80.2013.99
Violazione degli obblighi procedurali: multa disciplinare, prova dell’inoltro della dichiarazione, onere della prova
28 maggio 2013Italiano6 min
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Numero d'incarto:
80.2013.99
Data decisione, Autorità:
28.05.2013, CDT
Titolo:
Violazione degli obblighi procedurali: multa disciplinare, prova dell’inoltro della dichiarazione, onere della prova
VIOLAZIONE DI OBBLIGHI PROCEDURALI
art. 174 LIFD
art. 257 LT
Incarto n.
80.2013.99
Lugano
28 maggio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
entrambi rappresentati da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 15 aprile 2013 contro la decisione del 15
marzo 2013 in materia di multa per violazione degli obblighi procedurali.
Fatti
- non avendo
i coniugi RI 1 e RI 2 inoltrato la dichiarazione d’imposta 2011 dopo la
scadenza del termine prorogato al 31 dicembre 2012, l’RS 1 li diffidava ad adempiere
i loro obblighi di collaborazione, avvertendoli che altrimenti gli avrebbe
inflitto una multa disciplinare ed avrebbe proceduto ad una tassazione
d’ufficio;
- con
decisione del 15 marzo 2013, l’autorità fiscale infliggeva ai contribuenti una
multa disciplinare di 1'000.– franchi ed attribuiva loro un ulteriore termine
di 20 giorni per inoltrare la dichiarazione;
- il 20
marzo 2013, i contribuenti, rappresentati dalla RA 1, contestavano la multa, sostenendo
di avere inoltrato la dichiarazione già il 23 ottobre 2012 e di aver telefonato
all’Ufficio di tassazione nel mese di gennaio, dopo aver ricevuto la diffida,
venendo rassicurati circa il ricevimento della dichiarazione;
- con
scritto del 21 marzo 2013, l’autorità fiscale invitava i reclamanti a
comprovare l’invio postale della dichiarazione;
- i
contribuenti, il 25 marzo 2013, argomentavano di non avere alcun documento che
potesse provare l’invio della documentazione;
- il 27
marzo 2013, i reclamanti aggiungevano poi di avere parallelamente inoltrato la
dichiarazione d’imposta all’autorità fiscale del Canton Grigioni, dove sono
limitatamente imponibili;
- l’Ufficio
di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 27 marzo 2013, nella
quale adduceva che in caso di contestazione circa la ricezione della
dichiarazione l’onere della prova spetta al mittente e la prova non era stata
portata;
- con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2,
ancora rappresentati dalla RA 1, postulano nuovamente l’annullamento della
multa disciplinare e ribadiscono di avere adempiuto i loro obblighi di
collaborazione tempestivamente, inviando la dichiarazione già il 23 ottobre
2012.
Diritto
- chiunque,
nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli
incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati,
non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr.
10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD);
- perché
l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate
due distinte condizioni:
• l'una
Considerandi
soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua
azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;
• e
l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere
al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli,
Le norme penali della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in
Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766;
Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996
p. 483; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
- il
Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di
procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se
compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine
impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
- nella
fattispecie, i ricorrenti contestano di avere violato i loro obblighi di
collaborazione e sostengono di avere inoltrato la dichiarazione d’imposta 2011
prima della scadenza del termine prorogato al 31 dicembre 2012, mentre
l’autorità fiscale sostiene di non aver ricevuto la documentazione in questione
se non dopo aver loro inflitto la multa litigiosa;
- secondo una consolidata
giurisprudenza, il contribuente ha l’onere di provare il fatto ed il momento
dell’inoltro della dichiarazione d’imposta (cfr. Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum
schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n.
41.
ad art. 124 LIFD, p. 284; Richner/Frei/
Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo
2009, n. 24 ad art. 124 LIFD, p. 1086 e giurisprudenza citata);
- i
contribuenti tuttavia non sono stati in grado di provare l’avvenuto inoltro
della dichiarazione prima della scadenza del termine loro attribuito con
l’ultima proroga: essi hanno riconosciuto di aver proceduto alla spedizione
postale e di aver rinunciato all’invio per raccomandata;
- a tale proposito va anche
sottolineata la circostanza che, dopo il preteso inoltro della dichiarazione,
ai contribuenti è stata intimata la diffida a collaborare (decisione del 16
gennaio 2013): se essi erano convinti di avere regolarmente adempiuto i loro
obblighi, avrebbero dovuto insorgere contro tale provvedimento, interponendo reclamo,
cosa che invece non hanno fatto;
- i ricorrenti ammettono
invero di avere ricevuto la diffida, ma la loro rappresentante nella procedura
di ricorso argomenta di aver preso contatto telefonicamente con l’Ufficio di
tassazione, che avrebbe confermato che la dichiarazione era stata ricevuta: se
si considera che la rappresentante degli insorgenti è una società che presta
consulenza fiscale a titolo professionale, è assai poco plausibile che si sia
accontentata di una telefonata per contestare una decisione che non solo prospettava
ai destinatari conseguenze legali gravose in caso di mancato inoltro della
dichiarazione (multa e tassazione d’ufficio) ma poneva anche a loro carico una
tassa per la diffida stessa;
- non solo i ricorrenti non
hanno interposto reclamo contro la diffida in questione, ma neppure hanno preso
nota del giorno in cui avrebbero telefonato all’Ufficio di tassazione e del
nome dell’interlocutore;
- ne consegue che il ricorso
è respinto;
- tassa di
giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 380.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
- ;
- ;
- ;
- .
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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