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Decisione

80.2013.82

Deduzioni: spese professionali, trasporto, pendolare settimanale, residenza settimanale a 30 chilometri dal luogo di lavoro, solo deduzione delle spese per trasferta con il mezzo pubblico dal domicili

9 maggio 2014Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nel periodo

fiscale qui in esame, RI 1, nata nel 1982, era ancora domiciliata a __________,

ma già svolgeva la propria attività professionale di consulente a __________,

alle dipendenze della __________ AG.

Nella

dichiarazione fiscale del medesimo anno, la contribuente esponeva un reddito

del lavoro di fr. 95'846.–, mentre a titolo di spese professionali, chiedeva le seguenti deduzioni:

- trasporto

(mezzo privato) fr. 35'705.–

- vitto fr. 3'200.–

- alloggio fr. 12'000.–

- altre

spese professionali (forfait) fr. 2'500.–

totale fr. 53'405.–

B. Notificandole

la tassazione IC/IFD 2011, con decisione del 5 dicembre 2012, l’Ufficio di

tassazione di Lugano Campagna commisurava il suo reddito imponibile in fr.

65'200.– per l’IC e in fr. 68'100.– per l’IFD. A titolo di spese

professionali, l’autorità ammetteva le seguenti deduzioni:

- trasporto

(mezzo pubblico) fr. 3'200.–

- vitto fr. 3'200.–

- alloggio fr. 12'000.–

- altre

spese professionali (forfait) fr. 2'500.–

totale fr. 20'900.–

Nella

motivazione allegata spiegava di avere concesso, a titolo di spese di trasporto,

unicamente il costo annuale dell’abbonamento generale del mezzo pubblico.

C. La

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 5 dicembre 2012, nel

quale lamentava la mancata deduzione delle spese di trasporto con il mezzo

privato.

In

occasione di un’udienza tenutasi il 21 gennaio 2013 dinanzi all’autorità di

tassazione, la reclamante precisava che l’uso dell’automobile le permetteva di trascorrere

più tempo al proprio domicilio ticinese, potendo rientrare il venerdì sera e

ripartire la domenica sera. Aggiungeva inoltre di soggiornare, durante la

settimana, nel Canton __________ (Comune di __________) e di utilizzare il

mezzo privato anche per gli spostamenti giornalieri dal luogo di residenza al

luogo di lavoro.

L’autorità

di tassazione, con decisione del 6 febbraio 2013, confermava la sola deduzione

del costo dei mezzi pubblici di trasporto, che elevava tuttavia da fr. 3'200.–

a fr. 3'350.–, sulla base del tariffario FFS in vigore nel periodo fiscale in

questione.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente

la deduzione delle spese di trasferta con il veicolo privato, così come

indicate nella dichiarazione.

La

ricorrente ribadisce anzitutto che i trasferimenti settimanali in treno

risulterebbero eccessivamente gravosi (dalle sei alle sette ore di viaggio, con

almeno tre cambi), sostenendo poi che la scelta di soggiornare nel Canton __________,

a 30 chilometri dal luogo di lavoro, sarebbe dettata dalla precarietà degli alloggi

e dalle eccessive pigioni richieste nel Canton __________.

E. Nelle

proprie osservazioni del 13 marzo 2013, l’Ufficio di tassazione propone di respingere

il gravame.

Diritto

1. 1.1.

Sia

secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:

a) le

spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

b) le

spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a

turni;

c) le

altre spese necessarie per l’esercizio della professione;

d) le

spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con

l’esercizio dell’attività professionale.

1.2.

Le stesse

sono precisate dal decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone

fisiche (quello valido per il periodo fiscale 2011 qui in esame è del 21 dicembre

2010), segnatamente dagli articoli 4 e seguenti, che concernono le spese di

trasporto, le spese supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio.

Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta, dall’ordinanza

sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività

lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993 (cfr. articoli 5, 6 e 9) e dalla relativa

appendice, aggiornata di periodo in periodo.

Come

precisano ulteriormente l’art. 3 del decreto esecutivo cantonale e l’art. 1

dell’ordinanza del 10 febbraio 1993, le spese professionali deducibili sono,

più in generale, quelle necessarie al conseguimento del proprio reddito e in

rapporto di causalità diretta con quest’ultimo. Non sono, per contro, deducibili

a titolo di spese professionali quelle che eccedono il necessario e che non si

trovano in un nesso di causalità diretta con il conseguimento del relativo

reddito.

Considerandi

2.

2.1.

Sono considerate

spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di

domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono così stabilite:

a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa

effettiva;

b) […]

c) per l’uso di una motocicletta o di un’automobile

privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.

Eccezionalmente,

se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può

servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario

sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le

motociclette con targa di controllo su fondo bianco e 70 cts. il km per le

automobili (limitatamente a percorrenze fino a 15'000 km) rispettivamente 65 cts. il km (per la parte che eccede i 15'000 km; art. 4 cpv. 2 del decreto esecutivo citato).

Anche per

l’imposta federale diretta è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico

per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1

dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un

veicolo privato (art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che

non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole

pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere

dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene

periodicamente aggiornata (nel 2011: fr. 700.– all’anno per la bicicletta e il

motorino, fr. 0,40 al km per la motocicletta e fr. 0,70 al km per

l’automobile).

2.2

La

questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o

quella per l’uso dei mezzi pubblici va in definitiva risolta secondo il

criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una

decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella

basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva

dei mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA

41.

p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di

trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig,

Direkte Bundessteuer, 2ª ediz.,

Vol. I, p. 682/83).

2.3

Il

riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo

di trasporto deve dunque costituire l’eccezione e venire ammessa, di regola,

unicamente in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al

lavoro. Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente

sopporti qualche “disagio” supplementare e, meglio, anche una sensibile dilatazione

del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio, senza

considerare che l’uso del mezzo pubblico comporta di regola, sulle lunghe

tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di quegli

imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale, quali ad

esempio gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e

autostradali, ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle

prolungate condizioni invernali del fondo stradale.

In altre

parole, il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato

del mezzo di trasporto, nel caso del pendolare settimanale (Wochenaufenthalter),

rappresenta l’eccezione (CDT n. 80.96.00193 del 12 novembre 1996 in re A. P.; CDT n. 80.95. 00217 del 21 marzo 1996 in re I. L.R.; CDT n. 80.2004.41 del 19

maggio 2004 in re R. e L. L.-T.).

3.

3.1.

Nel

periodo fiscale qui in esame, come esposto in narrativa, RI 1, di professione

consulente, era ancora domiciliata a __________, ma già svolgeva la propria

attività professionale a __________, alle dipendenze della __________ AG.

Controversa

è in questa sede la deduzione delle spese professionali di trasporto e, in

particolar modo, di quelle per la trasferta dal domicilio ticinese di __________

al luogo di residenza settimanale (__________, nel Canton __________) e quelle

per il trasferimento quotidiano da quest’ultimo luogo alla sede di lavoro di __________.

L’autorità di tassazione ha infatti riconosciuto alla contribuente unicamente

un importo di fr. 3'350.– a titolo di costo annuale dell’abbonamento generale

del mezzo pubblico, rinviando direttamente alla restrittiva giurisprudenza di

questa Camera in materia di pendolari settimanali. La ricorrente pretende invece di poter dedurre le spese dell’automobile

privata, così come indicate nella dichiarazione fiscale, argomentando che l’uso

dei mezzi pubblici risulterebbe oltremodo gravoso – sia in ordine di tempo che

di incomodo – e sostenendo poi che la scelta di soggiornare nel Canton __________,

a 30 chilometri dal luogo di lavoro, sarebbe dettata dalla precarietà degli

alloggi e dalle eccessive pigioni richieste nel Canton __________.

3.2

La prima

questione da affrontare riguarda le spese di trasporto

settimanali.

In merito

a tale aspetto, contrariamente a quanto sembra sostenere la ricorrente, decisivi

non sono in realtà i collegamenti e i tempi di percorrenza tra __________ e __________,

quanto piuttosto quelli tra il domicilio ticinese e __________. Sul punto, la

giurisprudenza federale ha già avuto modo di

sottolineare che proprio nel caso dei pendolari settimanali si può pretendere

che scelgano un luogo di residenza settimanale il più possibile vicino al luogo

di lavoro, con la conseguenza che eventuali spese di trasporto ulteriori

possono essere dedotte solo se si riferiscono a spostamenti all’interno dello

stesso agglomerato (Locher, Kommentar

zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 10 ad art. 26 LIFD, p. 648 e

giurisprudenza citata). Ora, per stessa ammissione della ricorrente, i comuni

di __________ e __________ distano circa 30 chilometri l’uno dall’altro, per cui appare già a prima vista evidente che luogo topico per decidere se accordare o meno la deduzione per l’uso dell’automobile privata è, oltre al domicilio

ticinese di __________, il luogo di lavoro di __________.

I due comuni

sono collegati fra loro da mezzi di trasporto comodi e frequenti, che impiegano

mediamente poco più di sei ore per la trasferta in questione (con uno o due cambi

al massimo). È vero che la durata di percorrenza media in automobile si riduce

all’incirca di due ore (almeno quando le condizioni stradali sono ottimali, perché

la ricorrente non tiene conto degli orari di punta settimanale, degli ormai

inevitabili cantieri stradali, delle condizioni meteorologiche avverse nel

periodo invernale ecc.), ma ciò non può bastare a giustificare l’uso del mezzo

privato, proprio in considerazione delle particolarità attinenti alla

situazione di un pendolare settimanale (Wochenaufenthalter), che deve

affrontare una sola trasferta alla settimana in avanti e indietro. È quindi

immediatamente evidente che le argomentazioni della

ricorrente in merito alla possibilità di trascorrere più tempo al proprio domicilio

ticinese, potendo rientrare il venerdì sera e ripartire la domenica sera,

sarebbero tutt’al più condivisibili se il criterio per ammettere la deduzione

delle spese con il mezzo privato fosse quello della “comodità”, ma non sono di

nessun aiuto per dimostrarne la maggiore “idoneità”, senza dimenticare infine

che non esiste alcun diritto codificato a restare il più possibile al proprio

domicilio.

3.3

La

seconda questione sottesa al presente giudizio riguarda le spese di trasporto

giornaliere, dal luogo di residenza settimanale (__________) al luogo di lavoro

(__________).

Anche

tale richiesta non può essere accolta. Alla ricorrente è stata concessa la deduzione

delle spese per una camera al luogo di lavoro proprio in considerazione del

fatto che quest’ultimo è discosto dal luogo di domicilio. Non può allora

pretendere di ottenere un’ulteriore deduzione per il fatto che alloggia in una

camera situata a ben 30 chilometri di distanza, al di fuori dell’agglomerato

della sede di lavoro. Le argomentazioni proposte dalla ricorrente, in merito

alla precarietà degli alloggi nel Canton __________, alle pigioni vantaggiose

nel Canton __________ e alla necessità – sollevata per la prima volta in questa

sede – di rendere visita ai clienti, potrebbero tutt’al più essere prese in

considerazione se il comune di __________ fosse il luogo di domicilio della

contribuente; ma la sua condizione di pendolare fa sì che abbia diritto alla

deduzione delle spese per la camera proprio perché è costretta a risiedere al

luogo di lavoro, non potendo rientrare quotidianamente al proprio domicilio. È

logico quindi che sia la residenza settimanale a conformarsi al luogo di lavoro

e non certo il contrario (CDT n. 80.2006.110 dell’8 settembre 2006; CDT n.

80.2006.24

del 22 marzo 2006).

4.

In conclusione, per tutte le ragioni esposte sopra, la decisione

dell’autorità di tassazione di concedere in deduzione, a titolo di spese professionali

di trasporto, unicamente il costo annuale dell’abbonamento generale del mezzo

pubblico (fr. 3'350.–) appare ineccepibile.

Anzi, nel

suo insieme, la decisione qui impugnata si palesa addirittura generosa nei

confronti della ricorrente, dal momento che l’Ufficio di tassazione le ha

concesso la piena deduzione per pasti principali fuori casa (fr. 3'200.–),

anche se dal certificato di salario agli atti dell’incarto fiscale risulta che la

stessa beneficia in realtà di buoni pasti dal suo datore di lavoro. A rigor di

logica, la deduzione andrebbe di conseguenza diminuita a fr. 1'600.–, pari ai

costi effettivamente sostenuti dalla contribuente.

5.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Tassa di

giustizia e spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 600.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 680.–

sono a

carico della ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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