80.2013.89
Deduzioni: spese professionali, docente di educazione fisica, attrezzature sportive, PC portatile, libri e riviste, abbigliamento sportivo, locale professionale
4 giugno 2013Italiano12 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2013.89
Data decisione, Autorità:
04.06.2013, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese professionali, docente di educazione fisica, attrezzature sportive, PC portatile, libri e riviste, abbigliamento sportivo, locale professionale
ATTIVITÀ LUCRATIVA DIPENDENTE
art. 26 cpv. 1 let. x LIFD
art. 25 cpv. 1 let. C LT
Incarti n.
80.2013.89
80.2013.90
Lugano
4 giugno 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 25 marzo 2013 contro la decisione del 27
febbraio 2013 in materia di IC e IFD 2011.
Fatti
A. RI
1 è docente di educazione fisica alle dipendenze del Canton Ticino presso il __________.
La moglie RI 2 è docente a tempo parziale alle dipendenze del Canton Ticino.
Nella dichiarazione
fiscale 2011 i coniugi, tra le deduzioni per spese professionali del marito, indicavano
l’importo di fr. 10'027.– a titolo di “altre spese
professionali”, tra cui fr. 3'600.– per l’uso di un
locale nella propria abitazione per scopi professionali. A tale riguardo
allegavano documentazione comprovante l’acquisto di libri, articoli sportivi,
vestiario, un lettore MP3, un PC portatile ed una dichiarazione sottoscritta
dal direttore del __________ attestante la mancata disponibilità di spazi
presso l’istituto per la preparazione delle lezioni a favore del docente.
B. Notificando loro la tassazione
IC/IFD 2011, con decisione del 10 luglio 2012, l’RS 1 non riconosceva tali
costi posti in deduzione, ed applicava d’ufficio la deduzione forfettaria di
fr. 2'500.– per l’imposta cantonale e di fr. 3'090.– per l’imposta federale diretta. In motivazione veniva espresso
come parte delle spese richieste in deduzione non potessero essere dedotte
perché spese private causate dalla posizione professionale del contribuente. In
particolare il costo dei vestiti doveva essere valutato come una spesa
ordinaria di mantenimento, mentre per l’uso di un locale nella propria
abitazione per scopi professionali la deduzione era stata rettificata in base a
più recenti disposizioni ed in mancanza di documentazione precisa sulla cifra esposta.
C. I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo datato 18 luglio,
contestando il mancato riconoscimento della deduzione delle spese professionali
effettive. In particolare sostenevano che le spese per l’abbigliamento e
l’acquisto di attrezzatura sportiva fossero necessarie per l’attività di
insegnamento, la spesa di fr. 300.– mensili per l’uso
di un locale nella propria abitazione per scopi professionali fosse del tutto
ragionevole, avuto riguardo ai costi di mercato delle locazioni, e sottolineavano
inoltre che nelle dichiarazioni precedenti l’autorità di tassazione avesse accettato
la deduzione delle spese effettive, seppur in misura parziale. In definitiva,
si opponevano all’applicazione della deduzione forfettaria in quanto minore
rispetto all’applicazione della deduzione secondo le spese effettive, ancorché
mediante riconoscimento parziale delle medesime, secondo i criteri delle
tassazioni precedenti.
D. L’Ufficio di tassazione, con
decisione del 27 febbraio 2013, respingeva il reclamo in quanto i beni, i cui
costi d’acquisto o mantenimento erano stati posti in deduzione, non
rappresentavano degli strumenti indispensabili per l’esercizio dell’attività
professionale, essendo irrilevante che analoghe deduzioni fossero state ammesse
nelle tassazioni degli anni precedenti. Per il PC portatile, il lettore MP3, i
libri e le riviste specializzate, l’attrezzatura sportiva, l’acquisto veniva
ricondotto ad un interesse personale del contribuente. Per il vestiario veniva
escluso che si trattasse di capi d’abbigliamento ad utilizzo esclusivamente
professionale e per il locale d’abitazione veniva rilevato come il contribuente
non fosse obbligato a riservarlo a titolo principale e regolare a scopi
professionali. In conclusione l’autorità fiscale confermava le deduzioni
forfettarie e non secondo le spese effettive.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i
coniugi RI 1 e RI 2 contestano nuovamente l’applicazione delle deduzioni
forfetarie e postulano l’ammissione della deduzione secondo le spese effettive,
seppur in misura parziale, conformemente ai criteri seguiti nella tassazione
dell’anno precedente (tassazione IC/IFD 2010). Sottolineano come la
destinazione di un locale ad utilizzo esclusivamente professionale fosse stata
preventivata fin dai lavori di progettazione della loro abitazione ed a tale riguardo
allegano la dichiarazione dell’archittetto __________, che ha seguito i lavori.
Ribadiscono come le spese sostenute si giustifichino per lo svolgimento sia
dell’attività didattica, che deve comunque adeguarsi alle esigenze dei tempi e
della società, sia della correlata attività amministrativa. Nelle proprie
osservazioni del 3 aprile 2013, l’autorità di tassazione si riconferma nelle
proprie argomentazioni.
Diritto
1. 1.1.
Sia
secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
c) le
altre spese necessarie per l’esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con
l’esercizio dell’attività professionale.
Tra gli
altri costi e spese che non possono essere dedotti rientrano in particolare le
spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b
LIFD).
1.2.
Sono in
particolare considerate “altre spese professionali” quelle necessarie
all’esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per
l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software), di
riviste e libri specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e degli abiti, per lavori
pesanti, ecc. (art. 8 cpv. 1 decreto esecutivo del 21 dicembre 2010 concernente
l’imposizione delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2011). La
relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di fr. 2'500.– l’anno oppure delle spese effettive. In quest’ultimo caso
devono essere giustificate la totalità delle spese e la loro necessità professionale (art. 8 cpv. 2 DE del 10 dicembre 2010).
In materia di imposta
federale diretta, analoghe deduzioni sono previste
dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti
un’attività lucrativa dipendente del 10 febbraio 1993 (cfr. art. 7). Fatta
salva la giustificazione di spese più elevate (art. 4), la deduzione è pari al 3% del salario netto, ritenuto un minimo di fr. 2’000.–
l’anno e un massimo di fr. 4’000.– (cfr. appendice
dell’ordinanza del 10 febbraio 1993, aggiornata di periodo in periodo).
2. 2.1.
A titolo
di “altre spese professionali”, i ricorrenti hanno fatto valere una lunga lista
di acquisti e spese attinenti allo sport ed all’attività didattica: libri e
riviste specializzate, articoli di abbigliamento ed accessori, un paio di sci,
una bicicletta, abbonamenti a club ed associazioni sportive, un lettore mp3, un
PC portatile, ed infine l’utilizzo di un locale nella propria abitazione a
scopi professionali, per un importo complessivo di fr. 10'027.–
Tuttavia
i ricorrenti mancano nel dimostrare la necessità professionale di tali spese,
in base al consolidato principio secondo cui il fisco è tenuto a dimostrare
l’esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico impositivo, mentre è
il contribuente ad avere l’onere della prova per i fatti che concorrono ad
escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 consid. 4.3; 121
Considerandi
II 257 consid. 4c/aa).
2.2
Con
riferimento alle attrezzature sportive ed alla strumentazione informatica, come
ben osservato dall’autorità di tassazione, se è previsto il loro utilizzo durante
le lezioni, di norma è la scuola che se ne assume i costi, e l’eventuale
acquisto autonomo del docente andrebbe ricondotto piuttosto ad un interesse a
conservarli personalmente (cfr., al proposito, decisione CDT n. 80.2007.38 del
10.
giugno 2008). Lo stesso dicasi per gli abbonamenti a club ed associazioni
sportive.
I
ricorrenti sottolineano di aver acquistato il PC portatile anche perché è
previsto dalla scuola un sistema di gestione telematica dell’attività
amministrativa dei docenti. A tale proposito occorre tuttavia osservare che le
scuole cantonali mettono a disposizione dei docenti numerosi mezzi didattici,
compresi i supporti informatici, né d’altronde i ricorrenti hanno sostenuto il
contrario. In ogni caso, anche volendo ammettere la deduzione, questa andrebbe
considerata solo parzialmente e, secondo un ragionevole apprezzamento, nella
misura della metà del costo di acquisto, tenuto conto dell’uso anche privato
del bene (decisione CDT n. 80.1998.00301 dell’8 febbraio 2000). In concreto la
deduzione ammonterebbe quindi tutt’al più a fr. 399.50 (fr. 799.– /2).
2.3
In merito
all’acquisto di libri e riviste, va invece evidenziato che non è sufficiente
che si tratti di pubblicazioni che rientrano nella specializzazione professionale del contribuente, ma devono costituire strumenti indispensabili per l’esercizio della sua attività professionale: per esempio, sono state considerate parzialmente spese non
deducibili quelle sostenute da un docente di latino e greco per l’acquisto di
libri in materia; lo stesso è stato deciso nel caso di un docente di lingue e
di un cancelliere di tribunale (Locher,
Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 34 ad art. 26 LIFD e giurisprudenza
citata).
Nella
fattispecie, a parte il fatto che gli insorgenti non offrono alcuna indicazione
in merito alla natura dei libri acquistati ed alla loro pretesa utilità per lo
svolgimento delle lezioni, è tuttavia il caso di osservare che la spesa
complessiva per il loro acquisto ammonta a fr. 161.–. Anche volendo ammettere
il loro carattere prevalentemente professionale (nella misura di 2/3), la
deduzione ammonterebbe a fr. 107.–.
2.4
Per i
capi di abbigliamento sportivo, è sufficiente ricordare che costituiscono abiti
professionali i capi d’abbigliamento che servono esclusivamente all’esercizio
della professione quali tute, camici o grembiuli da lavoro, stivali di gomma e
abiti protettivi
(decisione
TF 2C_260/2008 del 6 agosto 2008, in RtiD I-2009 n. 20t, consid. 3.2; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar
zum DBG, Zurigo 2003, n. 33 ad art. 26). Per il resto,
il costo dei vestiti indossati al lavoro costituisce una spesa ordinaria di
mantenimento e non è pertanto deducibile (art. 33 lett. a LT e art. 34
lett. a LIFD). Solo eccezionalmente le spese per abiti civili che
vengono indossati durante il lavoro, possono essere annoverate tra le
altre spese professionali, se a seguito dell’esercizio della professione subiscono un’usura o un logoramento straordinari, come nel caso per es. di un ingegnere che
è tenuto a indossare in fabbrica o nell’officina abiti civili o un
capo-cantiere che dirige il cantiere in abiti civili (cfr. Locher, Kommentar zum
DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 41 ad art. 26 LIFD).
È immediatamente evidente
che le importanti spese sostenute dai ricorrenti per l’acquisto di capi
d’abbigliamento non sono giustificate dalle esigenze legate allo svolgimento dell’attività
di docente di educazione fisica del marito. Molto più verosimilmente tali costi
sono legati all’intensa attività sportiva di quest’ultimo, che non è tuttavia
direttamente legata alla sua professione.
2.5
Con riferimento all’utilizzo di un locale nella propria abitazione a scopi
professionali, i ricorrenti fanno valore la spesa di fr. 3'600.– annui sulla base di un ipotetico valore commerciale di locazione.
Anche volendo ammettere, per ipotesi, tale deduzione, occorrebbe rettificare l’importo,
sulla base del metodo di calcolo applicato dal Cantone ed analogo, seppur con
talune differenziazioni, ai criteri seguiti dagli altri Cantoni. La
spesa deve cioè essere determinata, nel caso sia di abitazione in affitto sia
di abitazione in proprietà, partendo dal canone netto di locazione o dal valore
locativo (escluse quindi le spese), diviso per il numero dei locali più uno, in
modo da tener adeguatamente conto sia dei locali di servizio (cucina, bagni, ma
anche cantina lavanderia ecc.) che concorrono alla determinazione del canone di
locazione, sia delle spese accessorie che non vengono incluse nel valore dal quale
si parte per determinare l’importo della spesa deducibile. Nel caso di
abitazioni monofamiliari, il valore locativo o il canone di locazione viene
diviso per il numero dei locali maggiorato di due. Inoltre, per tener conto,
anche nel caso di chi utilizza il locale a titolo principale, di un parziale
uso privato, si giustifica una riduzione di un quinto (20%) del valore (cfr. la
sentenza CDT n. 80.1998.00301 dell’8 febbraio 2000, in RDAT II-2000 n. 3t consid. 4.2).
Nel caso
concreto, ritenuto che il valore locativo della casa monofamiliare in oggetto
ammonta a fr. 16'100.–, la deduzione dovrebbe essere
calcolata in fr. 1'610.– ([16'100/8 ]*80%).
2.6
In
definitiva, nel caso in esame, anche ammettendo le deduzioni per l’acquisto del
PC portatile, per l’acquisto dei libri e l’utilizzo di un locale nella propria
abitazione a scopi professionali, l’importo complessivo, di fr. 2’116.–, sarebbe
inferiore alla deduzione forfettaria di fr. 2'500.– annui per l’imposta cantonale
e di fr. 3'090.– per l’imposta federale diretta. Pertanto
l’operato dell’Ufficio di tassazione risulta corretto.
3.
I ricorrenti non
possono peraltro pretendere di ottenere un trattamento più favorevole
appellandosi al principio della buona fede (art. 9 Cost.). In effetti il
diritto tributario è particolarmente marcato dal principio della legalità, di
modo che le regole della buona fede hanno solo una portata limitata,
soprattutto se si trovano in conflitto proprio con l’esigenza di legalità (DTF
131.
II consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b). In virtù di tale esigenza
l’autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni
periodo fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue
eventuali decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe. Le
decisioni di tassazione non implicano pertanto di principio alcuna
assicurazione per notifiche ulteriori (sentenza 2P.250/2004 del 13 giugno 2005
in: RtiD II-2005 n. 10t, consid. 6.3; sentenza 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003,
in: RDAT II-2003 n. 15t, consid. 5.3; sentenza 2A.62/1997 del 3 maggio 1999,
in: ASA 69 pag. 793, consid. 2).
Di conseguenza non è
perché negli anni precedenti l’Ufficio di tassazione ha ammesso in deduzione
voci di spesa sostanzialmente analoghe senza apparentemente esperire alcuna
verifica ulteriore che i ricorrenti possano vantare un’aspettativa tutelabile
in tal senso anche per il periodo fiscale 2011 (decisione TF
2C_260/2008 del 6 agosto 2008, in RtiD I-2009 n. 20t, consid. 4.2).
4.
Il
ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali seguono
la soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
__________
Copia per
conoscenza:
- municipio
di .
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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