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Decisione

80.2013.89

Deduzioni: spese professionali, docente di educazione fisica, attrezzature sportive, PC portatile, libri e riviste, abbigliamento sportivo, locale professionale

4 giugno 2013Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI

1 è docente di educazione fisica alle dipendenze del Canton Ticino presso il __________.

La moglie RI 2 è docente a tempo parziale alle dipendenze del Canton Ticino.

Nella dichiarazione

fiscale 2011 i coniugi, tra le deduzioni per spese professionali del marito, indicavano

l’importo di fr. 10'027.– a titolo di “altre spese

professionali”, tra cui fr. 3'600.– per l’uso di un

locale nella propria abitazione per scopi professionali. A tale riguardo

allegavano documentazione comprovante l’acquisto di libri, articoli sportivi,

vestiario, un lettore MP3, un PC portatile ed una dichiarazione sottoscritta

dal direttore del __________ attestante la mancata disponibilità di spazi

presso l’istituto per la preparazione delle lezioni a favore del docente.

B. Notificando loro la tassazione

IC/IFD 2011, con decisione del 10 luglio 2012, l’RS 1 non riconosceva tali

costi posti in deduzione, ed applicava d’ufficio la deduzione forfettaria di

fr. 2'500.– per l’imposta cantonale e di fr. 3'090.– per l’imposta federale diretta. In motivazione veniva espresso

come parte delle spese richieste in deduzione non potessero essere dedotte

perché spese private causate dalla posizione professionale del contribuente. In

particolare il costo dei vestiti doveva essere valutato come una spesa

ordinaria di mantenimento, mentre per l’uso di un locale nella propria

abitazione per scopi professionali la deduzione era stata rettificata in base a

più recenti disposizioni ed in mancanza di documentazione precisa sulla cifra esposta.

C. I

contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo datato 18 luglio,

contestando il mancato riconoscimento della deduzione delle spese professionali

effettive. In particolare sostenevano che le spese per l’abbigliamento e

l’acquisto di attrezzatura sportiva fossero necessarie per l’attività di

insegnamento, la spesa di fr. 300.– mensili per l’uso

di un locale nella propria abitazione per scopi professionali fosse del tutto

ragionevole, avuto riguardo ai costi di mercato delle locazioni, e sottolineavano

inoltre che nelle dichiarazioni precedenti l’autorità di tassazione avesse accettato

la deduzione delle spese effettive, seppur in misura parziale. In definitiva,

si opponevano all’applicazione della deduzione forfettaria in quanto minore

rispetto all’applicazione della deduzione secondo le spese effettive, ancorché

mediante riconoscimento parziale delle medesime, secondo i criteri delle

tassazioni precedenti.

D. L’Ufficio di tassazione, con

decisione del 27 febbraio 2013, respingeva il reclamo in quanto i beni, i cui

costi d’acquisto o mantenimento erano stati posti in deduzione, non

rappresentavano degli strumenti indispensabili per l’esercizio dell’attività

professionale, essendo irrilevante che analoghe deduzioni fossero state ammesse

nelle tassazioni degli anni precedenti. Per il PC portatile, il lettore MP3, i

libri e le riviste specializzate, l’attrezzatura sportiva, l’acquisto veniva

ricondotto ad un interesse personale del contribuente. Per il vestiario veniva

escluso che si trattasse di capi d’abbigliamento ad utilizzo esclusivamente

professionale e per il locale d’abitazione veniva rilevato come il contribuente

non fosse obbligato a riservarlo a titolo principale e regolare a scopi

professionali. In conclusione l’autorità fiscale confermava le deduzioni

forfettarie e non secondo le spese effettive.

E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i

coniugi RI 1 e RI 2 contestano nuovamente l’applicazione delle deduzioni

forfetarie e postulano l’ammissione della deduzione secondo le spese effettive,

seppur in misura parziale, conformemente ai criteri seguiti nella tassazione

dell’anno precedente (tassazione IC/IFD 2010). Sottolineano come la

destinazione di un locale ad utilizzo esclusivamente professionale fosse stata

preventivata fin dai lavori di progettazione della loro abitazione ed a tale riguardo

allegano la dichiarazione dell’archittetto __________, che ha seguito i lavori.

Ribadiscono come le spese sostenute si giustifichino per lo svolgimento sia

dell’attività didattica, che deve comunque adeguarsi alle esigenze dei tempi e

della società, sia della correlata attività amministrativa. Nelle proprie

osservazioni del 3 aprile 2013, l’autorità di tassazione si riconferma nelle

proprie argomentazioni.

Diritto

1. 1.1.

Sia

secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:

a) le

spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

b) le

spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a

turni;

c) le

altre spese necessarie per l’esercizio della professione;

d) le

spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con

l’esercizio dell’attività professionale.

Tra gli

altri costi e spese che non possono essere dedotti rientrano in particolare le

spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b

LIFD).

1.2.

Sono in

particolare considerate “altre spese professionali” quelle necessarie

all’esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per

l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software), di

riviste e libri specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e degli abiti, per lavori

pesanti, ecc. (art. 8 cpv. 1 decreto esecutivo del 21 dicembre 2010 concernente

l’imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2011). La

relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di fr. 2'500.– l’anno oppure delle spese effettive. In quest’ultimo caso

devono essere giustificate la totalità delle spese e la loro necessità professionale (art. 8 cpv. 2 DE del 10 dicembre 2010).

In materia di imposta

federale diretta, analoghe deduzioni sono previste

dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti

un’attività lucrativa dipendente del 10 febbraio 1993 (cfr. art. 7). Fatta

salva la giustificazione di spese più elevate (art. 4), la deduzione è pari al 3% del salario netto, ritenuto un minimo di fr. 2’000.–

l’anno e un massimo di fr. 4’000.– (cfr. appendice

dell’ordinanza del 10 febbraio 1993, aggiornata di periodo in periodo).

2. 2.1.

A titolo

di “altre spese professionali”, i ricorrenti hanno fatto valere una lunga lista

di acquisti e spese attinenti allo sport ed all’attività didattica: libri e

riviste specializzate, articoli di abbigliamento ed accessori, un paio di sci,

una bicicletta, abbonamenti a club ed associazioni sportive, un lettore mp3, un

PC portatile, ed infine l’utilizzo di un locale nella propria abitazione a

scopi professionali, per un importo complessivo di fr. 10'027.–

Tuttavia

i ricorrenti mancano nel dimostrare la necessità professionale di tali spese,

in base al consolidato principio secondo cui il fisco è tenuto a dimostrare

l’esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico impositivo, mentre è

il contribuente ad avere l’onere della prova per i fatti che concorrono ad

escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 consid. 4.3; 121

Considerandi

II 257 consid. 4c/aa).

2.2

Con

riferimento alle attrezzature sportive ed alla strumentazione informatica, come

ben osservato dall’autorità di tassazione, se è previsto il loro utilizzo durante

le lezioni, di norma è la scuola che se ne assume i costi, e l’eventuale

acquisto autonomo del docente andrebbe ricondotto piuttosto ad un interesse a

conservarli personalmente (cfr., al proposito, decisione CDT n. 80.2007.38 del

10.

giugno 2008). Lo stesso dicasi per gli abbonamenti a club ed associazioni

sportive.

I

ricorrenti sottolineano di aver acquistato il PC portatile anche perché è

previsto dalla scuola un sistema di gestione telematica dell’attività

amministrativa dei docenti. A tale proposito occorre tuttavia osservare che le

scuole cantonali mettono a disposizione dei docenti numerosi mezzi didattici,

compresi i supporti informatici, né d’altronde i ricorrenti hanno sostenuto il

contrario. In ogni caso, anche volendo ammettere la deduzione, questa andrebbe

considerata solo parzialmente e, secondo un ragionevole apprezzamento, nella

misura della metà del costo di acquisto, tenuto conto dell’uso anche privato

del bene (decisione CDT n. 80.1998.00301 dell’8 febbraio 2000). In concreto la

deduzione ammonterebbe quindi tutt’al più a fr. 399.50 (fr. 799.– /2).

2.3

In merito

all’acquisto di libri e riviste, va invece evidenziato che non è sufficiente

che si tratti di pubblicazioni che rientrano nella specializzazione professionale del contribuente, ma devono costituire strumenti indispensabili per l’esercizio della sua attività professionale: per esempio, sono state considerate parzialmente spese non

deducibili quelle sostenute da un docente di latino e greco per l’acquisto di

libri in materia; lo stesso è stato deciso nel caso di un docente di lingue e

di un cancelliere di tribunale (Locher,

Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 34 ad art. 26 LIFD e giurisprudenza

citata).

Nella

fattispecie, a parte il fatto che gli insorgenti non offrono alcuna indicazione

in merito alla natura dei libri acquistati ed alla loro pretesa utilità per lo

svolgimento delle lezioni, è tuttavia il caso di osservare che la spesa

complessiva per il loro acquisto ammonta a fr. 161.–. Anche volendo ammettere

il loro carattere prevalentemente professionale (nella misura di 2/3), la

deduzione ammonterebbe a fr. 107.–.

2.4

Per i

capi di abbigliamento sportivo, è sufficiente ricordare che costituiscono abiti

professionali i capi d’abbigliamento che servono esclusivamente all’esercizio

della professione quali tute, camici o grembiuli da lavoro, stivali di gomma e

abiti protettivi

(decisione

TF 2C_260/2008 del 6 agosto 2008, in RtiD I-2009 n. 20t, consid. 3.2; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar

zum DBG, Zurigo 2003, n. 33 ad art. 26). Per il resto,

il costo dei vestiti indossati al lavoro costituisce una spesa ordinaria di

mantenimento e non è pertanto deducibile (art. 33 lett. a LT e art. 34

lett. a LIFD). Solo eccezionalmente le spese per abiti civili che

vengono indossati durante il lavoro, possono essere annoverate tra le

altre spese professionali, se a seguito dell’esercizio della professione subiscono un’usura o un logoramento straordinari, come nel caso per es. di un ingegnere che

è tenuto a indossare in fabbrica o nell’officina abiti civili o un

capo-cantiere che dirige il cantiere in abiti civili (cfr. Locher, Kommentar zum

DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 41 ad art. 26 LIFD).

È immediatamente evidente

che le importanti spese sostenute dai ricorrenti per l’acquisto di capi

d’abbigliamento non sono giustificate dalle esigenze legate allo svolgimento dell’attività

di docente di educazione fisica del marito. Molto più verosimilmente tali costi

sono legati all’intensa attività sportiva di quest’ultimo, che non è tuttavia

direttamente legata alla sua professione.

2.5

Con riferimento all’utilizzo di un locale nella propria abitazione a scopi

professionali, i ricorrenti fanno valore la spesa di fr. 3'600.– annui sulla base di un ipotetico valore commerciale di locazione.

Anche volendo ammettere, per ipotesi, tale deduzione, occorrebbe rettificare l’importo,

sulla base del metodo di calcolo applicato dal Cantone ed analogo, seppur con

talune differenziazioni, ai criteri seguiti dagli altri Cantoni. La

spesa deve cioè essere determinata, nel caso sia di abitazione in affitto sia

di abitazione in proprietà, partendo dal canone netto di locazione o dal valore

locativo (escluse quindi le spese), diviso per il numero dei locali più uno, in

modo da tener adeguatamente conto sia dei locali di servizio (cucina, bagni, ma

anche cantina lavanderia ecc.) che concorrono alla determinazione del canone di

locazione, sia delle spese accessorie che non vengono incluse nel valore dal quale

si parte per determinare l’importo della spesa deducibile. Nel caso di

abitazioni monofamiliari, il valore locativo o il canone di locazione viene

diviso per il numero dei locali maggiorato di due. Inoltre, per tener conto,

anche nel caso di chi utilizza il locale a titolo principale, di un parziale

uso privato, si giustifica una riduzione di un quinto (20%) del valore (cfr. la

sentenza CDT n. 80.1998.00301 dell’8 febbraio 2000, in RDAT II-2000 n. 3t consid. 4.2).

Nel caso

concreto, ritenuto che il valore locativo della casa monofamiliare in oggetto

ammonta a fr. 16'100.–, la deduzione dovrebbe essere

calcolata in fr. 1'610.– ([16'100/8 ]*80%).

2.6

In

definitiva, nel caso in esame, anche ammettendo le deduzioni per l’acquisto del

PC portatile, per l’acquisto dei libri e l’utilizzo di un locale nella propria

abitazione a scopi professionali, l’importo complessivo, di fr. 2’116.–, sarebbe

inferiore alla deduzione forfettaria di fr. 2'500.– annui per l’imposta cantonale

e di fr. 3'090.– per l’imposta federale diretta. Pertanto

l’operato dell’Ufficio di tassazione risulta corretto.

3.

I ricorrenti non

possono peraltro pretendere di ottenere un trattamento più favorevole

appellandosi al principio della buona fede (art. 9 Cost.). In effetti il

diritto tributario è particolarmente marcato dal principio della legalità, di

modo che le regole della buona fede hanno solo una portata limitata,

soprattutto se si trovano in conflitto proprio con l’esigenza di legalità (DTF

131.

II consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b). In virtù di tale esigenza

l’autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni

periodo fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue

eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe. Le

decisioni di tassazione non implicano pertanto di principio alcuna

assicurazione per notifiche ulteriori (sentenza 2P.250/2004 del 13 giugno 2005

in: RtiD II-2005 n. 10t, consid. 6.3; sentenza 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003,

in: RDAT II-2003 n. 15t, consid. 5.3; sentenza 2A.62/1997 del 3 maggio 1999,

in: ASA 69 pag. 793, consid. 2).

Di conseguenza non è

perché negli anni precedenti l’Ufficio di tassazione ha ammesso in deduzione

voci di spesa sostanzialmente analoghe senza apparentemente esperire alcuna

verifica ulteriore che i ricorrenti possano vantare un’aspettativa tutelabile

in tal senso anche per il periodo fiscale 2011 (decisione TF

2C_260/2008 del 6 agosto 2008, in RtiD I-2009 n. 20t, consid. 4.2).

4.

Il

ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali seguono

la soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 400.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 480.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

__________

Copia per

conoscenza:

- municipio

di .

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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