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Decisione

80.2013.84

Deduzioni sociali: figli a carico, genitori divorziati, figli maggiorenni, divisione della deduzione per l’imposta cantonale, metà al padre che versa alimenti

22 ottobre 2014Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

domiciliato a __________, è divorziato e svolge la professione di medico psichiatra

a __________.

Nella

dichiarazione fiscale 2009, indicava di aver conseguito un reddito

dell’attività lucrativa indipendente di fr. 169'577.–. Fra le deduzioni

chiedeva in particolar modo quella per figli a carico per un ammontare di fr.

21'800.– e quella per figli agli studi di fr. 14'400.–, con riferimento ai

figli __________, nato nel 1985 e studente universitario fuori Cantone, e __________,

nata nel 1989 e studentessa liceale.

B. Notificando

al contribuente la tassazione IC/IFD 2009, con decisione del 4 gennaio 2011, l’RS

1 commisurava il reddito imponibile in fr. 113'900.– per l’IC ed in fr.

134'700.– per l’IFD. L’autorità fiscale aveva in particolare riconosciuto la

deduzione per figli a carico solo nella misura di fr. 10'900.– per l’IC e di

fr. 6'100.– per l’IFD e quella per figli agli studi, prevista solo dalla legge

cantonale, nella misura di fr. 13'200.–. Nella motivazione indicava di aver

tenuto conto della situazione al 31 dicembre 2009.

C. Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 13 gennaio 2011,

chiedendo che fossero riconosciute le deduzioni per entrambi i figli.

Il 26

gennaio 2012 l’Ufficio di tassazione si rivolgeva al rappresentante del reclamante,

informandolo di avere concesso solo le deduzioni per il figlio __________ e di

avere invece riconosciuto quelle per __________ alla ex moglie, “come da accordi

presi fra i genitori nell’ambito della tassazione 2008”. Concludeva affermando che una diversa ripartizione avrebbe dovuto essere concordata fra le

parti ed invitava pertanto il rappresentante del contribuente “a volerci

trasmettere un accordo sottoscritto dai genitori”.

Con

scritto del 28 marzo 2012, il reclamante inviava all’autorità di tassazione una

distinta delle spese sostenute per il mantenimento di __________ e di __________,

sottolineando di “aver richiesto alla controparte di fornire il medesimo

conteggio”, per poter “definire la proporzione dei costi tra i contribuenti”.

Nel corso

di un’udienza tenutasi il 22 agosto 2012, l’Ufficio di tassazione rilevava che,

avendo la madre chiesto la stessa deduzione per la figlia __________, si era

rivolto ai genitori di quest’ultima, invitandoli a raggiungere un accordo

scritto circa “la modalità di ripartizione della deduzione”. Il reclamante

attribuiva la responsabilità per il mancato accordo alla ex moglie e ribadiva

di esigere il riconoscimento della deduzione parziale, “in base però alle spese

effettive sopportate da ognuna delle parti”.

Sentita a

sua volta in udienza il 12 ottobre 2012, la ex moglie __________ si dichiarava

d’accordo con il riconoscimento della metà della deduzione per figli a carico.

Il reclamante, interpellato dall’Ufficio di tassazione si dichiarava tuttavia

contrario a tale soluzione. Seguiva uno scambio di corrispondenza fra gli ex

coniugi, che persistevano nelle rispettive posizioni.

D. Con

decisione del 6 febbraio 2013, l’RS 1 accoglieva parzialmente il reclamo del contribuente,

ammettendo per l’imposta cantonale la deduzione per figli a carico nella misura

di un mezzo (fr. 5'450.–) con riferimento alla figlia __________. Per l’imposta

federale diretta, gli concedeva inoltre la deduzione per persona bisognosa a

carico di fr. 6'100.–. Nella motivazione, l’autorità fiscale argomentava che

dalla documentazione prodotta era emerso che le spese di mantenimento dei

genitori si equivalevano.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede che gli venga

riconosciuta “la deduzione proporzionale dei costi/spese fatti valere per la

figlia __________”. Lamenta che l’autorità fiscale non gli abbia sottoposto

l’elenco delle spese fatte valere dalla ex moglie e che non abbia convocato

quest’ultima insieme a lui “con lo scopo di trovare una soluzione della

problematica che si protrae da troppo tempo”.

F. All’udienza

del 20 giugno 2013, il ricorrente ha chiesto che gli fosse riconosciuta la

deduzione in proporzione a quanto da lui speso rispetto a quanto speso dalla ex

moglie ed ha lamentato di non aver potuto prendere visione della distinta delle

spese prodotta da quest’ultima. Preso atto della disponibilità manifestata

dalla ex moglie all’Ufficio di tassazione, l’insorgente ha chiesto di tener

sospesa la causa in vista di una soluzione tramite un “mediatore esterno”. Il

giudice delegato ha acconsentito a sospendere la causa per un anno.

Il 26

maggio 2014 il contribuente ha chiesto di “poter consultare gli atti

dell’incarto ed in particolare di poter avere accesso e di estrarre copia delle

spese asseritamente sopportate dalla signora __________, per il sostentamento

della nostra figlia __________”. La richiesta è stata ribadita il 4 luglio ed

il 29 settembre 2014, tramite il nuovo rappresentante, avv. __________.

Diritto

I. Imposta

federale diretta (IFD)

1. 1.1.

Secondo

l’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD, nella versione in vigore nel periodo fiscale

litigioso, sono dedotti dal reddito netto, per ogni

figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il

contribuente provvede, 6’100 franchi.

Le

deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo

fiscale o dell’assoggettamento (art. 213 cpv. 2 LIFD).

1.2.

La

Circolare n. 14 del 29 luglio 1994 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni

prevede che, quando il figlio raggiunge la maggiore età, gli alimenti pervengono

direttamente allo stesso figlio maggiorenne per cui il debitore degli alimenti

non li può più dedurre. In questo caso, la dottrina ritiene peraltro che

quest’ultimo possa far valere la deduzione per figli prevista dall’art. 213

cpv. 1 lett. a LIFD (Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, n. 2 all’art. 35 LIFD, p.

149 e n. 9 ad art. 33 LIFD, p. 130; Zigerlig/Jud,

in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,

Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2a, n. 21 all’art. 33 LIFD, pag. 406).

In

seguito, la prassi dell’AFC si è modificata: se il genitore perde il diritto

alla deduzione degli alimenti, perché il figlio è diventato maggiorenne, può

tuttavia rivendicare la deduzione per persona bisognosa a carico, prevista

dall’art. 213 cpv. 1 lett. b LIFD. Se, poi, il figlio divenuto

maggiorenne, ma tuttora bisognoso di mantenimento, vive presso l’altro

genitore, quest’ultimo continua ad avere diritto alla deduzione per figli a carico

(cfr. ora anche la Circolare

dell’AFC n. 30 del 21 dicembre 2010, in vigore dal 1° gennaio 2011; inoltre: Agner/Digeronimo/Neuhaus/Steinmann, Kommentar

zum Gesetz über die direkte Bundessteuer – Ergänzungsband, Zurigo 2000, n. 9a

ad art. 33 LIFD, p. 122).

La

poc’anzi menzionata prassi dell’AFC è sottoposta a critiche severe della

dottrina (cfr. a questo riguardo CDT n. 80.2000.00166 del 7 novembre 2000, in RDAT I-2001 n. 7t, p. 362).

Il

Tribunale federale l’ha tuttavia ritenuta legittima, affermando che, sebbene un

contribuente non debba dichiarare quale reddito imponibile i contributi di

mantenimento che riceve in seguito al divorzio per i propri figli maggiorenni,

tuttavia può chiedere la deduzione per figli a carico, sebbene il genitore che

paga gli alimenti (che non può chiedere in deduzione gli alimenti versati ai figli

maggiorenni) possa a sua volta far valere la deduzione per persona bisognosa a carico.

La legge esclude solo che lo stesso genitore possa cumulare la deduzione per figli

a carico e quella per persone bisognose (sentenza del Tribunale federale del 23

gennaio 2002 n.2A.406/2001, in ZStP 2002 p. 147 = StE 2002 B 29.3 n. 18).

1.3.

Il 1°

gennaio 2011 la disposizione concernente la deduzione per figli è stata modificata,

per effetto dell’entrata in vigore della Legge federale sullo sgravio delle famiglie

con figli. In questo contesto, il legislatore federale si è infatti occupato

fra l’altro della questione di stabilire chi abbia diritto alla deduzione per

figli quando i genitori sono separati o divorziati. In precedenza, secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, erano escluse tanto la concessione della

deduzione ad entrambi i genitori quanto la divisione della stessa fra questi ultimi.

Anche in caso di custodia alternata, solo il genitore che riceveva una pensione

alimentare dall’altro per sopperire ai bisogni del figlio era considerato il

contribuente che provvede al sostentamento del figlio. Se non vi era alcun

versamento di alimenti, la deduzione era attribuita al coniuge che aveva il

ruolo più importante nella custodia o, se l’importanza era uguale, il genitore

con il reddito più elevato, che si presumeva contribuire in misura più importante

al sostentamento del figlio.

La nuova

versione dell’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD, in vigore dal 2011 (dal 1°

gennaio 2014 è divenuta l’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD), prevede che, se

i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all'autorità

parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l'articolo 33

capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è

ripartita per metà. Secondo il messaggio del Consiglio federale che accompagnava

il disegno di legge, la ripartizione per metà della deduzione si intraprende a

prescindere dal fatto che la custodia del figlio sia alternata, perché il

governo ha ritenuto che non si possa pretendere che l’autorità di tassazione

accerti la quota effettiva di autorità parentale di ogni genitore (cfr. Pedroli, Novità e tendenze legislative

nel campo del diritto tributario, RtiD II-2009, p. 564).

1.4.

A parte

il fatto che la nuova disposizione legale che consente la ripartizione della

deduzione fra i genitori non era ancora in vigore nel periodo fiscale

litigioso, la stessa non avrebbe comunque riflessi sulla fattispecie in esame.

Infatti, presuppone che il figlio sottostia all’autorità parentale in comune. Ne

consegue che il suo campo d’applicazione è necessariamente limitato ai genitori

di figli minorenni (cfr. anche Jaques,

Les frais liés à l’entretien de l’enfant: de quelques développements sur les

allégements fiscaux en vigueur dès 2011, ASA 80 p. 217 ss., in particolare p.

250).

La prassi continua

pertanto a conformarsi a quanto stabilito dalla giurisprudenza del Tribunale federale,

in particolare con la sentenza del 23 gennaio 2002. La Circolare n. 30 del 21

dicembre 2010 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (“Imposizione

dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale

diretta [LIFD]”), che ha sostituito la circolare n. 14 del 1994, prevede

infatti che il genitore che versa gli alimenti possa far valere la deduzione

per i figli. Se entrambi i genitori versano gli alimenti, il genitore con i

contributi finanziari superiori, ossia di norma colui che percepisce il reddito

più elevato, può far valere la deduzione per i figli. L’altro genitore può far

valere la deduzione per persona bisognosa a condizione che le prestazioni

uguagliano almeno l’importo della deduzione (cfr. circolare cit., par. 14.10.2,

p. 37).

1.5.

Nel

periodo fiscale in questione, __________ abitava con la madre e frequentava una

scuola di moda a __________. Il padre le versava un contributo mensile di fr.

825.–, oltre a sostenere diversi costi, in particolare per la sua formazione.

Conformemente

alla giurisprudenza e alla prassi precedentemente evocate, l’Ufficio di

tassazione ha riconosciuto all’insorgente la deduzione per persona bisognosa a

carico di fr. 6'100.–. Ci si potrebbe chiedere se il ricorrente non avrebbe avuto

diritto invece alla deduzione per figli, mentre quella per persona bisognosa

avrebbe dovuto essere riconosciuta alla ex moglie. In considerazione del fatto

che l’ammontare delle due deduzioni è identico, la questione non merita

tuttavia di essere approfondita.

1.6.

Il

ricorso in materia di imposta federale diretta è pertanto respinto.

Considerandi

II. Imposta

cantonale

2.

2.1.

Le

deduzioni sociali non sono soggette all’obbligo di armonizzazione

intercantonale e non sono quindi disciplinate dalla legge federale (art. 9 cpv.

4.

LAID).

Per

l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni

figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui

sostentamento il contribuente provvede, 10'900.– franchi.

Dal 1° gennaio

2012.

anche nella legge cantonale è stata inserita la precisazione secondo cui,

se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità

parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l’articolo 32 capoverso

1.

lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà.

2.2

Per la

circolare n. 18 del luglio 2009 della Divisione delle contribuzioni (“Imposizione

della famiglia”), nel caso di genitori divorziati, separati legalmente o di

fatto, celibi o nubili, che mantengono però figli maggiorenni a tirocinio o

agli studi fino al 28.mo anno di età, una sola persona ha diritto alla

deduzione per figli a carico: quella che provvede al sostentamento. Se però

entrambi i genitori provvedono in modo importante al mantenimento dei figli, la

deduzione può essere ripartita fra i genitori.

2.3

Anche secondo

la giurisprudenza della Camera di diritto tributario si deve tener conto dell’effettivo

onere di mantenimento dei figli (cfr. RDAT I-2008 p. 893).

In una sentenza del 2000, questa Camera aveva stabilito che né

l’importo __________.– al mese né quello di fr. 717.– al mese, versati a titolo

di contributo di mantenimento dal padre ai figli affidati alla madre, si

potevano considerare sufficienti a garantire il mantenimento di un figlio

maggiorenne ancora in formazione, non raggiungendo neppure il minimo vitale

secondo i parametri adottati dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti. Si è

pertanto ritenuto che la madre, nonostante l’esiguità dei redditi di cui

disponeva, contribuisse comunque, in una certa misura, al mantenimento del figlio.

È stata dunque considerata equa la decisione dell’Ufficio di tassazione di

suddividere a metà fra i genitori le deduzioni per figli e per figli agli studi

(RDAT I-2001 n. 7t). In un altro caso, questa Camera ha concesso al padre

che pagava gli alimenti solo un quarto delle deduzioni sociali (per figli a

carico e figli agli studi), in considerazione del fatto che i figli erano diventati

maggiorenni nel corso del periodo fiscale e che pertanto il padre aveva

ottenuto una deduzione degli alimenti per metà dell’anno, mentre la madre aveva

pagato le imposte sullo stesso importo (cfr. sentenza CDT n. 80.2007.15 del 27

dicembre 2007).

Ancora

con sentenza del 15 aprile 2009 (n. 80.2009.23, in RtiD II-2009 n. 6t) questa Corte ha ribadito che, venuto meno con la maggiore età dei figli il diritto per il

debitore degli alimenti di dedurre dal reddito imponibile l’importo versato a

tale titolo, è ammesso che le deduzioni sociali per figli a carico e agli studi

possono essere suddivise fra i genitori.

3.

3.1.

Nel caso

in esame, il principio della ripartizione della deduzione per figli fra i

genitori non è contestato. Il ricorrente pretende tuttavia di aver contribuito

in maniera più importante rispetto alla ex moglie al mantenimento della figlia __________

e chiede pertanto la deduzione in proporzione alla parte delle spese di mantenimento

da lui sopportate rispetto a quelle affrontate dalla ex moglie. Per poter

verificare tale proporzione, l’insorgente chiede altresì di poter visionare i

costi fatti valere da quest’ultima.

3.2

Per quanto riguarda

quest’ultimo aspetto, il diritto reciproco dei coniugi di esaminare gli atti è limitato al caso in cui sono tassati congiuntamente (art. 187 cpv. 1 seconda frase LT; v. anche l’art. 114 cpv.

1.

seconda frase LIFD). Dal momento della separazione, pertanto, il coniuge non

ha più il diritto di esaminare gli atti fiscali dell’altro coniuge, per il

fatto che vengono tassati separatamente (cfr. anche: Circolare n. 30 dell’AFC,

par. 15.6, p. 42; Masmejan-Fey,

in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,

Basilea 2008, n. 10 ad art. 114 LIFD, p. 1152).

L’insorgente non ha

pertanto alcun diritto di esaminare la distinta delle spese di mantenimento

della figlia, che sarebbe allegata alla dichiarazione d’imposta inoltrata dalla

ex moglie.

3.3

L’autorità

fiscale sostiene, nella sua decisione su reclamo, che “sulla base della documentazione

prodotta emerge che le spese di mantenimento sopportate da ogni genitore

(contributo versato dalo contribuente alla ex moglie per la figlia __________

rispettivamente dalla ex-moglie al contribuente per il figlio __________) si

equivalgono”.

Contestando

tale affermazione, il ricorrente pretende che sia stabilito il rapporto

percentuale esatto del contributo fornito da ciascun genitore al mantenimento

della figlia __________ e che la deduzione sociale sia ripartita in tale

proporzione.

Una

simile pretesa non è sostenibile.

3.4

Si è già

rilevato che, nell’ambito dell’imposta federale diretta, sia il genitore che versa

gli alimenti sia quello che li riceve hanno diritto ad una deduzione

sociale; nel primo caso si tratta della deduzione per i figli, nel secondo di

quella per persona bisognosa, purché le sue prestazioni uguaglino almeno

l’importo della deduzione. L’importo della deduzione è tuttavia uguale (fr.

6'100.– nel periodo fiscale in discussione).

Ora, nel

caso dell’imposta cantonale, tenuto conto anche del fatto che l’ammontare della

deduzione è nettamente superiore rispetto a quello dell’imposta federale diretta,

invece di concedere ad ogni genitore una deduzione, si giustifica di

suddividere fra loro la stessa deduzione. Seguendo lo stesso criterio di

ripartizione, si giustifica una ripartizione per metà della deduzione prevista

dalla legge cantonale (fr. 10'900.– nel periodo in discussione), a condizione

che le prestazioni di entrambi i coniugi raggiungano almeno l’ammontare della

metà della stessa (fr. 5'450.–).

In questo

contesto, va ancora sottolineato che il mantenimento del figlio maggiorenne può

assumere la forma di prestazioni in natura fornite nell’ambito della comune

economia domestica (vitto, alloggio ecc.). Di conseguenza, entrambi i genitori

partecipano al mantenimento del figlio, anche se uno solo di essi (quello che

non abita con lui) versa in senso vero e proprio un contributo di mantenimento

pecuniario (cfr. Jaques, op. cit.,

p. 251 e giurisprudenza citata).

È

chiaramente difficile, in queste condizioni, quantificare precisamente, in

forma monetaria, il contributo di ciascun genitore e, di conseguenza, stabilire

una proporzione esatta.

Si impone

allora, anche nell’interesse della praticabilità, la conclusione seguente:

quando entrambi i genitori partecipano in modo importante al mantenimento del figlio

maggiorenne a tirocinio o agli studi, la deduzione per figli a carico è

ripartita per metà, a condizione che le prestazioni di ognuno raggiungano almeno

tale ammontare. Se non lo raggiungono, l’intera deduzione viene attribuita

all’altro genitore.

3.5

La

decisione impugnata, con la quale l’Ufficio di tassazione ha ripartito per metà

fra i genitori la deduzione per figli relativa alla figlia __________, va

pertanto condivisa. Quale che sia la misura del contributo dei genitori, è

innegabile che entrambi abbiano speso almeno fr. 5'450.–, considerando anche le

prestazioni in natura, in particolare vitto e alloggio.

4.

Visto

l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico

del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 800.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 880.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. __________

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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