80.2013.78
Reddito imponibile: confronto fra entrate e uscite, prova dell’esistenza di un debito con persona residente all’estero, onere della prova
30 ottobre 2013Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2013.78
Data decisione, Autorità:
30.10.2013, CDT
Ricorso:
TF,2C_1181/2013,2C_1182/2013, 20.12.2013
Titolo:
Reddito imponibile: confronto fra entrate e uscite, prova dell’esistenza di un debito con persona residente all’estero, onere della prova
REDDITO IMPONIBILE
art. 15 cpv. 1 LT
Incarti n.
80.2013.78
80.2013.79
Lugano
30 ottobre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivano Ranzanici (in sostituzione di Mauro Mini,
esclusosi)
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 1° marzo 2013 contro la decisione del 30
gennaio 2013 in materia di IC e IFD 2006.
Fatti
A. RI 1,
nato nel 1964, è alla dipendenze della __________ SA, un’impresa di __________
che ha per scopo l’acquisizione di mandati di rappresentanza e la
commercializzazione di beni strumentali, di consumo e di lusso, nonché di
materiale per l’edilizia e di complementi d’arredo. La moglie __________, nata
nel 1970, non svolge attività lucrativa. Nella dichiarazione fiscale 2006, i
contribuenti indicavano di aver percepito redditi per complessivi fr. 235’262.–,
tra i quali spicca il reddito da attività lucrativa dipendente del marito di
fr. 197’262.–. Inoltre, tra gli attivi immobiliari veniva dichiarato un
immobile a __________ (mapp. __________), non risultante nella dichiarazione
fiscale dell’anno precedente.
B. Con due
scritti datati rispettivamente 9 agosto 2011 e 13 settembre 2011, l’RS 1
richiedeva al contribuente una serie di informazioni e di documentazione, in
particolare in relazione all’acquisto del menzionato immobile di __________ ed
al modo di finanziamento. La fiduciaria RA 1, quale rappresentante del
contribuente, dopo la concessione di una proroga, inviava in data 18 ottobre
2011 uno scritto in cui precisava che la compravendita era stata finanziata per
fr. 450’000.– tramite un prestito temporaneo che il contribuente aveva ricevuto
dal proprio padre. Allegava inoltre copia del contratto di acquisto di una
quota di comproprietà di 28/100 sul fondo base mapp. __________ del Comune di __________,
al prezzo di fr. 504’000.–, sul quale sarebbe poi venuta a costituirsi una
proprietà per piani, precisamente in data 7 novembre 2006. Notificando loro la
tassazione IC/IFD 2006, con decisione del 9 novembre 2011, l’RS 1 commisurava
il reddito imponibile in fr. 726’200.– per l’IC ed in fr. 740’600.– per l’IFD.
L’autorità di tassazione aveva in particolar modo aggiunto ai proventi
dichiarati altri redditi per fr. 600'000.–, spiegando nella motivazione allegata
che si trattava di reddito d’altra fonte stabilito per insufficienza di
disponibilità finanziaria.
C. Il rappresentante impugnava la suddetta decisione, con reclamo
datato 11 novembre 2011, contestando la presenza di altre entrate oltre a
quelle dichiarate. Inoltre ribadiva di aver fatto fronte all’acquisto
dell’immobile di __________ (mapp. __________) grazie ad un prestito di fr.
450'000.– ricevuto dal padre, e rimborsato 18 mesi dopo, ad avvenuta vendita
del bene. Chiedeva che tale importo venisse esposto nella tassazione 2006 come
debito e di poter esercitare il diritto di essere sentito.
D. Con scritto datato 9 luglio 2012 l’Ufficio di tassazione richiedeva
al rappresentante del reclamante la documentazione e le informazioni a
“comprova della provenienza dei mezzi finanziari utilizzati durante l’anno 2006
per far fronte agli investimenti ed alle spese necessarie per l’esistenza”, ed
allegava al riguardo il conteggio del dispendio ed una nota contenente una
sintetica esposizione delle esigenze probatorie relative ai prestiti ricevuti
da creditori domiciliati all’estero, richiamando la giurisprudenza del
Tribunale federale. Nel conteggio veniva rilevato un incremento dei titoli, dei
crediti e degli investimenti rispetto all’anno precedente di fr. 716’520.–, dei
quali fr. 504’000.– imputabili all’acquisto del menzionato immobile di __________.
Nel complesso, dal calcolo delle entrate e delle uscite, emergeva un ammanco
finanziario di fr. 611'709.
E. Dopo la concessione di due proroghe, il rappresentante, con fax
datato 15 ottobre 2012, inviava all’Ufficio di tassazione copia del contratto
di mutuo concluso il 1° marzo 2006 tra il contribuente ed il padre del
medesimo, avente ad oggetto il menzionato prestito di fr. 450’000.–. Con
scritto datato 9 novembre 2012, l’Ufficio di tassazione convocava il contribuente
ad un’audizione per il 19 novembre 2012, osservando che la documentazione sino
ad allora presentata non consentiva una diversa valutazione, rispetto alla
tassazione, riguardo all’imposizione di “altri redditi” (fr. 600’000.–), in
assenza di ogni e qualsiasi documentazione bancaria comprovante il movimento di
denaro fra il creditore residente all’estero e il contribuente. Lo invitava
quindi a presentare la documentazione richiesta in occasione della successiva
audizione. All’audizione del 19 novembre 2012, il contribuente confermava il reclamo
ribadendo “le oggettive difficoltà, date dall’età del genitore / creditore,
riguardo al reperimento della documentazione atta a comprovare la provenienza
dei capitali utilizzati per far fronte agli investimenti effettuati nell’anno 2006, in modo da giustificare il dispendio”. A tal fine veniva richiesta un’ulteriore proroga per la
conclusione degli accertamenti in atto presso istituti bancari, che veniva
concessa.
F. Il 22 novembre 2012, il rappresentante del contribuente inviava
via e-mail all’Ufficio di tassazione un estratto della banca __________, __________,
avente ad oggetto un “avviso di accredito” del 2 marzo 2006 presso un conto
corrente intestato al reclamante, per un importo di fr. 505’000.–. Come
ordinante figurava la menzione “ordine d’un cliente”, sotto la quale era stata
apposta la scritta olografa “PAPÀ”, e come motivo di pagamento “prestito
privato”. L’Ufficio di tassazione rispondeva lo stesso giorno via e-mail, invitando
il reclamante a produrre l’estratto conto del cliente ordinante dal quale
“rilevare le generalità dello stesso cliente, la disponibilità esistente sul
suo conto (dell’ordinante) alla data del 2.3.2006 e l’uscita di pari importo
destinata al signor RI 1 (figlio)”. Sottolineava che solo in presenza di tale
documento sarebbero state soddisfatte le esigenze probatorie relative ai prestiti
ricevuti da creditori domiciliati all’estero e quindi il reddito di altra fonte
poteva essere diminuito da fr. 600’000.– a fr. 95’000.–. Con e-mail del 28
novembre 2012, il rappresentante inviava un estratto della banca __________, __________,
avente ad oggetto un “avviso di addebito” del 2 marzo 2006 presso un conto
corrente intestato alla “__________”, per un importo di fr. 505’000.–,
indicante come beneficiario il signor RI 1 e la causale “prestito privato”, con
apposte le scritte olografe “DA FATHER” e “PAPÀ __________”.
G. Con successiva decisione del 30 gennaio 2013, l’Ufficio di tassazione
respingeva il reclamo. Per quanto qui di interesse, l’autorità osservava che
l’asserito prestito di fr. 450’000.– ricevuto dal padre del reclamante non era
stato comprovato secondo le esigenze probatorie richieste nei casi di creditori
con domicilio all’estero, in quanto, dalla documentazione bancaria prodotta,
l’ordinante del versamento e titolare del relativo conto non poteva essere
identificato nella persona del padre del contribuente, sottolineando inoltre
come l’importo del versamento fosse diverso da quello indicato nel contratto di
mutuo sottoscritto il 1° marzo 2006. Confermava quindi il reddito d’altra
fonte, stimato in 600’000 franchi sulla base del calcolo delle entrate e delle uscite.
H. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula
sostanzialmente lo stralcio del reddito d’altra fonte di fr. 600'000.– aggiunto
dall’autorità di tassazione. Viene ribadito che l’importo di fr. 505’000.– è
stato finanziato dal padre del ricorrente, mediante un versamento proveniente
da un conto di una società a lui riconducibile, la __________. Il ricorrente
precisa che inizialmente era convinto di ricevere il versamento da un conto
personale del padre. Sottolinea inoltre che il maggior importo del versamento
rispetto alla somma prevista nel contratto di mutuo sottoscritto il 1° marzo
2006, si giustifica in quanto la differenza doveva servire ad occuparsi del
sostentamento della madre rispettivamente ex moglie.
Nelle
proprie osservazioni dell’11 marzo 2013 l’Ufficio di tassazione di Lugano Città
propone di respingere il gravame. L’autorità fiscale sottolinea che la
documentazione prodotta dal ricorrente non prova in modo ineccepibile l’asserita
esistenza del debito verso il padre, nonostante fosse stato informato della necessità
di una tale prova, a riguardo viene fatto rinvio allo scritto del 9 luglio 2012
e relativi allegati.
All’udienza
del 2 ottobre 2013 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.
Diritto
1. Come
esposto in narrativa, nel corso del mese di marzo 2006RI 1 ha acquistato dall’architetto __________, al prezzo di fr. 504'000.–, una quota di comproprietà di
28/100 sul fondo base mapp. __________ del comune di __________. Richiesto di indicare
il modo in cui è stato finanziato l’acquisto, il rappresentante del ricorrente
rispondeva che quest’ultimo aveva fatto ricorso ad un prestito temporaneo del
padre, per un ammontare di fr. 450’000.–. In sede di reclamo, rilevato che il
padre del ricorrente era domiciliato all’estero, l’Ufficio di tassazione
richiedeva di documentare meglio il finanziamento. Il rappresentante del ricorrente
produceva quindi il contratto di mutuo datato 1° marzo 2006 ed avente ad oggetto
il menzionato prestito, un estratto di una banca svizzera riportante un avviso
di accredito datato 2 marzo 2006, a favore di un conto intestato al reclamante,
per un importo di fr. 505'000 .–, ed un estratto di una banca svizzera, riportante
un avviso di addebito datato 2 marzo 2006, a carico di un conto intestato alla società “__________”, per un importo di fr. 505'000.–. Ritenendo insufficiente
la documentazione prodotta a comprova dell’esistenza del debito estero,
l’autorità di tassazione ha così confermato l’aggiunta del reddito d’altra
fonte di fr. 600'000.– ai proventi dichiarati ed ha conseguentemente negato la
deduzione del debito di fr. 504’000.–.
Considerandi
2.
2.1.
In un
caso simile a quello in esame, il Tribunale federale ha avuto modo di affermare
che si giustifica di non ammettere in deduzione, dal reddito imponibile, gli
interessi pagati su un preteso mutuo acceso nei confronti di un parente domiciliato
all'estero, in mancanza di sufficienti prove dell’esistenza di tale debito. È
pure giustificata l’imposizione di un reddito d’altra fonte che tenga conto
della sproporzione esistente fra le spese del contribuente e le entrate
dichiarate, per lo stesso periodo (sentenza n.2P.267/1998 e 2A.382/1998 del 7
luglio 1999, in: RDAT I-2000 n. 15t). Anche in quella fattispecie, il
contribuente aveva addotto di avere contratto un debito nei confronti di una
persona residente all’estero. L’Alta Corte, nella sua decisione, ha rammentato che, se, di norma, per un creditore domiciliato in Svizzera è sufficiente
indicare semplicemente il suo nome e indirizzo, per i debiti professati verso
creditori che – come in concreto – risiedono all’estero, il fisco ha il dovere
di esigere dal contribuente delle informazioni più precise e più complete,
dando prova di un maggiore rigore d’indagine, così da garantire la generalità
dell'imposta e la parità di trattamento tra gli amministrati (ASA 55 137
consid. 3a).
2.2
Analogamente,
il Tribunale federale ha ritenuto che non fosse arbitrario il rifiuto della
Camera di diritto tributario di riconoscere l’esistenza di un prestito nei
confronti di un cittadino francese, nel caso di un contribuente che aveva
prodotto il contratto di mutuo solo dopo essere stato tassato per un reddito
d’altra fonte di fr. 40'000, a dipendenza di una sproporzione fra entrate e
uscite. In particolare aveva ammesso che si potesse ritenere singolare, vista
la somma in discussione, il fatto che né il ricorrente né sua moglie si fossero
ricordati prima di tale prestito; inoltre era insufficiente la prova costituita
dalla dichiarazione fatta dal preteso mutuante, domiciliato all’estero, in
quanto difficilmente controllabile (sentenza n.2A.355/1997 e 2P.276/1997 del 6
ottobre 1998, in: RDAT I-1999 n. 15t).
2.3
In un
altro caso ancora, l’Alta Corte ha negato la deduzione dal reddito imponibile
di un asserito debito nei confronti di una società di diritto tedesco, nel
frattempo liquidata, il cui titolare del diritto di firma, espressamente
interpellato in merito all’identità dei creditori effettivi, si era detto
impossibilitato di dar seguito alla richiesta, poiché lesiva dei diritti della
personalità. Nella stessa sentenza, il Tribunale federale aveva poi anche
rilevato che, quando il contribuente non è in grado di produrre le prove che
gli sono state richieste riguardo ai debiti da lui esposti, l’autorità fiscale
gli nega la deduzione di tali debiti in applicazione delle regole generali
concernenti l’onere probatorio ed impone lo stesso importo quale reddito da
altra fonte; ciò costituisce la logica conseguenza dell’inadempimento da parte
dei contribuenti dei loro oneri probatori e del fatto che il reddito soggetto
all’imposta comprende la totalità dei proventi che pervengono al contribuente
durante un determinato periodo (sentenza n.2A.389/2002 e 2P.173/2002 del 7
febbraio 2003, in: RDAT II-2003 n. 15t).
3.
3.1.
Tornando
al caso del ricorrente, si è detto come l’Ufficio di tassazione sia stato indotto ad ulteriori accertamenti circa la sua situazione patrimoniale, dopo aver
constatato che aveva acquistato, nel corso del periodo fiscale, una quota di comproprietà
di 28/100 sul fondo base mapp. __________ del comune di __________ (trapasso iscritto
a Registro fondiario il 13 marzo 2006). Richiesto di spiegare e documentare le
modalità di finanziamento della transazione, egli giustificava il pagamento del
prezzo tramite un asserito prestito di fr. 450’000.– ricevuto dal padre
residente in __________.
In
seguito ad ulteriori domande di chiarimento, con particolare riferimento al
prelevamento di tale importo da conti bancari intestati al preteso creditore,
il ricorrente, tramite il suo rappresentante, produceva della documentazione
bancaria in nessun modo riconducibile alla persona del creditore.
A tale
prova non può certo supplire il contratto di mutuo sottoscritto il 1° marzo
2006.
nel quale “il signor RI 1 dichiara di avere ricevuto dal signor __________
la somma di CHF 450’000.– (quattrocentocinquantamila), a titolo di prestito
personale per far fronte all’acquisto del mapp. __________ sito in __________”.
Come
correttamente osservato dall’autorità di tassazione, da quanto precede discende
la conclusione che il ricorrente non è stato in grado di comprovare che il trasferimento
di fr. 505’000.– dal conto intestato alla società “__________” a favore del
conto a lui intestato sia riconducibile al menzionato contratto di mutuo. In
particolare, nonostante le ripetute richieste di collaborazione indirizzategli
dall’Ufficio di tassazione, l’insorgente non ha portato alcuna prova del fatto
che l’avente diritto economico del conto bancario, di cui è titolare la __________
e da cui è partito l’ordine di pagamento, non sia egli stesso.
In simili
circostanze, non può essere riconosciuto il preteso debito nei confronti del
padre, che avrebbe messo a disposizione del ricorrente l’importo servito al pagamento
in questione.
3.2
Mancando
la prova dell’esistenza del preteso mutuo del padre, il ricorrente non è in
condizione di poter contestare il calcolo delle entrate e delle uscite che
l’Ufficio di tassazione ha allestito e che gli ha sottoposto nel corso della
procedura di tassazione. L’ammanco di disponibilità finanziaria di oltre
600’000 franchi impone quindi l’aggiunta, ai redditi dichiarati, dell’importo
corrispondente.
Benché il
ricorrente contesti “integralmente” l’importo di fr. 600’000.– ripreso
dall’autorità fiscale a titolo di “altri redditi”, nel proprio ricorso non
solleva doglianze in merito alle entrate e alle uscite indicate nel conteggio
operato dall’autorità fiscale, trasmessogli il 9 luglio 2012. Nemmeno dal
reclamo e dalla successiva corrispondenza con l’Ufficio di tassazione emerge
che il contribuente abbia mai contestato gli elementi del conteggio.
3.3
Alla luce
delle considerazioni che precedono appare assolutamente giustificato aggiungere
ai redditi dichiarati un importo di fr. 600'000.–, così come calcolato
dall’autorità di tassazione in base alle entrate ed alle uscite del 2006.
4.
Il
ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali
sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 5’000.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un
totale di fr. 5’100.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
__________
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster