80.2013.96
Prestazioni in capitale della previdenza: imposta annua intera, aliquota, contribuente coniugato ma separato da anni, buona fede
4 giugno 2014Italiano13 min
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Numero d'incarto:
80.2013.96
Data decisione, Autorità:
04.06.2014, CDT
Titolo:
Prestazioni in capitale della previdenza: imposta annua intera, aliquota, contribuente coniugato ma separato da anni, buona fede
PRESTAZIONI IN CAPITALE PROVENIENTI DALLA PREVIDENZA
art. 22 cpv. 1 LIFD
art. 21 cpv. 1 LT
art. 38 LT
art. 48 LT
art. 58 cpv. 1 LT
Incarti n.
80.2013.96
80.2013.97
Lugano
4 giugno 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 4 aprile 2013 contro le decisioni del 14
marzo 2013 in materia di imposta annua intera su prestazioni in capitale provenienti
dalla previdenza IC e IFD 2011.
Fatti
A. RI 1,
nato nel 1947, domiciliato a __________, è coniugato con __________, trasferitasi
a __________ (Canton __________), nel corso dell’anno 2005.
Il
contribuente, direttore regionale di __________ SA, veniva posto al beneficio
del pensionamento anticipato il 30 novembre 2011. Il medesimo giorno, dando
seguito a una sua richiesta, la Fondazione per la previdenza del personale gli versava
una prestazione in capitale di fr. 1'195'045.–.
B. Con
decisioni del 27 novembre 2012, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna gli notificava
la tassazione dell’imposta annua intera IC/IFD 2011 sulle prestazioni in
capitale provenienti dalla previdenza. L’imposta era commisurata in fr. 84'410.–
per l’IC e in fr. 27'485.– per l’IFD; l’aliquota applicata era quella base (aliquota
B) valida per gli “altri contribuenti”.
C. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 24 dicembre 2012
(completato il 16 gennaio 2013), nel quale contestava l’applicazione dell’aliquota
B in luogo di quella riservata ai contribuenti coniugati. In occasione di
un’udienza tenutasi il 4 marzo 2013 dinanzi all’autorità di tassazione, il
reclamante sottolineava in particolare di non essere né divorziato né legalmente
separato dalla moglie e di non avere nemmeno avviato alcun passo in tal senso.
L’autorità
fiscale respingeva il reclamo, con decisioni del 14 marzo 2013, ponendo
l’accento sui seguenti elementi:
Ø
il contribuente e la
moglie hanno domicili separati;
Ø
nella dichiarazione
fiscale 2011, il contribuente indicava ancora lo stato civile di separato;
Ø
con lettera del 25
maggio 2005, il contribuente comunicava all’autorità di tassazione di essere
separato di fatto dalla moglie;
Ø
il contribuente versa
alla moglie un contributo alimentare annuale, stabilito nella convenzione di
separazione del 30 aprile 2005;
Ø
con reclamo del 24
dicembre 2012, il contribuente dichiarava espressamente di essere “in fase di
divorzio”.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede nuovamente
che gli sia applicata l’aliquota più favorevole riservata ai contribuenti
coniugati.
Il
ricorrente sottolinea in particolar modo di avere dovuto richiedere il consenso
scritto della moglie, “con la quale attualmente vi è l’intenzione di vivere in
comunione domestica”, prima di farsi versare la prestazione previdenziale in
discussione. Sostiene, inoltre, di avere postulato la separazione delle partite
fiscali unicamente al fine di ripartire gli elementi imponibili e l’imposta dovuta
da ciascun coniuge, aggiungendo poi che l’importo versato annualmente alla
moglie non rappresenterebbe “un vero e proprio contributo alimentare”, ma
unicamente una partecipazione ai premi della cassa malati.
E. Nelle
proprie osservazioni del 9 aprile 2013, l’autorità di tassazione propone di respingere
il gravame. Rileva, in particolare, che il ricorrente è tassato individualmente
sin dal periodo fiscale 2006, in difetto sia di una comunione di tetto che di mezzi
finanziari.
F. Con
scritto del 5 settembre 2013, il ricorrente ha prodotto una decisione dell’Assicurazione
federale per la vecchiaia e i superstiti (AVS) del 27 marzo 2012, rimarcando
che “non vi è la reciproca ripartizione dei salari tra i coniugi, cosa che
avviene in caso di separazione legale e/o divorzio”.
Diritto
1. 1.1.
Secondo
gli art. 15 cpv. 1 LT e 16 cpv. 1 LIFD, l’imposta sul reddito ha per oggetto la
totalità dei proventi, siano essi periodici oppure unici. Analoga formulazione è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette
dei cantoni e dei comuni (LAID).
Come ha
ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, con riferimento all’art. 16
cpv. 1 LIFD, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale (Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung).
1.2.
Per
quanto qui di interesse, sono in particolare imponibili tutti i proventi
dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché da istituzioni di
previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale
vincolata, comprese le liquidazioni in capitale e il rimborso dei versamenti,
premi e contributi (art. 21 cpv. 1 LT; art. 22 cpv. 1 LIFD). Fatta salva la
disciplina transitoria dell’art. 204 LIFD, queste prestazioni sottostanno interamente
all’imposta sul reddito (DTF 132 II 128, consid. 3.1).
Considerandi
2.
2.1.
L’art. 38
cpv. 1 LT, dal canto suo, impone separatamente, con un’imposta annua intera, le
prestazioni in capitale secondo l’art. 21 LT (vale a dire i redditi da fonti
previdenziali) e i versamenti analoghi di cui all’articolo 16 cpv. 2 LT (vale a
dire le liquidazioni in capitale provenienti da istituzioni previdenziali in
rapporto con l’attività dipendente e analoghi versamenti in capitale del datore
di lavoro), come anche le somme versate in seguito a decesso, danno corporale
permanente o pregiudizio durevole della salute (art. 22 lett. b LT).
Secondo l’art. 38 cpv. 2 LT, l’imposta è calcolata con l’aliquota che sarebbe
applicabile se al posto della prestazione unica fosse versata una prestazione annua
corrispondente; l’aliquota minima è del 2 per cento.
L’art. 38
cpv. 1 LIFD prevede, analogamente all’art. 38 LT, l’imposizione separata delle
prestazioni in capitale secondo l’art. 22 LIFD (vale a dire i proventi da fonti
previdenziali elencate nella norma), come anche le somme versate in seguito a
decesso, danno corporale permanente o pregiudizio durevole della salute. Tali
prestazioni includono, pur non menzionandoli esplicitamente, anche i
“versamenti analoghi” (Baumgartner,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht,
Vol. I/2a, 2a ediz., Basilea 2008, n. 6a ad art. 38 LIFD, p.
648). L’aliquota è calcolata secondo l’art. 38 cpv. 2 LIFD su
un quinto della tariffa stabilita dall’art. 214 (vale a dire su un quinto dell’aliquota
normale).
2.2
Quanto alle
basi temporali, gli art. 58 cpv. 1 LT e 48 LIFD prevedono che l’imposta annua
intera per prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza sia dovuta per
l’anno fiscale nel corso del quale i proventi corrispondenti sono stati
conseguiti. L’art. 58 cpv. 1 seconda frase LT specifica poi che, se ne
sono stati conseguiti diversi nello stesso anno fiscale, l’imposta è
commisurata alla totalità dei proventi.
Per
quanto attiene invece alla scala delle aliquote applicabile, dottrina e
giurisprudenza ritengono decisiva la situazione familiare esistente alla fine
del periodo fiscale e non al momento della scadenza della prestazione
previdenziale (Laffely Maillard,
in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral
direct, Basilea 2008, n. 10 ad art. 38 LT, p. 580). Ai coniugi
viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati
giuridicamente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione
domestica con figli al cui sostentamento essi provvedono in modo essenziale, si
applicherà l’aliquota più favorevole (aliquota per coniugati), mentre a tutti
gli altri contribuenti sarà applicata quella ordinaria (aliquota per altri
contribuenti).
3.
3.1.
Venendo
al caso in esame, RI 1 non contesta l’imponibilità dell’importo di fr.
1'195'045.– in quanto tale, né tanto meno il suo assoggettamento all’imposta
annua intera degli art. 38 LT e LIFD. Lamenta però la mancata applicazione
dell’aliquota più favorevole, riservata ai contribuenti coniugati,
sottolineando in particolar modo di avere dovuto richiedere il consenso scritto
della moglie, “con la quale attualmente vi è l’intenzione di vivere in
comunione domestica”, prima di farsi versare la prestazione previdenziale in
discussione.
3.2
La
pretesa del ricorrente è chiaramente infondata. Come
esposto in narrativa, i coniugi hanno sospeso la comunione domestica (art. 175
CC) già nel corso del 2005, quando la moglie __________ si è trasferita a __________,
nel Canton __________. Da allora, il ricorrente le versa un contributo alimentare
annuo, inizialmente pattuito in 12'000.– (cfr. “convenzione di separazione” del
30.
aprile 2005). Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, poco importa stabilire
se tale contributo sia destinato alla copertura dei premi di cassa malati o per
altri scopi: la sua stessa esistenza dimostra inequivocabilmente che i mezzi
finanziari dei coniugi non sono più riuniti ormai da diversi anni (Circolare n.
30.
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del 21 dicembre
2010, punto 1.3).
Un’ulteriore prova della separazione in atto è rappresentata dalla
lettera del 25 maggio 2005, con cui il ricorrente comunicava all’autorità
fiscale la sua nuova situazione familiare e chiedeva espressamente di essere
tassato individualmente. La tesi sollevata nel gravame, secondo cui la volontà
dei coniugi era unicamente quella di ripartire gli elementi imponibili e l’imposta
dovuta, risulta non soltanto infondata ma anche temeraria. Così argomentando,
infatti, il ricorrente dimentica che il regime della responsabilità solidale
(art. 12 LT; art. 13 LIFD) va chiaramente distinto da quello dell’unità fiscale
della famiglia, disciplinato dagli art. 8 LT e 9 LIFD, secondo cui i proventi
(e la sostanza) dei coniugi vanno cumulati, qualunque sia il regime matrimoniale
scelto: il primo aspetto si riferisce alle modalità di incasso del credito da
parte del fisco, il secondo invece alla fase della tassazione, ovvero
dell’accertamento del debito d’imposta dei coniugi (Jaques, in: Yersin/Noël [a cura di],
Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 3 ad art. 9
LIFD, p. 136; Locher, Kommentar
zum DBG, Vol. I, Basilea/Therwil 2001, n. 3 ad art. 9 LIFD, p.
183; Masmejan-Fey,
L’imposition des couples mariés et des concubins, Losanna
1992, p. 48; v. anche DTF 110 Ia 17 = ASA 53 p. 365 = RDAF 1985 p. 51).
Nel caso
in esame, come detto, il ricorrente ha chiesto e ottenuto una tassazione individuale
(e non soltanto la decadenza del regime della responsabilità solidale), a riprova
del fatto che i coniugi hanno sospeso la comunione domestica già nel corso del
2005.
e che da allora i mezzi finanziari non sono più impiegati in comune
(decisione TF n.2A.432/2004 del 16 dicembre 2004 consid. 3.2, in: RF 60/2005
p. 435; v. anche sentenza inedita TF n.2A.458/2006 del 18 dicembre 2006 consid.
3.
).
3.3
Del tutto
ininfluenti sono le ulteriori argomentazioni sollevate dal ricorrente, che pretende
di avere diritto all’aliquota privilegiata, riservata ai contribuenti
coniugati, per almeno due motivi: in primo luogo perché ha dovuto richiedere il
consenso di sua moglie prima di farsi versare l’importo previdenziale in
discussione, in secondo luogo poiché le sue rendite AVS sono calcolate
sull’insieme dei redditi conseguiti dai coniugi (cfr. scritto del 5 settembre
2013.
e decisione allegata).
Certo, l’art.
37.
cpv. 5 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia,
i superstiti e l’invalidità (LPP, RS 831.40) dispone espressamente che il versamento
di una prestazione in capitale è ammesso soltanto se il coniuge vi acconsente
per scritto (cfr. Kahil-Wolff, in:
Schneider/Geiser/Gächter [a cura di], BVG und FZG – Bundesgesetz über die Bundesgesetz
über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge sowie über
die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge,
Berna 2010, n. 12 ad art. 37 LPP, p. 642). L’art. 29quinquies della
legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS
831.
), dal canto suo, prevede che i redditi conseguiti durante gli anni
civili di matrimonio sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno solo se entrambi
hanno diritto alla rendita (lett. a) oppure il matrimonio è sciolto
mediante divorzio (lett. c). Il ricorrente dimentica, tuttavia, che il
principio dell’unità fiscale della famiglia, disciplinato dagli art. 8 LT e 9
LIFD, viene meno non soltanto in caso di divorzio o di separazione giuridica,
ma anche in caso di separazione di fatto (Jaques, op. cit., n. 17 ad art. 9 LIFD, p. 139).
Nella
fattispecie, nessuno mette in dubbio che egli sia ancora coniugato con __________,
né tanto meno pretende che i coniugi siano legalmente separati. La scala delle
aliquote applicate (aliquota per “altri contribuenti”) si fonda unicamente sulla
loro separazione di fatto, circostanza questa che non fa venir meno l’obbligo del
consenso scritto della moglie in caso di liquidazione in capitale di un
prestazione di vecchiaia né tanto meno impone una ripartizione dei redditi ai
fini del calcolo delle rendite AVS (la moglie __________, nata nel 1958, non ha
ancora diritto alla rendita).
3.4
Ma non
solo. La pretesa di contestare ora la mancata applicazione dell’aliquota privilegiata
riservata ai coniugi, dopo aver precedentemente richiesto una tassazione
indipendente da quella della moglie, rappresenta pure un
chiaro venire contra factum proprium, inconciliabile
con il principio costituzionale della buona fede, che
vincola non soltanto l’autorità ma anche l’amministrato (Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts,
Basilea 1992, Vol. I, n. 499, p. 107; Moor, Droit administratif, Vol. I, 2ª ediz., Berna 1994, p. 433).
Come
precedentemente esposto, l’imposta annua intera degli art. 38 LT e LIFD non è altro
che una modalità di calcolo dell’imposta sul reddito. Essa colpisce una particolare
tipologia di redditi – le prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza
– conseguiti nel corso dell’anno fiscale (art. 58 cpv. 1 LT; art. 48 LIFD),
sottraendoli dall’insieme dei altri redditi e applicando un’aliquota ridotta.
Le basi temporali – incluso il momento determinante per verificare la
situazione familiare di ciascun contribuente (cfr. punto 2.2.) – sono però le
stesse. È quindi immediatamente evidente che la richiesta del ricorrente, che
vorrebbe beneficiare dell’aliquota più favorevole riservata ai contribuenti coniugati
in relazione all’imposizione della prestazione in capitale proveniente dalla
previdenza, ma nel contempo essere tassato individualmente in relazione agli
altri redditi conseguiti nel medesimo periodo fiscale (nel modulo per la
compilazione della dichiarazione fiscale 2011 ha ancora indicato lo stato civile di “separato” e ha fatto valere in deduzione “alimenti
versati al coniuge” per fr. 5'834.–), si palesa oltre che
infondata anche manifestamente contraria al principio della buona fede
sancito dall’art. 5 cpv. 3 della Costituzione federale.
4.
Il
ricorso è conseguentemente respinto.
Visto
l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico
del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 1'000.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 1'080.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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