80.2013.82
Deduzioni: spese professionali, trasporto, pendolare settimanale, residenza settimanale a 30 chilometri dal luogo di lavoro, solo deduzione delle spese per trasferta con il mezzo pubblico dal domicili
9 maggio 2014Italiano12 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.2013.82
Data decisione, Autorità:
09.05.2014, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese professionali, trasporto, pendolare settimanale, residenza settimanale a 30 chilometri dal luogo di lavoro, solo deduzione delle spese per trasferta con il mezzo pubblico dal domicilio al luogo di lavoro
ATTIVITÀ LUCRATIVA DIPENDENTE
art. 26 cpv. 1 let. a LIFD
art. 25 cpv. 1 let. a LT
Incarti n.
80.2013.82
80.2013.83
Lugano
9 maggio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 4 marzo 2013 contro la decisione del 6
febbraio 2013 in materia di IC/IFD 2011.
Fatti
A. Nel periodo
fiscale qui in esame, RI 1, nata nel 1982, era ancora domiciliata a __________,
ma già svolgeva la propria attività professionale di consulente a __________,
alle dipendenze della __________ AG.
Nella
dichiarazione fiscale del medesimo anno, la contribuente esponeva un reddito
del lavoro di fr. 95'846.–, mentre a titolo di spese professionali, chiedeva le seguenti deduzioni:
- trasporto
(mezzo privato) fr. 35'705.–
- vitto fr. 3'200.–
- alloggio fr. 12'000.–
- altre
spese professionali (forfait) fr. 2'500.–
totale fr. 53'405.–
B. Notificandole
la tassazione IC/IFD 2011, con decisione del 5 dicembre 2012, l’Ufficio di
tassazione di Lugano Campagna commisurava il suo reddito imponibile in fr.
65'200.– per l’IC e in fr. 68'100.– per l’IFD. A titolo di spese
professionali, l’autorità ammetteva le seguenti deduzioni:
- trasporto
(mezzo pubblico) fr. 3'200.–
- vitto fr. 3'200.–
- alloggio fr. 12'000.–
- altre
spese professionali (forfait) fr. 2'500.–
totale fr. 20'900.–
Nella
motivazione allegata spiegava di avere concesso, a titolo di spese di trasporto,
unicamente il costo annuale dell’abbonamento generale del mezzo pubblico.
C. La
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 5 dicembre 2012, nel
quale lamentava la mancata deduzione delle spese di trasporto con il mezzo
privato.
In
occasione di un’udienza tenutasi il 21 gennaio 2013 dinanzi all’autorità di
tassazione, la reclamante precisava che l’uso dell’automobile le permetteva di trascorrere
più tempo al proprio domicilio ticinese, potendo rientrare il venerdì sera e
ripartire la domenica sera. Aggiungeva inoltre di soggiornare, durante la
settimana, nel Canton __________ (Comune di __________) e di utilizzare il
mezzo privato anche per gli spostamenti giornalieri dal luogo di residenza al
luogo di lavoro.
L’autorità
di tassazione, con decisione del 6 febbraio 2013, confermava la sola deduzione
del costo dei mezzi pubblici di trasporto, che elevava tuttavia da fr. 3'200.–
a fr. 3'350.–, sulla base del tariffario FFS in vigore nel periodo fiscale in
questione.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente
la deduzione delle spese di trasferta con il veicolo privato, così come
indicate nella dichiarazione.
La
ricorrente ribadisce anzitutto che i trasferimenti settimanali in treno
risulterebbero eccessivamente gravosi (dalle sei alle sette ore di viaggio, con
almeno tre cambi), sostenendo poi che la scelta di soggiornare nel Canton __________,
a 30 chilometri dal luogo di lavoro, sarebbe dettata dalla precarietà degli alloggi
e dalle eccessive pigioni richieste nel Canton __________.
E. Nelle
proprie osservazioni del 13 marzo 2013, l’Ufficio di tassazione propone di respingere
il gravame.
Diritto
1. 1.1.
Sia
secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
c) le
altre spese necessarie per l’esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con
l’esercizio dell’attività professionale.
1.2.
Le stesse
sono precisate dal decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone
fisiche (quello valido per il periodo fiscale 2011 qui in esame è del 21 dicembre
2010), segnatamente dagli articoli 4 e seguenti, che concernono le spese di
trasporto, le spese supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio.
Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta, dall’ordinanza
sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività
lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993 (cfr. articoli 5, 6 e 9) e dalla relativa
appendice, aggiornata di periodo in periodo.
Come
precisano ulteriormente l’art. 3 del decreto esecutivo cantonale e l’art. 1
dell’ordinanza del 10 febbraio 1993, le spese professionali deducibili sono,
più in generale, quelle necessarie al conseguimento del proprio reddito e in
rapporto di causalità diretta con quest’ultimo. Non sono, per contro, deducibili
a titolo di spese professionali quelle che eccedono il necessario e che non si
trovano in un nesso di causalità diretta con il conseguimento del relativo
reddito.
Considerandi
2.
2.1.
Sono considerate
spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di
domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono così stabilite:
a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa
effettiva;
b) […]
c) per l’uso di una motocicletta o di un’automobile
privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.
Eccezionalmente,
se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può
servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario
sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le
motociclette con targa di controllo su fondo bianco e 70 cts. il km per le
automobili (limitatamente a percorrenze fino a 15'000 km) rispettivamente 65 cts. il km (per la parte che eccede i 15'000 km; art. 4 cpv. 2 del decreto esecutivo citato).
Anche per
l’imposta federale diretta è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico
per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1
dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un
veicolo privato (art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che
non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole
pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere
dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene
periodicamente aggiornata (nel 2011: fr. 700.– all’anno per la bicicletta e il
motorino, fr. 0,40 al km per la motocicletta e fr. 0,70 al km per
l’automobile).
2.2
La
questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o
quella per l’uso dei mezzi pubblici va in definitiva risolta secondo il
criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una
decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella
basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva
dei mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA
41.
p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di
trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig,
Direkte Bundessteuer, 2ª ediz.,
Vol. I, p. 682/83).
2.3
Il
riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo
di trasporto deve dunque costituire l’eccezione e venire ammessa, di regola,
unicamente in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al
lavoro. Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente
sopporti qualche “disagio” supplementare e, meglio, anche una sensibile dilatazione
del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio, senza
considerare che l’uso del mezzo pubblico comporta di regola, sulle lunghe
tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di quegli
imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale, quali ad
esempio gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e
autostradali, ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle
prolungate condizioni invernali del fondo stradale.
In altre
parole, il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato
del mezzo di trasporto, nel caso del pendolare settimanale (Wochenaufenthalter),
rappresenta l’eccezione (CDT n. 80.96.00193 del 12 novembre 1996 in re A. P.; CDT n. 80.95. 00217 del 21 marzo 1996 in re I. L.R.; CDT n. 80.2004.41 del 19
maggio 2004 in re R. e L. L.-T.).
3.
3.1.
Nel
periodo fiscale qui in esame, come esposto in narrativa, RI 1, di professione
consulente, era ancora domiciliata a __________, ma già svolgeva la propria
attività professionale a __________, alle dipendenze della __________ AG.
Controversa
è in questa sede la deduzione delle spese professionali di trasporto e, in
particolar modo, di quelle per la trasferta dal domicilio ticinese di __________
al luogo di residenza settimanale (__________, nel Canton __________) e quelle
per il trasferimento quotidiano da quest’ultimo luogo alla sede di lavoro di __________.
L’autorità di tassazione ha infatti riconosciuto alla contribuente unicamente
un importo di fr. 3'350.– a titolo di costo annuale dell’abbonamento generale
del mezzo pubblico, rinviando direttamente alla restrittiva giurisprudenza di
questa Camera in materia di pendolari settimanali. La ricorrente pretende invece di poter dedurre le spese dell’automobile
privata, così come indicate nella dichiarazione fiscale, argomentando che l’uso
dei mezzi pubblici risulterebbe oltremodo gravoso – sia in ordine di tempo che
di incomodo – e sostenendo poi che la scelta di soggiornare nel Canton __________,
a 30 chilometri dal luogo di lavoro, sarebbe dettata dalla precarietà degli
alloggi e dalle eccessive pigioni richieste nel Canton __________.
3.2
La prima
questione da affrontare riguarda le spese di trasporto
settimanali.
In merito
a tale aspetto, contrariamente a quanto sembra sostenere la ricorrente, decisivi
non sono in realtà i collegamenti e i tempi di percorrenza tra __________ e __________,
quanto piuttosto quelli tra il domicilio ticinese e __________. Sul punto, la
giurisprudenza federale ha già avuto modo di
sottolineare che proprio nel caso dei pendolari settimanali si può pretendere
che scelgano un luogo di residenza settimanale il più possibile vicino al luogo
di lavoro, con la conseguenza che eventuali spese di trasporto ulteriori
possono essere dedotte solo se si riferiscono a spostamenti all’interno dello
stesso agglomerato (Locher, Kommentar
zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 10 ad art. 26 LIFD, p. 648 e
giurisprudenza citata). Ora, per stessa ammissione della ricorrente, i comuni
di __________ e __________ distano circa 30 chilometri l’uno dall’altro, per cui appare già a prima vista evidente che luogo topico per decidere se accordare o meno la deduzione per l’uso dell’automobile privata è, oltre al domicilio
ticinese di __________, il luogo di lavoro di __________.
I due comuni
sono collegati fra loro da mezzi di trasporto comodi e frequenti, che impiegano
mediamente poco più di sei ore per la trasferta in questione (con uno o due cambi
al massimo). È vero che la durata di percorrenza media in automobile si riduce
all’incirca di due ore (almeno quando le condizioni stradali sono ottimali, perché
la ricorrente non tiene conto degli orari di punta settimanale, degli ormai
inevitabili cantieri stradali, delle condizioni meteorologiche avverse nel
periodo invernale ecc.), ma ciò non può bastare a giustificare l’uso del mezzo
privato, proprio in considerazione delle particolarità attinenti alla
situazione di un pendolare settimanale (Wochenaufenthalter), che deve
affrontare una sola trasferta alla settimana in avanti e indietro. È quindi
immediatamente evidente che le argomentazioni della
ricorrente in merito alla possibilità di trascorrere più tempo al proprio domicilio
ticinese, potendo rientrare il venerdì sera e ripartire la domenica sera,
sarebbero tutt’al più condivisibili se il criterio per ammettere la deduzione
delle spese con il mezzo privato fosse quello della “comodità”, ma non sono di
nessun aiuto per dimostrarne la maggiore “idoneità”, senza dimenticare infine
che non esiste alcun diritto codificato a restare il più possibile al proprio
domicilio.
3.3
La
seconda questione sottesa al presente giudizio riguarda le spese di trasporto
giornaliere, dal luogo di residenza settimanale (__________) al luogo di lavoro
(__________).
Anche
tale richiesta non può essere accolta. Alla ricorrente è stata concessa la deduzione
delle spese per una camera al luogo di lavoro proprio in considerazione del
fatto che quest’ultimo è discosto dal luogo di domicilio. Non può allora
pretendere di ottenere un’ulteriore deduzione per il fatto che alloggia in una
camera situata a ben 30 chilometri di distanza, al di fuori dell’agglomerato
della sede di lavoro. Le argomentazioni proposte dalla ricorrente, in merito
alla precarietà degli alloggi nel Canton __________, alle pigioni vantaggiose
nel Canton __________ e alla necessità – sollevata per la prima volta in questa
sede – di rendere visita ai clienti, potrebbero tutt’al più essere prese in
considerazione se il comune di __________ fosse il luogo di domicilio della
contribuente; ma la sua condizione di pendolare fa sì che abbia diritto alla
deduzione delle spese per la camera proprio perché è costretta a risiedere al
luogo di lavoro, non potendo rientrare quotidianamente al proprio domicilio. È
logico quindi che sia la residenza settimanale a conformarsi al luogo di lavoro
e non certo il contrario (CDT n. 80.2006.110 dell’8 settembre 2006; CDT n.
80.2006.24
del 22 marzo 2006).
4.
In conclusione, per tutte le ragioni esposte sopra, la decisione
dell’autorità di tassazione di concedere in deduzione, a titolo di spese professionali
di trasporto, unicamente il costo annuale dell’abbonamento generale del mezzo
pubblico (fr. 3'350.–) appare ineccepibile.
Anzi, nel
suo insieme, la decisione qui impugnata si palesa addirittura generosa nei
confronti della ricorrente, dal momento che l’Ufficio di tassazione le ha
concesso la piena deduzione per pasti principali fuori casa (fr. 3'200.–),
anche se dal certificato di salario agli atti dell’incarto fiscale risulta che la
stessa beneficia in realtà di buoni pasti dal suo datore di lavoro. A rigor di
logica, la deduzione andrebbe di conseguenza diminuita a fr. 1'600.–, pari ai
costi effettivamente sostenuti dalla contribuente.
5.
Il
ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di
giustizia e spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 600.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 680.–
sono a
carico della ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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