80.2013.98
Procedura: ricorso per diniego di giustizia, competenza della Camera di diritto tributario, mancata pronuncia su un reclamo contro la revoca di una decisione di tassazione
28 maggio 2013Italiano11 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.2013.98
Data decisione, Autorità:
28.05.2013, CDT
Titolo:
Procedura: ricorso per diniego di giustizia, competenza della Camera di diritto tributario, mancata pronuncia su un reclamo contro la revoca di una decisione di tassazione
RICORSO
art. 29 cpv. 1 COST
Incarto n.
80.2013.98
Lugano
28 maggio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
entrambi rappresentati dall RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 5 aprile 2013 in materia di diniego di giustizia.
Fatti
A. Con
decisione del 28 dicembre 2012, l’RS 1 notificava ai coniugi RI 1 la tassazione
IC/IFD 2009, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 184'500.– per
l’IC.
Il 14
gennaio 2013, l’autorità fiscale indirizzava ai contribuenti una lettera
raccomandata, nella quale li informava di essere incorsa in un errore o di non
aver “tenuto conto di determinati elementi imponibili (errore nella
determinazione dei redditi della sostanza)”. Per il fatto che la decisione non
era ancora passata in giudicato, comunicava loro l’annullamento della stessa e
lo stralcio dal registro delle tassazioni intimate, precisando infine che la
notifica rettificata sarebbe sata intimata “prossimamente”.
B. Con
scritto del 29 gennaio 2013, i contribuenti dichiaravano di interporre reclamo
contro la decisione di annullamento del 14 gennaio 2013. A loro avviso, non avendo essi impugnato la decisione di tassazione IC/IFD 2009 del 28 dicembre
2013, quest’ultima doveva essere considerata definitiva.
Nel corso
di un’udienza tenutasi il 20 febbraio 2013, l’Ufficio di tassazione precisava
di aver esperito una verifica fiscale presso lo studio legale che impiegava il
contribuente ma di essere poi incorso in un errore nella determinazione degli
elementi imponibili.
Con
decisione del 6 marzo 2013, l’Ufficio di tassazione notificava ai contribuenti
una nuova decisione di tassazione IC/IFD 2009, commisurando il reddito
imponibile per l’IC in fr. 203'900.–. Nella motivazione, spiegava, da un lato,
la portata delle correzioni intraprese e, dall’altro, che la nuova decisione
era impugnabile con reclamo, non essendo stato possibile correggere con una
rettifica la decisione precedente.
C. Il 5
aprile 2013, i coniugi RI 1 hanno interposto ricorso alla Camera di diritto
tributario contro l’RS 1 per diniego di giustizia. A loro avviso, l’autorità
fiscale avrebbe dovuto indicare i rimedi giuridici nella decisione con cui ha
revocato la precedente tassazione e comunque avrebbe dovuto entrare nel merito
del loro reclamo, con cui avevano contestato la legittimità della revoca
stessa.
Diritto
1. 1.1.
Con il
ricorso in esame, i contribuenti lamentano un diniego di giustizia, per il
fatto che l’RS 1 non è entrato nel merito del reclamo da loro interposto contro
la decisione del 14 gennaio 2013, con cui è stata comunicata la revoca della
decisione di tassazione del 28 dicembre 2012.
1.2.
Secondo
l'art. 29 cpv. 1 Cost., in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative
ognuno ha diritto alla parità e equità di trattamento, nonché ad essere
giudicato entro un termine ragionevole. Questa garanzia costituzionale risulta
tra l'altro violata se un'autorità non si occupa di una domanda che è di per sé
competente ad evadere. Un simile comportamento viene definito come diniego di giustizia formale (DTF 107 Ib 160 consid. 3b;
cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale n.2C_780/2008 del 15 giugno
2009 consid. 2.2). Il diritto di ottenere una decisione entro un termine
ragionevole presuppone, in primo luogo, che l'autorità adita sia competente a
trattare la richiesta che le è stata sottoposta. In secondo luogo occorre però
anche che l'istante possa esigere l'emanazione di una decisione. In effetti
un'autorità non deve forzatamente agire attraverso un provvedimento formale
ogniqualvolta si esprime su temi che rientrano nella propria sfera di
competenza. In altri termini non vi è un diritto generale ed illimitato ad
ottenere una decisione (DTF 128 II 156 consid. 3b). Questo diritto sussiste
solo se vi è un reale bisogno di tutela giuridica, il quale trova a sua volta
origine nell'esistenza di un interesse degno di protezione al controllo di
un'ingerenza, che si pretende illecita, da parte dello Stato. Chi è toccato da
un provvedimento statale a tal punto che arrischia di essere leso in maniera inammissibile
nei suoi diritti fondamentali deve infatti avere la possibilità di domandare
alla competente autorità di prima istanza una decisione impugnabile, di regola
di accertamento (DTF 135 I 119 consid. 8.2; 133 I 49 consid. 3.2; 128 II 156
consid. 4b). Questa possibilità è d'altronde generalmente prevista dalle leggi
di procedura (cfr. l'art. 25 cpv. 2 della Legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021] e l'art. 41 della Legge
ticinese di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966 [LPAmm;
RL 3.3.1.1]). Per converso, chi non può vantare un interesse legittimo ad un
accertamento immediato non può pretendere di ottenere una decisione (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, 1997, p. 207; cfr. la sentenza del Tribunale federale n.2C_912/2008
del 18 settembre 2009 consid. 5.1).
Considerandi
2.
2.1.
Ci si
domanda dapprima se questa Camera sia competente a pronunciarsi in merito al
censurato diniego di giustizia.
2.2
La legge
federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e
la Legge tributaria del 21 giugno 1994 del Canton Ticino (LT; RL 10.2.1.1) non
disciplinano il ricorso per diniego di giustizia.
Dovendo
definire l’autorità competente a pronunciarsi sul diniego di giustizia secondo
l’art. 46a PA, il Tribunale federale ha rilevato che si tratta
dell’autorità di ricorso che sarebbe stata competente se la decisione fosse
stata regolarmente adottata (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente
la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in FF 2001 3960). Quando però una decisione è suscettibile di reclamo alla
stessa autorità che avrebbe dovuto adottare la decisione, il ricorso per
denegata giustizia deve essere direttamente indirizzato, in applicazione
analogica dell’art. 47 cpv. 2 PA, all’autorità di ricorso. Su questi presupposti,
l’Alta Corte ha riconosciuto che il Tribunale amministrativo federale (TAF) era
competente a pronunciarsi su un ricorso per denegata giustizia presentato da un
contribuente al quale l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) aveva
negato il rimborso di un importo versato a titolo di imposta preventiva,
rifiutandosi altresì di notificargli una decisione, ritenendo che non avesse la
qualità di parte (sentenza del Tribunale federale del 21 aprile 2008, in JdT 2008 I 264).
2.3
Le
decisioni dell’Ufficio di tassazione sono suscettibili dapprima di reclamo alla
stessa autorità (articoli 132 LIFD e 206 LT) e poi di ricorso alla Camera di
diritto tributario (articoli 140 LIFD e 227 LT). La Camera di diritto tributario
è allora competente a pronunciarsi sul ricorso per diniego di giustizia contro
l’Ufficio di tassazione (nello stesso senso anche la sentenza CDT n.
80.95.00123
del 27 ottobre 1995 consid. 3.1.).
3.
3.1.
Come già
ricordato, l’RS 1 ha informato i contribuenti, il 14 gennaio 2013, di aver
annullato la decisione di tassazione IC/IFD 2009, intimata il 28 dicembre 2012,
sostenendo di essere incorso in un errore nella determinazione del reddito
della sostanza. Il 6 marzo 2013 ha poi notificato agli insorgenti la nuova
decisione di tassazione. Il 29 gennaio 2013 i contribuenti avevano tuttavia già
interposto reclamo contro lo scritto del 14 gennaio 2013, da loro considerato
una decisione impugnabile.
3.2
Neppure
l’istituto della revoca di una decisione è espressamente disciplinato dalle
leggi fiscali applicabili.
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, sebbene il ricorso previsto dall’art.
140.
LIFD sia un rimedio giuridico che implica l’effetto devolutivo completo,
l’autorità di tassazione ha tuttavia il diritto di ritornare su una propria
decisione in materia di imposta federale diretta fino alla scadenza del termine
di reclamo, senza sottostare a condizioni particolari. Può in particolar modo
rettificare la tassazione a sfavore del contribuente (DTF 121 II 273 consid.
1a/bb; cfr. inoltre le sentenze 2C_156/2010 del 7 giugno 2011 consid. 3.1 e
2C_653/2012 del 28 agosto 2012 consid. 4.2.3). Questa giurisprudenza si ispira
all’art. 58 PA, sebbene tale disposizione non sia in sé applicabile nella
procedura cantonale di ricorso (DTF 111 Ib 201 consid. 3a). Secondo l’art. 58
PA, durante la procedura di ricorso, l’autorità inferiore può, fino all’invio
della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata (cfr. la sentenza
2C_653/2012 del 28 agosto 2012 consid. 4.2.3 e dottrina e giurisprudenza citate).
La
giurisprudenza ritiene infatti che i principi della certezza del diritto e
dell’affidamento non abbiano la stessa portata durante il decorso del termine
di ricorso e dopo che la decisione sia passata in giudicato, sicché l’autorità
amministrativa può ritornare incondizionatamente (voraussetzungslos) sulle
sue decisioni prima che sia scaduto il termine di ricorso (cfr. p. es. DTF 134
V 257 consid. 2.2; 129 V 110 consid. 1.2.1; 124 V 246 consid. 2; inoltre Guckelberger,
Der Widerruf von Verfügungen im schweizerischen Verwaltungsrecht, in ZBl
108/2007 p. 293 ss., in particolare p. 309; Pfleiderer,
in: Waldmann/Weissenberger [a cura di], VwVG – Praxiskommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, Zurigo 2009, n. 16 ad art. 58 PA, p. 1162).
3.3
Vi
sono evidentemente conseguenze diverse se la revoca di una decisione è accompagnata
o seguita dall’adozione di una nuova decisione, che sostituisce la prima,
oppure se si limita a far venir meno gli effetti della stessa, senza
sostituirgliene un’altra. In quest’ultimo caso, è difficile negare che la
persona cui è stata comunicata la revoca abbia un interesse
degno di protezione all’annullamento o alla modifica di questa decisione, nella
misura in cui la stessa gli causi un pregiudizio. È quanto si verifica per
esempio se viene revocata una licenza edilizia o una decisione con cui è stata
concessa la cittadinanza svizzera.
Se per
contro la revoca implica la sostituzione con una nuova decisione, sarà
quest’ultima ad essere impugnata, giacché la revoca in sé assurgerà a mero presupposto
per la decisione sostitutiva. Nell’ambito della trattazione del ricorso contro
quest’ultima, l’autorità competente potrà esaminare anche l’adempimento dei presupposti
per la revoca della prima decisione.
3.4
Venendo al caso dei
ricorrenti, è vero che la decisione del 14 gennaio 2013 si è limitata a
comunicare “l’annullamento” della decisione di tassazione del 28 dicembre 2012.
Ma il 6 marzo 2013 l’Ufficio di tassazione ha notificato ai contribuenti la
nuova decisione, nella quale ha corretto gli errori che aveva sostenuto di aver
ravvisato nella tassazione revocata.
Come precisato nel ricorso
in esame, gli insorgenti hanno interposto reclamo (definito “cautelativo”)
contro la decisione di tassazione del 6 marzo 2013, proprio lo stesso giorno (5
aprile 2013) in cui hanno inoltrato il ricorso per diniego di giustizia alla
Camera di diritto tributario. La decisione in questione indicava i rimedi giuridici
ed era pertanto chiaramente impugnabile con reclamo. In tale contesto, i
contribuenti hanno potuto censurare, fra l’altro, anche l’asserita mancanza dei
presupposti per la revoca della precedente tassazione. Cosa che potranno fare
anche con ricorso a questa Camera, nel caso in cui il reclamo dovesse essere
respinto.
Ne consegue che la
circostanza che l’Ufficio di tassazione non sia entrato nel merito del loro
reclamo contro la comunicazione del 14 gennaio 2013 non ha impedito ai ricorrenti
di ottenere la tutela giuridica auspicata. Nell’ambito delle imposte dirette,
d’altronde, è naturale che la revoca di una decisione sia seguita dall’adozione
di una che la sostituisca. Se così non fosse (o se la nuova decisione non fosse
notificata prima che subentri la prescrizione del diritto di imporre), d’altra
parte, la revoca si tradurrebbe addirittura in un vantaggio per il
contribuente, che non avrebbe più alcun debito fiscale. In altri termini, nel
momento in cui il contribuente apprende che l’autorità ha revocato una decisione
di tassazione, senza sostituirla con una nuova, non è ancora in condizione di
conoscere gli effetti della misura adottata sui suoi obblighi fiscali. È
pertanto dubbio che abbia già un interesse degno di protezione
all’annullamento o alla modifica della decisione, condizione che costituisce un
presupposto per l’impugnazione di una decisione.
3.5
Alla luce delle
considerazioni che precedono, si deve escludere che l’Ufficio di tassazione,
non entrando nel merito del reclamo del 29 gennaio 2013, sia incorso in un
diniego di giustizia.
4.
Visto l’esito del
ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico dei
ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a carico
dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
__________
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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