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Decisione

80.2013.96

Prestazioni in capitale della previdenza: imposta annua intera, aliquota, contribuente coniugato ma separato da anni, buona fede

4 giugno 2014Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

nato nel 1947, domiciliato a __________, è coniugato con __________, trasferitasi

a __________ (Canton __________), nel corso dell’anno 2005.

Il

contribuente, direttore regionale di __________ SA, veniva posto al beneficio

del pensionamento anticipato il 30 novembre 2011. Il medesimo giorno, dando

seguito a una sua richiesta, la Fondazione per la previdenza del personale gli versava

una prestazione in capitale di fr. 1'195'045.–.

B. Con

decisioni del 27 novembre 2012, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna gli notificava

la tassazione dell’imposta annua intera IC/IFD 2011 sulle prestazioni in

capitale provenienti dalla previdenza. L’imposta era commisurata in fr. 84'410.–

per l’IC e in fr. 27'485.– per l’IFD; l’aliquota applicata era quella base (aliquota

B) valida per gli “altri contribuenti”.

C. Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 24 dicembre 2012

(completato il 16 gennaio 2013), nel quale contestava l’applicazione dell’aliquota

B in luogo di quella riservata ai contribuenti coniugati. In occasione di

un’udienza tenutasi il 4 marzo 2013 dinanzi all’autorità di tassazione, il

reclamante sottolineava in particolare di non essere né divorziato né legalmente

separato dalla moglie e di non avere nemmeno avviato alcun passo in tal senso.

L’autorità

fiscale respingeva il reclamo, con decisioni del 14 marzo 2013, ponendo

l’accento sui seguenti elementi:

Ø

il contribuente e la

moglie hanno domicili separati;

Ø

nella dichiarazione

fiscale 2011, il contribuente indicava ancora lo stato civile di separato;

Ø

con lettera del 25

maggio 2005, il contribuente comunicava all’autorità di tassazione di essere

separato di fatto dalla moglie;

Ø

il contribuente versa

alla moglie un contributo alimentare annuale, stabilito nella convenzione di

separazione del 30 aprile 2005;

Ø

con reclamo del 24

dicembre 2012, il contribuente dichiarava espressamente di essere “in fase di

divorzio”.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede nuovamente

che gli sia applicata l’aliquota più favorevole riservata ai contribuenti

coniugati.

Il

ricorrente sottolinea in particolar modo di avere dovuto richiedere il consenso

scritto della moglie, “con la quale attualmente vi è l’intenzione di vivere in

comunione domestica”, prima di farsi versare la prestazione previdenziale in

discussione. Sostiene, inoltre, di avere postulato la separazione delle partite

fiscali unicamente al fine di ripartire gli elementi imponibili e l’imposta dovuta

da ciascun coniuge, aggiungendo poi che l’importo versato annualmente alla

moglie non rappresenterebbe “un vero e proprio contributo alimentare”, ma

unicamente una partecipazione ai premi della cassa malati.

E. Nelle

proprie osservazioni del 9 aprile 2013, l’autorità di tassazione propone di respingere

il gravame. Rileva, in particolare, che il ricorrente è tassato individualmente

sin dal periodo fiscale 2006, in difetto sia di una comunione di tetto che di mezzi

finanziari.

F. Con

scritto del 5 settembre 2013, il ricorrente ha prodotto una decisione dell’Assicurazione

federale per la vecchiaia e i superstiti (AVS) del 27 marzo 2012, rimarcando

che “non vi è la reciproca ripartizione dei salari tra i coniugi, cosa che

avviene in caso di separazione legale e/o divorzio”.

Diritto

1. 1.1.

Secondo

gli art. 15 cpv. 1 LT e 16 cpv. 1 LIFD, l’imposta sul reddito ha per oggetto la

totalità dei proventi, siano essi periodici oppure unici. Analoga formulazione è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette

dei cantoni e dei comuni (LAID).

Come ha

ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, con riferimento all’art. 16

cpv. 1 LIFD, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale (Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung).

1.2.

Per

quanto qui di interesse, sono in particolare imponibili tutti i proventi

dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché da istituzioni di

previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale

vincolata, comprese le liquidazioni in capitale e il rimborso dei versamenti,

premi e contributi (art. 21 cpv. 1 LT; art. 22 cpv. 1 LIFD). Fatta salva la

disciplina transitoria dell’art. 204 LIFD, queste prestazioni sottostanno interamente

all’imposta sul reddito (DTF 132 II 128, consid. 3.1).

Considerandi

2.

2.1.

L’art. 38

cpv. 1 LT, dal canto suo, impone separatamente, con un’imposta annua intera, le

prestazioni in capitale secondo l’art. 21 LT (vale a dire i redditi da fonti

previdenziali) e i versamenti analoghi di cui all’articolo 16 cpv. 2 LT (vale a

dire le liquidazioni in capitale provenienti da istituzioni previdenziali in

rapporto con l’attività dipendente e analoghi versamenti in capitale del datore

di lavoro), come anche le somme versate in seguito a decesso, danno corporale

permanente o pregiudizio durevole della salute (art. 22 lett. b LT).

Secondo l’art. 38 cpv. 2 LT, l’imposta è calcolata con l’aliquota che sarebbe

applicabile se al posto della prestazione unica fosse versata una prestazione annua

corrispondente; l’aliquota minima è del 2 per cento.

L’art. 38

cpv. 1 LIFD prevede, analogamente all’art. 38 LT, l’imposizione separata delle

prestazioni in capitale secondo l’art. 22 LIFD (vale a dire i proventi da fonti

previdenziali elencate nella norma), come anche le somme versate in seguito a

decesso, danno corporale permanente o pregiudizio durevole della salute. Tali

prestazioni includono, pur non menzionandoli esplicitamente, anche i

“versamenti analoghi” (Baumgartner,

in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht,

Vol. I/2a, 2a ediz., Basilea 2008, n. 6a ad art. 38 LIFD, p.

648). L’aliquota è calcolata secondo l’art. 38 cpv. 2 LIFD su

un quinto della tariffa stabilita dall’art. 214 (vale a dire su un quinto dell’aliquota

normale).

2.2

Quanto alle

basi temporali, gli art. 58 cpv. 1 LT e 48 LIFD prevedono che l’imposta annua

intera per prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza sia dovuta per

l’anno fiscale nel corso del quale i proventi corrispondenti sono stati

conseguiti. L’art. 58 cpv. 1 seconda frase LT specifica poi che, se ne

sono stati conseguiti diversi nello stesso anno fiscale, l’imposta è

commisurata alla totalità dei proventi.

Per

quanto attiene invece alla scala delle aliquote applicabile, dottrina e

giurisprudenza ritengono decisiva la situazione familiare esistente alla fine

del periodo fiscale e non al momento della scadenza della prestazione

previdenziale (Laffely Maillard,

in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral

direct, Basilea 2008, n. 10 ad art. 38 LT, p. 580). Ai coniugi

viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati

giuridicamente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione

domestica con figli al cui sostentamento essi provvedono in modo essenziale, si

applicherà l’aliquota più favorevole (aliquota per coniugati), mentre a tutti

gli altri contribuenti sarà applicata quella ordinaria (aliquota per altri

contribuenti).

3.

3.1.

Venendo

al caso in esame, RI 1 non contesta l’imponibilità dell’importo di fr.

1'195'045.– in quanto tale, né tanto meno il suo assoggettamento all’imposta

annua intera degli art. 38 LT e LIFD. Lamenta però la mancata applicazione

dell’aliquota più favorevole, riservata ai contribuenti coniugati,

sottolineando in particolar modo di avere dovuto richiedere il consenso scritto

della moglie, “con la quale attualmente vi è l’intenzione di vivere in

comunione domestica”, prima di farsi versare la prestazione previdenziale in

discussione.

3.2

La

pretesa del ricorrente è chiaramente infondata. Come

esposto in narrativa, i coniugi hanno sospeso la comunione domestica (art. 175

CC) già nel corso del 2005, quando la moglie __________ si è trasferita a __________,

nel Canton __________. Da allora, il ricorrente le versa un contributo alimentare

annuo, inizialmente pattuito in 12'000.– (cfr. “convenzione di separazione” del

30.

aprile 2005). Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, poco importa stabilire

se tale contributo sia destinato alla copertura dei premi di cassa malati o per

altri scopi: la sua stessa esistenza dimostra inequivocabilmente che i mezzi

finanziari dei coniugi non sono più riuniti ormai da diversi anni (Circolare n.

30.

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del 21 dicembre

2010, punto 1.3).

Un’ulteriore prova della separazione in atto è rappresentata dalla

lettera del 25 maggio 2005, con cui il ricorrente comunicava all’autorità

fiscale la sua nuova situazione familiare e chiedeva espressamente di essere

tassato individualmente. La tesi sollevata nel gravame, secondo cui la volontà

dei coniugi era unicamente quella di ripartire gli elementi imponibili e l’imposta

dovuta, risulta non soltanto infondata ma anche temeraria. Così argomentando,

infatti, il ricorrente dimentica che il regime della responsabilità solidale

(art. 12 LT; art. 13 LIFD) va chiaramente distinto da quello dell’unità fiscale

della famiglia, disciplinato dagli art. 8 LT e 9 LIFD, secondo cui i proventi

(e la sostanza) dei coniugi vanno cumulati, qualunque sia il regime matrimoniale

scelto: il primo aspetto si riferisce alle modalità di incasso del credito da

parte del fisco, il secondo invece alla fase della tassazione, ovvero

dell’accertamento del debito d’imposta dei coniugi (Jaques, in: Yersin/Noël [a cura di],

Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 3 ad art. 9

LIFD, p. 136; Locher, Kommentar

zum DBG, Vol. I, Basilea/Therwil 2001, n. 3 ad art. 9 LIFD, p.

183; Masmejan-Fey,

L’imposition des couples mariés et des concubins, Losanna

1992, p. 48; v. anche DTF 110 Ia 17 = ASA 53 p. 365 = RDAF 1985 p. 51).

Nel caso

in esame, come detto, il ricorrente ha chiesto e ottenuto una tassazione individuale

(e non soltanto la decadenza del regime della responsabilità solidale), a riprova

del fatto che i coniugi hanno sospeso la comunione domestica già nel corso del

2005.

e che da allora i mezzi finanziari non sono più impiegati in comune

(decisione TF n.2A.432/2004 del 16 dicembre 2004 consid. 3.2, in: RF 60/2005

p. 435; v. anche sentenza inedita TF n.2A.458/2006 del 18 dicembre 2006 consid.

3.

).

3.3

Del tutto

ininfluenti sono le ulteriori argomentazioni sollevate dal ricorrente, che pretende

di avere diritto all’aliquota privilegiata, riservata ai contribuenti

coniugati, per almeno due motivi: in primo luogo perché ha dovuto richiedere il

consenso di sua moglie prima di farsi versare l’importo previdenziale in

discussione, in secondo luogo poiché le sue rendite AVS sono calcolate

sull’insieme dei redditi conseguiti dai coniugi (cfr. scritto del 5 settembre

2013.

e decisione allegata).

Certo, l’art.

37.

cpv. 5 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia,

i superstiti e l’invalidità (LPP, RS 831.40) dispone espressamente che il versamento

di una prestazione in capitale è ammesso soltanto se il coniuge vi acconsente

per scritto (cfr. Kahil-Wolff, in:

Schneider/Geiser/Gächter [a cura di], BVG und FZG – Bundesgesetz über die Bundesgesetz

über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge sowie über

die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge,

Berna 2010, n. 12 ad art. 37 LPP, p. 642). L’art. 29quinquies della

legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS

831.

), dal canto suo, prevede che i redditi conseguiti durante gli anni

civili di matrimonio sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno solo se entrambi

hanno diritto alla rendita (lett. a) oppure il matrimonio è sciolto

mediante divorzio (lett. c). Il ricorrente dimentica, tuttavia, che il

principio dell’unità fiscale della famiglia, disciplinato dagli art. 8 LT e 9

LIFD, viene meno non soltanto in caso di divorzio o di separazione giuridica,

ma anche in caso di separazione di fatto (Jaques, op. cit., n. 17 ad art. 9 LIFD, p. 139).

Nella

fattispecie, nessuno mette in dubbio che egli sia ancora coniugato con __________,

né tanto meno pretende che i coniugi siano legalmente separati. La scala delle

aliquote applicate (aliquota per “altri contribuenti”) si fonda unicamente sulla

loro separazione di fatto, circostanza questa che non fa venir meno l’obbligo del

consenso scritto della moglie in caso di liquidazione in capitale di un

prestazione di vecchiaia né tanto meno impone una ripartizione dei redditi ai

fini del calcolo delle rendite AVS (la moglie __________, nata nel 1958, non ha

ancora diritto alla rendita).

3.4

Ma non

solo. La pretesa di contestare ora la mancata applicazione dell’aliquota privilegiata

riservata ai coniugi, dopo aver precedentemente richiesto una tassazione

indipendente da quella della moglie, rappresenta pure un

chiaro venire contra factum proprium, inconciliabile

con il principio costituzionale della buona fede, che

vincola non soltanto l’autorità ma anche l’amministrato (Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts,

Basilea 1992, Vol. I, n. 499, p. 107; Moor, Droit administratif, Vol. I, 2ª ediz., Berna 1994, p. 433).

Come

precedentemente esposto, l’imposta annua intera degli art. 38 LT e LIFD non è altro

che una modalità di calcolo dell’imposta sul reddito. Essa colpisce una particolare

tipologia di redditi – le prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza

– conseguiti nel corso dell’anno fiscale (art. 58 cpv. 1 LT; art. 48 LIFD),

sottraendoli dall’insieme dei altri redditi e applicando un’aliquota ridotta.

Le basi temporali – incluso il momento determinante per verificare la

situazione familiare di ciascun contribuente (cfr. punto 2.2.) – sono però le

stesse. È quindi immediatamente evidente che la richiesta del ricorrente, che

vorrebbe beneficiare dell’aliquota più favorevole riservata ai contribuenti coniugati

in relazione all’imposizione della prestazione in capitale proveniente dalla

previdenza, ma nel contempo essere tassato individualmente in relazione agli

altri redditi conseguiti nel medesimo periodo fiscale (nel modulo per la

compilazione della dichiarazione fiscale 2011 ha ancora indicato lo stato civile di “separato” e ha fatto valere in deduzione “alimenti

versati al coniuge” per fr. 5'834.–), si palesa oltre che

infondata anche manifestamente contraria al principio della buona fede

sancito dall’art. 5 cpv. 3 della Costituzione federale.

4.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Visto

l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico

del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 1'000.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 1'080.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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