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Decisione

80.2013.98

Procedura: ricorso per diniego di giustizia, competenza della Camera di diritto tributario, mancata pronuncia su un reclamo contro la revoca di una decisione di tassazione

28 maggio 2013Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

decisione del 28 dicembre 2012, l’RS 1 notificava ai coniugi RI 1 la tassazione

IC/IFD 2009, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 184'500.– per

l’IC.

Il 14

gennaio 2013, l’autorità fiscale indirizzava ai contribuenti una lettera

raccomandata, nella quale li informava di essere incorsa in un errore o di non

aver “tenuto conto di determinati elementi imponibili (errore nella

determinazione dei redditi della sostanza)”. Per il fatto che la decisione non

era ancora passata in giudicato, comunicava loro l’annullamento della stessa e

lo stralcio dal registro delle tassazioni intimate, precisando infine che la

notifica rettificata sarebbe sata intimata “prossimamente”.

B. Con

scritto del 29 gennaio 2013, i contribuenti dichiaravano di interporre reclamo

contro la decisione di annullamento del 14 gennaio 2013. A loro avviso, non avendo essi impugnato la decisione di tassazione IC/IFD 2009 del 28 dicembre

2013, quest’ultima doveva essere considerata definitiva.

Nel corso

di un’udienza tenutasi il 20 febbraio 2013, l’Ufficio di tassazione precisava

di aver esperito una verifica fiscale presso lo studio legale che impiegava il

contribuente ma di essere poi incorso in un errore nella determinazione degli

elementi imponibili.

Con

decisione del 6 marzo 2013, l’Ufficio di tassazione notificava ai contribuenti

una nuova decisione di tassazione IC/IFD 2009, commisurando il reddito

imponibile per l’IC in fr. 203'900.–. Nella motivazione, spiegava, da un lato,

la portata delle correzioni intraprese e, dall’altro, che la nuova decisione

era impugnabile con reclamo, non essendo stato possibile correggere con una

rettifica la decisione precedente.

C. Il 5

aprile 2013, i coniugi RI 1 hanno interposto ricorso alla Camera di diritto

tributario contro l’RS 1 per diniego di giustizia. A loro avviso, l’autorità

fiscale avrebbe dovuto indicare i rimedi giuridici nella decisione con cui ha

revocato la precedente tassazione e comunque avrebbe dovuto entrare nel merito

del loro reclamo, con cui avevano contestato la legittimità della revoca

stessa.

Diritto

1. 1.1.

Con il

ricorso in esame, i contribuenti lamentano un diniego di giustizia, per il

fatto che l’RS 1 non è entrato nel merito del reclamo da loro interposto contro

la decisione del 14 gennaio 2013, con cui è stata comunicata la revoca della

decisione di tassazione del 28 dicembre 2012.

1.2.

Secondo

l'art. 29 cpv. 1 Cost., in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative

ognuno ha diritto alla parità e equità di trattamento, nonché ad essere

giudicato entro un termine ragionevole. Questa garanzia costituzionale risulta

tra l'altro violata se un'autorità non si occupa di una domanda che è di per sé

competente ad evadere. Un simile comportamento viene definito come diniego di giustizia formale (DTF 107 Ib 160 consid. 3b;

cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale n.2C_780/2008 del 15 giugno

2009 consid. 2.2). Il diritto di ottenere una decisione entro un termine

ragionevole presuppone, in primo luogo, che l'autorità adita sia competente a

trattare la richiesta che le è stata sottoposta. In secondo luogo occorre però

anche che l'istante possa esigere l'emanazione di una decisione. In effetti

un'autorità non deve forzatamente agire attraverso un provvedimento formale

ogniqualvolta si esprime su temi che rientrano nella propria sfera di

competenza. In altri termini non vi è un diritto generale ed illimitato ad

ottenere una decisione (DTF 128 II 156 consid. 3b). Questo diritto sussiste

solo se vi è un reale bisogno di tutela giuridica, il quale trova a sua volta

origine nell'esistenza di un interesse degno di protezione al controllo di

un'ingerenza, che si pretende illecita, da parte dello Stato. Chi è toccato da

un provvedimento statale a tal punto che arrischia di essere leso in maniera inammissibile

nei suoi diritti fondamentali deve infatti avere la possibilità di domandare

alla competente autorità di prima istanza una decisione impugnabile, di regola

di accertamento (DTF 135 I 119 consid. 8.2; 133 I 49 consid. 3.2; 128 II 156

consid. 4b). Questa possibilità è d'altronde generalmente prevista dalle leggi

di procedura (cfr. l'art. 25 cpv. 2 della Legge federale del 20 dicembre 1968

sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021] e l'art. 41 della Legge

ticinese di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966 [LPAmm;

RL 3.3.1.1]). Per converso, chi non può vantare un interesse legittimo ad un

accertamento immediato non può pretendere di ottenere una decisione (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa

ticinese, 1997, p. 207; cfr. la sentenza del Tribunale federale n.2C_912/2008

del 18 settembre 2009 consid. 5.1).

Considerandi

2.

2.1.

Ci si

domanda dapprima se questa Camera sia competente a pronunciarsi in merito al

censurato diniego di giustizia.

2.2

La legge

federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e

la Legge tributaria del 21 giugno 1994 del Canton Ticino (LT; RL 10.2.1.1) non

disciplinano il ricorso per diniego di giustizia.

Dovendo

definire l’autorità competente a pronunciarsi sul diniego di giustizia secondo

l’art. 46a PA, il Tribunale federale ha rilevato che si tratta

dell’autorità di ricorso che sarebbe stata competente se la decisione fosse

stata regolarmente adottata (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente

la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in FF 2001 3960). Quando però una decisione è suscettibile di reclamo alla

stessa autorità che avrebbe dovuto adottare la decisione, il ricorso per

denegata giustizia deve essere direttamente indirizzato, in applicazione

analogica dell’art. 47 cpv. 2 PA, all’autorità di ricorso. Su questi presupposti,

l’Alta Corte ha riconosciuto che il Tribunale amministrativo federale (TAF) era

competente a pronunciarsi su un ricorso per denegata giustizia presentato da un

contribuente al quale l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) aveva

negato il rimborso di un importo versato a titolo di imposta preventiva,

rifiutandosi altresì di notificargli una decisione, ritenendo che non avesse la

qualità di parte (sentenza del Tribunale federale del 21 aprile 2008, in JdT 2008 I 264).

2.3

Le

decisioni dell’Ufficio di tassazione sono suscettibili dapprima di reclamo alla

stessa autorità (articoli 132 LIFD e 206 LT) e poi di ricorso alla Camera di

diritto tributario (articoli 140 LIFD e 227 LT). La Camera di diritto tributario

è allora competente a pronunciarsi sul ricorso per diniego di giustizia contro

l’Ufficio di tassazione (nello stesso senso anche la sentenza CDT n.

80.95.00123

del 27 ottobre 1995 consid. 3.1.).

3.

3.1.

Come già

ricordato, l’RS 1 ha informato i contribuenti, il 14 gennaio 2013, di aver

annullato la decisione di tassazione IC/IFD 2009, intimata il 28 dicembre 2012,

sostenendo di essere incorso in un errore nella determinazione del reddito

della sostanza. Il 6 marzo 2013 ha poi notificato agli insorgenti la nuova

decisione di tassazione. Il 29 gennaio 2013 i contribuenti avevano tuttavia già

interposto reclamo contro lo scritto del 14 gennaio 2013, da loro considerato

una decisione impugnabile.

3.2

Neppure

l’istituto della revoca di una decisione è espressamente disciplinato dalle

leggi fiscali applicabili.

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, sebbene il ricorso previsto dall’art.

140.

LIFD sia un rimedio giuridico che implica l’effetto devolutivo completo,

l’autorità di tassazione ha tuttavia il diritto di ritornare su una propria

decisione in materia di imposta federale diretta fino alla scadenza del termine

di reclamo, senza sottostare a condizioni particolari. Può in particolar modo

rettificare la tassazione a sfavore del contribuente (DTF 121 II 273 consid.

1a/bb; cfr. inoltre le sentenze 2C_156/2010 del 7 giugno 2011 consid. 3.1 e

2C_653/2012 del 28 agosto 2012 consid. 4.2.3). Questa giurisprudenza si ispira

all’art. 58 PA, sebbene tale disposizione non sia in sé applicabile nella

procedura cantonale di ricorso (DTF 111 Ib 201 consid. 3a). Secondo l’art. 58

PA, durante la procedura di ricorso, l’autorità inferiore può, fino all’invio

della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata (cfr. la sentenza

2C_653/2012 del 28 agosto 2012 consid. 4.2.3 e dottrina e giurisprudenza citate).

La

giurisprudenza ritiene infatti che i principi della certezza del diritto e

dell’affidamento non abbiano la stessa portata durante il decorso del termine

di ricorso e dopo che la decisione sia passata in giudicato, sicché l’autorità

amministrativa può ritornare incondizionatamente (voraussetzungslos) sulle

sue decisioni prima che sia scaduto il termine di ricorso (cfr. p. es. DTF 134

V 257 consid. 2.2; 129 V 110 consid. 1.2.1; 124 V 246 consid. 2; inoltre Guckelberger,

Der Widerruf von Verfügungen im schweizerischen Verwaltungsrecht, in ZBl

108/2007 p. 293 ss., in particolare p. 309; Pfleiderer,

in: Waldmann/Weissenberger [a cura di], VwVG – Praxiskommentar zum Bundesgesetz

über das Verwaltungsverfahren, Zurigo 2009, n. 16 ad art. 58 PA, p. 1162).

3.3

Vi

sono evidentemente conseguenze diverse se la revoca di una decisione è accompagnata

o seguita dall’adozione di una nuova decisione, che sostituisce la prima,

oppure se si limita a far venir meno gli effetti della stessa, senza

sostituirgliene un’altra. In quest’ultimo caso, è difficile negare che la

persona cui è stata comunicata la revoca abbia un interesse

degno di protezione all’annullamento o alla modifica di questa decisione, nella

misura in cui la stessa gli causi un pregiudizio. È quanto si verifica per

esempio se viene revocata una licenza edilizia o una decisione con cui è stata

concessa la cittadinanza svizzera.

Se per

contro la revoca implica la sostituzione con una nuova decisione, sarà

quest’ultima ad essere impugnata, giacché la revoca in sé assurgerà a mero presupposto

per la decisione sostitutiva. Nell’ambito della trattazione del ricorso contro

quest’ultima, l’autorità competente potrà esaminare anche l’adempimento dei presupposti

per la revoca della prima decisione.

3.4

Venendo al caso dei

ricorrenti, è vero che la decisione del 14 gennaio 2013 si è limitata a

comunicare “l’annullamento” della decisione di tassazione del 28 dicembre 2012.

Ma il 6 marzo 2013 l’Ufficio di tassazione ha notificato ai contribuenti la

nuova decisione, nella quale ha corretto gli errori che aveva sostenuto di aver

ravvisato nella tassazione revocata.

Come precisato nel ricorso

in esame, gli insorgenti hanno interposto reclamo (definito “cautelativo”)

contro la decisione di tassazione del 6 marzo 2013, proprio lo stesso giorno (5

aprile 2013) in cui hanno inoltrato il ricorso per diniego di giustizia alla

Camera di diritto tributario. La decisione in questione indicava i rimedi giuridici

ed era pertanto chiaramente impugnabile con reclamo. In tale contesto, i

contribuenti hanno potuto censurare, fra l’altro, anche l’asserita mancanza dei

presupposti per la revoca della precedente tassazione. Cosa che potranno fare

anche con ricorso a questa Camera, nel caso in cui il reclamo dovesse essere

respinto.

Ne consegue che la

circostanza che l’Ufficio di tassazione non sia entrato nel merito del loro

reclamo contro la comunicazione del 14 gennaio 2013 non ha impedito ai ricorrenti

di ottenere la tutela giuridica auspicata. Nell’ambito delle imposte dirette,

d’altronde, è naturale che la revoca di una decisione sia seguita dall’adozione

di una che la sostituisca. Se così non fosse (o se la nuova decisione non fosse

notificata prima che subentri la prescrizione del diritto di imporre), d’altra

parte, la revoca si tradurrebbe addirittura in un vantaggio per il

contribuente, che non avrebbe più alcun debito fiscale. In altri termini, nel

momento in cui il contribuente apprende che l’autorità ha revocato una decisione

di tassazione, senza sostituirla con una nuova, non è ancora in condizione di

conoscere gli effetti della misura adottata sui suoi obblighi fiscali. È

pertanto dubbio che abbia già un interesse degno di protezione

all’annullamento o alla modifica della decisione, condizione che costituisce un

presupposto per l’impugnazione di una decisione.

3.5

Alla luce delle

considerazioni che precedono, si deve escludere che l’Ufficio di tassazione,

non entrando nel merito del reclamo del 29 gennaio 2013, sia incorso in un

diniego di giustizia.

4.

Visto l’esito del

ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico dei

ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 400.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 480.–

sono a carico

dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

__________

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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