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Decisione

80.2013.78

Reddito imponibile: confronto fra entrate e uscite, prova dell’esistenza di un debito con persona residente all’estero, onere della prova

30 ottobre 2013Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

nato nel 1964, è alla dipendenze della __________ SA, un’impresa di __________

che ha per scopo l’acquisizione di mandati di rappresentanza e la

commercializzazione di beni strumentali, di consumo e di lusso, nonché di

materiale per l’edilizia e di complementi d’arredo. La moglie __________, nata

nel 1970, non svolge attività lucrativa. Nella dichiarazione fiscale 2006, i

contribuenti indicavano di aver percepito redditi per complessivi fr. 235’262.–,

tra i quali spicca il reddito da attività lucrativa dipendente del marito di

fr. 197’262.–. Inoltre, tra gli attivi immobiliari veniva dichiarato un

immobile a __________ (mapp. __________), non risultante nella dichiarazione

fiscale dell’anno precedente.

B. Con due

scritti datati rispettivamente 9 agosto 2011 e 13 settembre 2011, l’RS 1

richiedeva al contribuente una serie di informazioni e di documentazione, in

particolare in relazione all’acquisto del menzionato immobile di __________ ed

al modo di finanziamento. La fiduciaria RA 1, quale rappresentante del

contribuente, dopo la concessione di una proroga, inviava in data 18 ottobre

2011 uno scritto in cui precisava che la compravendita era stata finanziata per

fr. 450’000.– tramite un prestito temporaneo che il contribuente aveva ricevuto

dal proprio padre. Allegava inoltre copia del contratto di acquisto di una

quota di comproprietà di 28/100 sul fondo base mapp. __________ del Comune di __________,

al prezzo di fr. 504’000.–, sul quale sarebbe poi venuta a costituirsi una

proprietà per piani, precisamente in data 7 novembre 2006. Notificando loro la

tassazione IC/IFD 2006, con decisione del 9 novembre 2011, l’RS 1 commisurava

il reddito imponibile in fr. 726’200.– per l’IC ed in fr. 740’600.– per l’IFD.

L’autorità di tassazione aveva in particolar modo aggiunto ai proventi

dichiarati altri redditi per fr. 600'000.–, spiegando nella motivazione allegata

che si trattava di reddito d’altra fonte stabilito per insufficienza di

disponibilità finanziaria.

C. Il rappresentante impugnava la suddetta decisione, con reclamo

datato 11 novembre 2011, contestando la presenza di altre entrate oltre a

quelle dichiarate. Inoltre ribadiva di aver fatto fronte all’acquisto

dell’immobile di __________ (mapp. __________) grazie ad un prestito di fr.

450'000.– ricevuto dal padre, e rimborsato 18 mesi dopo, ad avvenuta vendita

del bene. Chiedeva che tale importo venisse esposto nella tassazione 2006 come

debito e di poter esercitare il diritto di essere sentito.

D. Con scritto datato 9 luglio 2012 l’Ufficio di tassazione richiedeva

al rappresentante del reclamante la documentazione e le informazioni a

“comprova della provenienza dei mezzi finanziari utilizzati durante l’anno 2006

per far fronte agli investimenti ed alle spese necessarie per l’esistenza”, ed

allegava al riguardo il conteggio del dispendio ed una nota contenente una

sintetica esposizione delle esigenze probatorie relative ai prestiti ricevuti

da creditori domiciliati all’estero, richiamando la giurisprudenza del

Tribunale federale. Nel conteggio veniva rilevato un incremento dei titoli, dei

crediti e degli investimenti rispetto all’anno precedente di fr. 716’520.–, dei

quali fr. 504’000.– imputabili all’acquisto del menzionato immobile di __________.

Nel complesso, dal calcolo delle entrate e delle uscite, emergeva un ammanco

finanziario di fr. 611'709.

E. Dopo la concessione di due proroghe, il rappresentante, con fax

datato 15 ottobre 2012, inviava all’Ufficio di tassazione copia del contratto

di mutuo concluso il 1° marzo 2006 tra il contribuente ed il padre del

medesimo, avente ad oggetto il menzionato prestito di fr. 450’000.–. Con

scritto datato 9 novembre 2012, l’Ufficio di tassazione convocava il contribuente

ad un’audizione per il 19 novembre 2012, osservando che la documentazione sino

ad allora presentata non consentiva una diversa valutazione, rispetto alla

tassazione, riguardo all’imposizione di “altri redditi” (fr. 600’000.–), in

assenza di ogni e qualsiasi documentazione bancaria comprovante il movimento di

denaro fra il creditore residente all’estero e il contribuente. Lo invitava

quindi a presentare la documentazione richiesta in occasione della successiva

audizione. All’audizione del 19 novembre 2012, il contribuente confermava il reclamo

ribadendo “le oggettive difficoltà, date dall’età del genitore / creditore,

riguardo al reperimento della documentazione atta a comprovare la provenienza

dei capitali utilizzati per far fronte agli investimenti effettuati nell’anno 2006, in modo da giustificare il dispendio”. A tal fine veniva richiesta un’ulteriore proroga per la

conclusione degli accertamenti in atto presso istituti bancari, che veniva

concessa.

F. Il 22 novembre 2012, il rappresentante del contribuente inviava

via e-mail all’Ufficio di tassazione un estratto della banca __________, __________,

avente ad oggetto un “avviso di accredito” del 2 marzo 2006 presso un conto

corrente intestato al reclamante, per un importo di fr. 505’000.–. Come

ordinante figurava la menzione “ordine d’un cliente”, sotto la quale era stata

apposta la scritta olografa “PAPÀ”, e come motivo di pagamento “prestito

privato”. L’Ufficio di tassazione rispondeva lo stesso giorno via e-mail, invitando

il reclamante a produrre l’estratto conto del cliente ordinante dal quale

“rilevare le generalità dello stesso cliente, la disponibilità esistente sul

suo conto (dell’ordinante) alla data del 2.3.2006 e l’uscita di pari importo

destinata al signor RI 1 (figlio)”. Sottolineava che solo in presenza di tale

documento sarebbero state soddisfatte le esigenze probatorie relative ai prestiti

ricevuti da creditori domiciliati all’estero e quindi il reddito di altra fonte

poteva essere diminuito da fr. 600’000.– a fr. 95’000.–. Con e-mail del 28

novembre 2012, il rappresentante inviava un estratto della banca __________, __________,

avente ad oggetto un “avviso di addebito” del 2 marzo 2006 presso un conto

corrente intestato alla “__________”, per un importo di fr. 505’000.–,

indicante come beneficiario il signor RI 1 e la causale “prestito privato”, con

apposte le scritte olografe “DA FATHER” e “PAPÀ __________”.

G. Con successiva decisione del 30 gennaio 2013, l’Ufficio di tassazione

respingeva il reclamo. Per quanto qui di interesse, l’autorità osservava che

l’asserito prestito di fr. 450’000.– ricevuto dal padre del reclamante non era

stato comprovato secondo le esigenze probatorie richieste nei casi di creditori

con domicilio all’estero, in quanto, dalla documentazione bancaria prodotta,

l’ordinante del versamento e titolare del relativo conto non poteva essere

identificato nella persona del padre del contribuente, sottolineando inoltre

come l’importo del versamento fosse diverso da quello indicato nel contratto di

mutuo sottoscritto il 1° marzo 2006. Confermava quindi il reddito d’altra

fonte, stimato in 600’000 franchi sulla base del calcolo delle entrate e delle uscite.

H. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula

sostanzialmente lo stralcio del reddito d’altra fonte di fr. 600'000.– aggiunto

dall’autorità di tassazione. Viene ribadito che l’importo di fr. 505’000.– è

stato finanziato dal padre del ricorrente, mediante un versamento proveniente

da un conto di una società a lui riconducibile, la __________. Il ricorrente

precisa che inizialmente era convinto di ricevere il versamento da un conto

personale del padre. Sottolinea inoltre che il maggior importo del versamento

rispetto alla somma prevista nel contratto di mutuo sottoscritto il 1° marzo

2006, si giustifica in quanto la differenza doveva servire ad occuparsi del

sostentamento della madre rispettivamente ex moglie.

Nelle

proprie osservazioni dell’11 marzo 2013 l’Ufficio di tassazione di Lugano Città

propone di respingere il gravame. L’autorità fiscale sottolinea che la

documentazione prodotta dal ricorrente non prova in modo ineccepibile l’asserita

esistenza del debito verso il padre, nonostante fosse stato informato della necessità

di una tale prova, a riguardo viene fatto rinvio allo scritto del 9 luglio 2012

e relativi allegati.

All’udienza

del 2 ottobre 2013 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.

Diritto

1. Come

esposto in narrativa, nel corso del mese di marzo 2006RI 1 ha acquistato dall’architetto __________, al prezzo di fr. 504'000.–, una quota di comproprietà di

28/100 sul fondo base mapp. __________ del comune di __________. Richiesto di indicare

il modo in cui è stato finanziato l’acquisto, il rappresentante del ricorrente

rispondeva che quest’ultimo aveva fatto ricorso ad un prestito temporaneo del

padre, per un ammontare di fr. 450’000.–. In sede di reclamo, rilevato che il

padre del ricorrente era domiciliato all’estero, l’Ufficio di tassazione

richiedeva di documentare meglio il finanziamento. Il rappresentante del ricorrente

produceva quindi il contratto di mutuo datato 1° marzo 2006 ed avente ad oggetto

il menzionato prestito, un estratto di una banca svizzera riportante un avviso

di accredito datato 2 marzo 2006, a favore di un conto intestato al reclamante,

per un importo di fr. 505'000 .–, ed un estratto di una banca svizzera, riportante

un avviso di addebito datato 2 marzo 2006, a carico di un conto intestato alla società “__________”, per un importo di fr. 505'000.–. Ritenendo insufficiente

la documentazione prodotta a comprova dell’esistenza del debito estero,

l’autorità di tassazione ha così confermato l’aggiunta del reddito d’altra

fonte di fr. 600'000.– ai proventi dichiarati ed ha conseguentemente negato la

deduzione del debito di fr. 504’000.–.

Considerandi

2.

2.1.

In un

caso simile a quello in esame, il Tribunale federale ha avuto modo di affermare

che si giustifica di non ammettere in deduzione, dal reddito imponibile, gli

interessi pagati su un preteso mutuo acceso nei confronti di un parente domiciliato

all'estero, in mancanza di sufficienti prove dell’esistenza di tale debito. È

pure giustificata l’imposizione di un reddito d’altra fonte che tenga conto

della sproporzione esistente fra le spese del contribuente e le entrate

dichiarate, per lo stesso periodo (sentenza n.2P.267/1998 e 2A.382/1998 del 7

luglio 1999, in: RDAT I-2000 n. 15t). Anche in quella fattispecie, il

contribuente aveva addotto di avere contratto un debito nei confronti di una

persona residente all’estero. L’Alta Corte, nella sua decisione, ha rammentato che, se, di norma, per un creditore domiciliato in Svizzera è sufficiente

indicare semplicemente il suo nome e indirizzo, per i debiti professati verso

creditori che – come in concreto – risiedono all’estero, il fisco ha il dovere

di esigere dal contribuente delle informazioni più precise e più complete,

dando prova di un maggiore rigore d’indagine, così da garantire la generalità

dell'imposta e la parità di trattamento tra gli amministrati (ASA 55 137

consid. 3a).

2.2

Analogamente,

il Tribunale federale ha ritenuto che non fosse arbitrario il rifiuto della

Camera di diritto tributario di riconoscere l’esistenza di un prestito nei

confronti di un cittadino francese, nel caso di un contribuente che aveva

prodotto il contratto di mutuo solo dopo essere stato tassato per un reddito

d’altra fonte di fr. 40'000, a dipendenza di una sproporzione fra entrate e

uscite. In particolare aveva ammesso che si potesse ritenere singolare, vista

la somma in discussione, il fatto che né il ricorrente né sua moglie si fossero

ricordati prima di tale prestito; inoltre era insufficiente la prova costituita

dalla dichiarazione fatta dal preteso mutuante, domiciliato all’estero, in

quanto difficilmente controllabile (sentenza n.2A.355/1997 e 2P.276/1997 del 6

ottobre 1998, in: RDAT I-1999 n. 15t).

2.3

In un

altro caso ancora, l’Alta Corte ha negato la deduzione dal reddito imponibile

di un asserito debito nei confronti di una società di diritto tedesco, nel

frattempo liquidata, il cui titolare del diritto di firma, espressamente

interpellato in merito all’identità dei creditori effettivi, si era detto

impossibilitato di dar seguito alla richiesta, poiché lesiva dei diritti della

personalità. Nella stessa sentenza, il Tribunale federale aveva poi anche

rilevato che, quando il contribuente non è in grado di produrre le prove che

gli sono state richieste riguardo ai debiti da lui esposti, l’autorità fiscale

gli nega la deduzione di tali debiti in applicazione delle regole generali

concernenti l’onere probatorio ed impone lo stesso importo quale reddito da

altra fonte; ciò costituisce la logica conseguenza dell’inadempimento da parte

dei contribuenti dei loro oneri probatori e del fatto che il reddito soggetto

all’imposta comprende la totalità dei proventi che pervengono al contribuente

durante un determinato periodo (sentenza n.2A.389/2002 e 2P.173/2002 del 7

febbraio 2003, in: RDAT II-2003 n. 15t).

3.

3.1.

Tornando

al caso del ricorrente, si è detto come l’Ufficio di tassazione sia stato indotto ad ulteriori accertamenti circa la sua situazione patrimoniale, dopo aver

constatato che aveva acquistato, nel corso del periodo fiscale, una quota di comproprietà

di 28/100 sul fondo base mapp. __________ del comune di __________ (trapasso iscritto

a Registro fondiario il 13 marzo 2006). Richiesto di spiegare e documentare le

modalità di finanziamento della transazione, egli giustificava il pagamento del

prezzo tramite un asserito prestito di fr. 450’000.– ricevuto dal padre

residente in __________.

In

seguito ad ulteriori domande di chiarimento, con particolare riferimento al

prelevamento di tale importo da conti bancari intestati al preteso creditore,

il ricorrente, tramite il suo rappresentante, produceva della documentazione

bancaria in nessun modo riconducibile alla persona del creditore.

A tale

prova non può certo supplire il contratto di mutuo sottoscritto il 1° marzo

2006.

nel quale “il signor RI 1 dichiara di avere ricevuto dal signor __________

la somma di CHF 450’000.– (quattrocentocinquantamila), a titolo di prestito

personale per far fronte all’acquisto del mapp. __________ sito in __________”.

Come

correttamente osservato dall’autorità di tassazione, da quanto precede discende

la conclusione che il ricorrente non è stato in grado di comprovare che il trasferimento

di fr. 505’000.– dal conto intestato alla società “__________” a favore del

conto a lui intestato sia riconducibile al menzionato contratto di mutuo. In

particolare, nonostante le ripetute richieste di collaborazione indirizzategli

dall’Ufficio di tassazione, l’insorgente non ha portato alcuna prova del fatto

che l’avente diritto economico del conto bancario, di cui è titolare la __________

e da cui è partito l’ordine di pagamento, non sia egli stesso.

In simili

circostanze, non può essere riconosciuto il preteso debito nei confronti del

padre, che avrebbe messo a disposizione del ricorrente l’importo servito al pagamento

in questione.

3.2

Mancando

la prova dell’esistenza del preteso mutuo del padre, il ricorrente non è in

condizione di poter contestare il calcolo delle entrate e delle uscite che

l’Ufficio di tassazione ha allestito e che gli ha sottoposto nel corso della

procedura di tassazione. L’ammanco di disponibilità finanziaria di oltre

600’000 franchi impone quindi l’aggiunta, ai redditi dichiarati, dell’importo

corrispondente.

Benché il

ricorrente contesti “integralmente” l’importo di fr. 600’000.– ripreso

dall’autorità fiscale a titolo di “altri redditi”, nel proprio ricorso non

solleva doglianze in merito alle entrate e alle uscite indicate nel conteggio

operato dall’autorità fiscale, trasmessogli il 9 luglio 2012. Nemmeno dal

reclamo e dalla successiva corrispondenza con l’Ufficio di tassazione emerge

che il contribuente abbia mai contestato gli elementi del conteggio.

3.3

Alla luce

delle considerazioni che precedono appare assolutamente giustificato aggiungere

ai redditi dichiarati un importo di fr. 600'000.–, così come calcolato

dall’autorità di tassazione in base alle entrate ed alle uscite del 2006.

4.

Il

ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali

sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 5’000.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un

totale di fr. 5’100.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

__________

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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