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Decisione

80.2013.94

A) Deduzioni: attività lucrativa dei coniugi, presupposti, indennità per perdita di guadagno, assicurazione contro gli infortuni b) Reddito imponibile: redditi esenti, indennità versata da assicurazio

25 aprile 2014Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

A. I

coniugi RI 1 e RI 2 sono illimitatamente imponibili nel Canton Ticino dal 1°

dicembre 2010, quando hanno trasferito il domicilio da __________ (GL) a __________.

Entrambi lavoravano a __________, presso la __________, il marito a tempo pieno

quale falegname e la moglie a tempo parziale quale infermiera.

B. Nella

dichiarazione d’imposta 2010, i contribuenti chiedevano fra l’altro le seguenti

deduzioni:

spese

professionali del marito fr. 27'779.–

spese

professionali della moglie fr. 2'333.–

deduzione

dal reddito dell’attività dei coniugi fr. 7'600.–

C. Notificando

ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 6 febbraio 2013,

l’RS 1 commisurava il reddito imponibile in fr. 172'500.– per l’IC (fr.

90'400.– reddito determinante per l’aliquota) ed in fr. 181'200.– per l’IFD

(fr. 95'800.– reddito determinante per l’aliquota).

Rispetto

alla dichiarazione presentata, l’autorità fiscale aveva in particolar modo aggiunto

ai redditi imponibili un’indennità per perdita di guadagno di fr. 100'000.–, versata

alla moglie dalla __________; tenuto conto del fatto che “la stessa è stata percepita

per un periodo di 10 anni”, per l’aliquota si considerava solo l’importo di fr.

10'000.–. Un ulteriore importo di fr. 15'000.–, erogato dalla stessa

assicurazione, era stato aggiunto ai redditi della sostanza, trattandosi di

“interessi”. Le spese professionali erano state ammesse solo nella misura di

fr. 6'420.– (fr. 6'581.– per l’IFD) per il marito e di fr. 1'500.– (fr. 2'250.–

per l’IFD) per la moglie. A tale proposito, l’Ufficio di tassazione rilevava

che i contribuenti erano stati domiciliati nel Canton __________ per i primi undici

mesi del periodo fiscale, sicché il marito aveva diritto solo alla deduzione

dello spostamento quotidiano con il mezzo pubblico (fr. 720.–) e del pasto di

mezzogiorno (fr. 3'200.–). La deduzione dal reddito dell’attività lucrativa dei

coniugi, poi, era ammessa limitatamente all’importo di fr. 367.–.

D. I

contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 15 febbraio 2013. In primo luogo, chiedevano che l’indennità dell’assicurazione fosse suddivisa fra i dieci

periodi fiscali ai quali si riferiva, in modo tale che l’aliquota dell’imposta

del 2010 non fosse “artificialmente gonfiata”. In secondo luogo, contestavano

il mancato riconoscimento delle spese per il trasporto dal domicilio al luogo

di lavoro con il veicolo privato, argomentando che ciò era richiesto dal datore

di lavoro e dallo stato di salute della moglie. Infine, postulavano la

deduzione delle spese per l’alloggio nel Canton __________, avendo acquistato

la casa solo per ragioni di lavoro.

E. L’autorità

di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo, riducendo il reddito imponibile

a fr. 172’200.– per l’IC (fr. 90’100.– reddito determinante per l’aliquota) ed

in fr. 181'000.– per l’IFD (fr. 95'500.– reddito determinante per l’aliquota).

In

relazione all’imposizione della rendita per perdita di guadagno, argomentava

che si era già tenuto conto del fatto che la prestazione si riferiva a dieci

anni, applicando gli articoli 37 LIFD e 37 LT, che prevedono il calcolo

dell’imposta con l’aliquota “che sarebbe applicabile se al posto della

prestazione unica fosse corrisposta una prestazione annua corrispondente”.

Quanto

alle spese di trasporto, ribadiva che si doveva considerare che per undici mesi

i reclamanti erano stati domiciliati nel cantone in cui lavoravano, sicché non

si potevano ammettere in deduzione spese di alloggio e vitto. Per il solo mese

di dicembre, l’autorità fiscale riteneva adeguato il mezzo pubblico, sicché aveva

ammesso una deduzione di fr. 300.–.

Per

quanto attiene infine alle spese di alloggio, anch’esse potevano essere ammesse

solo per il mese di dicembre. Sapendo che il valore locativo ammontava a fr.

7'200.–, l’Ufficio riteneva che per l’uso di una camera si potesse accordare una

deduzione di ulteriori 250 franchi al mese (fr. 200.– quota del valore locativo

e fr. 50.– per spese di gestione).

F. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano

nuovamente la mancata deduzione delle spese professionali. In primo luogo,

sostengono che l’uso del veicolo privato è imposto dal datore di lavoro, per

prestazioni di picchetto. Per quanto concerne il calcolo delle spese professionali

della moglie, come pure della deduzione per l’attività lucrativa dei coniugi,

argomentano che si dovrebbe considerare anche l’importo di fr. 10'000.– versato

dall’assicurazione. Gli insorgenti postulano quindi la deduzione di un importo

di fr. 18'000.– per l’alloggio nel Canton __________, argomentando che

l’abitazione di __________ è sempre stata considerata “il fulcro della

famiglia” e che l’altra casa è abitata solo durante i giorni lavorativi della

settimana. Infine, contestano che l’importo di 15'000 franchi aggiunto al

reddito della sostanza sia costituito da interessi, trattandosi invece di un

indennizzo per torto morale, come tale esente dall’imposta, e chiedono che dal

valore locativo della casa in Italia siano dedotte le spese di manutenzione

forfetarie.

G. L’Ufficio

di tassazione ha preso posizione sul ricorso, con osservazioni del 9 aprile

2013, proponendo di accoglierlo limitatamente alla deduzione dal reddito

dell’attività lucrativa dei coniugi ed alle spese di manutenzione della casa di

vacanza.

Diritto

1. Spese

di trasporto del marito

1.1.

Sia

secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:

a) le

spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

b) le

spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a

turni;

c) le

altre spese necessarie per l’esercizio della professione;

d) le

spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio

dell’attività professionale.

1.2.

Sono

considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi

dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono così

stabilite:

a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;

b) […]

c) per l’uso di una motocicletta o di un’automobile privata: le spese

del mezzo pubblico disponibile.

Eccezionalmente,

se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può

servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario

sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le

motociclette con targa di controllo su fondo bianco e 70 cts. il km per le

automobili (art. 4 cpv. 2 del Decreto

esecutivo del 9 dicembre 2009 concernente le persone fisiche valido per il

periodo fiscale 2010).

Anche per

l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal

luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 dell’Ordinanza del 10

febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5

cpv. 2 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un

mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente

ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo

l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (nel 2010: fr.

700.– all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,40 al km per la

motocicletta e fr. 0,70 al km per l’automobile).

1.3.

La

questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o

quella per l’uso dei mezzi pubblici va in definitiva risolta secondo il

criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una

decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella

basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva

dei mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA

41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di

trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig,

Direkte Bundessteuer, 2ª ediz.,

Vol. I, p. 682/83).

1.4.

Il

riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo

di trasporto deve dunque costituire l’eccezione e venire ammessa, di regola,

unicamente in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al

lavoro. Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente

sopporti qualche “disagio” supplementare e, meglio, anche una sensibile

dilatazione del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di

domicilio, senza considerare che l’uso del mezzo pubblico comporta di regola,

sulle lunghe tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di

quegli imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale,

quali ad es. gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali,

ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle prolungate condizioni invernali

del fondo stradale.

In altre

parole, il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato

del mezzo di trasporto, nel caso del pendolare settimanale (“Wochenaufenthalter”),

rappresenta l’eccezione (CDT n. 80.96.00193 del 12 novembre 1996 in re A. P.; CDT n. 80.95. 00217 del 21 marzo 1996 in re I. L.R.; CDT n. 80.2004.41 del 19

maggio 2004 in re R. e L. L.-T.).

1.5.

Nel caso

in esame, l’Ufficio di tassazione ha ritenuto che per i primi undici mesi del

periodo fiscale litigioso si giustificasse il riconoscimento delle spese per

recarsi dal domicilio di __________ (__________) al luogo di lavoro a __________

utilizzando i mezzi pubblici. Sono stati gli stessi contribuenti d’altronde a

chiedere la deduzione dell’importo di fr. 420.– per tale trasferta giornaliera,

nella dichiarazione d’imposta inoltrata. Sebbene gli insorgenti affermino che

la casa di __________ è sempre stata il centro della loro vita familiare,

quindi anche prima del 1° dicembre 2010, è in ogni caso determinante la

circostanza che fino alla fine di novembre il domicilio sia stato nel Canton __________.

La decisione, su questo aspetto, è pertanto ineccepibile.

Resta

tutt’al più la questione delle trasferte nel mese di dicembre. Secondo

l’Ufficio di tassazione, non vi è ragione di ritenere che non siano adeguati i

mezzi pubblici, per lo spostamento settimanale dal nuovo domicilio (__________)

al luogo di lavoro. Secondo gli insorgenti, il datore di lavoro esigerebbe da

loro l’uso dell’automobile privata per servizi di picchetto e per altre

trasferte di lavoro. A tale riguardo, con il ricorso hanno prodotto una

dichiarazione del datore di lavoro, che conferma tale situazione. Dal

certificato di salario del ricorrente non risulta tuttavia alcun rimborso di

spese di trasferta. Inoltre, come già ricordato, nella loro dichiarazione (in

particolare, nel modulo 4, “Spese professionali del contribuente”), i contribuenti

stessi hanno indicato quale mezzo di trasporto dal domicilio di __________ al

luogo di lavoro il mezzo pubblico; una simile situazione pare difficilmente

conciliabile con la necessità di disporre del proprio autoveicolo privato per

trasferte di lavoro. In queste circostanze, tenuto conto anche del fatto che

l’onere della prova delle spese professionali sostenute è a carico del

contribuente, la decisione impugnata, che ha ritenuto giustificata la deduzione

delle spese di trasporto con i mezzi pubblici, deve essere confermata.

Considerandi

2.

Spese

professionali della moglie

2.1

Per

quanto attiene alle spese professionali di RI 2, l’Ufficio di tassazione non le

ha considerate, nella decisione impugnata, sottolineando che il suo reddito del

lavoro è in ogni caso azzerato per effetto delle deduzioni professionali, dei

contributi al 3° Pilastro e della deduzione per doppio reddito. In effetti,

sono stati ammessi in deduzione costi per fr. 1'500.– per l’IC e fr. 2'250.–

per l’IFD. Precisamente, le spese di trasporto ammontano a fr. 250.– ed il

resto è costituito dal forfait per le altre spese professionali. La tesi

dell’autorità fiscale, in sostanza è che, se si elevassero tali spese, il

reddito imponibile non sarebbe modificato, perché ciò comporterebbe semplicemente

una corrispondente riduzione della deduzione dal reddito dell’attività

lucrativa dei coniugi.

Secondo

gli insorgenti, si dovrebbe tuttavia tener conto del fatto che ella ha percepito

anche l’indennità per perdita di guadagno di 10'000 franchi all’anno.

2.2

Ora,

contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, il reddito proveniente

dall’assicurazione non può essere considerato reddito dell’attività lucrativa

dipendente. L’indennità per perdita di guadagno, erogata dalla __________ al

termine di un lungo contenzioso, seguito ad un infortunio occorso a RI 2,

costituisce infatti un provento sostitutivo di provento da attività lucrativa,

imponibile secondo gli articoli 23 lett. a LIFD e 22 lett. a LT.

Ne

consegue che le spese professionali, deducibili dal reddito imponibile secondo

gli articoli 26 cpv. 1 LIFD e 25 cpv. 1 LT, non possono essere dedotte

dall’indennità in questione.

3.

Deduzione

per attività lucrativa dei coniugi

3.1

Per la

prima volta, con il ricorso i contribuenti chiedono pure che la deduzione per

attività lucrativa dei coniugi sia elevata, considerando nel calcolo del

reddito della moglie anche l’indennità assicurativa già menzionata.

3.2

Secondo l’art. 212 cpv. 2

LIFD, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2008, se i coniugi vivono in

comunione domestica e ambedue esercitano un’attività lucrativa, dal reddito

lavorativo più basso è dedotto il 50 per cento, ma almeno 7600 e al massimo 12

500.

franchi. Sono considerati reddito lavorativo i proventi imponibili da attività

lucrativa dipendente o indipendente, dopo le deduzioni di cui agli articoli

26–31 e le deduzioni generali di cui all’articolo 33 capoverso 1 lettere d–f.

Se uno dei coniugi

collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all’impresa

dell’altro o in caso di attività lucrativa indipendente comune, a ogni coniuge

viene attribuita la metà del reddito lavorativo comune. Una diversa ripartizione

deve essere dimostrata dai coniugi.

Per l’imposta cantonale,

l’art. 32 cpv. 2 LT dispone che, se i coniugi vivono in comunione

domestica, è concessa una deduzione di fr. 7’600.– dal reddito lavorativo che

uno dei coniugi consegue indipendentemente dalla professione, dal commercio o

dall'impresa dell'altro; una deduzione analoga è concessa quando uno dei

coniugi collabora in modo determinante alla professione , al commercio o all'

impresa dell' altro.

3.3

Secondo

le indicazioni dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), nella

sua circolare n. 13 del 28 luglio 1994, entrambi i coniugi devono esercitare

un'attività lucrativa (circolare cit., p. 1).

La stessa

circolare precisa poi ulteriormente i requisiti per la deduzione, nel caso in

cui i coniugi esercitano attività separata. Afferma dunque che per reddito del

lavoro si deve intendere la totalità del reddito del contribuente derivante da

un'attività lucrativa dipendente e indipendente, principale e accessoria

conformemente alla dichiarazione d'imposta (circolare cit., p. 2).

Le

indennità per perdita di guadagno a seguito di un'interruzione temporanea

dell'attività lucrativa (servizio militare o nella protezione civile; indennità

giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'assicurazione

malattie e dell'assicurazione contro gli infortuni) sono equiparate al reddito

del lavoro (circolare cit., p. 2; cfr. anche Zigerlig/Jud,

in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,

vol. I/2a, 2a ediz., Basilea, 2008, n. 37a ad art. 33 LIFD, p. 551).

La

giurisprudenza del Tribunale federale esclude la deduzione quando uno dei due

coniugi non consegue un reddito da un’attività lucrativa, ma per esempio un

reddito della sostanza (cfr. p. es. il caso della locazione di appartamenti

arredati, considerato semplice amministrazione della sostanza privata, in ASA

63.

p. 657 = RDAF 1995 p. 326).

In

occasione dell’adozione della nuova versione dell’art. 212 cpv. 2 LIFD, il

legislatore federale ha previsto le stesse condizioni per la deduzione per

coniugi con doppio reddito, riprendendo espressamente i criteri definiti dalla

citata circolare n. 13 dell’AFC (cfr. Messaggio del Consiglio federale sulle

misure immediate nell’ambito dell’imposizione dei coniugi, n. 06.037 del 17

maggio 2006, in FF 2006 p. 4108).

3.4

Si

potrebbe discutere sulla natura “temporanea” dell’interruzione dell’attività

lucrativa della moglie, come pure sulla qualifica della prestazione erogata

dall’assicurazione quale indennità giornaliera. In effetti, l’importo di

100'000 franchi versato per “Erwerbsausfall” è stato definito in via

transattiva al termine di una lunga vertenza in seguito ad un infortunio

occorso a RI 2 all’inizio del 2000.

Per

economia di giudizio, seguendo anche la proposta dell’Ufficio di tassazione nelle

osservazioni al ricorso, si può acconsentire a considerare l’importo di fr.

10'000.– corrispondente a un decimo dell’indennità complessiva, quale indennità

giornaliera per perdita di guadagno, assimilabile al reddito dell’attività

lucrativa.

Ai

ricorrenti è pertanto riconosciuta la deduzione di fr. 7'600.– per l’IC e per

l’IFD.

4.

Deduzione

per doppia economia domestica

4.1

Gli

insorgenti chiedono anche la deduzione di un importo di fr. 18'000.– per

l’alloggio nel Canton Glarona,

argomentando che l’abitazione di Locarno

è sempre stata considerata “il fulcro della famiglia” e che l’altra casa è

abitata solo durante i giorni lavorativi della settimana.

4.2

Sono

considerate spese supplementari di alloggio quelle causate dal pernottamento al

luogo di lavoro quando il contribuente vi soggiorna durante i giorni lavorativi

ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana (cfr.

art. 6 cpv. 1 del DE 2007).

È ammessa

la deduzione dell'affitto usuale di una camera (e non di un appartamento) e, a

titolo di spese di trasporto, le spese per il rientro regolare al domicilio

fiscale oltre a quelle stabilite dall'articolo 4 per il trasporto dalla propria

abitazione al luogo di lavoro (cfr. art. 6 cpv. 2 del Decreto esecutivo del 9

dicembre 2009).

Analoga

normativa è prevista dal diritto federale, segnatamente dall'Ordinanza sulla

deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività

lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta, del 10 febbraio 1993. L'art. 9 cpv. 3 prevede che per le spese supplementari causate dall'alloggio possono essere dedotte

le spese per una camera, conformemente alle pigioni usuali nel luogo di soggiorno.

4.3

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, la nozione di “camera” secondo l’art.

9.

cpv. 3 dell’Ordinanza federale citata deve essere interpretata tenendo conto

delle esigenze della vita di oggi. Ha pertanto ritenuto che non si possa

pretendere che un adulto attivo professionalmente, che deve trascorrere la

settimana fuori domicilio per ragioni di lavoro, si accontenti di vivere in

comunità con altre persone, condividendo l’uso del bagno e della cucina. La

nozione di “camera” va quindi intesa nel senso che si riferisce ad

un’abitazione di un locale con bagno ed una piccola cucina o un angolo cucina. Si

può per contro pretendere che rinunci ad ulteriori spese, determinate dalla

locazione di un appartamento più grande o particolarmente lussuoso. Se fa una

simile scelta, il costo eccedente non si può più qualificare spesa professionale

bensì spesa per il mantenimento personale, la cui deduzione è esclusa dall’art. 34 lett.a LIFD (cfr. la sentenza del 25 marzo 2011 n.

2C_728/2010, consid. 2.1). Sulla base di questi principi, l’Alta Corte ha

ritenuto legittima la decisione dell’autorità fiscale del Canton Lucerna, la

quale, nei confronti di un contribuente che aveva preso in locazione un

appartamento di 2.5 locali nel luogo di lavoro, aveva diviso la pigione per

2.5

4.4

In una sentenza del 1° luglio 2009 (n. 80.2009.55, pubblicata in RtiD I-2010 n.

5t), questa Camera ha deciso che, per determinare la

misura della deduzione per spese supplementari di alloggio (doppia economia

domestica), nel caso di un proprietario che abita nel proprio appartamento, si

devono sommare il relativo valore locativo di una camera con uso cucina e le

relative spese di gestione. Nella motivazione, ha ricordato, per

analogia, che per l'uso di una camera privata per scopi professionali, pure

ammessa come spesa professionale del lavoratore dipendente, secondo la

circolare n. 26 del 22 settembre 1995 dell’Amministrazione federale delle

contribuzioni, si considerano le spese per l'affitto, il riscaldamento,

l'illuminazione e la pulizia (cfr. circolare cit., par. 4). Nel caso in cui il

contribuente sia proprietario della casa in cui abita, al posto della pigione

si considera il valore locativo (Locher,

Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea, 2001, n. 39 ad art. 26 LIFD, p.

658).

Dal punto

di vista economico, dunque, il costo effettivo sopportato dal proprietario che

alloggia nel proprio appartamento è rappresentato dalla somma del valore locativo

di una camera con uso cucina e delle relative spese di gestione.

4.5

Anche le

spese per l’alloggio al luogo di lavoro, come già quelle di trasporto, sono

deducibili solo per il mese di dicembre, cioè da quando è stato trasferito il

domicilio. È considerata necessaria, e quindi deducibile a titolo di spesa

professionale, solo la spesa per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio

domicilio e non da un altro luogo più discosto, p. es. da una dimora secondaria

(cfr. p. es. la sentenza CDT n. 80.99.00177 dell’8 ottobre 1999).

Per

quanto concerne il calcolo, l’Ufficio di tassazione, in mancanza di indicazioni

più precise in merito al numero di locali dell’appartamento, lo ha stimato in

tre locali. Ha quindi diviso il valore locativo (fr. 7'200.–) per tre. Se è

risultato un costo di fr. 200.– al mese, cui ha aggiunto spese di gestione di

50.

franchi. Da qui la deduzione di fr. 250.–.

Nel

ricorso, i contribuenti non contestano il calcolo in sé né forniscono ragguagli

in merito alle dimensioni dell’appartamento, ma si limitano a richiedere che

venga riconosciuta una deduzione di fr. 18'000.–, “ritenuto che l’importo così

complessivamente dedotto risulterebbe comunque sempre di gran lunga inferiore

ai costi reali sopportati dai contribuenti, pur se rapportati alla limitata

attività lavorativa della moglie, e ancor più se comparati agli affitti di

mercato”. A tale proposito, basti ricordare che secondo il Tribunale federale i

costi per l’alloggio al luogo di lavoro devono essere calcolati sulla base

delle spese effettive e non di termini di paragone ipotetici (cfr. la già

citata sentenza del 25 marzo 2011 n.2C_728/2010, consid. 2.3 e giurisprudenza

citata).

Anche a questo proposito

la decisione impugnata merita conferma.

5.

Esenzione

dell’indennità per torto morale

5.1

Un’ulteriore

contestazione, proposta per la prima volta con il ricorso, concerne

l’assoggettamento all’imposta sul reddito dell’importo di 15'000 franchi, che

nella decisione impugnata è stato aggiunto al reddito della sostanza, in quanto

considerato interessi. Secondo i ricorrenti, si tratterebbe invece di un indennizzo

per torto morale, come tale esente dall’imposta.

5.2

Secondo

gli articoli 15 cpv. 1 LT e 16 cpv. 1 LIFD, sottostà all’imposta sul reddito la

totalità dei proventi, periodici e unici. Analoga formulazione è prevista

dall’art. 7 cpv. 1 della legge federale sull’armonizzazione delle imposte

dirette dei cantoni e dei comuni (LAID).

Fra gli

altri redditi imponibili, la legge menziona espressamente “qualsiasi provento

sostitutivo di provento da attività lucrativa” (articoli 22 lett. a LT e

23.

lett. a LIFD), come pure “le somme uniche o periodiche versate in

seguito a decesso, danno corporale permanente o pregiudizio durevole della

salute” (articoli 22 lett. b LT e 23 lett. b LIFD). Rientrano

invece fra i redditi esenti dall’imposta “i versamenti a titolo di riparazione

morale” (articoli 23 lett. g LT e 24 lett. g LIFD).

5.3

Ancora

una volta, la qualifica della prestazione litigiosa è resa difficile dalla

formulazione dell’accordo transattivo intervenuto con la __________ al termine

della vertenza nata con l’infortunio. È tuttavia verosimile che l’importo di

fr. 15'000.–, indicato nella convenzione come “Genugtuung (inkl. Genugtuungszins)”,

costituisca una “riparazione” secondo l’art. 47 CO.

Il

ricorso su questo punto può pertanto essere accolto. Si rinuncia, per economia

di giudizio, a dedurre dall’importo in questione gli interessi, che sono stati

inclusi nell’importo definito con la transazione.

6.

Deduzione

delle spese di manutenzione dell’immobile all’estero

6.1

Infine,

per la prima volta con il ricorso, i ricorrenti chiedono che dal valore

locativo della casa di vacanza, di cui sono proprietari in Italia, siano

dedotte le spese di manutenzione forfetarie.

6.2

Secondo

l’art. 32 cpv. 2 LIFD, come pure secondo l’art. 31 cpv. 2 LT, di identico tenore,

il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione,

i premi d’assicurazione e le altre spese d’amministrazione da parte di terzi.

Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore

dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la

redditività (cfr. Agner/Jung/ Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art.

32.

LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte

Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto

tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).

6.3

Per

facilitare il lavoro sia dell’amministrazione fiscale che dei contribuenti,

invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni

immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva,

stabilita dal Consiglio federale per l’IFD e dal Consiglio di Stato per l’IC

(art. 32 cpv. 4 LIFD e 31 cpv. 4 LT; art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge

tributaria del 18 ottobre 1994; art. 2 Ordinanza concernente la deduzione dei costi

di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del

24.

agosto 1992). La deduzione complessiva ammonta:

·

al 15% per l’IC ed al 10% per l’IFD del reddito

lordo delle pigioni o del valore locativo, se, alla fine del periodo fiscale,

l'immobile risale al massimo a 10 anni prima;

·

al 25% per l’IC ed al 20% per l’IFD del reddito

lordo delle pigioni o del valore locativo se, alla fine del periodo fiscale,

l’immobile ha più di 10 anni

(cfr.

art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994; art. 2

Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato

in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992).

6.4

Dalla dichiarazione

d’imposta ed in particolar modo dall’allegato modulo 7 (“Immobili,

determinazione della sostanza e del reddito immobiliare”) si apprende che i contribuenti

sono comproprietari di una casa di vacanza a __________. All’immobile avevano attribuito

un valore di fr. 130'000.–, mentre avevano stabilito il valore locativo in fr.

2'500.–, chiedendo poi la deduzione delle spese di manutenzione forfetarie del

25% per l’IC (fr. 625.–) e del 20% per l’IFD (fr. 500.–).

Nella decisione di

tassazione, l’Ufficio di tassazione aveva ripreso dalla dichiarazione il valore

indicato per l’imposta sulla sostanza, mentre aveva commisurato in fr. 6'000.–

netti il relativo reddito. Da una nota manoscritta sul modulo 7 si apprende che

l’autorità fiscale ha aumentato il valore locativo, rispetto alla dichiarazione,

in quanto nei periodi fiscali precedenti lo stesso era definito in fr. 8'490.–,

importo da cui poi venivano dedotte le spese di manutenzione forfetarie.

Nelle osservazioni al

ricorso l’Ufficio di tassazione propone di accogliere il ricorso. Dai documenti

agli atti non è tuttavia possibile ricavare alcun elemento utile per calcolare

il valore locativo della casa di vacanza dei ricorrenti. Non se ne conoscono il

valore catastale né quello venale e neppure la superficie, la volumetria, lo

stato di conservazione ecc.

In queste circostanze, si

giustificano l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti

all’Ufficio di tassazione, per una nuova decisione sul valore locativo e sulle

spese di manutenzione.

7.

Tassa

di giustizia e spese processuali

Il

ricorso è parzialmente accolto, in relazione alla deduzione dal reddito

dell’attività lucrativa dei coniugi ed all’esenzione dell’indennità di fr.

15'000.– erogata dalla __________.

Nonostante

l’esito parzialmente favorevole ai ricorrenti, la tassa di giustizia e le spese

processuali sono poste integralmente a loro carico, per il fatto che su tali

aspetti non avevano sollevato alcuna contestazione prima di interporre ricorso.

L’art. 231 cpv. 3 LT prevede infatti che le spese siano poste totalmente o parzialmente

a carico del ricorrente vincente in particolar modo se questi, conformandosi

agli obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già

nella procedura di tassazione o di reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 6 marzo 2013 è riformata nel senso che

è riconosciuta la deduzione di fr. 7'600.– dal reddito dell’attività lucrativa

dei coniugi ed è esentato dall’imposta sul reddito l’importo di fr. 15'000.–

versato ai ricorrenti dalla __________ a titolo di “Genugtuung”.

§§ Gli

atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione, per una nuova decisione

sul valore locativo e sulle spese di manutenzione della casa di vacanza di __________.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 1’600.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale

di fr. 1’680.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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