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Decisione

80.2013.99

Violazione degli obblighi procedurali: multa disciplinare, prova dell’inoltro della dichiarazione, onere della prova

28 maggio 2013Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

- non avendo

i coniugi RI 1 e RI 2 inoltrato la dichiarazione d’imposta 2011 dopo la

scadenza del termine prorogato al 31 dicembre 2012, l’RS 1 li diffidava ad adempiere

i loro obblighi di collaborazione, avvertendoli che altrimenti gli avrebbe

inflitto una multa disciplinare ed avrebbe proceduto ad una tassazione

d’ufficio;

- con

decisione del 15 marzo 2013, l’autorità fiscale infliggeva ai contribuenti una

multa disciplinare di 1'000.– franchi ed attribuiva loro un ulteriore termine

di 20 giorni per inoltrare la dichiarazione;

- il 20

marzo 2013, i contribuenti, rappresentati dalla RA 1, contestavano la multa, sostenendo

di avere inoltrato la dichiarazione già il 23 ottobre 2012 e di aver telefonato

all’Ufficio di tassazione nel mese di gennaio, dopo aver ricevuto la diffida,

venendo rassicurati circa il ricevimento della dichiarazione;

- con

scritto del 21 marzo 2013, l’autorità fiscale invitava i reclamanti a

comprovare l’invio postale della dichiarazione;

- i

contribuenti, il 25 marzo 2013, argomentavano di non avere alcun documento che

potesse provare l’invio della documentazione;

- il 27

marzo 2013, i reclamanti aggiungevano poi di avere parallelamente inoltrato la

dichiarazione d’imposta all’autorità fiscale del Canton Grigioni, dove sono

limitatamente imponibili;

- l’Ufficio

di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 27 marzo 2013, nella

quale adduceva che in caso di contestazione circa la ricezione della

dichiarazione l’onere della prova spetta al mittente e la prova non era stata

portata;

- con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2,

ancora rappresentati dalla RA 1, postulano nuovamente l’annullamento della

multa disciplinare e ribadiscono di avere adempiuto i loro obblighi di

collaborazione tempestivamente, inviando la dichiarazione già il 23 ottobre

2012.

Diritto

- chiunque,

nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli

incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati,

non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr.

10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD);

- perché

l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate

due distinte condizioni:

• l'una

Considerandi

soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua

azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;

• e

l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere

al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli,

Le norme penali della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in

Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766;

Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996

p. 483; Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).

- il

Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di

procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se

compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine

impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);

- nella

fattispecie, i ricorrenti contestano di avere violato i loro obblighi di

collaborazione e sostengono di avere inoltrato la dichiarazione d’imposta 2011

prima della scadenza del termine prorogato al 31 dicembre 2012, mentre

l’autorità fiscale sostiene di non aver ricevuto la documentazione in questione

se non dopo aver loro inflitto la multa litigiosa;

- secondo una consolidata

giurisprudenza, il contribuente ha l’onere di provare il fatto ed il momento

dell’inoltro della dichiarazione d’imposta (cfr. Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum

schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n.

41.

ad art. 124 LIFD, p. 284; Richner/Frei/

Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo

2009, n. 24 ad art. 124 LIFD, p. 1086 e giurisprudenza citata);

- i

contribuenti tuttavia non sono stati in grado di provare l’avvenuto inoltro

della dichiarazione prima della scadenza del termine loro attribuito con

l’ultima proroga: essi hanno riconosciuto di aver proceduto alla spedizione

postale e di aver rinunciato all’invio per raccomandata;

- a tale proposito va anche

sottolineata la circostanza che, dopo il preteso inoltro della dichiarazione,

ai contribuenti è stata intimata la diffida a collaborare (decisione del 16

gennaio 2013): se essi erano convinti di avere regolarmente adempiuto i loro

obblighi, avrebbero dovuto insorgere contro tale provvedimento, interponendo reclamo,

cosa che invece non hanno fatto;

- i ricorrenti ammettono

invero di avere ricevuto la diffida, ma la loro rappresentante nella procedura

di ricorso argomenta di aver preso contatto telefonicamente con l’Ufficio di

tassazione, che avrebbe confermato che la dichiarazione era stata ricevuta: se

si considera che la rappresentante degli insorgenti è una società che presta

consulenza fiscale a titolo professionale, è assai poco plausibile che si sia

accontentata di una telefonata per contestare una decisione che non solo prospettava

ai destinatari conseguenze legali gravose in caso di mancato inoltro della

dichiarazione (multa e tassazione d’ufficio) ma poneva anche a loro carico una

tassa per la diffida stessa;

- non solo i ricorrenti non

hanno interposto reclamo contro la diffida in questione, ma neppure hanno preso

nota del giorno in cui avrebbero telefonato all’Ufficio di tassazione e del

nome dell’interlocutore;

- ne consegue che il ricorso

è respinto;

- tassa di

giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 300.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 380.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

- ;

- ;

- ;

- .

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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