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Decisione

80.2013.80

Procedura: ricorso, legittimazione, non il padre del contribuente che ha chiesto il condono dell’imposta

8 luglio 2013Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

Ritenuto in fatto e considerando in diritto

- RI 1,

nato nel 1972, di formazione programmatore informatico, ha cessato ogni attività

lucrativa nel 2009, a seguito di un burnout;

- il suo

medico curante, con certificato del 29 dicembre 2011, gli diagnosticava una

spondilodiscite cronicizzata (infezione della colonna vertebrale) ed un

esaurimento psico-fisico, dichiarandolo inabile al lavoro sin dal 14 luglio

2010;

- l’assicurazione

per l’invalidità non gli riconosceva tuttavia alcuna rendita;

- il 3

dicembre 2011, tramite formulario ufficiale, il contribuente si rivolgeva

all’autorità fiscale, postulando il condono delle imposte comunali, cantonali e

federali dal 2005 al 2009;

- a

sostegno della sua domanda lamentava difficoltà finanziarie, indicando in

particolare di non poter beneficiare delle indennità giornaliere di

disoccupazione (in quanto inabile al lavoro) e di non avere in vista nessuna

nuova attività lucrativa, a causa dei suoi problemi di salute;

- aggiungeva

quindi di avere nel frattempo pressoché esaurito i risparmi e di vivere grazie

all’aiuto finanziario dei genitori (prestito familiare di fr. 10'000.–);

- nel mese

di gennaio 2012, RI 1 si trasferiva nel Nord della __________;

- con successivo

scritto del 31 agosto 2012, suo padre __________ estendeva la domanda di

condono anche alle imposte 2010, sottolineando in particolare che il figlio si

trovava all’estero per curarsi dalla sindrome da burnout;

- con

separate decisioni del 12 novembre 2012, l’Ufficio esazione e condoni respingeva

la domanda;

- pur

ammettendo l’esistenza di una situazione di bisogno, l’autorità poneva

l’accento sugli importanti redditi percepiti negli anni in discussione,

unitamente ai capitali posseduti, che gli avrebbero senz’altro permesso di accantonare

le necessarie riserve per far fronte a tutti i suoi impegni verso il fisco;

- il

contribuente, rappresentato dal padre, impugnava le suddette decisioni, con reclamo

del 12 dicembre 2012, nel quale sottolineava di essere stato costretto a consumare

Considerandi

tutti i suoi risparmi, inizialmente destinati ad onorare le imposte arretrate,

e di vivere attualmente grazie ai pochi aiuti finanziari ricevuti dai genitori;

- l’Ufficio

esazione e condoni, con separate decisioni dell’8 febbraio 2013, respingeva il

reclamo, osservando dapprima che il padre aveva rifiutato una proposta di liquidazione

per compromesso del debito fiscale e aggiungendo poi che per prassi costante “non

è dato l’esame di merito per domande di condono presentate da contribuenti residenti

all’estero”;

- con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, asseritamente per

conto di ………., contesta nuovamente la decisione dell’Ufficio esazione e

condoni;

- il

ricorrente sottolinea anzitutto che il figlio ha avuto problemi sin dai tempi

degli studi liceali e soffre tutt’oggi della sindrome da burnout,

all’origine della sua decisione di lasciare la Svizzera;

- aggiunge inoltre

che ha perso i risparmi in operazioni commerciali e finanziarie avventate,

spendendo il rimanente per il proprio sostentamento;

- all’udienza

dell’8 maggio 2013, il padre del contribuente si è impegnato a far pervenire

alla Camera di diritto tributario una procura legalizzata di suo figlio entro il

termine di quaranta giorni;

- a

tutt’oggi egli non ha prodotto alcuna valida procura, sicché non è legittimato

ad interporre ricorso davanti a questa Camera;

- in simili

circostanze, il presente gravame deve essere dichiarato irricevibile;

- è qui

appena il caso di rilevare che lo stesso andrebbe comunque respinto nel merito,

ove si pensi appena che gli importanti redditi percepiti negli anni in

discussione (fr. 110'322.– nel 2005, fr. 114'870.– nel 2006, fr. 113'884.– nel

2007, fr. 104'845.– nel 2008, fr. 77'064.– nel 2009) gli avrebbero permesso di

costituire le necessarie riserve per il pagamento delle imposte future, prima

di avventurarsi in operazioni commerciali e finanziarie avventate;

- vista la

particolarità della fattispecie, si rinuncia a prelevare tassa di giustizia e

spese processuali;

- contro le

decisioni di condono e di dilazione del pagamento di tributi è inammissibile il

ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. m

LTF);

- teoricamente

rimane aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art.

113.

LTF; Curchod, in: Yersin/Noël

[a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, Basilea

2008, n. 31 ad art. 167 LIFD, p. 1441), anche se il Tribunale federale si è

rifiutato ancora recentemente di entrare nel merito di ricorsi di questa

natura, negando l’esistenza di un interesse giuridicamente protetto (decisione

TF n.2D_21/2009 del 19 giugno 2009).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Intimazione

a:

- ;

- ;

- ;

- ;

- .

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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