entrare nel merito del
reclamo, ritenendo non adempiuti i presupposti cui la legge subordina la
contestazione di una tassazione d’ufficio.
Si tratta
pertanto di verificare se la decisione impugnata, con cui l’Ufficio di tassazione
ha considerato inammissibile il reclamo del contribuente, sia legittima.
Considerandi
2.
2.1.
Gli
articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se
gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza
di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti
sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del
contribuente.
2.2
Contro la
decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità
di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT;
art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo
dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT;
art. 132 cpv. 3 LIFD).
Le norme
appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta
inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo
sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo
rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassaz ione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in
mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del
Tribunale federale del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).
Secondo
il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto
nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di
validità, sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98
consid. 3, 121 I 117 consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).
3.
3.1.
Nel caso in esame, l’autorità
di tassazione ha qualificato la propria decisione come tassazione d’ufficio,
per il fatto che il contribuente non aveva giustificato come era riuscito a far
fronte al proprio sostentamento, alla luce del calcolo delle entrate e delle
uscite sottopostogli durante la procedura di accertamento.
Sotto diversi punti di
vista, tuttavia, l’Ufficio di tassazione non si è conformato alle esigenze di
forma che la legge prevede quando si tratta di intraprendere una tassazione per
apprezzamento. Il rispetto di tali requisiti è tuttavia importante, soprattutto
in considerazione delle conseguenze che ha per il contribuente una tassazione
fondata su una valutazione anziché sull’accertamento degli elementi imponibili
effettivi.
3.2
In primo
luogo, la legge richiede che, prima di procedere alla tassazione d’ufficio,
l’autorità abbia diffidato il contribuente. Quest’ultimo deve cioè essere
chiaramente avvertito delle conseguenze che avrà la sua mancata o insufficiente
collaborazione nell’accertamento degli elementi imponibili.
Nel caso
in esame, l’Ufficio di tassazione, nel corso della procedura di accertamento
(26 settembre 2012), ha inviato al contribuente una lettera con cui lo ha
invitato a presentare osservazioni in merito al calcolo delle entrate e delle
uscite ed a documentare le modalità di finanziamento della costituzione della società
e della successiva acquisizione di una quota di partecipazione nella stessa. Lo
scritto in questione si limitava ad attribuire al destinatario un termine (fino
al 15 ottobre 2012) e si concludeva con un ringraziamento “per la
collaborazione”, senza invece fare alcun accenno alle eventuali conseguenze
della mancata o inadeguata collaborazione. Né ulteriori indicazioni sono
seguite all’invio, da parte del contribuente, della risposta a tale lettera (15
ottobre 2012). Al contrario, poco dopo aver ricevuto quest’ultima, l’Ufficio ha
adottato la decisione di tassazione d’ufficio.
Tale modo
di procedere non è chiaramente conforme alle disposizioni sulla tassazione
d’ufficio.
3.3
Ma c’è un
altro aspetto che deve essere rilevato e che concerne la decisione stessa del
31.
ottobre 2012.
Il
Tribunale federale ha precisato che, siccome la necessità di motivare il reclamo
e di indicare mezzi di prova non è prevista per i reclami contro tassazioni
ordinarie, l’autorità fiscale dovrebbe indicare, nella decisione di tassazione
per apprezzamento, quanto disposto dall’art. 132 cpv. 3 LIFD (e per il diritto
cantonale dall’art. 206 cpv. 3 LT) e le conseguenze in caso di inottemperanza.
Vi è infatti il rischio che il contribuente non cognito di diritto ometta di
motivare in modo sufficiente l’impugnativa, provocandone l’inammissibilità. In
mancanza di un’espressa menzione, contenuta nell’indicazione dei rimedi
giuridici della tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale può comunque
rimediarvi, dopo l’inoltro del reclamo da parte del contribuente, invitando
quest’ultimo a emendare il gravame, conformemente ai requisiti dell’art. 132
cpv. 3 LIFD, con la comminatoria di dichiarare irricevibile l’impugnativa (DTF
123.
II 552, consid. 4f).
È evidente che, anche a
questo riguardo, l’Ufficio di tassazione non si è attenuto ai dettami di legge.
La decisione del 31 ottobre 2012 si limita ad affermare che essa può essere
impugnata con reclamo entro 30 giorni, precisando che “la tassazione d’ufficio
può tuttavia essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente
inesatta” e che “il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di
prova”. Nessun accenno alle conseguenze dell’inosservanza di tali esigenze è
per contro reperibile.
Se poi l’Ufficio di
tassazione, ricevuto il reclamo del contribuente, avesse ritenuto che lo stesso
non si conformava ai requisiti in questione, avrebbe ancora potuto invitare il
reclamante a conformarvisi, prospettandogli le conseguenze dell’eventuale inottemperanza.
Non avendo proceduto in
tal modo, l’Ufficio di tassazione non poteva rifiutarsi di entrare nel merito
del reclamo, invocando l’inversione dell’onere della prova che interviene dopo
la notificazione di una decisione di tassazione d’ufficio.
4.
La
decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di
tassazione, perché adotti una nuova decisione conforme ai requisiti legali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. La
decisione su reclamo del 7 gennaio 2013 è annullata e gli atti sono rinviati
all’RS 1 per una nuova decisione.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
__________
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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